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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/06/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2789/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2789/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONDI SILVIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
UGHETTO FEDERICA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
In data 3.4.2025 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 28
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta con sentenza Tribunale Ordinario di Pinerolo n. 466 del 28.04.2009 (r.g. 2936/2006), con previsione, inter alia, di affidamento condiviso, mantenimento diretto e Per_ tempi paritetici di frequentazione con entrambi i genitori della figlia , nata in data [...], illo tempore minorenne, portatrice di gravissima disabilità
(certificata persona invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%
e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, con indennità di accompagnamento e portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3/3 L 104/92), con ricorso depositato in data
1 16/10/2023 la signora evocava in causa il signor Parte_1 [...] per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio. Allegate le CP_1 vicende successive alla pronuncia di divorzio, tra le quali la sentenza di interdizione di del 23.04.2019 pronunciata dal Tribunale di CP_2
Torino (sentenza n. 2261/2019) con nomina del signor tutore Controparte_1 Per_ legale della figlia tenuto conto della residenza di presso l'abitazione del padre, in Pinerolo (TO), e della coabitazione tra gli stessi, le lamentate difficoltà di gestione della figlia e il trasferimento della stessa presso l'abitazione della madre a far data dal marzo 2021 con revoca dalla funzione di tutore del signor tenuto conto altresì delle esigenze di cura e di CP_1 assistenza della ragazza, delle scarse risorse reddituali della ricorrente per far Per_ fronte al mantenimento di e della difficoltà della ricorrente nella gestione Per_ continuativa di senza alcun supporto da parte del padre, la signora Pt_1 concludeva per sentir “in modifica della sentenza n. 466 del 2009 resa dal Tribunale
Ordinario di Pinerolo, dichiarare e disporre che: - Non essendovi più il presupposto oggettivo che giustificava le condizioni di cui ai punti A, ovvero la frequenza della scuola dell'obbligo, dovrà procedersi con i soli punti B e dunque: - B1) La figlia
[...]
maggiorenne ma dichiarata interdetta dal Tribunale di Torino, sarà collocata CP_2 in via prevalente presso la madre nell'abitazione in Livorno Via Garibaldi n. 31, ove risulta anagraficamente residente a far data dal marzo 2021; - B2) Il padre terrà con sé la figlia 45 giorni all'anno, da dividersi in tre settimane consecutive nell'arco dell'anno, preferibilmente ad aprile, luglio e novembre di ogni anno;
- B3 E B4)
Revocate - B5) il sig. corrisponderà alla signora la somma di € 800,00 CP_1 Pt_1 Per_ mensili a titolo di contributo di mantenimento di entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
- B6) Le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo Linee Guida CNF;
- B7) revocata
- B8 e B9) Revocate - B10) revocata - B11) assorbita dalla B10) - B12) Revocate
Vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il signor contestando in toto la Controparte_1 domanda proposta, offrendo una diversa prospettazione delle circostanze di cui al ricorso e concludendo come di seguito: “In punto assegno di mantenimento Per_ a favore della figlia Per_
- accertato l'importo percepito mensilmente dalla figlia a titolo di pensione di invalidità,
- accertato altresì l'importo mensile prelevabile dal tutore per far fronte alle esigenze di Per_ vita quotidiana di
- respingere la domanda di parte ricorrente poiché infondata in fatto ed in diritto;
Per_ In punto periodi di permanenza della figlia presso l'abitazione del padre a
Pinerolo: - respingere la domanda di parte ricorrente per le motivazioni dedotte nel Per_ presente scritto difensivo e dare atto che il sig. terrà con sé la figlia 24 CP_1 giorni all'anno, divisi in 3 periodi da 8 giorni ciascuno, nei mesi di aprile, giugno o
2 luglio e novembre, da concordare preventivamente (con un mese di anticipo) con la sig.ra Pt_1
Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio.
IN VIA DI SUBORDINE E NEL MERITO:
Nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo Giudice ritenesse comunque necessario un Per_ contributo al mantenimento della figlia da parte del padre, Per_ In punto assegno di mantenimento a favore della figlia Per_
- accertato l'importo percepito mensilmente dalla figlia a titolo di pensione di invalidità,
- accertato altresì l'importo mensile prelevabile dal tutore per far fronte alle esigenze di Per_ vita quotidiana di
- dichiarare tenuto il sig. alla corresponsione a favore di Controparte_1 CP_2 di un contributo al mantenimento congruo e pari alla maggior somma necessaria per far fronte alle effettive necessità della figlia, da accertarsi in corso di causa, che verrà versato sul libretto postale nr. 000050034293 a lei intestato. Per_ In punto periodi di permanenza della figlia presso l'abitazione del padre a
Pinerolo:
- respingere la domanda di parte ricorrente per le motivazioni dedotte nel presente Per_ scritto difensivo e dare atto che il sig. terrà con sé la figlia 24 giorni CP_1 all'anno, divisi in 3 periodi da 8 giorni ciascuno, nei mesi di aprile, giugno o luglio e novembre, da concordare preventivamente (con un mese di anticipo) con la sig.ra
Pt_1
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.”.
All'esito dell'udienza di comparizione, venivano resi provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 c.p.c. alla luce di un parziale accordo tra le parti, le Per_ quali si impegnavano a definire i giorni effettivi di permanenza di presso il padre entro 31 gennaio per il periodo di aprile, entro il 30 aprile per il periodo luglio/agosto, entro il 31 agosto per il periodo di ottobre/novembre stabilendo altresì che la ragazza sarebbe stata sempre nella sua camera nella casa del padre nei periodi di permanenza presso il signor periodi CP_1 ogni volta di 15 giorni. Con riguardo ai contatti telefonici padre/figlia nei Per_ periodi di permanenza di presso l'abitazione della madre, le parti definivano poi le modalità di contatto tenuto conto delle esigenze della ragazza.
Le parti chiedevano dunque rinvio al fine di valutare la possibilità di una definizione transattiva della controversia. Successivamente integrati in punto economico i provvedimenti provvisori in ragione del mancato accordo tra le parti, e rigettate le istanze istruttorie formulate, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 10.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 28
c.p.c. previo deposito della nota di precisazione delle conclusioni e degli scritti difensivi conclusionali.
3 Nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato concludeva come di seguito:
“Voglia Il Tribunale di Livorno, in applicazione dell'art. 155 quinques c.c., in modifica della sentenza n. 466 del 2009 resa dal Tribunale Ordinario di Pinerolo, dichiarare e disporre che:
- Non essendovi più il presupposto oggettivo che giustificava le condizioni di cui ai punti A, ovvero la frequenza della scuola dell'obbligo, dovrà procedersi con i soli punti
B e dunque:
- B1) La figlia maggiorenne ma dichiarata interdetta dal Tribunale di CP_2
Torino, sarà collocata in via prevalente presso la madre nell'abitazione in Livorno Via
Garibaldi n. 31, ove risulta anagraficamente residente a far data dal marzo 2021;
- B2) Il padre terrà con sé la figlia 45 giorni all'anno, da dividersi in tre periodi nell'arco dell'anno, ovvero dal 15 al 30 aprile, dal 01 al 15 luglio e dal 15 al 30 novembre;
- B3) Confermata e attinente all'alternanza delle festività, compleanni e ricorrenze varie. - B4) Revocata
- B5) il sig. corrisponderà alla signora la somma di € 800,00 mensili a CP_1 Pt_1 Per_ titolo di contributo di mantenimento di entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
- B6) Le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo Linee Guida CNF;
- da B7) a B12) tutte revocate
- Vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
nell'interesse della parte resistente venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Per_ In punto assegno di mantenimento a favore della figlia Per_
- accertato l'importo percepito mensilmente dalla figlia a titolo di pensione di invalidità,
- preso atto dell'impossibilità, allo stato, di accertare l'importo mensile prelevabile dalla Per_ ricorrente in qualità di tutore di vista l'omessa produzione in giudizio della documentazione necessaria per fornire tale dato,
- respingere la domanda di parte ricorrente poiché infondata in fatto ed in diritto;
Per_ In punto periodi di permanenza della figlia presso l'abitazione del padre a
Pinerolo:
- dare atto e confermare l'accordo raggiunto all'udienza del 21.03.2024 ovverosia: Per_ Le parti convengono di impegnarsi a definire i giorni effettivi di permanenza di presso il padre entro il 31 gennaio di ogni anno per il periodo di aprile, entro il 30
4 aprile di ogni anno per il periodo di luglio o agosto, entro il 31 agosto di ogni anno per il periodo di ottobre o novembre, periodi che saranno ogni volta di 15 giorni. Per_ Con riguardo ai contatti telefonici padre/figlia nei periodi di permanenza di presso Per_ la sua abitazione con la madre, il padre potrà contattare quotidianamente tra le
17:00 e le 18:30 tenuto conto che alle 19:00 la ragazza cena e poi si prepara per la notte. Durante i giorni in cui il resistente avrà turno lavorativo pomeridiano, lo stesso Per_ chiamerà la ragazza la mattina tra le 7:30 e le 8:00, prima che esca per recarsi al centro diurno.
Durante il fine settimana la telefonata potrà avvenire liberamente a qualunque ora.
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
IN VIA DI SUBORDINE E NEL MERITO:
Nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo Giudice ritenesse comunque necessario un Per_ contributo al mantenimento della figlia da parte del padre, Per_ In punto assegno di mantenimento a favore della figlia Per_
- accertato l'importo percepito mensilmente dalla figlia a titolo di pensione di invalidità,
- preso atto dell'impossibilità, allo stato, di accertare l'importo mensile prelevabile dalla Per_ ricorrente in qualità di tutore di vista l'omessa produzione in giudizio della documentazione necessaria per fornire tale dato,
- dichiarare tenuto il sig. alla corresponsione a favore di Controparte_1 CP_2 di un contributo al mantenimento congruo per far fronte alle effettive necessità della figlia, da accertarsi in corso di causa. Per_ In punto periodi di permanenza della figlia presso l'abitazione del padre a
Pinerolo:
- dare atto e confermare l'accordo raggiunto all'udienza del 21.03.2024 ovverosia: Per_ Le parti convengono di impegnarsi a definire i giorni di effettivi di permanenza di presso il padre entro il 31 gennaio di ogni anno per il periodo di aprile, entro il 30 aprile di ogni anno per il periodo di luglio o agosto, entro il 31 agosto di ogni anno per il periodo di ottobre o novembre, periodi che saranno ogni volta di 15 giorni. on Per_ riguardo ai contatti telefonici padre/figlia nei periodi di permanenza di presso la Per_ sua abitazione con la madre, il padre potrà contattare quotidianamente tra le
17:00 e le 18:30 tenuto conto che alle 19:00 la ragazza cena e poi si prepara per la notte. Durante i giorni in cui il resistente avrà turno lavorativo pomeridiano, lo stesso Per_ chiamerà la ragazza la mattina tra le 7:30 e le 8:00, prima che esca per recarsi al centro diurno.
Durante il fine settimana la telefonata potrà avvenire liberamente a qualunque ora.
- Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- vista l'eccepita omessa produzione di tutta la documentazione reddituale afferente la sig.ra ordinare a parte ricorrente ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli Pt_1 estratti conto riferiti alle ultime tre annualità di tutti i rapporti esistenti a lei imputabili;
5 - vista altresì l'eccepita omessa produzione di tutta la documentazione reddituale afferente la figlia ordinare a parte ricorrente in qualità di tutore, ai sensi CP_2 dell'art. 210 c.p.c.:
1. l'esibizione dell'estratto conto relativo al conto corrente acceso presso CP_3
n. 3618103 intestato a relativo alle ultime due annualità (2022 – 2023) e CP_2 sino alla data di effettiva esibizione;
2. l'esibizione del decreto di nomina o di separato decreto nel quale risulta indicato
l'importo autorizzato per il prelievo mensile da parte del tutore;
3. l'esibizione di tutte le istanze eventualmente depositate dalla sig.ra in qualità Pt_1 di tutore, volte al prelievo di ulteriori somme di denaro dal conto corrente intestato alla figlia e/o alla modifica dell'importo mensile già autorizzato per il prelievo.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre”
La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per pervenire alla modifica delle condizioni di divorzio illo tempore statuite.
1. In fatto è innanzitutto incontroverso (oltre che documentalmente attestato) che la figlia maggiorenne delle parti, è affetta da CP_2
“malformazione cerebrale complessa, ritardo mentale profondo (QI non valutabile), mancata ipovisione di origine centrale, enuresi secondaria ed epilessia parziale sintomatica in remissione” e pertanto certificata persona invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, con indennità di accompagnamento e portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della L 104/92.
Successivamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata dichiarata con sentenza l'interdizione di (v. CP_2 doc. n. 4 allegato al ricorso) con nomina all'ufficio di tutore dapprima del signor e poi della signora CP_1 Pt_1
È pacifico che rispetto al momento della pronuncia di divorzio la figlia delle Per_ parti è divenuta maggiorenne così come che percepisce all'attualità a titolo di pensione di invalidità l'importo mensile di circa € 1.281,00 al mese
(vedi doc. n. 3 allegato alle note della parte ricorrente del 3.2.2025). Inoltre, le Per_ condizioni di salute di sono tali da richiedere in ogni caso la continua assistenza, così come l'ausilio per lo svolgimento di tutte le minime attività quotidiane. Infine, è incontestato tra le parti che, dopo un periodo di Per_ regolamentazione paritaria dei tempi di permanenza di (pur residente
6 presso il padre) con i due genitori (con previsione di mantenimento diretto), Per_
ha trasferito la propria residenza in Livorno presso la casa della madre ed effettivamente ivi trascorre all'attualità un tempo assolutamente prevalente.
Appare poi non contestato che tale rilevante cambiamento ha inciso non solo sull'organizzazione delle attività di cura e di assistenza della figlia, oggi demandate in via assolutamente prevalente alla madre, ma anche sui tempi di Per_ frequentazione tra e ciascuno dei genitori, non essendosi più realizzata la previsione di tempi paritetici di permanenza della ragazza presso la madre e il Per_ padre. Allo stato, dunque, la permanenza di con il padre risulta del tutto residua in termini temporali, ciò evidentemente incidendo in modo significativo sulle previsioni concordate dalle parti in sede di divorzio.
Quale ulteriore sopravvenienza in fatto rispetto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, vi è da considerare la formazione di nuova famiglia da parte del resistente e, soprattutto, le esigenze di mantenimento e di cura del figlio nato dalla successiva relazione, allo stato minorenne e comunque anch'egli riconosciuto disabile, con specifiche esigenze di cura e di assistenza.
Tutte le suddette circostanze impongono una nuova determinazione delle statuizioni già rese in sede di divorzio in relazione alla figlia maggiorenne non economicamente indipendente e portatrice di grave disabilità.
2. Ciò posto, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità, “In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo”.(in questi termini, tra le ultime ord. Cass. 30.1.2023 n. 2670).
Sul punto, all'esito di discussione in sede di udienza di comparizione le parti Per_ hanno concordato che, ferma la prevalente permanenza di presso la casa della madre, in Livorno, la ragazza starà a casa del padre per tre periodi all'anno, ciascuno di 15 giorni, per un totale di 45 giorni. Tale periodo, come concordato, deve in questa sede considerarsi un tempo minimo, idoneo a garantire, in via assolutamente prioritaria, l'adeguato apporto del signor alle esigenze della figlia, affettive, di relazione e di cura e il CP_1 Per_ consolidamento del rapporto padre/figlia affinché – nel rispetto e in attuazione dei principi convenzionali a tutela delle persone con disabilità – possa godere, già all'interno del nucleo familiare, dei diritti al pieno esplicarsi della propria personalità; tale tempo consentirà, inoltre, alla madre – sulla quale incombe in via ordinaria un gravoso carico di cura e di assistenza – di usufruire di un congruo periodo in cui attenuare gli oneri di cura, in
7 attuazione di un superiore principio di reciproca solidarietà tra i genitori del figlio gravemente disabile.
Tenuto conto del difficile dialogo tra le parti, della distanza tra i luoghi di residenza e delle oggettive difficoltà di organizzazione del trasferimento della ragazza da una Regione all'altra, appare al Collegio opportuno indicare in Per_ modo fisso i periodi di permanenza di presso il padre, che si individuano
(anche tenuto conto delle valutazioni espresse dai signori e CP_1 Pt_1 all'udienza del 21.3.2024) nei giorni dal 15 al 30 aprile, dal 01 al 15 luglio e dal
15 al 30 novembre. Questa calendarizzazione fissa appare invero in grado di garantire una pianificazione della vita sia per le parti sia nel superiore Per_ interesse di anche alla previa determinazione del programma riabilitativo seguito dalla ragazza, che potrà essere organizzato e/o modificato proprio tenendo conto della sua assenza dal centro diurno di Livorno in quei periodi dell'anno.
Il tutto, ovviamente, salvi migliori accordi tra le parti, da definirsi, in ipotesi, e avuto riguardo alle esigenze espresse, almeno 30 giorni prima del singolo periodo indicato.
3. Venendo alle statuizioni di carattere economico, va preliminarmente osservato che il presente giudizio non rappresenta la sede per accertare la Per_ capacità di gestione del patrimonio della figlia da parte della sig.ra Pt_1 in qualità di tutore. Tutte le contestazioni operate sul punto dalla difesa del signor non possono essere esaminate, e così le relative conclusioni, CP_1 rilevandosi che il tutore ha obbligo di riferire al G.T. quanto all'ordinaria amministrazione, con verifica a posteriori della correttezza della gestione, e di richiedere al medesimo G.T. l'autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione, tra i quali quelli che comportano una spesa superiore ai prelievi periodici autorizzati.
3.1. Ciò previamente sottolineato, è noto che ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att.
c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori
8 bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni (v. sul punto, tra le altre, sent.
Cass. n. 21819/2021).
Come già anticipato, la circostanza della non autonomia della figlia non è in discussione nel caso di specie, così come la futura impossibilità per
[...] di acquisire un'effettiva autonomia personale e un autonomo CP_2 consolidamento della propria posizione economica.
Indubitabilmente la figlia necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.
3.2. Il signor ha chiesto in via principale rigettarsi la domanda di CP_1 contributo al mantenimento della figlia, pur nelle diverse condizioni fattuali riscontrate, anche prospettando che, allorquando tutore della ragazza era il Per_ padre, egli riusciva ad assolvere ai compiti di cura di prelevando dall'importo della pensione percepita da quest'ultima la sola somma mensile di euro 300,00, secondo quanto autorizzato dal G.T. di Torino con provvedimento ad oggi non modificato pur all'esito della sostituzione del tutore e del trasferimento del procedimento presso il Tribunale di Livorno.
Tale gestione ha peraltro determinato un significativo incremento del patrimonio mobiliare dell'interdetta anche in tal modo incidendo sulla possibilità di un mantenimento solo diretto della ragazza.
Ritiene il Collegio che tale prospettazione non tenga tuttavia adeguatamente in considerazione la rilevanza delle modifiche fattuali medio tempore determinatesi, essendo allo stato la ragazza presso il nucleo abitativo della madre per oltre dieci mesi l'anno, da un lato, e la differenza reddituale del nucleo familiare materno e paterno, dall'altro lato.
3.3. Secondo quanto stabilito più volte dalla Corte di legittimità, l'importo della pensione percepita dalla persona maggiorenne disabile deve essere ordinariamente rivolto al mantenimento della stessa, avuto riguardo alle spese necessarie alla vita quotidiana e alle spese di assistenza. Ciò comporta, ordinariamente, la mancanza di un automatico riconoscimento in capo ai genitori di un obbligo di mantenimento, dovendosi considerare la residua autonomia della persona, il patrimonio disponibile e la misura in cui il reddito percepito sia in grado di assicurare l'esistenza dignitosa del singolo.
Orbene, ritiene il Collegio che proprio in considerazione dello stato di salute Per_ della figlia delle parti, e del maggiore sostegno richiesto per garantire a una condizione di pari opportunità nello sviluppo dei suoi diritti fondamentali, quanto percepito ad oggi da a titolo di pensione di CP_2 invalidità non può essere considerato in sé astrattamente sufficiente per garantire il mantenimento e la migliore gestione della sua cura. È infatti necessario a tal fine valutare le condizioni di vita della ragazza, la totale assenza di autonomia e quelli che sono i costi ordinariamente e notoriamente
9 necessari per l'assunzione di personale di assistenza qualificato e per un monte ore adeguato rispetto al livello di incapacità della persona. Appare quindi evidente che tale esigenza, nel caso di specie, di fatto è soddisfatta solo in parte dagli emolumenti pubblici percepiti dalla giovane ed è assicurata, invece, per la restante parte, dall'impegno personale e costante della madre, che senza il contributo al mantenimento da parte del padre non potrebbe fare fronte ad ulteriori supporti di assistenza, anche tenuto conto dell'avanzare dell'età.
Del resto, il principio sin qui esaminato, come nel tempo enucleato dalla Corte di legittimità, va contemperato con un ulteriore principio di carattere generale, specificamente rilevante nella tutela dei soggetti fragili e in base al quale il patrimonio del figlio disabile necessita di essere il più possibile preservato.
Tale funzione di preservare il patrimonio del figlio rientra tra gli obblighi dei genitori anche in funzione prognostica, tenuto conto della debolezza soggettiva della persona con disabilità.
Alla luce delle suddette considerazioni, anche sottolineato che Per_ successivamente al trasferimento di a Livorno l'apporto paterno alla cura della figlia si è del tutto ridotto, ritiene il Tribunale che sussista in capo al resistente un obbligo di contribuire sul piano economico al mantenimento della figlia maggiorenne.
3.4. Così statuito in punto di an debeatur, con riguardo all'importo da determinarsi va osservato quanto segue.
Valutati in circa duemila euro i costi mensili necessari al mantenimento e all'assunzione di personale di assistenza per quanto possa essere ad oggi necessario per integrare l'attività svolta dalla madre, devono essere comparativamente valutati, per un verso, l'importo effettivamente percepito dalla ragazza e l'entità del suo patrimonio, e, per altro verso, la sproporzione nella situazione reddituale dei due genitori (cfr. sul punto la documentazione depositata in causa nell'interesse dei signori e , entrambi tenuti Pt_1 CP_1
a contribuire al mantenimento della figlia portatrice di grave disabilità, secondo le rispettive sostanze e capacità reddituali e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo. Per_ Tenuto conto altresì, da un lato, della permanenza di essenzialmente presso la casa della madre e dall'altro della sussistenza, in capo al signor del carico familiare derivante dalla formazione del nuovo nucleo CP_1 successivamente al divorzio dalla signora e, in particolare, dell'obbligo Pt_1 di mantenimento del figlio minore , va secondo il Collegio in questa Per_2 sede confermato quanto già previsto in sede di provvedimenti ex art. 473 bis 22
c.p.c. Trattasi in effetti di una somma che appare idonea a bilanciare, nella
10 comparata determinazione di tutti gli elementi indicati, il quotidiano apporto Per_ della signora alla cura e all'assistenza di . Pt_1
Il signor verserà dunque alla signora a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 Per_ mantenimento della figlia euro 400,00 mensili nei periodi in cui la figlia Per_
non si trova presso il padre. Le spese straordinarie saranno divise tra le parti al 50% ove previamente concordate e successivamente documentate al fine del rimborso e con individuazione delle stesse sulla base del protocollo
CNF.
4. Le spese processuali, tenuto conto del parziale accordo conseguito tra le parti e delle conclusioni rassegnate in via di ipotesi dal signor oltre CP_1 che dell'entità della somma richiesta dalla ricorrente, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro a modifica della sentenza Parte_1 Controparte_1 di divorzio pronunciata dal Tribunale Ordinario di Pinerolo n. 466 del
28.04.2009, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) La figlia maggiorenne ma dichiarata interdetta dal Tribunale CP_2 di Torino, manterrà la residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione in
Livorno Via Garibaldi n. 31;
Il padre terrà con sé la figlia almeno 45 giorni all'anno, da dividersi in tre periodi nell'arco dell'anno, ovvero dal 15 al 30 aprile, dal 01 al 15 luglio e dal
15 al 30 novembre. Salvi migliori accordi tra le parti, da definirsi, in ipotesi, e avuto riguardo alle esigenze espresse, almeno 30 giorni prima del singolo periodo indicato.
2) il sig. corrisponderà alla signora nei periodi di permanenza CP_1 Pt_1 Per_ di presso la madre, la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo di Per_ mantenimento di , somma dovuta a decorrere dal mese di novembre 2023, da versarsi entro il 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
Le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo Linee Guida CNF
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 08/06/2025.
11 Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2789/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONDI SILVIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
UGHETTO FEDERICA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
In data 3.4.2025 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 28
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta con sentenza Tribunale Ordinario di Pinerolo n. 466 del 28.04.2009 (r.g. 2936/2006), con previsione, inter alia, di affidamento condiviso, mantenimento diretto e Per_ tempi paritetici di frequentazione con entrambi i genitori della figlia , nata in data [...], illo tempore minorenne, portatrice di gravissima disabilità
(certificata persona invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%
e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, con indennità di accompagnamento e portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3/3 L 104/92), con ricorso depositato in data
1 16/10/2023 la signora evocava in causa il signor Parte_1 [...] per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio. Allegate le CP_1 vicende successive alla pronuncia di divorzio, tra le quali la sentenza di interdizione di del 23.04.2019 pronunciata dal Tribunale di CP_2
Torino (sentenza n. 2261/2019) con nomina del signor tutore Controparte_1 Per_ legale della figlia tenuto conto della residenza di presso l'abitazione del padre, in Pinerolo (TO), e della coabitazione tra gli stessi, le lamentate difficoltà di gestione della figlia e il trasferimento della stessa presso l'abitazione della madre a far data dal marzo 2021 con revoca dalla funzione di tutore del signor tenuto conto altresì delle esigenze di cura e di CP_1 assistenza della ragazza, delle scarse risorse reddituali della ricorrente per far Per_ fronte al mantenimento di e della difficoltà della ricorrente nella gestione Per_ continuativa di senza alcun supporto da parte del padre, la signora Pt_1 concludeva per sentir “in modifica della sentenza n. 466 del 2009 resa dal Tribunale
Ordinario di Pinerolo, dichiarare e disporre che: - Non essendovi più il presupposto oggettivo che giustificava le condizioni di cui ai punti A, ovvero la frequenza della scuola dell'obbligo, dovrà procedersi con i soli punti B e dunque: - B1) La figlia
[...]
maggiorenne ma dichiarata interdetta dal Tribunale di Torino, sarà collocata CP_2 in via prevalente presso la madre nell'abitazione in Livorno Via Garibaldi n. 31, ove risulta anagraficamente residente a far data dal marzo 2021; - B2) Il padre terrà con sé la figlia 45 giorni all'anno, da dividersi in tre settimane consecutive nell'arco dell'anno, preferibilmente ad aprile, luglio e novembre di ogni anno;
- B3 E B4)
Revocate - B5) il sig. corrisponderà alla signora la somma di € 800,00 CP_1 Pt_1 Per_ mensili a titolo di contributo di mantenimento di entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
- B6) Le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo Linee Guida CNF;
- B7) revocata
- B8 e B9) Revocate - B10) revocata - B11) assorbita dalla B10) - B12) Revocate
Vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il signor contestando in toto la Controparte_1 domanda proposta, offrendo una diversa prospettazione delle circostanze di cui al ricorso e concludendo come di seguito: “In punto assegno di mantenimento Per_ a favore della figlia Per_
- accertato l'importo percepito mensilmente dalla figlia a titolo di pensione di invalidità,
- accertato altresì l'importo mensile prelevabile dal tutore per far fronte alle esigenze di Per_ vita quotidiana di
- respingere la domanda di parte ricorrente poiché infondata in fatto ed in diritto;
Per_ In punto periodi di permanenza della figlia presso l'abitazione del padre a
Pinerolo: - respingere la domanda di parte ricorrente per le motivazioni dedotte nel Per_ presente scritto difensivo e dare atto che il sig. terrà con sé la figlia 24 CP_1 giorni all'anno, divisi in 3 periodi da 8 giorni ciascuno, nei mesi di aprile, giugno o
2 luglio e novembre, da concordare preventivamente (con un mese di anticipo) con la sig.ra Pt_1
Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio.
IN VIA DI SUBORDINE E NEL MERITO:
Nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo Giudice ritenesse comunque necessario un Per_ contributo al mantenimento della figlia da parte del padre, Per_ In punto assegno di mantenimento a favore della figlia Per_
- accertato l'importo percepito mensilmente dalla figlia a titolo di pensione di invalidità,
- accertato altresì l'importo mensile prelevabile dal tutore per far fronte alle esigenze di Per_ vita quotidiana di
- dichiarare tenuto il sig. alla corresponsione a favore di Controparte_1 CP_2 di un contributo al mantenimento congruo e pari alla maggior somma necessaria per far fronte alle effettive necessità della figlia, da accertarsi in corso di causa, che verrà versato sul libretto postale nr. 000050034293 a lei intestato. Per_ In punto periodi di permanenza della figlia presso l'abitazione del padre a
Pinerolo:
- respingere la domanda di parte ricorrente per le motivazioni dedotte nel presente Per_ scritto difensivo e dare atto che il sig. terrà con sé la figlia 24 giorni CP_1 all'anno, divisi in 3 periodi da 8 giorni ciascuno, nei mesi di aprile, giugno o luglio e novembre, da concordare preventivamente (con un mese di anticipo) con la sig.ra
Pt_1
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.”.
All'esito dell'udienza di comparizione, venivano resi provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 c.p.c. alla luce di un parziale accordo tra le parti, le Per_ quali si impegnavano a definire i giorni effettivi di permanenza di presso il padre entro 31 gennaio per il periodo di aprile, entro il 30 aprile per il periodo luglio/agosto, entro il 31 agosto per il periodo di ottobre/novembre stabilendo altresì che la ragazza sarebbe stata sempre nella sua camera nella casa del padre nei periodi di permanenza presso il signor periodi CP_1 ogni volta di 15 giorni. Con riguardo ai contatti telefonici padre/figlia nei Per_ periodi di permanenza di presso l'abitazione della madre, le parti definivano poi le modalità di contatto tenuto conto delle esigenze della ragazza.
Le parti chiedevano dunque rinvio al fine di valutare la possibilità di una definizione transattiva della controversia. Successivamente integrati in punto economico i provvedimenti provvisori in ragione del mancato accordo tra le parti, e rigettate le istanze istruttorie formulate, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 10.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 28
c.p.c. previo deposito della nota di precisazione delle conclusioni e degli scritti difensivi conclusionali.
3 Nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato concludeva come di seguito:
“Voglia Il Tribunale di Livorno, in applicazione dell'art. 155 quinques c.c., in modifica della sentenza n. 466 del 2009 resa dal Tribunale Ordinario di Pinerolo, dichiarare e disporre che:
- Non essendovi più il presupposto oggettivo che giustificava le condizioni di cui ai punti A, ovvero la frequenza della scuola dell'obbligo, dovrà procedersi con i soli punti
B e dunque:
- B1) La figlia maggiorenne ma dichiarata interdetta dal Tribunale di CP_2
Torino, sarà collocata in via prevalente presso la madre nell'abitazione in Livorno Via
Garibaldi n. 31, ove risulta anagraficamente residente a far data dal marzo 2021;
- B2) Il padre terrà con sé la figlia 45 giorni all'anno, da dividersi in tre periodi nell'arco dell'anno, ovvero dal 15 al 30 aprile, dal 01 al 15 luglio e dal 15 al 30 novembre;
- B3) Confermata e attinente all'alternanza delle festività, compleanni e ricorrenze varie. - B4) Revocata
- B5) il sig. corrisponderà alla signora la somma di € 800,00 mensili a CP_1 Pt_1 Per_ titolo di contributo di mantenimento di entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
- B6) Le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo Linee Guida CNF;
- da B7) a B12) tutte revocate
- Vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
nell'interesse della parte resistente venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Per_ In punto assegno di mantenimento a favore della figlia Per_
- accertato l'importo percepito mensilmente dalla figlia a titolo di pensione di invalidità,
- preso atto dell'impossibilità, allo stato, di accertare l'importo mensile prelevabile dalla Per_ ricorrente in qualità di tutore di vista l'omessa produzione in giudizio della documentazione necessaria per fornire tale dato,
- respingere la domanda di parte ricorrente poiché infondata in fatto ed in diritto;
Per_ In punto periodi di permanenza della figlia presso l'abitazione del padre a
Pinerolo:
- dare atto e confermare l'accordo raggiunto all'udienza del 21.03.2024 ovverosia: Per_ Le parti convengono di impegnarsi a definire i giorni effettivi di permanenza di presso il padre entro il 31 gennaio di ogni anno per il periodo di aprile, entro il 30
4 aprile di ogni anno per il periodo di luglio o agosto, entro il 31 agosto di ogni anno per il periodo di ottobre o novembre, periodi che saranno ogni volta di 15 giorni. Per_ Con riguardo ai contatti telefonici padre/figlia nei periodi di permanenza di presso Per_ la sua abitazione con la madre, il padre potrà contattare quotidianamente tra le
17:00 e le 18:30 tenuto conto che alle 19:00 la ragazza cena e poi si prepara per la notte. Durante i giorni in cui il resistente avrà turno lavorativo pomeridiano, lo stesso Per_ chiamerà la ragazza la mattina tra le 7:30 e le 8:00, prima che esca per recarsi al centro diurno.
Durante il fine settimana la telefonata potrà avvenire liberamente a qualunque ora.
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
IN VIA DI SUBORDINE E NEL MERITO:
Nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo Giudice ritenesse comunque necessario un Per_ contributo al mantenimento della figlia da parte del padre, Per_ In punto assegno di mantenimento a favore della figlia Per_
- accertato l'importo percepito mensilmente dalla figlia a titolo di pensione di invalidità,
- preso atto dell'impossibilità, allo stato, di accertare l'importo mensile prelevabile dalla Per_ ricorrente in qualità di tutore di vista l'omessa produzione in giudizio della documentazione necessaria per fornire tale dato,
- dichiarare tenuto il sig. alla corresponsione a favore di Controparte_1 CP_2 di un contributo al mantenimento congruo per far fronte alle effettive necessità della figlia, da accertarsi in corso di causa. Per_ In punto periodi di permanenza della figlia presso l'abitazione del padre a
Pinerolo:
- dare atto e confermare l'accordo raggiunto all'udienza del 21.03.2024 ovverosia: Per_ Le parti convengono di impegnarsi a definire i giorni di effettivi di permanenza di presso il padre entro il 31 gennaio di ogni anno per il periodo di aprile, entro il 30 aprile di ogni anno per il periodo di luglio o agosto, entro il 31 agosto di ogni anno per il periodo di ottobre o novembre, periodi che saranno ogni volta di 15 giorni. on Per_ riguardo ai contatti telefonici padre/figlia nei periodi di permanenza di presso la Per_ sua abitazione con la madre, il padre potrà contattare quotidianamente tra le
17:00 e le 18:30 tenuto conto che alle 19:00 la ragazza cena e poi si prepara per la notte. Durante i giorni in cui il resistente avrà turno lavorativo pomeridiano, lo stesso Per_ chiamerà la ragazza la mattina tra le 7:30 e le 8:00, prima che esca per recarsi al centro diurno.
Durante il fine settimana la telefonata potrà avvenire liberamente a qualunque ora.
- Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- vista l'eccepita omessa produzione di tutta la documentazione reddituale afferente la sig.ra ordinare a parte ricorrente ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli Pt_1 estratti conto riferiti alle ultime tre annualità di tutti i rapporti esistenti a lei imputabili;
5 - vista altresì l'eccepita omessa produzione di tutta la documentazione reddituale afferente la figlia ordinare a parte ricorrente in qualità di tutore, ai sensi CP_2 dell'art. 210 c.p.c.:
1. l'esibizione dell'estratto conto relativo al conto corrente acceso presso CP_3
n. 3618103 intestato a relativo alle ultime due annualità (2022 – 2023) e CP_2 sino alla data di effettiva esibizione;
2. l'esibizione del decreto di nomina o di separato decreto nel quale risulta indicato
l'importo autorizzato per il prelievo mensile da parte del tutore;
3. l'esibizione di tutte le istanze eventualmente depositate dalla sig.ra in qualità Pt_1 di tutore, volte al prelievo di ulteriori somme di denaro dal conto corrente intestato alla figlia e/o alla modifica dell'importo mensile già autorizzato per il prelievo.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre”
La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per pervenire alla modifica delle condizioni di divorzio illo tempore statuite.
1. In fatto è innanzitutto incontroverso (oltre che documentalmente attestato) che la figlia maggiorenne delle parti, è affetta da CP_2
“malformazione cerebrale complessa, ritardo mentale profondo (QI non valutabile), mancata ipovisione di origine centrale, enuresi secondaria ed epilessia parziale sintomatica in remissione” e pertanto certificata persona invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, con indennità di accompagnamento e portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della L 104/92.
Successivamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata dichiarata con sentenza l'interdizione di (v. CP_2 doc. n. 4 allegato al ricorso) con nomina all'ufficio di tutore dapprima del signor e poi della signora CP_1 Pt_1
È pacifico che rispetto al momento della pronuncia di divorzio la figlia delle Per_ parti è divenuta maggiorenne così come che percepisce all'attualità a titolo di pensione di invalidità l'importo mensile di circa € 1.281,00 al mese
(vedi doc. n. 3 allegato alle note della parte ricorrente del 3.2.2025). Inoltre, le Per_ condizioni di salute di sono tali da richiedere in ogni caso la continua assistenza, così come l'ausilio per lo svolgimento di tutte le minime attività quotidiane. Infine, è incontestato tra le parti che, dopo un periodo di Per_ regolamentazione paritaria dei tempi di permanenza di (pur residente
6 presso il padre) con i due genitori (con previsione di mantenimento diretto), Per_
ha trasferito la propria residenza in Livorno presso la casa della madre ed effettivamente ivi trascorre all'attualità un tempo assolutamente prevalente.
Appare poi non contestato che tale rilevante cambiamento ha inciso non solo sull'organizzazione delle attività di cura e di assistenza della figlia, oggi demandate in via assolutamente prevalente alla madre, ma anche sui tempi di Per_ frequentazione tra e ciascuno dei genitori, non essendosi più realizzata la previsione di tempi paritetici di permanenza della ragazza presso la madre e il Per_ padre. Allo stato, dunque, la permanenza di con il padre risulta del tutto residua in termini temporali, ciò evidentemente incidendo in modo significativo sulle previsioni concordate dalle parti in sede di divorzio.
Quale ulteriore sopravvenienza in fatto rispetto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, vi è da considerare la formazione di nuova famiglia da parte del resistente e, soprattutto, le esigenze di mantenimento e di cura del figlio nato dalla successiva relazione, allo stato minorenne e comunque anch'egli riconosciuto disabile, con specifiche esigenze di cura e di assistenza.
Tutte le suddette circostanze impongono una nuova determinazione delle statuizioni già rese in sede di divorzio in relazione alla figlia maggiorenne non economicamente indipendente e portatrice di grave disabilità.
2. Ciò posto, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità, “In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo”.(in questi termini, tra le ultime ord. Cass. 30.1.2023 n. 2670).
Sul punto, all'esito di discussione in sede di udienza di comparizione le parti Per_ hanno concordato che, ferma la prevalente permanenza di presso la casa della madre, in Livorno, la ragazza starà a casa del padre per tre periodi all'anno, ciascuno di 15 giorni, per un totale di 45 giorni. Tale periodo, come concordato, deve in questa sede considerarsi un tempo minimo, idoneo a garantire, in via assolutamente prioritaria, l'adeguato apporto del signor alle esigenze della figlia, affettive, di relazione e di cura e il CP_1 Per_ consolidamento del rapporto padre/figlia affinché – nel rispetto e in attuazione dei principi convenzionali a tutela delle persone con disabilità – possa godere, già all'interno del nucleo familiare, dei diritti al pieno esplicarsi della propria personalità; tale tempo consentirà, inoltre, alla madre – sulla quale incombe in via ordinaria un gravoso carico di cura e di assistenza – di usufruire di un congruo periodo in cui attenuare gli oneri di cura, in
7 attuazione di un superiore principio di reciproca solidarietà tra i genitori del figlio gravemente disabile.
Tenuto conto del difficile dialogo tra le parti, della distanza tra i luoghi di residenza e delle oggettive difficoltà di organizzazione del trasferimento della ragazza da una Regione all'altra, appare al Collegio opportuno indicare in Per_ modo fisso i periodi di permanenza di presso il padre, che si individuano
(anche tenuto conto delle valutazioni espresse dai signori e CP_1 Pt_1 all'udienza del 21.3.2024) nei giorni dal 15 al 30 aprile, dal 01 al 15 luglio e dal
15 al 30 novembre. Questa calendarizzazione fissa appare invero in grado di garantire una pianificazione della vita sia per le parti sia nel superiore Per_ interesse di anche alla previa determinazione del programma riabilitativo seguito dalla ragazza, che potrà essere organizzato e/o modificato proprio tenendo conto della sua assenza dal centro diurno di Livorno in quei periodi dell'anno.
Il tutto, ovviamente, salvi migliori accordi tra le parti, da definirsi, in ipotesi, e avuto riguardo alle esigenze espresse, almeno 30 giorni prima del singolo periodo indicato.
3. Venendo alle statuizioni di carattere economico, va preliminarmente osservato che il presente giudizio non rappresenta la sede per accertare la Per_ capacità di gestione del patrimonio della figlia da parte della sig.ra Pt_1 in qualità di tutore. Tutte le contestazioni operate sul punto dalla difesa del signor non possono essere esaminate, e così le relative conclusioni, CP_1 rilevandosi che il tutore ha obbligo di riferire al G.T. quanto all'ordinaria amministrazione, con verifica a posteriori della correttezza della gestione, e di richiedere al medesimo G.T. l'autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione, tra i quali quelli che comportano una spesa superiore ai prelievi periodici autorizzati.
3.1. Ciò previamente sottolineato, è noto che ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att.
c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori
8 bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni (v. sul punto, tra le altre, sent.
Cass. n. 21819/2021).
Come già anticipato, la circostanza della non autonomia della figlia non è in discussione nel caso di specie, così come la futura impossibilità per
[...] di acquisire un'effettiva autonomia personale e un autonomo CP_2 consolidamento della propria posizione economica.
Indubitabilmente la figlia necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.
3.2. Il signor ha chiesto in via principale rigettarsi la domanda di CP_1 contributo al mantenimento della figlia, pur nelle diverse condizioni fattuali riscontrate, anche prospettando che, allorquando tutore della ragazza era il Per_ padre, egli riusciva ad assolvere ai compiti di cura di prelevando dall'importo della pensione percepita da quest'ultima la sola somma mensile di euro 300,00, secondo quanto autorizzato dal G.T. di Torino con provvedimento ad oggi non modificato pur all'esito della sostituzione del tutore e del trasferimento del procedimento presso il Tribunale di Livorno.
Tale gestione ha peraltro determinato un significativo incremento del patrimonio mobiliare dell'interdetta anche in tal modo incidendo sulla possibilità di un mantenimento solo diretto della ragazza.
Ritiene il Collegio che tale prospettazione non tenga tuttavia adeguatamente in considerazione la rilevanza delle modifiche fattuali medio tempore determinatesi, essendo allo stato la ragazza presso il nucleo abitativo della madre per oltre dieci mesi l'anno, da un lato, e la differenza reddituale del nucleo familiare materno e paterno, dall'altro lato.
3.3. Secondo quanto stabilito più volte dalla Corte di legittimità, l'importo della pensione percepita dalla persona maggiorenne disabile deve essere ordinariamente rivolto al mantenimento della stessa, avuto riguardo alle spese necessarie alla vita quotidiana e alle spese di assistenza. Ciò comporta, ordinariamente, la mancanza di un automatico riconoscimento in capo ai genitori di un obbligo di mantenimento, dovendosi considerare la residua autonomia della persona, il patrimonio disponibile e la misura in cui il reddito percepito sia in grado di assicurare l'esistenza dignitosa del singolo.
Orbene, ritiene il Collegio che proprio in considerazione dello stato di salute Per_ della figlia delle parti, e del maggiore sostegno richiesto per garantire a una condizione di pari opportunità nello sviluppo dei suoi diritti fondamentali, quanto percepito ad oggi da a titolo di pensione di CP_2 invalidità non può essere considerato in sé astrattamente sufficiente per garantire il mantenimento e la migliore gestione della sua cura. È infatti necessario a tal fine valutare le condizioni di vita della ragazza, la totale assenza di autonomia e quelli che sono i costi ordinariamente e notoriamente
9 necessari per l'assunzione di personale di assistenza qualificato e per un monte ore adeguato rispetto al livello di incapacità della persona. Appare quindi evidente che tale esigenza, nel caso di specie, di fatto è soddisfatta solo in parte dagli emolumenti pubblici percepiti dalla giovane ed è assicurata, invece, per la restante parte, dall'impegno personale e costante della madre, che senza il contributo al mantenimento da parte del padre non potrebbe fare fronte ad ulteriori supporti di assistenza, anche tenuto conto dell'avanzare dell'età.
Del resto, il principio sin qui esaminato, come nel tempo enucleato dalla Corte di legittimità, va contemperato con un ulteriore principio di carattere generale, specificamente rilevante nella tutela dei soggetti fragili e in base al quale il patrimonio del figlio disabile necessita di essere il più possibile preservato.
Tale funzione di preservare il patrimonio del figlio rientra tra gli obblighi dei genitori anche in funzione prognostica, tenuto conto della debolezza soggettiva della persona con disabilità.
Alla luce delle suddette considerazioni, anche sottolineato che Per_ successivamente al trasferimento di a Livorno l'apporto paterno alla cura della figlia si è del tutto ridotto, ritiene il Tribunale che sussista in capo al resistente un obbligo di contribuire sul piano economico al mantenimento della figlia maggiorenne.
3.4. Così statuito in punto di an debeatur, con riguardo all'importo da determinarsi va osservato quanto segue.
Valutati in circa duemila euro i costi mensili necessari al mantenimento e all'assunzione di personale di assistenza per quanto possa essere ad oggi necessario per integrare l'attività svolta dalla madre, devono essere comparativamente valutati, per un verso, l'importo effettivamente percepito dalla ragazza e l'entità del suo patrimonio, e, per altro verso, la sproporzione nella situazione reddituale dei due genitori (cfr. sul punto la documentazione depositata in causa nell'interesse dei signori e , entrambi tenuti Pt_1 CP_1
a contribuire al mantenimento della figlia portatrice di grave disabilità, secondo le rispettive sostanze e capacità reddituali e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo. Per_ Tenuto conto altresì, da un lato, della permanenza di essenzialmente presso la casa della madre e dall'altro della sussistenza, in capo al signor del carico familiare derivante dalla formazione del nuovo nucleo CP_1 successivamente al divorzio dalla signora e, in particolare, dell'obbligo Pt_1 di mantenimento del figlio minore , va secondo il Collegio in questa Per_2 sede confermato quanto già previsto in sede di provvedimenti ex art. 473 bis 22
c.p.c. Trattasi in effetti di una somma che appare idonea a bilanciare, nella
10 comparata determinazione di tutti gli elementi indicati, il quotidiano apporto Per_ della signora alla cura e all'assistenza di . Pt_1
Il signor verserà dunque alla signora a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 Per_ mantenimento della figlia euro 400,00 mensili nei periodi in cui la figlia Per_
non si trova presso il padre. Le spese straordinarie saranno divise tra le parti al 50% ove previamente concordate e successivamente documentate al fine del rimborso e con individuazione delle stesse sulla base del protocollo
CNF.
4. Le spese processuali, tenuto conto del parziale accordo conseguito tra le parti e delle conclusioni rassegnate in via di ipotesi dal signor oltre CP_1 che dell'entità della somma richiesta dalla ricorrente, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro a modifica della sentenza Parte_1 Controparte_1 di divorzio pronunciata dal Tribunale Ordinario di Pinerolo n. 466 del
28.04.2009, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) La figlia maggiorenne ma dichiarata interdetta dal Tribunale CP_2 di Torino, manterrà la residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione in
Livorno Via Garibaldi n. 31;
Il padre terrà con sé la figlia almeno 45 giorni all'anno, da dividersi in tre periodi nell'arco dell'anno, ovvero dal 15 al 30 aprile, dal 01 al 15 luglio e dal
15 al 30 novembre. Salvi migliori accordi tra le parti, da definirsi, in ipotesi, e avuto riguardo alle esigenze espresse, almeno 30 giorni prima del singolo periodo indicato.
2) il sig. corrisponderà alla signora nei periodi di permanenza CP_1 Pt_1 Per_ di presso la madre, la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo di Per_ mantenimento di , somma dovuta a decorrere dal mese di novembre 2023, da versarsi entro il 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
Le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo Linee Guida CNF
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 08/06/2025.
11 Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
12