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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14241 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, e composto dai Signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. RI ZI Giudice Relatore
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n. 38659 per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11 Giugno 2025, vertente
TRA
CF: in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex Parte_1 P.IVA_1 lege dall'Avvocatura generale dello Stato (CF: , fax: 06/96514000, PEC: P.IVA_2
e domiciliata ope legis presso gli uffici della stessa, in Roma, Via dei Email_1
Portoghesi n. 12.
ATTRICE E
1) CF: , con sede legale in Roma, Via Sistina n. 121, Controparte_1 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante p.t., PEC: Email_2
2) CF: , con sede legale in Roma, Via Belisario n. 7, Controparte_2 P.IVA_4 in persona del l.r.p.t., PEC: Email_3
CONVENUTE
NONCHE'
3) ( c.f.: ), con studio in Roma, Viale dei Parioli n° 59, Controparte_3 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n° 278, presso lo studio degli Avvocati Marco
RO e RI IO, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura ai sensi del novellato art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 44249309 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_4
4) ( c.f.: ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Roma, Via G. Ferrari n° 4, presso lo studio dell'Avv. Michele Piccari e dell'Avv. Luisa Pecoraro, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta a seguito di chiamata in causa di terzi, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 32609614 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_5
Email_6
CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: Opposizione a deliberazione di fusione societaria
All'udienza del giorno 11 Giugno 2025, il G.I., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 Maggio 2025, respingeva l'istanza di riapertura dell'istruttoria e considerato che, con ordinanza del 9 ottobre 2023, era stata dichiarata chiusa l'istruttoria e che avrebbe dovuto essere richiesta l'autorizzazione alla produzione della documentazione sopravvenuta all'udienza del 13 Maggio 2025, che era andata deserta ex art. 309 cpc., tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva dinanzi all'intestato ufficio la Parte_1
e la proponendo opposizione, ai sensi degli articoli 2503, II comma c.c. e Controparte_1 Controparte_4
2445 IV comma c.c., avverso le delibere di fusione per incorporazione nella società , per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_5
“ voglia l'Ill. mo Tribunale Adito dichiarare fondata l'opposizione alla fusione transnazionale in questa sede spiegata, ai sensi dell'art. 2503, II comma, cod. civ., con conseguente preclusione a procedere alla stipula del corrispondente contratto di fusione.”
A fondamento delle suesposte domande parte opponente deduceva che:
1) la era stata costituita con atto pubblico rogato dal Notaio Dott. Controparte_1 Per_1
iscritto al rep 7820, raccolta n. 5409, a Roma, in data 11 luglio 2019; il capitale
[...] sociale della stessa, pari ad € 9.600.000,00 era stato interamente sottoscritto dalla
[...]
e versato mediante conferimento, ad opera di quest'ultima ( società costituente), CP_6 di due titoli obbligazionari, entrambi emessi da un fondo d'investimento, con sede a
Stoccolma; l'amministrazione era stata affidata, dapprima, allo stesso amministratore unico della controllante, Sig. e, poi, con verbale dell'assemblea dei soci CP_7 dell'01 febbraio 2022, al Sig. l'oggetto sociale della Persona_2 CP_1 andava dall'esecuzione di opere pubbliche e private all'acquisto e vendita all'ingrosso di generi alimentari, ma non comprendeva il commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e prodotti derivati, ovvero quello che, in base alla visura camerale della società, sembrava essere l'attività prevalente;
i dati contabili mostravano evidenti anomalie nella gestione societaria: il primo bilancio depositato, relativo all'anno 2019, presentava un conto economico pari a 0; quello successivo, riferito al 2020, rappresentava, sempre nel conto economico, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad € 9.356.205,00; il bilancio consuntivo al 2021 registrava un valore dei ricavi pari ad € 203.770.188,00; il tutto, a fronte dell'impiego, nell'anno 2021, di una media annua di due lavoratori dipendenti e di un solo collaboratore.
In tale contesto, in data 8 ottobre 2021, era stato iscritto nel Registro delle Imprese un progetto di fusione per incorporazione nella controllante totalitaria , che, Controparte_6 tuttavia, non si era concretizzato;
con atto del 12 Gennaio 2022, a rogito del Notaio Dott. n. 7828 rep. N. 12776, si era dato atto della già Controparte_3 intervenuta fusione per incorporazione della con la propria controllante, Controparte_6 la , società statunitense con sede nello Stato Controparte_8 del Delaware, per effetto del “certificate of merger”, presentato ai competenti uffici dell'amministrazione statale del Delaware, allegato ed apostillato all'atto notarile in questione, con annessa traduzione giurata in lingua italiana.
In conseguenza di tale fusione per incorporazione, la Controparte_8 aveva acquisito il controllo della con successivo atto ( “instrument of CP_1 transfer”, risalente al 17 febbraio 2022, regolarmente apostillato e registrato presso il locale registro delle imprese), la società americana aveva ceduto la propria intera partecipazione sociale ad altra società statunitense, la , anch'essa Controparte_5 avente sede nello stato del Delaware e costituita solo pochi giorni prima della ridetta cessione, ovvero il 20 Gennaio 2022; le quote della erano state acquistate CP_1 al prezzo di € 100.000,00 e l'amministratore unico della stessa, Sig. era Persona_2 anche socio al 95 % della acquirente americana;
quindi, era stato presentato un nuovo progetto di fusione per incorporazione della con la propria controllante, CP_1 con conseguente iscrizione nel registro delle imprese, in data 20 Aprile 2022, della delibera assembleare della società incorporata.
La era stata costituita il 14 Gennaio 2020, con capitale sociale di soli Controparte_4
€ 10.000,00, sottoscritti e versati, per il 95 %, dal Sig. e, per il restante Controparte_9
5 %, dalla GN;
l'oggetto sociale ricomprendeva una serie di attività Controparte_10 nei settori dell'edilizia e del commercio all'ingrosso di prodotti e generi alimentari;
a fronte di un valore della produzione di € 87.898,00, riferito all'anno 2020, risultante dal relativo bilancio depositato presso il locale registro delle imprese, si era palesata un'improvvisa crescita del fatturato, passato dai 96.000,000 euro, registrati tra il mese di gennaio e il mese di ottobre 2021, ai 23.111.377,34, del periodo finale dello stesso anno;
il tutto, a fronte di un numero di lavoratori dipendenti e di una dotazione di mezzi strumentali insufficiente a sostenere tali livelli di produzione ( attestandosi, anche in questo caso, la media dei lavoratori subordinati impiegati, su un valore pari a due); l'aumento del volume d'affari della società si era registrato successivamente alla modifica dell'oggetto sociale statutario, operata con verbale notarile redatto dal Notaio Dott. e inserito Persona_3 nel rep. N. 10.786 racc 8.847, con il quale era stata ricompresa, all'interno dell'oggetto sociale, l'attività di commercio all'ingrosso di combustibili di vario tipo, analogamente a quanto avvenuto per la CP_1
In tale contesto il Sig. aveva ceduto la propria partecipazione Controparte_9 maggioritaria, pari al 95 % del capitale sociale, sottoscritto e versato, al Sig. Parte_3
al valore nominale delle quote acquisite, pari ad € 9.500,00; successivamente
[...] il Sig. aveva ceduto le proprie quote, sempre al valore nominale delle stesse, Pt_3 alla , che era risultata, quindi, detentrice del 95 % del capitale Controparte_5 sociale della Rent4greensrl, rimanendo il 5 % in capo alla signora;
CP_10 si era addivenuti, infine, al progetto di fusione, iscritto nel Registro delle Imprese in data
20 Aprile 2022;
2) la opposizione alla fusione transfrontaliera originava dagli atti di recupero del credito emessi dal competente ufficio dell' , nei confronti delle società convenute, Parte_1 quali: - l'Atto emesso a carico della che disponeva il recupero delle imposte CP_1 pari, per l'anno 2020, ad € 1.694.452, 94 e, per l'anno 2021, ad € 3.158.225,22, oltre alla sanzione amministrativa del 30 %, calcolata, ai sensi dell'art. 13,comma 3, del D. Lgs n. 471 del 1997, su ciascuna delle somme indicate;
- l'Atto emesso nei riguardi della volto al recupero di una maggiore Controparte_4 imposta, per l'anno 2021, di ammontare pari ad € 2.800.100,08, oltre alla sanzione amministrativa sopra descritta.
In ambedue gli atti di recupero era stata disposta l'iscrizione a ruolo integrale delle somme recuperate, sia a titolo di imposte, sia a titolo di sanzioni amministrative a queste conseguenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c) del D. l n. 78 del 2010, convalidato con modifiche dalla L.122 del 2010, in ragione della rilevata sussistenza di un grave e fondato pericolo per la riscossione delle somme dovute.
Quest'ultimo era stato ravvisato nel progetto di fusione per incorporazione nella società statunitense con sede a Delaware, nonché nella gravità delle condotte tenute dalle società incorporate, che si erano sottratte all'obbligo di versamento anticipato dell'i.v.a.
(al momento dell'immissione in consumo del carburante o della sua estrazione dal deposito, con consegna al gestore del deposito stesso della relativa ricevuta di pagamento), previsto dall'art. 1 comma 937 della L. n. 205 del 2017 ( Legge Finanziaria per il 2018);
3) la legittimazione attiva della deducente opponente ad agire ai sensi dell'art. 2503
II comma c.c. , nei confronti delle società convenute, era ravvisabile nella circostanza per cui i crediti oggetto degli atti di recupero dell'i.v.a. sopra menzionati erano insorti anteriormente all' iscrizione, nel registro delle imprese, delle rispettive delibere assembleari e del comune progetto di fusione;
in particolare: l'atto di recupero a carico della era stato notificato Controparte_1 il 27 ottobre 2021; quello indirizzato alla era stato notificato Controparte_4 in data 3 Maggio 2022, ovvero successivamente al deposito nel registro delle imprese del progetto e delle delibere di fusione, ma si riferiva ad un debito i.v.a. maturato nel corso dell'anno 2021.
I crediti de quibus, relativi ad operazioni poste in essere negli anni 2020 e 2021, erano quindi giunti a maturazione, al più tardi, il 31 dicembre 2021, ben prima della data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di fusione, avvenuta, per entrambe le società incorporande, il 7 Aprile 2022.
L'interesse ad agire di essa opponente, ai sensi dell'art. 100 cpc, era suffragato dalle medesime ragioni poste a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, data la sostanziale analogia tra il pregiudizio fondante l'esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c. e la lesione del credito fondante il ricorso all'opposizione alla fusione, secondo la più recente giurisprudenza di merito (Tribunale civile di Milano, Sez. Imprese,
Ord. 29 dicembre 2018 e ord. 26 Gennaio 2019).
Segnatamente il pregiudizio a carico di essa opponente, che sarebbe derivato dal completamento dell'operazione di fusione opposta, era comprovato dalle seguenti circostanze:
- la società incorporante aveva sede nel Delaware, che si caratterizzava per una legislazione favorevole nei confronti delle società, sotto il profilo fiscale e per l'assenza di accordi di collaborazione e di scambio d'informazioni con le Autorità straniere.
A riprova di ciò, il “Certificate of merger”, versato in atti, relativo alla fusione per incorporazione della ossia della precedente controllante Controparte_6 della nella , nonché il progetto di fusione oggetto Controparte_1 Controparte_8 di censura, non indicavano la situazione patrimoniale della società incorporante né l'ammontare dei suoi debiti verso i terzi.
Inoltre le società incorporande si erano avvalse della facoltà, prevista dall'art. 2501 quater,
III comma c.c., di non redigere la situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione, a fronte della rinuncia all'unanimità ad opera dei soci, in larga parte coincidenti con la stessa incorporante. Tale scelta, pur consentita dall'ordinamento, rendeva ancora più complessa la ricostruzione del patrimonio trasferito alla società estera e la complessiva consistenza patrimoniale di quest'ultima.
Il rischio di dispersione della garanzia patrimoniale offerta dalle società convenute era desumibile, inoltre, dalla composizione dello stato patrimoniale delle stesse, quale emergente dagli ultimi bilanci depositati, che evidenziava la totale mancanza di immobilizzazioni materiali, ovvero di cespiti patrimoniali aggredibili in sede di esecuzione, essendo il patrimonio delle sue società costituito essenzialmente dal capitale sociale e dall'attivo circolante, derivante dai proventi della vendita dei prodotti commercializzati.
L'interesse fiscale era, inoltre, ulteriormente compromesso dal presumibile inserimento della fusione all'interno di un più ampio e complesso disegno evolutivo, volto a frodare il fisco.
La fusione per incorporazione transnazionale, invero, era l'ultimo passaggio di una complessa operazione volta a realizzare ingenti profitti, attraverso l'evasione dell'i.v.a., da “celare” in società straniere, sottraendoli definitivamente alla capacità di accertamento e di recupero del fisco.
Le società convenute restavano contumaci.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, fissata per la data del 21.11.2022, ovvero in data 4 luglio
2022, era completato il procedimento di fusione delle stesse nella società incorporante, con conseguente inglobazione delle società italiane in quella di diritto statunitense.
L' chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa, ai sensi dell'art. 269 Parte_1 cpc, del Sig. procuratore speciale della , della GN Parte_2 Controparte_5 CP_11
legale rappresentante della società, nonchè amministratrice della e del
[...] Controparte_5
Dott. , Notaio rogante dell'atto di fusione. Tuttavia, parte attrice provvedeva a notificare Controparte_3 ai soli Sigg. ri e l' atto di citazione per chiamata in causa di terzi, per l'udienza del Parte_2 CP_3
15.05.2023, per ivi sentir accogliere nei loro confronti le seguenti conclusioni:
“ voglia L'Ill. mo Tribunale Adito condannare i soggetti chiamati al risarcimento dei danni procurati alla qui rappresentata , per effetto dell'avvenuto completamento del processo di fusione per Parte_1 incorporazione nella società statunitense , con condanna delle parti in discorso Controparte_5 alla refusione delle spese di lite”.
Costituitosi ritualmente il Sig. rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_2
“voglia l'On. le Tribunale Adito: 1) nel merito accertare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità extracontrattuale in capo al Sig. in relazione al procedimento di fusione oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, Parte_2 respingere la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
2) in ogni caso condannare parte attrice alla refusione delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio”.
A fondamento delle domande spiegate il predetto convenuto deduceva:
1) il difetto di legittimazione passiva in quanto esso chiamato era intervenuto, in sede di stipula dell'atto di fusione del 04.07.2022, quale mero procuratore speciale della
[...]
, società di diritto statunitense, con sede in Lewes, Delaware (USA), Controparte_5 in virtù dei poteri conferiti dall'effettivo amministratore della società incorporante, GN
legale rappresentante della , altra società di diritto Persona_4 Controparte_12 cipriota.
