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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 4771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4771 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 474 R.G. per l'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, Parte_1 dall' avv. Pasquale Guastafierro ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in
Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20;
- ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313). Persona_1
- resistente
Oggetto: ricorso avverso provvedimento di reiezione della domanda di intervento al fondo di garanzia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025 la ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 04.04.2007 al Parte_2
21.07.2020, data di recesso per risoluzione consensuale, in virtù di passaggio presso altra azienda (Mares srl) subentrata alla società nella gestione dell'appalto;
- di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato e part time 50% con la qualifica di banconista, ed inquadrata al 5 livello del CCNL di settore;
- di aver sottoscritto con la società datrice di lavoro verbale di conciliazione in sede sindacale del 2.11.2020, che prevedeva, in relazione al suddetto rapporto di lavoro, la corresponsione di
€ 8.556,42 a titolo di TFR ed € 1.160,00 a titolo di bonus transattivo;
- di non aver percepito nulla a titolo di TFR, in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 1.03.2021, senza che dal bilancio finale di liquidazione emergesse la distribuzione di utili ai soci;
- di aver presentato all' , in data 12.02.2024, domanda amministrativa al fondo di CP_1 garanzia per il pagamento del TFR relativo al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della società dal 04.04.2007 al 21.07.2020; Parte_2
- di aver ricevuto comunicazione del 12.07.24, di rigetto da parte dell' della domanda, CP_1 per carenza documentale, avverso la quale ha presentato in data 09.12.2024 ricorso
1 amministrativo, evidenziando che nonostante il deposito dei verbali innanzi all'ITL, le richieste di ottenere l'esecutività dello stesso sono rimaste inevase. Ciò premesso, ha concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al percepimento e pagamento del TFR per il periodo di lavoro svolto senza soluzione di continuità alle dipendenze della c.f. e p.iva , dal Parte_2 P.IVA_1
04.04.2007 al 21.07.2020 nella misura di € 8.556,42 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto condannare, l' al pagamento del TFR Controparte_2 in favore della ricorrente per il sopraindicato periodo.” Vinte le spese con attribuzione.
CP_ Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito che il verbale di conciliazione prodotto dalla ricorrente, sfornito del decreto di esecutività, non è idoneo a permettere l'intervento del
Fondo. Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
All'udienza di discussione, la causa è stata istruita in via documentale e decisa mediante sentenza previo deposito di note scritte.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Fondo di Garanzia, istituito con legge n. 297 del 1982, secondo il relativo art. 2 ha “lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso d'insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto”. I lavoratori dipendenti da imprenditore assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, possono inoltre, su domanda, ottenere dallo stesso Fondo (in sostituzione del datore di lavoro) il pagamento dei non corrisposti crediti da lavoro, diversi da quelli dovuti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto medesimo e rientranti nei dodici mesi precedenti la data dell'assoggettamento dell'imprenditore a procedura concorsuale (artt. 1 e 2 D. Lgs. n. 80 del 1992, di attuazione della direttiva
80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro).
Circa la natura della prestazione offerta ex lege dal Fondo di Garanzia la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nel riconoscere la natura previdenziale dei crediti richiamati dal D.Lgs. 80/1992; in altri termini, il diritto di credito del lavoratore che agisce nei confronti del Fondo è un diritto ad una prestazione previdenziale, distinta ed autonoma rispetto al credito dello stesso lavoratore nei confronti del suo datore di lavoro (cfr. in parte motiva Cass., Sez. Lav., 8517/2023; v. altresì Cass., Sez. Lav., 18945/21; Cass., Sez. Lav.,
32/2020; Cass., Sez. VI, 6480/2015). Come autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte “Il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione dei Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo- previdenziale, in presenza dei presupposti indicati dalla legge che, va ripetuto, sono: l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della
2 procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e
l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata o, ancora, qualora
l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento D.Lgs. n. 80 cit., ex art. 2, comma 5 (v. Cass.
1886 del 2020 cit. e i precedenti ivi richiamati).” (v., in parte motiva, Cass., Sez. Lav.,
16249/2020).
Conseguenza naturale del riconoscimento della natura previdenziale - assicurativa alla prestazione resa dal è la completa autonomia di tale prestazione rispetto a quelle CP_2 nascenti dal rapporto di lavoro (v., ancora, Cass., Sez. Lav., 18945/2021; Cass., Sez. VI,
10875/2013; Cass., Sez. VI, 12971/2014; Cass., Sez. Lav., 20547/2015) nonché l'operatività della prestazione solo e soltanto in presenza dei requisiti di legge - ovvero in caso di inadempimento del datore di lavoro determinato da uno stato di insolvenza- .
Il lavoratore, per ottenere il pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia gestito dall' , deve preventivamente munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del datore di CP_1 lavoro. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione (28 gennaio 2025, n. 1934) con l'accoglimento del ricorso dell' avverso l'erroneo riconoscimento, da parte della Corte di merito, del diritto CP_1 di talune lavoratrici di ottenere il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia, a dispetto della mancata acquisizione di un titolo esecutivo nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese.
Al riguardo la Cassazione, dopo aver ricordato che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello CP_1 speciale Fondo di cui all'art. 2 L. n. 297/1982, rappresenta un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, ha precisato che:
- l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro (Cass., 1886/2020);
- la necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro integra “un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario” e non si configura come “un onere inutile e inutilmente dispendioso”;
- “la necessità di eseguire un preventivo accertamento è d'obbligo anche per il fatto che l' , in quanto gestore del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcun titolo per contestare la CP_1
3 fondatezza della pretesa del lavoratore verso il suo datore di lavoro e l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme corrisposte, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali”;
- l'accertamento del credito è pertanto da intendersi come “un elemento costitutivo dell'accesso al Fondo”, elemento che deve preesistere alla “presentazione della domanda al Fondo”. La Corte ha concluso enucleando il seguente principio di diritto: “allorché il lavoratore presenti all' quale gestore del “Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto”, la CP_1 domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell' di adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni. Tali requisiti CP_1 includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del è modulata. Ove il CP_2 datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (art.
2495 c.c.) e tale società non sia più fallibile, l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione”.
(Cfr. CORTE DI CASSAZIONE 28 gennaio 2025, n. 1934).
Tanto premesso, è allora evidente come la domanda della ricorrente non possa trovare accoglimento.
È, infatti, pacifico tra le parti che i crediti reclamati dalla ricorrente derivano dal rapporto di lavoro stipulato e condotto fino alla sua estinzione con la società cancellata dal registro delle imprese;
sarebbe stato onere dell'odierna ricorrente munire il verbale di conciliazione di formula esecutiva al fine di ottenere l'accoglimento della domanda.
Non può assumere rilevanza il verbale di conciliazione in sede sindacale del 02.11.2020, trattandosi di atto transattivo evidentemente conseguito ad una iniziativa stragiudiziale della lavoratrice non sfociata in un titolo esecutivo, comunque, titolo privo di formula esecutiva.
In specie, l'atto in questione ha conservato la natura di scrittura privata, inidonea ad assurgere ex se a titolo esecutivo, poiché non sono state osservate le formalità di cui all' art. 411 co. 3
c.p.c., norma che prevede che il verbale di conciliazione in sede sindacale può essere depositato, a cura delle parti, presso la Direzione provinciale del lavoro, che, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto, cosicché il giudice, su istanza della parte interessata, accertatane la regolarità formale, lo dichiara esecutivo con decreto.
Nella fattispecie, ove ciò fosse avvenuto, l'iniziativa della ricorrente sarebbe culminata appunto con la formazione di un titolo esecutivo ed avrebbe assunto rilevanza per l'accesso al
Fondo di Garanzia.
Dunque, il verbale di conciliazione e l'iniziativa della lavoratrice che ha condotto alla sua stipula non possono essere intesi quali attività strettamente funzionali alla formazione di un titolo esecutivo e, perciò, sono inidonei a sancire l'insolvenza del datore di lavoro.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione integrale.
