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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 77/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 77/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.Prof. Vincenzo Zeno- Parte_1
Zencovich, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Roma, Vicolo Orbitelli 31
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Fiore e Alessio CP_1
La Pegna, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.Fiore in
Roma, Piazza Magnanelli 3
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1275/2022 emessa da Tribunale di
Perugia il 15.09.2022, pubblicata il 19.09.2022, non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti
Per l'appellato: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1275/2022 emessa dal
Tribunale di Perugia il 15.09.2022, pubblicata il 19.09.2022, non pagina 1 di 18 notificata, con la quale è stata rigettata la domanda avanzata dal Pt_1 nella causa civile avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile nei confronti di per il reato di diffamazione e la Parte_2 condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto dei fatti di cui al processo.
2.L'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza, lamentando la contraddittoria motivazione sull'apertura di una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo, il travisamento delle risultanze istruttorie, la contraddittorietà della motivazione in ordine alla realtà dei fatti, la non applicabilità dell'esimente del diritto di critica e di satira.
3.Si è costituito l'appellato con comparsa alla quale si fa integrale rinvio, contestando tutte le avverse doglianze e chiedendo il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4.All'udienza dell'11.07.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. A seguito di istanza avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 352, comma 2 c.p.c. è stata disposta la discussione orale dinanzi al Collegio e all'udienza del 12.12.2024, conclusa la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene la Corte che l'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
5.1 Prima di esaminare i motivi di impugnazione onde verificarne pertinenza e fondatezza, appare necessario prendere le mosse da quanto dedotto ed allegato dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado a fondamento della domanda risarcitoria e reiterato in sede di appello.
Ha affermato l'attore/appellante: “È successo infatti che il 5 aprile 2019
è stato invitato a tenere un intervento al “Festival Parte_2
Internazionale del Giornalismo” svoltosi a Perugia dall'1 al 7 aprile. Più precisamente, l'intervento del si è tenuto al Parte_2 Controparte_2 davanti a diverse centinaia di spettatori e, ripreso con tecnica audiovisiva, è stato diffuso, sia in diretta che successivamente, CP_3 attraverso la nota piattaforma “You Tube”. Allo stato le
[...] visualizzazioni di tale filmato sono state 558.145 (doc.1). Nel suo lungo intervento dedicato a “Un anno di balle” (doc.2), dedica una Parte_2 parte consistente ad attaccare l'attore indicandolo come autore di una delle “balle” giornalistiche (doc.3, trascrizione dal minuto 1:07:35 al minuto 1:12:00). Oggetto delle accuse di era l'annunciato avvio Parte_2 pagina 2 di 18 da parte della Commissione UE di una procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia. Secondo la notizia era falsa, perché non Parte_2 vi era alcun avvio di procedura per deficit eccessivo e l'attore aveva montato ad arte una campagna mediatica allarmistica. L'incipit di Parte_2
è categorico e dà il tono a tutto il suo intervento: “ è un Parte_1 grande predicatore di apocalissi prossime venture che regolarmente non si verificano”. La “balla” di cui si sarebbe reso responsabile l'attore è di aver fatto titolare un articolo del Corriere della Sera del 1° novembre
2018: “Pronta la procedura UE. La decisione attesa il 21 novembre”.
Afferma : “Dopodichè la procedura non è mai arrivata, il 21 Parte_2 novembre non è successo niente, non era pronta nessuna procedura
d'infrazione”. L'affermazione del è oggettivamente, ma Parte_2 soprattutto scientemente, falsa. Infatti, il 21.11.2018 la Commissione
Europea diffondeva una amplissima “Relazione” preparata a norma dell'art.126, paragrafo 3,del trattato sul finanziamento dell'Unione
Europea” e riferita all'Italia. L'art. 126 TFUE stabilisce al primo comma che “Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici e eccessivi”; al secondo comma indica i criteri con i quali la Commissione sorveglia i conti pubblici degli Stati membri;
e al terzo comma indica le procedure che la
Commissione segue quando rileva un disavanzo eccessivo. La relazione approvata e pubblicata il 21 novembre 2018, a norma di Trattato TFUE, è dunque formalmente il primo passo giuridico e formale necessario per aprire una procedura per deficit eccessivo a carico di uno Stato membro, quando la
Commissione ritiene ne sussistano le ragioni. Le ultime tre righe delle conclusioni della Relazione sono lapidarie: “L'analisi indica che il criterio del debito definito nel trattato e nel regolamento (UE) n.
1467/1997 debba ritenersi come non rispettato e che, pertanto, una procedura per disavanzo eccessivo basata sul debito sia giustificata”.
Tanto è chiara la conclusione che tutti i giornali del 22 novembre 2018 hanno titolato, in apertura, sull'avvio della procedura d'infrazione ( cfr. articoli versati in atti de CP_4 CP_5 CP_6 [...]
. Dunque, il convenuto era perfettamente Controparte_7 Parte_2 consapevole – avendone dato notizia con risalto – che il 21 novembre era avvenuto il contrario di quanto da lui affermato alcuni mesi più tardi (“Il
21 novembre non è successo niente, non era pronta nessuna procedura
d'infrazione”). Avendo così falsificato la realtà storica, il convenuto
prosegue nella sua filippica contro l'attore: senza Parte_2 CP_8 pagina 3 di 18 darsene per inteso, ha continuato a scrivere, “nessun passo verso il compromesso;
nessun vero negoziato;
l'UE all'Italia: così non basta, altri tre miliardi di risparmi, sangue, lacrime. Resta il rischio della procedura
d'infrazione sin da domani, lo spettro dell'esercizio provvisorio…””. Anche qui la malafede del convenuto è evidente: il 22 novembre il suo giornale aveva sottotitolato che vi era la “necessità di una correzione di oltre 5 miliardi già nel 2018 e di più di 10 per il 2019”. Il giorno dopo, il 23 novembre , il suo giornale, richiamando l'avvio della procedura di infrazione, titola “Manovra: Italia bocciata”. E sempre lo stesso giorno il
“Fatto Quotidiano” dà pure la notizia “BTP – Italia, la vendita è stata un flop” aggiungendo che ciò è stato determinato “dal programma di politica economica portato avanti dai due partiti di maggioranza e successivamente declinato nella manovra di bilancio recentemente bocciata dalla Commissione
Europea e per la quale si attende l'avvio di una procedura per deficit eccessivo” [la sottolineatura è nell'originale]. Non contento il
[...]
: “Alla fine, stremato, ha dovuto arrendersi anche Parte_3 Pt_1 lui quando tutti i giornali scrivevano che la procedura d'infrazione non
c'era mai stata, né mai ci sarebbe stata. E rosicava un po' perché il suo
Paese non era stato severamente scudisciato, il patriota ”. E Pt_1 conclude indicando nell'attore un fabbricante di “fake news”: “Ricorda un po' quel film di OD EN, “La maledizione dello scorpione di giada”, dove lui fa un investigatore che lavora per l'assicurazione e deve indagare su una serie di furti in vari appartamenti. Alla fine dell'indagine si scopre che il ladro è lui: l'investigatore che agisce sotto ipnosi. Quindi questi vanno a caccia di fake news e un giorno o l'altro scopriranno che gli autori delle fake news sono loro, gli investigatori”. Non vi possono essere dubbi che le affermazioni del convenuto sono Parte_2 oggettivamente false, in quanto è un dato storico consegnato agli atti ufficiali dell'Unione Europea che il 21 novembre 2018 la Commissione
Europea ha avviato, ai sensi dell'art. 126 TFUE, la procedura per disavanzo eccessivo. Ma l'affermazione è falsa anche soggettivamente in quanto la verità della notizia diffusa dall'attore è confermata dallo stesso giornale di cui il convenuto è direttore e che certo non poteva ignorare una notizia da lui data con risalto in prima pagina (e che ha tenuto banco sulle prime pagine di tutti i quotidiani). In sostanza la consapevolezza da parte del convenuto della falsità di quanto propalato esclude che possa esservi spazio per supposte esimenti in ordine alla c.d. “verità putativa. La pagina 4 di 18 consapevolezza della falsità della accusa all'attore di aver fornito
“balle” all'opinione pubblica per creare allarmismo spazza via anche ogni possibile difesa in ordine ad un ipotetico esercizio del diritto di critica. In primo luogo, perché l'accusa all'attore di aver diffuso una notizia falsa attribuisce una condotta precisa e circostanziata nel tempo e nel luogo. Non si tratta dunque di critica. In secondo luogo, quand'anche volesse riconoscersi al convenuto un esercizio di critica, essa si fonderebbe su un fatto platealmente falso, lo si ripete ancora una volta, sia oggettivamente che soggettivamente. Sul punto la giurisprudenza è fermissima nell'escludere che possa ricorrere la esimente. La natura offensiva dell'accusa del convenuto è in re ipsa: accusare un giornalista di aver inventato una notizia che invece non c'era, espone l'accusato alla disistima dei colleghi e dell'opinione pubblica (le centinaia di migliaia persone che hanno visto in diretta o in rete l'intervento del , Parte_2 ma anche a possibili sanzioni di natura disciplinare, per violazione degli obblighi di cui all'art. 2 della legge professionale (L.69/1963). Si sottolinea che soprattutto per un giornalista economico, il cui lavoro è seguito da chi opera sui mercati, la credibilità è il patrimonio professionale più importante. Cercare di comprometterla significa danneggiare in modo significativo un professionista dell'informazione. A ciò si aggiungano le espressioni di dileggio – che violano il requisito della continenza – nei confronti dell'attore e l'ulteriore accusa – fondata su un fatto storicamente falso – di essere un fabbricante di “fake news”.”
