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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di IL
Sezione Lavoro
N. R.G. 1016/2024
La Corte d'Appello di IL, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel.
Avv. Corrado Gioacchini Consigliere Aus. all'udienza del 4 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 1662/2024 (est. , promossa da Pt_1
Parte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfrancesco Garattoni, Filippo Tomassoli e
Federica Vaglio, presso il cui studio in IL, via Crema n. 15, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1
[...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Persiani, Giovanni Beretta e Marcello
Capello, presso il cui studio in IL, via Sant'Eufemia n. 2, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Nel riportarsi integralmente alle argomentazioni contenute nel ricorso di primo grado e alle relative conclusioni, si chiede in totale riforma della sentenza di primo grado (n.1662-2024 del 29.04.2024), l'accoglimento del presente ricorso in appello e della domanda di primo grado. Con vittoria di spese di giudizio e di lite di entrambi i gradi da distrarsi a favore dei difensori”.
Appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di IL, sezione lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare, rigettare il ricorso avversario perché inammissibile e/o improcedibile i motivi esposti ai parr. nn. 19 e ss. del presente atto, confermando la sentenza ex adverso impugnata;
- in ogni caso, nel merito, rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere fondata la domanda formulata con il ricorso avversario, circoscrivere l'applicazione della perequazione al trattamento pensionistico del rag. al solo periodo Parte_2
2006-2012;
- sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse accogliere la domanda formulata con il ricorso avversario, comunque dichiarare prescritte le somme richieste dal ragioniere comprese tra il 1° maggio 2006 ed il 26 febbraio 2014 per decorso del termine di prescrizione decennale e tra il 1° luglio 2011 ed il 26 febbraio 2019 per decorso del termine di prescrizione quinquennale (cfr. par. n.
44);
- in via ulteriormente subordinata, in ogni caso, dichiarare prescritte le somme richieste dal ragioniere dal 1° maggio 2006 al 26 febbraio 2014 (cfr. par. n. 44) per decorso del termine di prescrizione decennale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 29 aprile 2024, il Tribunale di IL in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 11386/2023 R.G. promossa da contro la Parte_2 Controparte_1
ha dichiarato inammissibile il ricorso,
[...] condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante, premesso:
- di essersi iscritto alla Controparte_1
e di aver presentato domanda di pensione,
[...] Controparte_1 avendo raggiunto i requisiti di legge per l'ottenimento della pensione di anzianità;
- che la aveva deliberato la liquidazione a favore del ragioniere della CP_1
pag. 2/11 pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1 maggio 2006, per un importo annuo lordo di € 82.000,00, di sola Quota A;
- che alla pensione del ricorrente, in violazione del principio del pro rata, era stato applicato sia il nuovo criterio di calcolo di cui alla delibera del 22 giugno 2002 della , sia il massimale pensionistico;
CP_1
- di aver proposto ricorso al giudice del lavoro presso il Tribunale di Miliano sia per il ricalcolo della pensione, sia per la disapplicazione del massimale pensionistico;
- che l'anzidetto Tribunale, con sentenza n. 892/2023 del 17 marzo 2023, aveva accolto le domande, condannando la all'adeguamento della pensione e CP_1 alla restituzione degli arretrati scaturenti dal nuovo criterio di calcolo e dalla disapplicazione del massimale pensionistico;
- che, con il cedolino pensionistico di maggio 2023, la aveva provveduto CP_1 alla restituzione degli arretrati e all'adeguamento pensionistico;
- che tuttavia la , ancora in violazione del principio del pro rata, a seguito CP_1 del ricalcolo e della disapplicazione del massimale pensionistico non aveva provveduto a perequare il capitale pensionistico del rag. ; Parte_2
- che dunque quest'ultimo, dopo aver dovuto promuovere una vertenza per vedersi riconoscere il capitale pensionistico spettante, si era trovato con una pensione non perequata;
ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di IL, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare la nullità ed inefficacia dell'art
50, ottavo comma, del Regolamento di esecuzione della CNPR in vigore dal 1 gennaio
2004 applicando a contrario di quanto disposto dello stesso la perequazione sulla pensione con conseguente restituzione delle somme in differenza a seguito del ricalcolo della pensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di IL, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la Previdenza a favore dei Ragionieri e Controparte_1 CP_1 CP_1
Commerciali è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione diretta di vecchia con la applicazione della perequazione sulle somme liquidate.
In conseguenza
CONDANNARE
La a favore dei ragionieri e dei Controparte_1 periti commerciali alla corresponsione a favore del Rag. della Parte_2 Persona_1 pensione di vecchiaia applicando la perequazione
In conseguenza condannare la a Controparte_1 favore dei ragionieri e dei periti commerciali alla restituzione degli arretrati di pensione sulle somme liquidate a seguito del ricalcolo della pensione secondo il principio del pro rata”.
pag. 3/11 Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, la
[...] ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda avversaria per violazione del principio del ne bis in idem thema decidendum e comunque la sua improcedibilità.
Ha dedotto che nel precedente giudizio promosso avanti il Tribunale di IL in funzione di giudice del lavoro (rubricato con R.G. n. 5844/2022 e definito con sentenza n. 892/2023, passata in giudicato) il rag. aveva espressamente Parte_2 chiesto la condanna della a corrispondere gli arretrati pensionistici CP_1 asseritamente spettanti, la cui quantificazione presupponeva necessariamente anche l'applicazione delle disposizioni relative alla perequazione: pertanto, la seconda azione intentata doveva ritenersi preclusa e dunque inammissibile, in quanto non proposta nel primo giudizio.
Ha, inoltre, evidenziato che, avendo volutamente frazionato un credito fondato sul medesimo rapporto obbligatorio, il ricorrente aveva palesemente violato i principi di correttezza e buona fede, nonché il principio costituzionale del giusto processo, con conseguente improcedibilità della domanda. Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso avversario, attesa la corretta e legittima applicazione delle disposizioni regolamentari in materia di perequazione alla pensione del rag. . Parte_2
In subordine ha eccepito la prescrizione dei crediti vantati da quest'ultimo fino al 26 febbraio 2019 (ritenendo i ratei di pensione soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 47 bis d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e dell'art. 16 del Regolamento della Previdenza del 2013) o, in ulteriore subordine, fino al 26 febbraio 2014 in applicazione della prescrizione decennale.
Il giudice di prime cure ha ritenuto le domande del ricorrente coperte da giudicato implicito, in ragione del precedente giudizio dallo stesso proposto avanti al
Tribunale di IL (rubricato al n. 5844/2022 R.G. e definito con sentenza n. 892/2023 passata in giudicato), nel quale aveva chiesto la riliquidazione della pensione secondo i criteri di calcolo della normativa previgente alle modifiche regolamentari adottate dalla il 22 giugno 2002, il 7 giugno 2003, il 20 dicembre 2003 e il CP_1
25.06.2011, senza l'applicazione del massimale pensionistico.
La sentenza n. 892/2023 che aveva definito detto giudizio, in parziale accoglimento delle domande, aveva “accerta[to] il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo il regime originario dell'art. 3 c. 12 della L 335/1995 e con applicazione del c.d. massimale pensionistico per le anzianità maturate successivamente al 28 giugno 1997 e condanna[to] la
[...]
a Controparte_1 corrispondergli le relative differenze, oltre accessori di legge, nei limiti della prescrizione decennale, con atto interruttivo rappresentato dalla notifica del ricorso in data 20/9/2022”.
pag. 4/11 Nell'odierno giudizio – osserva il Tribunale – ha chiesto di Parte_2 dichiarare illegittimo e conseguentemente disapplicare l'art. 50, comma 8, del
Regolamento di Esecuzione della del 2004, nella parte in cui prevede che i CP_1 trattamenti pensionistici superiori all'importo di € 82.000,00 non debbano essere soggetti a perequazione, con seguente ricalcolo della pensione.
Nella precedente causa “il ricorso circoscriveva il petitum chiedendo, da un lato, che il trattamento pensionistico fosse riliquidato secondo i criteri di calcolo previsti dalla normativa regolamentare previgente della in applicazione del principio del CP_1 pro rata e, dall'altro lato, senza l'applicazione del cd. massimale pensionistico che, a detta del ricorrente, era stato adottato dalle delibere della sempre in violazione CP_1 del principio del pro rata. Per contro, nulla veniva eccepito in ordine alle disposizioni tempo per tempo applicate dalla in tema di perequazione della pensione”. CP_1
In altri termini, prosegue la sentenza appellata, il rag. “nel giudizio Parte_2 introdotto nel 2022, ha scelto di non proporre alcuna rivendicazione relativa a pretese illegittimità nella liquidazione del proprio trattamento pensionistico diverse da quella inerente ai criteri di calcolo da adottare per la quantificazione della pensione nonché da quella inerente al massimale pensionistico omettendo, in particolare, di contestare alcunché in ordine alla perequazione della propria pensione. E ciò nonostante egli fosse già a conoscenza delle modalità con cui era stata perequata la sua pensione”.
Da ciò il primo giudice ha tratto la conclusione che “la domanda qui azionata, relativa alla pretesa illegittimità della liquidazione del proprio trattamento pensionistico in ragione dell'asserito “blocco della perequazione” è preclusa in quanto posta in violazione del principio del ne bis in idem.
Infatti, il giudicato formatosi nel giudizio R.G. n. 5844/2022 copre sia ciò che è stato espressamente dedotto, ossia le domande esplicitamente avanzate nell'ambito di quel procedimento (nello specifico, la domanda sulla riliquidazione della pensione secondo determinati criteri di calcolo in applicazione del principio del pro-rata nonché sulla legittimità del massimale pensionistico), sia ciò che sarebbe stato deducibile, ossia quelle ragioni di fatto e di diritto che, seppur non specificamente dedotte o enunciate, costituiscono le premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo o comunque si pongono in una connessione logica inscindibile con la decisione. Da ciò deriva l'impossibilità di proporre, in un successivo giudizio, una domanda fondata su ragioni giuridiche che siano caratterizzate dai medesimi fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (restando impregiudicati solo i fatti e le circostanze nuove, ossia quelle che si siano verificate dopo la formazione del giudicato
o che non fossero deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato”. Avverso la sentenza ha proposto appello , con ricorso Parte_2 depositato il 25 settembre 2024.
pag. 5/11 Con un unico, articolato, motivo denuncia violazione e falsa applicazione di diritto, deducendo che la domanda proposta nell'odierno giudizio non è coperta dal giudicato, atteso che il giudicato copre il dedotto e il deducibile relativamente alla stessa domanda, ma non a domande diverse che non siano presupposto logico della prima.
Evidenzia che il precedente giudizio avanti il Tribunale di IL rubricato al n. 5844/2022 R.G. e l'odierno giudizio hanno ad oggetto domande diverse e che la richiesta di disapplicazione del blocco perequativo (oggetto del presente giudizio) non costituisce presupposto logico necessario del ricalcolo della pensione secondo i criteri anteriori alle delibere del 22 giugno 2002 e seguenti, né della disapplicazione del massimale pensionistico (ossia delle domande formulate nel precedente giudizio). Richiama una pronuncia di questa Corte d'Appello (sentenza n. 643/2022), che in fattispecie analoga ha riformato la pronuncia di primo grado (che aveva ritenuto la domanda proposta dal ragioniere preclusa dal giudicato) e ha accolto la domanda di applicazione della perequazione secondo il disposto dell'art. 42 del Regolamento di
Esecuzione della del 1997. CP_1
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto la riforma Parte_2 della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata
[...] ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 4 dicembre 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento nei Parte_2 limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,
“l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito), di talché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (cfr. Cass., 26 febbraio 2019 n. 5486).
pag. 6/11 In altri termini, “l'ipotesi di deducibilità delle questioni (la cui omessa formulazione nella prima domanda rende preclusa la riproposizione in altro giudizio) è collegata alla loro identificazione in ragioni giuridiche costituenti precedenti logici necessari per la prima pronunzia, esulando da tal ipotesi quella di ragioni giuridiche autonome, alternative e subordinate rispetto a quelle espressamente prospettate (v.
Cass. 15093 del 2009; Cass. n. 22520 del 2011; Cass. n. 14535 del 2012; Cass. n. 22838 del 2014; Cass. n. 2370 del 2015)” (così Cass., 8 marzo 2024 n. 6287).
Alla luce dei principi ricordati, si ritiene che la domanda proposta da
[...]
nel presente giudizio non sia coperta da giudicato implicito formatosi nel Parte_2 precedente giudizio tra le stesse parti, rubricato al n. 5844/2022 R.G. e definito dal
Tribunale di IL in funzione di giudice del lavoro con sentenza n. 892/2023. Le domande svolte nei due giudizi, infatti, hanno diversa causa petendi ed i fatti dedotti a fondamento della domanda di perequazione (oggetto del presente giudizio) non costituiscono antecedenti logici essenziali ed indefettibili della decisione sulle domande svolte nel primo giudizio, inerenti alla determinazione dei criteri di calcolo della pensione e alla disapplicazione del c.d. massimale pensionistico. In tal senso questa Corte si è già espressa con la sentenza n. 643/2022 (pres.
Mantovani, est. Poli), le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., laddove in particolare statuiscono quanto segue: “la nozione di “deducibile” […] attiene alle ragioni di fatto o giuridiche quali premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).
Per l'accoglimento della domanda di disapplicazione del massimale, la domanda sulla perequazione non era un antecedente logico essenziale il cui esame era necessitato al fine dello scrutinio della sussistenza della pretesa fatta valere dal pensionato, potendosi quindi escludere che la proposizione della questione della perequazione sia impedita dal giudicato formatosi nel precedente giudizio”.
Neppure è ravvisabile un abusivo frazionamento del credito, atteso che solo a seguito del pagamento degli arretrati ricalcolati in esito al precedente giudizio l'appellante ha potuto valutare l'interesse a far valere l'istituto della perequazione, che si applica in un momento successivo a quello di liquidazione della pensione. Tanto premesso in ordine all'ammissibilità della domanda svolta nel ricorso introduttivo dell'odierno giudizio (di cui ha espressamente chiesto Parte_2
l'accoglimento anche nell'atto di appello, con ciò assolvendo l'onere di riproposizione delle domande non accolte nella sentenza di primo grado ex art. 346 c.p.c.), nel merito la stessa si ritiene fondata per le ragioni di seguito esposte. Si richiamano anche a tale proposito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni della già citata sentenza n. 643/2022 di questa Corte, in cui si evidenzia come “la rivalutazione della prestazione pensionistica sia componente della
pag. 7/11 determinazione dell'importo dovuto e non possa dubitarsi che la regolamentazione dei criteri di rivalutazione incidano sulla concreta determinazione dell'importo della singola pensione (in questo senso Cass. 3461/2018). Anche la perequazione, pertanto, soggiace al principio del pro rata e – in osservanza delle regole sopra enunciate – dovrà trovare applicazione l'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997, nel testo vigente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico […], che indica i criteri e i presupposti per la rivalutazione della pensione”.
Tali conclusioni sono conformi ai principi, reiteratamente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione ed applicazione del principio del pro rata, nel regime dettato dall'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296.
La Suprema Corte, infatti, ha statuito che “la garanzia costituita dal principio
c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno
1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse" (ex pluribus: Cass. sez. lav., 18 aprile 2011, n.
8846; Cass. sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. sez.
6-L, 7 marzo 2012, n. 3613;
Cass. sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. sez.
6-L, 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass.
SS.UU. 17742 del 2015)” (cfr. ex multis Cass., 7 gennaio 2019 n. 136).
Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto dalla , anche i CP_1 provvedimenti adottati in materia di perequazione, in quanto incidenti in senso peggiorativo per gli assicurati sulla determinazione del trattamento pensionistico, sono soggetti al principio generale del pro rata.
Facendo applicazione al caso di specie dei principi sopra richiamati, si osserva in primo luogo che, essendo pacifico in causa che fruisce della Parte_2 pensione di vecchiaia dall'1 maggio 2006, ossia da epoca anteriore all'1 gennaio 2007
(data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006 n. 296), il parametro di riferimento per l'applicazione del principio del pro rata è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 e risultano irrilevanti tanto la modifica apportata a tale norma dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296, quanto l'interpretazione datane dall'art. 1, comma 488, legge 27 dicembre 2013
n. 147 (cfr. Cass., Sez. Un., 8 settembre 2015 n. 17742).
pag. 8/11 Va poi osservato che la , dapprima attraverso l'art. 50, comma 8, del CP_1
Regolamento di Esecuzione del 2004 e successivamente attraverso l'art. 43, commi 3 e
4, del Regolamento della Previdenza del 2013 (rispettivamente allegati sub docc. 5 e 6 fascicolo appellata di primo grado), ha modificato i criteri di rivalutazione dei trattamenti pensionistici dettati dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997
(allegato sub doc. 4 fascicolo appellata di primo grado). Tanto l'art. 50, comma 8, del Regolamento di Esecuzione del 2004 quanto l'art. 43, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza del 2013 introducono un regime più sfavorevole al pensionato rispetto a quello dettato dell'art. 42 del
Regolamento di Esecuzione del 1997, poiché limitano l'applicazione della perequazione alla quota retributiva della pensione (quota A) che non superi la soglia di € 82.000,00, mentre la disciplina previgente prevedeva la rivalutazione dei trattamenti pensionistici senza alcun tetto massimo.
Ne deriva che, in applicazione del principio del pro rata, devono essere salvaguardate le anzianità contributive già maturate dall'odierno appellante alla data di introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti anzidetti, con la conseguenza che a tali anzianità contributive vanno applicati i criteri precedentemente vigenti (ossia i criteri di cui all'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997).
Per altro verso, contrariamente alla tesi della , l'applicazione del CP_1 principio del pro rata non può essere mitigato in nome di esigenze di gradualità, di equità tra generazioni, di salvaguardia dell'equilibrio finanziario.
Come accennato in precedenza, infatti, il trattamento pensionistico di cui è causa è maturato in data 1 maggio 2006, ossia prima dell'attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione dell'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n.
335 disposta dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296, come interpretato dall'art. 1, comma 488, legge 27 dicembre 2013 n. 147: la liquidazione, pertanto, deve avvenire in rigorosa applicazione del principio del pro rata. Giova in proposito richiamare l'arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la nazionale di previdenza ed CP_1 assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata"; per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati invece a partire dal 1° gennaio 2007, trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio
pag. 9/11 finanziario di lungo termine, "avendo presente" (e non più dovendo rispettare in modo assoluto) il principio del "pro rata"” (cfr., Cass., 3 novembre 2021 n. 31454).
La Controparte_1
è, dunque, tenuta a corrispondere al rag. le differenze sul
[...] Parte_2 trattamento pensionistico dovute in applicazione della perequazione secondo il disposto dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997. Le differenze spettano nei limiti della prescrizione decennale, come da eccezione tempestivamente formulata dalla nella memoria di costituzione ex art. CP_1
416 c.p.c. e riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. nel presente grado di appello.
Non può, invece, essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale, pure formulata dalla . CP_1
Quanto alla rivendicata applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità - che il Collegio condivide e da cui non vede motivo di discostarsi - secondo cui “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (cfr. Cass., 25 ottobre 2022 n.
31527; Cass., Sez. Un., 8 settembre 2015 n. 17742): poiché nel caso di specie la domanda non ha ad oggetto ratei di pensione liquidi ed esigibili, non trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c..
Neppure si ritiene che la prescrizione quinquennale sia applicabile in forza dell'art. 47 bis d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (a mente del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”), in quanto detta norma si riferisce ai CP_ trattamenti pensionistici erogati dall' e non è, pertanto, applicabile ai trattamenti pensionistici erogati dalle Casse privatizzate (nello stesso senso cfr. la sentenza di questa Corte n. 335/2024, pres. , est. Dossi). Per_2
Ne deriva che il credito di cui si controverte è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..
Il primo atto interruttivo della prescrizione va individuato nella notifica del ricorso introduttivo del giudizio (avvenuta il 26 febbraio 2024), sicché risultano prescritti i crediti maturati anteriormente al 26 febbraio 2014. Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in riforma della sentenza n. 1662/2024 del Tribunale di IL, la a favore dei Ragionieri Controparte_1 CP_1
pag. 10/11 Commerciali va condannata ad applicare la perequazione alla pensione di vecchiaia in favore di secondo i criteri di cui all'art. 42 del Regolamento di Parte_2
Esecuzione del 1997 e a corrispondergli le conseguenti differenze maturate nei limiti della prescrizione decennale (ossia a decorrere dal 26 febbraio 2014), con interessi legali dal dovuto al saldo.
Considerata la relativa novità delle questioni sottese alla presente decisione e la non univocità degli indirizzi interpretativi formatisi al riguardo, si ravvisano le condizioni ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare tra le parti le spese di lite del doppio grado nella misura di metà.
Le ulteriori spese sono regolate secondo il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano, già nella quota, secondo gli importi indicati in dispositivo (€ 3.500,00 per il primo grado ed € 3.500,00 per l'appello, per un totale di € 7.000,00, la cui quota di metà, posta a carico della , ammonta ad € 3.500,00) in applicazione del d.m. 10 CP_1 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 1662/2024 del Tribunale di IL, condanna la a favore dei Controparte_1 Controparte_1
d applicare la perequazione alla pensione di vecchiaia in favore di
[...]
e, per l'effetto, a corrispondergli le conseguenti differenze Parte_2 maturate a decorrere dal 26 febbraio 2014, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante metà delle spese di lite del doppio grado che, in tale proporzione, liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge e distrae in favore dei difensori, dichiarandole compensate per il residuo. IL, 4 dicembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Serena Sommariva
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di IL
Sezione Lavoro
N. R.G. 1016/2024
La Corte d'Appello di IL, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel.
Avv. Corrado Gioacchini Consigliere Aus. all'udienza del 4 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 1662/2024 (est. , promossa da Pt_1
Parte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfrancesco Garattoni, Filippo Tomassoli e
Federica Vaglio, presso il cui studio in IL, via Crema n. 15, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1
[...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Persiani, Giovanni Beretta e Marcello
Capello, presso il cui studio in IL, via Sant'Eufemia n. 2, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Nel riportarsi integralmente alle argomentazioni contenute nel ricorso di primo grado e alle relative conclusioni, si chiede in totale riforma della sentenza di primo grado (n.1662-2024 del 29.04.2024), l'accoglimento del presente ricorso in appello e della domanda di primo grado. Con vittoria di spese di giudizio e di lite di entrambi i gradi da distrarsi a favore dei difensori”.
Appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di IL, sezione lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare, rigettare il ricorso avversario perché inammissibile e/o improcedibile i motivi esposti ai parr. nn. 19 e ss. del presente atto, confermando la sentenza ex adverso impugnata;
- in ogni caso, nel merito, rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere fondata la domanda formulata con il ricorso avversario, circoscrivere l'applicazione della perequazione al trattamento pensionistico del rag. al solo periodo Parte_2
2006-2012;
- sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse accogliere la domanda formulata con il ricorso avversario, comunque dichiarare prescritte le somme richieste dal ragioniere comprese tra il 1° maggio 2006 ed il 26 febbraio 2014 per decorso del termine di prescrizione decennale e tra il 1° luglio 2011 ed il 26 febbraio 2019 per decorso del termine di prescrizione quinquennale (cfr. par. n.
44);
- in via ulteriormente subordinata, in ogni caso, dichiarare prescritte le somme richieste dal ragioniere dal 1° maggio 2006 al 26 febbraio 2014 (cfr. par. n. 44) per decorso del termine di prescrizione decennale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 29 aprile 2024, il Tribunale di IL in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 11386/2023 R.G. promossa da contro la Parte_2 Controparte_1
ha dichiarato inammissibile il ricorso,
[...] condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante, premesso:
- di essersi iscritto alla Controparte_1
e di aver presentato domanda di pensione,
[...] Controparte_1 avendo raggiunto i requisiti di legge per l'ottenimento della pensione di anzianità;
- che la aveva deliberato la liquidazione a favore del ragioniere della CP_1
pag. 2/11 pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1 maggio 2006, per un importo annuo lordo di € 82.000,00, di sola Quota A;
- che alla pensione del ricorrente, in violazione del principio del pro rata, era stato applicato sia il nuovo criterio di calcolo di cui alla delibera del 22 giugno 2002 della , sia il massimale pensionistico;
CP_1
- di aver proposto ricorso al giudice del lavoro presso il Tribunale di Miliano sia per il ricalcolo della pensione, sia per la disapplicazione del massimale pensionistico;
- che l'anzidetto Tribunale, con sentenza n. 892/2023 del 17 marzo 2023, aveva accolto le domande, condannando la all'adeguamento della pensione e CP_1 alla restituzione degli arretrati scaturenti dal nuovo criterio di calcolo e dalla disapplicazione del massimale pensionistico;
- che, con il cedolino pensionistico di maggio 2023, la aveva provveduto CP_1 alla restituzione degli arretrati e all'adeguamento pensionistico;
- che tuttavia la , ancora in violazione del principio del pro rata, a seguito CP_1 del ricalcolo e della disapplicazione del massimale pensionistico non aveva provveduto a perequare il capitale pensionistico del rag. ; Parte_2
- che dunque quest'ultimo, dopo aver dovuto promuovere una vertenza per vedersi riconoscere il capitale pensionistico spettante, si era trovato con una pensione non perequata;
ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di IL, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare la nullità ed inefficacia dell'art
50, ottavo comma, del Regolamento di esecuzione della CNPR in vigore dal 1 gennaio
2004 applicando a contrario di quanto disposto dello stesso la perequazione sulla pensione con conseguente restituzione delle somme in differenza a seguito del ricalcolo della pensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di IL, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la Previdenza a favore dei Ragionieri e Controparte_1 CP_1 CP_1
Commerciali è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione diretta di vecchia con la applicazione della perequazione sulle somme liquidate.
In conseguenza
CONDANNARE
La a favore dei ragionieri e dei Controparte_1 periti commerciali alla corresponsione a favore del Rag. della Parte_2 Persona_1 pensione di vecchiaia applicando la perequazione
In conseguenza condannare la a Controparte_1 favore dei ragionieri e dei periti commerciali alla restituzione degli arretrati di pensione sulle somme liquidate a seguito del ricalcolo della pensione secondo il principio del pro rata”.
pag. 3/11 Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, la
[...] ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda avversaria per violazione del principio del ne bis in idem thema decidendum e comunque la sua improcedibilità.
Ha dedotto che nel precedente giudizio promosso avanti il Tribunale di IL in funzione di giudice del lavoro (rubricato con R.G. n. 5844/2022 e definito con sentenza n. 892/2023, passata in giudicato) il rag. aveva espressamente Parte_2 chiesto la condanna della a corrispondere gli arretrati pensionistici CP_1 asseritamente spettanti, la cui quantificazione presupponeva necessariamente anche l'applicazione delle disposizioni relative alla perequazione: pertanto, la seconda azione intentata doveva ritenersi preclusa e dunque inammissibile, in quanto non proposta nel primo giudizio.
Ha, inoltre, evidenziato che, avendo volutamente frazionato un credito fondato sul medesimo rapporto obbligatorio, il ricorrente aveva palesemente violato i principi di correttezza e buona fede, nonché il principio costituzionale del giusto processo, con conseguente improcedibilità della domanda. Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso avversario, attesa la corretta e legittima applicazione delle disposizioni regolamentari in materia di perequazione alla pensione del rag. . Parte_2
In subordine ha eccepito la prescrizione dei crediti vantati da quest'ultimo fino al 26 febbraio 2019 (ritenendo i ratei di pensione soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 47 bis d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e dell'art. 16 del Regolamento della Previdenza del 2013) o, in ulteriore subordine, fino al 26 febbraio 2014 in applicazione della prescrizione decennale.
Il giudice di prime cure ha ritenuto le domande del ricorrente coperte da giudicato implicito, in ragione del precedente giudizio dallo stesso proposto avanti al
Tribunale di IL (rubricato al n. 5844/2022 R.G. e definito con sentenza n. 892/2023 passata in giudicato), nel quale aveva chiesto la riliquidazione della pensione secondo i criteri di calcolo della normativa previgente alle modifiche regolamentari adottate dalla il 22 giugno 2002, il 7 giugno 2003, il 20 dicembre 2003 e il CP_1
25.06.2011, senza l'applicazione del massimale pensionistico.
La sentenza n. 892/2023 che aveva definito detto giudizio, in parziale accoglimento delle domande, aveva “accerta[to] il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo il regime originario dell'art. 3 c. 12 della L 335/1995 e con applicazione del c.d. massimale pensionistico per le anzianità maturate successivamente al 28 giugno 1997 e condanna[to] la
[...]
a Controparte_1 corrispondergli le relative differenze, oltre accessori di legge, nei limiti della prescrizione decennale, con atto interruttivo rappresentato dalla notifica del ricorso in data 20/9/2022”.
pag. 4/11 Nell'odierno giudizio – osserva il Tribunale – ha chiesto di Parte_2 dichiarare illegittimo e conseguentemente disapplicare l'art. 50, comma 8, del
Regolamento di Esecuzione della del 2004, nella parte in cui prevede che i CP_1 trattamenti pensionistici superiori all'importo di € 82.000,00 non debbano essere soggetti a perequazione, con seguente ricalcolo della pensione.
Nella precedente causa “il ricorso circoscriveva il petitum chiedendo, da un lato, che il trattamento pensionistico fosse riliquidato secondo i criteri di calcolo previsti dalla normativa regolamentare previgente della in applicazione del principio del CP_1 pro rata e, dall'altro lato, senza l'applicazione del cd. massimale pensionistico che, a detta del ricorrente, era stato adottato dalle delibere della sempre in violazione CP_1 del principio del pro rata. Per contro, nulla veniva eccepito in ordine alle disposizioni tempo per tempo applicate dalla in tema di perequazione della pensione”. CP_1
In altri termini, prosegue la sentenza appellata, il rag. “nel giudizio Parte_2 introdotto nel 2022, ha scelto di non proporre alcuna rivendicazione relativa a pretese illegittimità nella liquidazione del proprio trattamento pensionistico diverse da quella inerente ai criteri di calcolo da adottare per la quantificazione della pensione nonché da quella inerente al massimale pensionistico omettendo, in particolare, di contestare alcunché in ordine alla perequazione della propria pensione. E ciò nonostante egli fosse già a conoscenza delle modalità con cui era stata perequata la sua pensione”.
Da ciò il primo giudice ha tratto la conclusione che “la domanda qui azionata, relativa alla pretesa illegittimità della liquidazione del proprio trattamento pensionistico in ragione dell'asserito “blocco della perequazione” è preclusa in quanto posta in violazione del principio del ne bis in idem.
Infatti, il giudicato formatosi nel giudizio R.G. n. 5844/2022 copre sia ciò che è stato espressamente dedotto, ossia le domande esplicitamente avanzate nell'ambito di quel procedimento (nello specifico, la domanda sulla riliquidazione della pensione secondo determinati criteri di calcolo in applicazione del principio del pro-rata nonché sulla legittimità del massimale pensionistico), sia ciò che sarebbe stato deducibile, ossia quelle ragioni di fatto e di diritto che, seppur non specificamente dedotte o enunciate, costituiscono le premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo o comunque si pongono in una connessione logica inscindibile con la decisione. Da ciò deriva l'impossibilità di proporre, in un successivo giudizio, una domanda fondata su ragioni giuridiche che siano caratterizzate dai medesimi fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (restando impregiudicati solo i fatti e le circostanze nuove, ossia quelle che si siano verificate dopo la formazione del giudicato
o che non fossero deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato”. Avverso la sentenza ha proposto appello , con ricorso Parte_2 depositato il 25 settembre 2024.
pag. 5/11 Con un unico, articolato, motivo denuncia violazione e falsa applicazione di diritto, deducendo che la domanda proposta nell'odierno giudizio non è coperta dal giudicato, atteso che il giudicato copre il dedotto e il deducibile relativamente alla stessa domanda, ma non a domande diverse che non siano presupposto logico della prima.
Evidenzia che il precedente giudizio avanti il Tribunale di IL rubricato al n. 5844/2022 R.G. e l'odierno giudizio hanno ad oggetto domande diverse e che la richiesta di disapplicazione del blocco perequativo (oggetto del presente giudizio) non costituisce presupposto logico necessario del ricalcolo della pensione secondo i criteri anteriori alle delibere del 22 giugno 2002 e seguenti, né della disapplicazione del massimale pensionistico (ossia delle domande formulate nel precedente giudizio). Richiama una pronuncia di questa Corte d'Appello (sentenza n. 643/2022), che in fattispecie analoga ha riformato la pronuncia di primo grado (che aveva ritenuto la domanda proposta dal ragioniere preclusa dal giudicato) e ha accolto la domanda di applicazione della perequazione secondo il disposto dell'art. 42 del Regolamento di
Esecuzione della del 1997. CP_1
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto la riforma Parte_2 della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata
[...] ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 4 dicembre 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento nei Parte_2 limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,
“l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito), di talché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (cfr. Cass., 26 febbraio 2019 n. 5486).
pag. 6/11 In altri termini, “l'ipotesi di deducibilità delle questioni (la cui omessa formulazione nella prima domanda rende preclusa la riproposizione in altro giudizio) è collegata alla loro identificazione in ragioni giuridiche costituenti precedenti logici necessari per la prima pronunzia, esulando da tal ipotesi quella di ragioni giuridiche autonome, alternative e subordinate rispetto a quelle espressamente prospettate (v.
Cass. 15093 del 2009; Cass. n. 22520 del 2011; Cass. n. 14535 del 2012; Cass. n. 22838 del 2014; Cass. n. 2370 del 2015)” (così Cass., 8 marzo 2024 n. 6287).
Alla luce dei principi ricordati, si ritiene che la domanda proposta da
[...]
nel presente giudizio non sia coperta da giudicato implicito formatosi nel Parte_2 precedente giudizio tra le stesse parti, rubricato al n. 5844/2022 R.G. e definito dal
Tribunale di IL in funzione di giudice del lavoro con sentenza n. 892/2023. Le domande svolte nei due giudizi, infatti, hanno diversa causa petendi ed i fatti dedotti a fondamento della domanda di perequazione (oggetto del presente giudizio) non costituiscono antecedenti logici essenziali ed indefettibili della decisione sulle domande svolte nel primo giudizio, inerenti alla determinazione dei criteri di calcolo della pensione e alla disapplicazione del c.d. massimale pensionistico. In tal senso questa Corte si è già espressa con la sentenza n. 643/2022 (pres.
Mantovani, est. Poli), le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., laddove in particolare statuiscono quanto segue: “la nozione di “deducibile” […] attiene alle ragioni di fatto o giuridiche quali premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).
Per l'accoglimento della domanda di disapplicazione del massimale, la domanda sulla perequazione non era un antecedente logico essenziale il cui esame era necessitato al fine dello scrutinio della sussistenza della pretesa fatta valere dal pensionato, potendosi quindi escludere che la proposizione della questione della perequazione sia impedita dal giudicato formatosi nel precedente giudizio”.
Neppure è ravvisabile un abusivo frazionamento del credito, atteso che solo a seguito del pagamento degli arretrati ricalcolati in esito al precedente giudizio l'appellante ha potuto valutare l'interesse a far valere l'istituto della perequazione, che si applica in un momento successivo a quello di liquidazione della pensione. Tanto premesso in ordine all'ammissibilità della domanda svolta nel ricorso introduttivo dell'odierno giudizio (di cui ha espressamente chiesto Parte_2
l'accoglimento anche nell'atto di appello, con ciò assolvendo l'onere di riproposizione delle domande non accolte nella sentenza di primo grado ex art. 346 c.p.c.), nel merito la stessa si ritiene fondata per le ragioni di seguito esposte. Si richiamano anche a tale proposito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni della già citata sentenza n. 643/2022 di questa Corte, in cui si evidenzia come “la rivalutazione della prestazione pensionistica sia componente della
pag. 7/11 determinazione dell'importo dovuto e non possa dubitarsi che la regolamentazione dei criteri di rivalutazione incidano sulla concreta determinazione dell'importo della singola pensione (in questo senso Cass. 3461/2018). Anche la perequazione, pertanto, soggiace al principio del pro rata e – in osservanza delle regole sopra enunciate – dovrà trovare applicazione l'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997, nel testo vigente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico […], che indica i criteri e i presupposti per la rivalutazione della pensione”.
Tali conclusioni sono conformi ai principi, reiteratamente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione ed applicazione del principio del pro rata, nel regime dettato dall'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296.
La Suprema Corte, infatti, ha statuito che “la garanzia costituita dal principio
c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno
1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse" (ex pluribus: Cass. sez. lav., 18 aprile 2011, n.
8846; Cass. sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. sez.
6-L, 7 marzo 2012, n. 3613;
Cass. sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. sez.
6-L, 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass.
SS.UU. 17742 del 2015)” (cfr. ex multis Cass., 7 gennaio 2019 n. 136).
Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto dalla , anche i CP_1 provvedimenti adottati in materia di perequazione, in quanto incidenti in senso peggiorativo per gli assicurati sulla determinazione del trattamento pensionistico, sono soggetti al principio generale del pro rata.
Facendo applicazione al caso di specie dei principi sopra richiamati, si osserva in primo luogo che, essendo pacifico in causa che fruisce della Parte_2 pensione di vecchiaia dall'1 maggio 2006, ossia da epoca anteriore all'1 gennaio 2007
(data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006 n. 296), il parametro di riferimento per l'applicazione del principio del pro rata è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 e risultano irrilevanti tanto la modifica apportata a tale norma dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296, quanto l'interpretazione datane dall'art. 1, comma 488, legge 27 dicembre 2013
n. 147 (cfr. Cass., Sez. Un., 8 settembre 2015 n. 17742).
pag. 8/11 Va poi osservato che la , dapprima attraverso l'art. 50, comma 8, del CP_1
Regolamento di Esecuzione del 2004 e successivamente attraverso l'art. 43, commi 3 e
4, del Regolamento della Previdenza del 2013 (rispettivamente allegati sub docc. 5 e 6 fascicolo appellata di primo grado), ha modificato i criteri di rivalutazione dei trattamenti pensionistici dettati dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997
(allegato sub doc. 4 fascicolo appellata di primo grado). Tanto l'art. 50, comma 8, del Regolamento di Esecuzione del 2004 quanto l'art. 43, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza del 2013 introducono un regime più sfavorevole al pensionato rispetto a quello dettato dell'art. 42 del
Regolamento di Esecuzione del 1997, poiché limitano l'applicazione della perequazione alla quota retributiva della pensione (quota A) che non superi la soglia di € 82.000,00, mentre la disciplina previgente prevedeva la rivalutazione dei trattamenti pensionistici senza alcun tetto massimo.
Ne deriva che, in applicazione del principio del pro rata, devono essere salvaguardate le anzianità contributive già maturate dall'odierno appellante alla data di introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti anzidetti, con la conseguenza che a tali anzianità contributive vanno applicati i criteri precedentemente vigenti (ossia i criteri di cui all'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997).
Per altro verso, contrariamente alla tesi della , l'applicazione del CP_1 principio del pro rata non può essere mitigato in nome di esigenze di gradualità, di equità tra generazioni, di salvaguardia dell'equilibrio finanziario.
Come accennato in precedenza, infatti, il trattamento pensionistico di cui è causa è maturato in data 1 maggio 2006, ossia prima dell'attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione dell'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n.
335 disposta dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296, come interpretato dall'art. 1, comma 488, legge 27 dicembre 2013 n. 147: la liquidazione, pertanto, deve avvenire in rigorosa applicazione del principio del pro rata. Giova in proposito richiamare l'arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la nazionale di previdenza ed CP_1 assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata"; per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati invece a partire dal 1° gennaio 2007, trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio
pag. 9/11 finanziario di lungo termine, "avendo presente" (e non più dovendo rispettare in modo assoluto) il principio del "pro rata"” (cfr., Cass., 3 novembre 2021 n. 31454).
La Controparte_1
è, dunque, tenuta a corrispondere al rag. le differenze sul
[...] Parte_2 trattamento pensionistico dovute in applicazione della perequazione secondo il disposto dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997. Le differenze spettano nei limiti della prescrizione decennale, come da eccezione tempestivamente formulata dalla nella memoria di costituzione ex art. CP_1
416 c.p.c. e riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. nel presente grado di appello.
Non può, invece, essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale, pure formulata dalla . CP_1
Quanto alla rivendicata applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità - che il Collegio condivide e da cui non vede motivo di discostarsi - secondo cui “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (cfr. Cass., 25 ottobre 2022 n.
31527; Cass., Sez. Un., 8 settembre 2015 n. 17742): poiché nel caso di specie la domanda non ha ad oggetto ratei di pensione liquidi ed esigibili, non trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c..
Neppure si ritiene che la prescrizione quinquennale sia applicabile in forza dell'art. 47 bis d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (a mente del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”), in quanto detta norma si riferisce ai CP_ trattamenti pensionistici erogati dall' e non è, pertanto, applicabile ai trattamenti pensionistici erogati dalle Casse privatizzate (nello stesso senso cfr. la sentenza di questa Corte n. 335/2024, pres. , est. Dossi). Per_2
Ne deriva che il credito di cui si controverte è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..
Il primo atto interruttivo della prescrizione va individuato nella notifica del ricorso introduttivo del giudizio (avvenuta il 26 febbraio 2024), sicché risultano prescritti i crediti maturati anteriormente al 26 febbraio 2014. Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in riforma della sentenza n. 1662/2024 del Tribunale di IL, la a favore dei Ragionieri Controparte_1 CP_1
pag. 10/11 Commerciali va condannata ad applicare la perequazione alla pensione di vecchiaia in favore di secondo i criteri di cui all'art. 42 del Regolamento di Parte_2
Esecuzione del 1997 e a corrispondergli le conseguenti differenze maturate nei limiti della prescrizione decennale (ossia a decorrere dal 26 febbraio 2014), con interessi legali dal dovuto al saldo.
Considerata la relativa novità delle questioni sottese alla presente decisione e la non univocità degli indirizzi interpretativi formatisi al riguardo, si ravvisano le condizioni ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare tra le parti le spese di lite del doppio grado nella misura di metà.
Le ulteriori spese sono regolate secondo il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano, già nella quota, secondo gli importi indicati in dispositivo (€ 3.500,00 per il primo grado ed € 3.500,00 per l'appello, per un totale di € 7.000,00, la cui quota di metà, posta a carico della , ammonta ad € 3.500,00) in applicazione del d.m. 10 CP_1 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 1662/2024 del Tribunale di IL, condanna la a favore dei Controparte_1 Controparte_1
d applicare la perequazione alla pensione di vecchiaia in favore di
[...]
e, per l'effetto, a corrispondergli le conseguenti differenze Parte_2 maturate a decorrere dal 26 febbraio 2014, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante metà delle spese di lite del doppio grado che, in tale proporzione, liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge e distrae in favore dei difensori, dichiarandole compensate per il residuo. IL, 4 dicembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Serena Sommariva
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