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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
5988/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea
Francesco Fabbri, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5988/2017 promossa da:
(c.f.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di giusta in atti, dall'Avv. Lucio Lo Sapio, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Marigliano (NA), alla via Isonzo n. 18;
-Ricorrente-
E
(c.f.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Brunella Bottacchi, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Napoli, alla Piazza Matteotti n. 2;
-Resistente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 12 dicembre 2024 i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
Svolgimento del processo
- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., (n.q. di erede di Parte_1
e ) evocava la società Persona_1 Persona_2 Controparte_1
innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentirne accertare e dichiarare
[...]
il diritto alla liquidazione delle somme dei buoni fruttiferi postali, e per l'effetto condannare al pagamento di euro 89.033,29 oltre interessi legali maturati dalla domanda al soddisfo;
chiedeva, inoltre, condannarsi
[...]
al risarcimento dei danni patiti, con vittoria di spese di lite, da Controparte_1
distrarsi in favore del Procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
- Nello specifico, oggetto di causa sono n. 47 buoni fruttiferi postali divisibili in quattro gruppi, così come individuati nel ricorso introduttivo, di cui n. 32 intestati ai defunti e inseriti nel gruppo Persona_1 Persona_2
A); n. 7 titoli cointestati a e Controparte_2 Parte_1
inseriti nel gruppo B), n. 5 titoli cointestati a
[...] [...]
e all'erede inseriti nel gruppo C), n. Controparte_2 Controparte_3
3 titoli cointestai alla defunta e all'erede Persona_2 CP_3
inseriti nel gruppo D).
[...]
- La ricorrente deduceva che, sulla base dei calcoli effettuati al 04.09.2019, avrebbe diritto alla liquidazione della somma di € 89.033,29 oltre eventuale ricalcolo degli interessi così ottenuta: per i buoni ricadenti nel gruppo A
(buoni intestati ai defunti genitori e ) al Persona_2 Persona_1
50% di € 128.695,56 e cioè € 64.347,78; per i buoni ricadenti nel gruppo B
(buoni intestati ai defunti e e all'erede Persona_2 Persona_1
al 66,66% di € 17.615,03 e cioè € 11.743,35; per i Parte_1
buoni ricadenti nel gruppo C (buoni intestati ai defunti e Persona_2
e all'erede ) al 33,3% di € 10.386,56 e Persona_1 Controparte_3
cioè € 3.427,56; per i buoni ricadenti nel gruppo D (buoni intestati alla
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defunta e all'erede ) al 25% di € Persona_2 Controparte_3
38.058,40 e cioè € 9.514,60.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la resistente la quale eccepiva l'infondatezza, in fatto e in Controparte_1
diritto, delle avverse richieste chiedendo, quindi, il rigetto della domanda;
con vittoria di spese di lite.
- Svoltasi la fase istruttoria mediante Ctu- tecnica, disposta con ordinanza del
28.05.2019, a seguito di rinvii, la causa, all'udienza del 12.12.2024, veniva introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
- La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
- In limine litis, giova precisare fatti di causa.
- Parte ricorrente deduceva di essere titolare, in qualità di erede di Persona_1
e unitamente al germano di n.
[...] Persona_2 Controparte_3
47 buoni fruttiferi postali, recanti la clausola della pari facoltà di riscossione e che, a seguito della morte dei de cuius, si recava presso l'Ufficio postale al fine di ottenere la liquidazione delle somme, presentando, all'atto della richiesta, la dichiarazione di successione;
tuttavia, non CP_1
provvedeva alla liquidazione del titolo.
- La resistente di contro, sosteneva l'applicabilità al caso Controparte_1
in esame della disciplina dettata dal Legislatore in tema di libretti postali di cui al D.P.R. 256/1989, ove si prevede l'esperimento di una pratica di
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successione interna al servizio postale, comprensiva di una serie di adempienti amministrativi tesi all'individuazione di tutti gli eredi. In particolare,
[...]
deduceva che, ai fini della positiva liquidazione delle somme Controparte_1
di cui ai buoni fruttiferi invocati era necessaria, in caso di decesso del contestatario del buono, la quietanza congiunta e simultanea di tutti gli aventi diritto, ovvero la firma degli eventuali contestatari viventi e degli eredi.
Invece, per quanto riguarda l'importo da rimborsare, trattasi di buoni appartenenti alla serie P/Q, invocava l'applicazione dei tassi d'interesse individuati dal D.P.R. 156/1973, art. 173, comma 1.