5.2 Tanto premesso, deve in primo luogo osservarsi che la ricostruzione del contenuto dell'intervento di offerta dall'attore non appare Parte_2 completamente fedele al contenuto del monologo, come integralmente trascritto e prodotto in atti dallo stesso risultando, in virtù Pt_1 dell'omissione di alcuni passaggi, le affermazioni riportate in citazione come offensive della persona del decontestualizzate rispetto al Pt_1 complessivo contenuto dell'intervento.
Ed invero, appare opportuno richiamare, come pure fatto dal giudice di prime cure, il testo trascritto del monologo “incriminato”:
“Questa è una cosa molto importante che chi non legge il Fatto o la Verità, che sono gli unici due giornali che ne hanno parlato, non sa. E riguarda il
Corriere della Sera. Il Corriere della Sera ha un corrispondente a
Bruxelles che si chiama e ha anche un vicedirettore che si Per_1 chiama è un grande predicatore di apocalissi Parte_1 Pt_1 pagina 5 di 18 prossime venture, che regolarmente non si verificano. sta a Per_1
Bruxelles e a Strasburgo e sa quello che succede nei palazzi del potere europeo. Quindi ha scritto una lettera al Comitato di redazione del
Corriere della Sera e al direttore per dire: ma vi siete accorti che il nostro vicedirettore il primo novembre ha pubblicato una notizia falsa, cioè una notizia che non c'era e non c'è mai stata? Infatti, il titolo del
Corriere della Sera in prima pagina, apertura del primo novembre, era
“Deficit, pronta la procedura Ue. La decisione attesa il 21 novembre”.
Peccato che negli stessi giorni da Bruxelles raccogliesse notizie di Per_1 tutt'altro tenore, e cioè che la Commissione, l e l'Eurogruppo, che CP_9 sono quelli che maneggiano le procedure d'infrazione contro i Paesi per eccesso di debito o di deficit, stavano lavorando a una mediazione con
per scongiurare la procedura d'infrazione. E aveva addirittura Per_2 Per_1 pubblicato dichiarazioni dei presidenti dell'Eurogruppo e dell che CP_9 dicevano che non era alle viste nessuna procedura d'infrazione e che erano fiduciosi sul fatto che si potesse scongiurarla e invece i pezzi di Per_1 dall'Europa venivano smentiti dall'Italia dal vicedirettore che Pt_1 scriveva tutt'altro e addirittura faceva titolare il suo giornale “Pronta la procedura Ue. La decisione attesa il 21 novembre”. Dopodiché la procedura non è mai arrivata, il 21 novembre non è successo niente, non era pronta nessuna procedura d'infrazione. E allora quando alla fine è Per_2 andato a mediare e dall'1,6% che voleva l'Europa, il 2,4% che volevano
e è riuscito a spuntare una via di mezzo – il famoso 2,04% Per_3 Per_4
- in cambio di nessuna procedura d'infrazione, ovviamente si è dimostrato che aveva ragione del Corriere della Sera e aveva torto del Per_1 Pt_1
Corriere della Sera.
senza darsene per inteso, ha continuato a scrivere, “nessun CP_8 passo verso il compromesso;
nessun vero negoziato;
l'Ue all'Italia: così non basta, altri tre miliardi di risparmi, sangue, lacrime. Resta il rischio della procedura d'infrazione sin da domani, lo spettro dell'esercizio provvisorio…”. Alla fine, stremato, ha dovuto arrendersi anche lui quando tutti i giornali scrivevano che la procedura d'infrazione non c'era mai stata, né mai ci sarebbe stata. E rosicava un po' perché il suo Paese non era stato severamente scudisciato, il patriota Ora Pt_1 voi capite che c'è un problema, al Corriere della Sera. Perché o mandano via il vicedirettore o mandano via il corrispondente da Bruxelles, perché il corrispondente da Bruxelles accusa il vicedirettore di raccontare delle pagina 6 di 18 panzane. Sapete com'è finita? Sono rimasti tutti e due. Quello da Bruxelles scrive una cosa e quello da Roma scrive il contrario. Immaginate un lettore del Corriere, che dice: “Io adesso a chi credo, a o a . Dice, Per_1 Pt_1 fa' un po' per uno: giorni pari a giorni dispari Sapete Per_1 Pt_1 dove sta oltre che alla vicedirezione del Corriere della Sera? Pt_1
Nella task force della Commissione europea contro le fake news! Ma non è meraviglioso? (Risate e applausi in sala). E l'altro sapete chi è? Riotta.
I nostri due combattenti europei contro le fake news. Degli altri naturalmente, quelle degli altri. Ricorda un po' quel film di OD EN,
“La maledizione dello scorpione di giada”, dove lui fa un investigatore che lavora per l'assicurazione e deve indagare su una serie di furti in vari appartamenti. Alla fine dell'indagine si scopre che il ladro è lui:
l'investigatore che agisce sotto ipnosi. Quindi questi vanno a caccia di fake news e un giorno o l'altro scopriranno che gli autori delle fake news sono loro, gli investigatori (Risate e applausi in sala)”.
Come sopra evidenziato, l'appellante, dopo avere assunto in primo grado che non vi erano dubbi che le affermazioni di erano oggettivamente Parte_2 false, in quanto è un dato storico consegnato agli atti ufficiali dell'Unione Europea che il 21 novembre 2018 la Commissione Europea ha avviato, ai sensi dell'art. 126 TFUE la procedura per disavanzo eccessivo,
e anche soggettivamente false, in quanto la verità della notizia da lui diffusa era stata confermata dallo stesso giornale di cui l'appellato è direttore e dalle prime pagine di tutti i quotidiani, ha incentrato la presente impugnazione sulla vicenda dell'apertura della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, sulla contraddittorietà della decisione di primo grado in punto di effettivo inizio della procedura, sul travisamento delle prove acquisite allorchè si qualifica come “poco precisa” o “eccessivamente allarmistica” la notizia data dal Corriere della
Sera e si omette di valutare che il 22.11.2018 tutti i principali quotidiani, compreso il Fatto Quotidiano, titolavano la pubblicazione della relazione ex art. 126 come “avvio della procedura” e che da altri documenti, riportanti le dichiarazioni del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio, emergeva che la posizione della Commissione Europea era di netta chiusura alla proposta di bilancio del 2019.
5.3 Tuttavia, per valutare i profili di falsità oggettiva e soggettiva delle affermazioni di lamentati dall'appellante, non può Parte_2 prescindersi dal rilevare che l'intervento in questione inizia e si pagina 7 di 18 incentra sull'incoerenza editoriale del Corriere della Sera e sulla paradossale situazione di un giornale che pubblicava contemporaneamente articoli in aperta contraddizione tra loro, dando risalto a quelli ove si prospettava un evento che poi non si sarebbe verificato, situazione denunciata pubblicamente dal giornalista alla direzione del Per_1 proprio giornale.
Come opportunamente evidenziato dal primo Giudice, la lettera citata da nell'incipit del suo intervento, inviata da il 31 Parte_2 Per_1 dicembre 2018 al Comitato di Redazione del suo giornale e al Direttore, è stata riportata in atti dal convenuto e non contestata dall'attore né per provenienza, né per contenuto.
Dalla lettura del testo integrale della lettera in questione risulta evidente che oggetto del monologo sono le accuse che il giornalista
[...] ha fatto alla direzione del suo giornale relativamente alla Per_1 copertura della trattativa tra Unione Europea e Italia sulla manovra di bilancio 2019. In particolare, viene riferita l'accusa di ( e non di Per_1
) secondo il quale la notizia pubblicata dal Corriere il 1 Parte_2 novembre sulla procedura di infrazione UE contro l'Italia sarebbe falsa ( testualmente scrive : “inesistente”, “tecnicamente impossibile”, una Per_1
“notizia che non c'è”); la circostanza, sempre stigmatizzata da Per_1 nella sua lettera, che in quei giorni quale corrispondente raccoglieva e pubblicava notizie sulla trattativa in corso tra il Governo italiano, la
Commissione, l e l'Eurogruppo e, nel contempo, lo stesso giornale – CP_9 con articolo a firma di smentiva i positivi sviluppi della Pt_1 trattativa UE-Italia.
Fatti tutti (accuse di e sequenza degli articoli pubblicati sul Per_1
Corriere della Sera) incontestabilmente veri, per come risultante dalla lettera in atti.
poi, detto resoconto affermando che la procedura non è Parte_4 mai arrivata, che il 21 novembre non è successo niente e non era pronta nessuna procedura d'infrazione; che all'esito della mediazione svolta da non vi è stata nessuna procedura di infrazione, così risultando Per_2 dimostrato che aveva ragione e non che c'è un problema al Per_1 Pt_1
Corriere della Sera, “Perché o mandano via il vicedirettore o mandano via il corrispondente da Bruxelles, perché il corrispondente da Bruxelles accusa il vicedirettore di raccontare delle panzane”.
pagina 8 di 18 Che non siano false neanche le ultime due affermazioni non sembra possa discutersi.
6.Resta, dunque, da esaminare l'affermazione “ che scriveva Pt_1 tutt'altro e addirittura faceva titolare il suo giornale “Pronta la procedura Ue. La decisione attesa il 21 novembre”. Dopodiché la procedura non è mai arrivata, il 21 novembre non è successo niente, non era pronta nessuna procedura d'infrazione”.
Sul punto l'appellante, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza con riferimento alla
“apertura di una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo”, assumendo che gli argomenti svolti dal primo giudice si pongono in insanabile contraddizione tra loro, evidenziando che il Tribunale scrive che “Circa la procedura si osserva che l'art. 126 del Trattato UE prevede un'articolata disciplina” e nella pagina successiva la descrive, mettendo al primo punto la Relazione della Commissione ed è esattamente l'avvio di questa procedura che il Corriere della Sera anticipa il giorno 1 novembre
2018, indicando-evidentemente sulla base di informazioni raccolte all'interno della giorno in cui tale relazione sarebbe stata CP_10 resa pubblica.
