Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 2
Il deposito di documenti, non prodotti nelle pregresse fasi di merito, concernenti l'ammissibilità del ricorso per cassazione deve essere notificato alle controparti, perché ne abbiano legale conoscenza, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., non potendo, in difetto, il loro deposito essere autorizzato dalla Corte.
Qualora il convenuto in rivendicazione eccepisca che la proprietà del bene rivendicato non è comune ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. ma appartiene a lui soltanto, ed occorre, per valutare la fondatezza della domanda di rivendicazione, l'accertamento del titolo di proprietà opposto dal convenuto, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario ed il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari, essendo dedotto in giudizio un rapporto unico ed inscindibile, e potendo la sentenza conseguire un risultato utile solo se pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti attivi e passivi del rapporto.
Commentario • 1
- 1. Condominio, parti comuni, controversia, proprietario, litisconsorzio necessario, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/1999, n. 8119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8119 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
composta da:
Dr. NC CRISTARELLA ORESTANO Presidente
Dr. RL CIOFFI Consigliere relatore
Dr. Giovanni SETTIMJ Consigliere
Dr. Lucio MAZZIOTTI di CELSO Consigliere
Dr. Ettore BUCCIANTE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
CH RO, difesa dall'avv. Giuseppe Spagnuolo, domiciliata nel suo studio di Salerno, corso Garibaldi 194
- ricorrente -
contro
ET EN, ET IO, ET OM, ET RO, LL LP NA, difesi dall'avv. Mario Tanca, domiciliati in Roma, viale Parioli 95, presso l'avv. Bianca Epifani
- controricorrenti -
e contro
ET RL, ET NC, TO ET LI, ET AS, ET ZI, ET PA, NT MI
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 196 del 5 aprile 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 Aprile 1999 dal relatore RL Cioffi;
Uditi gli avv.ti Giuseppe Spagnuolo e Mario Tanca;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 1^ ottobre 1983 i fratelli OM, RO, RL, IO, NC, EN e BE NI, NA EL OL e MI NT, esposero che il palazzo di loro proprietà, sito in Salerno al corso Vittorio Emanuele n. 163, e quello denominato Arcieri sono separati da un'area di circa 13 metri quadrati, di proprietà comune, che ad essi da comunque aria e luce, ed alla quale si accede da un vano terraneo di un terzo fabbricato, denominato FO;
affermarono che RO CC, proprietaria di tale vano terraneo, aveva manifestato l'intenzione di volersi appropriare della detta area, o comunque di volerla utilizzare in modo esclusivo;
e la convennero innanzi al Tribunale di Salerno per sentir dichiarare che di essa sono comproprietari i condomini dei palazzi NI ed Arcieri, o quanto meno che su tale area essi hanno servitù di veduta e di scolo d'acqua.
RO CC si costitui e, rilevata in rito la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini che non avevano promosso la lite (segnatamente di ER e MA NI), chiese nel merito il rigetto della domanda, sostenendo di essere proprietaria dell'area in questione, eccependo che l'area contesa era stata posseduta ininterrottamente ed in modo esclusivo per oltre venti anni da lei, da NC FO, suo dante causa, ed in precedenza dal padre di quest'ultimo, che gliela aveva lasciata in eredità.
Il Tribunale di Salerno, dopo aver affermato che nel caso di specie non era necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni condomini del palazzo NI, rimasti estranei alla lite, accolse la domanda, e dichiarò l'area contesa di proprietà comune.
La Corte d'appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato tale decisione, rigettando l'appello con cui RO CC aveva ribadito tra l'altro la necessità dell'integrazione del contraddittorio.
La Corte ha al riguardo osservato che il litisconsorzio nel caso di specie non è necessario, perché l'usucapione affermata da RO CC non è stata fatta valere con domanda riconvenzionale, ma come semplice eccezione riconvenzionale, e dunque che resta fermo quanto ormai pacifico in giurisprudenza, ossia che quando un singolo condominio agisce a tutela del suo diritto sulle cose comuni, gli altri condomini possono restare estranei al giudizio. Quanto al merito, la Corte, esaminati i documenti esibiti dalle parti, e valutate le testimonianze raccolte, ha escluso l'usucapione eccepita da RO CC, ed ha affermato che il regime giuridico dell'area in questione è quello dei cortili condominiali, e che essa appartiene ai condomini del palazzo NI.
RO CC ha chiesto la cassazione di tale sentenza per nove motivi.
OM, EN, IO e RO NI, nonché NA EL OL, hanno resistito con controricorso.
All'udienza del 9 ottobre 1998 questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di RL c/o PA NI, e la rinnovazione della notificazione del ricorso a NC e a BE NI.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI LL DECISIONE
All'udienza odierna i controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'atto di integrazione del contraddittorio non è stato ritualmente notificato a RL NI;
hanno in particolare rilevato la nullità di tale notificazione, allegando che quest'ultimo è deceduto nel 1990; ed hanno chiesto di essere autorizzati ad esibire la relativa certificazione dello stato civile.
L'eccezione è infondata.
La certificazione che i controricorrenti hanno chiesto di essere autorizzati ad esibire rientra tra i documenti che possono essere prodotti per la prima volta nel giudizio di legittimità, riguardando l'ammissibilità del ricorso (art. 372 comma 1^ cod. proc. civ.); ma il relativo deposito, che ben poteva essere eseguito dopo quello di controparte dell'atto di integrazione del contraddittorio (come è dato argomentare dalla sentenza di questa Corte, sez. III, 6 dicembre 1995, n. 12573), per essere rituale, avrebbe dovuto essere notificato alle altre parti (art. 372 comma 2^ cod. proc. civ.), perché queste ne potessero aver legale conoscenza, e non può dunque essere autorizzato dalla Corte.
Non resta dunque che considerare valida la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio a RL NI. Con il primo motivo del suo ricorso RO CC censura l'impugnata sentenza per non aver ritenuto necessaria, nel caso di specie, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini del palazzo NI che non hanno partecipato al giudizio, da essa inutilmente sollecitata sin dal primo grado del giudizio. La censura è fondata.
Il diritto di ciascun condomino investe la cosa comune nella sua interezza, sia pure con il limite del concorrente diritto degli altri condomini, sicché anche uno solo di essi può proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune, senza che si renda necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
Tuttavia, quando il convenuto in rivendicazione eccepisca, per contrastare la domanda dei condomini attori, che la proprietà del bene rivendicato non è comune, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., ma appartiene a lui soltanto, ed occorre, per valutare la fondatezza della domanda di rivendicazione, l'accertamento del titolo di proprietà opposto dal convenuto, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ed il contraddittorio dev'essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari, essendo dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico ed inscindibile, e potendo la sentenza conseguire un risultato utile solo se pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti attivi e passivi del rapporto (vedi, tra le tante, le sentenze di questa Corte, sez. II, 22 dicembre 1995, n. 13064; sez. II, 21 agosto 1996, n. 7705; 28 novembre 1996 n. 10609; sez. II, 3) dicembre 1997 n. 12255; sez. II, 5 maggio 1998 n. 4520). L'eccezione proposta da RO CC, che ha sostenuto essere unica proprietaria dell'area contesa, in virtù dei titoli esibiti, e dell'usucapione sua e dei suoi danti causa che ha chiesto di provare, ha determinato un ampliamento dei temi dell'indagine giudiziale e della materia del contendere posti dalla domanda formulata dagli attori con l'atto introduttivo della lite;
e ponendo in discussione la stessa condominialità della detta area, ha reso necessaria la presenza nel processo anche degli altri asseriti condomini che non vi hanno preso parte, dovendo la pronuncia avere effetto nei confronti di tutti (vedi la sentenza di questa Corte, sez. II, 19 ottobre 1994, n. 8531). Le altre censure proposte dalla ricorrente, che attengono al merito, restano assorbite.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, e la causa va rinviata al primo giudice, in applicazione dell'art. 383 ultimo comma cod. proc. civ.. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intera lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Salerno;
compensa tra le parti le spese dell'intera lite.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999