Il procuratore speciale era, infatti, intervenuto nell'atto di fusione, secondo i principi di cui all'art. 2704 c.c., non in proprio, ma in nome e per conto della società mandante, cui erano riconducibili le obbligazioni, in ipotesi anche risarcitorie, derivanti dagli atti compiuti.
Non risultava che il deducente avesse posto in essere atti ultronei rispetto al mandato conferito, in relazione ai quali, in limine, si sarebbe potuto invocare il disposto di cui all'art. 2049 c. c.;
2) l'insussistenza dei presupposti della responsabilità aquiliana di esso chiamato, atteso che, alla data in cui la fusione si era perfezionata per l'ordinamento USA ( 13 Maggio 2022), data in cui le incorporate avevano depositato i “certificates of menager”, non era stata ancora proposta opposizione al procedimento di fusione.
Quest'ultima, invero, era stata notificata il 20 Maggio 2022, alle sole società italiane incorporate e non anche alla incorporante.
In ogni caso esso evocato, non aveva conosciuto alcunchè dell'opposizione de qua in quanto l' aveva coinvolto nel relativo procedimento solo le due Parte_1 società italiane da incorporare e gli stessi amministratori di queste ultime, Sigg.ri Per_2
e i quali, in sede di “Atto di reiterazione di fusione
[...] Parte_3 transfrontaliera”, in data 18 luglio 2022, dinanzi al notaio rogante, avevano omesso di riferire di aver ricevuto la notifica dell'atto di opposizione.
In ogni caso l' non aveva offerto la prova del danno asseritamente Parte_1 cagionato dalla condotta del chiamato in causa, limitandosi ad invocare l'operatività di presunzioni ex art. 2729 c.c. comma 1, al fine di dimostrare la commissione di un fatto illecito, da parte del convenuto, in relazione alla presunta conoscenza dell'esistenza del procedimento di opposizione alla fusione.
Si costituiva anche il Notaio Dott. , chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
respingere le domande proposte nei confronti del Notaio Dott. in quanto infondate Controparte_3 in fatto e in diritto per quanto esposto negli scritti difensivi;
in via subordinata,
e con salvezza di gravame, nell'ipotesi denegata di riconoscimento di una qualche responsabilità professionale del Dott. , ridurre le pretese risarcitorie alle sole conseguenze immediate e Controparte_3 dirette del dedotto ( e negato) inadempimento e/o del presunto ( e sempre negato) fatto illecito ex art. 1223
c.c., 1225 c.c. e 1227 c.c.. Con vittoria di spese e onorari nell'ipotesi principale”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, il chiamato in causa rappresentava che:
1) aveva correttamente adempiuto all'incarico ricevuto, avendo verificato il decorso dei termini di cui all'art. 2503 c.c. e 2505 quater c.c., per il ricevimento dell'atto di fusione e raccolto le dichiarazioni dei procuratori circa l'assenza di opposizioni tempestive.
In particolare, in data 4/07/2022, aveva ricevuto l'atto repertorio 13410, con cui il Sig.
[...]
procuratore della , aveva depositato i certificati Parte_2 Controparte_5 attestanti l'avvenuta fusione per incorporazione delle società , CP_1 CP_13
e nella ”, società di diritto statunitense, già
[...] CP_4 Parte_4 depositati nel registro delle imprese del Delaware in data 13 Maggio 2022, regolarmente prodotti in copia autentica, munita di apostille e con traduzione asseverata.
Il successivo 18/07/2022, aveva ricevuto, altresì, l'atto di reiterazione della fusione transfrontaliera rep. 13463, nel quale i procuratori della , nonché Controparte_5 delle società incorporate, tra cui ( in persona dell'amministratore unico, CP_1
) e (in persona dell'amministratore unico, Persona_2 CP_4 [...]
), avevano confermato l'atto di fusione stipulato tra le parti, dichiarando, sotto Parte_3 la propria responsabilità, che alcun creditore aveva fatto opposizione alla fusione nei termini di legge.
La condotta tenuta da esso evocato era stata, quindi, conforme sia alla prassi amministrativa, sia a quella notarile, secondo le quali il notaio è obbligato unicamente a far rendere alla parte una precisa dichiarazione di mancata opposizione, ma non a produrre certificazione proveniente dal Tribunale, o dichiarazione equipollente del professionista, di avere svolto verifiche presso la Cancelleria. 2) L' , in ogni caso, non aveva provato il nesso causale tra la condotta Parte_1 di esso deducente ed il pregiudizio lamentato, peraltro non quantificato, attesa l'impossibilità di configurare un danno, derivante dalla maggiore difficoltà nel recupero del credito vantato, nei confronti di soggetti insolventi ed asseriti autori di una maxi-evasione del tributo i.v.a..
Istruita la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc, il G.I., attesa la natura documentale della stessa, fissava l'udienza del 13 Maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Non presenziava alla predetta udienza alcuna delle parti sicchè la stessa veniva rinviata ex art. 309 cpc all'udienza dell'11 Giugno 2025.
In esito a quest'ultima veniva rilevata la tardività della produzione documentale (in quanto formata in data antecedente al 13 Maggio 2025) e la causa era trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito deve ritenersi che la causa sia definibile su base documentale non apparendo utile favorire il regresso della stessa in istruttoria in attesa di acquisire gli esiti delle investigazioni in ambito penale.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della e Controparte_1 della ritualmente evocate, ma non costituitesi in giudizio. Controparte_4
Nel merito ritiene il Collegio che debba trovare accoglimento la opposizione alla delibera di fusione delle società incorporate ( e nella incorporante Controparte_1 Controparte_4
( , con sede negli U.S.A., stato federale del Delaware). Controparte_14
In primis deve essere rilevato che la opposizione è validamente esperita atteso che la stessa, a fronte delle delibere di fusione per incorporazione nella , con sede legale Controparte_5 in Delaware(USA), 16192 19958, County of Sussex, file number 6757564, ambedue iscritte nel Registro delle Imprese in data 20 aprile 2022, è stata tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 2503 2° comma c.c. atteso che l'opposizione alle delibere di fusione è stata notificata alle società incorporate in data 20 maggio 2022.
La proposta opposizione alla delibera di fusione delle società incorporate risulta fondata sulla scorta delle ragioni di seguito compendiate: - le pretese creditorie dell' presupposto della iniziativa processuale Parte_1 di opposizione alla richiamata delibera di fusione transnazionale, traggono origine da due atti di recupero dell'I.V.A. evasa nei confronti di entrambe le società incorporate.