L'art. 126 del Trattato UE prevede una articolata disciplina ed una sequenza di azioni della Commissione ( tra cui la predisposizione di
Relazioni) e del Consiglio che possono eventualmente esitare nell'apertura di una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo ( comma 5: La
Commissione‚ se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo‚ trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio. Comma 6: Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo). L'avvio della procedura di infrazione è dunque votato dal Consiglio ed è a sua volta oggetto di puntuale disciplina normativa. Tutta la disciplina in questione è stata opportunamente richiamata alle pag.
6-7 della sentenza impugnata.
6.1 Orbene, l'appellante assume che, intitolando l'articolo del 1 novembre
2018 “ Deficit, pronta la procedura UE. La decisione attesa il 21 novembre” si sarebbe riferito con il termine “pronta la procedura” alla Relazione della Commissione , indicando nel 21 novembre il giorno in cui la relazione sarebbe stata depositata. pagina 9 di 18 Il testo dell'articolo che poi segue chiarisce la notizia facendo esplicito riferimento al fatto che il 21 novembre l'Italia si sarebbe trovata già a subire le conseguenze di una procedura di infrazione: “ A meno di cambi di rotta sostanziali, il 21 novembre l'Italia tornerà dove non si trovava da cinque anni: nella gabbia di regole, pressioni e sorveglianza di una procedura europea per deficit eccessivo. Poche volte in tempi recenti si era registrato un consenso tanto ampio nella Commissione UE per una scelta così rilevante, secondo varie voci convergenti all'interno dell'Istituzione.”
Del resto, come risulta dall'articolo pubblicato su Finanza Online del 5 novembre 2018 dal titolo “Eurogruppo. su manovra: sanzioni il CP_11 prossimo 21 novembre? Una fake news”, proprio a seguito dell'articolo pubblicato sul Corriere il 1 novembre e di quanto rilanciato sempre da su Twitter : “Manovra, pronta la procedura UE per deficit eccessivo: Pt_1 decisione il 21 novembre. Da allora diventano legalmente possibili sanzioni pecuniarie della UE all'Italia.”, il Commissario UE in Persona_5 occasione della riunione dell'Eurogruppo, aveva tenuto a precisare che non era vero che l'Italia rischiava sanzioni a partire dal prossimo 21 novembre.
6.2 Ora, a proposito dell'asserzione di per cui “il 21 novembre Parte_2 non è successo niente, non era pronta nessuna procedura di infrazione”, si afferma nella sentenza impugnata, alla pag. 8 : “Il 21 novembre 2018 la
Commissione depositò una relazione ai sensi dell'art. 126 paragrafo 3 del
Trattato, che, come si evince dalla lettura della citata norma, dà l'avvio ad una fase di interlocuzione con il Consiglio e lo Stato membro. Il
Consiglio, valutata la proposta di Commissione e le eventuali osservazioni dello Stato membro, vota a maggioranza qualificata se iniziare la procedura per disavanzo eccessivo ed in ogni caso assegna un termine entro cui lo
Stato membro soggetto a procedura per deficit eccessivo deve adeguarsi alle raccomandazioni, di 6 mesi o di 3 in casi di violazioni particolarmente serie. Le sanzioni seguono solo alla mancanza di azioni efficaci assunte nel medio periodo. Solo a giugno 2019 il Consiglio emanò una raccomandazione all'Italia e vi fu dunque la proposta di aprire una procedura per infrazione per eccessivo disavanzo;
tuttavia, tale procedura
è stata scongiurata a seguito di manovre correttive attuate dal governo italiano, cosicchè a luglio 2019 la Commissione ha definitivamente comunicato, in una lettera indirizzata al premier ed al ministro Per_2 pagina 10 di 18 di ritenere che il pacchetto di misure adottate dall'Italia era Pt_5 sufficiente e l'apertura di una procedura non era più giustificata.
L'affermazione di deve essere dunque contestualizzata: il 21 Parte_2 novembre non era stata aperta nessuna procedura di infrazione, ma solo dato
l'avvio alla fase preparatoria prevista in caso di violazione della regola del debito, dunque “non era successo nulla” di ciò che aveva Pt_1 preconizzato sulle pagine del Corriere, in quanto detta relazione non rappresentava certo l'apertura, in senso formale, della procedura di infrazione. È corretto dunque aver affermato, ad aprile 2019, che non era stata aperta la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia, sebbene la comunicazione ufficiale di mancata apertura (rectius, di mancata proposta da parte della Commissione al Consiglio per l'apertura) risalga solo a luglio 2019, perché da novembre 2018 fino a giugno 2019 era in corso una fase di dialogo e di negoziato fra il nostro Governo e l'UE proprio al fine di evitarla”.
Prosegue il Tribunale affermando che “Ciò che è oggetto di critica da parte di , a ben vedere, è il modo capzioso in cui il primo di novembre Parte_2 la notizia sarebbe stata data, assumendo come certa l'apertura di una procedura per deficit il giorno 21 novembre e proseguendo, nei giorni successivi, a sconfessare l'esistenza di un negoziato fra la Commissione europea e l'Italia, dipingendo anzi il nostro Paese come molto isolato e privo del sostegno degli altri facenti parte dell'area euro”.
6.3 Tuttavia, ritiene la Corte che se può apparire effettivamente criticabile il modo capzioso con cui l'articolo del 1 novembre dava sostanzialmente per certa la notizia dell'apertura di una procedura per deficit il giorno 21 novembre e, nei giorni successivi, con altri articoli, prima si dava atto di una mediazione in corso e poi si sconfessava l'esistenza di un negoziato fra la Commissione Europea e l'Italia, così palesandosi l' intento di ingenerare comunque una situazione di peculiare allarme, non meno criticabile è il modo capzioso con il quale ad Parte_2 aprile del 2019, afferma “Dopodichè la procedura non è mai arrivata, il 21 novembre non è successo niente, non era pronta nessuna procedura di infrazione” .
6.4 , ad aprile 2019, effettivamente sa che la procedura di Parte_2 infrazione formalmente non è mai arrivata. Ma certamente sa anche che non è vero che il 21 novembre non era successo niente, così come non può non sapere, quale Direttore del , che non solo il Controparte_7 pagina 11 di 18 Corriere, con l'articolo di aveva preconizzato, tra ottobre e il Per_6
21 novembre 2018, l'avvio di una procedura di infrazione, ma anche altri giornali, sebbene con toni meno allarmistici e dando atto dei tentativi di mediazione per evitarla.
Come documentato dall'appellante, già il 31 ottobre 2018 Controparte_4 pubblicava in prima pagina: “Lettera UE: pronta la procedura. Mossa Pt_6
deficit reale al 2%. Dalla Commissione Ue arriva al Mef un'altra
[...] lettera con l'annuncio della pubblicazione di un nuovo Rapporto sul debito, primo passo verso la procedura. Roma ha tempo per rispondere entro il 13 novembre, stessa data per l'invio del nuovo progetto di bilancio. Roma punta a sostenere che con meno spese ed effetto fiscale del PIL il deficit reale si fermerà al 2%”.
Il 2 novembre 2018 La Repubblica intitolava in prima pagina “Salvini vola, giù M5S e governo. Avviso Ue: pagherete per 5 anni.” e a pag. 7 “Bruxelles vede un deficit verso il 3%. Obbligherà l'Italia a 5 anni di sacrifici”.
Nel notiziario ANSA-Roma del 6 novembre viene data la notizia: “ Entro martedì il governo deve inviare a Bruxelles una correzione della manovra
“considerevole”: se non lo fa sa già di andare incontro a una procedura di infrazione.[…] il 21 con il rapporto sul debito potrebbe arrivare la bocciatura Ue. Ma l'avvio della procedura di infrazione è atteso a dicembre
o, sperano a Roma, a gennaio”.
Quando il 21 novembre viene pubblicato il Rapporto sul debito ( la
Relazione della Commissione), già indicato da tutta la stampa come il primo passo per la procedura di infrazione, non è vero che non succede niente.
Il 22 novembre tutti i principali quotidiani italiani intitolavano la pubblicazione della relazione come “Avvio della procedura”.
Sulla prima pagina de Il Sole- 24 ore: “Verso l'avvio della procedura di infrazione”; de La Stampa:” Ue, procedura per punire l'Italia”, di
[...]
: “La Ue boccia Roma. Con questa manovra via alla procedura”. CP_6
Se è vero, dunque, che la procedura di infrazione non è mai stata formalmente avviata, non essendo mai intervenuta una delibera in tal senso del Consiglio dell'Unione Europea, ha evidentemente mentito Parte_2 quando ha affermato che il 21 novembre non era successo niente, visto che, il 22 novembre, anche il giornale da lui diretto, Controparte_7 titolava “ Verdetto. La manovra del 2019 fa scattare la procedura
d'infrazione per i conti 2017” e a pag. 24“ Verdetto Bruxelles boccia il bilancio e avvia la procedura di infrazione. Il governo punta a dilatare i pagina 12 di 18 tempi oltre le Europee.” e il 23 novembre, richiamando l'avvio della procedura di infrazione, titolava a pag. 4 “Manovra bocciata, trattativa con l'Ue per dilatare i tempi” “[…]Come previsto, dopo la bocciatura della legge di Bilancio da parte di Bruxelles, il governo punta a dilatare i tempi dell'entrata in vigore della procedura di infrazione contro l'Italia, il cui primo passo è stato aperto mercoledì dalla Commissione[..]”.
6.5 Tacendo tali circostanze, ossia che dal 22 novembre tutte le maggiori testate giornalistiche italiane, compresa la sua, avevano parlato di avvio della procedura di infrazione, dicendo lapidariamente che il 21 novembre nulla era successo, né era mai arrivata alcuna procedura, ha Parte_2 inequivocabilmente indotto il pubblico in sala, e poi gli ascoltatori in rete, a ritenere che effettivamente aveva scritto “panzane”, nel Pt_1 senso di notizie del tutto false e disancorate dalla realtà.
Il che evidentemente non è.
Seppure è vero, come del resto denunciato da al CdR del Per_1
Corriere, che le modalità con cui la procedura è stata annunciata e nel contempo sono state affermate e poi smentite le trattative Ue-Italia, possono mettere in discussione la credibilità del giornale Il Corriere della Sera, con buona pace del diritto dei cittadini ad una compiuta informazione, attribuire a il ruolo di fabbricatore di fake news, Pt_1 prendendo le mosse da un legittimo e sano scontro all'interno della redazione del Corriere, è tutt'altra cosa.
7. Ad avviso della Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal primo
Giudice, se è vero che la critica svolta da è legittima, anche Parte_2 nei suoi toni sarcastici, aspri e deridenti, allorché pone l'attenzione e stigmatizza l'incoerenza editoriale del Corriere, non è altrettanto legittima ed esorbita i limiti del relativo esercizio allorché egli, con una calcolata e calibrata alterazione della verità dei fatti, “offre” al pubblico la figura di un giornalista, che inventa e scrive notizie Pt_1 false.
E che non si sia solo limitato a riportare l'opinione del corrispondente
, lo conferma in modo tranciante anche l'epilogo del suo monologo: Per_1
“Sapete dove sta , oltre che alla vicedirezione del Corriere della Pt_1
Sera? Nella task force della Commissione europea contro le fake news! Ma non è meraviglioso? (Risate e applausi in sala). E l'altro sapete chi è?
Riotta. I nostri due combattenti europei contro le fake news. Degli altri naturalmente, quelle degli altri. Ricorda un po' quel film di OD EN, pagina 13 di 18 “La maledizione dello scorpione di giada”, dove lui fa un investigatore che lavora per l'assicurazione e deve indagare su una serie di furti in vari appartamenti. Alla fine dell'indagine si scopre che il ladro è lui:
l'investigatore che agisce sotto ipnosi. Quindi questi vanno a caccia di fake news e un giorno o l'altro scopriranno che gli autori delle fake news sono loro, gli investigatori (Risate e applausi in sala)”.
7.1 Nel caso in esame, dunque, a fronte dell'oggettiva offesa all'onore e alla reputazione dell'appellante, non risulta invocabile la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, essendo evidente, nel giudizio espresso da sulla persona di e sul suo operato come Parte_2 Pt_1 giornalista, la mancanza di corrispondenza a verità, anche solo putativa.
E', infatti, principio consolidato in giurisprudenza ( cfr. per tutte Cass.
n. 29222/2024) che il diritto di critica può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ed ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati, per l'appunto, i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica. Il diritto di critica, dunque, non si concreta in una mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi e, tuttavia, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. A tal riguardo, il limite della verità putativa esonera da responsabilità civile quando i fatti, al momento in cui vennero appresi dall'autore, apparivano verosimili, sia sul piano oggettivo, perché non manifestamente implausibili, sia sul piano soggettivo, in quanto l'autore abbia compiuto ogni sforzo diligente ed esigibile, secondo la previsione dell'art. 1176, secondo comma, c.c., per accertare la verità degli stessi attraverso un serio lavoro di ricerca, abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazioni e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite e non abbia sottaciuto ( come, invece, platealmente accaduto nel caso in esame), anche solo colposamente, fatti collaterali idonei a privare di senso o a modificare il senso dei fatti narrati. Né, infine, è dato riconoscere come pagina 14 di 18 sussistente il requisito della verità oggettiva allorquando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore, come nel caso in esame) rappresentazioni della realtà oggettiva false, dovendo in definitiva l'esercizio del diritto di critica essere connotato anche dall'astensione dall'impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti.
7.2 Da tanto consegue che non può ritenersi lecito neanche il registro satirico utilizzato dall'appellato per amplificare la portata della critica mossa all'appellante. E' stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza di legittimità come nella formulazione del giudizio critico, e tanto più in quello satirico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (Cass.
Sez.3, 14/03/2024 n. 6960; Cass. Sez. 1, 20/03/2018 n.6919; Cass. Sez. 6-3,
17/09/2013, n. 21235; Cass. Sez. 3, 28/11/2008, n. 28411).
8. All'accoglimento dei motivi di impugnazione consegue il diritto dell'appellante al risarcimento del danno subito.
8.1 In via preliminare, osserva la Corte che del tutto sfornito di prova è
l'asserito danno patrimoniale e danno biologico lamentato dall'appellante.
Sul punto vi è in atti la sola allegazione di avere subito un danno patrimoniale “avendo avuto dei riflessi sulla intensa attività pubblicistica dell'attore che è autore di numerosi libri e PodCast. La disistima creata ad arte dal convenuto ha inevitabilmente ridotto la platea delle persone che avrebbero potuto accedere al suo sito o comprare un suo libro”, non supportata da alcuna prova, documentale o testimoniale sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante. Analoghe considerazioni valgono per il danno biologico, solo richiamato nelle conclusioni.
8.2 Per quel che concerne la prova del danno non patrimoniale, anche quando sia derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso della lesione della reputazione, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento, prova che può essere data anche a mezzo di presunzioni semplici (ex plurimis Cass. Civ., 18/11/2014, n. 24474; Cass. Civ., pagina 15 di 18 31/07/2015, n. 16222). In tal senso si è pronunciata da ultimo Cass. Civ.,
Sez. III, Ord. n. 25420 del 26/10/2017: “in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa”, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.”
Venendo poi al profilo della liquidazione, va osservato che essa presuppone una valutazione necessariamente equitativa, insita nella natura del danno e nella funzione di risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico. Al riguardo deve darsi conto che l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, nella più recente versione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica del 2024, ha fornito, altresì, criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa assumendo quali parametri di riferimento la notorietà del diffamante, la sua collocazione sociale e professionale, la natura della condotta diffamatoria e la sua frequenza, l'elemento psicologico dell'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la condotta e la relativa diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalla notizia diffamatoria, la natura e l'entità del discredito che ne sia derivato, la riconoscibilità del diffamato e la sua reputazione nel dato momento storico, la pubblicazione di una rettifica all'articolo diffamatorio, circostanza quest'ultima idonea a ridurre l'ammontare del danno, ed infine la pubblicazione della sentenza. In considerazione di tali parametri sono state individuate cinque diverse tipologie di diffamazione che si differenziano in ragione della gravità, ed in riferimento alle quali sono indicati gli importi liquidabili, fermo restando che si tratta pur sempre di una liquidazione in via equitativa.
8.3 Tanto premesso, nel caso in esame, l'appellante ha allegato
(circostanze pacifiche) di essere il vice-direttore del Corriere della
Sera, prima testata giornalistica in Italia per diffusione, e di essere un giornalista molto noto;
che è il direttore del giornale Parte_2 Co pagina 16 di 18 ed è anch'egli giornalista molto noto;
ha allegato e Controparte_7 provato che l'intervento di si è svolto durante il Festival Parte_2
Internazionale del Giornalismo tenutosi a Perugia tra l'1 e il 7 aprile
2019,al davanti a diverse centinaia di spettatori;
che è Controparte_2 stato ripreso con tecnica audiovisiva ed è stato diffuso, sia in diretta che successivamente, sulla piattaforma You-Tube, raggiungendo, alla data dell'atto di appello, oltre 1.200.000 visualizzazioni, con 10.000 commenti di approvazione.
La notorietà del diffamante e del diffamato, in uno con l'elevata diffusione e risonanza mediatica del video contenente l'intervento, lasciano agevolmente presumere che la lesione alla reputazione di Parte_1 ha comportato, con il forte discredito alla sfera professionale e
[...] all' immagine pubblica del giornalista, ineludibili conseguenze anche sul piano psico-emotivo e relazionale, specie con il pubblico destinatario della sua attività di informazione , essendo agevole ritenere che sulla credibilità e serietà professionale dell'appellante, il pubblico dello spettacolo di (che rideva ed applaudiva) e gli utenti della rete Parte_2 che hanno visto il video fino ad oggi, o non faranno più affidamento o, quantomeno, nutriranno forti dubbi.
Alla luce di tali complessivi elementi, e tenuto conto dei criteri orientativi forniti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano in relazione alla gravità della diffamazione, rientrante nella tipologia di diffamazione di elevata gravità, appare equo liquidare in € 38.000 il danno non patrimoniale subito da . Parte_1
9. Conclusivamente, l'appello va accolto e, per l'effetto, Parte_2 va condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di della somma di € 38.000, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
All'accoglimento dell'appello consegue anche la riforma della sentenza di primo grado in punto spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo.
10.Come richiesto dall'appellante, va, altresì, ordinata alla piattaforma
You-Tube la rimozione del video che compare alla pagina web https://www.yuotube.com/watch?v=IMV2ubGolrI&t=4364s oppure, ove possibile,
l'oscuramento del predetto video dal minuto 1:07:35 al minuto 1:12:00.
11.Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. pagina 17 di 18
P. Q. M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto:
1. Condanna al pagamento in favore di a Parte_2 Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 38.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
2.condanna al pagamento delle spese di lite del primo Parte_2 grado di giudizio in favore di che si liquidano in € Parte_1
6.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e Cap come per legge.
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_2 giudizio in favore di che si liquidano in € 9.991,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e Cap come per legge.
4. Ordina alla piattaforma You-Tube la rimozione del video che compare alla pagina web https://www.yuotube.com/watch?v=IMV2ubGolrI&t=4364s oppure, ove possibile, l'oscuramento del predetto video dal minuto 1:07:35 al minuto
1:12:00.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 19.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 77/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.Prof. Vincenzo Zeno- Parte_1
Zencovich, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Roma, Vicolo Orbitelli 31
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Fiore e Alessio CP_1
La Pegna, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.Fiore in
Roma, Piazza Magnanelli 3
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1275/2022 emessa da Tribunale di
Perugia il 15.09.2022, pubblicata il 19.09.2022, non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti
Per l'appellato: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1275/2022 emessa dal
Tribunale di Perugia il 15.09.2022, pubblicata il 19.09.2022, non pagina 1 di 18 notificata, con la quale è stata rigettata la domanda avanzata dal Pt_1 nella causa civile avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile nei confronti di per il reato di diffamazione e la Parte_2 condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto dei fatti di cui al processo.
2.L'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza, lamentando la contraddittoria motivazione sull'apertura di una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo, il travisamento delle risultanze istruttorie, la contraddittorietà della motivazione in ordine alla realtà dei fatti, la non applicabilità dell'esimente del diritto di critica e di satira.
3.Si è costituito l'appellato con comparsa alla quale si fa integrale rinvio, contestando tutte le avverse doglianze e chiedendo il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4.All'udienza dell'11.07.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. A seguito di istanza avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 352, comma 2 c.p.c. è stata disposta la discussione orale dinanzi al Collegio e all'udienza del 12.12.2024, conclusa la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene la Corte che l'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
5.1 Prima di esaminare i motivi di impugnazione onde verificarne pertinenza e fondatezza, appare necessario prendere le mosse da quanto dedotto ed allegato dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado a fondamento della domanda risarcitoria e reiterato in sede di appello.
Ha affermato l'attore/appellante: “È successo infatti che il 5 aprile 2019
è stato invitato a tenere un intervento al “Festival Parte_2
Internazionale del Giornalismo” svoltosi a Perugia dall'1 al 7 aprile. Più precisamente, l'intervento del si è tenuto al Parte_2 Controparte_2 davanti a diverse centinaia di spettatori e, ripreso con tecnica audiovisiva, è stato diffuso, sia in diretta che successivamente, CP_3 attraverso la nota piattaforma “You Tube”. Allo stato le
[...] visualizzazioni di tale filmato sono state 558.145 (doc.1). Nel suo lungo intervento dedicato a “Un anno di balle” (doc.2), dedica una Parte_2 parte consistente ad attaccare l'attore indicandolo come autore di una delle “balle” giornalistiche (doc.3, trascrizione dal minuto 1:07:35 al minuto 1:12:00). Oggetto delle accuse di era l'annunciato avvio Parte_2 pagina 2 di 18 da parte della Commissione UE di una procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia. Secondo la notizia era falsa, perché non Parte_2 vi era alcun avvio di procedura per deficit eccessivo e l'attore aveva montato ad arte una campagna mediatica allarmistica. L'incipit di Parte_2
è categorico e dà il tono a tutto il suo intervento: “ è un Parte_1 grande predicatore di apocalissi prossime venture che regolarmente non si verificano”. La “balla” di cui si sarebbe reso responsabile l'attore è di aver fatto titolare un articolo del Corriere della Sera del 1° novembre
2018: “Pronta la procedura UE. La decisione attesa il 21 novembre”.
Afferma : “Dopodichè la procedura non è mai arrivata, il 21 Parte_2 novembre non è successo niente, non era pronta nessuna procedura
d'infrazione”. L'affermazione del è oggettivamente, ma Parte_2 soprattutto scientemente, falsa. Infatti, il 21.11.2018 la Commissione
Europea diffondeva una amplissima “Relazione” preparata a norma dell'art.126, paragrafo 3,del trattato sul finanziamento dell'Unione
Europea” e riferita all'Italia. L'art. 126 TFUE stabilisce al primo comma che “Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici e eccessivi”; al secondo comma indica i criteri con i quali la Commissione sorveglia i conti pubblici degli Stati membri;
e al terzo comma indica le procedure che la
Commissione segue quando rileva un disavanzo eccessivo. La relazione approvata e pubblicata il 21 novembre 2018, a norma di Trattato TFUE, è dunque formalmente il primo passo giuridico e formale necessario per aprire una procedura per deficit eccessivo a carico di uno Stato membro, quando la
Commissione ritiene ne sussistano le ragioni. Le ultime tre righe delle conclusioni della Relazione sono lapidarie: “L'analisi indica che il criterio del debito definito nel trattato e nel regolamento (UE) n.
1467/1997 debba ritenersi come non rispettato e che, pertanto, una procedura per disavanzo eccessivo basata sul debito sia giustificata”.
Tanto è chiara la conclusione che tutti i giornali del 22 novembre 2018 hanno titolato, in apertura, sull'avvio della procedura d'infrazione ( cfr. articoli versati in atti de CP_4 CP_5 CP_6 [...]
. Dunque, il convenuto era perfettamente Controparte_7 Parte_2 consapevole – avendone dato notizia con risalto – che il 21 novembre era avvenuto il contrario di quanto da lui affermato alcuni mesi più tardi (“Il
21 novembre non è successo niente, non era pronta nessuna procedura
d'infrazione”). Avendo così falsificato la realtà storica, il convenuto
prosegue nella sua filippica contro l'attore: senza Parte_2 CP_8 pagina 3 di 18 darsene per inteso, ha continuato a scrivere, “nessun passo verso il compromesso;
nessun vero negoziato;
l'UE all'Italia: così non basta, altri tre miliardi di risparmi, sangue, lacrime. Resta il rischio della procedura
d'infrazione sin da domani, lo spettro dell'esercizio provvisorio…””. Anche qui la malafede del convenuto è evidente: il 22 novembre il suo giornale aveva sottotitolato che vi era la “necessità di una correzione di oltre 5 miliardi già nel 2018 e di più di 10 per il 2019”. Il giorno dopo, il 23 novembre , il suo giornale, richiamando l'avvio della procedura di infrazione, titola “Manovra: Italia bocciata”. E sempre lo stesso giorno il
“Fatto Quotidiano” dà pure la notizia “BTP – Italia, la vendita è stata un flop” aggiungendo che ciò è stato determinato “dal programma di politica economica portato avanti dai due partiti di maggioranza e successivamente declinato nella manovra di bilancio recentemente bocciata dalla Commissione
Europea e per la quale si attende l'avvio di una procedura per deficit eccessivo” [la sottolineatura è nell'originale]. Non contento il
[...]
: “Alla fine, stremato, ha dovuto arrendersi anche Parte_3 Pt_1 lui quando tutti i giornali scrivevano che la procedura d'infrazione non
c'era mai stata, né mai ci sarebbe stata. E rosicava un po' perché il suo
Paese non era stato severamente scudisciato, il patriota ”. E Pt_1 conclude indicando nell'attore un fabbricante di “fake news”: “Ricorda un po' quel film di OD EN, “La maledizione dello scorpione di giada”, dove lui fa un investigatore che lavora per l'assicurazione e deve indagare su una serie di furti in vari appartamenti. Alla fine dell'indagine si scopre che il ladro è lui: l'investigatore che agisce sotto ipnosi. Quindi questi vanno a caccia di fake news e un giorno o l'altro scopriranno che gli autori delle fake news sono loro, gli investigatori”. Non vi possono essere dubbi che le affermazioni del convenuto sono Parte_2 oggettivamente false, in quanto è un dato storico consegnato agli atti ufficiali dell'Unione Europea che il 21 novembre 2018 la Commissione
Europea ha avviato, ai sensi dell'art. 126 TFUE, la procedura per disavanzo eccessivo. Ma l'affermazione è falsa anche soggettivamente in quanto la verità della notizia diffusa dall'attore è confermata dallo stesso giornale di cui il convenuto è direttore e che certo non poteva ignorare una notizia da lui data con risalto in prima pagina (e che ha tenuto banco sulle prime pagine di tutti i quotidiani). In sostanza la consapevolezza da parte del convenuto della falsità di quanto propalato esclude che possa esservi spazio per supposte esimenti in ordine alla c.d. “verità putativa. La pagina 4 di 18 consapevolezza della falsità della accusa all'attore di aver fornito
“balle” all'opinione pubblica per creare allarmismo spazza via anche ogni possibile difesa in ordine ad un ipotetico esercizio del diritto di critica. In primo luogo, perché l'accusa all'attore di aver diffuso una notizia falsa attribuisce una condotta precisa e circostanziata nel tempo e nel luogo. Non si tratta dunque di critica. In secondo luogo, quand'anche volesse riconoscersi al convenuto un esercizio di critica, essa si fonderebbe su un fatto platealmente falso, lo si ripete ancora una volta, sia oggettivamente che soggettivamente. Sul punto la giurisprudenza è fermissima nell'escludere che possa ricorrere la esimente. La natura offensiva dell'accusa del convenuto è in re ipsa: accusare un giornalista di aver inventato una notizia che invece non c'era, espone l'accusato alla disistima dei colleghi e dell'opinione pubblica (le centinaia di migliaia persone che hanno visto in diretta o in rete l'intervento del , Parte_2 ma anche a possibili sanzioni di natura disciplinare, per violazione degli obblighi di cui all'art. 2 della legge professionale (L.69/1963). Si sottolinea che soprattutto per un giornalista economico, il cui lavoro è seguito da chi opera sui mercati, la credibilità è il patrimonio professionale più importante. Cercare di comprometterla significa danneggiare in modo significativo un professionista dell'informazione. A ciò si aggiungano le espressioni di dileggio – che violano il requisito della continenza – nei confronti dell'attore e l'ulteriore accusa – fondata su un fatto storicamente falso – di essere un fabbricante di “fake news”.”
