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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/12/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 35/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER TO, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2025 promossa da:
(C.F. e P. IVA Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Carlo Emanuele Ferdinando e dell'Avv. Roberto Argeri
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.IVA con il patrocinio CP_1 P.IVA_3 dell'Avv. Renata Carraro e dell'Avv. Andrea Basso
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da udienza del 16.12.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio ritualmente depositato avanti al Tribunale di Padova, otteneva l'emissione CP_1 del decreto ingiuntivo n. 2443/2024 nei confronti di
[...] per la somma capitale di euro 253.152,26, Parte_1 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo dovuto a fronte dell'attività investigativa documentata mediante fattura nr. 448/2024. 2. Il decreto ingiuntivo veniva tempestivamente opposto da , allegando: Parte_1
- in via preliminare, la nullità del ricorso monitorio e l'inammissibilità di ogni questione ivi sollevata, non
1 essendo state specificate in modo sufficiente le “ragioni della domanda” ai sensi dell'art. 125 c.p.c.;
- l'inesistenza del credito oggetto di ingiunzione, non avendo la convenuta allegato la fonte negoziale da cui trarrebbe origine la propria pretesa creditoria né alcun elemento idoneo a dimostrare l'oggetto del contratto e l'esatto adempimento delle relative obbligazioni;
- l'inadempimento di;
CP_1
- la compensazione del credito oggetto di giudizio con il maggior
contro
-credito risarcitorio vantato dall'opponente;
- l'erronea quantificazione della pretesa creditoria avversaria, frutto di una determinazione unilaterale e priva di riscontro probatorio. L'opponente, dunque, così concludeva: «Voglia l'Ill.mo Tribunale, in accoglimento della presente opposizione, rigettata ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione:
1. in via principale, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto per nullità del ricorso monitorio ex art. 125 c.p.c. o, in subordine, per inammissibilità e infondatezza di ogni relativa pretesa vantata da per le ragioni esposte in CP_1 narrativa (inclusa l'eccezione riconvenzionale di inadempimento ex art. 1460 c.p.c. e quella di compensazione);
2. in estremo subordine, ridurre la pretesa avversaria all'ammontare che dovesse risultare effettivamente dovuto in corso di causa e ritenuto congruo (salvo gravame), revocando il decreto ingiuntivo con ogni conseguente statuizione;
3. comunque, condannare a pagare le spese e CP_1 gli onorari del presente giudizio (oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge)». 3. Si costitutiva in giudizio allegando: CP_1
- la legittimità del ricorso monitorio e l'ammissibilità delle questioni ivi sollevate, essendo stata fornita la prova scritta del diritto vantato ai sensi dell'art. 634 c.p.c.;
- l'esistenza del credito azionato, essendo stata allegata l'accettazione – sottoscritta dal legale rappresentante di - della proposta di incarico Parte_1 per l'espletamento delle attività di indagine descritte ed essendo stati svolti numerosi incontri di aggiornamento tra le parti per coordinare l'attività investigativa nel corso di maggio e giugno 2024;
- la contraddittorietà delle deduzioni avversarie, attesa l'incompatibilità tra l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente e la dedotta insussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti;
2 - l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice, essendo stata formulata solo successivamente all'invio di diversi solleciti e di una diffida di pagamento da parte di CP_1
- l'infondatezza di un
contro
-credito risarcitorio in capo alla società ; Parte_1
- la congruità degli importi richiesti sia alla luce degli accordi sottoscritti tra le parti sia avuto riguardo ai tariffari approvati dalla Prefettura di Padova. La convenuta opposta, dunque, così concludeva: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa e previa ogni necessaria statuizione: In via preliminare di rito: concedersi la provvisoria esecutività ai sensi dell'art 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo nr. 2443/2024, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione. In via principale: rigettare l'opposizione promossa da controparte per le motivazioni meglio espresse in narrativa e, conseguentemente, confermare il Decreto ingiuntivo n. 2443/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data 25.11.2024. In via subordinata: per la denegata ipotesi in cui il Giudicante adito dovesse ritenere nullo/annullare/revocare il Decreto ingiuntivo impugnato, accertare l'ammontare del credito dovuto da nei Parte_1 confronti di e, conseguentemente, condannare la CP_1
al pagamento del relativo importo, secondo la Pt_1 quantificazione che emergerà in corso di causa. In via ulteriormente gradata: per l'ulteriore denegata ipotesi in cui le eccezioni dell'opponente dovessero essere in tutto o in parte accolte, rideterminare l'ammontare del credito di detratti eventuali CP_1 controcrediti risarcitori accertati a favore di Pt_1 a.s., opportunamente ridotti alla luce del contributo causale offerto dalla quest'ultima, secondo il disposto dell'art. 1227 c.c., primo e secondo comma In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge».
4. Dopo alcuni rinvii pendenti trattative, all'udienza del 16 dicembre 2025 le parti chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere e che venisse disposta la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di causa, con compensazione integrale delle spese di lite.
5. Va dunque disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 2443/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data 25 novembre 2024 in favore di essendo venuto CP_1 meno l'oggetto del contendere, come dichiarato dalle parti a verbale di udienza del 16.12.2025.
3 6. Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2443/2024 emesso dal Tribunale di Padova in favore di in CP_1 data 25 novembre 2024.
3. Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Padova, in data 16 dicembre 2025
Il Giudice
ER TO
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER TO, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2025 promossa da:
(C.F. e P. IVA Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Carlo Emanuele Ferdinando e dell'Avv. Roberto Argeri
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.IVA con il patrocinio CP_1 P.IVA_3 dell'Avv. Renata Carraro e dell'Avv. Andrea Basso
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da udienza del 16.12.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio ritualmente depositato avanti al Tribunale di Padova, otteneva l'emissione CP_1 del decreto ingiuntivo n. 2443/2024 nei confronti di
[...] per la somma capitale di euro 253.152,26, Parte_1 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo dovuto a fronte dell'attività investigativa documentata mediante fattura nr. 448/2024. 2. Il decreto ingiuntivo veniva tempestivamente opposto da , allegando: Parte_1
- in via preliminare, la nullità del ricorso monitorio e l'inammissibilità di ogni questione ivi sollevata, non
1 essendo state specificate in modo sufficiente le “ragioni della domanda” ai sensi dell'art. 125 c.p.c.;
- l'inesistenza del credito oggetto di ingiunzione, non avendo la convenuta allegato la fonte negoziale da cui trarrebbe origine la propria pretesa creditoria né alcun elemento idoneo a dimostrare l'oggetto del contratto e l'esatto adempimento delle relative obbligazioni;
- l'inadempimento di;
CP_1
- la compensazione del credito oggetto di giudizio con il maggior
contro
-credito risarcitorio vantato dall'opponente;
- l'erronea quantificazione della pretesa creditoria avversaria, frutto di una determinazione unilaterale e priva di riscontro probatorio. L'opponente, dunque, così concludeva: «Voglia l'Ill.mo Tribunale, in accoglimento della presente opposizione, rigettata ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione:
1. in via principale, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto per nullità del ricorso monitorio ex art. 125 c.p.c. o, in subordine, per inammissibilità e infondatezza di ogni relativa pretesa vantata da per le ragioni esposte in CP_1 narrativa (inclusa l'eccezione riconvenzionale di inadempimento ex art. 1460 c.p.c. e quella di compensazione);
2. in estremo subordine, ridurre la pretesa avversaria all'ammontare che dovesse risultare effettivamente dovuto in corso di causa e ritenuto congruo (salvo gravame), revocando il decreto ingiuntivo con ogni conseguente statuizione;
3. comunque, condannare a pagare le spese e CP_1 gli onorari del presente giudizio (oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge)». 3. Si costitutiva in giudizio allegando: CP_1
- la legittimità del ricorso monitorio e l'ammissibilità delle questioni ivi sollevate, essendo stata fornita la prova scritta del diritto vantato ai sensi dell'art. 634 c.p.c.;
- l'esistenza del credito azionato, essendo stata allegata l'accettazione – sottoscritta dal legale rappresentante di - della proposta di incarico Parte_1 per l'espletamento delle attività di indagine descritte ed essendo stati svolti numerosi incontri di aggiornamento tra le parti per coordinare l'attività investigativa nel corso di maggio e giugno 2024;
- la contraddittorietà delle deduzioni avversarie, attesa l'incompatibilità tra l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente e la dedotta insussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti;
2 - l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice, essendo stata formulata solo successivamente all'invio di diversi solleciti e di una diffida di pagamento da parte di CP_1
- l'infondatezza di un
contro
-credito risarcitorio in capo alla società ; Parte_1
- la congruità degli importi richiesti sia alla luce degli accordi sottoscritti tra le parti sia avuto riguardo ai tariffari approvati dalla Prefettura di Padova. La convenuta opposta, dunque, così concludeva: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa e previa ogni necessaria statuizione: In via preliminare di rito: concedersi la provvisoria esecutività ai sensi dell'art 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo nr. 2443/2024, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione. In via principale: rigettare l'opposizione promossa da controparte per le motivazioni meglio espresse in narrativa e, conseguentemente, confermare il Decreto ingiuntivo n. 2443/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data 25.11.2024. In via subordinata: per la denegata ipotesi in cui il Giudicante adito dovesse ritenere nullo/annullare/revocare il Decreto ingiuntivo impugnato, accertare l'ammontare del credito dovuto da nei Parte_1 confronti di e, conseguentemente, condannare la CP_1
al pagamento del relativo importo, secondo la Pt_1 quantificazione che emergerà in corso di causa. In via ulteriormente gradata: per l'ulteriore denegata ipotesi in cui le eccezioni dell'opponente dovessero essere in tutto o in parte accolte, rideterminare l'ammontare del credito di detratti eventuali CP_1 controcrediti risarcitori accertati a favore di Pt_1 a.s., opportunamente ridotti alla luce del contributo causale offerto dalla quest'ultima, secondo il disposto dell'art. 1227 c.c., primo e secondo comma In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge».
4. Dopo alcuni rinvii pendenti trattative, all'udienza del 16 dicembre 2025 le parti chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere e che venisse disposta la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di causa, con compensazione integrale delle spese di lite.
5. Va dunque disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 2443/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data 25 novembre 2024 in favore di essendo venuto CP_1 meno l'oggetto del contendere, come dichiarato dalle parti a verbale di udienza del 16.12.2025.
3 6. Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2443/2024 emesso dal Tribunale di Padova in favore di in CP_1 data 25 novembre 2024.
3. Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Padova, in data 16 dicembre 2025
Il Giudice
ER TO
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