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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/06/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella controversia previdenziale promossa da
Parte_1
con l'avv. Gaudio ricorrente contro con l'avv. Battiato CP_1
convenuto
Oggetto: indebito
Fatto e diritto
Con ricorso del 31.10.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva accertarsi che nulla è dovuto all a titolo di indebito con riferimento alla maggiorazione CP_1
sociale
L si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminare è la ricognizione normativa in tema di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali.
Rientrano nella nozione di prestazioni assistenziali tutte le ipotesi in cui l'erogazione
è disancorata dal reddito e dalla contribuzione (es. invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale).
La materia è sottratta all'applicazione dell'art. 2033 c.c. (“nel settore assistenziale non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.” Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020 n.13223). Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile".ord. n. 264/2004).
Vanno invece applicati in generale i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza in via generale dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del
1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988) che, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
Fin dalla sentenza Cass. n. 1446/2008 est. (v. pure n. 11921/2015) si è Per_1
ritenuto che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Non si può dunque procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, stante la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost.
(Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Occorre quindi distinguere le diverse ipotesi di mancanza dei requisiti sanitari, o reddituali, o di legge specifici delle singole prestazioni.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, ha previsto che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per CP_1
indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente.
Infatti, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato sul piano generale che "In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del titolare della prestazione dell'obbligo di comunicare all' la situazione CP_1
reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito" (Così Cass. n. 10642 del 2019 e Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019
n.31259).
Ai fini della ripetizione la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. 31372/2019 e
Cass. 28771/2018) richiede che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n.
269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 –prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero CP_1
dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
La Corte di Cassazione ha anche affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine,di dolo comprovato".
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018
(che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
La stessa Corte di Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”.
Va inoltre registrata la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso , devono CP_1 essere applicati anche nel caso in cui l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020
n.12608).
Nel caso di specie il superamento del limite reddituale è scaturito dal riconoscimento di una pensione al coniuge della ricorrente con decorrenza dal 2018 ma solo nel dicembre del 2023. E questo avrebbe determinato il venire meno del requisito reddituale in via retroattiva. Tuttavia è evidente a maggior ragione la buona fede della percipiente che al momento della percezione era in possesso del requisito reddituale venuto meno solo per effetto di un riconoscimento successivo di una prestazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all con riferimento alla nota del CP_1
30.9.24;
2. condanna altresì l al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente che liquida in complessivi € 1865,00 oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 16.6.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella controversia previdenziale promossa da
Parte_1
con l'avv. Gaudio ricorrente contro con l'avv. Battiato CP_1
convenuto
Oggetto: indebito
Fatto e diritto
Con ricorso del 31.10.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva accertarsi che nulla è dovuto all a titolo di indebito con riferimento alla maggiorazione CP_1
sociale
L si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminare è la ricognizione normativa in tema di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali.
Rientrano nella nozione di prestazioni assistenziali tutte le ipotesi in cui l'erogazione
è disancorata dal reddito e dalla contribuzione (es. invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale).
La materia è sottratta all'applicazione dell'art. 2033 c.c. (“nel settore assistenziale non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.” Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020 n.13223). Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile".ord. n. 264/2004).
Vanno invece applicati in generale i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza in via generale dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del
1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988) che, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
Fin dalla sentenza Cass. n. 1446/2008 est. (v. pure n. 11921/2015) si è Per_1
ritenuto che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Non si può dunque procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, stante la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost.
(Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Occorre quindi distinguere le diverse ipotesi di mancanza dei requisiti sanitari, o reddituali, o di legge specifici delle singole prestazioni.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, ha previsto che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per CP_1
indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente.
Infatti, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato sul piano generale che "In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del titolare della prestazione dell'obbligo di comunicare all' la situazione CP_1
reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito" (Così Cass. n. 10642 del 2019 e Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019
n.31259).
Ai fini della ripetizione la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. 31372/2019 e
Cass. 28771/2018) richiede che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n.
269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 –prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero CP_1
dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
La Corte di Cassazione ha anche affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine,di dolo comprovato".
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018
(che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
La stessa Corte di Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”.
Va inoltre registrata la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso , devono CP_1 essere applicati anche nel caso in cui l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020
n.12608).
Nel caso di specie il superamento del limite reddituale è scaturito dal riconoscimento di una pensione al coniuge della ricorrente con decorrenza dal 2018 ma solo nel dicembre del 2023. E questo avrebbe determinato il venire meno del requisito reddituale in via retroattiva. Tuttavia è evidente a maggior ragione la buona fede della percipiente che al momento della percezione era in possesso del requisito reddituale venuto meno solo per effetto di un riconoscimento successivo di una prestazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all con riferimento alla nota del CP_1
30.9.24;
2. condanna altresì l al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente che liquida in complessivi € 1865,00 oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 16.6.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE