Art. 2.
Ai beneficiari di cui al primo comma dell'articolo precedente si applicano le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024 , ovvero, se piu' favorevoli, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
Ai beneficiari di cui al primo comma dell'articolo precedente si applicano le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024 , ovvero, se piu' favorevoli, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .