Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 06/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2659/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2659/2023
tra
Ing. nato ad [...], il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], in forza di testamento olografo in data 10/04/2019, pubblicato e depositato in data 19/04/2024, della Sig.ra , nata a [...], il Persona_1
25/04/1940 e deceduta in Ovada (AL), in data 24/12/2023, Cod. Fisc. C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Rolandi del Foro di Alessandria pec ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alessandria, Corso Felice Cavallotti, 27,
ATTORE
e ato a Rocca Grimalda il 07.10.1940 ed ivi residente in [...]
n. 3, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Ravera Leggiero C.F. C.F._3
Pec ed elettivamente domiciliato presso C.F._4 Email_2 la persona e lo studio del medesimo difensore in Ovada Via Buffa 10/8,
CONVENUTO
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 12,01 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore l' avv. Rolandi Per il convenuto l'avv. Ravera Leggiero.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive e comparsa di costituzione fogli che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ai difensori.
Verbale chiuso alle ore 16,06.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2659/2023 promossa da:
Ing. nato ad [...], il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], in forza di testamento olografo in data 10/04/2019, pubblicato e depositato in data 19/04/2024, della Sig.ra , nata a [...], il Persona_1
25/04/1940 e deceduta in Ovada (AL), in data 24/12/2023, Cod. Fisc. C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Rolandi del Foro di Alessandria pec ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alessandria, Corso Felice Cavallotti, 27,
ATTORE contro ato a Rocca Grimalda il 07.10.1940 ed ivi residente in [...]
n. 3, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Ravera Leggiero C.F. C.F._3
Pec ed elettivamente domiciliato presso C.F._4 Email_2 la persona e lo studio del medesimo difensore in Ovada Via Buffa 10/8,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e atto introduttivo. Per l'attore opponente: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare: sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alessandria in data 24/04/2023 Rg. n. 1038/2023, Ing. n. 515/2023.
Nel merito: annullare e revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alessandria in data
24/04/2023 Rg. n. 1038/2023, Ing. n. 515/2023 per accertata e dichiarata insussistenza del credito azionato per sopravvenuta estinzione dell'obbligazione e/o in subordine per insussistenza della solidarietà attiva tra i creditori e/o per inesigibilità del credito per sussistenza di condizione sospensiva.
In via istruttoria: ammettersi prova per testi sui capitoli formulati in memoria a sensi dell'art. 171 ter c.p.c., n. 2, in data 18/01/2024, con i testi ivi indicati, ai quali si chiede di aggiungere il nominativo del Sig.
, opponendosi all'ammissione dei capitoli tardivamente dedotti da controparte in Parte_2 memoria a sensi dell'art. 171 ter c.p.c. n. 3 in data 29/01/2024. Ammettersi, in caso di denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di controparte, alla prova contraria sui predetti con i testi già indicati in atti.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
pagina 2 di 11 Per il convenuto opposto: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria:
- in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 650 c.p.c. u.c. e/o la tardività e/o l'inammissibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo non sussistendo gli elementi di cui all'art. 650 c.p.c, per tutte le motivazioni meglio precisate in atti;
- in via preliminare si chiede il rigetto dell'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non essendo l'opposizione fondata su gravi motivi viste le eccezioni e le contestazioni riferite e documentate negli atti del convenuto in opposizione;
- nel merito, respingere e rigettare le domande formulate dall'odierno attore in opposizione in quanto illegittime e/o inammissibili perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi meglio esposti, motivati e documentati negli atti difensivi di parte convenuta in opposizione;
- con vittoria di spese.
In via istruttoria: Si richiamano le produzioni già depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 2/10/2023 la Sig.ra in persona del proprio Persona_1 amministratore di sostegno Sig. , ha proposto opposizione tardiva a sensi dell'art. 650 Parte_2
c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Alessandria Ing. n. 515/2023 in data 24/04/2023,
citando il Sig. Controparte_1
2. Il convenuto opposto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione in data 1/12/2023 e nel proseguo sono state depositate le memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c..
3. All'udienza del 9/02/2024 è stato dato atto a verbale dell'avvenuto decesso in data 23/12/2023 dell'attrice in opposizione Sig.ra ed il Giudice ai sensi dell'art. 300 c.p.c. ha Persona_1 dichiarato l'interruzione del processo.
4. Il processo è stato indi riassunto dall'erede dell'attrice in opposizione con ricorso per la riassunzione del procedimento civile datato 1/05/2024 ed il Giudice fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio.
5. Con comparsa di costituzione nel procedimento in riassunzione RG n. 2659/2023 datato 21/10/2024 si costituiva il convenuto opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione.
6. All'udienza del 6/12/2024 i difensori insistevano nelle rispettive domande ed istanze ed il giudice si riservava.
7. Con ordinanza 16/12/2024 il Giudice a scioglimento della propria riserva, ritenuto che la causa è
prettamente documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza odierna del 6/3/2025 per discussione ex art. 281 sexies cpc, con il deposito di note conclusive 15 giorni prima.
§
L'opposizione è fondata per i seguenti motivi.
pagina 3 di 11 L'attore opponente, da ultimo divenuto l'erede testamentario della beneficiaria già inizialmente costituitasi a mezzo dell'Amministratore di Sostegno, ha fatto opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650
c.p.c., opponendosi al primo atto a suo dire conosciuto, ossia l'atto di precetto, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo, erano stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nonostante la debitrice fosse ivi pacificamente residente nel luogo della notificazione non avvenuta per irreperibilità. Ciò sarebbe confermato appunto dalle notifiche successive (precetto e pignoramento),
avvenute appunto nel suo luogo di residenza.
L'opposizione peraltro è avvenuta a mezzo di notifica PEC il giorno non festivo successivo al giorno cadente di sabato, corrispondente al decimo giorno dalla notificazione.
Il decreto ingiuntivo trova fondamento nella scrittura privata datata 11.1.2011, con cui la beneficiaria riconosceva di aver ricevuto a titolo di prestito la somma di € 36.000,00 (trentaseimila/00) dai Sigg.ri
, nato ad [...]-Mat, il 21/05/1974 e nato a [...], il [...], CP_2 Controparte_1 obbligandosi alla restituzione “al momento della vendita dell'immobile sito in Ovada (Al) – via Capitano
Via Capitano B. Marchelli n. 29”.
Nel merito l'opponente ha comunque opposto “che il debito sia nei confronti del Sig. Controparte_1 sia nei confronti Sig. , sia stato completamente estinto, con il versamento della complessiva CP_2 somma di € 36.000,00 di cui € 18.000,00 a ciascuno dei due creditori” e che “Quanto sopra dedotto trova pienamente fondamento e prova negli assegni circolari e nelle ricevute di pagamento che si producono;
Pers segnatamente: - copia n. 26 assegni circolari BPM di € 500,00 ciascuno intestati e rilasciati a
(si precisa che il ricorrente all'epoca dei fatti era un parroco) per € 13.000,00; - copia Controparte_1
n. 2 ricevute di € 500,00 ciascuna sottoscritte da per € 1.000,00; - copia n. 5 Persona_3 ricevute di € 500,00 ciascuna sottoscritte da per € 2.500,00; - copia n. 5 ricevute di € 2.000,00 CP_2 ciascuna sottoscritte da per € 10.000,00; - copia n. 1 ricevute di € 1.500,00 ciascuna CP_2 sottoscritte da per € 1.500,00; - copia n. 4 ricevute di € 1.000,00 ciascuna sottoscritte da CP_2
per € 4.000,00. Si precisa che i pagamenti in favore del ricorrente sono stati eseguiti dall' CP_2
1/02/2018 al 4/05/2020 e, perciò, il debito nei confronti del Sig. è stato estinto Controparte_1 nell'anno 2020, ovvero molto tempo prima della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo datata
27/03/2023.” (pagg.
3-4 atto di citazione in opposizione). Ed inoltre ha opposto che “Il ricorrente Sig. con il decreto ingiuntivo ha azionato un asserito, quanto non fondato, credito residuo Controparte_1 in linea capitale di € 11.000,00, benché consapevole di aver già ricevuto fin dal 2020 il saldo della sua quota di credito pari ad € 18.000,00, ovvero ha preteso il pagamento anche di quanto già pagato all'altro creditore il Sig. . Nella scrittura privata a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo non CP_2
pagina 4 di 11 è dato dedurre alcun richiamo all'applicazione della solidarietà attiva tra i creditori ai sensi dell'art. 1929 cod. civ., che potrebbe giustificare la richiesta di pagamento eccedente la quota parziaria del 50%, pari ad
€ 18.000,00 di uno solo dei creditori.” (pag. 4 atto di citazione in opposizione).
Il convenuto opposto ha replicato che la prima notifica è certamente valida come attestato dall'Ufficiale
Giudiziario e che l'opposizione tardiva è comunque avvenuta fuori termine, poiché alle notifiche via
PEC non si applicherebbe l'art. 155 c.p.c.. Nel merito ha così replicato: “Non corrisponde alla realtà dei Per_ fatti che la OR personalmente e/o per il tramite dell'Amministratore di Sostegno abbia provveduto all'estinzione del debito, evidenziando come il debito iniziale non fosse di €. 36.000,00 bensì di
€. 48.550,00 che era stata inizialmente concordata per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile sito in
Ovada Via Capitano B. Marchelli n. 29 ove abita tuttora la beneficiaria. Successivamente tale accordo non
Per_ si perfezionava e quindi la OR s'impegnava alla restituzione di tale somma a mezzo di ratei mensili di €. 500,00 (si veda allegato 4 della produzione n. 03).” (pag. 6 comparsa di costituzione e Per_ risposta), anche osservando che “Non corrisponde alla realtà dei fatti che la OR personalmente e/o per il tramite dell'Amministratore di Sostegno abbia provveduto all'estinzione del debito, evidenziando come il debito iniziale non fosse di €. 36.000,00 bensì di €. 48.550,00 che era stata inizialmente concordata per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile sito in Ovada Via Capitano B. Marchelli n. 29 ove abita Per_ tuttora la beneficiaria. Successivamente tale accordo non si perfezionava e quindi la OR
s'impegnava alla restituzione di tale somma a mezzo di ratei mensili di €. 500,00 (si veda allegato 4 della produzione n. 03). Tale missiva veniva riscontrata dall'Amministratore di Sostegno con comunicazione del
23.03.2023, ricevuta il 29.03.2023, il quale, oltre a confermare la scrittura del 11.01.2011 contenente il riconoscimento di €. 36.000,00, scriveva testualmente quanto segue: qualora i suoi assistiti vantassero la Per_ restituzione di altre somme consegnate alla OR a titolo di elargizione spontanea riconosciute dalla stessa, siamo disponibili ad esaminarle per addivenire ad una chiusura definitiva del contenzioso.
Pertanto lo scrivente legale con nuova missiva, tracciata, del 29.03.2023 indicava l'importo ancora dovuto in €. 23.500,00 chiedendo di essere contattato dallo stesso A.D.S. non avendo quest'ultimo lasciato alcun tipo di riferimento telefonico. Tuttavia, non avendo più ricevuto alcun tipo di riscontro e soprattutto Per_ pagamento da parte della OR , lo scrivente legale era costretto a depositare il ricorso per decreto ingiuntivo per l'importo di €. 11.000,00, riservandosi espressamente però di agire con separato ed autonomo giudizio per il recupero delle ulteriori somme corrisposte, in contanti, per l'importo di €.
12.550,00 (si veda punto 6 del ricorso per decreto ingiuntivo).” (pagg.
6-7 comparsa di costituzione e risposta).
Occorre innanzitutto affrontare l'eccezione inerente la inammissibilità dell'opposizione tardiva.
pagina 5 di 11 Come noto la notificazione ex art 143 c.p.c. è nulla se il destinatario non è propriamente irreperibile.
Infatti secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, solo la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti legittima l'applicabilità della forma di notificazione disciplinata dall'art. 143 c.p.c., ma a tale fine è necessario che ricorra propriamente l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento, a cura del soggetto che promuove la notificazione, delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza. E' stato anche chiarito che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. E' vero che la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (cfr. Cass. n.
20971/2012 e Cass. n. 19012/2017, ord.) ma nella specie l'Ufficiale Giudiziario riporta che il destinatario “risulterebbe da informazioni assunte non abitare più in loco” secondo quella che appare più una formula astratta, senza alcun riferimento temporale o personale (assunte da chi?).
Sicchè la temporanea assenza della convenuta dalla sua abitazione (in cui era fissata la sua residenza anagrafica) non avrebbe potuto essere qualificata come un trasferimento e, vieppiù, come un trasferimento in luogo ignoto (mentre dalla stessa relata di notificazione emergeva il luogo in cui dimorava in quel momento la destinataria), tale da comportare una condizione di “irreperibilità” della convenuta e, quindi, da giustificare il legittimo ricorso alla notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. (ex multis Cass., Sez. 2, Ord. 14/06/2018 n. 15626).
Pertanto, nel caso in esame può ritenersi pienamente applicabile l'art. 650 c.p.c., con conseguente legittima opposizione tardiva.
Rimane da valutare se l'opposizione tardiva sia avvenuta comunque nel termine di 10 giorni dalla notificazione del precetto o oltre il termine prescritto.
La Cassazione ancora recentemente (Sez. Lav., Ord. 16.6.2023 n. 17280), quanto all'applicazione dell'art. 155 c.p.c. considera la giornata del sabato come lavorativa (comma 6 secondo cui: “Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”), tuttavia, in via eccezionale, la giornata di sabato pagina 6 di 11 viene esclusa dal computo del termine per il compimento di atti processuali “fuori dell'udienza”
(comma 5 secondo cui “La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”; comma
4: “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”). Pertanto il comma 5 è una norma eccezionale e, in quanto tale, non può essere oggetto di interpretazione estensiva e di applicazione analogica ex art. 14 disp. prel. c.c. secondo cui “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. E' una norma con cui il legislatore ha voluto sancire che per il compimento di atti processuali
“fuori dell'udienza” i giorni settimanali disponibili sono cinque (e non sei), sicchè a seguito della riforma del processo civile del 2005, il sabato è rimasto giorno lavorativo ad ogni effetto, ad eccezione del compimento di atti processuali “fuori dell'udienza”, per i quali è stato eccezionalmente equiparato al giorno festivo. Secondo la Corte di Cassazione: “la ratio legis non è quella di dettare un regime generale per i giorni prefestivi, ossia per qualunque giorno che cada subito prima di uno festivo, bensì quella di limitare il compimento di atti processuali "fuori dell'udienza" a cinque giorni alla settimana”.
Pertanto, l'opposizione è stata validamente notificata nel termine di proroga concesso dal codificatore/legislatore.
Entrambe le eccezioni andranno dunque rigettate.
Quanto al merito s'impongono le seguenti osservazioni.
Nel ricorso per il decreto ingiuntivo il presunto creditore così spiega la fondatezza della sua domanda: “1. con scrittura di riconoscimento di prestito, datata 11.01.2011, la OR si Persona_1 riconosceva debitrice della somma di €. 36.000,00, nei confronti del ricorrente e del OR;
2. CP_2 nella scrittura di riconoscimento in questione era stato previsto che la OR avrebbe Persona_1 restituito il prestito infruttifero suddetto al momento della vendita dell'immobile sito in Ovada (AL), via
Capitano B. Marchelli, 29; 3. non adempiendo, la OR , all'obbligazione di messa Persona_1 in vendita dell'immobile sopra menzionata, in data 24.01.2018, il OR , a mezzo dell'Avv. CP_1
Giorgio De Lorenzi, intimava l'immediata restituzione della somma prestata, residuando il minor importo Per_ di €. 32.000,00 in virtù della somma di €. 4.000,00 euro che, nel frattempo, la OR aveva provveduto a restituire a titolo di acconto;
4. seguiva fra il ricorrente e la OR , un piano di Per_1 rientro che prevedeva il versamento di €. 500,00 mensili a decorrere dal gennaio 2019; 5. la resistente versava regolarmente le mensilità pattuite per gli anni 2019, 2020 e 2021, mentre a decorrere dal 2022 corrispondeva il minor importo di €. 3.000,00 in luogo dei 6.000,00 euro ed alcunché corrispondeva per le mensilità finora decorse per il corrente anno;
6. all'atto della redazione del presente ricorso, pertanto, la pagina 7 di 11 OR risulta debitrice dell'importo portato dalla scrittura di riconoscimento di Parte_3 prestito, per residui €. 11.000,00 (importo residuo pari ad €. 32.000,00 detratti le seguenti somme: - €.
6.000,00 per il 2019, - €. 6.000,00 per il 2020, - €. 6.000,00 per il 2021, - €. 3.000,00 per il 2022), riservandosi fin d'ora di agire con separato ed autonomo giudizio per il recupero delle ulteriori somme Per_ corrisposte, in contatti per l'importo di €. 12.550,00 dal OR alla OR;
” (pagg.
1-2 CP_1
ricorso d.i.).
Pertanto, già nel ricorso per il decreto ingiuntivo il ricorrente, presunto creditore, sosteneva di avere egli ricevuto con riferimento alla scrittura privata € 25.000 su € 36.000, così rivendicando il residuo pari ad €
11.000.
Eventuali altri presunti ed invocati debiti della de cuius non riguardano questo giudizio.
Come noto nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo si applicano le ordinarie regole processuali,
sicchè il creditore opposto (convenuto in senso formale) mantiene la veste di attore sostanziale, mente il debitore opponente (attore formale) quella di convenuto sostanziale. Di conseguenza, per quanto attiene all'onere della prova, sul convenuto opposto (creditore) incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente (debitore) a dover dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. Per quanto attiene ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale previsti per ciascuna delle due parti, il debitore opponente può citare unicamente il creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo;
qualora il debitore opponente intenda chiamare in giudizio un terzo, dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice della causa di opposizione.
Nel caso in esame, ancorchè il convenuto opposto, mischiando il credito rivendicato con un altro suo supposto credito (di cui peraltro non v'è prova), pare indiscusso che il creditore confermi ad oggi personalmente l'esigibilità del saldo di € 11.000 sul maggior credito di € 36.000, di cui alla scrittura privata di riconoscimento del debito.
Il debitore – ancorchè oggi rappresentato dall'erede – insiste nel sostenere di avere invece pagato per intero il debito allegando numerose quietanze con causale, l'indicazione dell'importo e la datazione, a firma di per un totale complessivo di € 18.000 (doc. 10 attoreo) e numerosi assegni circolari (da CP_2 febbraio 2018 a marzo 2020) intestati a per un totale complessivo di € 13.000 (doc. 8 Controparte_1 attoreo). Il ricorrente dà comunque atto nel suo ricorso per decreto ingiuntivo che la debitrice aveva versato
Per_ a gennaio 2018 “la somma di €. 4.000,00 euro che, nel frattempo, la OR aveva provveduto a restituire a titolo di acconto” e che ne conseguiva il “residuo pari ad €. 32.000,00 detratti le seguenti pagina 8 di 11 somme: - €. 6.000,00 per il 2019, - €. 6.000,00 per il 2020, - €. 6.000,00 per il 2021, - €. 3.000,00 per il
2022” dunque per il residuo complessivo di € 11.000 sull'intero capitale di € 36.000.
Come noto tuttavia l'allegazione di un assegno, anche se circolare, in sé non può significare che lo stesso sia stato poi incassato dal creditore.
L'opponente ha però eccepito che il creditore opposto ( non possa in ogni caso agire per Controparte_1
l'intera somma a saldo, non sussistendo un vincolo di solidarietà con l'altro creditore ( ), CP_2
avendo il creditore opposto dichiarato di avere incassato comunque € 25.000, quando invece avrebbe potuto agire al massimo per la metà del credito (€ 36.000:2 = € 18.000), la cui metà è dunque pacificamente già
stata incassata dallo stesso.
L'eccezione appare fondata. Come ben osservato in dottrina, “Le obbligazioni soggettivamente complesse sono parziarie, anziché solidali, quando ciascuno dei creditori di un medesimo debitore (parziarietà attiva)
può esigere da questo solo la sua parte della prestazione, oppure quando ciascuno dei debitori di un medesimo creditore (parziarietà passiva) può essere costretto a pagare solo una parte, onde il creditore, per ottenere l'intero, dovrà agire nei confronti di tutti. Quando vi sono più debitori, la solidarietà è la regola e la parziarietà è l'eccezione, valevole solo se la legge (come previsto, per esempio dall'art. 752 c.c. per il pagamento dei debiti ereditari) o le parti l'abbiano espressamente prevista, come disciplinato dall'art. 1294 c.c. In tale secondo ultimo caso, le parti possono stabilire la misura del diritto di ciascuno dei creditori o la misura dell'obbligo di ciascuno dei debitori, altrimenti le porzioni si presumono uguali, sulla base del principio generale contenuto nell'art. 1298, comma 2, c.c. Si tratta di una presunzione legale che opera se esiste un condebito e se manca la volontà di escludere il carattere solidale, la quale può essere anche tacita purché univoca [LA PORTA, L'assunzione del debito altrui, in Trattato di diritto civile CP_ e commerciale diretto da , e e continuato da Giuffrè, 2009, 88; CP_4 CP_5 CP_6
RUBINO, Delle obbligazioni (obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili), in Commentario del codice civile a cura di e , Zanichelli, 1968, 192]. Quando, Per_4 Per_5
invece, vi sono più creditori, il rapporto fra regola ed eccezione è invertito: la presunzione non si applica alle obbligazioni con pluralità di creditori, nelle quali la solidarietà deve essere pattuita, altrimenti l'obbligazione è parziaria. La previsione della solidarietà attiva deve, quindi, rinvenirsi espressamente nel titolo negoziale, o in una espressa previsione normativa, e non da elementi estrinseci [BENEDETTI, sub art. 1294, in Commentario del codice civile diretto da Gabrielli, Delle Obbligazioni (a cura di Cuffaro),
Utet, 2013, 277 ss.; e , Le obbligazioni solidali, in Trattato delle CP_7 CP_8
Obbligazioni diretto da e , Le figure speciali (a cura di e , Cedam, 2010, Pt_4 Parte_5 CP_9 CP_10
729 ss.]. Si è in giurisprudenza precisato che non occorre, per costituire il vincolo della solidarietà,
pagina 9 di 11 l'impiego di formule sacramentali, ma è sufficiente che, attraverso l'interpretazione del titolo, possa accertarsi univocamente la volontà delle parti di attribuire a ciascuno dei creditori il diritto di pretendere l'adempimento dell'intera obbligazione, con effetto liberatorio anche nei confronti degli altri creditori [tra le tante si veda Cass., 6 agosto 2010, n. 18362, in DeJure]. Ne consegue, ad esempio, che, se i comproprietari vendono la cosa comune, ciascuno di essi può esigere dal compratore solo la parte di corrispettivo per il pagamento del prezzo che corrisponde alla sua quota di comproprietà. Il debitore che paga l'intero prezzo in favore di uno solo dei condividenti non si libera e può essere costretto a pagare nuovamente. Il rapporto tra solidarietà e parziarietà altro non è se non la cartina tornasole del favor creditoris che permea tutto il diritto delle obbligazioni: la solidarietà passiva, che costituisce la regola, giova al creditore, il quale è esonerato dal rischio dell'insolvenza dei singoli condebitori e può esigere l'intero da quello che fra i condebitori appaia maggiormente solvibile. La parziarietà attiva, che è la regola, permette a ciascun concreditore di realizzare direttamente quanto di sua spettanza [come si dirà meglio infra, occorre sul punto fare riferimento alla giurisprudenza che ha sopperito all'assenza, per la parziarietà attiva, di una espressa previsione normativa analoga all'art. 1294 c.c.]. A ben guardare, però,
l'interesse a negare la solidarietà attiva non è proprio esclusivamente di ciascuno dei creditori, ma sussiste anche in capo al debitore, come si evince dall'art. 1297, comma 2, c.c., in virtù del quale, nelle ipotesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe opporre al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione le eccezioni personali ad altro creditore, e che a quest'ultimo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre nel caso di obbligazione parziaria, ove dal medesimo richiesto dell'adempimento della quota di spettanza [in dottrina si veda Le specie di obbligazioni, Key Editore, 2017, 193 Parte_6 ss.; in giurisprudenza si veda Cass., 11 giugno 2008, n. 15484, in DeJure].” (Gloria Giorgi, La comunione legale prevale sul principio di parziarietà delle obbligazioni con pluralità di creditori, in Riv. Dir.
Contratti, Pacini giur., 30.6.2024).
La solidarietà attiva fra più creditori sussiste dunque solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni (aedem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi), come ben evidenziato dai Supremi Giudici: “La solidarietà attiva fra più creditori sussiste infatti solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni (“eadem res debita”) e delle obbligazioni (“eadem causa debendi”). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297 c.c., comma 2, limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacchè nelle ipotesi di solidarietà attiva il comune debitore non potrebbe opporre al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione le eccezioni personali ad altro pagina 10 di 11 creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre, nel caso di obbligazione parziale, il cui adempimento egli per la sua parte avrebbe richiesto (Cass. 15484/2008).” (Cass., Sez. II, ord. 28 gennaio 2019 n. 2267; Cass., Sez. II, 29 maggio 1998 n. 5316).
Ne consegue dunque il rigetto della domanda del creditore, quivi convenuto opposto, poiché risulta pacifico che lo stesso agisca, in ogni caso, ben oltre la sua quota della metà del credito riportato nella scrittura privata, non risultando nella specie alcun vincolo di solidarietà attiva con l'altro creditore ( ). CP_2
Andrà dunque revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alessandria in data 24/04/2023 Rg. n.
1038/2023, Ing. n. 515/2023.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attore sostanziale deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare al convenuto sostanziale le spese processuali, e tenendo conto della particolarità delle questioni trattate, si ritiene equo liquidare i compensi in misura media, tenendo conto del valore della domanda proposta dall'attore sostanziale. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato
D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento e così per i seguenti importi minimi: € 5.077, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre al rimborso delle spese anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione di e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
Tribunale di Alessandria in data 24/04/2023 Rg. n. 1038/2023, Ing. n. 515/2023;
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 5.077 per compenso, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre al rimborso delle spese anticipate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
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