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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4920/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4920/2021 promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
D'AQUINO MODESTINO e dell'avv. PRETE DANIELE ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._1 presso il difensore avv. D'AQUINO MODESTINO
ATTORE
c o n t r o
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'avv. TOSI PAOLO MARIA e dell'avv. PANINI ALBERIGO ( ), elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI C.F._2
ANTONIO PLANA, 4 00197 ROMA presso il difensore avv. TOSI PAOLO
MARIA
CONVENUTO
Oggetto: nullità contrattuale, ripetizione somme e risarcimento danni
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 24 settembre 2024
pagina 1 di 13 IN FATTO
Con atto di citazione la società attrice, premesso che era stata indotta dalla banca convenuta all'apertura in data 15 luglio 2011 di una linea di credito su conto corrente garantita da denaro, contraddistinto dal n° 1188-7, quale presupposto per la futura concessione di un mutuo;
che tale atto era stato successivamente condizionato anche all'acquisto di 10.430 azioni dell'istituto di credito, per il complessivo importo di € 63.985,00, nonché all'apertura in data 09 gennaio 2012 dell'ulteriore rapporto in c./c. n° 1230-1, garantito dalla concessione di una garanzia ipotecaria sino a concorrenza di € 4.000.000,00 e dalle fideiussioni personali da parte dei soci per un importo di € 4.000.000,00 ciascuno, lamentava la violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 115 TUB, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1283 c.c., la violazione e la falsa applicazione del Decreto C.i.c.r. 644 del 30 giugno 2012 e, da ultimo, la violazione dell'art. 9 della Legge 192/1998, dell'art. 3 della Legge 287/1990, dell'art. 39 del TUB, dell'art. 21 del TUF, del dovere di correttezza sancito dall'art. 1175 c.c. e del principio generale di buona fede.
Alla luce, quindi, delle violazioni contestate, concludeva per:
a) la declaratoria di nullità dei due contratti di conto corrente, ovvero delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi;
b) l'accertamento della violazione da parte della banca del divieto di anatocismo e la declaratoria della nullità delle clausole produttive di interessi anatocistici, con condanna della banca alla restituzione di €
32.006,51, per il conto corrente 1188-7 e di € 44.797,64 per il conto corrente 1230-1;
c) l'accertamento della violazione ad opera della banca della normativa di cui al Decreto 644/2012 in materia di remunerazione degli affidamenti e, per l'effetto, condannarla alla restituzione della somma di € 650,00 relativamente al c/c 1188-7 e dell'ulteriore importo di € 76.965,74, essendo tale ultima somma relativa al c/c 1230-1 ma occultata ed illegittimamente registrata sul c/c 1888-7;
d) la declaratoria di nullità dei contratti di conto corrente e di garanzia per effetto della violazione delle norme sopra indicate e la conseguente condanna della banca alla restituzione di tutti gli oneri connessi pari ad
€ 878.652,62 ovvero, in subordine, la condanna della banca, in subordine, alla restituzione, quantomeno, degli oneri maturati sul c/c pagina 2 di 13 1188-7, per € 431.725,14, e sul c/ c 1230-1, per ulteriori € 324.962,25, quale differenza tra gli interessi calcolati e quelli minimi dei Bot a 12 mesi;
e) l'accertamento dell'illegittima imposizione da parte della banca di rapporti che avevano portato all'addebito di oneri per € 878.652,62 invece che di oneri pari ad € 375.809,85, con condanna della banca al risarcimento del danno pari alla differenza di € 502.842,67;
f) la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo d'acquisto delle azioni per € 63.985,00 o della minor somma di € 39.000,00;
g) la condanna, infine, della banca al risarcimento del danno causato all'attrice dalla vendita a prezzo inferiore rispetto a quello di mercato di parte degli immobili edificati a seguito della condotta vessatoria della convenuta.
Costituendosi la evidenziava la Controparte_1 genericità e la carenza di prova dell'azione avversaria, alla luce dell'inattendibilità della perizia di parte, l'infondatezza della violazione dell'art. 115 del TUB, della violazione dell'art. 1283 c.c. in punto d'anatocismo, della violazione del Decreto C.i.c.r. 644 del 30 giugno 2012, della violazione della disciplina in tema di abuso di dipendenza economica o di posizione dominante nonché delle ulteriori contestazioni di parte attrice e delle pretese risarcitorie, concludendo per l'integrale rigetto delle domande attoree.
Espletata, quindi, l'attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 24 settembre 2024, era definitivamente decisa in data 09 gennaio 2025.
IN DIRITTO
Ai fini dell'istruttoria tecnico-contabile delle domande attoree, è stata espletata apposita indagine d'ufficio finalizzata a rispondere ai quesiti relativi:
1) all'eventuale ricalcolo delle somme addebitate al correntista nell'ipotesi di errata applicazione del tasso d'interesse previsto per gli sconfinamenti extra-fido;
2) all'eventuale ricalcolo delle somme dovute dal cliente in caso di inosservanza dei principi sanciti dal comma 4 dell'art. 117 T.U.B., pagina 3 di 13 mediante l'applicazione in via sostitutiva del tasso previsto dal comma 7 del medesimo articolo;
3) alla verifica dell'eventuale illegittimo anatocismo applicato dalla banca nonché al conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute dal cliente;
4) alla verifica dell'eventuale violazione, in relazione al c/c 1188, della delibera CICR del 30-06-2012 in materia di remunerazione degli affidamenti, nonché al conseguente ricalcolo della somma da ripetere al cliente;
5) alla verifica dell'eventuale addebito della commissione per la messa a disposizione dei fondi relativa al c/c 1230, sul diverso conto 1188 nonché al conseguente ricalcolo delle somme illegittimamente addebitate al correntista che ciò avesse eventualmente comportato;
6) all'analisi ed al calcolo della differenza tra gli oneri finanziari reali e quelli che sarebbero stati corrisposti nel caso in cui fosse stato concesso il mutuo richiesto.
Orbene, il dott. previo separato sviluppo dei conteggi in Persona_1 risposta ai quesiti formulati, ha riassuntivamente enunciato nei seguenti termini le conclusioni cui è pervenuto in relazione ad entrambi i rapporti.
In risposta al quesito 1) ha accertato che non risultano addebitate somme al correntista derivanti da una errata applicazione del tasso di interesse previsto per gli sconfinamenti extra fido.
In risposta al quesito 2) ha verificato come nel caso di specie risultino rispettati i principi sanciti dal comma 4 dell'art. 117 T.U.B. in quanto la misura del tasso di interesse e le condizioni praticate risultano riportate nei contratti di conto corrente sottoscritti in data 29/09/2011 per il c/c n. 1188-7 ed in data 03/01/2012 per il c/c n. 1230-1.
Quanto al quesito 3) ha concluso come gli interessi anatocistici addebitati al cliente sul c/c n. 1188-7 siano pari ad € 57.138,75, come riportati in tabella 2, divisi per ciascun trimestre nella colonna “sommatoria interessi” e riepilogati in tabella, mentre gli interessi anatocistici addebitati al cliente sul c/c n. 1230-
1 siano pari ad € 34.689,13, come riportati in tabella 2, divisi per ciascun trimestre nella colonna “sommatoria interessi” e riepilogati in tabella 3 dell'elaborato peritale relativo a detto conto corrente. pagina 4 di 13 Riguardo al quesito 4) il ctu conclude come la delibera C.i.c.r. del 30/06/2012 preveda che ciascun affidamento possa prevedere esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente: a) una commissione omnicomprensiva che non può superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
b) un tasso di interesse.
La banca ha correttamente calcolato l'interesse pattuito in contratto mentre la commissione di disponibilità fondi nella misura massima dello 0,50%, per trimestre, è stata calcolata distintamente sulle somme messe a disposizione per il c/c 1188-7 e per il c/c 1230-1, ma addebitata per il suo intero ammontare sul c/c 1188-7.
In risposta al quesito 5) il ctu ribadisce che, come già indicato al precedente punto 4), la delibera C.i.c.r. del 30/06/2012 prevede che ciascun affidamento possa prevedere esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente: a) una commissione omnicomprensiva che non può superare lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
b) un tasso di interesse.
La banca ha calcolato la commissione di disponibilità fido sulla somma messa a disposizione del cliente nella misura dello 0,50% sul c/c ordinario n.
1188-7 e sul c/c ipotecario n. 1230-1, ma è stata addebitata per intero sul c/c ordinario 1188-7.
Più precisamente, la commissione per la messa a disposizione dei fondi, calcolata nella misura dello 0,50% trimestrale, è pari ad € 136.102,34 per il conto n. 1188-7 e pari ad € 75.420,90 per il conto n. 1230-1.
La somma delle commissioni, così come ricostruita in tabella 5, è pari ad €
211.523,24 (€ 136.102,34 + € 75.420,90).
Il totale delle commissioni addebitate dalla banca, e pari ad € 217.400,64, è stato totalmente addebitato dalla banca sul c/c ordinario n. 1188-7, nulla risultando addebitato, invece, per commissione di disponibilità fido sul c/c n.
1230-1 durante tutto lo svolgimento del rapporto di conto corrente.
Dai calcoli sviluppati risulterebbe essere stata addebitata una maggiore commissione pari ad € 5.877,40 (€ 217.400,64 - € 211.523,24).
Precisa che la commissione di disponibilità fido è stata ridotta dallo 0,50% trimestrale allo 0,25% trimestrale, con comunicazione della banca del
05/04/2017, a decorrere dal 01/01/2017 dovendosi, a tal fine, farsi riferimento alla tabella 5 allegata alla perizia.
Quanto, infine, al quesito 6) il ctu ha calcolato come gli oneri finanziari complessivi sostenuti dalla società risultino così Parte_2 determinati: pagina 5 di 13 riguardo al c/c n. 1188-7: euro 258.100,37 per interessi, euro 217.400,64 per commissione disponibilità fido, euro 7.064,58 per spese conto, per un totale di euro 482.565,59; riguardo al c/c n. 1230-1: euro 260.163,24 per interessi, euro zero per commissione disponibilità fido, euro 1.157,98 per spese conto, per un totale di euro 261.321,22.
Il totale dei costi sostenuti relativi al conto corrente ordinario n. 1188-7 più il conto corrente ipotecario n. 1230-1 è pari ad euro 743.886,81 (€ 482.565,59
+ € 261.321,22). Prosegue, infine, il ctu come, immaginando un mutuo dell'importo di euro
2.000.000, della durata di 7 anni, a rata costante, con piano di ammortamento alla francese, il costo totale per interessi sarebbe stato di euro 362.673,68, come da tabella 6 allegata alla presente perizia.
Orbene, è, anzitutto, esclusa ogni responsabilità della banca in relazione ad un'errata applicazione del tasso di interesse previsto per gli sconfinamenti extra fido ed all'inosservanza dei principi sanciti dall'art. 117, comma 4,
TUB, aderendosi su tali punti alle conclusioni, correttamente motivate, del perito d'ufficio in risposta ai quesiti 1) e 2).
Conseguentemente, merita, rigetto la domanda di cui al punto a) delle conclusioni di cui all'atto introduttivo nella parte che attiene alla declaratoria della nullità dei due contratti a causa della violazione dell'obbligo di trasparenza, sancito dagli artt. 115 e segg. TUB, per effetto dell'indeterminatezza e/o incompletezza delle condizioni contrattuali ovvero dell'errata applicazione del tasso d'interesse a seguito dell'utilizzo di somme extra fido.
Residua, quindi, il contenzioso in merito all'eventuale anatocismo applicato dalla banca, all'eventuale violazione per il c/c 1188, della delibera CICR del 30 giugno 2012 in relazione alla remunerazione degli affidamenti, alla verifica dell'effettivo addebito sul c/c 1188 anche della commissione per la messa a disposizione dei fondi sul c/c 1230, con eventuale ricalcolo delle somme a credito del correntista che ciò avesse comportato, alla comparazione degli oneri reali sopportati dall'attrice all'esito delle operazioni finanziarie effettuate, rispetto a quelli virtuali, conseguenti alla concessione di un mutuo ed al pregiudizio patito a seguito dell'acquisto delle azioni e della vendita di immobili a prezzo inferiore a quello di mercato.
pagina 6 di 13 In merito al primo profilo, oggetto della domanda di cui al punto b) delle conclusioni rassegnate in citazione, il ctu, in risposta al quesito 3), ha concluso, convincentemente argomentando, come gli interessi anatocistici addebitati al cliente sul c/c n. 1188-7 siano pari ad € 57.138,75, come riportati in tabella 2, divisi per ciascun trimestre nella colonna “sommatoria interessi” e riepilogati in tabella, mentre gli interessi anatocistici addebitati al cliente sul c/c n. 1230-1 siano pari ad € 34.689,13, come riportati in tabella 2, divisi per ciascun trimestre nella colonna “sommatoria interessi” e riepilogati in tabella 3 dell'elaborato peritale relativo a detto conto corrente. Oppone, peraltro, la banca come l'anatocismo sia stato espressamente pattuito, richiamando a conferma gli allegati 7) ed 8) alla comparsa di costituzione di “Autorizzazione addebito anatocismo” e relativi rispettivamente al conto corrente 1188 ed al conto corrente 1230.
Peraltro, a norma dell'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici possono essere legittimamente conteggiati in danno del debitore solo per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza laddove le autorizzazioni sopra richiamate ne prevedono l'addebito preventivo.
