Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/1999, n. 8119
CASS
Sentenza 27 luglio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il deposito di documenti, non prodotti nelle pregresse fasi di merito, concernenti l'ammissibilità del ricorso per cassazione deve essere notificato alle controparti, perché ne abbiano legale conoscenza, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., non potendo, in difetto, il loro deposito essere autorizzato dalla Corte.

Qualora il convenuto in rivendicazione eccepisca che la proprietà del bene rivendicato non è comune ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. ma appartiene a lui soltanto, ed occorre, per valutare la fondatezza della domanda di rivendicazione, l'accertamento del titolo di proprietà opposto dal convenuto, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario ed il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari, essendo dedotto in giudizio un rapporto unico ed inscindibile, e potendo la sentenza conseguire un risultato utile solo se pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti attivi e passivi del rapporto.

Commentario1

  • 1Condominio, parti comuni, controversia, proprietario, litisconsorzio necessario, esclusioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2015
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/1999, n. 8119
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8119
Data del deposito : 27 luglio 1999

Testo completo