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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/08/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. 657/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale, nella persona del Presidente , dott. Claudia Matteini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 657/2025 promossa da:
,rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dimitri Frascarelli e Alessandra Pincanelli ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Dimitri Frascarelli in Trevi Piazza della Concordia n. 1 RICORRENTE
Nei confronti
, in persona del p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 Distrettuale dello Stato presso i cui Uffici è pure legalmente domiciliato in Perugia via degli Offici n. 14 RESISTENTE
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso iscritto in data 30.4.2025 , proponeva opposizione avverso i provvedimenti Parte_1 di revoca dei decreti con i quali lo stesso era stato ammesso al gratuito patrocinio , tutti fondati sull'asserita falsità delle dichiarazioni contenute nelle relative istanze di ammissione al gratuito patrocinio in quanto lo stesso non avrebbe indicato , tra i componenti della famiglia , la signora
[...] qualificata come “compagna convivente” in sede di perquisizione eseguita in data Per_1
19.10.2020 dai Carabinieri di Spoleto presso l'abitazione “di coppia” sita in via Tuderte n. 66 e, quindi, non avrebbe indicato i redditi della predetta;
in particolare faceva presente che si trattava della revoca del provvedimento n. 135/2022 GP del 25.11.2022 emesso nell'ambito del proc. pen. N. 906/2019
R.G.N.R. , n. 22/2023 GP del 3.6.2023 emesso nell'ambito del proc. penale n. 1017/2020 R.G.N.R. , n.
pagina 1 di 5 47/2023 del 29.3.2023 emesso nell'ambito del proc. penale n. 3147/2022 R.G.N.R. , n. 58/2023 G.P. del
22.5.2023 emesso nell'ambito del procedimento civile n. 286/2023 , n. 177/2023 G.P. del 25.9.2023 emesso nell'ambito del procedimento penale n. 2204/2020 R.G.N.R. , n. 74/2024 G.P. del 15.6.2023 emesso nell'ambito del procedimento penale n. 2117/2020 R.G.N.R. , n. 33/2025 G.P. del 10.3.2025 emesso nell'ambito del procedimento civile n. 1629/2024 R.G.N.R. ; contestava la convivenza con e chiedeva, pertanto, la revoca dei provvedimenti impugnati con conseguente Persona_1 dichiarazione riguardante il suo diritto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dalle rispettive istanze .
Si costituiva il chiedendo in via preliminare l'eventuale remissione della causa Controparte_1 alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sotto il profilo dell'individuazione del rito da applicare anche ai fini dell'ammissibilità e tempestività del ricorso;
e, comunque, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
con vittoria di spese.
Proprio con riferimento al rito da applicare nella vicenda in oggetto , occorre distinguere l'opposizione proposta da avverso decreti di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio Parte_1 pronunciati in sede civile e in sede penale stante il differente rito da applicare .
Mentre, infatti, non ci sono dubbi in ordine all'ammissibilità dell'opposizione proposta dal Parte_1 nella forma del rito civile sommario di cognizione per quanto attendo i provvedimento di revoca che hanno riguardato ammissioni al gratuito patrocinio nell'ambito di procedimenti civili essendo ormai consolidato il principio per cui le stesse rientrano nella fattispecie di cui all'art. 170 D.P.R. 115/2002 che fa espresso richiamo all'art. 15 D.Lgs. 150/2011 , non altrettanto è per le revoche che sono state fatte nell'ambito di procedimenti penali .
A tale riguardo si evidenzia che da ultimo la Suprema Corte ha , in più occasioni affermato “ L'art. 99, comma 3, d.P.R. 115/2002, stabilisce che il rito con cui deve essere celebrato il processo di opposizione ai provvedimenti di rigetto è quello speciale previsto per la liquidazione gli onorari di avvocato e che l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. Il rinvio operato da detta norma al procedimento previsto per la liquidazione degli onorari da avvocato era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e segg. della legge 13 giugno 1942, n. 794, ed è attualmente regolato, stante l'intervento degli artt. 14 e 15 ad opera del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, dal procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis cod. proc. civ., introdotto con l'art. 51 della Legge 18 giugno 2009, con l'obiettivo di giungere ad una rapida definizione della domanda. Sullo specifico tema del rito del processo di opposizione di cui al richiamato art. 99, nella giurisprudenza di questa Sezione si sono pagina 2 di 5 formati due orientamenti. Uno, che considera il richiamo di cui al comma 3 dell'art. 99, come recettizio delle forme processuali di cui agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ., in forza del rinvio a siffatta disciplina operato dagli artt. 14 e 15 d. Igs. 150/2011, che hanno sostituito l'art. 28 L. 794/1942.
Secondo tale indirizzo: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applica la disciplina del rito civile sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ., in forza del rinvio di cui all'art. 99, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alle forme del processo speciale previsto per gli onorari di avvocato"
(Sez. 4, n. 10009 del 03/12/2021, dep. 23/03/2022, Prevete, Rv. 282858). L'altro orientamento ritiene invece che il procedimento relativo all'ammissione al patrocinio ed all'impugnazione del provvedimento di rigetto debba ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale esso si trova in rapporto di incidentalità. Si tratta di indirizzo che muove dai principi espressi dalle Sezioni unite, n. 30181 del 24/05/2004, , secondo cui gli CP_3 elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato consentono di qualificare tale procedimento «come un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria», imponendo la necessità di coordinare tale sub-procedimento, per le fasi non disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale rispetto al quale si trova in rapporto di incidentalità, e cioè con la disciplina del processo penale di cui agli art. 568 e ss. cod. proc. pen. Secondo la pronuncia n. 13230 resa da questa 3 Sezione il 27/01/2022, AL (non mass.), il mutato quadro normativo di riferimento, con specifico riguardo alla procedura da seguire in fase impugnatoria, determinato dalla sostituzione della disciplina dell'art. 28 L. 794/1942, con quella dell'art. 14 d. Igs. 150/2011, che espressamente rinvia agli artt.702-bis e segg. cod. proc. civ., non muta il quadro di riferimento. Il ragionamento svolto dalla decisione si articola sul caso dalla medesima affrontato - sovrapponibile a quello trattato dalle Sezioni unite relativo alla legittimazione del difensore ad agire, in CP_3 proprio, in sede di impugnazione, avverso il decreto di diniego del beneficio, in assenza di procura speciale ex art. 125 cod. proc. civ. - e distingue fra il procedimento, da ritenersi 'autonomo' relativo alla liquidazione dei compensi del custode e dell'ausiliario, cui per espressa previsione normativa deve applicarsi il rito civile di cognizione sommaria, con competenza esclusiva del giudice civile (Sez. U civ.,
n. 19161 del 03/09/2009, Rv. 609887) e quello accessorio al processo per il quale il patrocinio è richiesto, che, proprio in quanto accessorio non può che seguire il rito cui accede (cfr. anche Sez. 4, n.
pagina 3 di 5 15180 del 16/11/2016, dep. 2017, Missere, Rv. 269599). In questa direzione, si colloca anche altra pronuncia di questa Sezione (n. 1223 del 16/10/2018, dep. 11/01/2019, Rv. 274908) che, dando Tes_1 atto della natura meramente compilativa del d.P.R. 115/2002 e della non ricettizietà del comma 3 dell'art. 99, proprio prendendo le mosse dal pronunciamento delle Sezioni unite civili e dalla sentenza delle Sezioni unite penali (n. 25 del 24/11/1999), afferma l'abnormità del provvedimento con Pt_2 cui il presidente del Tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale;
l'abnormità risiedendo nella conseguente impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge. Resta, pertanto confermata, anche per l'odierno Collegio, la persistente valenza delle considerazioni sulla natura collaterale e secondaria della situazione giuridica e degli interessi che in esso vengono in rilievo, rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale, facendone discendere il corollario della necessità di coordinamento di quell'autonomo ed accessorio procedimento incidentale con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale, e quindi con la disciplina propria del processo penale quando il primo insorga, sia trattato nel corso di quest'ultimo e sia destinato, una volta esauritosi, a restare in questo assorbito (in questo senso anche Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, , Rv. 283424, massimata nei seguenti termini: &n tema di patrocinio a Parte_3 spese dello Stato, infatti, il rinvio al processo "speciale" per 4 gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs.
10 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del
2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale)” ( Cass. Penale n. 9459/2025 depositata in data
7.3.2025 ; Cass. Penale n. 24410/2025 depositata in data 2.7.2025 ) .
Da quanto sopra segue che l'opposizione proposta da alla revoca dei decreti di Parte_1 ammissione emessi nell'ambito dei procedimenti penali deve essere dichiarata inammissibile per essere stata proposta in sede civile e con le forme proprie del rito sommario di cognizione semplificato , completamente al di fuori del procedimento penale in quanto tale , né si ravvisa la necessità della pagina 4 di 5 remissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. , come richiesto dal
, trattandosi di orientamento giurisprudenziale consolidato quanto meno dal 2024 e al quale CP_1 questo Giudice ritiene sicuramente di aderire.
Rimangono, quindi, ammissibili soltanto le opposizioni che hanno ad oggetto la revoca dei decreti di ammissione nn. 58/2023 e 33/2025 emessi rispettivamente nell'ambito del procedimento civile n.
286/2023 e 1629/2024 .
Rispetto a tali opposizioni occorre rimettere la causa in istruttoria al fine di acquisire le verifiche svolte dalla UA di NZ .
Si rimette alla decisione finale per la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Presidente , non definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 657/2025
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione presentata da avverso i provvedimenti di Parte_1 revoca dei seguenti decreti di ammissione al gratuito patrocinio n. 135/2022 GP del 25.11.2022 emesso nell'ambito del proc. pen. N. 906/2019 R.G.N.R. , n. 22/2023 GP del 3.6.2023 emesso nell'ambito del proc. penale n. 1017/2020 R.G.N.R. , n. 47/2023 del 29.3.2023 emesso nell'ambito del proc. penale n.
3147/2022 R.G.N.R. , , n. 177/2023 G.P. del 25.9.2023 emesso nell'ambito del procedimento penale n.
2204/2020 R.G.N.R. , n. 74/2024 G.P. del 15.6.2023 emesso nell'ambito del procedimento penale n.
2117/2020 R.G.N.R.; rimette la causa in istruttoria con riferimento all'opposizione presentata da avverso i Parte_1 seguenti decreti , n. 58/2023 G.P. del 22.5.2023 emesso nell'ambito del procedimento civile n.
286/2023, n. 33/2025 G.P. del 10.3.2025 emesso nell'ambito del procedimento civile n. 1629/2024
R.G.N.R. disponendo con separata ordinanza;
spese al definitivo.
Spoleto 14.8.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale, nella persona del Presidente , dott. Claudia Matteini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 657/2025 promossa da:
,rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dimitri Frascarelli e Alessandra Pincanelli ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Dimitri Frascarelli in Trevi Piazza della Concordia n. 1 RICORRENTE
Nei confronti
, in persona del p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 Distrettuale dello Stato presso i cui Uffici è pure legalmente domiciliato in Perugia via degli Offici n. 14 RESISTENTE
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso iscritto in data 30.4.2025 , proponeva opposizione avverso i provvedimenti Parte_1 di revoca dei decreti con i quali lo stesso era stato ammesso al gratuito patrocinio , tutti fondati sull'asserita falsità delle dichiarazioni contenute nelle relative istanze di ammissione al gratuito patrocinio in quanto lo stesso non avrebbe indicato , tra i componenti della famiglia , la signora
[...] qualificata come “compagna convivente” in sede di perquisizione eseguita in data Per_1
19.10.2020 dai Carabinieri di Spoleto presso l'abitazione “di coppia” sita in via Tuderte n. 66 e, quindi, non avrebbe indicato i redditi della predetta;
in particolare faceva presente che si trattava della revoca del provvedimento n. 135/2022 GP del 25.11.2022 emesso nell'ambito del proc. pen. N. 906/2019
R.G.N.R. , n. 22/2023 GP del 3.6.2023 emesso nell'ambito del proc. penale n. 1017/2020 R.G.N.R. , n.
pagina 1 di 5 47/2023 del 29.3.2023 emesso nell'ambito del proc. penale n. 3147/2022 R.G.N.R. , n. 58/2023 G.P. del
22.5.2023 emesso nell'ambito del procedimento civile n. 286/2023 , n. 177/2023 G.P. del 25.9.2023 emesso nell'ambito del procedimento penale n. 2204/2020 R.G.N.R. , n. 74/2024 G.P. del 15.6.2023 emesso nell'ambito del procedimento penale n. 2117/2020 R.G.N.R. , n. 33/2025 G.P. del 10.3.2025 emesso nell'ambito del procedimento civile n. 1629/2024 R.G.N.R. ; contestava la convivenza con e chiedeva, pertanto, la revoca dei provvedimenti impugnati con conseguente Persona_1 dichiarazione riguardante il suo diritto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dalle rispettive istanze .
Si costituiva il chiedendo in via preliminare l'eventuale remissione della causa Controparte_1 alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sotto il profilo dell'individuazione del rito da applicare anche ai fini dell'ammissibilità e tempestività del ricorso;
e, comunque, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
con vittoria di spese.
Proprio con riferimento al rito da applicare nella vicenda in oggetto , occorre distinguere l'opposizione proposta da avverso decreti di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio Parte_1 pronunciati in sede civile e in sede penale stante il differente rito da applicare .
Mentre, infatti, non ci sono dubbi in ordine all'ammissibilità dell'opposizione proposta dal Parte_1 nella forma del rito civile sommario di cognizione per quanto attendo i provvedimento di revoca che hanno riguardato ammissioni al gratuito patrocinio nell'ambito di procedimenti civili essendo ormai consolidato il principio per cui le stesse rientrano nella fattispecie di cui all'art. 170 D.P.R. 115/2002 che fa espresso richiamo all'art. 15 D.Lgs. 150/2011 , non altrettanto è per le revoche che sono state fatte nell'ambito di procedimenti penali .
A tale riguardo si evidenzia che da ultimo la Suprema Corte ha , in più occasioni affermato “ L'art. 99, comma 3, d.P.R. 115/2002, stabilisce che il rito con cui deve essere celebrato il processo di opposizione ai provvedimenti di rigetto è quello speciale previsto per la liquidazione gli onorari di avvocato e che l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. Il rinvio operato da detta norma al procedimento previsto per la liquidazione degli onorari da avvocato era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e segg. della legge 13 giugno 1942, n. 794, ed è attualmente regolato, stante l'intervento degli artt. 14 e 15 ad opera del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, dal procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis cod. proc. civ., introdotto con l'art. 51 della Legge 18 giugno 2009, con l'obiettivo di giungere ad una rapida definizione della domanda. Sullo specifico tema del rito del processo di opposizione di cui al richiamato art. 99, nella giurisprudenza di questa Sezione si sono pagina 2 di 5 formati due orientamenti. Uno, che considera il richiamo di cui al comma 3 dell'art. 99, come recettizio delle forme processuali di cui agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ., in forza del rinvio a siffatta disciplina operato dagli artt. 14 e 15 d. Igs. 150/2011, che hanno sostituito l'art. 28 L. 794/1942.
Secondo tale indirizzo: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applica la disciplina del rito civile sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ., in forza del rinvio di cui all'art. 99, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alle forme del processo speciale previsto per gli onorari di avvocato"
(Sez. 4, n. 10009 del 03/12/2021, dep. 23/03/2022, Prevete, Rv. 282858). L'altro orientamento ritiene invece che il procedimento relativo all'ammissione al patrocinio ed all'impugnazione del provvedimento di rigetto debba ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale esso si trova in rapporto di incidentalità. Si tratta di indirizzo che muove dai principi espressi dalle Sezioni unite, n. 30181 del 24/05/2004, , secondo cui gli CP_3 elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato consentono di qualificare tale procedimento «come un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria», imponendo la necessità di coordinare tale sub-procedimento, per le fasi non disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale rispetto al quale si trova in rapporto di incidentalità, e cioè con la disciplina del processo penale di cui agli art. 568 e ss. cod. proc. pen. Secondo la pronuncia n. 13230 resa da questa 3 Sezione il 27/01/2022, AL (non mass.), il mutato quadro normativo di riferimento, con specifico riguardo alla procedura da seguire in fase impugnatoria, determinato dalla sostituzione della disciplina dell'art. 28 L. 794/1942, con quella dell'art. 14 d. Igs. 150/2011, che espressamente rinvia agli artt.702-bis e segg. cod. proc. civ., non muta il quadro di riferimento. Il ragionamento svolto dalla decisione si articola sul caso dalla medesima affrontato - sovrapponibile a quello trattato dalle Sezioni unite relativo alla legittimazione del difensore ad agire, in CP_3 proprio, in sede di impugnazione, avverso il decreto di diniego del beneficio, in assenza di procura speciale ex art. 125 cod. proc. civ. - e distingue fra il procedimento, da ritenersi 'autonomo' relativo alla liquidazione dei compensi del custode e dell'ausiliario, cui per espressa previsione normativa deve applicarsi il rito civile di cognizione sommaria, con competenza esclusiva del giudice civile (Sez. U civ.,
n. 19161 del 03/09/2009, Rv. 609887) e quello accessorio al processo per il quale il patrocinio è richiesto, che, proprio in quanto accessorio non può che seguire il rito cui accede (cfr. anche Sez. 4, n.