Non si sottrae, infatti, al divieto dell'anatocismo la convenzione che preveda l'obbligo per il debitore di corrispondere gli interessi sugli interessi che maturino in futuro, essendo idonea a sottrarsi al divieto solo quella stipulata successivamente alla scadenza degli interessi stessi (Cass. 3805/2004). Conseguentemente, in ragione dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., la domanda restitutoria dell'attrice è, sul punto, fondata, con conseguente condanna della banca alla ripetizione in favore della della complessiva somma di € Parte_2
76.804,15, in tale misura limitata la condanna in ragione del divieto di ultra petita rispetto alla specifica voce di danno lamentata (Cass. 25690/2019).
Quanto, poi, alla domanda di cui alla lettera c) delle conclusioni spiegate in citazione, relativa alla contestata violazione della delibera del CICR del 30 giugno 2012 in materia di remunerazione degli affidamenti [quesiti 4) e 5)], il dott. ha verificato come la commissione per la messa a disposizione Per_1 dei fondi, sia stata calcolata distintamente sulle somme messe a disposizione sul c/c 1188-7 e sul c/c 1230-1, pur se addebitata per il suo intero ammontare sul c/c 1188-7.
La somma delle commissioni, così come ricostruita in tabella 5, è pari ad € 211.523,24 (€ 136.102,34 + € 75.420,90).
pagina 7 di 13 Il totale delle commissioni addebitate dalla banca, è, invece, pari ad €
217.400,64 sicchè, dai calcoli sviluppati, risulta essere stata addebitata una maggiore commissione pari ad € 5.877,40 (€ 217.400,64 - € 211523,24). La domanda di cui al punto c) della citazione, relativa, appunto, alla lamentata violazione del decreto CICR del 30 giugno 2012 ed alla conseguente condanna della banca alla restituzione degli importi di € 650,00 e di € 76.965,74 è, quindi, accolta nella minore misura dell'importo di € 5.877,40 in relazione ad entrambi i rapporti. Riguardo alla censura relativo all'abuso di posizione dominante [domanda di cui al punto d) delle conclusioni], essa presuppone il riscontro in merito alla necessità della cliente di rivolgersi per le operazioni di credito connesse alla propria attività imprenditoriale, alla banca convenuta. Al riguardo l'art. 9 della Legge 192/1998 connota la dipendenza economica nella situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare nei rapporti commerciali con un'altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi essendo la dipendenza economica valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
A fronte, dunque, della natura non monopolistica del mercato creditizio, ben avrebbe potuto la società attrice rivolgersi ad istituti concorrenti al fine di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, e migliori rispetto a quelle offerte dalla banca convenuta, senza che, invece, risulti alcun riscontro in merito agli eventuali tentativi esperiti infruttuosamente in tal senso.
Per le medesime ragioni, neppure si ravvisa la fondatezza delle doglianze in rapporto all'art. 3 della Legge 287/1990 laddove, in riferimento all'art. 39 del TUB, non risulta offerto il convincente riscontro circa la condizione che i rimanenti beni rappresentassero una garanzia sufficiente per il creditore.
Parimenti, riguardo all'art. 21 del TUF, non è emerso dagli atti processuali la convincente prova dell'adozione da parte della di condotte lesive dei CP_2 relativi precetti, conseguentemente non ravvisandosi neppure violazione del dovere di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. e di buona fede. La domanda di cui al punto d) delle conclusioni è, pertanto, disattesa.
In relazione, poi, alla domanda di cui al punto e) delle conclusioni, il dott. ha comparato i costi sopportati dalla società correntista per effetto Per_1 delle operazioni poste in esse su asserita induzione della banca, e quelli ipoteticamente conseguenti alla concessione di un mutuo.
pagina 8 di 13 All'esito di tale simulazione, conclude come, a fronte del totale dei costi sostenuti relativi al conto corrente ordinario n. 1188-7 più il conto corrente ipotecario n. 1230-1, pari ad euro 743.886,81 (€ 482.565,59 + € 261.321,22), ipotizzando un mutuo dell'importo di euro 2.000.000,00, della durata di 7 anni, a rata costante, con piano di ammortamento alla francese, il costo totale per interessi sarebbe stato di euro 362.673,68, come da tabella 6 allegata alla presente perizia.
Se ne ricaverebbe, dunque, un maggior onere a carico della Parte_1 pari ad € 381.213,13. Ciò condiviso in termini numerici, la convenuta eccepisce, peraltro, come alcuna induzione, o peggio coazione, sarebbe stata posta in atto della banca per conseguire la stipula dei rapporti di conto corrente in luogo della concessione di un mutuo.
Orbene, al riguardo non può che ribadirsi come, a fronte di un'offerta non monopolistica della ben avrebbe potuto la rivolgersi CP_2 Parte_1 per le proprie necessità finanziarie ad altri istituti, soprattutto alla luce delle consistenti garanzie mobiliari ed immobiliari accordate alla banca convenuta, che ben avrebbero potuto essere accettate anche da istituti concorrenti.
In tale ottica di libera concorrenza tra i molteplici istituti di credito operanti in Latina o nella contigua area pontina, appare inconferente il richiamo di parte attrice all'obbligo imposto dall'art. 3 della Legge 287/1990, risultando esso relativo all'abuso di posizione dominante all'interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante, con relativa imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ovvero di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti o, infine, di prestazioni supplementari che non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi. Del resto di tale opera induttiva/coattiva svolta in danno della cliente, non vi
è riscontro in atti. Dalle dichiarazioni testimoniali di , direttrice all'epoca dei Testimone_1 fatti della filiale di Latina della ma non più dipendente della banca CP_2 dal 2016, si può, in risposta ai capitoli 5) e 6), ricavare esclusivamente che la suddetta illustrò alla cliente i prodotti finanziari offerti al pubblico ovvero che consigliò una soluzione rispetto alle altre, essendo, peraltro, la società in ogni caso libera di addivenire o meno alla proposta consigliata.
La società attrice, sia pure all'esito di una valutazione errata del rapporto costi/benefici, peraltro ad essa imputabile, si è, quindi, autonomamente indotta alla stipula dei contratti per cui è causa sicchè la domanda di pagina 9 di 13 condanna della banca al pagamento della differenza tra il costo dei rapporti intrattenuti con essa dall'attrice e quello ipotizzabile a seguito dell'accensione di un contratto di mutuo, di cui al punto e) delle conclusioni, non merita, anche alla luce della connotazione professionale della cliente, adesione.
Quanto, ancora, alla domanda restitutoria in danno della banca in conseguenza dell'acquisto di azioni della stessa da parte dell'attrice [punto f) delle conclusioni], anche nella specie necessita verificare se la società attrice abbia o meno subito un'illecita induzione all'effettuazione delle operazioni oggetto di censura, in violazione della normativa vigente.