- Tanto detto, nel caso de quo, non risultano controversi né l'esistenza dei titoli oggetto di causa (id est, buoni fruttiferi postali intestati a Persona_1
e ) né la qualità di erede della ricorrente (come da
[...] Persona_2
certificati di morte e stati di famiglia acclusi agli atti), pertanto la prima questione da affrontare involge le modalità di circolazione mortis causa dei buoni fruttiferi postali recanti la clausola della pari facoltà di riscossione.
- Si rileva, preliminarmente, che “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario SU è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del
1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina”
(cfr., Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22577 del 26 luglio 2023; Cass. 13 settembre 2021, n. 24639, seguita da Cass. 15 dicembre 2021, n. 40107, Cass.
18 febbraio 2022, n. 5426, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4280).
- Infatti, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di
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legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola di “pari facoltà di rimborso”.
- A tal riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “in materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola pari facoltà di rimborso, nell'ipotesi di decesso di uno dei cointestatari, ogni cointestatario SU è legittimato
a ottenere il rimborso dell'intera somma del documento” (cfr., Cass. n.
24639/2021). In particolare, i Giudici di legittimità hanno specificato che la cointestazione di uno strumento di risparmio è forma di comunione ordinaria, in virtù della quale ciascuno dei comproprietari è legittimato a disporne in quanto concreditore solidale, per cui, la pari facoltà deve intendersi sussistere anche dopo la morte del cointestatario. Difatti, alla luce di tale chiara clausola, convenuta tra le parti al momento dell'emissione del titolo, non possono sorgere dubbi in merito alla circostanza per cui il diritto al rimborso dello stesso può essere esercitato disgiuntamente, da ciascun contitolare, per l'intero.
- Il contrario assunto secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso» di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano.
- Né rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'art. 187 comma 1, del d.P.R. n. 256/1989 sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi;
quindi, in caso di cointestazione recante la clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, proprio per la distinzione che intercorre tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione,
l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, “(…) si divide fra
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gli eredi in proporzione delle quote" (art. 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario SU (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario SU è anche erede), è fin ovvio che la riscossione riservata all'intestatario SU in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto” (cfr., Cass. n. 4280/2022).
- Sotto il profilo fiscale, poi, assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999
n. 115 del Ministero delle Finanze, secondo cui i buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero così come previsto dal comma 7 dell'art. 28 del T.U. n. 346/90.
- Dunque, laddove si dovesse subordinare il pagamento del buono alla quietanza congiunta degli eredi del cointestatario deceduto – come sostenuto da – applicando quanto prescritto dal D.P.R. n. 256 del Controparte_1
1989, ex art. 187, si dovrebbe ritenere ingiustificatamente estinta la “pari facoltà” al momento della sostituzione al concreditore defunto dei suoi eredi, nonostante, non sia rinvenibile alcuna disposizione di legge che preveda la cessazione della pari facoltà di rimborso in conseguenza del suo presunto carattere personale;
quindi, la clausola che attribuisce a ciascuno dei contitolari del buono il diritto di riscuoterlo autonomamente anche per intero e su semplice presentazione, senza alcun onere aggiuntivo, rappresenta un'obbligazione contrattuale assunta da , che non può essere disattesa e CP_1
l'eventuale lesione dei diritti successori degli eredi del cointestatario defunto non legittima il rifiuto da parte del debitore, essendo questione interna al rapporto tra coeredi.
- Ne discende che, con riferimento ai buoni fruttiferi postali dotati della clausola di pari facoltà di rimborso, non avrebbe dovuto Controparte_1
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rifiutare il pagamento pro quota richiesto dall'erede, pur in assenza di quietanza di tutti gli eredi, perché ciascun cointestatario SU è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione il D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256, art. 187, comma 1, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina (cfr. Cass. n.
24639 del 13/09/2021).
- Tali principi di diritto, per vero, sono stati recentemente ribaditi dalla
Suprema Corte nell'ordinanza del 17 gennaio 2023 n. 1278, ove i Giudici di legittimità hanno ulteriormente specificato che in caso di morte di uno degli intestatari, la presenza sul titolo della clausola “pari facoltà di riscossione” legittima l'intestatario SU o l'erede dell'intestatario defunto, subentrato nei rapporti attivi e passivi del de cuius, a richiedere la liquidazione a vista dell'intera somma portata dal buono postale, senza gravare la procedura della raccolta della quietanza di tutti gli aventi diritto (il caso portato all'attenzione della Corte era quello di una nipote che intendeva riscuotere tutti i buoni intestati al nonno, senza aver presentato a poste il consenso degli altri coeredi).
- Va, vieppiù, considerato che parte attrice non ha inteso richiedere la liquidazione dell'intero, essendosi limitata ad avanzare domanda solo per la quota ad essa spettante, in linea con quanto stabilito dall'art 1295 c.c.
- Per tutto quanto detto, il Tribunale rileva l'illegittimità del rifiuto serbato da nell'erogazione delle somme di cui ai buoni fruttiferi Controparte_1
oggetto di ricorso, a favore di n.q. di erede universale Parte_1
di e , atteso che ciascuno degli aventi Persona_1 Persona_2
diritto è titolato ad ottenere da il rimborso dell'intera somma CP_1
portata dal documento.
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- In ordine al quantum da rimborsare, va preliminarmente chiarito che occorre determinare l'ammontare degli interessi spettanti alla ricorrente;
in particolare, occorre stabilire se gli interessi dovuti sui BFP oggetto di causa siano quelli scritti a tergo del titolo stesso oppure quelli previsti dall'art. 173 del D.P.R. 156/1973.
- A tal proposito sono necessarie alcune precisazioni di carattere generale.
- La disciplina dei buoni fruttiferi postali si rinviene nel D.P.R. 156/1973, articoli 171 e successivi, come modificato dalla Legge n. 588 del 25.11.1974, che ne riconoscono espressamente il carattere nominativo e la rimborsabilità a vista presso gli uffici di emissione: l'art. 173 del citato D.P.R., seppur abrogato dall'art. 7 D.P.R. 284/1999, continua a spiegare effetto sui rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge (la disposizione precisa che
“i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti continuano
a essere regolati dalle norme anteriori”).
- All'epoca dell'emissione dei titoli rivestiva natura pubblica (in CP_1
quanto la trasformazione in ente pubblico economico e poi in società per azioni è intervenuta successivamente), pur se organizzata e gestita in forma d'impresa: ciò significa che, nonostante l'assenza di caratteri autoritativi nella gestione del rapporto, diversi servizi offerti (tra i quali rientrano i buoni fruttiferi postali) rimanevano pur sempre sottoposti ad una normativa speciale, vista la soggettività pubblica dell'amministrazione postale.
- A seguito dell'intervento del legislatore del 1974 (e diversamente dalla previsione originaria) il predetto articolo 173 ha stabilito che le variazioni dei tassi di interesse sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per le Poste
e le Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ed ha riconosciuto la possibilità che le predette variazioni riguardino - non solo i buoni di nuova emissione, ma anche - i buoni relativi a serie già emesse
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(comma 1): in quest'ultimo caso, “i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie” (comma 2). Ciò significa che gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo sui buoni, ma che, in caso di modifica sopravvenuta dei tassi, la tabella è da ritenersi “integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali” (comma 3).
- Si tenga presente, in primo luogo, soprattutto a seguito della modifica legislativa intervenuta nel 1974, che i buoni fruttiferi postali vanno annoverati tra i documenti di legittimazione, e non tra i titoli di credito (art. 2002 c.c.): in quanto tali, essi non si caratterizzano per la letteralità (e dunque per la possibilità di definire il contenuto del diritto di credito sulla sola scorta di quanto risulta dalla “lettera” del documento), essendo possibile integrare il contenuto dei tassi indicati in tabella con i tassi di emanazione successiva.
Giova precisare, peraltro, che già prima dell'emissione dei buoni postali era opinione comune che anche i buoni emessi nell'ambito del settore bancario fossero dei documenti di legittimazione, stante la possibilità per l'istituto di modificare le condizioni in esso contenute mediante avvisi esposti nei locali dell'azienda.
- Tali conclusioni risultano consolidate anche nella giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite (sentenza n. 3963 del 11.2.2019) hanno affermato che “i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e, sul loro tenore letterale, prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi cosicché le variazioni medio tempore del tasso di interesse disposte con decreti ministeriali comportano un'integrazione extratestuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 c.c.”. Peraltro, il meccanismo appena descritto risulta ragionevolmente contemperato dal fatto che a fronte della modifica dei tassi, operante in ogni caso solo per l'avvenire, il sottoscrittore
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ha la possibilità di riscuotere il proprio credito con gli interessi indicati sul titolo sino alla variazione.
- Dall'art. 173 si evince anche che la pubblicazione del decreto ministeriale in
Gazzetta Ufficiale (comma 1) rappresenta condizione necessaria e sufficiente per l'efficacia dei nuovi tassi di interesse, non essendo normativamente richiesto alcun ulteriore adempimento.
