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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/09/2024, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza dell'11 settembre 2024, fissata a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1345/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Saitta;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. resistente rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla.
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.03.2020 esponeva: Parte_1
- di essere titolare della pensione cat. VO n. 10061830, percependo un importo mensile di poco superiore ad € 500,00;
- che in precedenza, dal 2001 al 2010, aveva ricevuto una pensione inferiore ad € 200,00 ed era stata, pertanto, a carico del coniuge;
- di essere stata destinataria, negli anni, di una serie di comunicazioni di indebito da parte dell' in esito alle quali erano già stati restituiti all' i ratei non dovuti;
CP_1 CP_2
- che, con nota del 04.12.2018, ricevuta il 04.01.2019, la Direzione Provinciale di Messina le CP_1 aveva comunicato che “nel periodo che va dal 01/12/2008 al 30/11/2018, sono stati pagati 36.431,94 euro in più sulla Sua pensione cat. VO n. 10061830 per i seguenti motivi: sono state riscosse quote
d'integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti per legge”;
1 - di aver proposto ricorso amministrativo in data 19.03.2019 e di aver formulato istanza di accesso agli atti con pec del 10.05.2019, entrambi rimasti privi di riscontro;
- che, in data 26 luglio 2019, aveva ricevuto nota datata 23 maggio 2019, con cui l' le aveva CP_2 comunicato che “in allegato a questa lettera troverà un bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta, entro il 08/07/2019”, ovvero entro un termine già ampiamente scaduto alla ricezione della missiva.
Ciò premesso, contestava l'avversa richiesta restitutoria per essere prescritto il diritto al recupero, da parte dell' della somma asseritamente indebita, in particolare con riguardo ai ratei CP_1 antecedenti al 04.01.2009.
Evidenziava, quanto al periodo dal 01.12.2008 al 30.11.2012, la violazione del principio del ne bis in idem, poiché l' aveva già effettuato un primo ricalcolo della pensione e, dopo averla CP_1 rideterminata, aveva effettuato delle trattenute, come fra l'altro da nota del 03.11.2011, con cui l' le aveva comunicato di aver “provveduto a rideterminare l'importo della Sua pensione sulla base CP_1 della Sua comunicazione dei redditi per l'anno 2009” e, per l'effetto, aveva calcolato che “è stato pagato un importo non dovuto pari a 3170,36 euro” (importo poi recuperato con trattenute dal febbraio 2012 al settembre 2014), e da successiva nota del 27.10.2012, ove l aveva dato atto di aver CP_1
“provveduto a rideterminare l'importo della Sua pensione sulla base della Sua comunicazione dei redditi per l'anno
2010” e che era stato pagato “un importo non dovuto pari a 154,94 euro”. Al proposito, precisava come l' con nota del 10.11.2016, le avesse comunicato che a “seguito del ricalcolo non sono CP_1 risultate somme a credito o a debito, fino al 31 dicembre 2016, in quanto l'importo spettante non è variato”.
Invocava, quindi, eventualmente, la notevole riduzione dell'importo ex adverso richiesto, stante:
l'intervenuta prescrizione dei ratei ultradecennali;
la già provata restituzione delle somme relative al medesimo periodo;
la mancata percezione degli importi che l ritiene di aver erogato ad CP_2 essa ricorrente;
l'erroneità dei conteggi effettuati;
la riliquidazione operata dall' sino al CP_2
31.12.2016.
Deduceva l'irripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 52 L. 9 marzo 1989, n. 88, per come autenticamente interpretato dall'art. 13 L. 30 dicembre 1991, n. 412, stante la buona fede di essa accipiens.
Eccepiva la decadenza dell' ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. 412/1991. CP_1
Contestava, inoltre, la genericità della motivazione del provvedimento di comunicazione dell'indebito.
Rilevava, in via gradata, come all' fosse fatto obbligo di non superare la misura mensile del CP_1 quinto della pensione in caso di recupero, in tutto o in parte, del presunto indebito.
2 Concludeva chiedendo, pertanto, che questo Tribunale volesse dichiarare l'irripetibilità dell'importo di € 36.431,91, di cui l' aveva domandato la restituzione, con vittoria di spese e CP_1 compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
2. L' costituitosi con memoria del 26.11.2020, evidenziava di aver verificato che, per l'anno CP_1
2008, il coniuge della ricorrente era titolare di reddito da lavoro dipendente, reddito omesso dalla sicché aveva liquidato un'integrazione al minimo della pensione in misura superiore alla Pt_1
Legge.
Osservava di non aver effettuato alcuna duplicazione, giacché nel 2011 era stato calcolato un diverso indebito per rideterminazione del trattamento minimo.
Evidenziava la mancata maturazione del termine prescrizionale e l'inapplicabilità della sanatoria ex art. 13 L. 412/1991, rientrando invero la fattispecie nella disciplina del primo comma, seconda parte, ovvero in piena ripetibilità, precisando altresì come il termine annuale non decorresse sino alla comunicazione di un dato reddituale completo.
Chiariva come il meccanismo di verifica e recupero annuale scattasse solo in presenza di una segnalazione da parte del pensionato.
Deduceva come gravasse su parte ricorrente l'onere probatorio, rimasto indimostrato, circa l'illegittimità dell'azione di ripetizione.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. L'udienza dell'11.09.2024 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
4. Preliminarmente con riferimento all'eccezione di prescrizione va rilevato che l' ne ha CP_1 interrotto il decorso soltanto con la missiva ricevuta dalla il 04.01.2019. Pt_1
Devono essere, dunque, dichiarati prescritte le somme richieste dal 01.12.2008 al 04.01.2009.
5. Con riferimento al periodo successivo si rileva che ai sensi dell'art. 52 comma 1 legge 88/89 nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art.
2033 c.c.”(così, da ultimo fra le pronunce massimate, Cass., 18.4.2023 n. 10337).
3 Ciò premesso sul piano generale, nel caso di specie non sussiste alcun elemento in atti che possa condurre a ipotizzare un dolo della ricorrente nella percezione della prestazione relativamente al periodo successivo al 4.1.2009 giacché l' disponeva di tutti gli elementi per verificare, CP_2 tempestivamente ed in autonomia, la posizione reddituale della e del di lei coniuge, Pt_1 evitando l'erogazione asseritamente indebita.
Alla luce delle superiori il ricorso va accolto e va dichiarata l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma pari ad € 36.431,94 di cui alla nota del 04.12.2018, ricevuta dalla Pt_1 il 04.01.2019.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la durata del giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara l'illegittimità della richiesta di ripetizione della somma di euro 36.431,94;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.636,50 oltre spese CP_1 generali IVA e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, 23 settembre 2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Fabio Retto funzionario CP_3
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza dell'11 settembre 2024, fissata a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1345/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Saitta;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. resistente rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla.
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.03.2020 esponeva: Parte_1
- di essere titolare della pensione cat. VO n. 10061830, percependo un importo mensile di poco superiore ad € 500,00;
- che in precedenza, dal 2001 al 2010, aveva ricevuto una pensione inferiore ad € 200,00 ed era stata, pertanto, a carico del coniuge;
- di essere stata destinataria, negli anni, di una serie di comunicazioni di indebito da parte dell' in esito alle quali erano già stati restituiti all' i ratei non dovuti;
CP_1 CP_2
- che, con nota del 04.12.2018, ricevuta il 04.01.2019, la Direzione Provinciale di Messina le CP_1 aveva comunicato che “nel periodo che va dal 01/12/2008 al 30/11/2018, sono stati pagati 36.431,94 euro in più sulla Sua pensione cat. VO n. 10061830 per i seguenti motivi: sono state riscosse quote
d'integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti per legge”;
1 - di aver proposto ricorso amministrativo in data 19.03.2019 e di aver formulato istanza di accesso agli atti con pec del 10.05.2019, entrambi rimasti privi di riscontro;
- che, in data 26 luglio 2019, aveva ricevuto nota datata 23 maggio 2019, con cui l' le aveva CP_2 comunicato che “in allegato a questa lettera troverà un bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta, entro il 08/07/2019”, ovvero entro un termine già ampiamente scaduto alla ricezione della missiva.
Ciò premesso, contestava l'avversa richiesta restitutoria per essere prescritto il diritto al recupero, da parte dell' della somma asseritamente indebita, in particolare con riguardo ai ratei CP_1 antecedenti al 04.01.2009.
Evidenziava, quanto al periodo dal 01.12.2008 al 30.11.2012, la violazione del principio del ne bis in idem, poiché l' aveva già effettuato un primo ricalcolo della pensione e, dopo averla CP_1 rideterminata, aveva effettuato delle trattenute, come fra l'altro da nota del 03.11.2011, con cui l' le aveva comunicato di aver “provveduto a rideterminare l'importo della Sua pensione sulla base CP_1 della Sua comunicazione dei redditi per l'anno 2009” e, per l'effetto, aveva calcolato che “è stato pagato un importo non dovuto pari a 3170,36 euro” (importo poi recuperato con trattenute dal febbraio 2012 al settembre 2014), e da successiva nota del 27.10.2012, ove l aveva dato atto di aver CP_1
“provveduto a rideterminare l'importo della Sua pensione sulla base della Sua comunicazione dei redditi per l'anno
2010” e che era stato pagato “un importo non dovuto pari a 154,94 euro”. Al proposito, precisava come l' con nota del 10.11.2016, le avesse comunicato che a “seguito del ricalcolo non sono CP_1 risultate somme a credito o a debito, fino al 31 dicembre 2016, in quanto l'importo spettante non è variato”.
Invocava, quindi, eventualmente, la notevole riduzione dell'importo ex adverso richiesto, stante:
l'intervenuta prescrizione dei ratei ultradecennali;
la già provata restituzione delle somme relative al medesimo periodo;
la mancata percezione degli importi che l ritiene di aver erogato ad CP_2 essa ricorrente;
l'erroneità dei conteggi effettuati;
la riliquidazione operata dall' sino al CP_2
31.12.2016.
Deduceva l'irripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 52 L. 9 marzo 1989, n. 88, per come autenticamente interpretato dall'art. 13 L. 30 dicembre 1991, n. 412, stante la buona fede di essa accipiens.
Eccepiva la decadenza dell' ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. 412/1991. CP_1
Contestava, inoltre, la genericità della motivazione del provvedimento di comunicazione dell'indebito.
Rilevava, in via gradata, come all' fosse fatto obbligo di non superare la misura mensile del CP_1 quinto della pensione in caso di recupero, in tutto o in parte, del presunto indebito.
2 Concludeva chiedendo, pertanto, che questo Tribunale volesse dichiarare l'irripetibilità dell'importo di € 36.431,91, di cui l' aveva domandato la restituzione, con vittoria di spese e CP_1 compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
2. L' costituitosi con memoria del 26.11.2020, evidenziava di aver verificato che, per l'anno CP_1
2008, il coniuge della ricorrente era titolare di reddito da lavoro dipendente, reddito omesso dalla sicché aveva liquidato un'integrazione al minimo della pensione in misura superiore alla Pt_1
Legge.
Osservava di non aver effettuato alcuna duplicazione, giacché nel 2011 era stato calcolato un diverso indebito per rideterminazione del trattamento minimo.
Evidenziava la mancata maturazione del termine prescrizionale e l'inapplicabilità della sanatoria ex art. 13 L. 412/1991, rientrando invero la fattispecie nella disciplina del primo comma, seconda parte, ovvero in piena ripetibilità, precisando altresì come il termine annuale non decorresse sino alla comunicazione di un dato reddituale completo.
Chiariva come il meccanismo di verifica e recupero annuale scattasse solo in presenza di una segnalazione da parte del pensionato.
Deduceva come gravasse su parte ricorrente l'onere probatorio, rimasto indimostrato, circa l'illegittimità dell'azione di ripetizione.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. L'udienza dell'11.09.2024 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
4. Preliminarmente con riferimento all'eccezione di prescrizione va rilevato che l' ne ha CP_1 interrotto il decorso soltanto con la missiva ricevuta dalla il 04.01.2019. Pt_1
Devono essere, dunque, dichiarati prescritte le somme richieste dal 01.12.2008 al 04.01.2009.
5. Con riferimento al periodo successivo si rileva che ai sensi dell'art. 52 comma 1 legge 88/89 nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art.
2033 c.c.”(così, da ultimo fra le pronunce massimate, Cass., 18.4.2023 n. 10337).
3 Ciò premesso sul piano generale, nel caso di specie non sussiste alcun elemento in atti che possa condurre a ipotizzare un dolo della ricorrente nella percezione della prestazione relativamente al periodo successivo al 4.1.2009 giacché l' disponeva di tutti gli elementi per verificare, CP_2 tempestivamente ed in autonomia, la posizione reddituale della e del di lei coniuge, Pt_1 evitando l'erogazione asseritamente indebita.
Alla luce delle superiori il ricorso va accolto e va dichiarata l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma pari ad € 36.431,94 di cui alla nota del 04.12.2018, ricevuta dalla Pt_1 il 04.01.2019.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la durata del giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara l'illegittimità della richiesta di ripetizione della somma di euro 36.431,94;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.636,50 oltre spese CP_1 generali IVA e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, 23 settembre 2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Fabio Retto funzionario CP_3
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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