- negli atti in discorso si è accertata la partecipazione di ambedue le società a condotte fraudolente in materia di i.v.a. volte ad eludere il meccanismo della applicazione del suddetto tributo sui carburanti presenti nei depositi fiscali ovvero nei depositi di un “ destinatario registrato”;
- nel dettaglio l'art. 1 comma 937 della L. n°205 del 2017( legge finanziaria per l'anno 2018), al fine di porre argine alle richiamate frodi, ha previsto un meccanismo di versamento anticipato dell'i.v.a. al momento della immissione in consumo del carburante o della sua estrazione dal deposito con consegna al gestore del deposito stesso della relativa ricevuta di pagamento;
- le società evocate nel presente giudizio si sono sottratte, integralmente o parzialmente, all'obbligo di versamento anticipato dell'i.v.a. attraverso due tipologie di condotte:
i) da un lato esse, in un primo momento, hanno presentato al gestore del deposito modelli F24 di pagamento dell'i.v.a. falsi ovvero, in alternativa, polizze fideiussorie, anche esse rivelatesi in larga misura false e comunque inidonee ad assicurare il pagamento anticipato di cui si è riferito;
ii) dall'altro lato esse hanno versato l'imposta dovuta su un valore imponibile inferiore a quello reale, coincidente con il prezzo di acquisto del carburante presente nel deposito in quanto calcolato al netto delle relative accise;
- i rilievi svolti hanno consentito di recuperare ingenti importi con le seguenti modalità:
- a) atto emesso a carico della di recupero delle imposte pari ad € 1.694.452,94 per l'anno Controparte_1
2020 e pari ad € 3.158.225,22 per l'anno 2021, cui deve aggiungersi la sanzione amministrativa del 30% calcolata, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.Lgs. n°471/1997 su ciascuna delle somme indicate;
- b) atto emesso nei confronti della con recupero della maggior imposta per l'anno 2021 Controparte_4 pari ad € 2.800.100,08 con l'aggiunta, anche in questo caso, della sanzione amministrativa sub a);
- è stata infine disposta in entrambi gli atti di recupero l'iscrizione a ruolo integrale delle somme recuperate, tanto a titolo di imposte quanto a titolo di sanzioni amministrative a queste conseguenti ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. c) D.L. n°78 del 2010, conv. con mod. dalla L. n°122/2010 in ragione della rilevata sussistenza di un grave e fondato pericolo per la riscossione delle somme dovute.
- gli atti di recupero sono stati emessi e notificati il 27 ottobre 2021 nei confronti di Controparte_1 ed il 03 maggio 2022 all'indirizzo della
[...] Controparte_4
- non può valere quale fondata esimente la circostanza che i crediti in questione, per lo meno quelli rivendicati nei confronti della siano stati oggetto di recupero in data Controparte_4 03 maggio 2022 risultando ancora pendente il termine di impugnazione dinanzi alla competente
Commissione Tributaria Provinciale, indicato dall'art. 21 comma 1 del D.Lgs. n°546 del 1992 in sessanta giorni;
- l'art. 2503 2° comma c.c. appare, infatti, ammettere la tutela di ogni creditore, anche in possesso di un titolo litigioso, illiquido o inesigibile accostandosi siffatta tipologia di tutela a quella in ambito di azione revocatoria ex art. 2901 c.c.;
- del resto i crediti i.v.a. oggetto di recupero sono esigibili essendone stata disposta la iscrizione a ruolo per la intera somma ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. c) del D.L. n°78/2009;
- deve al riguardo considerarsi che il pregiudizio derivante dalla fusione per incorporazione
( analogamente a quello in tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c.) non deve concretarsi nella impossibilità di soddisfacimento del credito potendo anche consistere nella eventualità di una più difficile o più incerta esazione;
- applicando le superiori coordinate al caso oggetto di indagine è di nitida percezione il rilievo che l'incorporazione delle società debitrici in una società con sede all'estero, nel territorio di uno Stato estraneo alla Unione Europea, renda all'evidenza più arduo il recupero degli ingenti crediti fiscali di cui si è dato conto;
- lo schema delle società coinvolte nella fusione può così descriversi:
1) viene costituita una società con esiguo capitale sociale ovvero con capitale sociale finanziato in forma pressochè integrale attraverso titoli finanziari di debito;
2) a tale società viene attribuito dallo statuto un oggetto sociale polivalente che include attività edilizie e di commercializzazione di generi alimentari;
3) successivamente l'oggetto sociale viene modificato in quello dell'esercizio di commercializzazione di combustibili di varia natura;
4) tale mutamento determina una crescita esponenziale del fatturato della società in esame che passa da poche migliaia a diversi milioni di Euro;
5) alla crescita del fatturato si accompagna una rilevante lievitazione degli utili principalmente ottenuta tramite l'evasione totale o parziale dell'i.v.a. dovuta sui prelievi dei carburanti dai depositi, ai sensi dell'art. 1 commi 937 e ss. della L. n°205/2017 secondo il meccanismo sopra descritto;
6) contestualmente al verificarsi di tali mutamenti le quote di controllo totalitario o pressochè totalitario della società sono cedute ad una società con sede nello Stato del Delaware;
7) a distanza di poco tempo la società in parola presenta, unitamente alle proprie controllate, un progetto di fusione per incorporazione senza indicazione puntuale della esatta consistenza delle sfere patrimoniali.
In ragione del contesto illustrato non può che inferirsi che la fusione per incorporazione transnazionale sia stato l'ultimo step di una operazione complessa volta al realizzo di ingenti profitti a mezzo della evasione del tributo i.v.a. celato in società straniere precludendo la capacità di accertamento dell'ente impositore.
In forza dei superiori rilievi appare fondata l'opposizione dell' Parte_1 alla delibera di fusione delle società incorporate,- che, assai sintomaticamente, si sono rese contumaci,- nella società incorporante, con sede legale in territorio esterno alla Unione Europea.
Né è a ritenere che sia rispondente al canone di buona fede legittimare il c.d. fatto compiuto essendo stata portata a compimento in corso di controversia la fusione de qua.
Deve in definitiva postularsi che la accertata invalidità della delibera di fusione dovrà ineluttabilmente condurre alla declaratoria di invalidità del contratto di fusione
( profilo da accertarsi in altra sede).
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
L'accoglimento della domanda principale inibisce l'esame del segmento processuale accessorio volto ad accertare la responsabilità di natura contrattuale del Sig. nella veste Parte_2 di procuratore speciale della società incorporante, e del Dott. autore dello strumento Controparte_3 notarile di fusione per incorporazione.
A tutto voler concedere la domanda ulteriore avrebbe dovuto essere proposta quale mutamento dell'oggetto del contendere nella prima memoria istruttoria, che nel presente processo non è stata formulata,
( o azionata in altro giudizio con successiva richiesta di trattazione unitaria per ragioni di connessione) in luogo di invocarsi la chiamata in causa dei terzi;
la predetta invocazione non ha alcun fondamento non ravvisandosi la esistenza di alcuna parte processuale che abbia richiesto di essere manlevata da terzi e non derivando la istanza dal tenore delle difese della società convenute che, come palesato, non si sono costituite in giudizio.
Non potrebbe, per l'effetto, essere consentito a mezzo della irrituale richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi di eludere le univoche regole che conducono a formalizzare la modificazione del thema decidendum ( in disparte della delibazione se la stessa concreti emendatio o mutatio libelli) nella prima memoria istruttoria.
Anche per tale ragione deve ribadirsi che non si ravvisa la opportunità di favorire il regresso della causa in istruttoria al fine di consentire di accertare, a mezzo di offerta di prova orale, i profili di colpevolezza delle condotte del Dott. e del Sig. e Controparte_3 Parte_2 la conseguente lesione degli interessi patrimoniali della parte attrice.
In ragione della irritualità dell'ingresso dei terzi nel presente processo e non essendo stata esaminata la domanda accessoria nel merito appare equo compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dichiara la invalidità della delibera della fusione transnazionale per incorporazione della e della nella Controparte_1 Controparte_4 [...]
con conseguente preclusione a procedere alla stipulazione del pertintente contratto Controparte_5 di fusione.
condanna la e la in solido fra loro, a rifondere le spese di lite Controparte_1 Controparte_4 in favore della in misura pari ad € 21.387,00 oltre rimborso forfettario spese generali Parte_1
15 % compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
dichiara la irritualità della chiamata in causa del Sig. e del Dott. Parte_2 Controparte_3 compensando nei loro confronti le spese di lite.