pagina 3 di 5 15180 del 16/11/2016, dep. 2017, Missere, Rv. 269599). In questa direzione, si colloca anche altra pronuncia di questa Sezione (n. 1223 del 16/10/2018, dep. 11/01/2019, Rv. 274908) che, dando Tes_1 atto della natura meramente compilativa del d.P.R. 115/2002 e della non ricettizietà del comma 3 dell'art. 99, proprio prendendo le mosse dal pronunciamento delle Sezioni unite civili e dalla sentenza delle Sezioni unite penali (n. 25 del 24/11/1999), afferma l'abnormità del provvedimento con Pt_2 cui il presidente del Tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale;
l'abnormità risiedendo nella conseguente impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge. Resta, pertanto confermata, anche per l'odierno Collegio, la persistente valenza delle considerazioni sulla natura collaterale e secondaria della situazione giuridica e degli interessi che in esso vengono in rilievo, rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale, facendone discendere il corollario della necessità di coordinamento di quell'autonomo ed accessorio procedimento incidentale con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale, e quindi con la disciplina propria del processo penale quando il primo insorga, sia trattato nel corso di quest'ultimo e sia destinato, una volta esauritosi, a restare in questo assorbito (in questo senso anche Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, , Rv. 283424, massimata nei seguenti termini: &n tema di patrocinio a Parte_3 spese dello Stato, infatti, il rinvio al processo "speciale" per 4 gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs.
10 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del
2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale)” ( Cass. Penale n. 9459/2025 depositata in data
7.3.2025 ; Cass. Penale n. 24410/2025 depositata in data 2.7.2025 ) .
Da quanto sopra segue che l'opposizione proposta da alla revoca dei decreti di Parte_1 ammissione emessi nell'ambito dei procedimenti penali deve essere dichiarata inammissibile per essere stata proposta in sede civile e con le forme proprie del rito sommario di cognizione semplificato , completamente al di fuori del procedimento penale in quanto tale , né si ravvisa la necessità della pagina 4 di 5 remissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. , come richiesto dal
, trattandosi di orientamento giurisprudenziale consolidato quanto meno dal 2024 e al quale CP_1 questo Giudice ritiene sicuramente di aderire.
Rimangono, quindi, ammissibili soltanto le opposizioni che hanno ad oggetto la revoca dei decreti di ammissione nn. 58/2023 e 33/2025 emessi rispettivamente nell'ambito del procedimento civile n.
286/2023 e 1629/2024 .
Rispetto a tali opposizioni occorre rimettere la causa in istruttoria al fine di acquisire le verifiche svolte dalla UA di NZ .
Si rimette alla decisione finale per la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Presidente , non definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 657/2025
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione presentata da avverso i provvedimenti di Parte_1 revoca dei seguenti decreti di ammissione al gratuito patrocinio n. 135/2022 GP del 25.11.2022 emesso nell'ambito del proc. pen. N. 906/2019 R.G.N.R. , n. 22/2023 GP del 3.6.2023 emesso nell'ambito del proc. penale n. 1017/2020 R.G.N.R. , n. 47/2023 del 29.3.2023 emesso nell'ambito del proc. penale n.
3147/2022 R.G.N.R. , , n. 177/2023 G.P. del 25.9.2023 emesso nell'ambito del procedimento penale n.
2204/2020 R.G.N.R. , n. 74/2024 G.P. del 15.6.2023 emesso nell'ambito del procedimento penale n.
2117/2020 R.G.N.R.; rimette la causa in istruttoria con riferimento all'opposizione presentata da avverso i Parte_1 seguenti decreti , n. 58/2023 G.P. del 22.5.2023 emesso nell'ambito del procedimento civile n.
286/2023, n. 33/2025 G.P. del 10.3.2025 emesso nell'ambito del procedimento civile n. 1629/2024
R.G.N.R. disponendo con separata ordinanza;
spese al definitivo.
Spoleto 14.8.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
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