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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 116 di R.G. dell'anno 2021, proposta da
nato a [...] il [...], ivi residente, in qualità di legale rappresentante della ditta Parte_1 [...]
, corrente in Cagliari, domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Salvatore Moro che lo Parte_2 rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata con foglio separato allegato al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del suo Presidente legale rappresentante Controparte_1 protempore, anche quale mandatario rappresentante della Controparte_2
ai sensi dell'art. 13 L.448/1998 e procura alle liti del 3.7.14 a rogito dott.ssa
[...] notaio in Tivoli, elettivamente domiciliato nell'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente in Per_1
Cagliari -Via Delitala n°2- ove l'Avv. Maurizio Falqui Cao e l'Avv. Stefania Sotgia lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti del del 21.7.2015 a rogito dott. notaio in Roma (Rep. Per_2
80974\21569 reg. 23.7.15)
APPELLATO
All'udienza collegiale del 26 marzo 2025, che si è tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante: Voglia la Corte “in riforma della sentenza di primo grado, previo ogni necessario e/o opportuno accertamento, dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di addebito n. 3252016 00028916-36-000 per le ragioni illustrate;
in ogni caso annullare e/o dichiarare inefficace l'avviso di addebito n. 3252016 00028916-36-000 per infondatezza in fatto ed in diritto delle ragioni che hanno giustificato la sua emissione;
con condanna dell'ente resistente alla ripetizione in favore del ricorrente delle somme che siano state medio tempore incassate per le causali in premessa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari delle spese di lite dei due gradi di giudizio.”.
Per gli appellati e Voglia la Corte “rigettata ogni contraria istanza, confermare la sentenza del Tribunale. CP_2 CP_2
Spese anche del presente grado rifuse”. Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9 dicembre 2016, , esercente l'attività artigiana di barbiere, per la quale era Parte_1 CP_ regolarmente iscritto all aveva proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325201600028916 36
000, dell'importo di € 1.304,33, emesso in seguito alla revoca di agevolazioni contributive, per richiedere il pagamento dei contributi dovuti per lavoratori dipendenti per il periodo da marzo ad agosto del 2012, oltre somme aggiuntive per omesso versamento, interessi, sanzioni e morosità, per dedurre che si trattava di somme CP_ non dovute avendo l illegittimamente proceduto alla revoca delle agevolazioni di cui aveva beneficiato per l'assunzione del lavoratore . Persona_3 CP_ Più precisamente l aveva ritenuto che non potesse farsi luogo alle agevolazioni stante il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova di un altro lavoratore nei sei mesi precedenti, il dipendente
, da lui assunto il 26 gennaio 2012, con contratto di lavoro avente ad oggetto lo Parte_3 svolgimento di mansioni di barbiere di cui al terzo livello della qualifica operai, come previsto nel CCNL del settore barbieri e parrucchieri, perché realizzasse tagli semplici di capelli e sfumature, che non aveva dimostrato di avere l'autonomia e l'esperienza necessarie per l'espletamento delle mansioni lavorative affidategli. PT Peraltro , benché gli fosse stato proposto un altro contratto di lavoro con inquadramento nel quarto livello della qualifica operai con mansioni di aiuto barbiere (“addetto alle pulizie, shampista e aiuto all'attività di barbiere”), in considerazione del fatto che vi era l'urgenza di assumere un lavoratore con tali differenti competenze, aveva rifiutato l'offerta perché doveva svolgere un'esperienza lavorativa all'estero tanto che, a quel punto, aveva provveduto ad assumere, per le mansioni differenti sopra citate, in data 12 marzo 2012, il lavoratore
[...]
, che era stato infatti inquadrato nel quarto livello della qualifica operai, con mansioni di addetto alle Persona_3 pulizie e aiuto barbiere, che aveva realmente prestato sino alla data delle dimissioni rassegnate il 22 gennaio 2013. PT In realtà il licenziamento di non poteva avere rilievo per la concessione delle agevolazioni contributive per CP_ l'assunzione del lavoratore , negate dall dal momento che quest'ultimo era stato assunto con Persona_3 mansioni di addetto alle pulizie e di aiuto barbiere del tutto diverse da quelle di barbiere proprie del lavoratore licenziato, peraltro al medesimo offerte in alternativa al licenziamento.
Non vi era stata, quindi, alcuna sostituzione nelle mansioni, come rappresentato già dalla fase amministrativa CP_ all che aveva comunque adottato un provvedimento di revoca delle agevolazioni a lui spettanti per le assunzioni di lavoratori disoccupati ritenendo violata la previsione dell'art. 8 della l. n. 408/1990, senza considerare che la violazione poteva dirsi consumata soltanto per le assunzioni effettuate per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe, come non verificatosi nel caso di specie e che comunque, anche qualora si fosse ravvisato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale PT e non per mancato superamento del periodo di prova, come nel caso di , l'incentivo sarebbe spettato comunque se si fosse preventivamente offerto il lavoro al lavoratore licenziato (che per sei mesi restava titolare PT di un diritto di precedenza alla riassunzione) e questi, come nel caso di , avesse rifiutato. CP_ Da ciò l'insussistenza della pretesa azionata dall con l'avviso di addebito contestato.
* CP_ L in proprio e quale mandatario della si era costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, CP_2 escludendo che l'opponente avesse diritto alle agevolazioni contributive in contestazione per il lavoratore PT
avendo licenziato, nei sei mesi precedenti, il lavoratore posto che entrambi erano stati assunti Persona_3 per svolgere identiche mansioni di barbiere.
E di ciò vi era riscontro nelle dichiarazioni aziendali di assunzione dei due lavoratori presentate dall'azienda, cd.
Unilav, che evidenziavano l'utilizzo dello stesso codice identificativo delle mansioni (barbiere) ove le mansioni di addetto alle pulizie per erano state attribuite due anni dopo l'assunzione, con nota di rettifica alla Persona_3 dichiarazione di assunzione del maggio 2014, e quindi a posteriori, peraltro solo dopo che a era stata PT1 comunicata la revoca delle agevolazioni, circostanza questa significativamente taciuta nel ricorso e non riscontrata al momento dell'ispezione effettuata dalla Dtl nel mese di ottobre 2012, in ragione della dichiarazione di assunzione all'epoca esistente, che indicava come barbiere, tanto che nessuna contestazione in merito Persona_3 era stata sollevata dagli ispettori che avevano, evidentemente, verificato che tali mansioni egli svolgeva e non quelle di addetto alle pulizie successivamente dichiarate. PT CP_ Quanto alle argomentazioni riferite alla mancata violazione del diritto di precedenza del lavoratore , l aveva rilevato che l'interpretazione sostenuta da era fondata su una modifica introdotta con la legge PT1
Fornero, in vigore dal 18 luglio 2012, mentre la norma applicabile nel caso di specie in alcun modo indicava che, in caso di insussistenza della violazione del diritto di precedenza, l'agevolazione competesse comunque, prevendo invece che lo sgravio competesse ove l'azienda avesse assunto nuovi lavoratori, creando forza lavoro, come non avvenuto nel caso di specie in cui il nuovo assunto era entrato in sostituzione del precedente, licenziato per mancato superamento del periodo di prova in quanto ritenuto inadatto alle mansioni utili al datore di lavoro, essendo altresì irrilevante l'ipotetico, e non comprovato, disinteresse del lavoratore licenziato al posto di lavoro offerto al nuovo dipendente.
Il presupposto delle agevolazioni era, infatti, che non vi fosse stata una diminuzione della forza lavoro nei sei mesi antecedenti, avendo l'obiettivo di incrementare l'occupazione, che sarebbe altrimenti rimasta stabile, con elusione degli obiettivi sociali che giustificavano l'aiuto perseguiti dal legislatore con i benefici in contestazione, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
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La causa, istruita con produzioni documentali, era stata decisa dal Tribunale con sentenza n. 969/2020, pubblicata il giorno 11.11.2020, con la quale era stato confermato l'avviso di addebito opposto e rigettata l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio.
Più precisamente il Tribunale aveva richiamato l'art. 8, comma 9, della l. n. 407/1990, (“A decorrere dal 01.01.1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di mobilità… quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi…”).
E dopo avere rilevato che era pacifico, al fine dell'applicabilità delle agevolazioni contributive previste dalla norma, che avesse le altre condizioni soggettive previste, il primo giudice era invece giunto alla Persona_3 conclusione di ritenere provato in causa, in ragione di diversi elementi acquisiti, che fosse stato assunto “in sostituzione” di , licenziato per mancato superamento del periodo di prova, per assolvere Parte_3 PT alle stesse mansioni per cui era stato assunto , cioè quelle di barbiere, di terzo livello del CCNL di settore. Il primo giudice aveva, in primo luogo, valorizzato il fatto che l'assunzione di fosse avvenuta il Persona_3
PT 12.03.2012, non solo a neanche due mesi di distanza da quella di (avvenuta il 26.01.2012), ma soprattutto nell'immediatezza del suo licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, con una tempistica ed una concatenazione di eventi tale da far ritenere che fosse stato assunto senz'altro per fare il barbiere ed in
PT sostituzione di , essendo evidente che la ditta ricorrente, trovatasi nella necessità di avere una figura di
PT barbiere, avesse prima provato ad assumere e successivamente, poiché questo non si era dimostrato idoneo, avesse proceduto ad assumere , dato che nulla era cambiato nell'organizzazione del lavoro della ditta Persona_3
PT del ricorrente tra l'assunzione di e quella di , evidentemente permanendo l'esigenza di un Persona_3 barbiere anche dopo il suo licenziamento.
L'assunzione di in qualità di barbiere era a poi incontrovertibilmente documentata dalla Persona_3 dichiarazione resa dalla ditta al momento dell'assunzione, in assenza di motivi per ritenere che tale dichiarazione non coincidesse con la realtà.
La coincidenza delle mansioni effettivamente svolte da rispetto a quelle dichiarate in sede di Persona_3 assunzione era stata poi anche riscontrata dagli ispettori al momento dell'accesso ispettivo del 26 settembre 2012, non avendo i medesimi segnalato discordanze fra le mansioni verificate al momento dell'accesso e quelle indicate nella dichiarazione di assunzione, al punto da rendere inverosimile che fosse stato assunto come aiuto barbiere, come dichiarato a posteriori, all'evidente scopo di evitare la revoca delle agevolazioni.
E prova di tanto era la rettifica della dichiarazione di assunzione di , sopraggiunta ad oltre due anni Persona_3 di distanza dall'assunzione, nel maggio del 2014, solo dopo la comunicazione della revoca delle agevolazioni, dato che se realmente avesse svolto le mansioni del livello inferiore, la ditta ricorrente avrebbe avuto Persona_3 interesse a fare la rettifica il prima possibile per ridurre i costi dovuti per il rapporto di lavoro con inquadramento superiore, dovendosi ritenere non credibile che non si fosse reso conto, per oltre due anni, di avere sostenuto PT1 oneri superiori.
Ed a fronte di tali elementi, che rendevano evidente l'assunzione di come barbiere e lo svolgimento
Persona_3 in concreto di tali mansioni da parte sua, aveva aggiunto il Tribunale, l'opponente per dare prova del contrario avrebbe dovuto offrire “elementi precisi e circostanziati da cui poter dedurre l'impiego del Sig. come aiuto
Persona_3 barbiere, ed in particolare, per esempio, indicare modifiche dell'organizzazione del lavoro negozio di barbiere tali da escludere che al momento dell'assunzione del Sig. vi fosse ancora la necessità di un barbiere, indicare se e chi svolgeva le
Persona_3 PT funzioni di barbiere in seguito al licenziamento per mancato superamento del periodo di prova da parte del Sig. , spiegare perché per oltre due anni non è stata fatta la rettifica dell'inquadramento del rapporto di lavoro del Sig. che
Persona_3 avrebbe, tra l'altro, ridotto gli oneri della ditta”, mentre si era “limitato a dedurre del tutto genericamente che il Sig. avrebbe svolto le mansioni di aiuto barbiere senza circostanziare ed evidenziare alcunché sull'organizzazione del
Persona_3 lavoro del negozio. Tale prova, pertanto, qualora assunta, sarebbe stata in ogni caso insufficiente”. CP_ Da ciò la correttezza dell'operato dell' affermata dal Tribunale, che aveva ritenuto che fosse stato
Persona_3 assunto da con identiche mansioni di un lavoratore licenziato nei sei mesi precedenti ed aveva, perciò, PT1 escluso l'applicazione delle agevolazioni contributive, revocandole perché non spettanti secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 9, l. n. 407/1990.
Né rilevava la circostanza che, prima di assumere come aiuto barbiere, avesse proposto il posto Persona_3 PT1 PT al lavoratore licenziato , dato che la disciplina applicabile al caso di specie era quella precedente alla riforma
Fornero, in vigore dal 18.07.2012 sulla base della quale le agevolazioni sono negate in caso di licenziamenti nei sei mesi precedenti, indipendentemente dalle motivazioni del licenziamento (quindi anche per licenziamento per mancato superamento del periodo di prova) e a prescindere dalla violazione del diritto di precedenza introdotto solo con la Legge Fornero appunto. CP_ Avverso la sentenza ha proposto appello , cui hanno resistito l' e la Parte_1 CP_2
***
ha criticato la sentenza impugnata, in generale per avere operato una ricostruzione artificiosa, senza Parte_1 tenere conto delle prove documentali e dell'onere della prova, svalutando cioè il fatto che l'assunzione di come aiuto barbiere fosse supportata dal contratto individuale di lavoro e dalla parte certificativa Persona_3 della dichiarazione Unilav, valorizzando invece, quali elementi a sostegno della ricostruzione contestata, quella parte quella parte della dichiarazione Unilav rilevante solo a fini statistici, peraltro con un opinabile sindacato in ordine all'organizzazione del lavoro da parte del datore di lavoro, e nello specifico per un duplice motivo.
Con un primo motivo di censura (punto A alle pagg. 5/10 del ricorso in appello) ha dedotto che la sentenza PT1 sarebbe errata per “erronea interpretazione del fatto e delle risultanze istruttorie;
motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia;
omessa pronuncia, o in subordine, omessa motivazione su un fatto controverso e rilevante;
omessa assunzione di prova decisiva”.
Il giudice di prime cure avrebbe totalmente omesso di valutare i contratti individuali di lavoro quale fonte PT primaria del rapporto dei due lavoratori e , mai menzionati nella sentenza, nei quali fin dal Persona_3 principio si era dato atto dell'assunzione del primo come barbiere, con attribuzione del terzo livello del CCNL di settore e del secondo come aiuto barbiere con attribuzione del quarto livello, peraltro in coerenza con i dati da subito riportati nella comunicazione obbligatoria di assunzione, il cosiddetto unificato lavoro, fatta eccezione per la voce “qualifica professionale Istat" nella quale invece inserita la dicitura barbiere in luogo di quella di aiuto barbiere per il semplice motivo che la dicitura “aiuto barbiere” non era contemplata.
Ed il Ministero del Lavoro aveva anche da tempo chiarito che la voce “qualifica professionale Istat” rientrava tra le voci del modello Unilav da compilare non essenziali, utili ai soli fini Istat, tanto che il menù non prevedeva tutte le qualifiche declinate nei contratti collettivi ed era quindi sufficiente indicare quella prossima a quella mancante, come aveva fatto nel suo caso il consulente del lavoro, indicando la qualifica di barbiere che era quella prossima, superiore, a quella mancante, lasciando però invariato livello di inquadramento pattuito tra le parti nel contratto, circostanza questa di cui il giudicante non aveva tenuto conto, non dando peso alla contraddittorietà tra il contratto individuale di lavoro che al quarto livello era riferito ed una parte soltanto del modello Unilav, rilevante a soli fini statistici, benché dovesse prevalere su ogni altro documento la disciplina pattuita tra le parti.
Né, per quanto sopra detto in merito alla parte certificativa del modello Unilav e a quella dotata di valore meramente statistico, il primo giudice aveva tenuto conto della dichiarazione contenuta nella parte realmente certificativa, che conteneva la chiara indicazione del quarto livello di inquadramento, senza neppure tenere conto che la parte statistica era stata compilata per approssimazione alla mansione superiore per mancanza, tra le opzioni indicate nel menù a tendina al momento della compilazione, della mansione contrattualmente pattuita di aiuto barbiere, con l'alternativa quindi di lasciare la voce “qualifica professionale in bianco” e di non poter perciò trasmettere il modulo perché incompleto oppure di indicare, in linea con le direttive del Ministero del Lavoro, di cui alla nota n. 7191 del 21 maggio 2012, la voce anche superiore più omogena, nota che aveva anche chiarito come il sistema informatico consentisse la modifica delle comunicazioni obbligatorie oltre i cinque giorni successivi esclusivamente per le parti residue non essenziali, tra le quali la voce “qualifica professionale Istat”, appunto rilevante a fini statistici.
E posto che il consulente aveva inserito casualmente la qualifica di barbiere, piuttosto che quella inferiore di addetto alle pulizie, perché più omogenea rispetto alle mansioni effettivamente svolte e dedotte nel contratto di CP_ lavoro, solo a seguito delle osservazioni dell aveva rettificato la dicitura barbiere con quella di addetto alle pulizie senza che nulla fosse stato sostanzialmente modificato, rettifica peraltro consentita dal sistema proprio perché relativa ad un dato non essenziale e modificabile in ogni tempo.
Si trattava, inoltre, di una diversità di mansioni tra i due lavoratori evincibile dal contratto individuale stipulato,
e già segnalata nella fase amministrativa, come documentato in atti con la produzione degli allegati 7 e 10.
L'errore del primo giudice era stato, quindi, quello di tacere su tali dati documentali e sulle ragioni della discrasia PT tra gli stessi, né il Tribunale aveva ritenuto di dover valutare le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e o di ammettere la prova orale dedotta in proposito dal ricorrente, con il fine di far accertare le reali Persona_3 mansioni dei lavoratori assunti, ritenendo invece dirimente il solo modello Unilav.
Con un secondo motivo di censura ha, invece, criticato la sentenza ritenendo integrata “violazione, PT1 mancata applicazione, errata interpretazione di legge” (punto B alle pagine 11/14 del ricorso in appello), non avendo il primo giudice considerato, in violazione della libertà di organizzazione dell'impresa da parte del datore di lavoro, costituzionalmente garantita, l'attività di artigiano da lui svolta, portata avanti prevalentemente con il proprio lavoro individuale, libero di decidere di modificare l'organizzazione con scelte insindacabili in sede giurisdizionale, non potendo il giudice affermare che l'artigiano avesse bisogno di un aiuto barbiere o di un barbiere e nemmeno censurare ripensamenti in ordine alle scelte imprenditoriali.
Nell'azienda di fatto l'unica figura importante era quella del , con qualifica e mansioni di barbiere, che faceva PT1 presumere che egli potesse avere necessità di un aiuto barbiere per lo svolgimento dell'attività e scegliere liberamente quale figura professionale assumere, nonchè la ragionevolezza della preferenza.
Ne ricorreva la genericità delle deduzioni operate, che trascurava il contenuto del contratto di lavoro e del modello Unilav, ma anche le dichiarazioni dei lavoratori e la richiesta di prova orale, ritenuta insufficiente con dichiarazione apodittica, che non solo invertiva l'onere probatorio.
E ciò tanto più che l'assunzione di come aiuto barbiere era documentata dalla dichiarazione resa Persona_3 dalla ditta al momento dell'assunzione e che la coincidenza delle mansioni da lui svolte con quelle dichiarate in CP_ sede di assunzione era stata anche riscontrata dagli ispettori dell nell'accesso ispettivo del mese di settembre
2012, durante il quale nessuna discordanza fra le mansioni svolte e quelle indicate nel contratto individuale era stata rilevata, pur avendo gli ispettori operato il controllo sul contratto di lavoro esibito al momento dell'accesso e non unicamente con riferimento alla dichiarazione Unilav, deponendo il tal senso anche la verbalizzazione dell'ispettrice (punto 3 dell'allegato 6). Controparte_3
Il primo giudice aveva anche errato nell'attribuire l'onere probatorio al contribuente, benché ne fosse gravato CP_ l tenuto a provare i fatti costitutivi della propria pretesa contributiva. ****
Le censure avanzate con i due motivi di appello sono a parere del collegio fondati nei limiti che seguono.
Prima di esaminare i motivi di appello va, peraltro, premesso che nel corso del giudizio il collegio ha ritenuto opportuno acquisire, come da ordinanza del 23 gennaio 2025, una copia completa del verbale di primo accesso ispettivo redatto dalla DTL di Cagliari il 26 settembre 2012, n. 120/130/301, con tutti gli allegati, dato che il documento a tale verbale riferito prodotto da (All. 6 a pag. 3) conteneva riferimento ad una dichiarazione PT1 resa nell'immediatezza dal lavoratore non presente tra le produzioni. Persona_3
Va, altresì, ricordato, quanto al secondo motivo di appello ed in particolare alla censurata inversione dell'onere probatorio gravante sulle parti asseritamente operata dal primo giudice (punto B4 del secondo motivo di appello a pag. 14), che la materia qui controversa attiene alla spettanza di agevolazioni contributive previste per quei datori di lavoro che operino assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati di lunga durata (da almeno ventiquattro mesi) o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di mobilità ed altri, a condizione che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi casa causa licenziati o sospesi.
E in siffatte ipotesi (ma anche in quella del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali), come da tempo va affermando l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 1157/2018 e n. 1583/2023), “grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto della società ricorrente a beneficiare della detrazione del 40 per cento sugli importi dovuti per contributi, in relazione ai cd. contratti in replica, risultando indimostrato che i contratti avessero dette caratteristiche)”. CP_ Era, quindi, onere di provare di avere diritto alle agevolazioni contributive revocate dall e poste a PT1 fondamento del contestato avviso di addebito, come correttamente affermato dal primo giudice, che nel ritenere, astrattamente, che fosse onere del contribuente provare il diritto di godere delle agevolazioni poi revocate, non ha affatto errato, né invertito l'onere probatorio.
Né può dirsi che la valutazione operata dal primo giudice in merito alla circostanza che fosse stato Persona_3 PT assunto senz'altro per fare il barbiere in sostituzione di , perché quella era l'esigenza aziendale manifestata PT con l'assunzione di , costituisca quel mancato rispetto della libertà di organizzazione dell'impresa da parte del datore di lavoro o quella ingerenza nella sua libertà di organizzazione lamentate da con il secondo PT1 motivo di appello.
Lungi dall'essersi ingerito, in violazione di legge, nella libertà di organizzazione dell'impresa da parte del datore di lavoro, il primo giudice altro non ha fatto che operare, nell'ambito dei poteri consentitigli, una complessiva valutazione degli elementi di prova offerti dalle parti in causa a riscontro della sussistenza dei presupposti per poter beneficiare o non poter beneficiare delle agevolazioni contributive in questione, che lo aveva portato a CP_ ritenere che la documentazione prodotta agli atti, in particolare dall avesse offerto un robusto riscontro alla circostanza che fosse stato assunto per assolvere le mansioni di barbiere di terzo livello del CCNL di Persona_3 PT settore per le quali era stato qualche mese prima assunto , poi licenziato per mancato superamento del periodo di prova.
Si tratta di un'attività di valutazione delle prove offerte dalle parti, nell'ambito degli oneri probatori su ciascuna di esse gravanti, consentita al Tribunale.
*
Tuttavia, nonostante tali premesse, ritiene il collegio di non poter condividere il percorso seguito nella motivazione dal primo giudice, perché fondato su una non condivisibile lettura delle prove documentali presenti in atti.
Come si evince dalla lettura della memoria di costituzione dell' nel giudizio di primo grado, e dalla CP_2 CP_
“relazione del reparto” alla medesima allegata, il convincimento dell è fondato sulla circostanza che le PT dichiarazioni aziendali di assunzione dei due lavoratori, e , il cosiddetto modello Unilav,
Persona_3 riportassero per entrambi lo stesso codice identificativo delle mansioni di barbiere e che tale dichiarazione fosse stata rettificata per , cambiando l'oggetto del contratto da “barbiere” a “addetto alle pulizie di
Persona_3 interni”, solo dopo il mese di maggio 2014 e cioè a contratto ormai concluso e dopo che l'istituto aveva rigettato le pretese di godimento dei benefici qui controversi, restando in tal senso irrilevante la circostanza che gli ispettori del lavoro nel 2012 non avessero mosso alcuna contestazione a , perché segno evidente che avessero Parte_1 valutato l'assunzione di come barbiere e la dichiarazione aziendale di assunzione all'epoca esistente,
Persona_3 che come tale lo indicava, evidentemente in concreto constatando, in occasione delle verifiche effettuate in azienda, quando avevano visto al lavoro, che egli non era un addetto alle pulizie come dichiarato
Persona_3 dall'azienda due anni dopo, ma un barbiere, come dichiarato nell'immediatezza nel modello Unilav.
A fronte di tali argomentazioni, ribadite dall' anche in questo grado del giudizio, che non si confrontano CP_2 affatto con i due motivi di censura e con la differente lettura dei documenti nei medesimi offerta, deve osservarsi quanto segue. PT In disparte la tempistica e la concatenazione temporale dell'assunzione di e di - avvenuta la Persona_3 prima il 26 gennaio 2012, poi culminata nel licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova in data 5 marzo 2012, e la seconda in data 13 marzo 2012 - che di per sé non appaiono dirimenti, in difetto di ulteriori elementi, essendo alternativamente spiegabili con la decisione di , pacificamente barbiere in una PT1 PT contenuta realtà aziendale, una volta finito il rapporto con , e vista l'esperienza negativa con lui dato che il rapporto non si era rivelato proficuo, di avvalersi non più di una figura di barbiere, ma piuttosto di una meno impegnativa ed alternativa figura di aiuto barbiere, che lo avrebbe quantomeno sgravato delle operazioni di pulizia e di lavaggio dei capelli, aiutandolo, rileva in tal senso, ed a supporto di tale ricostruzione, quanto accertato dagli ispettori della DTL nel mese di settembre e di ottobre 2012, da leggersi in uno ai dati ricavabili dai contratti individuali stipulati da con i due lavoratori ed in uno ad una compiuta lettura di tutti i dati PT1 ricavabili dai modelli Unilav, con i quali l'assunzione degli stessi era stata dichiarata agli enti competenti.
E devono, altresì, aggiungersi le dichiarazioni rese dai due lavoratori al datore di lavoro e, per quanto attiene a
, in modo conforme anche agli ispettori del lavoro, che rilevano in quanto, a parere del collegio, anche Persona_3 con queste ha offerto un ulteriore elemento di prova a riscontro della sussistenza dei presupposti per poter PT1 beneficiare delle agevolazioni contributive contestate e cioè che non fosse stato assunto per svolgere Persona_3 PT le stesse mansioni di , ovvero quelle di barbiere di terzo livello, in sua sostituzione. PT Partendo dalle risultanze dei documenti allegati agli atti può dirsi documentato che fosse stato assunto come operaio di terzo livello del Ccnl del settore Barbieri e parrucchieri per lo svolgimento di mansioni di barbiere, “per tagli semplici di capelli e sfumature” (All. 2 di ) mentre , secondo quanto dichiarato nel PT1 Persona_3 contratto individuale pattuito tra le parti, era stato assunto il 13 marzo 2012 come operaio di quarto livello del medesimo Ccnl, con indicazione delle mansioni di aiuto barbiere ed in particolare di “addetto alle pulizie, sciampista
e aiuto nell'attività di barbiere” (All. 4 in atti).
E mentre la comunicazione obbligatoria di assunzione inviata agli enti competenti, effettuata con il modello
“Unificato Lav” o “Unilav”, conteneva per entrambi indicazione, nello spazio “qualifica professionale Istat”, del codice Istat di barbiere (tratto, come si evince dalla nota 1 richiamata nel modello, dall'Allegato d del DM delle PT C.O.) per nell'apposito spazio era indicato il livello di inquadramento terzo e con riferimento invece a
, benché come qualifica professionale Istat fosse stato utilizzato lo stesso codice di barbiere, il livello Persona_3 di inquadramento indicato era quello quarto, congruente con il contratto individuale stipulato, dopo le CP_ interlocuzioni con l' modificato in quello di addetto alle pulizie di interni.
Né risulta contestato che nel menù a tendina, attraverso il quale poteva essere compilato il modello Unilav alla voce qualifica professionale Istat, non vi fosse la mansione di aiuto barbiere, ma solo quella più affine di barbiere e che perciò fosse stata indicata l'attività di barbiere, seppure meglio specificata nello stesso modello, con riferimento a , con l'indicazione del quarto livello di inquadramento, come peraltro riportato nel Persona_3 contratto individuale stipulato dalle parti. CP_ E risulta anche documentato, ma la circostanza non è sostanzialmente contestata, non avendo l preso una specifica posizione sul punto, che il modello Unilav può essere rettificato oltre il termine di cinque giorni dalla comunicazione originaria, come verificatosi nel caso di specie, solo nei dati non essenziali, tra i quali rientra la qualifica professionale Istat, mentre eventuali rettifiche dei dati essenziali della comunicazione, quali quelle riferite al livello di inquadramento, possono essere effettuate soltanto entro cinque giorni dalla comunicazione originaria, senza possibilità di ulteriori ripensamenti (in tal senso la nota allegata n. 7191 del 21 maggio 2012 del
Ministero del Lavoro, che chiarisce quali dati dovessero considerarsi essenziali, che sono poi quelli sostanzialmente riferiti al rapporto di lavoro e non alla qualifica professionale Istat, evidentemente modificabile perché rilevante soltanto a fini statistici). CP_ Si tratta di premesse che consentono di ritenere che, diversamente da quanto sostenuto dall' al momento dell'accesso ispettivo, iniziato nel mese di settembre 2012, gli ispettori della DTL - che avevano trovato intento al lavoro , acquisendone la dichiarazione e avevano visionato la relativa documentazione, tra cui i Persona_3 contratti di lavoro e le comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, e cioè il modello Unilav
- avessero motivatamente concluso escludendo qualsivoglia violazione nell'operato di alla luce di Parte_1 quanto direttamente constatato sul posto, vedendo al lavoro e dopo avere valutato non la qualifica Persona_3 professionale di barbiere indicata a fini Istat, evidentemente non dirimente, ma il complesso dei dati, evidentemente congruenti con quanto direttamente verificato nel posto di lavoro, riferiti al contratto di lavoro, che specificava nel dettaglio l'inquadramento riconosciuto al lavoratore e le mansioni di aiuto barbiere al medesimo affidate, e al modello Unilav, che il medesimo livello di inquadramento riconosciuto riportava.
E lo stesso , che pure aveva tutto l'interesse a far accertare lo svolgimento di mansioni differenti e Persona_3 superiori, aveva invece riferito agli ispettori di lavorare con il titolare e di svolgere le mansioni di aiuto barbiere, senza che li ispettori, che lo avevano trovato intento al lavoro, avessero ritenuto di obiettare alcunchè. E' smentita, quindi, dalle stesse dichiarazioni rese da , oltre che dai congruenti dati documentali Persona_3 CP_ sopra evidenziati, l'affermazione dell' che gli ispettori non avessero mosso rilievo alcuno a perché, PT1 partendo dalla qualifica professionale di barbiere indicata a fini Istat nel modello Unilav, avevano riscontrato sul posto lo svolgimento da parte del lavoratore delle mansioni di barbiere, per le quali in precedenza era stato PT assunto il lavoratore poi licenziato , essendo vero il contrario, come dimostra l'acquisizione disposta dal collegio di tutta la documentazione allegata al verbale di primo accesso ispettivo in atti, comprensivo delle dichiarazioni di , in precedenza non prodotte, che attesta, in conformità al contratto individuale e al Persona_3 livello di inquadramento indicato per tale lavoratore nella comunicazione obbligatoria di assunzione inviata agli enti competenti, che gli ispettori avevano accertato che questi sul posto svolgeva le mansioni da lui riferite nel verbale, e cioè quelle di aiuto barbiere, in quanto se tale circostanza non fosse risultata vera, e avessero al contrario accertato che svolgeva le diverse mansioni di barbiere di terzo livello, avrebbero certamente mosso dei rilievi a che aveva dichiarato di aver assunto un operaio di quarto livello con mansioni di aiuto barbiere. PT1
E analoghe dichiarazioni ha reso al datore di lavoro nel mese di agosto 2016 (All. 13 in atti), nella Persona_3 quali ha ribadito quanto, a suo tempo, dichiarato agli ispettori del lavoro ovvero lo svolgimento di mansioni di aiuto barbiere.
Ed in merito alle dichiarazioni rese in sede ispettiva il collegio, che non ritiene di dover dare ingresso alla prova testimoniale dedotta da fin dal primo grado del giudizio, giustamente non ammessa dal primo Parte_1 giudice a fronte delle prove documentali dal medesimo offerte (pur valutate differentemente dal collegio), ricorda che se è vero, al riguardo, che le dichiarazioni rilasciate agli ispettori dai lavoratori non sono dotate di per sé di un valore probatorio precostituito, dovendo essere liberamente apprezzate dal giudice per formare il suo convincimento nell'ambito di tutto il materiale raccolto (cfr. per tutte Cass. Sez. L, Sentenza n. 17555 del
10/12/2002, Cass. 23 giugno 2008 n. 17049 e Cass. 28 agosto 2024 n. 23252), è anche vero che ciò non esclude che ad esse possa essere riconosciuta una specifica valenza indiziaria laddove, come nel caso di specie, esse siano caratterizzate da contenuti espositivi pienamente concordi e coerenti con le altre risultanze del processo, in questo caso documentali e maggiormente dirimenti, dalle quali può trarsi conferma della prospettazione dei fatti operata dall'appellante, che per le ragioni sopra evidenziate non può ritenersi smentita dalle contrarie osservazioni CP_ dell valorizzate dal primo giudice, che risultano smentite da una lettura non isolata, ma unitaria e complessiva degli elementi ricavabili dalla documentazione allegata agli atti, già sopra citata, dalle dichiarazioni CP_ rese fin dal principio dal lavoratore, peraltro contro il suo interesse se fosse stata vera la prospettazione dell'
e dalle risultanze complete dell'attività d'ispezione portata avanti dalla Direzione Territoriale del Lavoro nel 2012. CP_ Né rileva, nel senso invocato dall' la modifica del modello Unilav di operata a distanza di due Persona_3 anni da , che trova alternativa spiegazione nelle contestazioni mosse dall'ente, che aveva revocato i Parte_1 CP_ benefici goduti, e nell'esigenza di , in conformità al contratto di lavoro, di porre fine alla vertenza con l' PT1 nella fase amministrativa, rettificando l'Unilav contestato, indicando l'unica voce compatibile con il livello di inquadramento e con le mansioni affidate al lavoratore, in assenza della dicitura aiuto barbiere, come già sopra detto non presente nel menù a tendina da utilizzare per compilare il modello Unilav.
Né può dirsi che avrebbe avuto interesse a fare la rettifica prima possibile per ridurre i costi di un rapporto PT1 di lavoro denunciato con inquadramento superiore se si considera che sia nel contratto individuale che nella comunicazione obbligatoria di assunzione inviata agli enti competenti, a prescindere dalla qualifica indicata fini statistici, del tutto irrilevante, con riferimento a tale rapporto era stato indicato, quale livello di inquadramento del lavoratore, sul quale quindi far calcolare i relativi oneri e costi, peraltro in conformità ad entrambi i documenti, il livello quarto, che è quello in ragione del quale, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, deve presumersi che avesse provveduti a pagare i relativi costi, tanto più in assenza di elementi di segno Parte_1 CP_ contrario non offerti dall
In ragione di tali elementi deve, quindi, ritenersi che l'appellante, che ne aveva l'onere, abbia adeguatamente onorato i propri oneri probatori, dimostrando la sussistenza delle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni contributive di cui all'art. 8 della legge 407 del 1990 che, al comma 9, nella versione al tempo vigente
(prima della novella operata dal mese di luglio 2012 con la l. 92/2012, art. 4 c. 14), prevedeva che “9. A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasi mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assuzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del
Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi”).
Può ritenersi cioè provato, in ragione di quanto sopra precisato, che il nuovo assunto , che Persona_3 pacificamente possedeva le altre condizioni soggettive previste dalla norma (la circostanza non è contestata CP_ PT dall' , non fosse stato assunto in sostituzione di altro lavoratore dipendente licenziato, nella specie, per assolvere alle medesime mansioni, quelle di barbiere di terzo livello, avvicendandosi nelle stesse, tanto più che a PT
, già prima della modifica introdotta con la legge n. 92 del 2012, per quanto qui rileva, era stata significativamente offerta l'assunzione come aiuto barbiere, nel profilo professionale poi concordato con
, che lo aveva rifiutato per ragioni personali. Persona_3
Ed è questo il significato che può darsi alla norma, dato il chiaro tenore letterale della terminologia utilizzata dal legislatore, che ha fatto riferimento alla “sostituzione” di lavoratori dipendenti per qualsiasi causa licenziati o sospesi, evidentemente non riferendosi a qualunque assunzione effettuata nei sei mesi dal pregresso di CP_ licenziamento, come sembrerebbe suggerire l' in chiusura della memoria di costituzione, ma ad assunzioni in sostituzione, sanzionate con la revoca del beneficio degli sgravi, rendendo chiaro quindi che non deve trattarsi di un avvicendamento nella mansione specifica, dato il fine di favorire l'assunzione di disoccupati di lunga durata o di altre categorie di lavoratori disagiati, come avvenuto nel caso di specie. CP_ In tal senso deve ritenersi significativo che l' con circolare n. 137 del dicembre 2012, seppure relativa alle novità introdotte in materia di incentivi all'assunzione dalla legge n. 92 del 2012, con specifico riguardo al requisito della sostituzione dei lavoratori, già contemplato prima delle modifiche normative apportate nel 2012, abbia precisato che “ricorre la sostituzione dei lavoratori quando si assume un altro lavoratore per adibirlo a mansioni per le quali i lavoratori licenziati hanno un diritto di precedenza alla riassunzione” (così nel paragrafo 2.2, a pag. 10), in tal senso interpretando un'espressione che è esattamente la stessa di quella utilizzata nella versione previgente della norma, in coerenza rispetto al lessico usato dal legislatore e cioè precisando che la sostituzione dei lavoratori ricorre quando la sostituzione si verifica nelle medesime mansioni, posto che la ratio della legge è quella di evitare che il datore di lavoro possa licenziare un dipendente ed assumerne un altro al solo scopo di fruire delle agevolazioni contributive previste, ma non quella di precludere al datore di lavoro che abbia deciso di operare interventi diversi sul proprio organico, non attinenti cioè alla specifica posizione lavorativa che il nuovo assunto
è destinato a ricoprire, come avvenuto nel caso di specie, possa beneficare degli sgravi, non spiegandosi altrimenti l'utilizzo dell'espressione in sostituzione.
L'appello, quindi, ed in particolare il primo motivo di censura, a differenza del secondo che va disatteso per le ragioni già sopra precisate, deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta da , nella sua qualità di titolare della ditta Parte_1 CP_ individuale “ ”, l'avviso di addebito contestato deve essere annullato, mentre l' va dichiarato Parte_2 tenuto alla restituzione in suo favore delle somme medio tempore incassate, come documentate in atti nel periodo CP_ di interesse, peraltro senza alcuna contestazione dell' in merito all'effettivo pagamento (doc. 13).
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, dalla riforma della sentenza impugnata discende anche la riforma della statuizione sulle spese che, in ragione dell'accoglimento dei motivi di opposizione formulati da , PT1 liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, con le successive modifiche, con applicazione dei parametri minimi previsti per le controversie di previdenza di valore compreso tra 1.100,00 e € 5.200,00, seguono CP_ la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico dell
Avuto invece riguardo alle spese del presente grado del giudizio, tenuto conto dell'infondatezza del secondo motivo di appello e del complessivo andamento della lite, appare opportuno disporne la compensazione per metà tra le parti che, per la parte residua, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, come successivamente modificato, con applicazione dei parametri minimi previsti per i giudizi davanti alla Corte
d'Appello di pari valore, con fase di trattazione e/o istruttoria, che si è svolta (in tal senso le acquisizioni documentali di cui all'ordinanza del collegio del 23 gennaio 2025), seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in accoglimento dell'appello proposto da nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Parte_1 CP_
“ ”, con sede in Cagliari, nei confronti dell e della avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 CP_2 di Cagliari, sezione lavoro, n. 969 pubblicata il giorno 11/11/2020 ed in totale riforma della stessa, accoglie l'opposizione proposta da in data 9.12.2016 e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito 325 2016 Parte_1 CP_ 0002891636000 dell'importo di 1.304,33 €, dichiarando tenuto l' alla restituzione in suo favore delle somme medio tempore pagate;
CP_ condanna l e la alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di primo grado, CP_2 Parte_1 che liquida in complessivi 884,5 euro, oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge.
Dichiara compensate in misura della metà tra le parti le spese del presente grado del giudizio e condanna CP_ l alla rifusione della parte residua in favore di Parte_1 spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge.
Cagliari, 23 giugno 2025
, che liquida in complessivi 728,75 euro, oltre
La Presidente
Maria Luisa Scarpa