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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/09/2025, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 646 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Notaro e Cristina Cereda con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Mestre, Via Statale n. 5R e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Donegà con domicilio eletto presso il suo studio in Piove di Sacco, Via Michiel n. 81 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1617/2022 pubblicata in data 30 settembre 2022 del Tribunale Ordinario di DO, non notificata.
1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 25 febbraio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, contraris reiectis:
- nel merito: accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1617/2022 r.g. n. 3700/2019, emessa dal Tribunale di DO, Giudice dott.ssa Margherita Longhi, in data 30 settembre 2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto di subappalto concluso dalle parti in causa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 81/2008; per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte in narrativa;
sempre per l'effetto, condannare Im.Tec alla restituzione di tutti gli importi indebitamente pagati da in ragione del contratto di subappalto Pt_1 nullo e/o del decreto ingiuntivo emesso;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito dovesse considerare valido ed efficace il contratto di subappalto de quo, annullare e/o dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte in narrativa e ridurre la pretesa creditoria di ec, al minore importo che dovesse risultare effettivamente dovuto alla convenuta opposta sulla base delle risultanze istruttorie;
in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, ex DM 55/2014 e ss.mm.”;
- in via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse:
“Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di Im.Tec, sig.
[...]
, nonché prova per testi sui seguenti capitoli di prova, in quanto non ammessi ad esito delle CP_1 memorie istruttorie:
1. Vero che nel corso dell'anno 2017 subappaltava talune opere alla società ec s.n.c. da Pt_1 eseguirsi presso dli Uffici Postali veneti individuati e sulla base dell'Accordo quadro tra ed CP_3
? Pt_1
2. Vero che i predetti lavori venivano avviati nel luglio 2017 e ultimati in data 20.06.2018?
3. Vero che, prima dell'apertura dei cantieri presso gli Uffici Postali predetti, .Tec trasmetteva ad
una tabella contenente i nominativi dei lavoratori in Im.Tec che avrebbero preso parte ai lavori Pt_1 subappaltati, come da doc. 4 fascicolo opponente, che si rammostra?
2
5. Vero che le lavorazioni affidate ad ec venivano spesso svolte in compresenza con altre imprese, a cui erano affidati altri lavori, ad esempio di natura edile, di tinteggiatura, di manutenzione elettrice e/o idraulica, etc, sempre nei medesimi cantieri veneti?
9. Vero che le contestazioni di si fondavano anche su di una oggettiva disamina dei costi di Pt_1 realizzazione delle opere commissionate da (Accordo Quadro), dalla quale si evinceva che CP_3 gli unici cantieri “in perdita” per (ossia con costi più alti rispetto ai ricavi) erano unicamente Pt_1 quelli in cui risultava coinvolta ec (si rammostra al teste il doc. 12 fascicolo opponente)?
19. Vero che comunicava ad ec che gli importi individuati nei giornali di cantiere sarebbero Pt_1 stati da ridiscutere nuovamente (cfr. doc. 25 fascicolo opposto)?
Si indicano come testi: e entrambi presso . Testimone_1 Testimone_2 Parte_1
Con vittoria di spese e compenso professionale per il doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
“1) in via principale, Voglia l'intestata Ill.ma Corte rigettare integralmente l'appello avversario, quanto alle domande di merito e quanto alle istanze istruttorie, e per l'effetto confermare la correttezza della sentenza appellata, sia nella parte motiva che nel dispositivo;
2) in via di primo subordine, a titolo di riproposizione ex art. 346 c.p.c., Voglia la Corte d'Appello, nel denegato caso in cui dovesse ritenere l'art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008 applicabile al caso di specie, accertare e dichiarare che Parte_1
è carente della legittimazione a sollevare la relativa eccezione di nullità del contratto, ovvero che l'eccezione in parola implica, da parte di un tentativo di abuso del diritto, per le ragioni esposte da Pt_1 CP_1 negli atti di primo grado e riepilogate nella comparsa di costituzione in appello;
per l'effetto, Voglia comunque rigettare l'eccezione di nullità del contratto svolta dall'appellante, inquanto inammissibile e improponibile e, di conseguenza, confermare il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, confermando il dispositivo della sentenza di prime cure;
3) in via di ulteriore subordine, sempre a titolo di riproposizione ex art. 346 c.p.c., Voglia la Corte d'Appello, nel non creduto caso di accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto svolta dall'appellante, accertare e dichiarare ex art. 2041 c.c. che si è arricchita senza giusta causa in danno Parte_1 di dell'importo complessivo di € 77.562,96, pari al valore Controparte_1 complessivo dei lavori eseguiti per i cantieri Egi di RO EN (€ 1.390,00 - doc. 03 , RCS CP_1 di DO (€ 200,00 - doc. 05 , (€ 4.226,00 - doc. 07 , uffici postali CP_1 CP_4 CP_1 di cui all'accordo quadro (€ 71.746,96 - docc. 11 e 13 , ovvero del diverso importo, maggiore o CP_1 minore, che risulterà di giustizia all'esito della causa;
per l'effetto, rigettare in ogni caso la domanda di restituzione di quanto già corrisposto (€ 37.000,00) svolta da e condannare la Parte_1 medesima a corrispondere a di l'importo residuo di € 40.562,96, Controparte_1 ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito della causa, oltre interessi di legge dal deposito della comparsa di costituzione in primo grado al saldo, dedotto quanto corrisposto da
in adempimento del decreto ingiuntivo;
Pt_1
3 4) in ogni caso, con vittoria di spese di lite per il grado d'appello, e conferma della pronuncia sulle spese di cui alla sentenza appellata.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Parte_1
o il decreto ingiuntivo di pagamento n. 1015/2019 emesso in favore della er l'importo di € 40.621,78 Controparte_1 oltre interes
La pretesa creditoria veniva azionata quale rivendicato saldo del corrispettivo per lavori di impiantistica elettrica ed idraulica eseguiti in subbappalto per conto di detta opponente presso il cantiere “Egi di RO EN”, nonché presso quelli di “RCS di DO” ed
“Ufficio Postale di Marcon” ed altresì presso gli “Uffici postali” contemplati dall'accordo quadro sottoscritto tra e la stessa CP_3 Parte_1
Con l'atto oppositivo, l'ingiunta, preliminarmente eccepiva la nullità dell'intercorso contratto di subappalto per ritenuta violazione dell'art. 26 comma 5 del d.lgs. 81/2008, conseguentemente chiedendo la restituzione degli importi corrisposti a titolo di acconto. In via subordinata, in ogni caso, contestava l'azionato credito, assumendo che la convenuta opposta avrebbe precedentemente riconosciuto una scontistica al termine dei lavori poi di fatto non applicata ed utilizzato, nei cantieri relativi agli uffici postali di cui all'accordo quadro, personale non autorizzato e per il quale, di conseguenza, non aveva titolo per chiederne il pagamento.
La stessa opponente, inoltre, lamentava la non corrispondenza degli importi richiesti con il valore delle opere in concreto realizzate e la sussistenza di vizi e difetti, come a lei sarebbero stati contestati da . CP_3
Ritualmente costituitasi in giudizio la Controparte_5 contestava ogni avverso assunto con opposto e comunque per il riconoscimento del proprio credito.
La causa, concessa la provvisoria esecuzione all'ingiunzione, veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di prove per interpello e testimoniali.
Con sentenza n. 1617/2022 il Tribunale Ordinario di DO, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“… Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo,
4 - Condanna al pagamento, in favore della società opposta Parte_1 Controparte_6 delle spese di lite che liquida in euro 6.867,00 per compensi, oltre spese generali nella
[...]
IVA e CPA come per legge;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta”.
Ha interposto tempestivo appello avverso detta statuizione la soccombente Parte_1 affidato ai seguenti motivi:
[...]
• Erroneo rigetto della domanda di declaratoria di nullità del contratto di subappalto inter partes ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 (primo motivo);
• Erronea quantificazione del credito azionato monitoriamente (secondo motivo);
• Omesso impiego di manodopera da parte della subappaltatrice (terzo motivo);
• Erronea quantificazione dei costi dei materiali esposti da EC, (quarto motivo);
• Incoerente espletamento dell'attività decisoria finale (quinto ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio
[...] al fine di resistere al proposto gravame, chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
La causa tenutasi mediante trattazione scritta, concessi i termini di legge, all'udienza del 6 febbraio 2025 veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla parte appellante dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, peraltro in applicazione di corretti parametri giurisprudenziali.
Declinando congiuntamente i motivi di impugnazione in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, ancorché interamente devolutivi della res litigiosa, si ha dunque motivo per sancirne l'infondatezza.
Coerente e logica, come tale condivisibile, si manifesta in primo luogo l'argomentazione decisoria che ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di subappalto inter partes, ritenendo la sussistenza di un difetto allegatorio e probatorio, incombente sull'opponente, odierna parte appellante, circa la compresenza, nei rispettivi cantieri oggetto di causa, di imprese ulteriori, rispetto alla subappaltatrice;
ciò al fine di rendere giudizialmente
5 intellegibile l'effettiva operatività dell'invocato comma 5) dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
Secondi quanto richiamato nella stessa sentenza impugnata, detta disposizione normativa testualmente prevede che … nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli artt. 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del Codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso…”.
Come noto, la ratio della norma è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative nel medesimo luogo di lavoro ovvero, in particolare, quella di far sì che il datore di lavoro committente (nella fattispecie la stessa eccipiente la pretesa inosservanza di detti obblighi) appresti all'interno della propria azienda quanto necessario al fine di prevenire ed evitare i rischi aggiuntivi, detti interferenziali, derivanti cioè dalla contemporanea presenza di più imprese che operano sul medesimo luogo di lavoro;
ciò, in particolare, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione, soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove prestano la propria attività.
Indipendentemente, trattandosi nel caso che occupa di subappalto, dalla verifica del soggetto committente-datore di lavoro in concreto tenuto all'assolvimento di detti obblighi di legge ed indipendentemente, altresì, da una valutazione di conformità della stessa eccezione proposta dalla sub committente a mente dell'art. 88 c.p.c. potendo essa in astratto manifestarsi pregiudizievole del diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost., appare dirimente l'assoluta genericità della allegazione difensiva in questione.
La rilettura degli atti di causa consente invero di affermare che neanche mediante i meccanismi processuali di cui all'art. 183 c.p.c. l'odierna appellante ha precisato quali e quanti fossero le eventuali ulteriori imprese coinvolte nell'appalto, i relativi cantieri di riferimento, le circostanze di tempo e di luogo in cui ebbe eventualmente a verificarsi la compresenza di lavoratori appartenenti ad imprese diverse.
Ne consegue l'impossibilità di apprezzamento della eccezione.
A tale difetto di specificità non soccorre del resto l'assunto, agitato in questa sede, secondo il quale il Decidente di prime cure non avrebbe dato ingresso alla prova articolata sul punto, nella specie il capitolo 5 (… le lavorazioni affidate ad venivano spesso svolte in CP_1
6 compresenza con altre imprese, a cui erano affidati altri lavori, ad esempio…sempre nei medesimi cantieri veneti..).
In proposito il Collegio, pur tralasciando l'assenza di una specifica censura della ordinanza reiettiva delle istanze istruttorie, richiamata la propria ordinanza del 15 settembre 2023, non può che rilevare la genericità ed indeterminatezza della circostanza proposta e l'assenza di una sua collocazione spazio-temporale e dunque condividere la sancita inammissibilità della prova richiesta.
A nulla rileva l'argomentazione difensiva con la quale l'appellante adduce la presenza di tal presso i cantieri di cui all'accordo – quadro tra la stessa Persona_1 Parte_1
, circostanza che comunque oltre a non esser
[...] CP_3
o si qualifica quale mera ed unilaterale affermazione di parte priva di riscontri probatori laddove, in ogni caso, la presenza di un soggetto non costituisce certo utile elemento al fine di comprovare l'interferenza tra imprese.
Ad analoghe considerazioni di genericità si perviene anche in merito alla asserzione circa la presenza “nei vari cantieri” di tal Impresa Di Girolamo e di una impresa di pulizie.
Nondimeno irrilevante si manifesta il richiamo al documento 12 che sarebbe stato prodotto in prime cure al fine di comprovare la presenza in cantiere di altre imprese e sula quale si denuncia una inattività decisoria del Tribunale.
Trattasi di un prospetto privo di riferibilità soggettiva ed oggettiva, prodotto a supporto del proposto capitolo di prova n. (
9. Vero che le contestazioni di si fondavano anche su di Pt_1 una oggettiva disamina dei costi di realizzazione delle opere commissionate da (Accordo CP_3
Quadro), dalla quale si evinceva che gli unici cantieri “in perdita” per (ossia con costi più alti Pt_1 rispetto ai ricavi) erano unicamente quelli in cui risultava coinvolta ec (si rammostra al teste il doc. 12 fascicolo opponente?) del tutto estraneo alla tematica in questione e dunque documento non minimamente raccordato ed illustrato dalla eccipiente al tema di indagine sottoposto in causa al fine di renderne giudizialmente intellegibile la relativa portata e rilevanza.
Ciò posto, infondato si manifesta anche il rilievo di parte appellante secondo il quale, in relazione proprio a detti lavori presso e di cui alla fattura azionata in via CP_3 monitoria n. 58/2018 recante un saldo di e 34.746,96 al netto degli acconti ricevuti, la subappaltatrice avrebbe erroneamente indicato gli importi che ha assunto esserle dovuti.
A riguardo l'appellante richiama una mail, prodotta sub doc. 2 del fascicolo di primo grado, contenente un file riassuntivo degli importi complessivamente dovuti per le opere eseguite, come riportato nella stessa allegata tabella e dunque pari al minor importo di € 30.112,90; ciò in ragione di recepite contestazioni in forza delle quali la subappaltatrice avrebbe a suo dire accordato una scontistica.
7 A fronte della produzione da parte della odierna appellata (sub doc. 11 del fascicolo di primo grado) di una diversa tabella invece in linea con l'importo azionato monitoriamente e tenuto conto della contraddittorietà delle deposizioni testimoniali acquisite sullo specifico punto, la Corte ritiene di conformarsi alla motivazione adottata in prime cure posto che in ogni caso la tabella della quale l'odierna appellante intende avvalersi costituisce un riepilogo provvisorio.
Essa indica infatti le lavorazioni svolte sino alla data del 31 gennaio 2018 mentre la chiusura definitiva dei cantieri risulta essere risalente al 30 giugno 2018 (dunque diversi mesi dopo), come analiticamente riportato, rendendo i relativi dati ben valutabili giudizialmente, dalla Controparte_1
La documentazione dimessa in atti da quest'ultima consente invero di riscontrare che l'importo ingiunto tiene conto della scontistica applicata.
Essa, a ben considerare, riporta un totale complessivo di € 71.746,96 (al 15 giugno 2018) corrispondente alla somma dei totali finali dei singoli cantieri di cui al doc. 13 del fascicolo di primo grado di parte appellata (doc. 3 fascicolo di primo grado di parte appellante) così indicando una differenza a saldo, detratti gli acconti di € 37.000,00, pari ad € 34.746,96.
A ciò si aggiunga l'assenza di una prova certa circa la predisposizione (cfr. interpello di
) e comunque l'inoltro (cfr. deposizione del teste della tabella Controparte_1 Tes_3 dicare un importo inferiore da versare alla subap
Infondato è inoltre il rilievo di parte appellante secondo il quale la
[...] non avrebbe impiegato il personale Controparte_1 timità degli importi richiesti che terrebbero conto di tali maestranze.
La documentazione offerta in comunicazione dall'odierna appellata (cfr. in particolare fogli-prestazione sub doc. 15, nonché docc. 11 e 13 del fascicolo di primo grado) comprova in effetti l'attività svolta dalla subappaltatrice posto peraltro che la ai, secondo quanto emerge dagli atti di causa, ebbe a sollevare Parte_1
Queste ultime, in effetti, hanno (tardivamente) trovato spazio soltanto negli scritti conclusionali di primo grado, mentre l'allegato sub doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante, contenente l'asserita indicazione nominativa dei soli lavoratori in concreto impiegati, indipendentemente dalle valutazioni proposte dall'appellante a sostegno dei propri assunti, non ha trovato convalidazione giudiziale (cfr. deposizioni dei testi , , e Tes_2 CP_1 Tes_3 Tes_4
8 Ad analoghe considerazioni di infondatezza è dato pervenire anche in merito alle doglianze con le quali l'appellante lamenta l'omessa valorizzazione, da parte del Giudice di primo grado, della sollevata contestazione dei materiali e la dedotta sussistenza dei vizi.
L'acquisito compendio probatorio, osserva la Corte, non consente in alcun modo di riscontrare la concreta sussistenza delle riferite problematiche non mancando nel contempo di rilevare che la denuncia dei vizi, per come correttamente sancito in primo grado, oltre ad essere priva di specificità risulta comunque tardiva tenuto conto della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (17 maggio 2019) e posto che la chiusura dei cantieri è intervenuta pacificamente il 27 marzo 2018 ed il 12 ottobre 2017, con conseguente decadenza a mente dell'art. 1667 comma secondo c.c.
Deve in definitiva confermarsi il diritto della odierna appellata a percepire il compenso riconosciutole in prime cure avendo la statuizione impugnata verificato non solo e non tanto la legittimità del procedimento monitorio azionato, quanto correttamente riscontrato la sussistenza delle rivendicate ragioni creditorie, risultando così assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 40.621,78), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 6.946,00 per compensi professionali (€ 2.056,00 fase di studio,
€ 1.418,00 fase introduttiva, € 3.470,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 646/2023 di Ruolo Generale promossa da ontro Parte_1 avverso la sentenza n. 1617/2022 Controparte_1 pubblicata in data 30 settembre 2023 del Tribunale Ordinario di DO, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA lla rifusione delle spese di lite del grado in Parte_1 favore di he liquida in € 6.946,00 Controparte_1
9 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché sia Parte_1 obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di con llo dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 25 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 646 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Notaro e Cristina Cereda con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Mestre, Via Statale n. 5R e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Donegà con domicilio eletto presso il suo studio in Piove di Sacco, Via Michiel n. 81 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1617/2022 pubblicata in data 30 settembre 2022 del Tribunale Ordinario di DO, non notificata.
1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 25 febbraio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, contraris reiectis:
- nel merito: accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1617/2022 r.g. n. 3700/2019, emessa dal Tribunale di DO, Giudice dott.ssa Margherita Longhi, in data 30 settembre 2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto di subappalto concluso dalle parti in causa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 81/2008; per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte in narrativa;
sempre per l'effetto, condannare Im.Tec alla restituzione di tutti gli importi indebitamente pagati da in ragione del contratto di subappalto Pt_1 nullo e/o del decreto ingiuntivo emesso;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito dovesse considerare valido ed efficace il contratto di subappalto de quo, annullare e/o dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte in narrativa e ridurre la pretesa creditoria di ec, al minore importo che dovesse risultare effettivamente dovuto alla convenuta opposta sulla base delle risultanze istruttorie;
in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, ex DM 55/2014 e ss.mm.”;
- in via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse:
“Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di Im.Tec, sig.
[...]
, nonché prova per testi sui seguenti capitoli di prova, in quanto non ammessi ad esito delle CP_1 memorie istruttorie:
1. Vero che nel corso dell'anno 2017 subappaltava talune opere alla società ec s.n.c. da Pt_1 eseguirsi presso dli Uffici Postali veneti individuati e sulla base dell'Accordo quadro tra ed CP_3
? Pt_1
2. Vero che i predetti lavori venivano avviati nel luglio 2017 e ultimati in data 20.06.2018?
3. Vero che, prima dell'apertura dei cantieri presso gli Uffici Postali predetti, .Tec trasmetteva ad
una tabella contenente i nominativi dei lavoratori in Im.Tec che avrebbero preso parte ai lavori Pt_1 subappaltati, come da doc. 4 fascicolo opponente, che si rammostra?
2
5. Vero che le lavorazioni affidate ad ec venivano spesso svolte in compresenza con altre imprese, a cui erano affidati altri lavori, ad esempio di natura edile, di tinteggiatura, di manutenzione elettrice e/o idraulica, etc, sempre nei medesimi cantieri veneti?
9. Vero che le contestazioni di si fondavano anche su di una oggettiva disamina dei costi di Pt_1 realizzazione delle opere commissionate da (Accordo Quadro), dalla quale si evinceva che CP_3 gli unici cantieri “in perdita” per (ossia con costi più alti rispetto ai ricavi) erano unicamente Pt_1 quelli in cui risultava coinvolta ec (si rammostra al teste il doc. 12 fascicolo opponente)?
19. Vero che comunicava ad ec che gli importi individuati nei giornali di cantiere sarebbero Pt_1 stati da ridiscutere nuovamente (cfr. doc. 25 fascicolo opposto)?
Si indicano come testi: e entrambi presso . Testimone_1 Testimone_2 Parte_1
Con vittoria di spese e compenso professionale per il doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
“1) in via principale, Voglia l'intestata Ill.ma Corte rigettare integralmente l'appello avversario, quanto alle domande di merito e quanto alle istanze istruttorie, e per l'effetto confermare la correttezza della sentenza appellata, sia nella parte motiva che nel dispositivo;
2) in via di primo subordine, a titolo di riproposizione ex art. 346 c.p.c., Voglia la Corte d'Appello, nel denegato caso in cui dovesse ritenere l'art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008 applicabile al caso di specie, accertare e dichiarare che Parte_1
è carente della legittimazione a sollevare la relativa eccezione di nullità del contratto, ovvero che l'eccezione in parola implica, da parte di un tentativo di abuso del diritto, per le ragioni esposte da Pt_1 CP_1 negli atti di primo grado e riepilogate nella comparsa di costituzione in appello;
per l'effetto, Voglia comunque rigettare l'eccezione di nullità del contratto svolta dall'appellante, inquanto inammissibile e improponibile e, di conseguenza, confermare il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, confermando il dispositivo della sentenza di prime cure;
3) in via di ulteriore subordine, sempre a titolo di riproposizione ex art. 346 c.p.c., Voglia la Corte d'Appello, nel non creduto caso di accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto svolta dall'appellante, accertare e dichiarare ex art. 2041 c.c. che si è arricchita senza giusta causa in danno Parte_1 di dell'importo complessivo di € 77.562,96, pari al valore Controparte_1 complessivo dei lavori eseguiti per i cantieri Egi di RO EN (€ 1.390,00 - doc. 03 , RCS CP_1 di DO (€ 200,00 - doc. 05 , (€ 4.226,00 - doc. 07 , uffici postali CP_1 CP_4 CP_1 di cui all'accordo quadro (€ 71.746,96 - docc. 11 e 13 , ovvero del diverso importo, maggiore o CP_1 minore, che risulterà di giustizia all'esito della causa;
per l'effetto, rigettare in ogni caso la domanda di restituzione di quanto già corrisposto (€ 37.000,00) svolta da e condannare la Parte_1 medesima a corrispondere a di l'importo residuo di € 40.562,96, Controparte_1 ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito della causa, oltre interessi di legge dal deposito della comparsa di costituzione in primo grado al saldo, dedotto quanto corrisposto da
in adempimento del decreto ingiuntivo;
Pt_1
3 4) in ogni caso, con vittoria di spese di lite per il grado d'appello, e conferma della pronuncia sulle spese di cui alla sentenza appellata.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Parte_1
o il decreto ingiuntivo di pagamento n. 1015/2019 emesso in favore della er l'importo di € 40.621,78 Controparte_1 oltre interes
La pretesa creditoria veniva azionata quale rivendicato saldo del corrispettivo per lavori di impiantistica elettrica ed idraulica eseguiti in subbappalto per conto di detta opponente presso il cantiere “Egi di RO EN”, nonché presso quelli di “RCS di DO” ed
“Ufficio Postale di Marcon” ed altresì presso gli “Uffici postali” contemplati dall'accordo quadro sottoscritto tra e la stessa CP_3 Parte_1
Con l'atto oppositivo, l'ingiunta, preliminarmente eccepiva la nullità dell'intercorso contratto di subappalto per ritenuta violazione dell'art. 26 comma 5 del d.lgs. 81/2008, conseguentemente chiedendo la restituzione degli importi corrisposti a titolo di acconto. In via subordinata, in ogni caso, contestava l'azionato credito, assumendo che la convenuta opposta avrebbe precedentemente riconosciuto una scontistica al termine dei lavori poi di fatto non applicata ed utilizzato, nei cantieri relativi agli uffici postali di cui all'accordo quadro, personale non autorizzato e per il quale, di conseguenza, non aveva titolo per chiederne il pagamento.
La stessa opponente, inoltre, lamentava la non corrispondenza degli importi richiesti con il valore delle opere in concreto realizzate e la sussistenza di vizi e difetti, come a lei sarebbero stati contestati da . CP_3
Ritualmente costituitasi in giudizio la Controparte_5 contestava ogni avverso assunto con opposto e comunque per il riconoscimento del proprio credito.
La causa, concessa la provvisoria esecuzione all'ingiunzione, veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di prove per interpello e testimoniali.
Con sentenza n. 1617/2022 il Tribunale Ordinario di DO, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“… Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo,
4 - Condanna al pagamento, in favore della società opposta Parte_1 Controparte_6 delle spese di lite che liquida in euro 6.867,00 per compensi, oltre spese generali nella
[...]
IVA e CPA come per legge;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta”.
Ha interposto tempestivo appello avverso detta statuizione la soccombente Parte_1 affidato ai seguenti motivi:
[...]
• Erroneo rigetto della domanda di declaratoria di nullità del contratto di subappalto inter partes ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 (primo motivo);
• Erronea quantificazione del credito azionato monitoriamente (secondo motivo);
• Omesso impiego di manodopera da parte della subappaltatrice (terzo motivo);
• Erronea quantificazione dei costi dei materiali esposti da EC, (quarto motivo);
• Incoerente espletamento dell'attività decisoria finale (quinto ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio
[...] al fine di resistere al proposto gravame, chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
La causa tenutasi mediante trattazione scritta, concessi i termini di legge, all'udienza del 6 febbraio 2025 veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla parte appellante dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, peraltro in applicazione di corretti parametri giurisprudenziali.
Declinando congiuntamente i motivi di impugnazione in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, ancorché interamente devolutivi della res litigiosa, si ha dunque motivo per sancirne l'infondatezza.
Coerente e logica, come tale condivisibile, si manifesta in primo luogo l'argomentazione decisoria che ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di subappalto inter partes, ritenendo la sussistenza di un difetto allegatorio e probatorio, incombente sull'opponente, odierna parte appellante, circa la compresenza, nei rispettivi cantieri oggetto di causa, di imprese ulteriori, rispetto alla subappaltatrice;
ciò al fine di rendere giudizialmente
5 intellegibile l'effettiva operatività dell'invocato comma 5) dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
Secondi quanto richiamato nella stessa sentenza impugnata, detta disposizione normativa testualmente prevede che … nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli artt. 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del Codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso…”.
Come noto, la ratio della norma è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative nel medesimo luogo di lavoro ovvero, in particolare, quella di far sì che il datore di lavoro committente (nella fattispecie la stessa eccipiente la pretesa inosservanza di detti obblighi) appresti all'interno della propria azienda quanto necessario al fine di prevenire ed evitare i rischi aggiuntivi, detti interferenziali, derivanti cioè dalla contemporanea presenza di più imprese che operano sul medesimo luogo di lavoro;
ciò, in particolare, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione, soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove prestano la propria attività.
Indipendentemente, trattandosi nel caso che occupa di subappalto, dalla verifica del soggetto committente-datore di lavoro in concreto tenuto all'assolvimento di detti obblighi di legge ed indipendentemente, altresì, da una valutazione di conformità della stessa eccezione proposta dalla sub committente a mente dell'art. 88 c.p.c. potendo essa in astratto manifestarsi pregiudizievole del diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost., appare dirimente l'assoluta genericità della allegazione difensiva in questione.
La rilettura degli atti di causa consente invero di affermare che neanche mediante i meccanismi processuali di cui all'art. 183 c.p.c. l'odierna appellante ha precisato quali e quanti fossero le eventuali ulteriori imprese coinvolte nell'appalto, i relativi cantieri di riferimento, le circostanze di tempo e di luogo in cui ebbe eventualmente a verificarsi la compresenza di lavoratori appartenenti ad imprese diverse.
Ne consegue l'impossibilità di apprezzamento della eccezione.
A tale difetto di specificità non soccorre del resto l'assunto, agitato in questa sede, secondo il quale il Decidente di prime cure non avrebbe dato ingresso alla prova articolata sul punto, nella specie il capitolo 5 (… le lavorazioni affidate ad venivano spesso svolte in CP_1
6 compresenza con altre imprese, a cui erano affidati altri lavori, ad esempio…sempre nei medesimi cantieri veneti..).
In proposito il Collegio, pur tralasciando l'assenza di una specifica censura della ordinanza reiettiva delle istanze istruttorie, richiamata la propria ordinanza del 15 settembre 2023, non può che rilevare la genericità ed indeterminatezza della circostanza proposta e l'assenza di una sua collocazione spazio-temporale e dunque condividere la sancita inammissibilità della prova richiesta.
A nulla rileva l'argomentazione difensiva con la quale l'appellante adduce la presenza di tal presso i cantieri di cui all'accordo – quadro tra la stessa Persona_1 Parte_1
, circostanza che comunque oltre a non esser
[...] CP_3
o si qualifica quale mera ed unilaterale affermazione di parte priva di riscontri probatori laddove, in ogni caso, la presenza di un soggetto non costituisce certo utile elemento al fine di comprovare l'interferenza tra imprese.
Ad analoghe considerazioni di genericità si perviene anche in merito alla asserzione circa la presenza “nei vari cantieri” di tal Impresa Di Girolamo e di una impresa di pulizie.
Nondimeno irrilevante si manifesta il richiamo al documento 12 che sarebbe stato prodotto in prime cure al fine di comprovare la presenza in cantiere di altre imprese e sula quale si denuncia una inattività decisoria del Tribunale.
Trattasi di un prospetto privo di riferibilità soggettiva ed oggettiva, prodotto a supporto del proposto capitolo di prova n. (
9. Vero che le contestazioni di si fondavano anche su di Pt_1 una oggettiva disamina dei costi di realizzazione delle opere commissionate da (Accordo CP_3
Quadro), dalla quale si evinceva che gli unici cantieri “in perdita” per (ossia con costi più alti Pt_1 rispetto ai ricavi) erano unicamente quelli in cui risultava coinvolta ec (si rammostra al teste il doc. 12 fascicolo opponente?) del tutto estraneo alla tematica in questione e dunque documento non minimamente raccordato ed illustrato dalla eccipiente al tema di indagine sottoposto in causa al fine di renderne giudizialmente intellegibile la relativa portata e rilevanza.
Ciò posto, infondato si manifesta anche il rilievo di parte appellante secondo il quale, in relazione proprio a detti lavori presso e di cui alla fattura azionata in via CP_3 monitoria n. 58/2018 recante un saldo di e 34.746,96 al netto degli acconti ricevuti, la subappaltatrice avrebbe erroneamente indicato gli importi che ha assunto esserle dovuti.
A riguardo l'appellante richiama una mail, prodotta sub doc. 2 del fascicolo di primo grado, contenente un file riassuntivo degli importi complessivamente dovuti per le opere eseguite, come riportato nella stessa allegata tabella e dunque pari al minor importo di € 30.112,90; ciò in ragione di recepite contestazioni in forza delle quali la subappaltatrice avrebbe a suo dire accordato una scontistica.
7 A fronte della produzione da parte della odierna appellata (sub doc. 11 del fascicolo di primo grado) di una diversa tabella invece in linea con l'importo azionato monitoriamente e tenuto conto della contraddittorietà delle deposizioni testimoniali acquisite sullo specifico punto, la Corte ritiene di conformarsi alla motivazione adottata in prime cure posto che in ogni caso la tabella della quale l'odierna appellante intende avvalersi costituisce un riepilogo provvisorio.
Essa indica infatti le lavorazioni svolte sino alla data del 31 gennaio 2018 mentre la chiusura definitiva dei cantieri risulta essere risalente al 30 giugno 2018 (dunque diversi mesi dopo), come analiticamente riportato, rendendo i relativi dati ben valutabili giudizialmente, dalla Controparte_1
La documentazione dimessa in atti da quest'ultima consente invero di riscontrare che l'importo ingiunto tiene conto della scontistica applicata.
Essa, a ben considerare, riporta un totale complessivo di € 71.746,96 (al 15 giugno 2018) corrispondente alla somma dei totali finali dei singoli cantieri di cui al doc. 13 del fascicolo di primo grado di parte appellata (doc. 3 fascicolo di primo grado di parte appellante) così indicando una differenza a saldo, detratti gli acconti di € 37.000,00, pari ad € 34.746,96.
A ciò si aggiunga l'assenza di una prova certa circa la predisposizione (cfr. interpello di
) e comunque l'inoltro (cfr. deposizione del teste della tabella Controparte_1 Tes_3 dicare un importo inferiore da versare alla subap
Infondato è inoltre il rilievo di parte appellante secondo il quale la
[...] non avrebbe impiegato il personale Controparte_1 timità degli importi richiesti che terrebbero conto di tali maestranze.
La documentazione offerta in comunicazione dall'odierna appellata (cfr. in particolare fogli-prestazione sub doc. 15, nonché docc. 11 e 13 del fascicolo di primo grado) comprova in effetti l'attività svolta dalla subappaltatrice posto peraltro che la ai, secondo quanto emerge dagli atti di causa, ebbe a sollevare Parte_1
Queste ultime, in effetti, hanno (tardivamente) trovato spazio soltanto negli scritti conclusionali di primo grado, mentre l'allegato sub doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante, contenente l'asserita indicazione nominativa dei soli lavoratori in concreto impiegati, indipendentemente dalle valutazioni proposte dall'appellante a sostegno dei propri assunti, non ha trovato convalidazione giudiziale (cfr. deposizioni dei testi , , e Tes_2 CP_1 Tes_3 Tes_4
8 Ad analoghe considerazioni di infondatezza è dato pervenire anche in merito alle doglianze con le quali l'appellante lamenta l'omessa valorizzazione, da parte del Giudice di primo grado, della sollevata contestazione dei materiali e la dedotta sussistenza dei vizi.
L'acquisito compendio probatorio, osserva la Corte, non consente in alcun modo di riscontrare la concreta sussistenza delle riferite problematiche non mancando nel contempo di rilevare che la denuncia dei vizi, per come correttamente sancito in primo grado, oltre ad essere priva di specificità risulta comunque tardiva tenuto conto della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (17 maggio 2019) e posto che la chiusura dei cantieri è intervenuta pacificamente il 27 marzo 2018 ed il 12 ottobre 2017, con conseguente decadenza a mente dell'art. 1667 comma secondo c.c.
Deve in definitiva confermarsi il diritto della odierna appellata a percepire il compenso riconosciutole in prime cure avendo la statuizione impugnata verificato non solo e non tanto la legittimità del procedimento monitorio azionato, quanto correttamente riscontrato la sussistenza delle rivendicate ragioni creditorie, risultando così assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 40.621,78), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 6.946,00 per compensi professionali (€ 2.056,00 fase di studio,
€ 1.418,00 fase introduttiva, € 3.470,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 646/2023 di Ruolo Generale promossa da ontro Parte_1 avverso la sentenza n. 1617/2022 Controparte_1 pubblicata in data 30 settembre 2023 del Tribunale Ordinario di DO, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA lla rifusione delle spese di lite del grado in Parte_1 favore di he liquida in € 6.946,00 Controparte_1
9 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché sia Parte_1 obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di con llo dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 25 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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