4
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, rigettata ogni ulteriore istanza, deduzione od eccezione così provvede:
a) rigetta la domanda;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli 14/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 474 R.G. per l'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, Parte_1 dall' avv. Pasquale Guastafierro ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in
Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20;
- ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313). Persona_1
- resistente
Oggetto: ricorso avverso provvedimento di reiezione della domanda di intervento al fondo di garanzia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025 la ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 04.04.2007 al Parte_2
21.07.2020, data di recesso per risoluzione consensuale, in virtù di passaggio presso altra azienda (Mares srl) subentrata alla società nella gestione dell'appalto;
- di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato e part time 50% con la qualifica di banconista, ed inquadrata al 5 livello del CCNL di settore;
- di aver sottoscritto con la società datrice di lavoro verbale di conciliazione in sede sindacale del 2.11.2020, che prevedeva, in relazione al suddetto rapporto di lavoro, la corresponsione di
€ 8.556,42 a titolo di TFR ed € 1.160,00 a titolo di bonus transattivo;
- di non aver percepito nulla a titolo di TFR, in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 1.03.2021, senza che dal bilancio finale di liquidazione emergesse la distribuzione di utili ai soci;
- di aver presentato all' , in data 12.02.2024, domanda amministrativa al fondo di CP_1 garanzia per il pagamento del TFR relativo al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della società dal 04.04.2007 al 21.07.2020; Parte_2
- di aver ricevuto comunicazione del 12.07.24, di rigetto da parte dell' della domanda, CP_1 per carenza documentale, avverso la quale ha presentato in data 09.12.2024 ricorso
1 amministrativo, evidenziando che nonostante il deposito dei verbali innanzi all'ITL, le richieste di ottenere l'esecutività dello stesso sono rimaste inevase. Ciò premesso, ha concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al percepimento e pagamento del TFR per il periodo di lavoro svolto senza soluzione di continuità alle dipendenze della c.f. e p.iva , dal Parte_2 P.IVA_1
04.04.2007 al 21.07.2020 nella misura di € 8.556,42 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto condannare, l' al pagamento del TFR Controparte_2 in favore della ricorrente per il sopraindicato periodo.” Vinte le spese con attribuzione.
CP_ Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito che il verbale di conciliazione prodotto dalla ricorrente, sfornito del decreto di esecutività, non è idoneo a permettere l'intervento del
Fondo. Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
All'udienza di discussione, la causa è stata istruita in via documentale e decisa mediante sentenza previo deposito di note scritte.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Fondo di Garanzia, istituito con legge n. 297 del 1982, secondo il relativo art. 2 ha “lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso d'insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto”. I lavoratori dipendenti da imprenditore assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, possono inoltre, su domanda, ottenere dallo stesso Fondo (in sostituzione del datore di lavoro) il pagamento dei non corrisposti crediti da lavoro, diversi da quelli dovuti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto medesimo e rientranti nei dodici mesi precedenti la data dell'assoggettamento dell'imprenditore a procedura concorsuale (artt. 1 e 2 D. Lgs. n. 80 del 1992, di attuazione della direttiva
80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro).
Circa la natura della prestazione offerta ex lege dal Fondo di Garanzia la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nel riconoscere la natura previdenziale dei crediti richiamati dal D.Lgs. 80/1992; in altri termini, il diritto di credito del lavoratore che agisce nei confronti del Fondo è un diritto ad una prestazione previdenziale, distinta ed autonoma rispetto al credito dello stesso lavoratore nei confronti del suo datore di lavoro (cfr. in parte motiva Cass., Sez. Lav., 8517/2023; v. altresì Cass., Sez. Lav., 18945/21; Cass., Sez. Lav.,
32/2020; Cass., Sez. VI, 6480/2015). Come autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte “Il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione dei Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo- previdenziale, in presenza dei presupposti indicati dalla legge che, va ripetuto, sono: l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della
2 procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e
l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata o, ancora, qualora
l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento D.Lgs. n. 80 cit., ex art. 2, comma 5 (v. Cass.
1886 del 2020 cit. e i precedenti ivi richiamati).” (v., in parte motiva, Cass., Sez. Lav.,
16249/2020).
Conseguenza naturale del riconoscimento della natura previdenziale - assicurativa alla prestazione resa dal è la completa autonomia di tale prestazione rispetto a quelle CP_2 nascenti dal rapporto di lavoro (v., ancora, Cass., Sez. Lav., 18945/2021; Cass., Sez. VI,
10875/2013; Cass., Sez. VI, 12971/2014; Cass., Sez. Lav., 20547/2015) nonché l'operatività della prestazione solo e soltanto in presenza dei requisiti di legge - ovvero in caso di inadempimento del datore di lavoro determinato da uno stato di insolvenza- .
Il lavoratore, per ottenere il pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia gestito dall' , deve preventivamente munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del datore di CP_1 lavoro. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione (28 gennaio 2025, n. 1934) con l'accoglimento del ricorso dell' avverso l'erroneo riconoscimento, da parte della Corte di merito, del diritto CP_1 di talune lavoratrici di ottenere il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia, a dispetto della mancata acquisizione di un titolo esecutivo nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese.
Al riguardo la Cassazione, dopo aver ricordato che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello CP_1 speciale Fondo di cui all'art. 2 L. n. 297/1982, rappresenta un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, ha precisato che:
- l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro (Cass., 1886/2020);
- la necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro integra “un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario” e non si configura come “un onere inutile e inutilmente dispendioso”;
- “la necessità di eseguire un preventivo accertamento è d'obbligo anche per il fatto che l' , in quanto gestore del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcun titolo per contestare la CP_1
3 fondatezza della pretesa del lavoratore verso il suo datore di lavoro e l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme corrisposte, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali”;
- l'accertamento del credito è pertanto da intendersi come “un elemento costitutivo dell'accesso al Fondo”, elemento che deve preesistere alla “presentazione della domanda al Fondo”. La Corte ha concluso enucleando il seguente principio di diritto: “allorché il lavoratore presenti all' quale gestore del “Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto”, la CP_1 domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell' di adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni. Tali requisiti CP_1 includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del è modulata. Ove il CP_2 datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (art.
2495 c.c.) e tale società non sia più fallibile, l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione”.
(Cfr. CORTE DI CASSAZIONE 28 gennaio 2025, n. 1934).
Tanto premesso, è allora evidente come la domanda della ricorrente non possa trovare accoglimento.
È, infatti, pacifico tra le parti che i crediti reclamati dalla ricorrente derivano dal rapporto di lavoro stipulato e condotto fino alla sua estinzione con la società cancellata dal registro delle imprese;
sarebbe stato onere dell'odierna ricorrente munire il verbale di conciliazione di formula esecutiva al fine di ottenere l'accoglimento della domanda.
Non può assumere rilevanza il verbale di conciliazione in sede sindacale del 02.11.2020, trattandosi di atto transattivo evidentemente conseguito ad una iniziativa stragiudiziale della lavoratrice non sfociata in un titolo esecutivo, comunque, titolo privo di formula esecutiva.
In specie, l'atto in questione ha conservato la natura di scrittura privata, inidonea ad assurgere ex se a titolo esecutivo, poiché non sono state osservate le formalità di cui all' art. 411 co. 3
c.p.c., norma che prevede che il verbale di conciliazione in sede sindacale può essere depositato, a cura delle parti, presso la Direzione provinciale del lavoro, che, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto, cosicché il giudice, su istanza della parte interessata, accertatane la regolarità formale, lo dichiara esecutivo con decreto.
Nella fattispecie, ove ciò fosse avvenuto, l'iniziativa della ricorrente sarebbe culminata appunto con la formazione di un titolo esecutivo ed avrebbe assunto rilevanza per l'accesso al
Fondo di Garanzia.
Dunque, il verbale di conciliazione e l'iniziativa della lavoratrice che ha condotto alla sua stipula non possono essere intesi quali attività strettamente funzionali alla formazione di un titolo esecutivo e, perciò, sono inidonei a sancire l'insolvenza del datore di lavoro.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione integrale.
4
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, rigettata ogni ulteriore istanza, deduzione od eccezione così provvede:
a) rigetta la domanda;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli 14/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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