5.2 Tanto premesso, deve in primo luogo osservarsi che la ricostruzione del contenuto dell'intervento di offerta dall'attore non appare Parte_2 completamente fedele al contenuto del monologo, come integralmente trascritto e prodotto in atti dallo stesso risultando, in virtù Pt_1 dell'omissione di alcuni passaggi, le affermazioni riportate in citazione come offensive della persona del decontestualizzate rispetto al Pt_1 complessivo contenuto dell'intervento.
Ed invero, appare opportuno richiamare, come pure fatto dal giudice di prime cure, il testo trascritto del monologo “incriminato”:
“Questa è una cosa molto importante che chi non legge il Fatto o la Verità, che sono gli unici due giornali che ne hanno parlato, non sa. E riguarda il
Corriere della Sera. Il Corriere della Sera ha un corrispondente a
Bruxelles che si chiama e ha anche un vicedirettore che si Per_1 chiama è un grande predicatore di apocalissi Parte_1 Pt_1 pagina 5 di 18 prossime venture, che regolarmente non si verificano. sta a Per_1
Bruxelles e a Strasburgo e sa quello che succede nei palazzi del potere europeo. Quindi ha scritto una lettera al Comitato di redazione del
Corriere della Sera e al direttore per dire: ma vi siete accorti che il nostro vicedirettore il primo novembre ha pubblicato una notizia falsa, cioè una notizia che non c'era e non c'è mai stata? Infatti, il titolo del
Corriere della Sera in prima pagina, apertura del primo novembre, era
“Deficit, pronta la procedura Ue. La decisione attesa il 21 novembre”.
Peccato che negli stessi giorni da Bruxelles raccogliesse notizie di Per_1 tutt'altro tenore, e cioè che la Commissione, l e l'Eurogruppo, che CP_9 sono quelli che maneggiano le procedure d'infrazione contro i Paesi per eccesso di debito o di deficit, stavano lavorando a una mediazione con
per scongiurare la procedura d'infrazione. E aveva addirittura Per_2 Per_1 pubblicato dichiarazioni dei presidenti dell'Eurogruppo e dell che CP_9 dicevano che non era alle viste nessuna procedura d'infrazione e che erano fiduciosi sul fatto che si potesse scongiurarla e invece i pezzi di Per_1 dall'Europa venivano smentiti dall'Italia dal vicedirettore che Pt_1 scriveva tutt'altro e addirittura faceva titolare il suo giornale “Pronta la procedura Ue. La decisione attesa il 21 novembre”. Dopodiché la procedura non è mai arrivata, il 21 novembre non è successo niente, non era pronta nessuna procedura d'infrazione. E allora quando alla fine è Per_2 andato a mediare e dall'1,6% che voleva l'Europa, il 2,4% che volevano
e è riuscito a spuntare una via di mezzo – il famoso 2,04% Per_3 Per_4
- in cambio di nessuna procedura d'infrazione, ovviamente si è dimostrato che aveva ragione del Corriere della Sera e aveva torto del Per_1 Pt_1
Corriere della Sera.
senza darsene per inteso, ha continuato a scrivere, “nessun CP_8 passo verso il compromesso;
nessun vero negoziato;
l'Ue all'Italia: così non basta, altri tre miliardi di risparmi, sangue, lacrime. Resta il rischio della procedura d'infrazione sin da domani, lo spettro dell'esercizio provvisorio…”. Alla fine, stremato, ha dovuto arrendersi anche lui quando tutti i giornali scrivevano che la procedura d'infrazione non c'era mai stata, né mai ci sarebbe stata. E rosicava un po' perché il suo Paese non era stato severamente scudisciato, il patriota Ora Pt_1 voi capite che c'è un problema, al Corriere della Sera. Perché o mandano via il vicedirettore o mandano via il corrispondente da Bruxelles, perché il corrispondente da Bruxelles accusa il vicedirettore di raccontare delle pagina 6 di 18 panzane. Sapete com'è finita? Sono rimasti tutti e due. Quello da Bruxelles scrive una cosa e quello da Roma scrive il contrario. Immaginate un lettore del Corriere, che dice: “Io adesso a chi credo, a o a . Dice, Per_1 Pt_1 fa' un po' per uno: giorni pari a giorni dispari Sapete Per_1 Pt_1 dove sta oltre che alla vicedirezione del Corriere della Sera? Pt_1
Nella task force della Commissione europea contro le fake news! Ma non è meraviglioso? (Risate e applausi in sala). E l'altro sapete chi è? Riotta.
I nostri due combattenti europei contro le fake news. Degli altri naturalmente, quelle degli altri. Ricorda un po' quel film di OD EN,
“La maledizione dello scorpione di giada”, dove lui fa un investigatore che lavora per l'assicurazione e deve indagare su una serie di furti in vari appartamenti. Alla fine dell'indagine si scopre che il ladro è lui:
l'investigatore che agisce sotto ipnosi. Quindi questi vanno a caccia di fake news e un giorno o l'altro scopriranno che gli autori delle fake news sono loro, gli investigatori (Risate e applausi in sala)”.
Come sopra evidenziato, l'appellante, dopo avere assunto in primo grado che non vi erano dubbi che le affermazioni di erano oggettivamente Parte_2 false, in quanto è un dato storico consegnato agli atti ufficiali dell'Unione Europea che il 21 novembre 2018 la Commissione Europea ha avviato, ai sensi dell'art. 126 TFUE la procedura per disavanzo eccessivo,
e anche soggettivamente false, in quanto la verità della notizia da lui diffusa era stata confermata dallo stesso giornale di cui l'appellato è direttore e dalle prime pagine di tutti i quotidiani, ha incentrato la presente impugnazione sulla vicenda dell'apertura della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, sulla contraddittorietà della decisione di primo grado in punto di effettivo inizio della procedura, sul travisamento delle prove acquisite allorchè si qualifica come “poco precisa” o “eccessivamente allarmistica” la notizia data dal Corriere della
Sera e si omette di valutare che il 22.11.2018 tutti i principali quotidiani, compreso il Fatto Quotidiano, titolavano la pubblicazione della relazione ex art. 126 come “avvio della procedura” e che da altri documenti, riportanti le dichiarazioni del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio, emergeva che la posizione della Commissione Europea era di netta chiusura alla proposta di bilancio del 2019.
5.3 Tuttavia, per valutare i profili di falsità oggettiva e soggettiva delle affermazioni di lamentati dall'appellante, non può Parte_2 prescindersi dal rilevare che l'intervento in questione inizia e si pagina 7 di 18 incentra sull'incoerenza editoriale del Corriere della Sera e sulla paradossale situazione di un giornale che pubblicava contemporaneamente articoli in aperta contraddizione tra loro, dando risalto a quelli ove si prospettava un evento che poi non si sarebbe verificato, situazione denunciata pubblicamente dal giornalista alla direzione del Per_1 proprio giornale.
Come opportunamente evidenziato dal primo Giudice, la lettera citata da nell'incipit del suo intervento, inviata da il 31 Parte_2 Per_1 dicembre 2018 al Comitato di Redazione del suo giornale e al Direttore, è stata riportata in atti dal convenuto e non contestata dall'attore né per provenienza, né per contenuto.
Dalla lettura del testo integrale della lettera in questione risulta evidente che oggetto del monologo sono le accuse che il giornalista
[...] ha fatto alla direzione del suo giornale relativamente alla Per_1 copertura della trattativa tra Unione Europea e Italia sulla manovra di bilancio 2019. In particolare, viene riferita l'accusa di ( e non di Per_1
) secondo il quale la notizia pubblicata dal Corriere il 1 Parte_2 novembre sulla procedura di infrazione UE contro l'Italia sarebbe falsa ( testualmente scrive : “inesistente”, “tecnicamente impossibile”, una Per_1
“notizia che non c'è”); la circostanza, sempre stigmatizzata da Per_1 nella sua lettera, che in quei giorni quale corrispondente raccoglieva e pubblicava notizie sulla trattativa in corso tra il Governo italiano, la
Commissione, l e l'Eurogruppo e, nel contempo, lo stesso giornale – CP_9 con articolo a firma di smentiva i positivi sviluppi della Pt_1 trattativa UE-Italia.
Fatti tutti (accuse di e sequenza degli articoli pubblicati sul Per_1
Corriere della Sera) incontestabilmente veri, per come risultante dalla lettera in atti.
poi, detto resoconto affermando che la procedura non è Parte_4 mai arrivata, che il 21 novembre non è successo niente e non era pronta nessuna procedura d'infrazione; che all'esito della mediazione svolta da non vi è stata nessuna procedura di infrazione, così risultando Per_2 dimostrato che aveva ragione e non che c'è un problema al Per_1 Pt_1
Corriere della Sera, “Perché o mandano via il vicedirettore o mandano via il corrispondente da Bruxelles, perché il corrispondente da Bruxelles accusa il vicedirettore di raccontare delle panzane”.
pagina 8 di 18 Che non siano false neanche le ultime due affermazioni non sembra possa discutersi.
6.Resta, dunque, da esaminare l'affermazione “ che scriveva Pt_1 tutt'altro e addirittura faceva titolare il suo giornale “Pronta la procedura Ue. La decisione attesa il 21 novembre”. Dopodiché la procedura non è mai arrivata, il 21 novembre non è successo niente, non era pronta nessuna procedura d'infrazione”.
Sul punto l'appellante, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza con riferimento alla
“apertura di una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo”, assumendo che gli argomenti svolti dal primo giudice si pongono in insanabile contraddizione tra loro, evidenziando che il Tribunale scrive che “Circa la procedura si osserva che l'art. 126 del Trattato UE prevede un'articolata disciplina” e nella pagina successiva la descrive, mettendo al primo punto la Relazione della Commissione ed è esattamente l'avvio di questa procedura che il Corriere della Sera anticipa il giorno 1 novembre
2018, indicando-evidentemente sulla base di informazioni raccolte all'interno della giorno in cui tale relazione sarebbe stata CP_10 resa pubblica.
L'art. 126 del Trattato UE prevede una articolata disciplina ed una sequenza di azioni della Commissione ( tra cui la predisposizione di
Relazioni) e del Consiglio che possono eventualmente esitare nell'apertura di una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo ( comma 5: La
Commissione‚ se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo‚ trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio. Comma 6: Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo). L'avvio della procedura di infrazione è dunque votato dal Consiglio ed è a sua volta oggetto di puntuale disciplina normativa. Tutta la disciplina in questione è stata opportunamente richiamata alle pag.
6-7 della sentenza impugnata.
6.1 Orbene, l'appellante assume che, intitolando l'articolo del 1 novembre
2018 “ Deficit, pronta la procedura UE. La decisione attesa il 21 novembre” si sarebbe riferito con il termine “pronta la procedura” alla Relazione della Commissione , indicando nel 21 novembre il giorno in cui la relazione sarebbe stata depositata. pagina 9 di 18 Il testo dell'articolo che poi segue chiarisce la notizia facendo esplicito riferimento al fatto che il 21 novembre l'Italia si sarebbe trovata già a subire le conseguenze di una procedura di infrazione: “ A meno di cambi di rotta sostanziali, il 21 novembre l'Italia tornerà dove non si trovava da cinque anni: nella gabbia di regole, pressioni e sorveglianza di una procedura europea per deficit eccessivo. Poche volte in tempi recenti si era registrato un consenso tanto ampio nella Commissione UE per una scelta così rilevante, secondo varie voci convergenti all'interno dell'Istituzione.”
Del resto, come risulta dall'articolo pubblicato su Finanza Online del 5 novembre 2018 dal titolo “Eurogruppo. su manovra: sanzioni il CP_11 prossimo 21 novembre? Una fake news”, proprio a seguito dell'articolo pubblicato sul Corriere il 1 novembre e di quanto rilanciato sempre da su Twitter : “Manovra, pronta la procedura UE per deficit eccessivo: Pt_1 decisione il 21 novembre. Da allora diventano legalmente possibili sanzioni pecuniarie della UE all'Italia.”, il Commissario UE in Persona_5 occasione della riunione dell'Eurogruppo, aveva tenuto a precisare che non era vero che l'Italia rischiava sanzioni a partire dal prossimo 21 novembre.
6.2 Ora, a proposito dell'asserzione di per cui “il 21 novembre Parte_2 non è successo niente, non era pronta nessuna procedura di infrazione”, si afferma nella sentenza impugnata, alla pag. 8 : “Il 21 novembre 2018 la
Commissione depositò una relazione ai sensi dell'art. 126 paragrafo 3 del
Trattato, che, come si evince dalla lettura della citata norma, dà l'avvio ad una fase di interlocuzione con il Consiglio e lo Stato membro. Il
Consiglio, valutata la proposta di Commissione e le eventuali osservazioni dello Stato membro, vota a maggioranza qualificata se iniziare la procedura per disavanzo eccessivo ed in ogni caso assegna un termine entro cui lo
Stato membro soggetto a procedura per deficit eccessivo deve adeguarsi alle raccomandazioni, di 6 mesi o di 3 in casi di violazioni particolarmente serie. Le sanzioni seguono solo alla mancanza di azioni efficaci assunte nel medio periodo. Solo a giugno 2019 il Consiglio emanò una raccomandazione all'Italia e vi fu dunque la proposta di aprire una procedura per infrazione per eccessivo disavanzo;
tuttavia, tale procedura
è stata scongiurata a seguito di manovre correttive attuate dal governo italiano, cosicchè a luglio 2019 la Commissione ha definitivamente comunicato, in una lettera indirizzata al premier ed al ministro Per_2 pagina 10 di 18 di ritenere che il pacchetto di misure adottate dall'Italia era Pt_5 sufficiente e l'apertura di una procedura non era più giustificata.
L'affermazione di deve essere dunque contestualizzata: il 21 Parte_2 novembre non era stata aperta nessuna procedura di infrazione, ma solo dato
l'avvio alla fase preparatoria prevista in caso di violazione della regola del debito, dunque “non era successo nulla” di ciò che aveva Pt_1 preconizzato sulle pagine del Corriere, in quanto detta relazione non rappresentava certo l'apertura, in senso formale, della procedura di infrazione. È corretto dunque aver affermato, ad aprile 2019, che non era stata aperta la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia, sebbene la comunicazione ufficiale di mancata apertura (rectius, di mancata proposta da parte della Commissione al Consiglio per l'apertura) risalga solo a luglio 2019, perché da novembre 2018 fino a giugno 2019 era in corso una fase di dialogo e di negoziato fra il nostro Governo e l'UE proprio al fine di evitarla”.
Prosegue il Tribunale affermando che “Ciò che è oggetto di critica da parte di , a ben vedere, è il modo capzioso in cui il primo di novembre Parte_2 la notizia sarebbe stata data, assumendo come certa l'apertura di una procedura per deficit il giorno 21 novembre e proseguendo, nei giorni successivi, a sconfessare l'esistenza di un negoziato fra la Commissione europea e l'Italia, dipingendo anzi il nostro Paese come molto isolato e privo del sostegno degli altri facenti parte dell'area euro”.
6.3 Tuttavia, ritiene la Corte che se può apparire effettivamente criticabile il modo capzioso con cui l'articolo del 1 novembre dava sostanzialmente per certa la notizia dell'apertura di una procedura per deficit il giorno 21 novembre e, nei giorni successivi, con altri articoli, prima si dava atto di una mediazione in corso e poi si sconfessava l'esistenza di un negoziato fra la Commissione Europea e l'Italia, così palesandosi l' intento di ingenerare comunque una situazione di peculiare allarme, non meno criticabile è il modo capzioso con il quale ad Parte_2 aprile del 2019, afferma “Dopodichè la procedura non è mai arrivata, il 21 novembre non è successo niente, non era pronta nessuna procedura di infrazione” .
6.4 , ad aprile 2019, effettivamente sa che la procedura di Parte_2 infrazione formalmente non è mai arrivata. Ma certamente sa anche che non è vero che il 21 novembre non era successo niente, così come non può non sapere, quale Direttore del , che non solo il Controparte_7 pagina 11 di 18 Corriere, con l'articolo di aveva preconizzato, tra ottobre e il Per_6
21 novembre 2018, l'avvio di una procedura di infrazione, ma anche altri giornali, sebbene con toni meno allarmistici e dando atto dei tentativi di mediazione per evitarla.
Come documentato dall'appellante, già il 31 ottobre 2018 Controparte_4 pubblicava in prima pagina: “Lettera UE: pronta la procedura. Mossa Pt_6
deficit reale al 2%. Dalla Commissione Ue arriva al Mef un'altra
[...] lettera con l'annuncio della pubblicazione di un nuovo Rapporto sul debito, primo passo verso la procedura. Roma ha tempo per rispondere entro il 13 novembre, stessa data per l'invio del nuovo progetto di bilancio. Roma punta a sostenere che con meno spese ed effetto fiscale del PIL il deficit reale si fermerà al 2%”.
Il 2 novembre 2018 La Repubblica intitolava in prima pagina “Salvini vola, giù M5S e governo. Avviso Ue: pagherete per 5 anni.” e a pag. 7 “Bruxelles vede un deficit verso il 3%. Obbligherà l'Italia a 5 anni di sacrifici”.
Nel notiziario ANSA-Roma del 6 novembre viene data la notizia: “ Entro martedì il governo deve inviare a Bruxelles una correzione della manovra
“considerevole”: se non lo fa sa già di andare incontro a una procedura di infrazione.[…] il 21 con il rapporto sul debito potrebbe arrivare la bocciatura Ue. Ma l'avvio della procedura di infrazione è atteso a dicembre
o, sperano a Roma, a gennaio”.
Quando il 21 novembre viene pubblicato il Rapporto sul debito ( la
Relazione della Commissione), già indicato da tutta la stampa come il primo passo per la procedura di infrazione, non è vero che non succede niente.
Il 22 novembre tutti i principali quotidiani italiani intitolavano la pubblicazione della relazione come “Avvio della procedura”.
Sulla prima pagina de Il Sole- 24 ore: “Verso l'avvio della procedura di infrazione”; de La Stampa:” Ue, procedura per punire l'Italia”, di
[...]
: “La Ue boccia Roma. Con questa manovra via alla procedura”. CP_6
Se è vero, dunque, che la procedura di infrazione non è mai stata formalmente avviata, non essendo mai intervenuta una delibera in tal senso del Consiglio dell'Unione Europea, ha evidentemente mentito Parte_2 quando ha affermato che il 21 novembre non era successo niente, visto che, il 22 novembre, anche il giornale da lui diretto, Controparte_7 titolava “ Verdetto. La manovra del 2019 fa scattare la procedura
d'infrazione per i conti 2017” e a pag. 24“ Verdetto Bruxelles boccia il bilancio e avvia la procedura di infrazione. Il governo punta a dilatare i pagina 12 di 18 tempi oltre le Europee.” e il 23 novembre, richiamando l'avvio della procedura di infrazione, titolava a pag. 4 “Manovra bocciata, trattativa con l'Ue per dilatare i tempi” “[…]Come previsto, dopo la bocciatura della legge di Bilancio da parte di Bruxelles, il governo punta a dilatare i tempi dell'entrata in vigore della procedura di infrazione contro l'Italia, il cui primo passo è stato aperto mercoledì dalla Commissione[..]”.
6.5 Tacendo tali circostanze, ossia che dal 22 novembre tutte le maggiori testate giornalistiche italiane, compresa la sua, avevano parlato di avvio della procedura di infrazione, dicendo lapidariamente che il 21 novembre nulla era successo, né era mai arrivata alcuna procedura, ha Parte_2 inequivocabilmente indotto il pubblico in sala, e poi gli ascoltatori in rete, a ritenere che effettivamente aveva scritto “panzane”, nel Pt_1 senso di notizie del tutto false e disancorate dalla realtà.