- Con successivi interventi normativi, ovvero con il D.M. del 13 giugno del
1986 è stata emessa la serie “Q”; l'art. 6 del predetto D.M. ha previsto che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q” si applicano dal 1° gennaio 1987 i saggi di interesse fissati col presente decreto per i buoni della serie “Q”. In virtù della esposta normativa, i tassi di interesse e le condizioni di rimborso dei buoni fruttiferi postali possono essere modificate anche in peius con appositi Decreti
Ministeriali.
- Anche i buoni della serie “P” sono stati espressamente ricompresi nell'intervento di “modificazione dei saggi di interesse” di cui al D.M.
13.6.86.
- Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del
d.P.R. n. 156 del 1973, che consentiva variazioni, anche in pejus, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art.
7, comma III, del D.lgs n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai
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rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato D.M. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore” (cfr., Cass. Civ., Sez.
Un. 11.2.2019 n. 3963).
- In ordine, invece, ai buoni della serie “P/Q”, deve rilevarsi che con il D.M. del 13.6.1986 è stato disposto, all'art. 4, che “con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi” e ancora all'art. 5 si legge che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. L'art. 6, infine, ha stabilito che “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera
“Q” maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q”. Per i buoni della serie “P” emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data”.
- Le Sezioni Unite della Cassazione, alla stregua del quadro normativo sopra delineato, hanno riconosciuto la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti
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ai sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto e, conseguentemente, la necessità, in tali casi, di un'integrazione extra testuale del rapporto (cfr., Cass.
Civ., Sez. Un., 11.2.2019 n. 3963). Ne deriva che sulla base della predetta normativa, da ritenersi applicabile al caso in esame, è stato consentita la variazione del tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, per il tramite di decreto ministeriale successivo all'emissione, da pubblicarsi in Gazzetta
Ufficiale e che, quindi, deve ritenersi legittima la modifica del rendimento indicato nel buono postale ad opera di quei decreti.
- Tanto premesso, e rilevato che i buoni fruttiferi oggetto di causa sono contrassegnati dalla serie “P/Q”, in ordine alla somma complessivamente dovuta da parte emittente, il Tribunale aderisce alle conclusioni della CTU espletata in corso di causa, dal dott. le cui risultanze Persona_3
risultano condivisibili, in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. n.
3492/2002); in merito va rammentato che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (cfr. Cass. civ. 7947/2020).
- Il Consulente ha, dapprima, precisato di aver determinato il valore di liquidazione in considerazione delle percentuali indicate nell'atto introduttivo
(così come richiesto dal Giudicante con ordinanza del 28.05.2019), applicando gli interessi calcolati fino al giorno 04.09.2017 (giorno di notifica del ricorso), precisando, altresì, che “dei 47 buoni oggetto di causa, solo 4 sono interessati dal regime modificativo del rendimento introdotto con il
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decreto del Ministero del Tesoro del 13.06.1986. Tutti gli altri, essendo stati emessi in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto, sono stati liquidati applicando i tassi di interesse indicati sul retro di ciascun buono”
(cfr., elaborato peritale agli atti).
- Ha poi concluso nel seguente modo “Complessivamente, dunque, la quota di spettanza della signora ammonta ad euro 118.353,01”. Parte_1
- Alla stregua delle considerazioni effettuate, le domande della ricorrente devono essere accolte. Non può essere pronunciata condanna alla somma accertata dal CTU per evidenti ragioni connesse al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (la domanda è espressamente limitata ad € 89.033,29)
- Va rigettata, invece, la richiesta di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente.
- Invero, richiamati i principi civilistici in materia di onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., in forza dei quali “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, a fronte di una generica formulazione di parte ricorrente, priva di allegazioni sul punto anche in relazione al presunto pregiudizio patito, il Tribunale ritiene che la stessa non può trovare accoglimento.
- Per quanto concerne il governo delle spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, con applicazione delle massime riduzioni, (stante la non complessità della vicenda esaminata) di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00 (così individuato in base al valore della domanda).
- Le stesse vanno poi distratte in favore del Procuratore, dichiaratosi antistatario dei medesimi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto,
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_1
al pagamento della somma di € 89.033,29 oltre interessi dalla domanda al
[...]
soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in Controparte_1 complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad euro 406,50 per esborsi, da distrarsi in favore del Procuratore ex art. 93 c.p.c.
- Pone a carico della soccombente le spese della CTU. CP_1
Nola, 21/3/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea
Francesco Fabbri, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5988/2017 promossa da:
(c.f.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di giusta in atti, dall'Avv. Lucio Lo Sapio, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Marigliano (NA), alla via Isonzo n. 18;
-Ricorrente-
E
(c.f.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Brunella Bottacchi, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Napoli, alla Piazza Matteotti n. 2;
-Resistente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 12 dicembre 2024 i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
Svolgimento del processo
- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., (n.q. di erede di Parte_1
e ) evocava la società Persona_1 Persona_2 Controparte_1
innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentirne accertare e dichiarare
[...]
il diritto alla liquidazione delle somme dei buoni fruttiferi postali, e per l'effetto condannare al pagamento di euro 89.033,29 oltre interessi legali maturati dalla domanda al soddisfo;
chiedeva, inoltre, condannarsi
[...]
al risarcimento dei danni patiti, con vittoria di spese di lite, da Controparte_1
distrarsi in favore del Procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
- Nello specifico, oggetto di causa sono n. 47 buoni fruttiferi postali divisibili in quattro gruppi, così come individuati nel ricorso introduttivo, di cui n. 32 intestati ai defunti e inseriti nel gruppo Persona_1 Persona_2
A); n. 7 titoli cointestati a e Controparte_2 Parte_1
inseriti nel gruppo B), n. 5 titoli cointestati a
[...] [...]
e all'erede inseriti nel gruppo C), n. Controparte_2 Controparte_3
3 titoli cointestai alla defunta e all'erede Persona_2 CP_3
inseriti nel gruppo D).
[...]
- La ricorrente deduceva che, sulla base dei calcoli effettuati al 04.09.2019, avrebbe diritto alla liquidazione della somma di € 89.033,29 oltre eventuale ricalcolo degli interessi così ottenuta: per i buoni ricadenti nel gruppo A
(buoni intestati ai defunti genitori e ) al Persona_2 Persona_1
50% di € 128.695,56 e cioè € 64.347,78; per i buoni ricadenti nel gruppo B
(buoni intestati ai defunti e e all'erede Persona_2 Persona_1
al 66,66% di € 17.615,03 e cioè € 11.743,35; per i Parte_1
buoni ricadenti nel gruppo C (buoni intestati ai defunti e Persona_2
e all'erede ) al 33,3% di € 10.386,56 e Persona_1 Controparte_3
cioè € 3.427,56; per i buoni ricadenti nel gruppo D (buoni intestati alla
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defunta e all'erede ) al 25% di € Persona_2 Controparte_3
38.058,40 e cioè € 9.514,60.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la resistente la quale eccepiva l'infondatezza, in fatto e in Controparte_1
diritto, delle avverse richieste chiedendo, quindi, il rigetto della domanda;
con vittoria di spese di lite.
- Svoltasi la fase istruttoria mediante Ctu- tecnica, disposta con ordinanza del
28.05.2019, a seguito di rinvii, la causa, all'udienza del 12.12.2024, veniva introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
- La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
- In limine litis, giova precisare fatti di causa.
- Parte ricorrente deduceva di essere titolare, in qualità di erede di Persona_1
e unitamente al germano di n.
[...] Persona_2 Controparte_3
47 buoni fruttiferi postali, recanti la clausola della pari facoltà di riscossione e che, a seguito della morte dei de cuius, si recava presso l'Ufficio postale al fine di ottenere la liquidazione delle somme, presentando, all'atto della richiesta, la dichiarazione di successione;
tuttavia, non CP_1
provvedeva alla liquidazione del titolo.
- La resistente di contro, sosteneva l'applicabilità al caso Controparte_1
in esame della disciplina dettata dal Legislatore in tema di libretti postali di cui al D.P.R. 256/1989, ove si prevede l'esperimento di una pratica di
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successione interna al servizio postale, comprensiva di una serie di adempienti amministrativi tesi all'individuazione di tutti gli eredi. In particolare,
[...]
deduceva che, ai fini della positiva liquidazione delle somme Controparte_1
di cui ai buoni fruttiferi invocati era necessaria, in caso di decesso del contestatario del buono, la quietanza congiunta e simultanea di tutti gli aventi diritto, ovvero la firma degli eventuali contestatari viventi e degli eredi.
Invece, per quanto riguarda l'importo da rimborsare, trattasi di buoni appartenenti alla serie P/Q, invocava l'applicazione dei tassi d'interesse individuati dal D.P.R. 156/1973, art. 173, comma 1.
- Tanto detto, nel caso de quo, non risultano controversi né l'esistenza dei titoli oggetto di causa (id est, buoni fruttiferi postali intestati a Persona_1
e ) né la qualità di erede della ricorrente (come da
[...] Persona_2
certificati di morte e stati di famiglia acclusi agli atti), pertanto la prima questione da affrontare involge le modalità di circolazione mortis causa dei buoni fruttiferi postali recanti la clausola della pari facoltà di riscossione.
- Si rileva, preliminarmente, che “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario SU è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del
1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina”
(cfr., Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22577 del 26 luglio 2023; Cass. 13 settembre 2021, n. 24639, seguita da Cass. 15 dicembre 2021, n. 40107, Cass.
18 febbraio 2022, n. 5426, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4280).
- Infatti, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di
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legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola di “pari facoltà di rimborso”.
- A tal riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “in materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola pari facoltà di rimborso, nell'ipotesi di decesso di uno dei cointestatari, ogni cointestatario SU è legittimato
a ottenere il rimborso dell'intera somma del documento” (cfr., Cass. n.
24639/2021). In particolare, i Giudici di legittimità hanno specificato che la cointestazione di uno strumento di risparmio è forma di comunione ordinaria, in virtù della quale ciascuno dei comproprietari è legittimato a disporne in quanto concreditore solidale, per cui, la pari facoltà deve intendersi sussistere anche dopo la morte del cointestatario. Difatti, alla luce di tale chiara clausola, convenuta tra le parti al momento dell'emissione del titolo, non possono sorgere dubbi in merito alla circostanza per cui il diritto al rimborso dello stesso può essere esercitato disgiuntamente, da ciascun contitolare, per l'intero.
- Il contrario assunto secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso» di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano.
- Né rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'art. 187 comma 1, del d.P.R. n. 256/1989 sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi;
quindi, in caso di cointestazione recante la clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, proprio per la distinzione che intercorre tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione,
l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, “(…) si divide fra
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gli eredi in proporzione delle quote" (art. 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario SU (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario SU è anche erede), è fin ovvio che la riscossione riservata all'intestatario SU in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto” (cfr., Cass. n. 4280/2022).
- Sotto il profilo fiscale, poi, assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999
n. 115 del Ministero delle Finanze, secondo cui i buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero così come previsto dal comma 7 dell'art. 28 del T.U. n. 346/90.
- Dunque, laddove si dovesse subordinare il pagamento del buono alla quietanza congiunta degli eredi del cointestatario deceduto – come sostenuto da – applicando quanto prescritto dal D.P.R. n. 256 del Controparte_1
1989, ex art. 187, si dovrebbe ritenere ingiustificatamente estinta la “pari facoltà” al momento della sostituzione al concreditore defunto dei suoi eredi, nonostante, non sia rinvenibile alcuna disposizione di legge che preveda la cessazione della pari facoltà di rimborso in conseguenza del suo presunto carattere personale;
quindi, la clausola che attribuisce a ciascuno dei contitolari del buono il diritto di riscuoterlo autonomamente anche per intero e su semplice presentazione, senza alcun onere aggiuntivo, rappresenta un'obbligazione contrattuale assunta da , che non può essere disattesa e CP_1
l'eventuale lesione dei diritti successori degli eredi del cointestatario defunto non legittima il rifiuto da parte del debitore, essendo questione interna al rapporto tra coeredi.
- Ne discende che, con riferimento ai buoni fruttiferi postali dotati della clausola di pari facoltà di rimborso, non avrebbe dovuto Controparte_1
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rifiutare il pagamento pro quota richiesto dall'erede, pur in assenza di quietanza di tutti gli eredi, perché ciascun cointestatario SU è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione il D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256, art. 187, comma 1, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina (cfr. Cass. n.
24639 del 13/09/2021).
- Tali principi di diritto, per vero, sono stati recentemente ribaditi dalla
Suprema Corte nell'ordinanza del 17 gennaio 2023 n. 1278, ove i Giudici di legittimità hanno ulteriormente specificato che in caso di morte di uno degli intestatari, la presenza sul titolo della clausola “pari facoltà di riscossione” legittima l'intestatario SU o l'erede dell'intestatario defunto, subentrato nei rapporti attivi e passivi del de cuius, a richiedere la liquidazione a vista dell'intera somma portata dal buono postale, senza gravare la procedura della raccolta della quietanza di tutti gli aventi diritto (il caso portato all'attenzione della Corte era quello di una nipote che intendeva riscuotere tutti i buoni intestati al nonno, senza aver presentato a poste il consenso degli altri coeredi).
- Va, vieppiù, considerato che parte attrice non ha inteso richiedere la liquidazione dell'intero, essendosi limitata ad avanzare domanda solo per la quota ad essa spettante, in linea con quanto stabilito dall'art 1295 c.c.
- Per tutto quanto detto, il Tribunale rileva l'illegittimità del rifiuto serbato da nell'erogazione delle somme di cui ai buoni fruttiferi Controparte_1
oggetto di ricorso, a favore di n.q. di erede universale Parte_1
di e , atteso che ciascuno degli aventi Persona_1 Persona_2
diritto è titolato ad ottenere da il rimborso dell'intera somma CP_1
portata dal documento.
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- In ordine al quantum da rimborsare, va preliminarmente chiarito che occorre determinare l'ammontare degli interessi spettanti alla ricorrente;
in particolare, occorre stabilire se gli interessi dovuti sui BFP oggetto di causa siano quelli scritti a tergo del titolo stesso oppure quelli previsti dall'art. 173 del D.P.R. 156/1973.
- A tal proposito sono necessarie alcune precisazioni di carattere generale.
- La disciplina dei buoni fruttiferi postali si rinviene nel D.P.R. 156/1973, articoli 171 e successivi, come modificato dalla Legge n. 588 del 25.11.1974, che ne riconoscono espressamente il carattere nominativo e la rimborsabilità a vista presso gli uffici di emissione: l'art. 173 del citato D.P.R., seppur abrogato dall'art. 7 D.P.R. 284/1999, continua a spiegare effetto sui rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge (la disposizione precisa che
“i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti continuano
a essere regolati dalle norme anteriori”).
- All'epoca dell'emissione dei titoli rivestiva natura pubblica (in CP_1
quanto la trasformazione in ente pubblico economico e poi in società per azioni è intervenuta successivamente), pur se organizzata e gestita in forma d'impresa: ciò significa che, nonostante l'assenza di caratteri autoritativi nella gestione del rapporto, diversi servizi offerti (tra i quali rientrano i buoni fruttiferi postali) rimanevano pur sempre sottoposti ad una normativa speciale, vista la soggettività pubblica dell'amministrazione postale.
- A seguito dell'intervento del legislatore del 1974 (e diversamente dalla previsione originaria) il predetto articolo 173 ha stabilito che le variazioni dei tassi di interesse sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per le Poste
e le Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ed ha riconosciuto la possibilità che le predette variazioni riguardino - non solo i buoni di nuova emissione, ma anche - i buoni relativi a serie già emesse
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(comma 1): in quest'ultimo caso, “i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie” (comma 2). Ciò significa che gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo sui buoni, ma che, in caso di modifica sopravvenuta dei tassi, la tabella è da ritenersi “integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali” (comma 3).
- Si tenga presente, in primo luogo, soprattutto a seguito della modifica legislativa intervenuta nel 1974, che i buoni fruttiferi postali vanno annoverati tra i documenti di legittimazione, e non tra i titoli di credito (art. 2002 c.c.): in quanto tali, essi non si caratterizzano per la letteralità (e dunque per la possibilità di definire il contenuto del diritto di credito sulla sola scorta di quanto risulta dalla “lettera” del documento), essendo possibile integrare il contenuto dei tassi indicati in tabella con i tassi di emanazione successiva.
Giova precisare, peraltro, che già prima dell'emissione dei buoni postali era opinione comune che anche i buoni emessi nell'ambito del settore bancario fossero dei documenti di legittimazione, stante la possibilità per l'istituto di modificare le condizioni in esso contenute mediante avvisi esposti nei locali dell'azienda.
- Tali conclusioni risultano consolidate anche nella giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite (sentenza n. 3963 del 11.2.2019) hanno affermato che “i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e, sul loro tenore letterale, prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi cosicché le variazioni medio tempore del tasso di interesse disposte con decreti ministeriali comportano un'integrazione extratestuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 c.c.”. Peraltro, il meccanismo appena descritto risulta ragionevolmente contemperato dal fatto che a fronte della modifica dei tassi, operante in ogni caso solo per l'avvenire, il sottoscrittore
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ha la possibilità di riscuotere il proprio credito con gli interessi indicati sul titolo sino alla variazione.
- Dall'art. 173 si evince anche che la pubblicazione del decreto ministeriale in
Gazzetta Ufficiale (comma 1) rappresenta condizione necessaria e sufficiente per l'efficacia dei nuovi tassi di interesse, non essendo normativamente richiesto alcun ulteriore adempimento.
- Con successivi interventi normativi, ovvero con il D.M. del 13 giugno del
1986 è stata emessa la serie “Q”; l'art. 6 del predetto D.M. ha previsto che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q” si applicano dal 1° gennaio 1987 i saggi di interesse fissati col presente decreto per i buoni della serie “Q”. In virtù della esposta normativa, i tassi di interesse e le condizioni di rimborso dei buoni fruttiferi postali possono essere modificate anche in peius con appositi Decreti
Ministeriali.
- Anche i buoni della serie “P” sono stati espressamente ricompresi nell'intervento di “modificazione dei saggi di interesse” di cui al D.M.
13.6.86.
- Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del
d.P.R. n. 156 del 1973, che consentiva variazioni, anche in pejus, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art.
7, comma III, del D.lgs n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai
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rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato D.M. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore” (cfr., Cass. Civ., Sez.
Un. 11.2.2019 n. 3963).
- In ordine, invece, ai buoni della serie “P/Q”, deve rilevarsi che con il D.M. del 13.6.1986 è stato disposto, all'art. 4, che “con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi” e ancora all'art. 5 si legge che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. L'art. 6, infine, ha stabilito che “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera
“Q” maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q”. Per i buoni della serie “P” emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data”.
- Le Sezioni Unite della Cassazione, alla stregua del quadro normativo sopra delineato, hanno riconosciuto la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti
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ai sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto e, conseguentemente, la necessità, in tali casi, di un'integrazione extra testuale del rapporto (cfr., Cass.
Civ., Sez. Un., 11.2.2019 n. 3963). Ne deriva che sulla base della predetta normativa, da ritenersi applicabile al caso in esame, è stato consentita la variazione del tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, per il tramite di decreto ministeriale successivo all'emissione, da pubblicarsi in Gazzetta
Ufficiale e che, quindi, deve ritenersi legittima la modifica del rendimento indicato nel buono postale ad opera di quei decreti.
- Tanto premesso, e rilevato che i buoni fruttiferi oggetto di causa sono contrassegnati dalla serie “P/Q”, in ordine alla somma complessivamente dovuta da parte emittente, il Tribunale aderisce alle conclusioni della CTU espletata in corso di causa, dal dott. le cui risultanze Persona_3
risultano condivisibili, in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. n.
3492/2002); in merito va rammentato che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (cfr. Cass. civ. 7947/2020).
- Il Consulente ha, dapprima, precisato di aver determinato il valore di liquidazione in considerazione delle percentuali indicate nell'atto introduttivo
(così come richiesto dal Giudicante con ordinanza del 28.05.2019), applicando gli interessi calcolati fino al giorno 04.09.2017 (giorno di notifica del ricorso), precisando, altresì, che “dei 47 buoni oggetto di causa, solo 4 sono interessati dal regime modificativo del rendimento introdotto con il
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decreto del Ministero del Tesoro del 13.06.1986. Tutti gli altri, essendo stati emessi in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto, sono stati liquidati applicando i tassi di interesse indicati sul retro di ciascun buono”
(cfr., elaborato peritale agli atti).
- Ha poi concluso nel seguente modo “Complessivamente, dunque, la quota di spettanza della signora ammonta ad euro 118.353,01”. Parte_1
- Alla stregua delle considerazioni effettuate, le domande della ricorrente devono essere accolte. Non può essere pronunciata condanna alla somma accertata dal CTU per evidenti ragioni connesse al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (la domanda è espressamente limitata ad € 89.033,29)
- Va rigettata, invece, la richiesta di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente.
- Invero, richiamati i principi civilistici in materia di onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., in forza dei quali “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, a fronte di una generica formulazione di parte ricorrente, priva di allegazioni sul punto anche in relazione al presunto pregiudizio patito, il Tribunale ritiene che la stessa non può trovare accoglimento.
- Per quanto concerne il governo delle spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, con applicazione delle massime riduzioni, (stante la non complessità della vicenda esaminata) di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00 (così individuato in base al valore della domanda).
- Le stesse vanno poi distratte in favore del Procuratore, dichiaratosi antistatario dei medesimi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto,
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_1
al pagamento della somma di € 89.033,29 oltre interessi dalla domanda al
[...]
soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in Controparte_1 complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad euro 406,50 per esborsi, da distrarsi in favore del Procuratore ex art. 93 c.p.c.
- Pone a carico della soccombente le spese della CTU. CP_1
Nola, 21/3/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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