È necessario, allora, premettere un breve excursus normativo nella disciplina astrattamente applicabile alla fattispecie, ed in particolare all'acquisto di 10.430 azioni della al prezzo di € Controparte_1
63.985,00. Con l'adozione del nuovo Regolamento Intermediari 16190/2007, in adeguamento ai precetti di ordine comunitario imposti dalla MiFID, sono stati introdotti due distinti tipi di valutazione.
Una prima consistente in una c.d. valutazione di appropriatezza che riguarda esclusivamente la conoscenza ed esperienza dell'investitore sulla scorta delle informazioni fornite nel c.d. questionario MiFID.
Essa trova applicazione in caso di prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto dei clienti ed ha carattere non bloccante, nel senso cioè che il cliente può decidere di dar corso all'investimento anche in caso di valutazione di non appropriatezza dell'investimento sicchè l'intermediario deve comunque dare esecuzione all'ordine del cliente.
A tenore del suddetto regolamento, è, altresì, contemplata una distinta valutazione di adeguatezza che trova applicazione esclusivamente laddove l'intermediario svolga servizi di gestione del portafoglio e di consulenza in favore del cliente e che riguarda le risposte di quest'ultimo in termini di conoscenza, esperienza, obiettivi di investimento e situazione patrimoniale.
Trattasi, in tal caso, di valutazione che ha carattere bloccante in caso di esito negativo per cui se l'operazione non è adeguata, l'intermediario deve rifiutarsi di dare corso all'operazione. Ove, quindi, l'intermediario assuma un ruolo attivo nell'ambito dello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio, deve valutare se l'investimento raccomandato sia pagina 10 di 13 effettivamente adeguato rispetto agli obiettivi di investimento ed alla situazione patrimoniale del cliente, dovendo, in caso contrario, astenersi dall'effettuare l'investimento per conto dello stesso. Nella diversa ipotesi in cui l'intermediario renda servizi diversi dalla consulenza o dalla gestione del portafoglio, deve essere svolta solo una valutazione di appropriatezza all'esito della quale l'intermediario è tenuto esclusivamente ad avvertire il cliente di quanto desunto dalle informazioni ricevute.
A termini, altresì, del Considerando n° 30 della Direttiva 2004/39 (c.d.
MiFID), è stabilita una vera e propria presunzione circa la condotta del cliente nella richiesta di investimento: un servizio dovrebbe essere considerato come prestato su iniziativa del cliente a meno che il cliente lo richieda in risposta ad una comunicazione personalizzata da o per conto dell'impresa a quel particolare cliente, che contiene un invito o è intesa a influenzare il cliente rispetto ad uno strumento finanziario o operazione finanziaria specifici.
Orbene, la teste ha dichiarato in merito: escludo che sia Testimone_1 stata esercitata alcuna pressione per l'acquisto delle azioni ma al cliente fu semplicemente proposto tale acquisto e lo stesso accettò.
È evidente, allora, che per effetto delle riportate dichiarazioni testimoniali, la fu invitata dall'allora direttrice della filiale di Latina della Parte_1
a sottoscrivere le azioni dell'istituto stesso, determinando la CP_2 necessità di una valutazione di adeguatezza, e non di mera appropriatezza, da parte dell'intermediario. Peraltro, soprattutto alla luce della qualità del cliente, nella specie una società di capitali e, quindi, un soggetto presumibilmente dotato, nei suoi organi amministrativi, di adeguate conoscenze del mercato mobiliare, ed azionario in particolare, alcun riscontro è stato offerto dall'attrice, onerata della relativa prova, in merito all'inadeguatezza dell'investimento in rapporto alla conoscenza, all'esperienza, agli obiettivi di investimento ed alla situazione patrimoniale della società attrice.
Del resto, che la società attrice sia stata forzata dalla banca all'acquisto delle proprie azioni quale condizione per l'accesso al credito, come riportato alla pag. 22 della citazione, è circostanza contraddetta da quanto riferito dalla teste , la quale ha escluso che sia stata esercitata alcuna Testimone_1 pressione per l'acquisto dei titoli.
pagina 11 di 13 Altresì, la stessa attrice ammette, sempre alla pag. 22, che sia stato, tra gli altri, compilato il Questionario MiFID, pur affermando che la mera apposizione in calce delle firme sia insufficiente a dimostrare che il cliente fosse consapevole dell'operazione che stata sottoscrivendo. A contrario, detta asserzione conforta l'adempimento dell'obbligo, posto a carico della banca dalla normativa sopra riportata, di tratteggiare il profilo del cliente ai fini della preventiva valutazione di adeguatezza. Né risulta indicata l'ulteriore attività informativa che la convenuta avrebbe omesso di compiere al fine di accertarsi dell'effettiva consapevolezza della cliente sulla natura, le conseguenze ed i rischi dell'operazione che si accingeva ad effettuare.
Neppure l'inadeguatezza dell'investimento azionario può essere di per sé desunta dalla diminuzione del suo controvalore, essendo fisiologico a tale tipologia d'investimento l'oscillazione dei valori di mercato, suscettibili di ribasso ma, allo stesso tempo, anche di futuro, possibile rialzo.
La domanda relativa alla condanna della convenuta alla restituzione del prezzo d'acquisto delle azioni, pari ad € 63.985,00, ovvero del minor importo di € 39.000,00, è, pertanto, parimenti disattesa. Quanto, infine, al danno derivato alla Casa dei Lares dall'aver dovuto svendere il proprio patrimonio immobiliare ad un prezzo più basso di quello di mercato, oggetto della domanda di cui al punto g) delle conclusioni, anche esso risulta privo di idonei riscontri in merito sia alla sua effettività che alla sua imputabilità alle condotte addebitate alla banca convenuta.
Difetta, infatti, ogni riscontro in merito alle condizioni generali del mercato immobiliare, nell'ambito territoriale e nel periodo considerato, rispetto alla specifica tipologia degli immobili asseritamente svenduti dalla società si da avvalorare la perdita economica di cui è chiesto il ristoro.
Conseguentemente anche tale domanda è disattesa.
La soccombenza, infine, della convenuta sulle domande di cui ai punti b) e c) delle conclusioni, ne giustifica la condanna alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in ragione della somma accordata all'attrice. Per le medesime considerazioni, sono definitivamente poste a carico della le spese della ctu tecnico-contabile. Controparte_3
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
pagina 12 di 13 condanna la al Controparte_4 pagamento in favore della della somma di € 82.681,55 (€ Parte_2
76.804,15 + € 5.877,40); rigetta le ulteriori domande attoree;
condanna p.a. alle spese del Controparte_4 giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, liquida in favore di in € Parte_2
12.000,00 per compensi ed in € 564,45 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
pone le spese di ctu a carico definitivo di Controparte_4
p.a..
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Latina 09 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4920/2021 promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
D'AQUINO MODESTINO e dell'avv. PRETE DANIELE ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._1 presso il difensore avv. D'AQUINO MODESTINO
ATTORE
c o n t r o
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'avv. TOSI PAOLO MARIA e dell'avv. PANINI ALBERIGO ( ), elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI C.F._2
ANTONIO PLANA, 4 00197 ROMA presso il difensore avv. TOSI PAOLO
MARIA
CONVENUTO
Oggetto: nullità contrattuale, ripetizione somme e risarcimento danni
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 24 settembre 2024
pagina 1 di 13 IN FATTO
Con atto di citazione la società attrice, premesso che era stata indotta dalla banca convenuta all'apertura in data 15 luglio 2011 di una linea di credito su conto corrente garantita da denaro, contraddistinto dal n° 1188-7, quale presupposto per la futura concessione di un mutuo;
che tale atto era stato successivamente condizionato anche all'acquisto di 10.430 azioni dell'istituto di credito, per il complessivo importo di € 63.985,00, nonché all'apertura in data 09 gennaio 2012 dell'ulteriore rapporto in c./c. n° 1230-1, garantito dalla concessione di una garanzia ipotecaria sino a concorrenza di € 4.000.000,00 e dalle fideiussioni personali da parte dei soci per un importo di € 4.000.000,00 ciascuno, lamentava la violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 115 TUB, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1283 c.c., la violazione e la falsa applicazione del Decreto C.i.c.r. 644 del 30 giugno 2012 e, da ultimo, la violazione dell'art. 9 della Legge 192/1998, dell'art. 3 della Legge 287/1990, dell'art. 39 del TUB, dell'art. 21 del TUF, del dovere di correttezza sancito dall'art. 1175 c.c. e del principio generale di buona fede.
Alla luce, quindi, delle violazioni contestate, concludeva per:
a) la declaratoria di nullità dei due contratti di conto corrente, ovvero delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi;
b) l'accertamento della violazione da parte della banca del divieto di anatocismo e la declaratoria della nullità delle clausole produttive di interessi anatocistici, con condanna della banca alla restituzione di €
32.006,51, per il conto corrente 1188-7 e di € 44.797,64 per il conto corrente 1230-1;
c) l'accertamento della violazione ad opera della banca della normativa di cui al Decreto 644/2012 in materia di remunerazione degli affidamenti e, per l'effetto, condannarla alla restituzione della somma di € 650,00 relativamente al c/c 1188-7 e dell'ulteriore importo di € 76.965,74, essendo tale ultima somma relativa al c/c 1230-1 ma occultata ed illegittimamente registrata sul c/c 1888-7;
d) la declaratoria di nullità dei contratti di conto corrente e di garanzia per effetto della violazione delle norme sopra indicate e la conseguente condanna della banca alla restituzione di tutti gli oneri connessi pari ad
€ 878.652,62 ovvero, in subordine, la condanna della banca, in subordine, alla restituzione, quantomeno, degli oneri maturati sul c/c pagina 2 di 13 1188-7, per € 431.725,14, e sul c/ c 1230-1, per ulteriori € 324.962,25, quale differenza tra gli interessi calcolati e quelli minimi dei Bot a 12 mesi;
e) l'accertamento dell'illegittima imposizione da parte della banca di rapporti che avevano portato all'addebito di oneri per € 878.652,62 invece che di oneri pari ad € 375.809,85, con condanna della banca al risarcimento del danno pari alla differenza di € 502.842,67;
f) la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo d'acquisto delle azioni per € 63.985,00 o della minor somma di € 39.000,00;
g) la condanna, infine, della banca al risarcimento del danno causato all'attrice dalla vendita a prezzo inferiore rispetto a quello di mercato di parte degli immobili edificati a seguito della condotta vessatoria della convenuta.
Costituendosi la evidenziava la Controparte_1 genericità e la carenza di prova dell'azione avversaria, alla luce dell'inattendibilità della perizia di parte, l'infondatezza della violazione dell'art. 115 del TUB, della violazione dell'art. 1283 c.c. in punto d'anatocismo, della violazione del Decreto C.i.c.r. 644 del 30 giugno 2012, della violazione della disciplina in tema di abuso di dipendenza economica o di posizione dominante nonché delle ulteriori contestazioni di parte attrice e delle pretese risarcitorie, concludendo per l'integrale rigetto delle domande attoree.
Espletata, quindi, l'attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 24 settembre 2024, era definitivamente decisa in data 09 gennaio 2025.
IN DIRITTO
Ai fini dell'istruttoria tecnico-contabile delle domande attoree, è stata espletata apposita indagine d'ufficio finalizzata a rispondere ai quesiti relativi:
1) all'eventuale ricalcolo delle somme addebitate al correntista nell'ipotesi di errata applicazione del tasso d'interesse previsto per gli sconfinamenti extra-fido;
2) all'eventuale ricalcolo delle somme dovute dal cliente in caso di inosservanza dei principi sanciti dal comma 4 dell'art. 117 T.U.B., pagina 3 di 13 mediante l'applicazione in via sostitutiva del tasso previsto dal comma 7 del medesimo articolo;
3) alla verifica dell'eventuale illegittimo anatocismo applicato dalla banca nonché al conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute dal cliente;
4) alla verifica dell'eventuale violazione, in relazione al c/c 1188, della delibera CICR del 30-06-2012 in materia di remunerazione degli affidamenti, nonché al conseguente ricalcolo della somma da ripetere al cliente;
5) alla verifica dell'eventuale addebito della commissione per la messa a disposizione dei fondi relativa al c/c 1230, sul diverso conto 1188 nonché al conseguente ricalcolo delle somme illegittimamente addebitate al correntista che ciò avesse eventualmente comportato;
6) all'analisi ed al calcolo della differenza tra gli oneri finanziari reali e quelli che sarebbero stati corrisposti nel caso in cui fosse stato concesso il mutuo richiesto.
Orbene, il dott. previo separato sviluppo dei conteggi in Persona_1 risposta ai quesiti formulati, ha riassuntivamente enunciato nei seguenti termini le conclusioni cui è pervenuto in relazione ad entrambi i rapporti.
In risposta al quesito 1) ha accertato che non risultano addebitate somme al correntista derivanti da una errata applicazione del tasso di interesse previsto per gli sconfinamenti extra fido.
In risposta al quesito 2) ha verificato come nel caso di specie risultino rispettati i principi sanciti dal comma 4 dell'art. 117 T.U.B. in quanto la misura del tasso di interesse e le condizioni praticate risultano riportate nei contratti di conto corrente sottoscritti in data 29/09/2011 per il c/c n. 1188-7 ed in data 03/01/2012 per il c/c n. 1230-1.
Quanto al quesito 3) ha concluso come gli interessi anatocistici addebitati al cliente sul c/c n. 1188-7 siano pari ad € 57.138,75, come riportati in tabella 2, divisi per ciascun trimestre nella colonna “sommatoria interessi” e riepilogati in tabella, mentre gli interessi anatocistici addebitati al cliente sul c/c n. 1230-
1 siano pari ad € 34.689,13, come riportati in tabella 2, divisi per ciascun trimestre nella colonna “sommatoria interessi” e riepilogati in tabella 3 dell'elaborato peritale relativo a detto conto corrente. pagina 4 di 13 Riguardo al quesito 4) il ctu conclude come la delibera C.i.c.r. del 30/06/2012 preveda che ciascun affidamento possa prevedere esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente: a) una commissione omnicomprensiva che non può superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
b) un tasso di interesse.
La banca ha correttamente calcolato l'interesse pattuito in contratto mentre la commissione di disponibilità fondi nella misura massima dello 0,50%, per trimestre, è stata calcolata distintamente sulle somme messe a disposizione per il c/c 1188-7 e per il c/c 1230-1, ma addebitata per il suo intero ammontare sul c/c 1188-7.
In risposta al quesito 5) il ctu ribadisce che, come già indicato al precedente punto 4), la delibera C.i.c.r. del 30/06/2012 prevede che ciascun affidamento possa prevedere esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente: a) una commissione omnicomprensiva che non può superare lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
b) un tasso di interesse.
La banca ha calcolato la commissione di disponibilità fido sulla somma messa a disposizione del cliente nella misura dello 0,50% sul c/c ordinario n.
1188-7 e sul c/c ipotecario n. 1230-1, ma è stata addebitata per intero sul c/c ordinario 1188-7.
Più precisamente, la commissione per la messa a disposizione dei fondi, calcolata nella misura dello 0,50% trimestrale, è pari ad € 136.102,34 per il conto n. 1188-7 e pari ad € 75.420,90 per il conto n. 1230-1.
La somma delle commissioni, così come ricostruita in tabella 5, è pari ad €
211.523,24 (€ 136.102,34 + € 75.420,90).
Il totale delle commissioni addebitate dalla banca, e pari ad € 217.400,64, è stato totalmente addebitato dalla banca sul c/c ordinario n. 1188-7, nulla risultando addebitato, invece, per commissione di disponibilità fido sul c/c n.
1230-1 durante tutto lo svolgimento del rapporto di conto corrente.
Dai calcoli sviluppati risulterebbe essere stata addebitata una maggiore commissione pari ad € 5.877,40 (€ 217.400,64 - € 211.523,24).
Precisa che la commissione di disponibilità fido è stata ridotta dallo 0,50% trimestrale allo 0,25% trimestrale, con comunicazione della banca del
05/04/2017, a decorrere dal 01/01/2017 dovendosi, a tal fine, farsi riferimento alla tabella 5 allegata alla perizia.
Quanto, infine, al quesito 6) il ctu ha calcolato come gli oneri finanziari complessivi sostenuti dalla società risultino così Parte_2 determinati: pagina 5 di 13 riguardo al c/c n. 1188-7: euro 258.100,37 per interessi, euro 217.400,64 per commissione disponibilità fido, euro 7.064,58 per spese conto, per un totale di euro 482.565,59; riguardo al c/c n. 1230-1: euro 260.163,24 per interessi, euro zero per commissione disponibilità fido, euro 1.157,98 per spese conto, per un totale di euro 261.321,22.
Il totale dei costi sostenuti relativi al conto corrente ordinario n. 1188-7 più il conto corrente ipotecario n. 1230-1 è pari ad euro 743.886,81 (€ 482.565,59
+ € 261.321,22). Prosegue, infine, il ctu come, immaginando un mutuo dell'importo di euro
2.000.000, della durata di 7 anni, a rata costante, con piano di ammortamento alla francese, il costo totale per interessi sarebbe stato di euro 362.673,68, come da tabella 6 allegata alla presente perizia.
Orbene, è, anzitutto, esclusa ogni responsabilità della banca in relazione ad un'errata applicazione del tasso di interesse previsto per gli sconfinamenti extra fido ed all'inosservanza dei principi sanciti dall'art. 117, comma 4,
TUB, aderendosi su tali punti alle conclusioni, correttamente motivate, del perito d'ufficio in risposta ai quesiti 1) e 2).
Conseguentemente, merita, rigetto la domanda di cui al punto a) delle conclusioni di cui all'atto introduttivo nella parte che attiene alla declaratoria della nullità dei due contratti a causa della violazione dell'obbligo di trasparenza, sancito dagli artt. 115 e segg. TUB, per effetto dell'indeterminatezza e/o incompletezza delle condizioni contrattuali ovvero dell'errata applicazione del tasso d'interesse a seguito dell'utilizzo di somme extra fido.
Residua, quindi, il contenzioso in merito all'eventuale anatocismo applicato dalla banca, all'eventuale violazione per il c/c 1188, della delibera CICR del 30 giugno 2012 in relazione alla remunerazione degli affidamenti, alla verifica dell'effettivo addebito sul c/c 1188 anche della commissione per la messa a disposizione dei fondi sul c/c 1230, con eventuale ricalcolo delle somme a credito del correntista che ciò avesse comportato, alla comparazione degli oneri reali sopportati dall'attrice all'esito delle operazioni finanziarie effettuate, rispetto a quelli virtuali, conseguenti alla concessione di un mutuo ed al pregiudizio patito a seguito dell'acquisto delle azioni e della vendita di immobili a prezzo inferiore a quello di mercato.
pagina 6 di 13 In merito al primo profilo, oggetto della domanda di cui al punto b) delle conclusioni rassegnate in citazione, il ctu, in risposta al quesito 3), ha concluso, convincentemente argomentando, come gli interessi anatocistici addebitati al cliente sul c/c n. 1188-7 siano pari ad € 57.138,75, come riportati in tabella 2, divisi per ciascun trimestre nella colonna “sommatoria interessi” e riepilogati in tabella, mentre gli interessi anatocistici addebitati al cliente sul c/c n. 1230-1 siano pari ad € 34.689,13, come riportati in tabella 2, divisi per ciascun trimestre nella colonna “sommatoria interessi” e riepilogati in tabella 3 dell'elaborato peritale relativo a detto conto corrente. Oppone, peraltro, la banca come l'anatocismo sia stato espressamente pattuito, richiamando a conferma gli allegati 7) ed 8) alla comparsa di costituzione di “Autorizzazione addebito anatocismo” e relativi rispettivamente al conto corrente 1188 ed al conto corrente 1230.
Peraltro, a norma dell'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici possono essere legittimamente conteggiati in danno del debitore solo per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza laddove le autorizzazioni sopra richiamate ne prevedono l'addebito preventivo.
Non si sottrae, infatti, al divieto dell'anatocismo la convenzione che preveda l'obbligo per il debitore di corrispondere gli interessi sugli interessi che maturino in futuro, essendo idonea a sottrarsi al divieto solo quella stipulata successivamente alla scadenza degli interessi stessi (Cass. 3805/2004). Conseguentemente, in ragione dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., la domanda restitutoria dell'attrice è, sul punto, fondata, con conseguente condanna della banca alla ripetizione in favore della della complessiva somma di € Parte_2
76.804,15, in tale misura limitata la condanna in ragione del divieto di ultra petita rispetto alla specifica voce di danno lamentata (Cass. 25690/2019).
Quanto, poi, alla domanda di cui alla lettera c) delle conclusioni spiegate in citazione, relativa alla contestata violazione della delibera del CICR del 30 giugno 2012 in materia di remunerazione degli affidamenti [quesiti 4) e 5)], il dott. ha verificato come la commissione per la messa a disposizione Per_1 dei fondi, sia stata calcolata distintamente sulle somme messe a disposizione sul c/c 1188-7 e sul c/c 1230-1, pur se addebitata per il suo intero ammontare sul c/c 1188-7.
La somma delle commissioni, così come ricostruita in tabella 5, è pari ad € 211.523,24 (€ 136.102,34 + € 75.420,90).
pagina 7 di 13 Il totale delle commissioni addebitate dalla banca, è, invece, pari ad €
217.400,64 sicchè, dai calcoli sviluppati, risulta essere stata addebitata una maggiore commissione pari ad € 5.877,40 (€ 217.400,64 - € 211523,24). La domanda di cui al punto c) della citazione, relativa, appunto, alla lamentata violazione del decreto CICR del 30 giugno 2012 ed alla conseguente condanna della banca alla restituzione degli importi di € 650,00 e di € 76.965,74 è, quindi, accolta nella minore misura dell'importo di € 5.877,40 in relazione ad entrambi i rapporti. Riguardo alla censura relativo all'abuso di posizione dominante [domanda di cui al punto d) delle conclusioni], essa presuppone il riscontro in merito alla necessità della cliente di rivolgersi per le operazioni di credito connesse alla propria attività imprenditoriale, alla banca convenuta. Al riguardo l'art. 9 della Legge 192/1998 connota la dipendenza economica nella situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare nei rapporti commerciali con un'altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi essendo la dipendenza economica valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
A fronte, dunque, della natura non monopolistica del mercato creditizio, ben avrebbe potuto la società attrice rivolgersi ad istituti concorrenti al fine di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, e migliori rispetto a quelle offerte dalla banca convenuta, senza che, invece, risulti alcun riscontro in merito agli eventuali tentativi esperiti infruttuosamente in tal senso.
Per le medesime ragioni, neppure si ravvisa la fondatezza delle doglianze in rapporto all'art. 3 della Legge 287/1990 laddove, in riferimento all'art. 39 del TUB, non risulta offerto il convincente riscontro circa la condizione che i rimanenti beni rappresentassero una garanzia sufficiente per il creditore.
Parimenti, riguardo all'art. 21 del TUF, non è emerso dagli atti processuali la convincente prova dell'adozione da parte della di condotte lesive dei CP_2 relativi precetti, conseguentemente non ravvisandosi neppure violazione del dovere di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. e di buona fede. La domanda di cui al punto d) delle conclusioni è, pertanto, disattesa.
In relazione, poi, alla domanda di cui al punto e) delle conclusioni, il dott. ha comparato i costi sopportati dalla società correntista per effetto Per_1 delle operazioni poste in esse su asserita induzione della banca, e quelli ipoteticamente conseguenti alla concessione di un mutuo.
pagina 8 di 13 All'esito di tale simulazione, conclude come, a fronte del totale dei costi sostenuti relativi al conto corrente ordinario n. 1188-7 più il conto corrente ipotecario n. 1230-1, pari ad euro 743.886,81 (€ 482.565,59 + € 261.321,22), ipotizzando un mutuo dell'importo di euro 2.000.000,00, della durata di 7 anni, a rata costante, con piano di ammortamento alla francese, il costo totale per interessi sarebbe stato di euro 362.673,68, come da tabella 6 allegata alla presente perizia.
Se ne ricaverebbe, dunque, un maggior onere a carico della Parte_1 pari ad € 381.213,13. Ciò condiviso in termini numerici, la convenuta eccepisce, peraltro, come alcuna induzione, o peggio coazione, sarebbe stata posta in atto della banca per conseguire la stipula dei rapporti di conto corrente in luogo della concessione di un mutuo.
Orbene, al riguardo non può che ribadirsi come, a fronte di un'offerta non monopolistica della ben avrebbe potuto la rivolgersi CP_2 Parte_1 per le proprie necessità finanziarie ad altri istituti, soprattutto alla luce delle consistenti garanzie mobiliari ed immobiliari accordate alla banca convenuta, che ben avrebbero potuto essere accettate anche da istituti concorrenti.
In tale ottica di libera concorrenza tra i molteplici istituti di credito operanti in Latina o nella contigua area pontina, appare inconferente il richiamo di parte attrice all'obbligo imposto dall'art. 3 della Legge 287/1990, risultando esso relativo all'abuso di posizione dominante all'interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante, con relativa imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ovvero di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti o, infine, di prestazioni supplementari che non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi. Del resto di tale opera induttiva/coattiva svolta in danno della cliente, non vi
è riscontro in atti. Dalle dichiarazioni testimoniali di , direttrice all'epoca dei Testimone_1 fatti della filiale di Latina della ma non più dipendente della banca CP_2 dal 2016, si può, in risposta ai capitoli 5) e 6), ricavare esclusivamente che la suddetta illustrò alla cliente i prodotti finanziari offerti al pubblico ovvero che consigliò una soluzione rispetto alle altre, essendo, peraltro, la società in ogni caso libera di addivenire o meno alla proposta consigliata.
La società attrice, sia pure all'esito di una valutazione errata del rapporto costi/benefici, peraltro ad essa imputabile, si è, quindi, autonomamente indotta alla stipula dei contratti per cui è causa sicchè la domanda di pagina 9 di 13 condanna della banca al pagamento della differenza tra il costo dei rapporti intrattenuti con essa dall'attrice e quello ipotizzabile a seguito dell'accensione di un contratto di mutuo, di cui al punto e) delle conclusioni, non merita, anche alla luce della connotazione professionale della cliente, adesione.
Quanto, ancora, alla domanda restitutoria in danno della banca in conseguenza dell'acquisto di azioni della stessa da parte dell'attrice [punto f) delle conclusioni], anche nella specie necessita verificare se la società attrice abbia o meno subito un'illecita induzione all'effettuazione delle operazioni oggetto di censura, in violazione della normativa vigente.
È necessario, allora, premettere un breve excursus normativo nella disciplina astrattamente applicabile alla fattispecie, ed in particolare all'acquisto di 10.430 azioni della al prezzo di € Controparte_1
63.985,00. Con l'adozione del nuovo Regolamento Intermediari 16190/2007, in adeguamento ai precetti di ordine comunitario imposti dalla MiFID, sono stati introdotti due distinti tipi di valutazione.
Una prima consistente in una c.d. valutazione di appropriatezza che riguarda esclusivamente la conoscenza ed esperienza dell'investitore sulla scorta delle informazioni fornite nel c.d. questionario MiFID.
Essa trova applicazione in caso di prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto dei clienti ed ha carattere non bloccante, nel senso cioè che il cliente può decidere di dar corso all'investimento anche in caso di valutazione di non appropriatezza dell'investimento sicchè l'intermediario deve comunque dare esecuzione all'ordine del cliente.
A tenore del suddetto regolamento, è, altresì, contemplata una distinta valutazione di adeguatezza che trova applicazione esclusivamente laddove l'intermediario svolga servizi di gestione del portafoglio e di consulenza in favore del cliente e che riguarda le risposte di quest'ultimo in termini di conoscenza, esperienza, obiettivi di investimento e situazione patrimoniale.
Trattasi, in tal caso, di valutazione che ha carattere bloccante in caso di esito negativo per cui se l'operazione non è adeguata, l'intermediario deve rifiutarsi di dare corso all'operazione. Ove, quindi, l'intermediario assuma un ruolo attivo nell'ambito dello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio, deve valutare se l'investimento raccomandato sia pagina 10 di 13 effettivamente adeguato rispetto agli obiettivi di investimento ed alla situazione patrimoniale del cliente, dovendo, in caso contrario, astenersi dall'effettuare l'investimento per conto dello stesso. Nella diversa ipotesi in cui l'intermediario renda servizi diversi dalla consulenza o dalla gestione del portafoglio, deve essere svolta solo una valutazione di appropriatezza all'esito della quale l'intermediario è tenuto esclusivamente ad avvertire il cliente di quanto desunto dalle informazioni ricevute.
A termini, altresì, del Considerando n° 30 della Direttiva 2004/39 (c.d.
MiFID), è stabilita una vera e propria presunzione circa la condotta del cliente nella richiesta di investimento: un servizio dovrebbe essere considerato come prestato su iniziativa del cliente a meno che il cliente lo richieda in risposta ad una comunicazione personalizzata da o per conto dell'impresa a quel particolare cliente, che contiene un invito o è intesa a influenzare il cliente rispetto ad uno strumento finanziario o operazione finanziaria specifici.
Orbene, la teste ha dichiarato in merito: escludo che sia Testimone_1 stata esercitata alcuna pressione per l'acquisto delle azioni ma al cliente fu semplicemente proposto tale acquisto e lo stesso accettò.
È evidente, allora, che per effetto delle riportate dichiarazioni testimoniali, la fu invitata dall'allora direttrice della filiale di Latina della Parte_1
a sottoscrivere le azioni dell'istituto stesso, determinando la CP_2 necessità di una valutazione di adeguatezza, e non di mera appropriatezza, da parte dell'intermediario. Peraltro, soprattutto alla luce della qualità del cliente, nella specie una società di capitali e, quindi, un soggetto presumibilmente dotato, nei suoi organi amministrativi, di adeguate conoscenze del mercato mobiliare, ed azionario in particolare, alcun riscontro è stato offerto dall'attrice, onerata della relativa prova, in merito all'inadeguatezza dell'investimento in rapporto alla conoscenza, all'esperienza, agli obiettivi di investimento ed alla situazione patrimoniale della società attrice.
Del resto, che la società attrice sia stata forzata dalla banca all'acquisto delle proprie azioni quale condizione per l'accesso al credito, come riportato alla pag. 22 della citazione, è circostanza contraddetta da quanto riferito dalla teste , la quale ha escluso che sia stata esercitata alcuna Testimone_1 pressione per l'acquisto dei titoli.
pagina 11 di 13 Altresì, la stessa attrice ammette, sempre alla pag. 22, che sia stato, tra gli altri, compilato il Questionario MiFID, pur affermando che la mera apposizione in calce delle firme sia insufficiente a dimostrare che il cliente fosse consapevole dell'operazione che stata sottoscrivendo. A contrario, detta asserzione conforta l'adempimento dell'obbligo, posto a carico della banca dalla normativa sopra riportata, di tratteggiare il profilo del cliente ai fini della preventiva valutazione di adeguatezza. Né risulta indicata l'ulteriore attività informativa che la convenuta avrebbe omesso di compiere al fine di accertarsi dell'effettiva consapevolezza della cliente sulla natura, le conseguenze ed i rischi dell'operazione che si accingeva ad effettuare.
Neppure l'inadeguatezza dell'investimento azionario può essere di per sé desunta dalla diminuzione del suo controvalore, essendo fisiologico a tale tipologia d'investimento l'oscillazione dei valori di mercato, suscettibili di ribasso ma, allo stesso tempo, anche di futuro, possibile rialzo.
La domanda relativa alla condanna della convenuta alla restituzione del prezzo d'acquisto delle azioni, pari ad € 63.985,00, ovvero del minor importo di € 39.000,00, è, pertanto, parimenti disattesa. Quanto, infine, al danno derivato alla Casa dei Lares dall'aver dovuto svendere il proprio patrimonio immobiliare ad un prezzo più basso di quello di mercato, oggetto della domanda di cui al punto g) delle conclusioni, anche esso risulta privo di idonei riscontri in merito sia alla sua effettività che alla sua imputabilità alle condotte addebitate alla banca convenuta.
Difetta, infatti, ogni riscontro in merito alle condizioni generali del mercato immobiliare, nell'ambito territoriale e nel periodo considerato, rispetto alla specifica tipologia degli immobili asseritamente svenduti dalla società si da avvalorare la perdita economica di cui è chiesto il ristoro.
Conseguentemente anche tale domanda è disattesa.
La soccombenza, infine, della convenuta sulle domande di cui ai punti b) e c) delle conclusioni, ne giustifica la condanna alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in ragione della somma accordata all'attrice. Per le medesime considerazioni, sono definitivamente poste a carico della le spese della ctu tecnico-contabile. Controparte_3
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
pagina 12 di 13 condanna la al Controparte_4 pagamento in favore della della somma di € 82.681,55 (€ Parte_2
76.804,15 + € 5.877,40); rigetta le ulteriori domande attoree;
condanna p.a. alle spese del Controparte_4 giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, liquida in favore di in € Parte_2
12.000,00 per compensi ed in € 564,45 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
pone le spese di ctu a carico definitivo di Controparte_4
p.a..
[...]
Latina 09 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
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