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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/10/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2884/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Daniela Bosio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2884/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura Parte_1 izzone, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in CP_1 ti EP OR e MA EN, presso i quali ha eletto domicilio,
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Insiste per lo scioglimento del matrimonio, con compensazione delle spese data la reciproca soccombenza sulle domande di addebito”
Per la convenuta:
“Chiede lo scioglimento del matrimonio, rimettendosi sulla liquidazione delle spese”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1. e si sono uniti in matrimonio in Verzuolo (CN) il 27.07.2019 e Parte_1 CP_1 dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso del 24.11.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi Parte_1 con addebito alla moglie, la quale avrebbe avuto un carattere particolarmente aggressivo ed arrogante, si sarebbe spesso allontanata per recarsi per lungo tempo a Verzuolo, suo paese d'origine, avrebbe rifiutato di trascorrere le vacanze estive con il marito, avrebbe abbandonato la casa coniugale lasciando il marito in un periodo di difficoltà dovuto al long covid e avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale. Il ricorrente ha altresì chiesto l'assegnazione della casa coniugale e ha formulato domanda di risarcimento del danno endofamiliare.
La si è costituita, nulla opponendo alla domanda di separazione e proponendo contestuale CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.. La convenuta ha contestato la fondatezza della domanda di addebito formulata nei suoi confronti, sostenendo di aver lasciato la casa coniugale e successivamente intrapreso una relazione con un altro uomo solamente quando già la crisi era in corso da tempo e di non aver mai aver fatto mancare cura ed assistenza al marito. La stessa ha inoltre proposto a sua volta domanda di addebito nei confronti del marito, sulla base della mancanza di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia da parte dello stesso, di comportamenti minacciosi, rabbiosi e ricattatori e di una relazione extraconiugale. Da ultimo, la ricorrente ha domandato la liquidazione di una somma in via equitativa da devolversi ad una associazione benefica e la restituzione dei propri beni personali.
Con sentenza parziale del 18.12.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale fra i coniugi, ha rigettato le reciproche domande di addebito e le conseguenti richieste di risarcimento del danno e ha dichiarato inammissibili le ulteriori domande. Con ordinanza in pari data, la causa
è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
All'udienza del 17.9.2025, le parti hanno insistito per la pronuncia di divorzio. Il Pubblico
Ministero ha concluso nulla opponendo.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. È infatti decorso più di un anno dall'autorizzazione ai coniugi a vivere separatamente, concessa con ordinanza dell'8.4.2025, e risulta passato in giudicato il capo della sentenza del 18.12.2024 relativo alla pronuncia di separazione.
pagina 2 di 3 3. Le spese di giudizio vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo in ordine alle domande sullo status, del rigetto delle reciproche domande di addebito e dell'inammissibilità delle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1 nato a [...], il [...], e , nata a [...] il [...], matrimonio celebrato a CP_1
Verzuolo il 27.7.2019 e trascritto nel registro degli atti di stato civile di quel Comune al n. 9 parte
II serie A anno 2019,
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Verzuolo di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Daniela Bosio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2884/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura Parte_1 izzone, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in CP_1 ti EP OR e MA EN, presso i quali ha eletto domicilio,
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Insiste per lo scioglimento del matrimonio, con compensazione delle spese data la reciproca soccombenza sulle domande di addebito”
Per la convenuta:
“Chiede lo scioglimento del matrimonio, rimettendosi sulla liquidazione delle spese”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1. e si sono uniti in matrimonio in Verzuolo (CN) il 27.07.2019 e Parte_1 CP_1 dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso del 24.11.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi Parte_1 con addebito alla moglie, la quale avrebbe avuto un carattere particolarmente aggressivo ed arrogante, si sarebbe spesso allontanata per recarsi per lungo tempo a Verzuolo, suo paese d'origine, avrebbe rifiutato di trascorrere le vacanze estive con il marito, avrebbe abbandonato la casa coniugale lasciando il marito in un periodo di difficoltà dovuto al long covid e avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale. Il ricorrente ha altresì chiesto l'assegnazione della casa coniugale e ha formulato domanda di risarcimento del danno endofamiliare.
La si è costituita, nulla opponendo alla domanda di separazione e proponendo contestuale CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.. La convenuta ha contestato la fondatezza della domanda di addebito formulata nei suoi confronti, sostenendo di aver lasciato la casa coniugale e successivamente intrapreso una relazione con un altro uomo solamente quando già la crisi era in corso da tempo e di non aver mai aver fatto mancare cura ed assistenza al marito. La stessa ha inoltre proposto a sua volta domanda di addebito nei confronti del marito, sulla base della mancanza di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia da parte dello stesso, di comportamenti minacciosi, rabbiosi e ricattatori e di una relazione extraconiugale. Da ultimo, la ricorrente ha domandato la liquidazione di una somma in via equitativa da devolversi ad una associazione benefica e la restituzione dei propri beni personali.
Con sentenza parziale del 18.12.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale fra i coniugi, ha rigettato le reciproche domande di addebito e le conseguenti richieste di risarcimento del danno e ha dichiarato inammissibili le ulteriori domande. Con ordinanza in pari data, la causa
è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
All'udienza del 17.9.2025, le parti hanno insistito per la pronuncia di divorzio. Il Pubblico
Ministero ha concluso nulla opponendo.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. È infatti decorso più di un anno dall'autorizzazione ai coniugi a vivere separatamente, concessa con ordinanza dell'8.4.2025, e risulta passato in giudicato il capo della sentenza del 18.12.2024 relativo alla pronuncia di separazione.
pagina 2 di 3 3. Le spese di giudizio vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo in ordine alle domande sullo status, del rigetto delle reciproche domande di addebito e dell'inammissibilità delle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1 nato a [...], il [...], e , nata a [...] il [...], matrimonio celebrato a CP_1
Verzuolo il 27.7.2019 e trascritto nel registro degli atti di stato civile di quel Comune al n. 9 parte
II serie A anno 2019,
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Verzuolo di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3