Il che evidentemente non è.
Seppure è vero, come del resto denunciato da al CdR del Per_1
Corriere, che le modalità con cui la procedura è stata annunciata e nel contempo sono state affermate e poi smentite le trattative Ue-Italia, possono mettere in discussione la credibilità del giornale Il Corriere della Sera, con buona pace del diritto dei cittadini ad una compiuta informazione, attribuire a il ruolo di fabbricatore di fake news, Pt_1 prendendo le mosse da un legittimo e sano scontro all'interno della redazione del Corriere, è tutt'altra cosa.
7. Ad avviso della Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal primo
Giudice, se è vero che la critica svolta da è legittima, anche Parte_2 nei suoi toni sarcastici, aspri e deridenti, allorché pone l'attenzione e stigmatizza l'incoerenza editoriale del Corriere, non è altrettanto legittima ed esorbita i limiti del relativo esercizio allorché egli, con una calcolata e calibrata alterazione della verità dei fatti, “offre” al pubblico la figura di un giornalista, che inventa e scrive notizie Pt_1 false.
E che non si sia solo limitato a riportare l'opinione del corrispondente
, lo conferma in modo tranciante anche l'epilogo del suo monologo: Per_1
“Sapete dove sta , oltre che alla vicedirezione del Corriere della Pt_1
Sera? Nella task force della Commissione europea contro le fake news! Ma non è meraviglioso? (Risate e applausi in sala). E l'altro sapete chi è?
Riotta. I nostri due combattenti europei contro le fake news. Degli altri naturalmente, quelle degli altri. Ricorda un po' quel film di OD EN, pagina 13 di 18 “La maledizione dello scorpione di giada”, dove lui fa un investigatore che lavora per l'assicurazione e deve indagare su una serie di furti in vari appartamenti. Alla fine dell'indagine si scopre che il ladro è lui:
l'investigatore che agisce sotto ipnosi. Quindi questi vanno a caccia di fake news e un giorno o l'altro scopriranno che gli autori delle fake news sono loro, gli investigatori (Risate e applausi in sala)”.
7.1 Nel caso in esame, dunque, a fronte dell'oggettiva offesa all'onore e alla reputazione dell'appellante, non risulta invocabile la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, essendo evidente, nel giudizio espresso da sulla persona di e sul suo operato come Parte_2 Pt_1 giornalista, la mancanza di corrispondenza a verità, anche solo putativa.
E', infatti, principio consolidato in giurisprudenza ( cfr. per tutte Cass.
n. 29222/2024) che il diritto di critica può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ed ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati, per l'appunto, i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica. Il diritto di critica, dunque, non si concreta in una mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi e, tuttavia, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. A tal riguardo, il limite della verità putativa esonera da responsabilità civile quando i fatti, al momento in cui vennero appresi dall'autore, apparivano verosimili, sia sul piano oggettivo, perché non manifestamente implausibili, sia sul piano soggettivo, in quanto l'autore abbia compiuto ogni sforzo diligente ed esigibile, secondo la previsione dell'art. 1176, secondo comma, c.c., per accertare la verità degli stessi attraverso un serio lavoro di ricerca, abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazioni e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite e non abbia sottaciuto ( come, invece, platealmente accaduto nel caso in esame), anche solo colposamente, fatti collaterali idonei a privare di senso o a modificare il senso dei fatti narrati. Né, infine, è dato riconoscere come pagina 14 di 18 sussistente il requisito della verità oggettiva allorquando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore, come nel caso in esame) rappresentazioni della realtà oggettiva false, dovendo in definitiva l'esercizio del diritto di critica essere connotato anche dall'astensione dall'impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti.
7.2 Da tanto consegue che non può ritenersi lecito neanche il registro satirico utilizzato dall'appellato per amplificare la portata della critica mossa all'appellante. E' stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza di legittimità come nella formulazione del giudizio critico, e tanto più in quello satirico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (Cass.
Sez.3, 14/03/2024 n. 6960; Cass. Sez. 1, 20/03/2018 n.6919; Cass. Sez. 6-3,
17/09/2013, n. 21235; Cass. Sez. 3, 28/11/2008, n. 28411).
8. All'accoglimento dei motivi di impugnazione consegue il diritto dell'appellante al risarcimento del danno subito.
8.1 In via preliminare, osserva la Corte che del tutto sfornito di prova è
l'asserito danno patrimoniale e danno biologico lamentato dall'appellante.
Sul punto vi è in atti la sola allegazione di avere subito un danno patrimoniale “avendo avuto dei riflessi sulla intensa attività pubblicistica dell'attore che è autore di numerosi libri e PodCast. La disistima creata ad arte dal convenuto ha inevitabilmente ridotto la platea delle persone che avrebbero potuto accedere al suo sito o comprare un suo libro”, non supportata da alcuna prova, documentale o testimoniale sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante. Analoghe considerazioni valgono per il danno biologico, solo richiamato nelle conclusioni.
8.2 Per quel che concerne la prova del danno non patrimoniale, anche quando sia derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso della lesione della reputazione, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento, prova che può essere data anche a mezzo di presunzioni semplici (ex plurimis Cass. Civ., 18/11/2014, n. 24474; Cass. Civ., pagina 15 di 18 31/07/2015, n. 16222). In tal senso si è pronunciata da ultimo Cass. Civ.,
Sez. III, Ord. n. 25420 del 26/10/2017: “in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa”, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.”
Venendo poi al profilo della liquidazione, va osservato che essa presuppone una valutazione necessariamente equitativa, insita nella natura del danno e nella funzione di risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico. Al riguardo deve darsi conto che l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, nella più recente versione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica del 2024, ha fornito, altresì, criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa assumendo quali parametri di riferimento la notorietà del diffamante, la sua collocazione sociale e professionale, la natura della condotta diffamatoria e la sua frequenza, l'elemento psicologico dell'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la condotta e la relativa diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalla notizia diffamatoria, la natura e l'entità del discredito che ne sia derivato, la riconoscibilità del diffamato e la sua reputazione nel dato momento storico, la pubblicazione di una rettifica all'articolo diffamatorio, circostanza quest'ultima idonea a ridurre l'ammontare del danno, ed infine la pubblicazione della sentenza. In considerazione di tali parametri sono state individuate cinque diverse tipologie di diffamazione che si differenziano in ragione della gravità, ed in riferimento alle quali sono indicati gli importi liquidabili, fermo restando che si tratta pur sempre di una liquidazione in via equitativa.
8.3 Tanto premesso, nel caso in esame, l'appellante ha allegato
(circostanze pacifiche) di essere il vice-direttore del Corriere della
Sera, prima testata giornalistica in Italia per diffusione, e di essere un giornalista molto noto;
che è il direttore del giornale Parte_2 Co pagina 16 di 18 ed è anch'egli giornalista molto noto;
ha allegato e Controparte_7 provato che l'intervento di si è svolto durante il Festival Parte_2
Internazionale del Giornalismo tenutosi a Perugia tra l'1 e il 7 aprile
2019,al davanti a diverse centinaia di spettatori;
che è Controparte_2 stato ripreso con tecnica audiovisiva ed è stato diffuso, sia in diretta che successivamente, sulla piattaforma You-Tube, raggiungendo, alla data dell'atto di appello, oltre 1.200.000 visualizzazioni, con 10.000 commenti di approvazione.
La notorietà del diffamante e del diffamato, in uno con l'elevata diffusione e risonanza mediatica del video contenente l'intervento, lasciano agevolmente presumere che la lesione alla reputazione di Parte_1 ha comportato, con il forte discredito alla sfera professionale e
[...] all' immagine pubblica del giornalista, ineludibili conseguenze anche sul piano psico-emotivo e relazionale, specie con il pubblico destinatario della sua attività di informazione , essendo agevole ritenere che sulla credibilità e serietà professionale dell'appellante, il pubblico dello spettacolo di (che rideva ed applaudiva) e gli utenti della rete Parte_2 che hanno visto il video fino ad oggi, o non faranno più affidamento o, quantomeno, nutriranno forti dubbi.
Alla luce di tali complessivi elementi, e tenuto conto dei criteri orientativi forniti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano in relazione alla gravità della diffamazione, rientrante nella tipologia di diffamazione di elevata gravità, appare equo liquidare in € 38.000 il danno non patrimoniale subito da . Parte_1
9. Conclusivamente, l'appello va accolto e, per l'effetto, Parte_2 va condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di della somma di € 38.000, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
All'accoglimento dell'appello consegue anche la riforma della sentenza di primo grado in punto spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo.
10.Come richiesto dall'appellante, va, altresì, ordinata alla piattaforma
You-Tube la rimozione del video che compare alla pagina web https://www.yuotube.com/watch?v=IMV2ubGolrI&t=4364s oppure, ove possibile,
l'oscuramento del predetto video dal minuto 1:07:35 al minuto 1:12:00.
11.Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. pagina 17 di 18
P. Q. M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto:
1. Condanna al pagamento in favore di a Parte_2 Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 38.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
2.condanna al pagamento delle spese di lite del primo Parte_2 grado di giudizio in favore di che si liquidano in € Parte_1
6.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e Cap come per legge.
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_2 giudizio in favore di che si liquidano in € 9.991,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e Cap come per legge.
4. Ordina alla piattaforma You-Tube la rimozione del video che compare alla pagina web https://www.yuotube.com/watch?v=IMV2ubGolrI&t=4364s oppure, ove possibile, l'oscuramento del predetto video dal minuto 1:07:35 al minuto
1:12:00.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 19.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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