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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile- Ufficio Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Italo Federici Presidente rel.
Raffaele Viglione Giudice
Giuseppe De Francesca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento R.G. 165-1/2024 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 ss. CCII promosso da
, rappresentato dall'avv. Maurizio Lasalvia, con l'ausilio dell'Occ. dott. Emanuele Parte_1
Carrino;
-------------------------------------------------------------------- visto il ricorso depositato il 16 ottobre 2024, con il quale ha richiesto l'apertura della Parte_1 liquidazione controllata del proprio patrimonio;
esaminata la documentazione prodotta e udito il giudice relatore;
ritenuto che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
• ricorre la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, dal momento che l'istante ha la residenza in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Taranto;
• sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII, atteso che il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• al ricorso risulta allegata ai sensi dell'art. 269 co. 2, CCII, una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, così come successivamente integrata;
• non risultano altresì avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, sì come prescritto dall'art. 270 co. 1, CCII;
considerato, inoltre, che nella specie possa ravvisarsi una situazione di sovraindebitamento nei termini di cui all'art. 2 co. 1 lett c), CCII, desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni rese dal debitore nel ricorso;
ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269, CCII, e che conseguentemente debba essere dichiarata con sentenza l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270, CCII;
precisato che la misura dei redditi che resteranno esclusi dalla liquidazione va determinata dal
Giudice delegato con provvedimento ex art. 268, comma 4, lettera B), CCII, previa istanza del Liquidatore;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 268, 269; letto, in particolare, l'art. 270, comma 2, lett. B- nuova formulazione- CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di nato a [...] il 26 Parte_1 giugno 1979 ed ivi residente a[...] ( ; C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Italo Federici;
Pt_2 liquidatore l'avv. Sara LIUZZI, con studio in Taranto alla via Medaglie d'oro n. 80;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'articolo 10, comma 3,
CCII;
ORDINA al debitore:
• il deposito, entro sette giorni, dell'elenco dei creditori;
• la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'avvertenza che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione, senza indugio, a cura del liquidatore;
PRECISA che ai sensi dell'art. 272 comma 3 bis, CCII, sono compresi nella liquidazione anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua eventuale esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
DISPONE che il liquidatore provveda:
• ad aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice;
• entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
• entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 272 co. 2, CCII, a completare la formazione dell'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
• alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, a procedere alla formazione dello stato passivo ed alle conseguenti attività ai sensi dell'art. 273, CCII;
• a dare esecuzione, ai sensi dell'art. 275, CCII, al programma di liquidazione e a riferirne con cadenza semestrale al giudice delegato, depositando, unitamente al conto della sua gestione e all'estratto del conto corrente della procedura, un sintetico rapporto riepilogativo delle attività svolte, ove avrà cura di precisare, altresì, ogni circostanza che, ai sensi degli artt.
280 e 282 co. 2, CCI, risulti rilevante ai fini della eventuale esdebitazione; il rapporto riepilogativo, non appena vistato dal Giudice, sarà comunicato dal liquidatore ai debitori ed ai creditori;
• non appena terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare al giudice delegato il rendiconto della gestione e, all'esito della relativa approvazione, l'istanza di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3, CCII;
• a richiedere al Tribunale, una volta data esecuzione alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai sensi dell'art. 275 commi 5 e 6, CCII, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ex art. 276, CCI, previo deposito di una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
AVVERTE che:
• dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
• la liquidazione apre il concorso tra tutti i creditori;
• dalla data di deposito del ricorso è sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del a cura del Controparte_1 liquidatore, il quale, ove il debitore svolga attività di impresa, effettuerà la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;
ORDINA in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;
DISPONE che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo ai sensi dell'art. 272, CCII, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
Italo Federici
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile- Ufficio Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Italo Federici Presidente rel.
Raffaele Viglione Giudice
Giuseppe De Francesca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento R.G. 165-1/2024 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 ss. CCII promosso da
, rappresentato dall'avv. Maurizio Lasalvia, con l'ausilio dell'Occ. dott. Emanuele Parte_1
Carrino;
-------------------------------------------------------------------- visto il ricorso depositato il 16 ottobre 2024, con il quale ha richiesto l'apertura della Parte_1 liquidazione controllata del proprio patrimonio;
esaminata la documentazione prodotta e udito il giudice relatore;
ritenuto che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
• ricorre la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, dal momento che l'istante ha la residenza in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Taranto;
• sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII, atteso che il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• al ricorso risulta allegata ai sensi dell'art. 269 co. 2, CCII, una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, così come successivamente integrata;
• non risultano altresì avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, sì come prescritto dall'art. 270 co. 1, CCII;
considerato, inoltre, che nella specie possa ravvisarsi una situazione di sovraindebitamento nei termini di cui all'art. 2 co. 1 lett c), CCII, desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni rese dal debitore nel ricorso;
ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269, CCII, e che conseguentemente debba essere dichiarata con sentenza l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270, CCII;
precisato che la misura dei redditi che resteranno esclusi dalla liquidazione va determinata dal
Giudice delegato con provvedimento ex art. 268, comma 4, lettera B), CCII, previa istanza del Liquidatore;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 268, 269; letto, in particolare, l'art. 270, comma 2, lett. B- nuova formulazione- CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di nato a [...] il 26 Parte_1 giugno 1979 ed ivi residente a[...] ( ; C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Italo Federici;
Pt_2 liquidatore l'avv. Sara LIUZZI, con studio in Taranto alla via Medaglie d'oro n. 80;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'articolo 10, comma 3,
CCII;
ORDINA al debitore:
• il deposito, entro sette giorni, dell'elenco dei creditori;
• la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'avvertenza che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione, senza indugio, a cura del liquidatore;
PRECISA che ai sensi dell'art. 272 comma 3 bis, CCII, sono compresi nella liquidazione anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua eventuale esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
DISPONE che il liquidatore provveda:
• ad aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice;
• entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
• entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 272 co. 2, CCII, a completare la formazione dell'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
• alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, a procedere alla formazione dello stato passivo ed alle conseguenti attività ai sensi dell'art. 273, CCII;
• a dare esecuzione, ai sensi dell'art. 275, CCII, al programma di liquidazione e a riferirne con cadenza semestrale al giudice delegato, depositando, unitamente al conto della sua gestione e all'estratto del conto corrente della procedura, un sintetico rapporto riepilogativo delle attività svolte, ove avrà cura di precisare, altresì, ogni circostanza che, ai sensi degli artt.
280 e 282 co. 2, CCI, risulti rilevante ai fini della eventuale esdebitazione; il rapporto riepilogativo, non appena vistato dal Giudice, sarà comunicato dal liquidatore ai debitori ed ai creditori;
• non appena terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare al giudice delegato il rendiconto della gestione e, all'esito della relativa approvazione, l'istanza di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3, CCII;
• a richiedere al Tribunale, una volta data esecuzione alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai sensi dell'art. 275 commi 5 e 6, CCII, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ex art. 276, CCI, previo deposito di una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
AVVERTE che:
• dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
• la liquidazione apre il concorso tra tutti i creditori;
• dalla data di deposito del ricorso è sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del a cura del Controparte_1 liquidatore, il quale, ove il debitore svolga attività di impresa, effettuerà la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;
ORDINA in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;
DISPONE che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo ai sensi dell'art. 272, CCII, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
Italo Federici