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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 06/12/2024, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N.278 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 278 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA di cittadinanza italiana, nato il [...] a [...], Parte_1
residente in [...]di Pesaro v.le Evangelisti 132;
E
, di cittadinanza italiana, nata il [...] a [...], Parte_2
residente a [...], Via Zandri, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Debora Luzi e dall'Avv. Rosella Gostoli del
Foro di Urbino
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 12/06/2024, i ricorrenti, esponevano: “a) i ricorrenti, in data 27.03.1989, hanno contratto matrimonio con rito concordatario trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fratte Rosa
(PU) al n. 1, parte II, serie A, anno 1989;
b) i ricorrenti non hanno optato per alcun regime patrimoniale, per cui tra le parti vige il regime della comunione dei beni;
c) dalla loro unione sono nati 3 figli: nato a [...] il [...], Per_1
c.f. ed i gemelli nato a [...] il CodiceFiscale_1 Per_2
24.09.1994, c.f. e nato a [...] il CodiceFiscale_2 Per_3
24.09.1994, c.f. CodiceFiscale_3
d) in data 10 agosto 2020 i Sigg.ri e depositavano ricorso per Pt_1 Parte_2
separazione consensuale con il quale i coniugi concordavano quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto: la moglie lascerà la casa coniugale insieme al figlio mentre il marito resterà nell'immobile di Per_3
proprietà di entrambi nella misura del 50%.
2) La moglie fisserà la propria residenza a Fossombrone (PU), Via Zandri n. 14, presso l'abitazione presa in locazione e per la quale corrisponderà un canone mensile di € 400,00. Il marito parteciperà alle spese relative al canone nella misura del 50% a partire da gennaio 2021.
3) Il Sig. provvederà al pagamento del canone nella misura di cui al Parte_1
punto precedente fino a quando non sarà in condizione di liquidare alla moglie la propria quota di proprietà della casa coniugale. Il valore da corrispondere alla
Sig.ra sarà determinato al momento in cui sarà possibile la Parte_2
compravendita.
4) Il figlio attualmente residente formalmente nella casa coniugale, convive Per_2
a Cervia (RA) con il fidanzato e presto eleggerà ivi residenza.
5) I figli sono economicamente autosufficienti e, in quanto maggiorenni, frequenteranno liberamente i propri genitori.
e) Il data 7/10/2020 il tribunale di Urbino con decreto numero 35006/20/20 omologava la separazione consensuale tra le parti. f) sono trascorsi i termini di cui all'articolo 3 comma 4 legge numero 898/1970 senza che coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi si e ripreso il rapporto di convivenza, sicche sussistano i requisiti di quell'articolo 3 numero 2 lettera B legge numero 898/1970 per divenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili/a scioglimento del matrimonio.
g) I coniugi hanno dichiarato che negli ultimi tre anni di imposta antecedenti al deposito ricorso i redditi sono come da documentazione che si allega.
h) La signora che svolgeva l'attivita di infermiera Parte_2
e) E proprietaria dei seguenti beni immobili: il 50 % dell'immobile sito in Fratte
Rosa via del Cerreto n. 17/c beni mobili registrati: autovettura Fiat Panda targata
EH681FL ed e titolare del conto corrente acceso presso la bcc ag. di Fossombrone
N. 0002/004/201482
f) il signor gestisce un'attivita di commercio dei tartufi a conduzione Parte_1
familiare insieme ai figli.
g) e proprietario dei seguenti beni immobili, 50% dell'immobile di Fratte Rosa e di un terreno sito in Fratte Rosa in ragione di ⅓; di una vettura in uso al figlio
Polo Volkswagen tg DF 442 BP ed e titolare del conto corrente numero Per_2
0002/004/201457 acceso presso la Bcc del Metauro ag. Fossombrone (PU);”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di pronunciare la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
“1) La moglie mantiene la residenza in via Zandri n. 14, presso l'abitazione presa in locazione dopo la separazione e per la quale paga un canone mensile di euro 400,00.
2) I coniugi si impegnano a porre in vendita l'ex casa coniugale al valore che sara determinato dall'agenzia immobiliare che verra reperita dalle parti, senza obbligo di esclusiva, il ricavo della vendita verra suddiviso in ragione del 50% ciascuno. Nelle more della vendita le parti si impegnano ed obbligano a condividere, in ragione del
50% ciascuno, le spese necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria della casa di cui al presente punto. Resta inteso che in caso di inottemperanza, la parte diligente potra agire giudizialmente con il presente titolo.
3) I figli sono economicamente autosufficienti e, in quanto maggiorenni, frequenteranno liberamente i propri genitori.
4) Il figlio affetto da patologia medica di tumore misto del testicolo con Per_2
asportazione, domiciliato presso la madre ormai da marzo 2023, necessita di un sostegno economico non riuscendo, momentaneamente, a lavorare in modo pieno e libero.
5) I genitori si impegnano a collaborare al mantenimento e alle spese mediche documentate per il figlio nella misura del 50% . Per_2
6) il signor si impegna e si obbliga a versare alla signora Parte_1 Parte_2
l'importo relativo alla quota di canoni di locazione da dicembre 2023 ad aprile
[...]
2024, oltre gennaio 2021 per un totale di € 1.200,00, non ancora corrisposti, entro la data di fissazione dell'udienza.
7) Spese legali compensate."
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di separazione omologata con decreto n. cronol. 3506/2020 del 08/10/2020, reso dal Tribunale di
Urbino nel procedimento n. RG n. 510/2020;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- il PM ha espresso parere favorevole;
- la natura delle questioni trattate e il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27.03.1989 a Fratte Rosa trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fratte Rosa al numero 1, parte II, serie A, anno 1989, dal sig. e Parte_1
dalla sig.ra alle condizioni riportate in parte motiva, Parte_2
prendendo atto degli accordi raggiunti dalle parti in ordine a interessi accessori, con la precisazione della efficacia meramente obbligatoria degli stessi;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fratte Rosa (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 3.12.2024
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella
Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 278 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA di cittadinanza italiana, nato il [...] a [...], Parte_1
residente in [...]di Pesaro v.le Evangelisti 132;
E
, di cittadinanza italiana, nata il [...] a [...], Parte_2
residente a [...], Via Zandri, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Debora Luzi e dall'Avv. Rosella Gostoli del
Foro di Urbino
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 12/06/2024, i ricorrenti, esponevano: “a) i ricorrenti, in data 27.03.1989, hanno contratto matrimonio con rito concordatario trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fratte Rosa
(PU) al n. 1, parte II, serie A, anno 1989;
b) i ricorrenti non hanno optato per alcun regime patrimoniale, per cui tra le parti vige il regime della comunione dei beni;
c) dalla loro unione sono nati 3 figli: nato a [...] il [...], Per_1
c.f. ed i gemelli nato a [...] il CodiceFiscale_1 Per_2
24.09.1994, c.f. e nato a [...] il CodiceFiscale_2 Per_3
24.09.1994, c.f. CodiceFiscale_3
d) in data 10 agosto 2020 i Sigg.ri e depositavano ricorso per Pt_1 Parte_2
separazione consensuale con il quale i coniugi concordavano quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto: la moglie lascerà la casa coniugale insieme al figlio mentre il marito resterà nell'immobile di Per_3
proprietà di entrambi nella misura del 50%.
2) La moglie fisserà la propria residenza a Fossombrone (PU), Via Zandri n. 14, presso l'abitazione presa in locazione e per la quale corrisponderà un canone mensile di € 400,00. Il marito parteciperà alle spese relative al canone nella misura del 50% a partire da gennaio 2021.
3) Il Sig. provvederà al pagamento del canone nella misura di cui al Parte_1
punto precedente fino a quando non sarà in condizione di liquidare alla moglie la propria quota di proprietà della casa coniugale. Il valore da corrispondere alla
Sig.ra sarà determinato al momento in cui sarà possibile la Parte_2
compravendita.
4) Il figlio attualmente residente formalmente nella casa coniugale, convive Per_2
a Cervia (RA) con il fidanzato e presto eleggerà ivi residenza.
5) I figli sono economicamente autosufficienti e, in quanto maggiorenni, frequenteranno liberamente i propri genitori.
e) Il data 7/10/2020 il tribunale di Urbino con decreto numero 35006/20/20 omologava la separazione consensuale tra le parti. f) sono trascorsi i termini di cui all'articolo 3 comma 4 legge numero 898/1970 senza che coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi si e ripreso il rapporto di convivenza, sicche sussistano i requisiti di quell'articolo 3 numero 2 lettera B legge numero 898/1970 per divenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili/a scioglimento del matrimonio.
g) I coniugi hanno dichiarato che negli ultimi tre anni di imposta antecedenti al deposito ricorso i redditi sono come da documentazione che si allega.
h) La signora che svolgeva l'attivita di infermiera Parte_2
e) E proprietaria dei seguenti beni immobili: il 50 % dell'immobile sito in Fratte
Rosa via del Cerreto n. 17/c beni mobili registrati: autovettura Fiat Panda targata
EH681FL ed e titolare del conto corrente acceso presso la bcc ag. di Fossombrone
N. 0002/004/201482
f) il signor gestisce un'attivita di commercio dei tartufi a conduzione Parte_1
familiare insieme ai figli.
g) e proprietario dei seguenti beni immobili, 50% dell'immobile di Fratte Rosa e di un terreno sito in Fratte Rosa in ragione di ⅓; di una vettura in uso al figlio
Polo Volkswagen tg DF 442 BP ed e titolare del conto corrente numero Per_2
0002/004/201457 acceso presso la Bcc del Metauro ag. Fossombrone (PU);”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di pronunciare la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
“1) La moglie mantiene la residenza in via Zandri n. 14, presso l'abitazione presa in locazione dopo la separazione e per la quale paga un canone mensile di euro 400,00.
2) I coniugi si impegnano a porre in vendita l'ex casa coniugale al valore che sara determinato dall'agenzia immobiliare che verra reperita dalle parti, senza obbligo di esclusiva, il ricavo della vendita verra suddiviso in ragione del 50% ciascuno. Nelle more della vendita le parti si impegnano ed obbligano a condividere, in ragione del
50% ciascuno, le spese necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria della casa di cui al presente punto. Resta inteso che in caso di inottemperanza, la parte diligente potra agire giudizialmente con il presente titolo.
3) I figli sono economicamente autosufficienti e, in quanto maggiorenni, frequenteranno liberamente i propri genitori.
4) Il figlio affetto da patologia medica di tumore misto del testicolo con Per_2
asportazione, domiciliato presso la madre ormai da marzo 2023, necessita di un sostegno economico non riuscendo, momentaneamente, a lavorare in modo pieno e libero.
5) I genitori si impegnano a collaborare al mantenimento e alle spese mediche documentate per il figlio nella misura del 50% . Per_2
6) il signor si impegna e si obbliga a versare alla signora Parte_1 Parte_2
l'importo relativo alla quota di canoni di locazione da dicembre 2023 ad aprile
[...]
2024, oltre gennaio 2021 per un totale di € 1.200,00, non ancora corrisposti, entro la data di fissazione dell'udienza.
7) Spese legali compensate."
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di separazione omologata con decreto n. cronol. 3506/2020 del 08/10/2020, reso dal Tribunale di
Urbino nel procedimento n. RG n. 510/2020;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- il PM ha espresso parere favorevole;
- la natura delle questioni trattate e il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27.03.1989 a Fratte Rosa trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fratte Rosa al numero 1, parte II, serie A, anno 1989, dal sig. e Parte_1
dalla sig.ra alle condizioni riportate in parte motiva, Parte_2
prendendo atto degli accordi raggiunti dalle parti in ordine a interessi accessori, con la precisazione della efficacia meramente obbligatoria degli stessi;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fratte Rosa (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 3.12.2024
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella
Il Presidente dott. Egidio de Leone