Così deciso il 14 ottobre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
Il Giudice Estensore
Dott. RI ZI
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, e composto dai Signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. RI ZI Giudice Relatore
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n. 38659 per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11 Giugno 2025, vertente
TRA
CF: in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex Parte_1 P.IVA_1 lege dall'Avvocatura generale dello Stato (CF: , fax: 06/96514000, PEC: P.IVA_2
e domiciliata ope legis presso gli uffici della stessa, in Roma, Via dei Email_1
Portoghesi n. 12.
ATTRICE E
1) CF: , con sede legale in Roma, Via Sistina n. 121, Controparte_1 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante p.t., PEC: Email_2
2) CF: , con sede legale in Roma, Via Belisario n. 7, Controparte_2 P.IVA_4 in persona del l.r.p.t., PEC: Email_3
CONVENUTE
NONCHE'
3) ( c.f.: ), con studio in Roma, Viale dei Parioli n° 59, Controparte_3 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n° 278, presso lo studio degli Avvocati Marco
RO e RI IO, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura ai sensi del novellato art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 44249309 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_4
4) ( c.f.: ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Roma, Via G. Ferrari n° 4, presso lo studio dell'Avv. Michele Piccari e dell'Avv. Luisa Pecoraro, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta a seguito di chiamata in causa di terzi, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 32609614 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_5
Email_6
CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: Opposizione a deliberazione di fusione societaria
All'udienza del giorno 11 Giugno 2025, il G.I., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 Maggio 2025, respingeva l'istanza di riapertura dell'istruttoria e considerato che, con ordinanza del 9 ottobre 2023, era stata dichiarata chiusa l'istruttoria e che avrebbe dovuto essere richiesta l'autorizzazione alla produzione della documentazione sopravvenuta all'udienza del 13 Maggio 2025, che era andata deserta ex art. 309 cpc., tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva dinanzi all'intestato ufficio la Parte_1
e la proponendo opposizione, ai sensi degli articoli 2503, II comma c.c. e Controparte_1 Controparte_4
2445 IV comma c.c., avverso le delibere di fusione per incorporazione nella società , per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_5
“ voglia l'Ill. mo Tribunale Adito dichiarare fondata l'opposizione alla fusione transnazionale in questa sede spiegata, ai sensi dell'art. 2503, II comma, cod. civ., con conseguente preclusione a procedere alla stipula del corrispondente contratto di fusione.”
A fondamento delle suesposte domande parte opponente deduceva che:
1) la era stata costituita con atto pubblico rogato dal Notaio Dott. Controparte_1 Per_1
iscritto al rep 7820, raccolta n. 5409, a Roma, in data 11 luglio 2019; il capitale
[...] sociale della stessa, pari ad € 9.600.000,00 era stato interamente sottoscritto dalla
[...]
e versato mediante conferimento, ad opera di quest'ultima ( società costituente), CP_6 di due titoli obbligazionari, entrambi emessi da un fondo d'investimento, con sede a
Stoccolma; l'amministrazione era stata affidata, dapprima, allo stesso amministratore unico della controllante, Sig. e, poi, con verbale dell'assemblea dei soci CP_7 dell'01 febbraio 2022, al Sig. l'oggetto sociale della Persona_2 CP_1 andava dall'esecuzione di opere pubbliche e private all'acquisto e vendita all'ingrosso di generi alimentari, ma non comprendeva il commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e prodotti derivati, ovvero quello che, in base alla visura camerale della società, sembrava essere l'attività prevalente;
i dati contabili mostravano evidenti anomalie nella gestione societaria: il primo bilancio depositato, relativo all'anno 2019, presentava un conto economico pari a 0; quello successivo, riferito al 2020, rappresentava, sempre nel conto economico, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad € 9.356.205,00; il bilancio consuntivo al 2021 registrava un valore dei ricavi pari ad € 203.770.188,00; il tutto, a fronte dell'impiego, nell'anno 2021, di una media annua di due lavoratori dipendenti e di un solo collaboratore.
In tale contesto, in data 8 ottobre 2021, era stato iscritto nel Registro delle Imprese un progetto di fusione per incorporazione nella controllante totalitaria , che, Controparte_6 tuttavia, non si era concretizzato;
con atto del 12 Gennaio 2022, a rogito del Notaio Dott. n. 7828 rep. N. 12776, si era dato atto della già Controparte_3 intervenuta fusione per incorporazione della con la propria controllante, Controparte_6 la , società statunitense con sede nello Stato Controparte_8 del Delaware, per effetto del “certificate of merger”, presentato ai competenti uffici dell'amministrazione statale del Delaware, allegato ed apostillato all'atto notarile in questione, con annessa traduzione giurata in lingua italiana.
In conseguenza di tale fusione per incorporazione, la Controparte_8 aveva acquisito il controllo della con successivo atto ( “instrument of CP_1 transfer”, risalente al 17 febbraio 2022, regolarmente apostillato e registrato presso il locale registro delle imprese), la società americana aveva ceduto la propria intera partecipazione sociale ad altra società statunitense, la , anch'essa Controparte_5 avente sede nello stato del Delaware e costituita solo pochi giorni prima della ridetta cessione, ovvero il 20 Gennaio 2022; le quote della erano state acquistate CP_1 al prezzo di € 100.000,00 e l'amministratore unico della stessa, Sig. era Persona_2 anche socio al 95 % della acquirente americana;
quindi, era stato presentato un nuovo progetto di fusione per incorporazione della con la propria controllante, CP_1 con conseguente iscrizione nel registro delle imprese, in data 20 Aprile 2022, della delibera assembleare della società incorporata.
La era stata costituita il 14 Gennaio 2020, con capitale sociale di soli Controparte_4
€ 10.000,00, sottoscritti e versati, per il 95 %, dal Sig. e, per il restante Controparte_9
5 %, dalla GN;
l'oggetto sociale ricomprendeva una serie di attività Controparte_10 nei settori dell'edilizia e del commercio all'ingrosso di prodotti e generi alimentari;
a fronte di un valore della produzione di € 87.898,00, riferito all'anno 2020, risultante dal relativo bilancio depositato presso il locale registro delle imprese, si era palesata un'improvvisa crescita del fatturato, passato dai 96.000,000 euro, registrati tra il mese di gennaio e il mese di ottobre 2021, ai 23.111.377,34, del periodo finale dello stesso anno;
il tutto, a fronte di un numero di lavoratori dipendenti e di una dotazione di mezzi strumentali insufficiente a sostenere tali livelli di produzione ( attestandosi, anche in questo caso, la media dei lavoratori subordinati impiegati, su un valore pari a due); l'aumento del volume d'affari della società si era registrato successivamente alla modifica dell'oggetto sociale statutario, operata con verbale notarile redatto dal Notaio Dott. e inserito Persona_3 nel rep. N. 10.786 racc 8.847, con il quale era stata ricompresa, all'interno dell'oggetto sociale, l'attività di commercio all'ingrosso di combustibili di vario tipo, analogamente a quanto avvenuto per la CP_1
In tale contesto il Sig. aveva ceduto la propria partecipazione Controparte_9 maggioritaria, pari al 95 % del capitale sociale, sottoscritto e versato, al Sig. Parte_3
al valore nominale delle quote acquisite, pari ad € 9.500,00; successivamente
[...] il Sig. aveva ceduto le proprie quote, sempre al valore nominale delle stesse, Pt_3 alla , che era risultata, quindi, detentrice del 95 % del capitale Controparte_5 sociale della Rent4greensrl, rimanendo il 5 % in capo alla signora;
CP_10 si era addivenuti, infine, al progetto di fusione, iscritto nel Registro delle Imprese in data
20 Aprile 2022;
2) la opposizione alla fusione transfrontaliera originava dagli atti di recupero del credito emessi dal competente ufficio dell' , nei confronti delle società convenute, Parte_1 quali: - l'Atto emesso a carico della che disponeva il recupero delle imposte CP_1 pari, per l'anno 2020, ad € 1.694.452, 94 e, per l'anno 2021, ad € 3.158.225,22, oltre alla sanzione amministrativa del 30 %, calcolata, ai sensi dell'art. 13,comma 3, del D. Lgs n. 471 del 1997, su ciascuna delle somme indicate;
- l'Atto emesso nei riguardi della volto al recupero di una maggiore Controparte_4 imposta, per l'anno 2021, di ammontare pari ad € 2.800.100,08, oltre alla sanzione amministrativa sopra descritta.
