Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3175/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv. CRISTINI KATIA e , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in C.SO VITTORIO EMANUELE, 1 06012 CITTA' DI CASTELLO, presso il difensore avv. CRISTINI KATIA
ATTORE
contro
:
quale socio della BE-HAPPY SRL (C.F. ), società Parte_2 P.IVA_2
cancellata dal registro delle imprese, già con il patrocinio dell'avv. VALENTINI GLORIA e elettivamente domiciliato in VIALE TRIESTE, 7/2 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv.
VALENTINI GLORIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE:Nel merito: dichiarare non dovuta la somma ingiunta e, per l'effetto, revocare ildecreto ingiuntivo telematico opposto N. 755/2022,RG n.2331/2022, emesso in data18.10.22dal Tribunale ordinario di Trento, con ogni conseguenziale pronuncia;
In via riconvenzionale: previo accertamento e dichiarazione dell'avvenuta risoluzione per legittimo recesso di contratti n. 11/20 del 6.2.20 e n. 14/20 del 8.2.20, condannare Be-Happy srl, Parte_3
pagina 1 di 6
oltre iva, o quella minore che risulterà di giustizia, ricorrendo, se del caso, anche al criterio equitativo del Giudice, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali anche a titolo di rimborso forfetario 15%, gravati d'Iva e Cap come per legge e condanna di Be-Happy srl, in persona del legale rapp.tep.t, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, cpc
CONVENUTO: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni dedotte in narrativa, confermare il Decreto
Ingiuntivo opposto e, comunque, condannare l'Attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'Esponente della somma di € 28.182,00 - ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia - oltre a interessi ex D.lgs. 231/02, oltre a spese notarili e legali come liquidate in fase monitoria, a titolo di adempimento e/o di indennizzo;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 21.12.22 la ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 755/22 in forza del quale era stata condannata a corrispondere alla la somma di € CP_1
28.182,00, oltre ad interessi e spese, quale corrispettivo per l'opera di consegna e fornitura del materiale necessario per l'allestimento dell'evento fieristico dd. 29.4.2022.
Ha affermato che controparte non aveva fornito e consegnato quanto indicato in quanto la Parte_1 non aveva partecipato all'evento . 29.4.2022. CP_2
Ha precisato di aver sottoscritto in data 12.2.2020 i preventivi n.014 n.011, inviati da controparte, prevendendo un corrispettivo di € 38.500,00 oltre ad iva per l'allestimento dello stand presso la fiera che era programmata a Bologna dal 13 al 16 marzo 2020.
Ha asserto che la manifestazione, a causa del Covid, era stata differita al 12-15 giugno 2020 e che tale fatto era stato tempestivamente comunicato alla convenuta in data 25.2.2020.
Ha precisato che l'evento fieristico era stato nuovamente differito al marzo 2022 ed anche tale circostanza era stata comunicata a controparte.
Ha affermato che nel mese di gennaio 2022, anche a seguito dell'ulteriore differimento della fiera ai giorni 28 aprile-2 maggio 20202, l'attrice aveva deciso di non partecipare più come espositore e, conseguentemente, aveva comunicato a controparte il proprio recesso con pec dd. 25.1.2022.
Ha asserito che, pertanto, controparte non aveva eseguito le prestazioni indicate nella fattura posta alla base del decreto ingiuntivo.
Ha asserito che, al momento della sottoscrizione dei contratti, aveva corrisposto il 40 % del totale, pari ad € 18.788,00.
pagina 2 di 6 Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che controparte fosse condannata a restituire l'acconto ricevuto.
Con comparsa dd. 15.5.2023 si è costituita la asserendo che sin dal febbraio 2020 aveva CP_1
dato corso a tutte le attività necessarie per progettare ed allestire lo stand e che controparte, in data
13.2.2020, aveva corrisposto la somma di € 18.788,00, ma non aveva pagato il saldo di € 28.182,00
(oggetto dell'ingiunzione).
Ha affermato che solo nel gennaio 2022 controparte aveva comunicato di voler recedere dal contratto, ma che, all'epoca la convenuta aveva già eseguito le prestazioni commissionate.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta.
Con ordinanza dd. 19.7.2023 il GOP concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 12.6.2024 il difensore della dichiarava che la società era stata cancellata CP_1 dal registro delle imprese e il Giudice dichiarava l'interruzione del procedimento.
Con ricorso dd. 18.9.2024 l'attrice riassumeva il giudizio nei confronti di , Parte_2
socio unico nonché liquidatore di Be-Happy srl.
Quest'ultimo non si costituiva.
***
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , quale socio della Parte_2 CP_1
[...
società cancellata dal registro delle imprese.
Si rileva, inoltre, che la causa è stata correttamente riassunta nei confronti dell'unico socio della società che è stata cancellata dal registro delle imprese (ordinanza n. 11411 del 29/04/2024: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali..”).
Per quanto riguarda il merito della vertenza, risulta che, nel caso in esame risultano essere stati conclusi tra le parti due diversi accordi negoziali connessi (ovvero un accordo formalizzato in due preventivi: doc. 2 e 3).
