Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4589 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 10.6.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 25959/2024 R.G.
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Giustino
- ricorrente -
E CP
, in persona del legale rapp.te p.t., in persona del legale rapp.te rapp.to e difeso CP_1 dall'avv. Gianfranco Pepe - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 la ricorrente si è opposta all'avviso di addebito n.
37120190023021025000, notificatale il 23.10.2024, avente ad oggetto contributi (e conseguenti accessori) relativi alla gestione aziende con lavoratori dipendenti vantati dall' sulla base di “note di rettifica” in relazione al periodo “da 12/2011 a 09/2018”, CP_1 per un totale di € 15.706,76 (comprensivo di spese di notifica e oneri di riscossione); contributi calcolati sulla base di “note di rettifica”.
A fondamento della domanda, rappresentando di non aver ricevuto alcuna nota di rettifica,
o richiesta di pagamento, ha eccepito la prescrizione.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare ha dedotto:
- che l'avviso di addebito opposto “ha ad oggetto note di rettifica 12/2011, da 7/2014 a 9/2014, da 10/2015 a 12/2016, da 5/2017 a 9/2018 per differenze contributive e per art.1 comma 1175 L.296/06”;
- che, in seguito a richiesta di autotutela presentata dalla ricorrente il 12.11.2024 “l' CP_3 in data 29.11.2024 ha sospeso per credito non dovuto le inadempienze prescritte da 3001
a 3026 e da 3035 a 3036 e tramite il fascicolo elettronico del contribuente in data 2.12.2024 ha risposto alla ditta che i periodi prescritti erano stati sospesi in autotutela mentre era rimasto da pagare il residuo debito così come la ditta si era impegnata di fare in appuntamento presso l' ”; CP_3
- che, “del suddetto avviso restano quindi dovute le inadempienze da 3027 a 3034, cioè le note di rettifica: 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9/2018, che, ad onta di quanto affermato in ricorso, sono state notificate per raccomandata in data 8.02.2019, 11.03.2019 e 14.05.2019”;
- che “tali note di rettifica non sono prescritte considerando i 5 anni per la prescrizione
1
- che “le note di rettifica da 1/2018 a 6/2018 riguardano differenze contributive per apprendistato lavoratore e recupero sgravi L.140/2014 per art. 1 comma Persona_1 1175 L. 296/06 collegate al DURC irregolare 12506131”;
- che “la ditta non ha ottemperato nei 15 giorni assegnati a quanto indicato nell'invito a regolarizzare notificato il 18.10.2018”;
- che “le note di rettifica da 7/2018 a 9/2018 sono note di rettifica per differenza contributiva per apprendistato”.
All'udienza di discussione, su richiesta di parte ricorrente, la causa è stata rinviata all'udienza odierna con autorizzazione al deposito di note difensive.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
CP_ Deve premettersi che la ricorrente non contesta nel merito i crediti vantati dall' ma si è limitata ad eccepire l'estinzione degli stessi per prescrizione.
CP_ Ciò posto, deve ritenersi pacifico, in quanto allegato in ricorso e confermato dall' in memoria difensiva, che i crediti riportati nell'avviso di addebito di cui alle “inadempienze” in quest'ultimo indicateda 3001 a 3026 e da 3035 a 3036, in quanto relativi a contributi vantati in relazione al periodo dal dicembre 2011 al novembre 2017, in assenza di atti interruttivi, al momento della notifica dell'avviso di addebito opposto erano ormai estinti per prescrizione.
Sul punto, inoltre, si rileva che, come evidenziato da parte ricorrente già all'udienza di CP_ discussione, in relazione agli stessi l' non ha provato, né prima ancora dedotto, di aver provveduto al relativo “sgravio”.
Pertanto in relazione ai suindicati crediti, non sussiste cessazione della materia del CP_ contendere, come implicitamente ritenuto dall' (cfr. conclusioni della memoria difensiva) e dunque, in parte qua la domanda deve essere accolta.
CP_ Venendo agli altri crediti vantati dall' nell'avviso di addebito opposto, e segnatamente quelli di cui “indampienze” da 3027 a 3034 in quest'ultimo indicate, si osserva quanto segue.
Da quanto indicato nell'avviso di addebito le inadempienze 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033 e 3034 sono relative rispettivamente ai mesi di: giugno 2018, marzo 2018, aprile
2018, maggio 2018, settembre 2018, gennaio 2018, luglio 2018 e agosto 2018.
CP_ L' ha dedotto e provato che in relazione ai crediti vantati in relazione a ciascuno di tali mesi ha inviato alla ricorrente note di rettifica a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. gli avvisi di ritorno delle relative raccomandate postali a/r, ove il numero della raccomandata riportato su ciascuno di detti avvisi corrisponde a quello riportato sulla rispettiva nota di rettifica), e segnatamente:
- racc. a/r (n. 68954417326-9) ricevuta il 8.02.2019: nota di rettifica relativa al mese di gennaio 2018;
- racc. a/r (n. 68954405639-2) ricevuta il 8.02.2019: nota di rettifica relativa al mese di marzo 2018
- racc. (n. 68954405640-5) a/r ricevuta il 8.02.2019: nota di rettifica relativa al mese di
2 aprile 2018
- racc. a/r (n. 68954405641-6) ricevuta il 8.02.2019: nota di rettifica relativa al mese di maggio 2018
- racc. a/r (n. 68954378193-5) ricevuta il 8.02.2019: nota di rettifica relativa al mese di giugno 2018
- racc. a/r (n. 68955112662-0) ricevuta il 14.05.2019: nota di rettifica relativa al mese di luglio 2018
- racc. a/r (n. 68955112664-2) ricevuta il 14.05.2019: nota di rettifica relativa al mese di agosto 2018
- racc. a/r (n. 68954512833-4) ricevuta il 11.03.2019: nota di rettifica relativa al mese di settembre 2018
Sul punto, si rileva che sono prive di pregio le doglianze attoree di cui alle note difensive autorizzate del 28.5.2025, richiamate dal procuratore della ricorrente all'udienza odierna, per le quali negli avvisi di ritorno delle suindicate raccomandate postali non è indicata la qualità della persona cha ricevuto gli atti.
Ed invero, dalla circostanza per la quale le suindicate note di rettifica sono state inoltrate tramite il servizio postale, la disciplina applicabile è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
Pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 che, invece, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.
Da ciò consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona alla quale è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. tra le tante Cass.
9111/12).
Nel caso in esame, le suindicate note di rettifica sono state ricevute presso la sede legale della ricorrente.
Conseguentemente, non avendo la stessa provato di essere stata, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, esse devono presumersi conosciute dalla medesima nel momento in cui sono giunte presso la sua sede legale.
Appurato che la ricorrente ha ricevuto le suindicate note di rettifica nelle sopra indicate date, deve ricordarsi che, come dedotto in memoria difensiva, per quanto rileva ai fini di causa, la prescrizione è rimasta sospesa per 311 giorni, come disposto dalla normativa emergenziale conseguente alla pandemia Covid-19, dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (ex art. 37, comma 2, D.L.
n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020) e dall'1.1.2021 al 30.6.2021 (ex art. 11, comma 9,
D.L. n. 183/2020 convertito in L. n. 21/2021).
Al riguardo si evidenzia che, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente nelle note autorizzate, la suindicata normativa non disciplina “la proroga dei termini di cui “alle lettere a) e b) ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati alla riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai comma 1 e 2 bis e successivamente fino al 31
3 dicembre 2021”, ma prevede proprio la sospensione della prescrizione dei crediti CP_ contributivi dell
Ed invero, l'art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020:
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 convertito in L. n. 21/2021, inoltre dispone:
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, tenendo conto dei suindicati periodi di sospensione, dalla data di notifica di ciascuna delle suindicate note di rettifica a quella di notifica dell'avviso di addebito per cui è causa (23.10.2024) non sono decorsi 5 anni.
CP_ Per tali motivi, la domanda deve essere rigettata in relazione ai crediti vantati dall' nell'avviso di addebito indicati con riferimento alle “inadempienze” da 3027 a 3034, e segnatamente ai contributi relativi ai mesi di: giugno 2018, marzo 2018, aprile 2018, maggio,
2018, settembre 2018, gennaio 2018, luglio 2018 e agosto 2018.
Quanto, infine, alle spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, le stesse vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
CP_ a) dichiara non dovute da parte ricorrente le somme alla stessa richieste dall' nell'avviso di addebito n. 37120190023021025000 a titolo di contributi (e relative sanzioni ed interessi) calcolati in relazione alle “inadempienze” da 3001 a 3026 e da 3035 a 3036; b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
In Napoli, il 10.6.2025 IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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