In ambedue gli atti di recupero era stata disposta l'iscrizione a ruolo integrale delle somme recuperate, sia a titolo di imposte, sia a titolo di sanzioni amministrative a queste conseguenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c) del D. l n. 78 del 2010, convalidato con modifiche dalla L.122 del 2010, in ragione della rilevata sussistenza di un grave e fondato pericolo per la riscossione delle somme dovute.
Quest'ultimo era stato ravvisato nel progetto di fusione per incorporazione nella società statunitense con sede a Delaware, nonché nella gravità delle condotte tenute dalle società incorporate, che si erano sottratte all'obbligo di versamento anticipato dell'i.v.a.
(al momento dell'immissione in consumo del carburante o della sua estrazione dal deposito, con consegna al gestore del deposito stesso della relativa ricevuta di pagamento), previsto dall'art. 1 comma 937 della L. n. 205 del 2017 ( Legge Finanziaria per il 2018);
3) la legittimazione attiva della deducente opponente ad agire ai sensi dell'art. 2503
II comma c.c. , nei confronti delle società convenute, era ravvisabile nella circostanza per cui i crediti oggetto degli atti di recupero dell'i.v.a. sopra menzionati erano insorti anteriormente all' iscrizione, nel registro delle imprese, delle rispettive delibere assembleari e del comune progetto di fusione;
in particolare: l'atto di recupero a carico della era stato notificato Controparte_1 il 27 ottobre 2021; quello indirizzato alla era stato notificato Controparte_4 in data 3 Maggio 2022, ovvero successivamente al deposito nel registro delle imprese del progetto e delle delibere di fusione, ma si riferiva ad un debito i.v.a. maturato nel corso dell'anno 2021.
I crediti de quibus, relativi ad operazioni poste in essere negli anni 2020 e 2021, erano quindi giunti a maturazione, al più tardi, il 31 dicembre 2021, ben prima della data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di fusione, avvenuta, per entrambe le società incorporande, il 7 Aprile 2022.
L'interesse ad agire di essa opponente, ai sensi dell'art. 100 cpc, era suffragato dalle medesime ragioni poste a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, data la sostanziale analogia tra il pregiudizio fondante l'esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c. e la lesione del credito fondante il ricorso all'opposizione alla fusione, secondo la più recente giurisprudenza di merito (Tribunale civile di Milano, Sez. Imprese,
Ord. 29 dicembre 2018 e ord. 26 Gennaio 2019).
Segnatamente il pregiudizio a carico di essa opponente, che sarebbe derivato dal completamento dell'operazione di fusione opposta, era comprovato dalle seguenti circostanze:
- la società incorporante aveva sede nel Delaware, che si caratterizzava per una legislazione favorevole nei confronti delle società, sotto il profilo fiscale e per l'assenza di accordi di collaborazione e di scambio d'informazioni con le Autorità straniere.
A riprova di ciò, il “Certificate of merger”, versato in atti, relativo alla fusione per incorporazione della ossia della precedente controllante Controparte_6 della nella , nonché il progetto di fusione oggetto Controparte_1 Controparte_8 di censura, non indicavano la situazione patrimoniale della società incorporante né l'ammontare dei suoi debiti verso i terzi.
Inoltre le società incorporande si erano avvalse della facoltà, prevista dall'art. 2501 quater,
III comma c.c., di non redigere la situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione, a fronte della rinuncia all'unanimità ad opera dei soci, in larga parte coincidenti con la stessa incorporante. Tale scelta, pur consentita dall'ordinamento, rendeva ancora più complessa la ricostruzione del patrimonio trasferito alla società estera e la complessiva consistenza patrimoniale di quest'ultima.
Il rischio di dispersione della garanzia patrimoniale offerta dalle società convenute era desumibile, inoltre, dalla composizione dello stato patrimoniale delle stesse, quale emergente dagli ultimi bilanci depositati, che evidenziava la totale mancanza di immobilizzazioni materiali, ovvero di cespiti patrimoniali aggredibili in sede di esecuzione, essendo il patrimonio delle sue società costituito essenzialmente dal capitale sociale e dall'attivo circolante, derivante dai proventi della vendita dei prodotti commercializzati.
L'interesse fiscale era, inoltre, ulteriormente compromesso dal presumibile inserimento della fusione all'interno di un più ampio e complesso disegno evolutivo, volto a frodare il fisco.
La fusione per incorporazione transnazionale, invero, era l'ultimo passaggio di una complessa operazione volta a realizzare ingenti profitti, attraverso l'evasione dell'i.v.a., da “celare” in società straniere, sottraendoli definitivamente alla capacità di accertamento e di recupero del fisco.
Le società convenute restavano contumaci.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, fissata per la data del 21.11.2022, ovvero in data 4 luglio
2022, era completato il procedimento di fusione delle stesse nella società incorporante, con conseguente inglobazione delle società italiane in quella di diritto statunitense.
L' chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa, ai sensi dell'art. 269 Parte_1 cpc, del Sig. procuratore speciale della , della GN Parte_2 Controparte_5 CP_11
legale rappresentante della società, nonchè amministratrice della e del
[...] Controparte_5
Dott. , Notaio rogante dell'atto di fusione. Tuttavia, parte attrice provvedeva a notificare Controparte_3 ai soli Sigg. ri e l' atto di citazione per chiamata in causa di terzi, per l'udienza del Parte_2 CP_3
15.05.2023, per ivi sentir accogliere nei loro confronti le seguenti conclusioni:
“ voglia L'Ill. mo Tribunale Adito condannare i soggetti chiamati al risarcimento dei danni procurati alla qui rappresentata , per effetto dell'avvenuto completamento del processo di fusione per Parte_1 incorporazione nella società statunitense , con condanna delle parti in discorso Controparte_5 alla refusione delle spese di lite”.
Costituitosi ritualmente il Sig. rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_2
“voglia l'On. le Tribunale Adito: 1) nel merito accertare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità extracontrattuale in capo al Sig. in relazione al procedimento di fusione oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, Parte_2 respingere la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
2) in ogni caso condannare parte attrice alla refusione delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio”.
A fondamento delle domande spiegate il predetto convenuto deduceva:
1) il difetto di legittimazione passiva in quanto esso chiamato era intervenuto, in sede di stipula dell'atto di fusione del 04.07.2022, quale mero procuratore speciale della
[...]
, società di diritto statunitense, con sede in Lewes, Delaware (USA), Controparte_5 in virtù dei poteri conferiti dall'effettivo amministratore della società incorporante, GN
legale rappresentante della , altra società di diritto Persona_4 Controparte_12 cipriota.
Il procuratore speciale era, infatti, intervenuto nell'atto di fusione, secondo i principi di cui all'art. 2704 c.c., non in proprio, ma in nome e per conto della società mandante, cui erano riconducibili le obbligazioni, in ipotesi anche risarcitorie, derivanti dagli atti compiuti.
Non risultava che il deducente avesse posto in essere atti ultronei rispetto al mandato conferito, in relazione ai quali, in limine, si sarebbe potuto invocare il disposto di cui all'art. 2049 c. c.;
2) l'insussistenza dei presupposti della responsabilità aquiliana di esso chiamato, atteso che, alla data in cui la fusione si era perfezionata per l'ordinamento USA ( 13 Maggio 2022), data in cui le incorporate avevano depositato i “certificates of menager”, non era stata ancora proposta opposizione al procedimento di fusione.
Quest'ultima, invero, era stata notificata il 20 Maggio 2022, alle sole società italiane incorporate e non anche alla incorporante.
In ogni caso esso evocato, non aveva conosciuto alcunchè dell'opposizione de qua in quanto l' aveva coinvolto nel relativo procedimento solo le due Parte_1 società italiane da incorporare e gli stessi amministratori di queste ultime, Sigg.ri Per_2
e i quali, in sede di “Atto di reiterazione di fusione
[...] Parte_3 transfrontaliera”, in data 18 luglio 2022, dinanzi al notaio rogante, avevano omesso di riferire di aver ricevuto la notifica dell'atto di opposizione.
In ogni caso l' non aveva offerto la prova del danno asseritamente Parte_1 cagionato dalla condotta del chiamato in causa, limitandosi ad invocare l'operatività di presunzioni ex art. 2729 c.c. comma 1, al fine di dimostrare la commissione di un fatto illecito, da parte del convenuto, in relazione alla presunta conoscenza dell'esistenza del procedimento di opposizione alla fusione.
Si costituiva anche il Notaio Dott. , chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
respingere le domande proposte nei confronti del Notaio Dott. in quanto infondate Controparte_3 in fatto e in diritto per quanto esposto negli scritti difensivi;
in via subordinata,
e con salvezza di gravame, nell'ipotesi denegata di riconoscimento di una qualche responsabilità professionale del Dott. , ridurre le pretese risarcitorie alle sole conseguenze immediate e Controparte_3 dirette del dedotto ( e negato) inadempimento e/o del presunto ( e sempre negato) fatto illecito ex art. 1223
c.c., 1225 c.c. e 1227 c.c.. Con vittoria di spese e onorari nell'ipotesi principale”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, il chiamato in causa rappresentava che:
1) aveva correttamente adempiuto all'incarico ricevuto, avendo verificato il decorso dei termini di cui all'art. 2503 c.c. e 2505 quater c.c., per il ricevimento dell'atto di fusione e raccolto le dichiarazioni dei procuratori circa l'assenza di opposizioni tempestive.
In particolare, in data 4/07/2022, aveva ricevuto l'atto repertorio 13410, con cui il Sig.
[...]
procuratore della , aveva depositato i certificati Parte_2 Controparte_5 attestanti l'avvenuta fusione per incorporazione delle società , CP_1 CP_13
e nella ”, società di diritto statunitense, già
[...] CP_4 Parte_4 depositati nel registro delle imprese del Delaware in data 13 Maggio 2022, regolarmente prodotti in copia autentica, munita di apostille e con traduzione asseverata.
Il successivo 18/07/2022, aveva ricevuto, altresì, l'atto di reiterazione della fusione transfrontaliera rep. 13463, nel quale i procuratori della , nonché Controparte_5 delle società incorporate, tra cui ( in persona dell'amministratore unico, CP_1
) e (in persona dell'amministratore unico, Persona_2 CP_4 [...]
), avevano confermato l'atto di fusione stipulato tra le parti, dichiarando, sotto Parte_3 la propria responsabilità, che alcun creditore aveva fatto opposizione alla fusione nei termini di legge.
La condotta tenuta da esso evocato era stata, quindi, conforme sia alla prassi amministrativa, sia a quella notarile, secondo le quali il notaio è obbligato unicamente a far rendere alla parte una precisa dichiarazione di mancata opposizione, ma non a produrre certificazione proveniente dal Tribunale, o dichiarazione equipollente del professionista, di avere svolto verifiche presso la Cancelleria. 2) L' , in ogni caso, non aveva provato il nesso causale tra la condotta Parte_1 di esso deducente ed il pregiudizio lamentato, peraltro non quantificato, attesa l'impossibilità di configurare un danno, derivante dalla maggiore difficoltà nel recupero del credito vantato, nei confronti di soggetti insolventi ed asseriti autori di una maxi-evasione del tributo i.v.a..
Istruita la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc, il G.I., attesa la natura documentale della stessa, fissava l'udienza del 13 Maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Non presenziava alla predetta udienza alcuna delle parti sicchè la stessa veniva rinviata ex art. 309 cpc all'udienza dell'11 Giugno 2025.
In esito a quest'ultima veniva rilevata la tardività della produzione documentale (in quanto formata in data antecedente al 13 Maggio 2025) e la causa era trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito deve ritenersi che la causa sia definibile su base documentale non apparendo utile favorire il regresso della stessa in istruttoria in attesa di acquisire gli esiti delle investigazioni in ambito penale.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della e Controparte_1 della ritualmente evocate, ma non costituitesi in giudizio. Controparte_4
Nel merito ritiene il Collegio che debba trovare accoglimento la opposizione alla delibera di fusione delle società incorporate ( e nella incorporante Controparte_1 Controparte_4
( , con sede negli U.S.A., stato federale del Delaware). Controparte_14
In primis deve essere rilevato che la opposizione è validamente esperita atteso che la stessa, a fronte delle delibere di fusione per incorporazione nella , con sede legale Controparte_5 in Delaware(USA), 16192 19958, County of Sussex, file number 6757564, ambedue iscritte nel Registro delle Imprese in data 20 aprile 2022, è stata tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 2503 2° comma c.c. atteso che l'opposizione alle delibere di fusione è stata notificata alle società incorporate in data 20 maggio 2022.
La proposta opposizione alla delibera di fusione delle società incorporate risulta fondata sulla scorta delle ragioni di seguito compendiate: - le pretese creditorie dell' presupposto della iniziativa processuale Parte_1 di opposizione alla richiamata delibera di fusione transnazionale, traggono origine da due atti di recupero dell'I.V.A. evasa nei confronti di entrambe le società incorporate.
