Articolo 1 della Legge 17 dicembre 1971, n. 1157
Articolo 2
Versione
26 gennaio 1972
Art. 1.
Il punto 6) dell' articolo 3 della legge 10 marzo 1968, n. 173 , istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona; il punto 4) dell' articolo 1 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 , istitutivo del Consorzio autonomo del porto di Genova; il punto 8) dell' articolo 2 della legge 6 maggio 1940, n. 500 , istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Napoli, sono rispettivamente sostituiti dal seguente:
"Provvedere all'esercizio ferroviario, alla esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti e all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale.
Con apposita convenzione saranno stabilite le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato conseguenti all'espletamento del servizio.
La convenzione dovra' stabilire, inoltre, le condizioni e l'obbligo dell'Ente porto di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio".
Entrata in vigore il 26 gennaio 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente