Articolo 2 della Legge 26 marzo 1975, n. 90
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 aprile 1975
Art. 2.
Ai beneficiari di cui al primo comma dell'articolo precedente si applicano le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024 , ovvero, se piu' favorevoli, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
Entrata in vigore il 27 aprile 1975