- negli atti in discorso si è accertata la partecipazione di ambedue le società a condotte fraudolente in materia di i.v.a. volte ad eludere il meccanismo della applicazione del suddetto tributo sui carburanti presenti nei depositi fiscali ovvero nei depositi di un “ destinatario registrato”;
- nel dettaglio l'art. 1 comma 937 della L. n°205 del 2017( legge finanziaria per l'anno 2018), al fine di porre argine alle richiamate frodi, ha previsto un meccanismo di versamento anticipato dell'i.v.a. al momento della immissione in consumo del carburante o della sua estrazione dal deposito con consegna al gestore del deposito stesso della relativa ricevuta di pagamento;
- le società evocate nel presente giudizio si sono sottratte, integralmente o parzialmente, all'obbligo di versamento anticipato dell'i.v.a. attraverso due tipologie di condotte:
i) da un lato esse, in un primo momento, hanno presentato al gestore del deposito modelli F24 di pagamento dell'i.v.a. falsi ovvero, in alternativa, polizze fideiussorie, anche esse rivelatesi in larga misura false e comunque inidonee ad assicurare il pagamento anticipato di cui si è riferito;
ii) dall'altro lato esse hanno versato l'imposta dovuta su un valore imponibile inferiore a quello reale, coincidente con il prezzo di acquisto del carburante presente nel deposito in quanto calcolato al netto delle relative accise;
- i rilievi svolti hanno consentito di recuperare ingenti importi con le seguenti modalità:
- a) atto emesso a carico della di recupero delle imposte pari ad € 1.694.452,94 per l'anno Controparte_1
2020 e pari ad € 3.158.225,22 per l'anno 2021, cui deve aggiungersi la sanzione amministrativa del 30% calcolata, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.Lgs. n°471/1997 su ciascuna delle somme indicate;
- b) atto emesso nei confronti della con recupero della maggior imposta per l'anno 2021 Controparte_4 pari ad € 2.800.100,08 con l'aggiunta, anche in questo caso, della sanzione amministrativa sub a);
- è stata infine disposta in entrambi gli atti di recupero l'iscrizione a ruolo integrale delle somme recuperate, tanto a titolo di imposte quanto a titolo di sanzioni amministrative a queste conseguenti ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. c) D.L. n°78 del 2010, conv. con mod. dalla L. n°122/2010 in ragione della rilevata sussistenza di un grave e fondato pericolo per la riscossione delle somme dovute.
- gli atti di recupero sono stati emessi e notificati il 27 ottobre 2021 nei confronti di Controparte_1 ed il 03 maggio 2022 all'indirizzo della
[...] Controparte_4
- non può valere quale fondata esimente la circostanza che i crediti in questione, per lo meno quelli rivendicati nei confronti della siano stati oggetto di recupero in data Controparte_4 03 maggio 2022 risultando ancora pendente il termine di impugnazione dinanzi alla competente
Commissione Tributaria Provinciale, indicato dall'art. 21 comma 1 del D.Lgs. n°546 del 1992 in sessanta giorni;
- l'art. 2503 2° comma c.c. appare, infatti, ammettere la tutela di ogni creditore, anche in possesso di un titolo litigioso, illiquido o inesigibile accostandosi siffatta tipologia di tutela a quella in ambito di azione revocatoria ex art. 2901 c.c.;
- del resto i crediti i.v.a. oggetto di recupero sono esigibili essendone stata disposta la iscrizione a ruolo per la intera somma ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. c) del D.L. n°78/2009;
- deve al riguardo considerarsi che il pregiudizio derivante dalla fusione per incorporazione
( analogamente a quello in tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c.) non deve concretarsi nella impossibilità di soddisfacimento del credito potendo anche consistere nella eventualità di una più difficile o più incerta esazione;
- applicando le superiori coordinate al caso oggetto di indagine è di nitida percezione il rilievo che l'incorporazione delle società debitrici in una società con sede all'estero, nel territorio di uno Stato estraneo alla Unione Europea, renda all'evidenza più arduo il recupero degli ingenti crediti fiscali di cui si è dato conto;
- lo schema delle società coinvolte nella fusione può così descriversi:
1) viene costituita una società con esiguo capitale sociale ovvero con capitale sociale finanziato in forma pressochè integrale attraverso titoli finanziari di debito;
2) a tale società viene attribuito dallo statuto un oggetto sociale polivalente che include attività edilizie e di commercializzazione di generi alimentari;
3) successivamente l'oggetto sociale viene modificato in quello dell'esercizio di commercializzazione di combustibili di varia natura;
4) tale mutamento determina una crescita esponenziale del fatturato della società in esame che passa da poche migliaia a diversi milioni di Euro;
5) alla crescita del fatturato si accompagna una rilevante lievitazione degli utili principalmente ottenuta tramite l'evasione totale o parziale dell'i.v.a. dovuta sui prelievi dei carburanti dai depositi, ai sensi dell'art. 1 commi 937 e ss. della L. n°205/2017 secondo il meccanismo sopra descritto;
6) contestualmente al verificarsi di tali mutamenti le quote di controllo totalitario o pressochè totalitario della società sono cedute ad una società con sede nello Stato del Delaware;
7) a distanza di poco tempo la società in parola presenta, unitamente alle proprie controllate, un progetto di fusione per incorporazione senza indicazione puntuale della esatta consistenza delle sfere patrimoniali.
In ragione del contesto illustrato non può che inferirsi che la fusione per incorporazione transnazionale sia stato l'ultimo step di una operazione complessa volta al realizzo di ingenti profitti a mezzo della evasione del tributo i.v.a. celato in società straniere precludendo la capacità di accertamento dell'ente impositore.
In forza dei superiori rilievi appare fondata l'opposizione dell' Parte_1 alla delibera di fusione delle società incorporate,- che, assai sintomaticamente, si sono rese contumaci,- nella società incorporante, con sede legale in territorio esterno alla Unione Europea.
Né è a ritenere che sia rispondente al canone di buona fede legittimare il c.d. fatto compiuto essendo stata portata a compimento in corso di controversia la fusione de qua.
Deve in definitiva postularsi che la accertata invalidità della delibera di fusione dovrà ineluttabilmente condurre alla declaratoria di invalidità del contratto di fusione
( profilo da accertarsi in altra sede).
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
L'accoglimento della domanda principale inibisce l'esame del segmento processuale accessorio volto ad accertare la responsabilità di natura contrattuale del Sig. nella veste Parte_2 di procuratore speciale della società incorporante, e del Dott. autore dello strumento Controparte_3 notarile di fusione per incorporazione.
A tutto voler concedere la domanda ulteriore avrebbe dovuto essere proposta quale mutamento dell'oggetto del contendere nella prima memoria istruttoria, che nel presente processo non è stata formulata,
( o azionata in altro giudizio con successiva richiesta di trattazione unitaria per ragioni di connessione) in luogo di invocarsi la chiamata in causa dei terzi;
la predetta invocazione non ha alcun fondamento non ravvisandosi la esistenza di alcuna parte processuale che abbia richiesto di essere manlevata da terzi e non derivando la istanza dal tenore delle difese della società convenute che, come palesato, non si sono costituite in giudizio.
Non potrebbe, per l'effetto, essere consentito a mezzo della irrituale richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi di eludere le univoche regole che conducono a formalizzare la modificazione del thema decidendum ( in disparte della delibazione se la stessa concreti emendatio o mutatio libelli) nella prima memoria istruttoria.
Anche per tale ragione deve ribadirsi che non si ravvisa la opportunità di favorire il regresso della causa in istruttoria al fine di consentire di accertare, a mezzo di offerta di prova orale, i profili di colpevolezza delle condotte del Dott. e del Sig. e Controparte_3 Parte_2 la conseguente lesione degli interessi patrimoniali della parte attrice.
In ragione della irritualità dell'ingresso dei terzi nel presente processo e non essendo stata esaminata la domanda accessoria nel merito appare equo compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dichiara la invalidità della delibera della fusione transnazionale per incorporazione della e della nella Controparte_1 Controparte_4 [...]
con conseguente preclusione a procedere alla stipulazione del pertintente contratto Controparte_5 di fusione.
condanna la e la in solido fra loro, a rifondere le spese di lite Controparte_1 Controparte_4 in favore della in misura pari ad € 21.387,00 oltre rimborso forfettario spese generali Parte_1
15 % compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
dichiara la irritualità della chiamata in causa del Sig. e del Dott. Parte_2 Controparte_3 compensando nei loro confronti le spese di lite.
Così deciso il 14 ottobre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
Il Giudice Estensore
Dott. RI ZI
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo