Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2338 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 23/5/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 e (C.F. ), con l'avvocato Parte_2 C.F._2
Filippo Treiani nel cui studio in Roma via Satrico n 29 sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. , e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria (già Controparte_2 Controparte_3
P.IVA , con l'avvocato Francesco Piselli nel cui studio
[...] P.IVA_2 in Roma Viale dei Parioli n. 74 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 29
PARTE APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ); CP_5 C.F._4
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 234 pubblicata il 7/2/2023 del Tribunale di Velletri.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo anche solo Controparte_1
“ ”, per brevità), a mezzo della propria procuratrice ha CP_1 Parte_3 convenuto in giudizio , e Controparte_4 Parte_1 [...]
chiedendo di “dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'attrice Parte_2 dell'atto istitutivo del Trust a rogito Notaio di Ariccia Persona_1 stipulato in data 19.06.2014 rep. 103584 racc. 26845, trascritto presso la
Conservatoria dei RRII Roma 2 il 03.07.2014 al n. 31492 gen. e n. 19118 part. e presso la Conservatoria dei RRII di Cosenza l'08.07.2014 al n. 16275 gen. e n. 13016 part. ed al n. 16276 gen. e n. 13017 part., con il quale il Parte_1
ha conferito nel Trust denominato “Le Muretta” i diritti pari a ½ della
[...] proprietà degli immobili sopra menzionati. Con l'ordine al Conservatore dei RR.II. di Roma 2 e di Cosenza di annotare l'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c., con esonero di ogni responsabilità”, il tutto con il favore delle spese processuali. A sostegno della sua domanda la ha dedotto, in sintesi: - che in CP_1 data 14.07.2017 ha acquistato dalla nell'ambito di un'operazione Controparte_3 di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999, la titolarità di crediti individuati in blocco ex art. 58 T.U.B., come da avviso pubblicato in G.U. n. 93 del 08.08.2017 e, tra questi, di quello già vantato dalla nei confronti di Controparte_3 [...]
nella sua qualità di fideiussore, in virtù di negozio di garanzia Parte_1 sottoscritto il 13.12.2010, per i debiti maturati nei confronti della banca da parte della società di cui il predetto è stato amministratore, oltre che Parte_4 socio;
- che per il credito maturato verso il per € 325.662,65 oltre Parte_1 interessi e spese, è stato emesso decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma n.
1511/2015, dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c. il 27.01.2016; - che con atto del 19.06.2014 il unitamente a , hanno costituito, in Parte_1 Parte_2 qualità di settlors, un trust denominato “Le Muretta”, nominando quale trustee il e trasferendo al trust, ciascuno per la rispettiva quota di Controparte_4 comproprietà, l'immobile situato nel Comune di Rocca di Papa, via della Muretta n. 7, identificato al NCEU del predetto Comune al fg. 12, n. 72, sub 2 e costituente porzione di villino bifamiliare, nonché l'immobile sito nel Comune di San Nicola Arcella, località “Giaffa”, via Sandro Pertini n. 1 (già via Telegrafo snc)
pag. 2 di 29 consistente in appartamento distinto al NCEU del relativo Comune al fg. 7, part. 591, sub 13; - che il predetto atto ha arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie vantate da essa attrice dal momento che i beni conferiti in trust sono stati, in tal modo, resi impignorabili e sottratti quindi al soddisfacimento delle sue pretese;
si
è trattato, del resto, di un atto a titolo gratuito, essendo pertanto sufficiente, quanto al profilo soggettivo, che risulti la c.d. scientia damni del debitore disponente, senz'altro sussistente al momento del compimento dell'atto, nella specie successivo al sorgere del credito, essendo d'altra parte il anche Parte_1 socio e amministratore della società debitrice principale.
Si sono costituiti in giudizio il e la con unica Parte_1 Parte_2 comparsa di risposta, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: a) accertare e dichiarare la nullità della domanda attorea per omessa chiamata di tutte le parti interessate e, di conseguenza, fissare e/o differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del litisconsorte pretermesso nella persona del Trustee, l'Avv. , e la relativa costituzione in CP_5 giudizio;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: b) respingere le domande formulate dalla e per essa la con l'atto di Controparte_1 Parte_3 citazione datato 28 novembre 2017, essendo infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate. IN OGNI CASO, Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, rimborso delle spese generali del 15% ex DM 55/14, IVA e CAP come per legge”. A fondamento di tali conclusioni, i suindicati convenuti hanno dedotto, in sintesi: - che l'atto di citazione è “viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie. In particolare, la parte attrice ha omesso la citazione in giudizio dell'attuale trustee del Trust denominato “Le Muretta”…”, essendo stato il sostituito, nelle more, con un altro trustee, Controparte_4 individuato nella persona dell'avv. , come da provvedimento emesso CP_5 dal Tribunale di Velletri in data 04.11.2016, nell'ambito del procedimento n. 2240/2016 r.g.v.g.; - che, quanto al merito, è infondata la doglianza della CP_1 circa la sussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo ex art. 2901 c.c., dal momento che “pacifico e documentato che vi sia l'atto di disposizione … Non corrisponde al vero, tuttavia, che la costituzione del trust “Le Muretta” sia avvenuta in frode ai creditori, arrecando pregiudizio alle loro ragioni o aspettative di credito. Come noto, ai fini del riconoscimento delle validità del trust è necessario valutare la causa concreta dell'atto dispositivo, ex art. 1322 c.c., giustificando il ricorso al trust soltanto il perseguimento di interessi meritevoli di tutela giuridica …La tutela dei minori deve certamente considerarsi una delle finalità maggiormente meritevoli e può essere posta alla base di un atto di destinazione. Tanto più se il minore versa in una situazione familiare di difficoltà economica che metta a rischio l'adempimento del dovere, in capo ai genitori, di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni”; in coerenza con tale finalità, prevista anche dalla Convenzione dell'Aja, essi convenuti hanno dunque costituito il trust “Le Muretta” al fine di destinare i beni immobili nello stesso conferiti allo scopo di assicurare alla nipote un'esistenza dignitosa, con la Parte_5 garanzia di poter ricevere tutte le cure e l'assistenza necessarie, senza alcuna volontà di recare pregiudizio alle ragioni creditorie, e ciò tanto più che il negozio in parola è stato concluso anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo emesso a carico del - che, inoltre, in virtù della suddetta finalità, deve Parte_1
pag. 3 di 29 ritenersi che le attribuzioni effettuate in favore della minore con la costituzione del trust non hanno natura liberale ma “solutoria”, in quanto funzionali al suo mantenimento, anche oltre la vita dei disponenti, non vertendosi, dunque, in presenza di un atto a titolo gratuito, bensì di un atto a titolo oneroso;
- che, in ogni caso, “In relazione alla posizione della convenuta , nella sua Parte_2 qualità di settlor del Trust “Le Muretta”, deve evidenziarsi, …che la stessa non è debitrice dell'istituto di credito attore in revocatoria e questo determina il venire meno anche del presupposto oggettivo dell'azione”; - che, infine, quanto al lo stesso ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo indicato in Parte_1 premessa, evidenziando come il credito non sia affatto dimostrato dalla documentazione offerta dalla banca, avendo costituito, inoltre, il risultato dell'applicazione da parte di quest'ultima di interessi usurai ed anatocistici, come da perizia econometrica depositata, “per cifre comprese tra i 40.000,00 ed i 95.000,00 Euro”. Si è costituito in causa anche il , eccependo la propria carenza di CP_4
“legittimazione passiva”, avendo egli “rassegnato le dimissioni dalla carica di trustee” ed essendo stato designato in suo luogo il , concludendo, CP_5 pertanto, con la richiesta della conseguente declaratoria e della sua estromissione dal giudizio. All'esito della prima udienza, autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , la ha provveduto alla CP_5 CP_1 notifica al predetto dell'atto introduttivo e del provvedimento di fissazione di nuova udienza reso dal precedente G.U., notifica perfezionatasi in data
14.05.2018.
Stante la mancata costituzione in giudizio di tale litisconsorte, ne è stata dunque dichiarata la contumacia alla successiva udienza del 6.11.2018.
Concessi alle parti i termini richiesti ex art. 183 co. 6 c.p.c., i convenuti e hanno così modificato le loro conclusioni, nell'ambito Parte_1 Parte_2 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.: “IN VIA PRELIMINARE: a) sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., per consentire la definizione del giudizio N.R.G. 42171/2015, incardinato avanti al Tribunale ordinario di Roma, settore civile, Sez. 17, G.U. Dr. Andrea Postiglione. IN VIA
PRINCIPALE, NEL MERITO: b) respingere le domande formulate dalla
[...] e per essa dalla con l'atto di citazione datato Controparte_1 Parte_3 28.11.2017, essendo infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate. IN VIA SUBORDINATA c) dichiarare l'inefficacia dell'atto istitutivo del trust del 19.6.2014 soltanto nella parte sufficiente a garantire il credito dell'attore. IN OGNI CASO, Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, rimborso delle spese generali del 15% ex DM 55/14, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore che se ne dichiara antistatario”. Quindi, la causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti, respinte invece già dal precedente G.U. le richieste di espletamento di CTU volta a stimare il valore degli immobili conferiti in trust e del patrimonio residuo del alla data del relativo atto costitutivo, nonché a verificare Parte_1
“eventualmente” l'usurarietà dei tassi applicati sulle aperture di credito in c/c concesse dall'istituto bancario alla Parte_4 A seguito di distinti rinvii, il fascicolo è pervenuto, dunque, all'udienza del 9.09.2021, innanzi allo scrivente magistrato (divenuto nelle more assegnatario del pag. 4 di 29 ruolo del precedente G.U. togato) ed in tale sede, ritenuta la qualità della beneficiaria del trust, , di litisconsorte necessario ex art. 102 Parte_5 c.p.c., è stata disposta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della medesima, integrazione ritualmente operata, poi, da parte della , con atto CP_1 notificato in data 19.11.2021 alla in persona degli esercenti la Parte_5 responsabilità genitoriale, trattandosi di soggetto minore.
Dichiarata la contumacia della predetta e confermato il rigetto delle istanze istruttorie reiterate dal difensore dei convenuti e Parte_1 Parte_2 all'udienza del 5.04.2022, la causa è stata, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.07.2022 ed in tale sede, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, il fascicolo è stato trattenuto in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni venti per memorie di replica, come richiesti.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso “Dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della Controparte_1
l'atto stipulato in data 19.06.2014 a rogito del notaio
[...] Persona_1
, rep. 103584, racc. 26845 e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate -
[...] Ufficio Provinciale di Roma, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2, il
3.07.2014, registro generale n. 31492, registro particolare n. 19118, nonché presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Cosenza, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Cosenza, in data 8.07.2014, ai n. 16275 registro generale, n. 13016 registro particolare, ed ai n. 16276 registro generale, n. 13017 registro particolare, con il quale ha conferito al trust Parte_1
“Le Muretta”, istituito con tale atto, il proprio diritto di comproprietà sull'immobile situato nel Comune di Rocca di Papa, via della Muretta n. 7, già via Monte Pennolo n. 56, distinto al NCEU del Comune di Rocca di Papa al foglio 12, particella 72, sub. 2, e sull'immobile sito nel Comune di San Nicola Arcella, Località “Giaffa”, via Sandro Pertini n. 1, già via del Telegrafo snc, distinto al NCEU del Comune di San Nicola Arcella al foglio 7, particella 591, sub. 13; - Dispone che la presente sentenza venga annotata, ai sensi dell'art. 2655 c.c., in margine alla trascrizione dell'atto suindicato, a cura dei Conservatori dei RR.II. territorialmente competenti;
- Condanna i convenuti , Parte_1
e , in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite Parte_2 CP_5 in favore della che liquida in € 11.229,00 per Controparte_1 compensi, € 1.241,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
- Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra la e il convenuto , nonché nei Controparte_1 Controparte_4 rapporti con la litisconsorte contumace .” Parte_5
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Tanto premesso, sia pure in massima sintesi, sullo svolgimento del giudizio e procedendo, dunque, alla disamina del thema decidendum, osserva il decidente come risulti anzitutto superata l'istanza di sospensione del presente giudizio formulata, ex art. 295 c.p.c., da parte dei convenuti e nell'ambito della loro memoria ex art. 183 co. 6 Parte_1 Parte_2 n. 1 c.p.c., avendo questi ultimi insistito, nella loro comparsa conclusionale,
pag. 5 di 29 soltanto nell'accoglimento delle conclusioni di merito ed istruttorie rassegnate nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., evidenziando come il giudizio di opposizione introdotto avverso il decreto ingiuntivo n. 1511/2015 innanzi al Tribunale di Roma si sia concluso, nelle more, con sentenza n.
17773/2019. Anche a volersi prescindere, poi, dall'assenza di deduzioni da parte dei convenuti in ordine all'avvenuta impugnazione di tale pronuncia (indicata, del resto, dalla come non appellata), vi è in ogni caso da evidenziare come il CP_1 rimedio di cui all'art. 2901 c.c., accordato al “creditore” onde ottenere che venga dichiarato inefficace nei suoi confronti un atto dispositivo posto in essere dal debitore in pregiudizio delle sue ragioni, costituisca, come noto, uno strumento utilmente azionabile non soltanto da parte di colui che risulti titolare di un credito già definitivamente accertato nell'an e nel quantum (o la cui esistenza risulti, comunque, incontestata tra le parti), ma anche da soggetti che vantino un diritto di credito di natura meramente eventuale (arg. art. 2901 co. 1 c.c., che in tal senso richiama anche i crediti sottoposti a condizione) o contestato dall'obbligato ed oggetto di diverso giudizio pendente (c.d. crediti litigiosi o sub iudice). E difatti, come è stato ribadito, anche di recente, da parte della giurisprudenza di legittimità, “la norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore" (cfr. Cass. civ. n. 12047/2021; si v. inoltre, tra le molte, Cass. civ. n. 18321/2015, che ha evidenziato, appunto, come anche “il titolare di un credito eventuale è legittimato a proporre azione revocatoria degli atti che il potenziale debitore abbia compiuto in pregiudizio delle proprie ragioni”, richiamando a tal riguardo anche ulteriori pronunce pregresse, tra cui si v. Cass. civ. S.U. n. 9440/2014).
La soluzione indicata, oltre a trovare conforto nello stesso dettato legislativo (cfr. ancora art. 2901 co. 1 c.c.), rinviene, del resto, la sua ratio nella natura e nella funzione dell'azione di cui si discute, la quale non mira a sanzionare l'atto dispositivo compiuto dal debitore con la nullità o la totale inefficacia e a soddisfare, così, una finalità di tipo recuperatorio, bensì è intesa soltanto a garantire la conservazione dell'integrità del patrimonio debitorio, costitutivo della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., mediante la declaratoria di inefficacia relativa (ossia, di “inopponibilità”) dell'atto stesso nei soli confronti del creditore attore in revocatoria. Né la pronuncia emessa in accoglimento di tale domanda costituisce, da sé sola, un titolo sufficiente a consentire l'esecuzione forzata sul bene da parte del creditore vittorioso, sicché, come pure è stato evidenziato, ove il credito di quest'ultimo sia stato oggetto di contestazione, comunque “l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (cfr. Cass. civ. n. 9855/2014).
In piena coerenza con tali principi, la giurisprudenza di legittimità si è, pertanto, pronunciata anche in ordine all'evenienza dell'esperimento dell'azione pag. 6 di 29 revocatoria a tutela di un credito che sia ancora oggetto di un giudizio pendente, escludendo, in particolare, che possa prospettarsi un'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di revocatoria, ex art. 295 c.p.c. (ovvero ex art. 337 c.p.c.,
a fronte di una sentenza già pronunciata in primo grado ed ancora soggetta ad impugnazione). La disamina della pretesa creditoria operata dal relativo giudicante nel primo di tali procedimenti non costituisce, difatti, un antecedente logico giuridico indispensabile della pronuncia da rendere sulla domanda revocatoria, la quale impone al decidente di procedere ad un accertamento del credito soltanto nei termini di una non manifesta infondatezza e pretestuosità della pretesa vantata dall'istante, di una aspettativa cioè (arg. ancora art. 2901 c.c.) che possa ritenersi probabile, anche se non definitivamente accertata o incontestata (cfr. di recente, Cass. civ. n. 4212/2020). È anche da escludere, così, che possa darsi un “conflitto di giudicati” tra un'eventuale sentenza che nell'ambito del primo procedimento (quello sull'accertamento del credito) concluda, definitivamente, nel senso dell'insussistenza del diritto in capo al soggetto che se ne sia affermato titolare e la pronuncia, invece, ottenuta da quest'ultimo di accoglimento della sua domanda ex art. 2901 c.c., atteso che quel che può conseguirne, piuttosto, è soltanto che il
“creditore” non potrà portare ad esecuzione la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria se e fino a quando la sua pretesa non sia stata accertata, mentre una volta che la stessa sia stata (in seguito) definitivamente esclusa, ne seguirà la sola concreta inutilità della sentenza ottenuta, nelle more, ex art. 2901 c.c. (cfr. già Cass. civ. S.U. n. 9440/2004, nonché, più di recente, Cass. civ. n.
18321/2015; Cass. civ. n. 22921/2016).
Tenuto conto delle considerazioni suesposte, ne deriva, dunque, che nel presente caso la suddetta istanza di sospensione del giudizio già avanzata in atti dal e dalla non potrebbe, comunque, avere alcun seguito. Parte_1 Parte_2
Ciò chiarito in via preliminare, devono, poi, esaminarsi, in secondo luogo, le eccezioni che tali convenuti risultano avere formulato nell'ambito della loro memoria di replica depositata in data 25.10.2022, con le quali hanno lamentato, per un verso, che la non avrebbe fornito dimostrazione dell'effettiva CP_1 titolarità del credito a tutela del quale ha esperito l'odierna azione ex art. 2901 c.c., nella sua qualità di cessionaria in virtù di trasferimento effettuato in suo favore dalla con la conseguenza, a loro dire, che “appare non Controparte_3 provata la titolarità del diritto sostanziale e la legittimazione attiva e processuale di e per essa di con conseguente declaratoria di inammissibilità CP_1 Pt_3 della domanda per difetto di capacità processuale, di legittimazione processuale e di legittimazione ad causam”. Per altro verso, hanno inoltre soggiunto il e la che Parte_1 Parte_2
“Il difetto di identificazione della pretesa si riverbera sulla procura posta da controparte a fondamento del potere processuale di azione, privandola di validità ed efficacia, con conseguente inidoneità a legittimare alla promozione del giudizio, al conferimento del mandato al difensore, etc.”, assunto che i predetti hanno, poi,
“esplicitato” sostenendo, invece, che “la procura rilasciata a è nulla per la CP_1 sua genericità, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda azionata in giudizio”, facendo la stessa, a loro dire, soltanto un generico riferimento ai crediti anomali della . CP_1
Nessuna di tali eccezioni merita, peraltro, accoglimento.
pag. 7 di 29 Ed invero, avuto anzitutto riguardo - per ragioni di ordine logico giuridico
- all'eccezione svolta con riferimento alla procura, eccezione che risulta, evidentemente, riferita (stante le deduzioni svolte sul punto nella menzionata memoria di replica) alla procura conferita per la propria rappresentanza sostanziale e processuale da parte della alla (quest'ultima essendo, CP_1 Pt_3 del resto, la “configurazione” del rapporto intercorrente tra la prima e la seconda, non già il contrario), giova evidenziare, in punto di diritto, che in tema di rappresentanza di un ente che si costituisca a mezzo di un determinato soggetto, qualificatosi come titolare del relativo potere rappresentativo, lo stesso non ha l'onere di fornire anche la dimostrazione dell'effettiva sussistenza di tale potere, ove quest'ultima non sia tempestivamente contestata in alcun modo dalla controparte (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 20563/2014, in motivazione, ove è stato evidenziato, appunto, che il soggetto che si costituisce allegando la sua qualità di rappresentante dell'ente, quale parte sostanziale del giudizio, in forza di un determinato atto che non sia assoggettato al regime di pubblicità legale, è onerato anche di dimostrare l'esistenza di tale potere a condizione che la controparte formuli, sul punto, una specifica contestazione e tale contestazione sia tempestiva, mentre nel caso in cui l'atto di conferimento del potere rappresentativo sia pure assoggettato a pubblicità legale, è la controparte ad essere anche onerata di fornire prova negativa a tal riguardo;
si v. inoltre già Cass. civ. S.U. n.
20596/2007).
Ora, con riferimento al caso che occupa, non può non rilevarsi come i convenuti abbiano formulato l'eccezione sopra indicata soltanto nell'ambito della loro memoria di replica, oltretutto neppure contestando (anche in tale sede, così come già durante l'intero svolgimento del giudizio) l'effettiva sussistenza della procura con la quale la ha conferito alla il relativo potere CP_1 Pt_3 rappresentativo, bensì sostenendo che tale procura (non presente agli atti) dovrebbe essere dichiarata nulla per “genericità”, doglianza che in alcun modo hanno, tuttavia, suffragato anzitutto mediante la produzione della stessa (a ben vedere avendone i medesimi la disponibilità, alla luce delle deduzioni svolte sul punto: si v. pag. 3 memoria di replica). Non può, inoltre, annettersi rilevanza al solo riferimento operato dal e dalla al precedente giurisprudenziale menzionato nella Parte_1 Parte_2 suddetta memoria depositata in fase conclusiva, dal momento che è evidente che lo stesso ha avuto ad oggetto la specifica fattispecie in quella sede esaminata dal giudice di legittimità, i cui principi non si vede come possano essere estesi al caso che occupa in difetto della produzione e di un confronto con la procura conferita, nel presente caso, dalla (e dovendosi altresì escludere, CP_6 Pt_3 contrariamente a quanto sembrerebbero addurre i convenuti, che il menzionato precedente giurisprudenziale abbia avuto ad oggetto un caso “proprio di
[...]
”, risultando, al contrario, dalla lettura della pronuncia dagli stessi CP_1 richiamata che in quella specifica fattispecie la avesse agito nella Pt_3 dichiarata veste di mandataria della cfr. Cass. civ. n. Controparte_3 28803/2019). Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'astratta eccezione svolta sul punto da parte del e dalla risulta, pertanto, immeritevole Parte_1 Parte_2 di seguito.
pag. 8 di 29 Del pari non può trovare accoglimento neppure l'ulteriore contestazione sollevata dai predetti, sempre soltanto nell'ambito della memoria di replica del 25.10.2022, relativa alla mancata dimostrazione fornita dalla della sua CP_1 qualità di cessionaria del credito a tutela del quale è stata intrapresa la presente azione ex art. 2901 c.c.. Ed infatti, è vero, in linea di principio, che la “legittimazione attiva” (rectius, la titolarità sostanziale dal lato attivo) in capo alla cessionaria di un credito esige la dimostrazione dell'avvenuto trasferimento di quest'ultimo in suo favore, trasferimento che, evidentemente, non si identifica con la (successiva) pubblicazione del relativo avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale (ove si tratti di “cessione in blocco di crediti”) ex art. 58 T.U.B. (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 5617/2020; si v. inoltre, Cass. civ. n. 15884/2019, richiamata anche dalla pronuncia ora indicata, la quale ha peraltro precisato, condivisibilmente, che l'avviso in G.U. ben può costituire, nondimeno, un elemento sufficiente, in taluni casi, a dimostrare l'avvenuto acquisto del credito, quando il contenuto dell'avviso indichi, senza lasciare incertezze, quali siano stati i crediti inclusi ed esclusi dall'ambito della “cessione in blocco”, potendo così risultare in concreto idoneo a farne ritenere sufficientemente provata la titolarità in capo alla cessionaria). È inoltre senz'altro corretto il rilievo - operato dai convenuti sempre nella memoria di replica sopra menzionata - che trattandosi di un fatto costitutivo della pretesa creditoria vantata dalla cessionaria (pretesa di cui deve accertarsi la sussistenza, si è detto, anche a fronte di un'azione quale quella esercitata nella fattispecie ai sensi dell'art. 2901 c.c., sia pure soltanto nei limiti suindicati), quest'ultima sia onerata di fornirne la relativa prova, dovendosi, altresì, qualificare quale “mera difesa” (non già come eccezione in senso proprio o in senso stretto) la contestazione che il convenuto eventualmente formuli sulla stessa
(cfr. al riguardo, Cass. civ. S.U. n. 2951/2016, richiamata anche dai CP_7 nella loro memoria in fase conclusiva).
[...] Peraltro, è altrettanto noto che, ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c., il convenuto che scelga di costituirsi in giudizio sia onerato, per parte sua, di contestare specificamente i fatti allegati dalla parte attrice e che, in difetto di una tale contestazione, gli stessi possano considerarsi dimostrati pur in assenza di prove offerte al riguardo da quest'ultima. Ove il convenuto svolga, inoltre, delle allegazioni che implichino il riconoscimento, diretto o indiretto, della titolarità del diritto in capo all'attore, un tale contegno senz'altro può valere a renderne superflua la relativa prova, potendosi e dovendosi considerare quest'ultimo come incontroverso tra le parti contendenti (cfr. in questo senso anche Cass. civ. S.U. n. 2951/2016 cit.).
Orbene, ciò detto e tornando al caso che occupa, non può non rilevarsi come il e la non abbiano mai contestato in alcun modo la Parte_1 Parte_2 titolarità in capo alla della pretesa creditoria dalla medesima fatta valere CP_1 in questa sede, nella sua qualità di cessionaria del credito in forza dell'accordo di cessione in blocco intervenuto con la in data 14.07.2017, così Controparte_3 come dalla stessa puntualmente individuato sin dal proprio atto di citazione, unitamente all'enunciazione degli estremi della pubblicazione in G.U. dell'avviso di tale cessione ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (si v. pag. 2-3, atto introduttivo).
Le uniche contestazioni svolte, invero, su tale pretesa da parte dei convenuti hanno riguardato, a ben guardare, la posizione dal lato passivo facente pag. 9 di 29 capo alla per la quale hanno evidenziato come non vi sia stato mai Parte_2 alcun debito assunto dalla medesima verso l'istituto di credito (circostanza, per vero, mai allegata tuttavia anche da parte attrice, tanto da avere quest'ultima richiesto la declaratoria dell'inefficacia relativa del negozio di cui si discute nei soli rapporti con il debitore e per la disposizione dal medesimo posta in Parte_1 essere sui suoi diritti di comproprietà sugli immobili indicati in premessa), nonché l'asserita nullità della fideiussione sottoscritta dal (secondo quanto Parte_1 lamentato in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), in uno alla lamentata applicazione nel corso del rapporto di c/c di interessi usurari e anatocistici, doglianza - soltanto quest'ultima - che il predetto ha, inoltre, rappresentato di avere sollevato in sede di giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1511/2015, già ottenuto dalla innanzi al Tribunale di Roma. Controparte_3
Non solo, ma con riferimento a tale ultimo giudizio gli stessi convenuti risultano avere allegato, da ultimo in sede di comparsa conclusionale del 5.10.2022, che “Il decreto è stato opposto nel giudizio avente N.R.G. 42171/2015, innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, che si è concluso con sentenza n. CP_ 17773/2019 a favore di ” (cfr. pag. 1, comparsa conclusionale CP_7
, con ciò, pertanto, confermando come l'odierna attrice si sia finanche
[...] costituita nell'ambito di tale procedimento, ottenendo infine in suo favore la sentenza pronunciata in quella sede sull'opposizione svolta dal avverso Parte_1 il menzionato provvedimento monitorio.
Considerato un siffatto contegno processuale tenuto dai convenuti - evidentemente contrastante con la contestazione svolta dagli stessi soltanto nell'ambito della memoria di replica, circa la dimostrazione da parte dell'attrice della sua qualità di cessionaria del credito già della - va dunque Controparte_3 escluso, a giudizio del decidente, che nella fattispecie l'azione esercitata dalla
(e per essa dalla possa considerarsi infondata in virtù della CP_1 Pt_3 mancata prova della titolarità in capo alla stessa, quale cessionaria, della pretesa creditoria di cui si discute, titolarità da ritenersi, invece, sufficientemente acclarata per quanto qui interessa, giacché non contestata in alcun modo in tutti gli scritti difensivi depositati dai predetti anteriormente alla rimessione della causa in decisione (con conseguente operatività del principio di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c.), e finanche perché riconosciuta - per quanto è dato trarre dalle allegazioni dei convenuti - nell'ambito della sede deputata al suo accertamento, costituito dal giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Tanto osservato in ordine alle questioni preliminari sollevate dai vi è poi da valutare l'ulteriore eccezione preliminare Parte_6 sollevata dal in merito alla propria carenza di “legittimazione Controparte_4 passiva”, sul presupposto di essere stato il predetto sostituito, nella sua funzione di trustee del trust “Le Muretta”, da un altro soggetto, il . CP_5 L'eccezione in parola, sebbene da riqualificare come difetto di titolarità sostanziale dal lato passivo, in ragione della prospettazione operata dall'attrice nel suo atto di citazione in merito alla funzione di trustee attribuita dal negozio oggetto di revocatoria al convenuto (cfr. al riguardo, ancora Cass. civ. CP_4
S.U. n. 2951/2016 cit.), merita accoglimento, per le ragioni che seguono. Invero, è noto che all'istituto del trust non corrisponde, nel nostro ordinamento, l'esistenza di un ente dotato di una propria soggettività giuridica, costituendo lo stesso soltanto un insieme di beni e di rapporti connotato da pag. 10 di 29 “segregazione patrimoniale”. I beni costituiti in trust formano, infatti, oggetto di un patrimonio separato, al quale non corrisponde un autonomo soggetto giuridico, essendo, piuttosto, il trustee incaricato della gestione di tale complesso di beni ad assumerne la proprietà “formale”, sia pure con limitazioni imposte a suo carico dall'atto costitutivo del trust e rimanendo detti beni e rapporti giuridici una
“massa distinta” dal restante patrimonio di tale soggetto (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 8973/2019).
Con riferimento al presente caso, risulta pacifico che, con il negozio costitutivo del trust “Le Muretta” posto in essere, in qualità di settlors, dagli odierni convenuti e il sia stato designato quale Parte_1 Parte_2 CP_4 trustee (cfr. doc. 4 fasc. attoreo), avendo dunque l'attrice convenuto in giudizio quest'ultimo per tale ragione (così come dalla stessa allegato nell'atto di citazione e ribadito anche negli scritti difensivi successivi).
È stato, peraltro, documentato sia dal e dalla sia dal Parte_1 Parte_2
, che con provvedimento reso da questo Tribunale in data 4.11.2016, in CP_4 accoglimento del ricorso proposto dal , quest'ultimo sia stato sostituito, CP_4 nella sua funzione di trustee, dall'avv. , con “ordine al trustee di CP_5 procedere alle formalità conseguenti alla sostituzione nell'incarico” (cfr. all. fasc.
, nonché doc. 2 fasc. , sostituzione che, del resto, CP_4 Parte_6 prescinde dalla circostanza che alla stessa abbiano o meno fatto seguito anche tali adempimenti pubblicitari presso i registri immobiliari, essendo questi ultimi pur sempre funzionali - è da ritenere - soltanto a rendere opponibile ai terzi detta sostituzione, in coerenza con la funzione meramente dichiarativa che è, in linea generale, attribuita alla pubblicità immobiliare nel nostro ordinamento (arg. artt.
2644, 2645 ter c.c.). Ebbene, tenuto conto di tale risultanza e non essendo stato neppure contestato, alla luce di quest'ultima, da parte dell'attrice, che la veste di trustee competa oggi al - soggetto che la predetta ha, altresì, provveduto a CP_5 convenire in giudizio - ne consegue che deve riconoscersi l'estraneità, sul piano sostanziale, del dall'odierno contenzioso, non rivestendo più quest'ultimo CP_4 la veste di trustee, mentre il profilo relativo alla regolamentazione delle spese processuali (il solo, invero, oggetto delle contestazione svolte, sostanzialmente, dalle parti) dovrà essere esaminato nel capo della pronuncia alle stesse relativo.
Venendo, quindi, al merito della domanda proposta da parte della CP_1 per la declaratoria nei suoi confronti dell'inefficacia dell'atto dispositivo posto in essere dal sui suoi diritti di comproprietario sui beni immobili indicati Parte_1 in premessa, osserva il decidente come la stessa meriti accoglimento, in virtù dei rilievi che seguono. Risulta, anzitutto, sufficientemente acclarata l'esistenza di una ragione creditoria in capo all'attrice nei confronti del credito originato, in Parte_1 particolare, dal saldo di due rapporti di conto corrente affidati, originariamente intrattenuti dalla con la ed identificati con i n. Parte_4 Controparte_3 10703292 e 10703327, per un importo pari, al 24.06.2014, a complessivi € 325.662,65. È stato, infatti, versato in atti, al riguardo, da parte dell'attrice il decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Roma in data 23.01.2015 in accoglimento del ricorso monitorio proposto dall'allora titolare di tale credito, la decreto che è stato ottenuto, in particolare, da quest'ultima sia Controparte_3 nei confronti della debitrice principale, sia del oltre che di un ulteriore Parte_1
pag. 11 di 29 soggetto ( ), per questi ultimi, in particolare, in virtù della Parte_7 fideiussione rilasciata per i debiti maturati a carico della suddetta società e nei limiti dell'importo da essi garantito (cfr. doc. 1 fasc. attoreo). È stata, inoltre, prodotta in atti, sempre in allegato all'atto di citazione, la fideiussione prestata dal in data 13.12.2010, con la quale quest'ultimo Parte_1 si è costituito garante per l'adempimento di tutte le obbligazioni già sorte o che sarebbero state successivamente maturate dalla nei confronti Parte_4 della in dipendenza di operazioni bancarie di qualunque natura, Controparte_3 sino alla concorrenza dell'importo garantito di € 422.500,00 (cfr. doc. 2 fasc. attoreo).
Tenuto conto, dunque, di tali elementi e dovendosi, come detto, considerare provato (in quanto del tutto incontestato nel corso dello svolgimento del giudizio, ex art. 115 c.p.c., dai che nella titolarità del Parte_6 credito suindicato sia poi subentrata l'odierna attrice, nella sua qualità di cessionaria, tanto da avere quest'ultima conseguito in suo favore la sentenza resa dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio d'opposizione proposto dal avverso il suddetto decreto ingiuntivo (così come allegato anche da Parte_1 quest'ultimo nell'ambito della comparsa conclusionale del 5.10.2022, v. pag. 1), ne consegue che può senz'altro considerarsi acclarata, ai limitati fini che qui interessano, la sussistenza del primo dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., ovverosia l'esistenza di una ragione di credito in capo all'odierna attrice in revocatoria. Non valgono, d'altra parte, a far deporre in diverso senso le contestazioni svolte dal nell'ambito della sua originaria comparsa di costituzione in Parte_1 merito all'avvenuta applicazione, a suo dire, nel corso dei suddetti rapporti di c/c, di interessi usurari e/o anatocistici da parte dell'istituto bancario, così come pure la doglianza sollevata dal predetto in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. in merito all'asserita nullità del negozio di fideiussione da lui sottoscritto, in quanto redatto mediante la riproduzione delle clausole contenute nel modello di fideiussione per operazioni bancarie diffuso dall' CP_8
Invero, può anzitutto osservarsi, sul punto, che la rilevanza di tali questioni ai fini dell'apprezzamento del presupposto oggettivo dell'odierna azione revocatoria appare ormai esclusa, a ben guardare, persino dallo stesso Parte_1 in virtù dell'avvenuta definizione, in senso a lui sfavorevole, del giudizio di opposizione proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 1511/2015, non a caso essendosi il predetto limitato, nell'ambito degli scritti conclusivi depositati in questa sede, a reiterare il proprio assunto circa la nullità della garanzia prestata al solo fine di ricavarne l'insussistenza del presupposto soggettivo della scientia damni (profilo che si esaminerà nel seguito). In ogni caso, per quanto concerne la prima delle questioni suindicate, è sufficiente rilevare come lo stesso non abbia affatto sostenuto, sulla Parte_1 scorta della stessa, che non sussista una ragione creditoria dell'attrice, piuttosto prospettandone (sia pure in modo assolutamente generico) un più contenuto ammontare, in virtù dell'asserita necessità di rideterminare il saldo negativo dei rapporti di c/c al netto degli interessi usurari e/o anatocistici in tesi applicati dalla banca (cfr. al riguardo, anche doc. 9 fasc. recante la perizia Parte_6 contabile di parte relativa ai rapporti di conto corrente intrattenuti con la dalla società già menzionata). Controparte_3
pag. 12 di 29 Anche a prescindere dall'allegata definizione del giudizio di opposizione in favore della , risulta quindi evidente come le contestazioni svolte in CP_1 proposito non valgano affatto a far escludere la sussistenza di una ragione di credito in capo all'attrice, idonea a legittimarne l'esercizio del rimedio ex art. 2901 c.c.. A non diversa conclusione deve, inoltre, pervenirsi con riferimento all'ulteriore questione prospettata dal relativa all'asserita nullità del Parte_1 negozio di fideiussione da lui sottoscritto. Invero, osserva, in proposito, il decidente come l'avvenuta riproduzione di clausole tratte dal c.d. modello A.B.I. non valga, in realtà, di per sé stessa, a far concludere per la nullità assoluta del negozio di garanzia, dal momento che, così come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente, l'avvenuta riproduzione delle clausole previste in tale modello (clausole concernenti, come indicato anche dal convenuto, la c.d. sopravvivenza della garanzia, la sua c.d. reviviscenza e la deroga all'art. 1957 c.c.), determina, piuttosto, soltanto una mera nullità parziale, circoscritta a tali clausole, per contrasto con il divieto di intese o pratiche concordate ex art. 2 L. n. 287/1990. Spetta, invece, all'interessato allegare specificamente e dimostrare che l'invalidità delle stesse sia idonea, nella specifica fattispecie, a travolgere l'intero negozio secondo la disciplina di cui all'art. 1419 c.c., soltanto in tal caso potendosene prospettare, se del caso, una nullità totale e, dunque, conseguentemente, l'insussistenza di un obbligo del garante verso l'istituto di credito (cfr. per tutte, Cass. civ. S.U. n. 41994/2021 e di recente, anche Cass. civ. n. 35290/2022).
Ebbene, nel presente caso, il si è limitato a sostenere la nullità Parte_1 assoluta della fideiussione prestata, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, senza svolgere alcuna deduzione in ordine all'importanza assunta dalle singole clausole riproduttive del c.d. modello ABI ai fini della permanenza dell'assetto negoziale comunque instaurato tra le parti, onde prospettare in concreto, nello specifico caso in disamina, un'estensione della loro nullità parziale sull'intero negozio, ex art. 1419 c.c. (si v. pag.
2-3 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. dei convenuti
. Parte_6 Posta, inoltre, la lamentata invalidità circoscritta a determinate clausole del negozio di fideiussione, è evidente come sarebbe stato onere del convenuto allegare anche in quali termini una tale invalidità potesse assumere rilevanza al fine di far ritenere l'insussistenza del credito vantato dall'attrice nei suoi confronti, sul rilievo (invece non dedotto in alcun modo dal medesimo) che la pretesa esercitata dalla sia stata fondata proprio sulle clausole suddette, CP_1 viziate da nullità.
In altri termini, il non ha affatto spiegato perché una nullità Parte_1 delle clausole sopra indicate dovrebbe assumere importanza ai fini che qui interessano, valendo a far escludere il credito dell'attrice nei suoi confronti, credito che non risulta, invero, fondato, nella fattispecie, sulla c.d. clausola di sopravvivenza o su quella di c.d. reviviscenza, così come neppure è stato prospettato da parte dell'obbligato che l'istituto di credito sia decaduto, per esempio, dal diritto di azionare la garanzia ex art. 1957 c.c., quale norma da considerare applicabile al rapporto a fronte della nullità della relativa clausola derogatoria, per la pedissequa riproduzione di quanto previsto in proposito anche nel c.d. modello A.B.I..
pag. 13 di 29 Non solo, ma considerato che, nel presente caso, è stato introdotto un distinto giudizio avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1511/2015 innanzi al Tribunale di Roma - costituente, evidentemente, la sede deputata a un accertamento pieno del credito vantato dall'istituto di credito - il convenuto avrebbe dovuto anche allegare chiaramente nei propri scritti difensivi se una questione siffatta sia stata o meno sollevata tempestivamente nell'ambito di quel giudizio, tenuto conto che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è da qualificarsi come eccezione in senso proprio e stretto (cfr. infatti, Cass. civ. n. 17483/2007, nonché, più di recente, Cass. civ. n. 4373/2018, e già Cass. civ. n.
1613/1963; nella giurisprudenza di merito, da ultimo, anche Trib. Roma
7/04/2022). Per contro, in assenza di alcuna allegazione dedotta al riguardo dal
(il quale, del resto, persino in questa sede ha prospettato la nullità delle Parte_1 clausole della fideiussione sottoscritta senza, tuttavia, farne discendere, come detto, alcuna concreta conseguenza ai fini della sussistenza del diritto vantato dall'attrice nei suoi confronti), è evidente come anche la questione in parola sia destinata a rimanere del tutto irrilevante con riferimento all'accertamento del requisito della sussistenza della ragione creditoria posta dalla a CP_1 fondamento della sua azione ex art. 2901 c.c.. Sussiste, altresì, nella odierna fattispecie, l'eventus damni derivante dall'atto dispositivo impugnato, non rilevando, evidentemente, in proposito, la circostanza addotta in contrario da parte dei convenuti che Parte_6 tale negozio risulti, in tesi, sorretto da una causa meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Invero, tenuto conto della funzione del rimedio ex art. 2901 c.c., è evidente come, ai presenti fini, non debba stabilirsi se l'atto con il quale è stato istituito il trust “Le Muretta” e sono stati destinati a quest'ultimo gli immobili indicati in premessa, possa considerarsi giustificato da una causa rilevante per l'ordinamento, quale è quella di “tutela del minore” (causa la cui mancanza potrebbe condurre, piuttosto, a far dubitare, sotto diverso profilo, della validità del negozio ex artt. 1322 e 1418 c.c.). Quel che rileva, per converso, ai fini dell'art. 2901 c.c., è che il negozio dispositivo abbia inciso sulla garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio debitorio, ex art. 2740 c.c., per avere reso quantomeno più incerta o difficoltosa la futura esazione del suo credito, ciò giustificando, in presenza dell'ulteriore presupposto soggettivo (che si esaminerà nel prosieguo), la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto nei soli confronti del creditore attore in revocatoria, ferma restando (come detto) la validità e la residua efficacia del negozio verso ogni altro soggetto diverso da quest'ultimo. Ciò chiarito, non è poi inutile rammentare, in punto di diritto, come il requisito dell'eventus damni possa considerarsi integrato, come è noto, non soltanto nel caso in cui il negozio dispositivo compiuto dal debitore abbia totalmente compromesso la consistenza del suo patrimonio, essendo sufficiente che si sia prodotta una variazione quantitativa o anche solo qualitativa di tale patrimonio, alla quale sia correlata una maggiore difficoltà od incertezza nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. civ. n. 19207/2018, in fattispecie in cui è stata ritenuta irrilevante anche l'offerta avanzata dal debitore di provvedere a pagamenti rateali in favore del creditore;
tra le altre, di recente, anche Cass. civ.
pag. 14 di 29 n. 9192/2021, secondo cui è sufficiente che l'atto sia “idoneo ad «alterare in senso peggiorativo» la garanzia patrimoniale che nel concreto risulta posta ad assistenza del credito ..., così rendendo più «incerta» o comunque maggiormente «difficoltosa» la realizzazione del diritto medesima ...”).
Invero, l'art. 2901 c.c., laddove richiede il “pregiudizio” delle ragioni creditorie, deve essere inteso, in coerenza con la ratio conservativa propria dell'istituto, anche soltanto nei termini di un interesse del creditore a conservare una maggiore fruttuosità e facilità della sua futura azione esecutiva, sicché per l'esistenza del presupposto oggettivo della revocabilità dell'atto non occorre che sia ravvisabile un vero e proprio “danno”, essendo, invece, sufficiente la dimostrazione della pericolosità dell'atto stesso, alla data del suo compimento, per la possibile infruttuosità della futura esecuzione forzata nei confronti del debitore (cfr. Cass. civ. n. 26310/2021, secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore”). Accertata l'esistenza di una modificazione quantitativa o qualitativa del patrimonio dell'obbligato idonea a compromettere le possibilità di soddisfacimento del creditore, grava poi sul debitore (o comunque sulla parte che sia interessata ad opporsi alla revocabilità dell'atto) l'onere di dimostrare l'idoneità del patrimonio debitorio residuo a soddisfare ampiamente le ragioni creditorie, anche tenuto conto, al riguardo, del principio di c.d. vicinanza della prova (cfr. ancora, tra le altre, Cass. civ. n. 19207/2018, nonché Cass. civ. n. 19541/2019 e già Cass. civ. n. 1902/2015, e di recente Cass. civ. n. 18193/2021).
Orbene, con riferimento alla fattispecie che occupa, risulta incontroverso che il negozio concluso in data 19.06.2014 dal unitamente alla Parte_1
con il quale gli stessi hanno istituito il trust “Le Muretta”, abbia Parte_2 integrato un atto dispositivo, come tale rilevante, astrattamente, alla stregua dell'art. 2901 c.c. (sia pure nei soli limiti in cui lo stesso ha inciso sulle quote in comproprietà del soltanto quest'ultimo essendo obbligato verso Parte_1 l'istituto di credito, così come chiaramente prospettato da parte della sin CP_1 dal proprio atto introduttivo).
Come è stato osservato, del resto, anche dalla giurisprudenza di legittimità, quello che assume carattere “dispositivo”, in ipotesi di costituzione di un patrimonio in trust, è l'atto con il quale vengono intestati al trust (e dunque al trustee) i beni oggetto del conferimento, ma ciò non toglie che l'azione revocatoria ben possa essere rivolta anche verso il negozio istitutivo del trust, risultando la stessa comunque idonea a produrre l'esito dell'inefficacia dell'atto di conferimento con il quale i beni siano stati destinati al patrimonio separato, atteso che tale trasferimento si pone, evidentemente, come un atto conseguente e strettamente dipendente dal negozio istitutivo (cfr. Cass. civ. n. 13883/2020). Il che vale, invero, senz'altro nel presente caso, dal momento che è con lo stesso atto del 19.06.2014, qui oggetto di revocatoria, che è stato costituito il trust
“Le Muretta” e sono stati, contestualmente, destinati a tale patrimonio separato i beni immobili in comproprietà del e della (cfr. doc. 4 fasc. Parte_1 Parte_2 attoreo).
pag. 15 di 29 Con tale atto, in particolare, la piena proprietà dell'immobile situato in Rocca di Papa, via della Muretta n. 7, e di quello ubicato in San Nicola Arcella, via Sandro Pertini n. 1, è stata “conferita” al trust “Le Muretta”, con designazione quale trustee, alla data del negozio, di , avendo i Controparte_4 settlors e riservato a sé medesimi il solo diritto di abitazione Parte_1 Parte_2 su entrambi gli immobili vita natural durante e con diritto al reciproco accrescimento. In virtù del negozio ed in piena coerenza con la natura propria dell'istituto, è stato stabilito, quindi, che “i beni del Trust sono separati dal patrimonio personale del , non formano oggetto della sua successione CP_9 ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali, non sono in alcun modo aggredibili né dai suoi creditori personali né dai creditori dei . Pt_8 Avuto riguardo a tali effetti, non è pertanto revocabile in dubbio che l'atto in parola abbia determinato un pregiudizio per le ragioni creditorie vantate dalla
, tenuto conto della segregazione patrimoniale realizzatasi con lo stesso e CP_1 della sottrazione, per quanto qui specificamente interessa, dei diritti già facenti capo al sugli immobili dalla garanzia patrimoniale generica dei suoi Parte_1 creditori ex art. 2740 c.c., non avendo quest'ultimo conseguito, oltretutto, alcunché a fronte di tale trasferimento dei suoi diritti di comproprietà sui beni in favore del trust. Né può condividersi l'assunto, sostenuto sul punto da parte dei convenuti secondo cui il negozio di cui si discute avrebbe avuto, nella Parte_6 specie, carattere “oneroso” ed in particolare “solutorio”, avendo gli stessi provveduto, con quest'ultimo, a perseguire lo scopo di conservare e incrementare il proprio “patrimonio familiare” al fine di assicurare il mantenimento della minore (peraltro non legata ai predetti da rapporto di filiazione, Parte_5 trattandosi, piuttosto, della loro nipote), e dovendo dunque applicarsi, a loro dire, nel presente caso, la previsione dell'art. 2901 co. 3 c.c., con conseguente esclusione della revocabilità dell'atto. Invero, deve richiamarsi a tal proposito, in via assorbente, quanto affermato ripetutamente anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato, condivisibilmente, come l'atto di costituzione e di dotazione di beni in trust “per i bisogni della famiglia” abbia pur sempre natura gratuita (non già onerosa, né tantomeno solutoria), atteso che “L'istituzione del trust per esigenze familiari, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, infatti, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti” (cfr. da ultimo, Cass. civ. n. 9703/2021). A fronte del trasferimento senza alcun corrispettivo, diretto o indiretto, da parte del della comproprietà sui beni immobili e, dunque, del carattere Parte_1 senz'altro pregiudizievole assunto dall'atto in disamina, non è stata, poi, fornita dai convenuti alcuna idonea dimostrazione circa l'asserita esistenza, alla data del compimento del negozio, di un patrimonio residuo del sufficiente a Parte_1 garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attrice. Al riguardo, i convenuti hanno sostenuto, difatti, Parte_6 soltanto che, alla data dell'atto, il fideiussore era titolare di una quota di partecipazione pari al 15% del capitale sociale della IL S.r.l., società avente
“un'indubbia stabilità finanziaria” e con un attivo patrimoniale costituito, in pag. 16 di 29 prevalenza, da immobili (ed in specie, da quattro appartamenti) “che la società aveva ristrutturato e rimesso in vendita”, il cui valore, plausibilmente, poteva considerarsi, inoltre, superiore rispetto a quello indicato prudenzialmente nel relativo bilancio societario, conseguendone quindi, a loro dire, un apprezzamento della partecipazione sociale del “già di per sé indicativo dell'assenza, Parte_1 nel caso di specie, dell'eventus damni” ed aggiungendosi, altresì, a tale bene, anche la proprietà, facente capo sempre all'obbligato, di un locale garage di 60 mq.. E tuttavia, per quanto concerne, anzitutto, quest'ultimo bene immobile, deve rilevarsi come non sia stata fornita, in primo luogo, alcuna idonea prova in merito all'effettiva titolarità della proprietà dello stesso in capo al (solo)
risultando, evidentemente, inconferente a tale fine la perizia di parte Parte_1 prodotta dai convenuti, con la quale è stato soltanto “stimato” il valore di tale
“box” in € 50.000,00 (circostanza per vero evidenziata anche dalla parte attrice nell'ambito delle sue memorie istruttorie;
cfr. doc. 3, fasc. Parte_6 recante la perizia di parte per la valutazione dell'immobile sito in Rocca di Papa, conferito nel trust, nonché appunto del locale box con accesso indipendente, ubicato al medesimo indirizzo).
Anche a prescindere dalla considerazione che precede, non può non osservarsi, inoltre, come il “valore” suindicato abbia costituito, nella specie, il risultato di una “quotazione” testualmente riferita alla data del dicembre 2018 - a distanza, dunque, di oltre quattro anni dal compimento del negozio - integrando, altresì, il frutto di una stima che si appalesa assolutamente arbitraria, mancando ogni specificazione in merito agli elementi di mercato in virtù dei quali il predetto
“valore” sarebbe stato, in concreto, individuato (cfr. ancora doc. 3 cit.).
Per le ragioni appena esposte, si è rivelata, dunque, del tutto esplorativa, e come tale inammissibile, anche l'istanza di CTU avanzata dai convenuti per la stima del “patrimonio residuo” del alla data del negozio impugnato, Parte_1 dovendosi rammentare, sul punto, come “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. tra le molte, Cass. civ. n. 30218/2017). Per quanto concerne, poi, la menzionata quota di partecipazione sociale del 15% nella IL S.r.l., va confermato, del pari, il rigetto dell'istanza di CTU, già pronunciato dal precedente G.U. con il provvedimento reso all'udienza del 14.03.2019, dal momento che la titolarità di un bene siffatto - peraltro costituente il solo attivo residuo del patrimonio debitorio allegato dai convenuti nei loro scritti difensivi, anche tenuto di quanto sopra evidenziato in ordine alla proprietà del locale box - certamente non vale a far escludere la sussistenza dell'eventus damni determinato dal trasferimento da parte del della comproprietà degli Parte_1 immobili conferiti nel trust, trattandosi di un bene che, per sua natura, è soggetto a una variabilità inevitabilmente correlata all'andamento economico della società partecipata, oltre a risultare, inoltre, ben più agevolmente occultabile nel relativo pag. 17 di 29 valore (cfr. anche Cass. civ. n. 1804/2000 e, di recente, tra le altre, Cass. civ. n.
4863/2021). Non solo, ma la partecipazione in parola, in quanto relativa a una società
a responsabilità limitata e a ben vedere del tutto minoritaria (15% del capitale sociale), si presenta, ragionevolmente, come un bene anche di assai ridotta commerciabilità, dovendosi, pertanto, escludere che la sola presenza dello stesso nell'ambito del patrimonio residuo dell'obbligato, alla data dell'atto costitutivo del trust e del conferimento nello stesso dei due immobili sopra indicati, potesse valere a far escludere il potenziale pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'attrice, per l'esercizio assai più difficoltoso o addirittura infruttuoso delle proprie prerogative sul patrimonio debitorio. Anche avendo riguardo, infine, alla valutazione di tale quota di partecipazione societaria, alla data dell'atto di disposizione, indicata in € 325.010,00 nella perizia di stima prodotta dai convenuti con la loro memoria istruttoria (cfr. doc. 5 fasc. valore così stimato dal perito di Parte_6 parte in applicazione di un “metodo patrimoniale misto”, sul rilievo di una ritenuta caratterizzazione della società come ad “un'alta intensità del capitale ed una modesta redditività”, peraltro essendo gli immobili dalla stessa detenuti destinati alla vendita, stante il suo oggetto sociale, e venendo al contempo significativamente evidenziato come la IL S.r.l. avesse fatto registrare, negli anni 2013-2014, “risultati di esercizio modesti in relazione anche al capitale apportato”, oltre ad “incrementi significativi nei costi di struttura operativa”), può rilevarsi come un valore siffatto (anche ove considerato astrattamente attendibile) risulti, comunque, del tutto esiguo in vista della garanzia del soddisfacimento delle pretese creditorie, avuto riguardo al loro rilevante ammontare, pari come detto a € 325.662,65, già alla data del 25.06.2014. In virtù delle considerazioni che precedono, deve quindi senz'altro concludersi per la sussistenza, nella fattispecie, del presupposto dell'eventus damni.
Ritiene, poi, il decidente che, nel presente caso, risulti sufficientemente acclarato anche il requisito soggettivo della scientia damni. Invero, giova anzitutto evidenziare a tal proposito che, vertendosi in presenza di un atto a titolo gratuito (secondo quanto sopra già rilevato), è sufficiente che venga accertata la sola condizione soggettiva del debitore disponente alla data del compimento dell'atto (cfr. art. 2901 co. 1 c.c.), mentre resta irrilevante acclarare, nella fattispecie, quale fosse, al momento della costituzione del trust e del conferimento nello stesso degli immobili già indicati, lo stato soggettivo oltre che del trustee, anche della terza beneficiaria, resa destinataria delle utilità derivanti dalla costituzione di tale patrimonio senza alcuna contropartita (cfr. al riguardo anche Cass. civ. n. 9320/2019).
Detta condizione soggettiva, inoltre, deve individuarsi, nel presente caso, non già nel precipuo scopo di nuocere alle pretese creditorie di un determinato soggetto, bensì soltanto nella conoscenza da parte dell'obbligato del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni dei suoi creditori, dal momento che il negozio costitutivo del trust del 19.06.2014, con il quale il ha conferito al Parte_1 patrimonio separato intestato al trustee il suo diritto di proprietà pro quota sugli immobili suddetti, è stato posto in essere in data successiva al sorgere del credito.
pag. 18 di 29 Come è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, per stabilire se un atto dispositivo compiuto dal fideiussore sia o meno anteriore al sorgere del credito, deve aversi riguardo, infatti, al momento in cui lo stesso ha assunto la garanzia, anche ove quest'ultima si estenda (come nella specie) pure ad obbligazioni future assunte dal debitore principale. “Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. l, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. 15.2.2011 n. 3676)” (cfr. in questi termini, Cass. civ. n. 15773/2014). Per quanto concerne, inoltre, l'accertamento della conoscenza da parte del disponente del pregiudizio che l'atto possa arrecare alle ragioni creditorie, è noto che lo stesso può essere provato anche a mezzo di presunzioni (in considerazione della sua natura), in tal senso essendo assimilabile alla
“previsione del pregiudizio”, da parte del debitore, anche un'agevole conoscibilità, per lo stesso, del carattere lesivo del negozio dispositivo per le ragioni dei suoi creditori. Invero, “La prova sulla scientia damni ... riguarda un fatto di per sé impalpabile, attinente a quanto avvenuto in interiore homine in ordine alla determinazione soggettiva a effettuare una disposizione patrimoniale in pregiudizio delle ragioni del creditore, normalmente non acquisibile in termini di prova certa. La prova presuntiva, al riguardo, rappresenta il più comune mezzo a disposizione perché in null'altro consiste se non in un ragionamento logico- deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignoti ...”, con l'ulteriore precisazione che “se è vero che la prova presuntiva non può essere svilita ad una mera massima di esperienza, è altresì vero che essa può essere cercata anche d'ufficio, una volta che la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento. Pertanto, quando i fatti noti siano ritualmente entrati nel materiale utilizzabile ai fini della decisione, il giudice deve comunque procedere a quel ragionamento: vuoi per trarne la prova dei fatti allegati da una parte;
vuoi per concludere che i fatti noti di cui dispone sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non consentono di risalire al fatto ignorato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17058 del 11/07/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019). Anche in questo caso, incombe sulla parte a cui sfavore gravano le presunzioni iuris tantum dare la prova contraria ed idonea a vincerle” (cfr. di recente, Cass. civ. n. 4175/2020). Per il caso in cui il debitore abbia disposto del proprio patrimonio mediante trasferimento contestuale di una pluralità di beni, è stato affermato, poi, che può ritenersi “in re ipsa” l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, in considerazione delle caratteristiche stesse dell'atto dispositivo, idonee a far ritenere ragionevolmente presumibile, sul piano soggettivo, la coscienza del danno arrecato alle pretese di questi ultimi (cfr. Cass.
pag. 19 di 29 civ. n. 18034/2013, secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi "in re ipsa" l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore…”; si v. inoltre già Cass. civ. n. 13404/2008). Orbene, con riferimento al presente caso, risulta documentalmente acclarato che il abbia assunto l'obbligazione fideiussoria sin dal Parte_1 dicembre 2010 e dunque anteriormente al compimento del negozio di cui si discute (cfr. ancora doc. 2 fasc. attoreo), così come non appare revocabile in dubbio
(finanche sulla scorta delle stesse produzioni documentali dei convenuti che i rapporti di c/c già indicati in premessa fossero stati Parte_6 instaurati dalla già in precedenza rispetto alla data del Parte_4 compimento dell'atto qui contestato (cfr. al riguardo, 16 doc. 9 fasc. convenuti, recante la perizia contabile di parte già citata, ove i conti correnti sono indicati come risalenti “almeno” al 2007). Non rileva, per converso, sulla scorta dei rilievi che precedono, che il negozio costitutivo del trust sia stato concluso anteriormente alla pronuncia (e dunque alla notifica) del decreto ingiuntivo n. 1511/2015 emesso dal Tribunale di
Roma, dal momento che tale decreto non ha determinato, evidentemente, l'insorgenza del credito, bensì soltanto condannato i coobbligati al relativo pagamento, oltretutto per un importo, già maturato dall'istituto bancario alla data del 25.06.2014 per complessivi € 325.662,65, oltre ulteriori interessi, secondo quanto risulta accertato proprio con tale provvedimento (cfr. ancora doc. 1 cit., fasc. attoreo).
Deve, altresì, considerarsi acclarato, tenuto conto della documentazione offerta al riguardo dall'attrice sin dall'atto introduttivo e dell'assenza di alcuna contestazione sollevata al riguardo dai convenuti, che il oltre ad essere Parte_1 socio della correntista (in virtù di una quota di partecipazione Parte_4 pari al 50% del capitale), fosse anche amministratore di quest'ultima (carica di A.U. rivestita, in particolare, a far data dal 15.04.2011, cessata con la messa in liquidazione della società nel corso del 2016, in precedenza avendo, inoltre, il rivestito la carica di presidente del c.d.a., cfr. doc. 3 fasc. attoreo), non Parte_1 potendosi dunque dubitare della consapevolezza da parte del medesimo dell'entità del debito accumulato dalla stessa (consapevolezza che, oltretutto, non risulta essere stata mai contestata da parte del predetto nei suoi scritti difensivi).
Considerate, poi, le risultanze documentali suindicate, deve rilevarsi come risulti, in verità, assai singolare proprio la data stessa del compimento del negozio con il quale il ha costituito, unitamente alla il trust “Le Parte_1 Parte_2 Muretta” e conferito ad esso la proprietà degli immobili già indicati (19.06.2014), essendo stato tale atto compiuto a distanza di assai pochi mesi dalla pronuncia del decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto al Parte_1 oltre che alla e all'ulteriore fideiussore e socia della società Parte_4
, il pagamento delle somme suddette (pronuncia intervenuta già Parte_7 nel gennaio 2015; cfr. ancora doc. 1 cit.).
Alla considerazione delle tempistiche del negozio si affianca, inoltre, nell'odierna fattispecie, la rilevanza da annettere alle oggettive caratteristiche dell'atto stesso, dal momento che, pur a fronte dello scopo formalmente attribuito al trust “Le Muretta” di provvedere al mantenimento della nipote Parte_5
pag. 20 di 29 , non può non tenersi conto anche del fatto che il abbia Pt_5 Parte_1 contestualmente provveduto, con il negozio in disamina, a spogliarsi, unitamente alla della proprietà di ben due beni immobili, espressamente Parte_2 sottraendoli al soddisfacimento dei propri creditori, ciò nondimeno conservando, peraltro, su entrambi i beni, il diritto di abitazione vita natural durante (cfr. ancora doc. 4 fasc. attoreo).
Ebbene, tenuto conto, complessivamente, degli elementi suddetti, deve ritenersi, a giudizio del decidente, che risulti idoneamente suffragato che, alla data del compimento dell'atto, il medesimo avesse, se non lo specifico intento di nuocere al soddisfacimento dell'istituto bancario, quantomeno la ragionevole conoscenza del carattere pregiudizievole assunto dal negozio per le ragioni creditorie di quest'ultimo. Non vale, del resto, a far concludere in diverso senso il solo assunto prospettato dal secondo cui la consistenza del suo patrimonio, al Parte_1 momento della costituzione del trust, varrebbe a dimostrare la sua “buona fede”, dovendosi inoltre considerare, a suo dire, anche l'entità del patrimonio dell'ulteriore garante , patrimonio non rilevante ai fini Parte_7 dell'esclusione dell'eventus damni, come anche riconosciuto (correttamente) dal convenuto, ma idoneo a dimostrare, ad avviso del medesimo, l'insussistenza della sua scientia damni. Sempre secondo il inoltre, l'insussistenza Parte_1 dell'elemento soggettivo sarebbe confermata nella specie (secondo quanto prospettato, per vero, soltanto in sede di memoria di replica) dalla convinzione di avere sottoscritto un negozio di fideiussione affetto da nullità in quanto riproduttivo del c.d. modello A.B.I., “sulla scorta del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia e della giurisprudenza sviluppatasi sul punto”, potendo egli ritenere, pertanto, anche sotto tale profilo, che la costituzione del trust non avrebbe comunque arrecato alcun pregiudizio alle ragioni dell'istituto di credito. Invero, per quanto concerne il primo di tali assunti, si tratta di prospettazione assorbita, evidentemente, dai rilievi già svolti circa l'effettiva consistenza da annettere al solo patrimonio residuo allegato dal debitore come esistente alla data della costituzione del trust. Né potrebbe seriamente ritenersi, del resto, che il potesse essere “convinto” di non nuocere alle ragioni Parte_1 della sua creditrice per il solo fatto di essere proprietario (a suo dire) di un locale box, connotato da un valore commerciale del tutto esiguo (per sua stessa allegazione pari a € 50.000,00), oltre che titolare di una quota di partecipazione minoritaria in una società di cui risulta finanche pacifica (alla luce delle produzioni documentali effettuate dallo stesso convenuto) la scarsa redditività proprio negli anni in cui è stato stipulato l'atto per cui è causa (cfr. ancora doc. 5 fasc. . Analoghe considerazioni valgono, inoltre, con Parte_6 riferimento al patrimonio dell'ulteriore garante , non rilevando, Parte_7 sulla scorta di quanto precede, che quest'ultima fosse anch'essa titolare (soltanto) di una quota pari al 15% del capitale sociale di IL S.r.l. . Sotto ulteriore profilo, deve poi evidenziarsi che, nel caso di solidarietà passiva, la valutazione dell'insufficienza del patrimonio del debitore a garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie deve essere svolta avendo riguardo esclusivamente alla sfera patrimoniale del singolo obbligato disponente, "a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati in solido siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento …avendo il creditore interesse a che ciascun pag. 21 di 29 condebitore conservi intatta la propria responsabilità patrimoniale. Invero, la funzione della solidarietà passiva - consistente nel garantire una più sicura e agevole realizzazione del diritto del creditore - viene assicurata mediante la costituzione di una pluralità di autonome responsabilità patrimoniali a garanzia del credito, le quali devono tutte contemporaneamente sussistere fino all'adempimento (o comunque all'estinzione) del debito, ciascuna indipendentemente dalla consistenza delle altre” (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 12901/2020). Considerata l'irrilevanza da annettere all'esistenza di altri coobbligati, non si vede, allora, per quale ragione la stessa dovrebbe essere circoscritta al solo profilo dell'eventus damni, dovendo, invece, la sussistenza di ulteriori obbligati essere considerata con riferimento al requisito soggettivo, e ciò, oltretutto, sebbene sia indubitabile che il fideiussore abbia pur sempre prestato (consapevolmente) la propria garanzia in favore del creditore quale soggetto tenuto in solido con il debitore principale, così come con l'ulteriore garante (cfr. ancora doc. 2 fasc. attoreo) per l'adempimento dei crediti del comune creditore, dovendo dunque garantire a quest'ultimo il soddisfacimento delle sue ragioni con il proprio patrimonio individuale, anche a prescindere da quello degli altri condebitori (tanto da poter essere chiamato, non a caso, all'adempimento per l'intero, cfr. artt. 1944, 1292 c.c.).
Infine, risulta inconferente anche la prospettazione del di Parte_1 essersi egli “convinto” dell'assenza di pregiudizi arrecati alle ragioni dell'istituto bancario sul presupposto della nullità del negozio di fideiussione sottoscritto, ex art. 2 L. n. 287/1990. Deve, infatti, osservarsi a tal riguardo che, anche ad ammettere, in tesi, che il fideiussore avesse contezza, alla data del compimento del negozio, “…del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia e della giurisprudenza sviluppatasi sul punto” (e ciò, pur non essendo stato offerto alcun riscontro al riguardo, non essendo stato neppure allegato e dimostrato che tale questione sia stata sollevata dal in sede di opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma), comunque l'eventualità che il negozio di garanzia potesse essere dichiarato nullo, quale soluzione interpretativa nient'affatto pacifica nell'ambito della stessa giurisprudenza pronunciatasi nella materia (come attestato, a tacer d'altro, dalla pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994/2021, con la quale è stata accolta la diversa conclusione della nullità soltanto parziale, circoscritta alle clausole riproduttive del c.d. modello A.B.I., ed essendo la stessa pronuncia di cui a Cass. civ. n.
29810/2017, richiamata dal convenuto, successiva al negozio oggetto di revocatoria), in alcun modo varrebbe a far concludere per l'insussistenza di una consapevolezza in capo al predetto del pregiudizio arrecato, pur sempre in via potenziale, dall'atto costitutivo del trust alle pretese dell'istituto di credito.
Conclusivamente, avuto riguardo ai rilievi che precedono, deve dunque accogliersi la domanda proposta dalla , e per essa dalla per CP_1 Parte_3 la declaratoria dell'inefficacia nei suoi confronti del negozio stipulato in data 19.06.2014, con il quale il si è spogliato del suo diritto di comproprietà Parte_1 sui beni immobili indicati in premessa, risultando integrati tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, previsti dall'art. 2901 c.c., per la revocabilità di tale atto. Avuto riguardo alla funzione di tale rimedio, la pronuncia così operata vale dunque a rendere inopponibili all'attrice gli effetti dispositivi prodotti dal pag. 22 di 29 suddetto negozio sul patrimonio del debitore , mentre Parte_1 deve escludersi che la presente pronuncia possa essere poi circoscritta in questa sede, come pure apoditticamente preteso dal medesimo, soltanto “nei limiti che risultino sufficienti a garantire il credito dell'attrice”. Invero, a fronte dell'unitarietà, sotto il profilo oggettivo, dell'atto di disposizione oggetto delle doglianze attoree, deve escludersi, a giudizio del decidente, che la declaratoria della sua inopponibilità all'odierna creditrice possa essere, in quanto tale, circoscritta entro i suddetti limiti oggettivi, limiti semmai destinati a rilevare nell'eventuale successiva sede dell'esecuzione coattiva delle ragioni creditorie della . CP_1
Oltre a quanto precede, può inoltre soggiungersi, in via assorbente, che la stessa stima allegata dalla parte convenuta per gli immobili conferiti in trust riporta un valore commerciale pari, rispettivamente, a € 540.000,00 (per l'immobile situato in Rocca di Papa), peraltro da decurtare della menzionata
“quotazione” di € 50.000,00 per il locale box (residuando, quindi, un valore di € 490.000,00) e di € 95.000,00 (quanto all'immobile in San Nicola Arcella), in entrambi i casi riferito alla proprietà indivisa di tali beni, non già alla quota in comproprietà del alla quale soltanto è stata riferita, invece, Parte_1 fondatamente, la domanda revocatoria proposta dalla sua creditrice. Considerato quanto precede, risulta quindi evidente come siano le stesse allegazioni operate dal convenuto circa l'incidenza patrimoniale dell'atto dispositivo da lui posto in essere a detrimento delle ragioni creditorie a far escludere, in ogni caso, che ricorra nella specie una “evidente sproporzione” tra gli effetti dell'azione revocatoria esperita dalla ed il credito a cautela del CP_1 quale tale azione è stata esercitata.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza nei rapporti tra l'attrice e i convenuti e (come detto costituitisi Parte_1 Parte_2 congiuntamente), nonché con il convenuto contumace , mentre nei CP_5 rapporti con la litisconsorte , rimasta contumace, ritiene il Parte_5 decidente che tali spese vadano compensate, avuto riguardo alla veste di terzo beneficiario dell'atto, a titolo gratuito, assunta dalla medesima. La liquidazione di tali spese va poi operata con l'applicazione del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., nel testo risultante, in particolare, dalle modifiche di cui al D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto della disciplina intertemporale prevista dall'art. 6 di tale decreto, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (cfr. al riguardo, del resto, anche Cass. civ. n. 17577/2018 in motivazione).
In applicazione di detta normativa, dunque, e considerando i parametri minimi dalla stessa previsti - giustificati, nella specie, dall'esiguità e ridotta complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto del contendere, nonché dal carattere meramente documentale dell'istruttoria espletata – in uno al valore della lite (da determinarsi avendo riguardo all'entità del credito a tutela del quale l'azione è stata esperita, come tale ricompreso, dunque, nello scaglione tra € 260.000,01 e € 520.000,00), si perviene a un importo liquidato per compensi di € 11.229,00, cui si aggiungono € 1.241,00 per spese vive documentate (contributo unificato e marca da bollo), oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
pag. 23 di 29 Nei rapporti tra l'attrice e l'ulteriore convenuto , infine, Controparte_4 ritiene il decidente che le spese processuali vadano integralmente compensate, tenuto conto della sua originaria designazione quale trustee nel negozio del
19.06.2014 e non essendo stato allegato dal predetto in alcun modo che la sua sostituzione sia stata fatta oggetto della relativa necessaria pubblicità nell'ambito dei registri immobiliari (si v. al riguardo anche pag. 3 comparsa conclusionale
), onde poter essere conosciuta, dunque, dalla sin dall'introduzione CP_4 CP_1 della presente lite. Una volta acquisita contezza, poi, di tale sostituzione, quest'ultima non risulta essersi in alcun modo opposta all'impropria richiesta di
“estromissione” dal giudizio avanzata da tale convenuto, il quale, per parte sua, non ha svolto, del resto, alcuna sostanziale attività difensiva con riferimento alla domanda revocatoria proposta dall'attrice, domanda alla quale si è limitato a dichiararsi del tutto estraneo. Tenuto conto di tali elementi, dunque, non appare ravvisabile una soccombenza sostanziale in capo alla , che valga a CP_1 giustificarne una condanna alle spese processuali in confronto del convenuto
, potendosi, inoltre, ravvisare, a ben vedere, una “situazione di oggettiva e CP_4 marcata incertezza”, sia pure in via di fatto, riconducibile alle ipotesi contemplate dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost n. 77/2018.”.
§ 3. – Hanno proposto appello e Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Parte_2
Corte, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva o, se medio tempore intrapresa, l'esecuzione della sentenza impugnata;
in totale riforma della sentenza appellata, e premessa la declaratoria del caso in relazione alle differenti posizioni degli odierni attori come illustrate in narrativa, rigettare le domande svolte dall'attrice in primo grado e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, annullandola. Con vittoria, per entrambi i gradi del giudizio e anche in caso di conferma totale o parziale della sentenza appellata, di spese, diritti e onorari aumentati del 30% poiché ricorrenti i presupposti di cui al D.M. n. 55/2014 art. 4 co.
1-bis come modificato dall'art.2 co.1 lett. b) del D.M. 147/2022, rimborso spese generali ex D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rivalsa I.V.A. e C.N.P.A.F. da distrarre a favore del procuratore antistatario.”.
Ha resistito e per essa quale Controparte_1 mandataria rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_2 l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma rigettare l'appello proposto dai sigg.ri e perché totalmente infondato Parte_1 Parte_2 in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, con compenso aumentato del 30% ex art 4 co 1bis del DM 55/2022; in via subordinata, rimettere la causa al Tribunale per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art 354 c.p.c., con condanna in tal caso degli appellanti, oltre che alle spese, al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore dell'appellata e di un'ammenda in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art 96 c.p.c.”
pag. 24 di 29 Dichiarata la contumacia di e Controparte_4 CP_5
, dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività
[...] della sentenza, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da e Parte_1 ontiene tre motivi. Parte_2
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Violazione del principio del contraddittorio. Difetto di legittimazione del “nuovo” trustee”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudizio di primo grado si sarebbe svolto senza il necessario contraddittorio con l'effettivo trustee, erroneamente individuato nella persona di , da un lato, perché il CP_5
Tribunale di Velletri aveva nominato nuovo trustee in sostituzione di personalmente, laddove egli aveva offerto la Controparte_4 CP_5 propria disponibilità ad essere nominato nella qualità di amministratore della società LU TA LT, e, dall'altro, perché già in data 10/3/2017, prima dell'introduzione del giudizio, la società LU TA LT aveva sostituito nella qualità di trustee con atto del notaio Controparte_4 rep. 106561 racc. 28438 del 10/3/2017. Per_1
Il motivo è inammissibile.
E' pacifico che nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni conferiti in trust la legittimazione spetti al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi (Cass. n. 19376 del 03/08/2017). L'individuazione del trustee del trust “Le Muretta” è stata effettuata sulla base dell'atto istitutivo del trust, e cioè dell'atto del notaio Per_1 rep. 10384 racc. 26845 del 19/6/2014, nel quale gli stessi disponenti
[...]
e avevano nominato trustee Parte_1 Parte_2 CP_4
[...] si è costituito eccependo di non avere titolarità Controparte_4 sostanziale per essere stato sostituito da , e il contraddittorio è CP_5 stato integrato con il quale non si è costituito dopo essere stato CP_5 regolarmente citato. L'integrazione è stata disposta dal Tribunale sul presupposto che fosse stato “…documentato sia dal e dalla sia dal Parte_1 Parte_2
, che con provvedimento reso da questo Tribunale in data 4.11.2016, CP_4 in accoglimento del ricorso proposto dal , quest'ultimo sia stato CP_4 sostituito, nella sua funzione di trustee, dall'avv. Bruno Nigro…”
pag. 25 di 29 Il Tribunale ha anche escluso ogni colpa della Banca nell'iniziale individuazione del trustee nella persona di perché dal Controparte_4 provvedimento di nomina risultava onerato il nuovo trustee CP_5 dell'aggiornamento degli adempimenti pubblicitari nei registri immobiliari, che pure aveva mancato di curare, con l'effetto che l'avvicendamento fosse opponibile alla Banca nei limiti in cui questa l'avesse effettivamente conosciuto.
La conclusione del Tribunale, correttamente ricavata dalla funzione meramente dichiarativa in generale attribuita alla pubblicità immobiliare nel nostro ordinamento (arg. artt. 2644, 2645 ter c.c.), consente di affermare che allo stato della produzione documentale offerta dagli stessi Parte_1
e oltre che da dovesse
[...] Parte_2 Controparte_4 considerarsi integro il contraddittorio con personalmente, CP_5 perché ogni eventuale diversa investitura a trustee non risultava dai registri immobiliari, né era stata documentata dagli stessi Parte_1
e Parte_2
In appello, questi, senza neppure provare coerenti annotazioni nei registri immobiliari, hanno per la prima volta versato in atti, da un lato, la dichiarazione di disponibilità di ad essere nominato dal CP_5
Tribunale di Velletri nuovo trustee in sostituzione di nella Controparte_4 qualità di amministratore della società LU TA LT, la quale smentirebbe lo stesso Tribunale che l'ha intesa come disponibilità personale, e, dall'altro, l'atto volontario del 10/3/2017 di sostituzione del trustee con la società LU TA LT, ricevuto in data Controparte_4 10/3/2017, prima dell'introduzione del giudizio, dal notaio rep. Per_1 106561 racc. 28438, che confermerebbe l'assenza nel giudizio dell'effettivo trustee.
Siffatti risalenti documenti, già nella disponibilità dei disponenti il trust, sono stati tardivamente e inammissibilmente prodotti in questo grado d'appello, in palese violazione dell'art. 345 c.p.c., non avendo
[...]
e dimostrato di non aver potuto produrli Parte_1 Parte_2 nel giudizio di primo grado per causa ad essi non imputabile. Vero è che l'integrità del contraddittorio non può essere verificata sulla base di documentazione inammissibile, ma nella coerenza con le risultanze dei registri immobiliari nella misura in cui la titolarità sia opponibile a terzi, ed eventualmente sulla base di documenti modificativi della titolarità che siano sopravvenuti alle preclusioni istruttorie, non certo sulla base di documenti di formazione anteriore alla stessa introduzione del giudizio nella disponibilità di parti che pretendano all'occorrenza di opporli. In conclusione, seppure e Parte_1 Parte_2 possano sollevare contestazioni alla titolarità passiva di un diverso soggetto quale è il trustee, dal momento che si tratta di una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, che rimanda al potere officioso del giudice di verificarne la carenza, è vero però che esse debbano fondarsi sugli atti di pag. 26 di 29 causa ritualmente e tempestivamente acquisiti, perché restano ferme tutte le preclusioni maturate rispetto all'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto. (cfr. Cass. Sez. Un. n.
2951/2016).
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Difetto di procura sostanziale. Omessa produzione. Rilievo in ogni stato e grado (Cass., Sez. Un., 4 marzo 2016, n. 4248).”.
Con tale motivo l'appellante deduce che il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità per genericità della procura sostanziale con cui
[...]
aveva dato mandato ad essere rappresentata da sul CP_1 Pt_9 presupposto che tale eccepita genericità non fosse provata dall'esibizione della stessa procura, pure nella disponibilità di e Parte_1
L'appellante non censura tale passaggio motivazionale, Parte_2 ma osserva che neppure avrebbe esibito tale procura Controparte_1 sostanziale, con la conseguenza che difetterebbe la prova del conferimento del potere rappresentativo, sollevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Il motivo è infondato.
E' vero che il difetto del potere rappresentativo è sollevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma la stessa giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. Sez. Un. n. 4248/2016), ammette che la controparte possa immediatamente sanare il difetto o provare i poteri di cui si sia dubitato, con l'effetto che, avendo l'appellante eccepito la mancanza di procura sostanziale della ad essere rappresentata da Controparte_10 Pt_9 soltanto con l'atto di appello, bene ha fatto l'appellato a esibire la procura a rogito Notaio del 20/7/2017 rep. 60850, la quale abilita alla Per_2 rappresentanza sostanziale.
Non vale obiettare che la produzione sarebbe tardiva, perché la giurisprudenza ha chiarito che in tema di rappresentanza delle persone giuridiche, solo in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante di una società in capo a colui che abbia sottoscritto la procura speciale alle liti incombe, sulla parte rappresentata, l'onere della indicazione dell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi o della diversa situazione abilitante (Cass. n. 13381/2007), e ciò può accadere fino in cassazione con le produzioni ex art. 372 c.p.c. (Cass. n. 11091/2020).
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Condanna alle spese di
[...]
Inesistenza del litisconsorzio necessario. Non revocabilità Parte_2 dell'atto che istituisce il trust. Revocabilità del (solo) conferimento”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe coinvolto nella declaratoria di inefficacia del trust anche la Parte_2 quale non era debitrice della banca, ritenendola erroneamente litisconsorte pag. 27 di 29 necessaria, revocando indebitamente l'intero conferimento in trust e condannandola alle spese senza che nei suoi confronti potesse ravvisarsi soccombenza.
Il motivo è infondato.
E' vero che, non avendo alcun debito verso la banca,
[...] non è litisconsorte necessaria nel giudizio di revocazione dell'atto Parte_2 dispositivo compiuto dai coniugi in regime di comunione legale, come afferma la giurisprudenza citata dall'appellante; tuttavia, ella non è stata citata in tale veste ma ai soli fini della denunciatio litis.
La banca ha infatti chiesto la revoca della costituzione del trust familiare limitatamente ai diritti dismessi soltanto dal proprio debitore, mettendo tuttavia nelle condizioni il coniuge non debitore di difendere la disposizione condivisa, la quale ha evidentemente una logica di protezione degli interessi della minore solo se ricomprende i diritti per Parte_5 l'intero sugli immobili in Rocca di Papa e in San Nicola Arcella. D'altra parte si è costituita resistendo nella difesa Parte_2 dell'atto di disposizione condiviso con il marito, contestando che il contraddittorio non fosse integrato con il trustee , che CP_5 [...] avesse sottoscritto una fideiussione nulle, che l'atto dispositivo, Parte_1 pure per i diritti della metà, non fosse revocabile perché avrebbe avuto causa nella cura e nell'assistenza necessarie alla minore e non Parte_5 nella frode alle ragioni del credito nei confronti di che Parte_1 l'atto fosse anteriore all'insorgenza del credito, avesse natura solutoria, e in quanto tale non fosse revocabile, e che fosse oneroso e non gratuito con aggravamento del regime della revocabilità. Non è neppure vero che il Tribunale avrebbe dichiarato l'inefficacia del trust anche per la quota disposta da risultando in Parte_2 contrario avere dichiarato: “… inefficace … l'atto… con il quale
[...] ha conferito al trust “Le Muretta”… il proprio diritto di Parte_1 comproprietà sull'immobile…”, sull'esplicito presupposto che la donna avesse impropriamente eccepito “…come non vi sia stato mai alcun debito assunto dalla medesima verso l'istituto di credito (circostanza, per vero, mai allegata tuttavia anche da parte attrice, tanto da avere quest'ultima richiesto la declaratoria dell'inefficacia relativa del negozio di cui si discute nei soli rapporti con il debitore e per la disposizione dal Parte_1 medesimo posta in essere sui suoi diritti di comproprietà sugli immobili indicati in premessa)…”. In tale contesto, bene ha fatto il Tribunale a ritenere soccombente anche la quale, pure solo notiziata della lite, ha inteso Parte_2 costituirsi assieme a e resistere alla domanda facendo Parte_1 proprie tutte le difese del proprio coniuge.
pag. 28 di 29 § 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, sulla base del valore della causa ragguagliato al credito a cautela del quale è promossa revocatoria, e quindi con riguardo allo scaglione da € 260.001 ad € 520.000, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e ei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
(già , nella contumacia di Controparte_3
e contro la sentenza n. 234 Controparte_4 CP_5 pubblicata il 7/2/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna e Parte_1 [...] in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_2 lite in favore di e per essa Controparte_1 quale mandataria liquidate in complessivi € Controparte_2 17.179,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 23/5/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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