E' pacifico che il committente ha esercitato, con la pec dd. 25.1.2022 (doc.8) il diritto di recesso, riconosciutogli dall'art. 1671 c.c.; deve, conseguentemente, trovare applicazione l'art. 1671 c.c. il quale statuisce che “il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione
pagina 3 di 6 dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”;
La convenuta aveva quindi diritto, in primo luogo, al riconoscimento del mancato guadagno.
In via equitativa, e tenendo conto di criteri di normalità, tale mancato guadagno può essere quantificato nella misura pari ad 1/3 del costo complessivo dell'appalto; pertanto, considerato che complessivamente tale costo ammontava ad € 38.500,00 (€ 15.000,00 + € 23.500,00), tale voce è pari ad € 12.833,00.
Inoltre, l'appaltatore ha diritto ad essere tenuto indenne dalle spese e dai lavori sostenuti.
Va, al riguardo ed in primo luogo, escluso che la convenuta possa richiedere il pagamento delle voci che erano strettamente collegare alla concreta ed effettiva realizzazione dell'esposizione; in particolare, vanno escluse per tali motivi le voci indicate nel preventivo n.14/20 e relative a : “impianto audio e regia;
illuminazione show;
personale tecnico per l'allestimento e assistenza tecnica durante la manifestazione”; per quanto riguarda le altre voci, dalla documentazione prodotta (doc. 3 e segg. convenuta) sembra potersi dedurre che la convenuta aveva sicuramente iniziato i lavori di progettazione e studio (che erano in una fase avanzata), ma non aveva ancora materialmente realizzato e consegnato i supporti ed i dispositivi da utilizzare nella esposizione.
Pertanto, per le altre voci, sempre a titolo di indennità per i lavori eseguiti, va riconosciuto un importo pari ad un terzo;
al riguardo va evidenziato che nel preventivo n. 40/20 era stato concesso uno sconto di
€ 2.000,00 (pari al 7,8 % sul costo complessivo), da ripartire in pari percentuale su ogni voce;
quindi, sommando la prima voce (ledwall passo 2mm, pari ad € 16.500,00) con la seconda voce (software) per
€ 1.500,00 ed operata la riduzione per lo sconto, si perviene alla somma di € 16.596,00 (€ 18.000,00 –
7,8 % = € 16.596,00); un terzo è pari ad € 5.532,00; per il primo preventivo (corrispettivo complessivo, già dedotto lo sconto, € 15,000,00) si perviene alla somma di € 5.000,00 (1/3); quindi, complessivamente la convenuta aveva diritto alla somma di € 12.833,00 a titolo di mancato guadagno ed € 10.532,00 quale indennità per i costi sostenuti;
complessivamente € 23.365,00 (oltre iva).
Da tale importo va detratto l'acconto di € 15.400,00 (oltre iva), risultante dal doc.4 e 5; ne consegue che residuava una somma di € 7.965,00 oltre iva (€ 1.752,30) ed interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 dalla data della fattura(28.9.2022) al saldo.
Parte attrice, in forza della provvisoria esecutorietà, ha corrisposto a controparte in data 2.8.2023 la somma di € 31.938,91 (contabile di pagamento depositata in data 7.8.23).
Pertanto, calcolando gli interessi sulla somma come sopra riconosciuta (€ 9.717,30 iva compresa), con decorrenza dal 28.9.2022 alla data del pagamento (2.8.2023), si perviene all'importo di € 10.528,90.
pagina 4 di 6
Considerato che
parte opponente ha corrisposto il maggior importo di € 31.938,91, ne consegue che ha diritto alla restituzione della somma di € 22.221,61, oltre ad interessi legali (trattandosi di una ripetizione d'indebito) dal 3.8.2023 al saldo.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Deve essere accertato che il credito originariamente spettante alla era pari ad € 7.965,00 CP_1
oltre iva ed interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 dalla data della fattura (28.9.2022) al saldo.
In considerazione del pagamento della somma ingiunta, in seguito alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, , in qualità di socio della Parte_2 CP_1
(essendo stata, nel frattempo, la società cancellata dal registro delle imprese) deve essere condannato a restituire la somma di € 22.221,61, oltre ad interessi legali (trattandosi di una ripetizione d'indebito) dal 3.8.2023 al saldo.
L'esito del giudizio (notevole riduzione dell'importo ingiunto) giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (sentenza n. 9587 del 12/05/2015: “la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo;
2. Accertato che il credito vantato dalla ammontava ad € 7.965,00 oltre iva ed CP_1
interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 dal 28.9.2022 al saldo ed accertato che la ha Pt_1 corrisposto il 2.8.23 la somma di € 31.938,91, condanna , in qualità di Parte_2 socio della a restituire alla la somma di € 22.221,61, oltre ad interessi CP_1 Parte_1
legali dal 3.8.2023 al saldo;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 5 di 6 Così deciso in data 09/04/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 6 di 6