Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/05/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
dott. Pierluigi De Cinti - Presidente
dott. Luca Venditto - Giudice rel.
dott. Concetta Serino - Giudice all'esito dell'udienza del 06/05/2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 23/04/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 22/04/2025 da parte convenuta, Trust
“Via Epitaffio”; lette le note scritte depositate in data 03/05/2025 da parte intervenuta;
lette le note scritte depositate in data 28/04/2025 da parte intervenuta,
, e in qualità di eredi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
dell'originaria parte attrice;
Persona_1
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5037 R.G. Cont. dell'anno 2019
TRA
- C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in via G. Leopardi n. 45 - Cori (LT) presso lo studio dell'avv. Angela
PARTE ATTRICE - anche in riassunzione
E
- C.F. , Controparte_1 C.F._2 CP_2
- C.F. e - C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
nella qualità di eredi di (originario C.F._3 Persona_1
attore, deceduto nel corso del giudizio), elettivamente domiciliati in Viale dello
Statuto n. 41 - Latina presso lo studio dell'avv. Davide IOBBI, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , nella qualità di Controparte_4 C.F._4
trustee del Trust “VIA EPITAFFIO” - C.F. che rappresenta sé stesso P.IVA_1
in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio in via Cairoli n. 13 - Latina;
PARTE CONVENUTA - anche in riassunzione
E
- C.F. e Controparte_5 C.F._5 CP_6
- C.F. , elettivamente domiciliati in Corso
[...] C.F._6
della Repubblica n. 224 - Latina presso lo studio dell'avv. Enzo TOSTI, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura depositata apposta in calce all'atto di intervento volontario;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: nullità del trust - azione subordinata di riduzione
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 23/04/2025): “Nel riportarsi ai propri scritti difensivi, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione mossa dagli intervenuti, Sigg.ri e Controparte_6 Controparte_5
e nessuna contestazione muovendo alla domanda degli intervenuti, Sigg.ri CP_1
e , stante l'evidente estromissione della quota di legittima
[...] Controparte_3
dovuta a tutti gli eredi, conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti da intendersi qui trascritte e, dunque, per la declaratoria di nullità del Trust per contrarietà alle leggi nazionali in materia di successione oltre che per mancanza del requisito di meritevolezza come previsto per legge. Con vittoria di spese di lite nei confronti dei Sigg.ri e da distrarsi in favore Controparte_6 Controparte_5
del procuratore antistatario e con compensazione delle spese di lite nei confronti dei sigg.ri , nonché nei confronti del , Avv. Controparte_1 Controparte_3 CP_7
”; Controparte_4
per parte convenuta (note scritte del 22/04/2025): “Si rimette al giudicante per ogni decisione nel merito. Con compensazione delle spese di lite”; per parte intervenuta, , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
(note scritte del 28/04/2024): “Si riporta integralmente ad ogni atto,
[...]
difesa, documento, ad ogni deduzione ed eccezione formulata dal de cuius PE
facendone proprio il contenuto insistendo per l'accoglimento delle
[...] conclusioni rassegnate “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in via principale accertare e dichiarare che il Trust denominato “ Via Epitaffio” CF è contrario alle leggi nazionale in P.IVA_1
materia di successioni oltre che, in ogni caso, privo del requisito di meritovolezza come previsto per legge e, per l'effetto, ritenuta la simulazione dell'atto costitutivo dello stesso dichiarane la nullità con conseguente ordine al competente Ufficio della conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliare di provvedere alla consequenziale trascrizione della emananda sentenza;
in via subordinata dichiararsi la lesione della quota ereditaria in danno degli istanti e, per l'effetto, disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nell'atto costitutivo del trust da intendersi quale mera disposizione testamentaria e con l'estrapolazione della quota disponibile a favore dei terzi beneficiari/eredi cui il Sig.ra De poteva disporre nei limiti Pt_2 Parte_3
della stessa nella misura da determinarsi in corso di causa;
[…] chiede rigettarsi ogni avversa istanza, eccezione e deduzione sollevata da convenuti Sigg.ri CP_6 e , stante l'azione promossa dal sig.
[...] Controparte_5 Parte_1
conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti da intendersi qui
[...] trascritte e, dunque, per la declaratoria di nullità del Trust per contrarietà alle leggi nazionali in materia di successione oltre che per mancanza del requisito di meritevolezza come previsto per legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite nei confronti dei Sigg.ri e da distrarsi Controparte_6 Controparte_5 in favore del procuratore antistatario”; per parte intervenuta, e (note scritte Controparte_6 Controparte_5
del 03/05/2025): “Facendo seguito ai tentativi di bonario componimento della vicenda per cui è causa, rappresenta all'Ill.mo giudicante che essendo venuto meno
l'interesse oppositivo nulla si oppone ad una declaratoria di inefficacia del Trust oggetto del presente giudizio. Con compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_8 PE
e (originari attori) hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_1 [...]
, nella qualità di trustee del Trust “Via Epitaffio”, al fine di sentir CP_4
accertare e dichiarare, in via principale, la nullità dell'atto costitutivo del trust per contrarietà alla legge nazionale in materia di successione, per difetto di meritevolezza e per la simulazione dello stesso e, in via subordinata, dichiarare la lesione della legittima con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nell'atto costitutivo del medesimo trust.
A sostegno della domanda proposta, gli attori hanno dedotto che la loro madre, (deceduta il 03/11/2011), gravata da debiti verso Persona_2 CP_9 per un importo pari ad € 42.670,00, in data 29/03/2009, al fine di eludere
[...]
il fisco ed evitare, dunque, il pagamento dei tributi dovuti, ha costituto un trust, denominato “Via Epitaffio”, con atto a rogito del notaio , designando Persona_3
quali beneficiari i nipoti Controparte_10 CP_11 Controparte_6
e e quale trustee l'avv. che tale trust è stato Parte_1 Controparte_4
costituito al fine di vendere, entro sette anni, i beni immobili di proprietà della disponente (beni immobili situati nel Comune di Latina, distinti al N.C.E.U al foglio
139, p.lla 639, sub 1, 2, 3, 4), con conseguente liquidazione delle quote di ¼ ciascuna ai singoli beneficiari e con facoltà per il trustee, in caso di mancata vendita, di assegnare nei successivi tre anni, la nuda proprietà (in caso di sopravvivenza della disponente) o la piena proprietà (in caso di morte della disponente) ai beneficiari o loro eredi.
Le disposizioni del trust così costituito, secondo gli attori, si porrebbero in conflitto con la legge nazionale in materia di successione, in quanto, non disponendo nulla in favore dei figli - eredi legittimari, non tengono conto della quota di legittima loro spettante, determinando, dunque, la pretermissione degli stessi.
Eccepita, dunque, la nullità del trust per violazione della normativa nazionale in materia di successione, per difetto di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c. e per l'avvenuta simulazione per avere costituito il trust al solo fine di Persona_2
eludere il pagamento dei tributi e pretermettere i legittimari, gli attori hanno rassegnato in citazione le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che il Trust denominato “Via Epitaffio”, c.f. è P.IVA_1
contrario alle leggi nazionali in materia di successioni oltre che, in ogni caso, privo del requisito di meritevolezza come previsto per legge e, per l'effetto, ritenuta la simulazione dell'atto costitutivo dello stesso, dichiararne la nullità con conseguente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione della emananda sentenza;
IN VIA
SUBORDINATA: dichiararsi la lesione della quota ereditaria in danno deli istanti e, per l'effetto, disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nell'atto costitutivo del trust da intendersi quale mera disposizione testamentaria e con estrapolazione della quota disponibile a favore dei terzi beneficiari/eredi di cui il de cuius, sigr.a Persona_2
, poteva disporre nei limiti della stessa nella misura da determinarsi in corso di
[...] causa. Con vittoria di spese di lite per il caso di contestazione”.
1.1 Con atto depositato telematicamente in data 16/12/2019, si è costituito in giudizio , nella qualità di trustee del trust “Via Epitaffio”, il quale Controparte_4
non ha contestato la richiesta attorea, rimettendosi al giudicante per ogni determinazione da assumersi in merito. Si sono volontariamente costituiti in giudizio e Controparte_5 CP_6
beneficiari del trust istituito da i quali hanno
[...] Persona_2
preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, stante la validità del trust “Via Epitaffio”, in cui ricorrerebbero tutti gli elementi normativamente previsti (trasferimento dei diritti dal disponente al trustee;
segregazione patrimoniale;
l'esistenza di beneficiari determinati e determinabili e di un rapporto fiduciario tra settlor e trustee).
Gli interventori, esclusa la sussistenza di una simulazione volta ad eludere la normativa in materia successoria ed eccepita la prescrizione dell'azione, hanno precisato come, essendo nipoti di , ad essi spetterebbe una quota del Persona_2
patrimonio della stessa.
Sulla scorta di tali premesse hanno così concluso nell'atto di intervento:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere:a) In via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
b) In via principale, nel merito, rigettare la domanda di simulazione in quanto infondata e comunque prescritta e, per l'effetto dichiarare valido il trust denominato “via Epitaffio” con ogni conseguente provvedimento;
c) In via subordinata, nel merito, dichiarare il trust “Via Epitaffio” quale disposizione testamentaria e/o patrimoniale a favore dei beneficiari, con estrapolazione della quota disponibile di cui la de cuius , , poteva Persona_2
disporre a favore dei beneficiari e Con Controparte_5 Controparte_6 vittoria di spese e compensi di lite”.
1.2 All'esito della prima udienza tenutasi in data 14/01/2020, dato atto della dichiarata pendenza di trattative di bonario componimento, è stato disposto un rinvio per il tentativo di conciliazione all'udienza del 15/01/2020, all'esito della quale, su istanza formulata dalle parti, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
All'udienza del 14/12/2021, tenutasi nelle forme previste dall'art. 221, comma
4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
(vigente ratione temporis), rilevata d'ufficio, in relazione alla domanda principale, la questione della legge applicabile in relazione a quanto disposto dalla Convenzione de
L'Aja del 1° luglio 1985, relativa, appunto, alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 364 (questione avente rilievo anche in relazione alla formulazione della domanda subordinata di riduzione di disposizioni testamentarie contenute nell'atto del trust), è stata fissata per la formazione del contraddittorio l'udienza del 5/4/2022, all'esito della quale, preso atto della dichiarazione resa del difensore di parte attrice circa la morte di PE
, adeguatamente documentata, è stata dichiarata l'interruzione del processo.
[...]
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. del 20/06/2022, e Controparte_8 Parte_1
(originari attori) hanno riassunto il giudizio, chiedendo di fissare udienza
[...]
per la prosecuzione del giudizio, con concessione del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza nei confronti di
[...]
, e al fine di sentire accogliere nei CP_4 Controparte_5 Controparte_6
loro confronti le conclusioni già formulate in atti.
Con decreto del 30/06/2022 è stata fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 13/12/2022, assegnando a parte ricorrente termine sino al 31/7/2022 per la notifica del ricorso e del decreto.
Con atto del 18/11/2022 si sono costituiti in giudizio e Controparte_5
richiamando le conclusioni già rassegnate. Controparte_6
Con atto del 5/12/2022 si è altresì costituito in giudizio , Controparte_4 nella qualità di trustee del trust “Via Epitaffio”, il quale, riportandosi ai propri precedenti scritti difensivi e reiterando la proposta transattiva come in atti prodotta e riportata nei verbali di mancata conciliazione, ha concluso rimettendosi al giudicante per ogni determinazione in merito.
Con ordinanza del 14/12/2022, dando atto della dichiarazione di intervenuto decesso di , è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, riassunto da Controparte_8
con ricorso ex art. 303 c.p.c. del 14/02/2023. Parte_1
Con decreto del 18/02/2023 è stata fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 30/05/2023, assegnando a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto.
Costituitosi in giudizio con atto del 06/04/2023 nonché Controparte_4
e con atto del 03/05/2023, in data 16/05/2023 Controparte_5 Controparte_6 si sono costituiti in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nella qualità di eredi di , i quali, riportandosi
[...] Persona_1
integralmente ad ogni atto, difesa, documento, ad ogni deduzione ed eccezione formulata dal dante causa , hanno richiamato le conclusioni già Persona_1
rassegnate nell'atto di citazione.
Disposti diversi rinvii, stante la pendenza di trattative per la definizione conciliativa della controversia, con ordinanza del 10/02/2025, è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 06/05/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 6/5/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Sul modello decisorio adottato va osservato che la giurisprudenza ammette da tempo la possibilità di decidere la causa rimessa alla competenza del collegio facendo ricorso alle modalità previste dall'art. 281-sexies c.p.c..
Ed infatti la legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 777, l. n. 208/ 2015 - entrata in vigore in data 1 gennaio 2016 - che ha modificato la l. n. 89/ 2001 a mezzo della introduzione dell'art.
1-ter) prevede una norma squisitamente processuale che può trovare applicazione anche nei processi pendenti: si tratta di disposizione generale sul processo che introduce, anche nel rito collegiale (nelle cause di cui all'art. 50-bis c.p.c.), la possibilità di definire la causa con discussione orale (ex art. 281-sexies c.p.c.).
Va poi ulteriormente rilevato, sulle modalità della presente decisione, che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183- quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022,
n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice istruttorie, come rilevato, con ordinanza del
8/5/2025, si è riservato ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Ancorché non reiterata, va preliminarmente delibata l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da parte intervenuta per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, stante il rifiuto opposto dalla parte istante all'incontro di mediazione tenutosi in data 20/12/2018.
La questione che viene in rilievo nel caso di specie attiene alla possibilità di ritenere se, al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, il tentativo di mediazione obbligatoria possa ritenersi utilmente concluso qualora le parti si limitino a comunicare al mediatore di non avere nessuna intenzione di procedere oltre o sia, al contrario, necessaria una mediazione “effettiva”.
Va, a tal proposito, osservato con la giurisprudenza di legittimità, come sia
l'argomento letterale - il testo dell'art.
8 - che l'argomento sistematico la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale - depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare
(rectius proseguire) la procedura di mediazione. In questo senso depongono sia la struttura del procedimento, disciplinata dall'art. 8 e suddivisa in un primo incontro preliminare davanti al mediatore ('Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.') e in uno o più incontri successivi di effettivo svolgimento della mediazione. Solo se le parti gli danno il via per procedere alla successiva fase di discussione, il mediatore andrà avanti, interloquendo con le parti fino a proporre o a far loro proporre una possibile soluzione, altrimenti si arresterà alla fase preliminare (all'esito della quale sono dovute solo le spese, e non anche il compenso del mediatore). Non andrà in ogni caso avanti, dando atto dell'esito negativo della mediazione, se il potenziale convenuto non compare, o se compare e dichiara di non essere interessato alla mediazione.
[…] Se anche il convenuto compare ed è l'attore che dichiara di non intendere impegnarsi nella mediazione deve ritenersi che il mediatore debba prenderne atto e che l'attività si concluda anche in questo caso al termine dell'incontro preliminare, che la mediazione sia stata esperita e che abbia dato esito negativo, e che quindi la condizione di procedibilità sia soddisfatta” (cfr. Cass. civ., sez. III, 27/03/2019, n. 8473, in motivazione).
Pertanto, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre (Cass. civ., sez. III, 27/03/2019, n.
8473). Negli stessi termini, ancora più di recente Cass. civ., sez. III, 08/07/2024, n.
18485.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la procedura di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità della domanda nelle materie di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010, può dirsi effettivamente svolta nel caso di specie, avendo le parti partecipato all'incontro di mediazione e, pertanto, l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte intervenuta va disattesa.
4. Parte attrice ha eccepito la nullità del trust, denominato “Via Epitaffio”, istituito da per contrarietà alla legge in materia successoria, per Persona_2
difetto di meritevolezza (art. 1322 c.c.) e per la simulazione, in quanto il trust sarebbe stato istituito al fine di eludere il pagamento dei tributi dovuti ad Controparte_9
ed essendo i beni conferiti nel trust rimasti nella piena disponibilità degli attori.
4.1 Quanto alla dedotta nullità per pretesa contrarietà alla normativa in materia successoria si osserva quanto segue.
Il trust è un istituto che trova la sua antica origine in quella parte dell'ordinamento anglosassone nota con il nome di Equity.
Nello schema generale, il trust comporta un trasferimento fiduciario di beni e diritti di un soggetto (settlor) ad un altro (trustee), il quale è tenuto ad amministrare i beni conferiti in favore di terzi soggetti (beneficiari) o per un determinato scopo, secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo, inter vivos o mortis causa.
Tre sono, dunque, i soggetti del rapporto: il settlor o disponente, che, spogliandosi della proprietà, determina le finalità e individua i beneficiari;
vi è poi il trustee o fiduciario, che acquista il titolo formale di proprietario e si impegna a gestire il bene secondo la volontà del disponente ed infine il beneficiario (che può essere più di uno), che è il proprietario sostanziale, pur non avendone la disponibilità materiale finché dura la gestione del trustee in base all'atto costitutivo.
Settlor e beneficiario possono essere la stessa persona, dando vita al c.d. trust autodestinato.
Parimenti può esservi coincidenza tra settlor e trustee (il c.d. trust autodichiarato).
Accanto a tali soggetti può esservi anche la figura del protector (guardiano), istituito dal disponente nell'atto costitutivo, al fine di controllare la gestione e vigilare sulla fedeltà e diligenza del trustee.
L'effetto principale che il trust produce è rappresentato dalla c.d. segregazione patrimoniale: i beni conferiti in trust vanno a costituire un patrimonio separato dagli altri beni che compongono il patrimonio del trustee, come anche del patrimonio del disponente, che se ne spoglia.
A seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja, si è posta la questione relativa all'ammissibilità del c.d. trust interno, vale a dire del trust costituito da cittadini italiani, regolato da una legge individuata per scelta delle parti in una legge straniera ed avente ad oggetto beni situati in Italia.
Invero, l'effetto di segregazione patrimoniale, proprio del trust, sembrerebbe porsi in contrasto con quanto previsto dall'art. 2740 c.c., in virtù del quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
In un primo momento, si riteneva che la Convenzione dell'Aja (ratificata con
L. 364 del 16 ottobre 1989) non fosse idonea ad introdurre una nuova ipotesi di patrimonio separato rispetto a quelle previste dall'ordinamento nazionale, e quindi, insuscettibile di derogare al divieto di cui all'art. 2740, secondo comma, c.c., considerato norma imperativa, con conseguente nullità del trust interno.
Invero, uno dei principali argomenti invocati sul punto si fonda sull'art 13 della richiamata convenzione, in forza del quale “nessuno stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione”.
L'introduzione dell'art. 2645-ter c.c., che ha dettato per la prima volta una disciplina generale del vincolo di destinazione, dei suoi presupposti ed effetti e del suo regime pubblicistico, ha inciso in maniera significativa su tale dibattito.
Pur non essendo paragonabile al trust di matrice anglosassone, l'istituto disciplinato dall'art. 2645-ter c.c. avrebbe tutti gli elementi minimi ed essenziali del trust, come individuati dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja.
Pertanto, l'Italia si inserisce a pieno titolo nel novero degli Stati che conoscono l'istituto del trust ed è, dunque, ipotizzabile, sia la costituzione di un trust italiano, regolato dall'art. 2645-ter c.c., sia di un trust interno, i cui elementi importanti sono collegati all'Italia, ad eccezione della legge regolatrice straniera individuata dalle parti, come nel caso di specie.
Posto quanto sopra, la ratifica della Convenzione dell'Aja, l'introduzione dell'art. 2645-ter c.c. nonché l'esplicita previsione del trust nella l. 112 del 2016
(legge sul “dopo di noi”), consentono di ritenere superato l'orientamento restrittivo circa l'ammissibilità del trust interno.
Va, a tal proposito richiamato il principio di diritto alla stregua del quale:
“Il trust interno (rectius, i trusts interni) - in cui l'ubicazione dei beni segregati, la residenza o il domicilio del trustee e lo scopo gravitano in Italia, mentre appartiene ad un altro ordinamento la disciplina regolatrice scelta dal disponente - è ammissibile e riconoscibile nel nostro ordinamento, senza che ricorra alcuna esigenza di 'nazionalizzazione' che, facendo uso di improprie analogie, ne snaturerebbe caratteristiche e struttura” (Cass. civ., sez. III, 23/12/2024, n. 34075).
Nel caso di specie, come si evince dall'art. 8 dell'allegato “A” all'atto istitutivo del trust (doc. 2 atto di citazione), la legge regolatrice straniera è stata individuata dalla disponente nel Trust (Jersey) law 1984 (isola di Jersey), i beni sono situati in Italia e lo scopo perseguito attiene alla vendita di tali beni, il cui ricavato va corrisposto ai soggetti beneficiari.
4.1.1 Parte attrice denuncia la violazione della L. n. 364/1989, art. 15, comma
1, lett. c), che ha trasposto in Italia la Convenzione dell'Aja del 1/7/1985, per cui “la
Convenzione non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme sul foro sul conflitto di leggi quando un atto volontario non possa derogare ad esse, in particolare nelle seguenti materie: […] c. testamenti e devoluzione ereditaria, in particolare la successione necessaria”.
Quanto alla dedotta violazione di legge, va in primo luogo sottolineato che l'atto di cui si chiede accertarsi la nullità è un trust di diritto interno (perché privo di elementi di estraneità al di fuori della legge di Jersey, scelta dal disponente), inter vivos, in quanto posto in essere da quando era ancora in vita (sebbene Persona_2
alcuni effetti potessero prodursi anche in epoca successiva al decesso), con previsione specifica delle finalità, dei poteri attribuiti al trustee ai fini della realizzazione del fine perseguito, e dei beneficiari.
Tali caratteristiche consentono di escludere che si tratti di un trust testamentario, occorrendo, pertanto, vagliare la vicenda in esame in considerazione del fatto che si è al cospetto di un atto comunque inter vivos.
È indubbio che l'atto di dotazione dei beni in trust sia potenzialmente idoneo a ledere i diritti dei legittimari, atteso che, diversamente opinando, risulterebbe priva di significato la previsione contenuta nell'art. 15, comma 1, lett. c.) citata.
Tuttavia, lo strumento attraverso il quale il legittimario, che si reputi leso nelle proprie prerogative dall'atto di dotazione, può agire è l'azione di riduzione e non l'azione di nullità del trust.
Laddove il fine perseguito dal settlor sia, come del caso di specie, di arricchire, all'esito dell'attività gestoria del trustee, i beneficiari, deve ritenersi che tale atto, ancorché diverso per forma dalla donazione, attui una liberalità, come tale soggetto alla disciplina di cui all'art. 809 c.c..
Va, a tal proposito, richiamato il principio di diritto, alla stregua del quale “Il
“trust inter vivos”, con effetti “post mortem”, deve essere qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell'art. 809 c.c., poiché l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del "trustee", cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l'avvenuta fuoriuscita del "trust fund" dal patrimonio di quest'ultimo quando era ancora in vita esclude la natura "mortis causa" dell'operazione, nella quale l'evento morte rappresenta mero termine o condizione dell'attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa” (Cass. civ., sez, unite, 12/07/2019, n. 18831).
Nel caso in esame, come si evince dall'atto istitutivo del trust, la disponente, riservandosi il diritto di usufrutto, ha costituto un trust, denominato “Via Epitaffio”, con atto a rogito del notaio , designando quali beneficiari i nipoti Persona_3
e e Controparte_10 CP_11 Controparte_6 Parte_1
quale trustee l'avv. , affidando a quest'ultimo l'incarico di vendere, Controparte_4
entro sette anni, i beni immobili di proprietà della disponente (beni immobili situati nel Comune di Latina, distinti al N.C.E.U al foglio 139, p.lla 639, sub 1, 2, 3, 4) con conseguente liquidazione delle quote di ¼ ciascuna ai singoli beneficiari e con facoltà per il trustee, in caso di mancata vendita, di assegnare nei successivi tre anni, la nuda proprietà (in caso di sopravvivenza della disponente) o la piena proprietà (in caso di morte della disponente) ai beneficiari o loro eredi.
La qualificazione in termini di liberalità non donativa di cui all'art. 809 c.c. comporta che la tutela dei diritti successori dei legittimari, asseritamente pregiudicati da tali atti, sia affidata all'esercizio dell'azione di riduzione e non all'azione di nullità.
Gli atti di liberalità soggetti a riduzione non sono, in altri termini, nulli o annullabili, ma validi, anche se, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'integrazione della quota di riserva, sono suscettibili di essere resi inoperanti e inefficaci in tutto o in parte attraverso l'esercizio del diritto potestativo dell'erede legittimario di chiederne la riduzione (Cass. civ., sez. II, 27/10/2008, n. 25834). Deve, dunque, affermarsi che il rimedio assicurato al legittimario che assuma essere stato leso dal trust e dai suoi atti di dotazione, resta quello del ricorso all'azione di riduzione.
Risulta eccessivo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso alla sanzione di nullità rispetto alle esigenze di tutela del legittimario leso o pretermesso, e ciò alla luce della richiamata giurisprudenza che ha ritenuto che la tutela sia appunto accordata in maniera adeguata con un'azione dichiarativa dell'inefficacia delle disposizioni lesive, essendo limitate e residuali le ipotesi in cui debba farsi ricorso alla nullità per la lesione dei diritti del riservatario (artt. 549 e
735 c.c.).
Inoltre, a differenza dell'azione di riduzione che in punto di legittimazione attiva ha natura personale, quella di nullità potrebbe essere proposta da chiunque vi abbia interesse (si pensi ai creditori del legittimario), sarebbe imprescrittibile
(rendendo oltre modo dubbie la sistemazione e definizione dei rapporti successori), non senza considerare che la pronuncia di nullità travolgerebbe l'attribuzione patrimoniale nella sua interezza, e dunque non soltanto nei limiti necessari ad integrare la legittima (con il rischio di vanificare la volontà del disponente, anche oltre i limiti segnati dalle norme poste a tutela dei legittimari).
È stato poi acutamente sottolineato che in caso di trust liberale inter vivos, quale quello oggetto di causa, l'idoneità a porsi in contrasto con le norme della successione necessaria si riscontrerebbe solo al momento dell'apertura della successione, così che il giudizio di nullità andrebbe formulato non al momento della conclusione del trust, ma all'apertura della successione, con la conseguenza, poco giustificabile sul piano dommatico, che la validità del trust, riconosciuta al momento della sua conclusione, dovrebbe essere disconosciuta al decesso del settlor, realizzandosi una ipotesi di nullità sopravvenuta.
Poiché poi il riscontro della presenza di legittimari si compie solo al momento dell'apertura della successione, è stato evidenziato che mentre le maglie dei principi inderogabili del nostro ordinamento si aprono, riconoscendo effetti ad un trust "non ancora" lesivo, le stesse poi dovrebbero chiudersi, alla morte del disponente, ripudiando un trust che ormai già vi era entrato. Né è giustificata la differenza di tutela che sarebbe accordata al legittimario che sia stato leso da un trust rispetto a quella offerta al legittimario leso da qualsivoglia altra disposizione. Deve quindi negarsi che il trust, sia pure discrezionale ed in concreto lesivo del diritto del legittimario sia affetto da nullità, dovendosi invece individuare anche in questo caso nell'azione di riduzione lo strumento di tutela accordato al legittimario (Cass. civ., sez. II, 17/02/2023, n. 5073, in motivazione).
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuto che l'eventuale lesione della legittima derivante dall'atto istitutivo di un trust può dar luogo alla sola azione di riduzione, esperibile nei confronti dei soggetti effettivamente destinatari di liberalità indirette in misura maggiore della quota disponibile, va, dunque, esclusa possibilità di ritenere affetto da nullità del trust “Via Epitaffio”, con conseguente rigetto della domanda sul punto.
3.2. Quanto alla nullità per difetto di meritevolezza ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c. si osserva quanto segue.
Il giudizio di “meritevolezza” di cui all'art. 1322, comma secondo, c.c., non coincide col giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa.
Secondo la Relazione al Codice civile la meritevolezza è un giudizio che deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso avuto di mira dalle parti, cioè lo scopo pratico o causa concreta che dir si voglia (ex aliis, Sez. U - , Sentenza n.
4222 del 17/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 4223 del 17/02/2017; Sez. U, Sentenza n.
4224 del 17/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 10506 del 28/04/2017). Ed il risultato del contratto dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile, all'economia, al buon costume od all'ordine pubblico (così la Relazione al Codice, §
603, II capoverso). Questo principio, se pur anteriore alla promulgazione della Carta costituzionale, è stato da questa ripreso e consacrato negli artt. 2, secondo periodo;
4, secondo comma, e 41, secondo comma, cost.. Un contratto dunque non può dirsi
“immeritevole” sol perché poco conveniente per una delle parti. L'ordinamento garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, non quello che, libero ed informato, abbia compiuto scelte contrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi economici. Affinché dunque un patto atipico possa dirsi “immeritevole”, ai sensi dell'art. 1322 c.c., è necessario accertare la contrarietà (non del patto, ma) del risultato cui esso mira con i princìpi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati. Sono stati perciò ritenuti immeritevoli, ai sensi dell'art. 1322, comma secondo, c.c., contratti o patti contrattuali che, pur formalmente rispettosi della legge, avevano per scopo o per effetto di:
(a) attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per l'altra (sentenze 22950/15; 19559/15);
(b) porre una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra (sentenze 4222/17; 3080/13; 12454/09; 1898/00; 9975/95);
(c) costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti (sentenza 14343/09) (Cass. civ.,
Sezioni Unite, 23/03/2023, n. 5657).
Con il superamento della causa in astratto e l'avvento della causa in concreto, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto è volto a realizzare, occorre capire se la meritevolezza abbia ancora un ruolo e possa operare come limite all'autonomia negoziale, ulteriore rispetto a quello già derivante dal requisito causale
(esistenza e liceità della causa).
A fronte di una tesi secondo cui la clausola della meritevolezza farebbe riferimento ad un requisito di utilità sociale del contratto, incompatibile con il nuovo assetto che la Costituzione ha dato al rapporto tra libertà negoziale e utilità sociale, vi
è la tesi secondo cui tale requisito avrebbe ancora una sua utilità, rappresentando un limite all'autonomia negoziale che, in un'ottica costituzionalmente orientata, viene ricollegato al fondamentale dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. e ai principi di correttezza e buona fede in senso oggettivo.
Posto quanto sopra, va ad ogni modo osservato che, in ordine all'istituto del trust, lo scrutinio di meritevolezza è irrilevante in quanto si tratta di valutazione già compiuta dal legislatore (“Non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo negozio istituto di trust risponda al giudizio di meritevolezza previsto dall'articolo 1322 del Cc, poiché la valutazione (astratta) della meritevolezza è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore con la legge 16 ottobre 1989 n. 364, che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985” Cass. civ., sez. III, 19/04/2018, n. 9637). A ciò si aggiunga che, in assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi (avendo parte attrice sostenuto la non meritevolezza del trust per avere la disponente asseritamente perseguito il fine di eludere le garanzie creditorie), il negozio in frode dei creditori, o meglio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori, non è di per sé illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia (Cass. civ., sez. III, 17/05/2022, n. 15844).
Ove tale atto si ponga in conflitto con l'interesse dei creditori, il rimedio previsto non è costituito dalla nullità dello stesso per illiceità o per difetto di meritevolezza, bensì dall'azione revocatoria.
Alla luce delle considerazioni svolte, non sussiste alcuna nullità per difetto di meritevolezza ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c., pertanto, la domanda infondata e va, dunque, rigettata.
5. Parte attrice, sempre in via principale ed alternativa, ha dedotto la simulazione dell'atto istitutivo del trust, in quanto la perdita di controllo dei beni conferiti in trust da parte della disponente costituisce una condizione ineludibile ai fini della validità del trust, asseritamente non sussistente nel caso di specie.
La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
In punto di diritto, occorre osservare come la simulazione assoluta è configurabile nell'ipotesi in cui le parti, di comune accordo, dichiarano di voler concludere un contratto, convenendo altresì, con un accordo simulatorio
(controdichiarazione) che lo stesso non produca effetto tra le stesse.
Sul piano della prova, diversamente da quanto accade qualora ad agire siano le parti contraenti, laddove ad eccepire la simulazione sia un creditore o un terzo la prova dell'accordo simulato può essere raggiunta con ogni mezzo, anche per presunzioni, in ragione del fatto che essi non possono materialmente disporre della c.d. controdichiarazione, trattandosi di soggetti terzi rispetto alle parti contrattuali. Ne consegue che la simulazione può essere provata senza limiti (dunque anche per testimoni e per presunzioni) se ad agire siano i creditori o i terzi, mentre le parti stipulanti possono provare la natura simulata dell'atto dalle stesse concluso soltanto mediante la produzione della contro dichiarazione attestante la simulazione assoluta o la simulazione relativa.
In tema di prova della simulazione, l'erede, che sia anche legittimario, che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione, può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata.
Invero, affinché l'erede che sia però anche legittimario possa provare la simulazione per testi o per presunzioni, in deroga al limite dell'articolo 1417 del codice civile (e ciò anche quando l'esito dell'accertamento della simulazione sia la verifica della nullità della donazione dissimulata in quanto l'atto simulato non è stato predisposto con i requisiti formali prescritti per le donazioni), è necessario che la relativa domanda sia stata proposta sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. Infatti, in tale situazione la lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione e il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'articolo 1417 del codice civile, non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda (Cass. civ., sez. II, 04/05/2023, n. 11659).
In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, come l'erede che sia anche legittimario, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo
l''id quod plerumque accidit', restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. civ. sez. II, 24/11/2021, n.36478; Cass. civ. sez. III,
13/05/2020, n.8892).
5.1 Nel caso di specie, ad agire sono i legittimari, terzi rispetto all'atto istitutivo del trust asseritamente simulato.
Dai documenti versati in atti non emergono elementi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dai quali, considerati nella loro interezza, sia possibile presumere che l'atto istitutivo del trusta sia assolutamente simulato.
Parte attrice si è limitata a dedurre la sussistenza di un interesse della disponente al conferimento dei beni al fine di eludere il pagamento dei tributi di cui risultava debitrice e di ledere la quota di legittima degli attori, con conseguente simulazione dell'atto istitutivo del trust, senza tuttavia fornire alcuna prova delle circostanze dedotte;
circostanze che, peraltro, non sarebbero idonee a supporre la simulazione dell'atto.
Premesso che, come già osservato, si parla di simulazione assoluta (che va distinta dalla simulazione relativa) quando le parti, di comune accordo, pongono in essere un negozio giuridico, pur non volendo di fatto e in concreto stipulare alcun contratto, nel caso di specie, non vi siano indizi idonei a disvelare un intento simulatorio della disponente, non potendo la mera sussistenza di cartelle di pagamento non pagate considerarsi circostanza di per sé sufficiente a provare la volontà della disponente di non voler disporre dei suoi beni in favore dei propri nipoti quali beneficiari. L'intento eventualmente elusivo per come denunciato in citazione può essere perseguito, e ciò di solito accade, anche mediante il compimento di un atto traslativo effettivamente voluto.
Ne deriva l'insussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., idonei a suffragare una presunzione di simulazione assoluta dell'atto istitutivo del trust e, pertanto, la relativa domanda di simulazione assoluta proposta dagli attori va rigettata.
6. In via subordinata, parte attrice ha esperito l'azione di riduzione, chiedendo di dichiararsi la lesione della quota ereditaria e, per l'effetto, disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo del trust. Una volta istituito il trust, ogni singolo atto di trasferimento di cespiti al trustee (che è chiamato a gestire il compendio immobiliare secondo le regole del trust) è, a tutti gli effetti, un atto di disposizione patrimoniale astrattamente assoggettabile ad azione di riduzione, purché sussistano tutti i relativi presupposti e, in primo luogo, che si tratti di un atto di liberalità, non necessariamente in forma di donazione, come si evince dall'art. 555 c.c..
Va premesso che, nel caso in cui venga prospettata la lesione della quota di legittima, è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, conseguentemente, quello della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione.
Si deve, pertanto, procedere, anzitutto, alla formazione del relictum ed alla determinazione del suo valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal medesimo degli eventuali debiti gravanti sul compendio ereditario
(sempre con riferimento alla stessa data) e, infine, alla c.d. riunione fittizia tra attivo netto ed eventuale donatum e una volta ottenuto il risultato di tale operazione contabile, occorre calcolare la quota intangibilmente riservata ai legittimari, tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 536 ss. c.c. Dal calcolo della quota di riserva consegue, in via residuale, la determinazione della quota disponibile.
Chi agisce in riduzione è necessario che fornisca gli elementi indispensabili per il compimento delle predette operazioni. Diversamente la domanda risulta inammissibile.
Sulla ammissibilità della domanda di riduzione e sull'onere probatorio di chi agisce, questo tribunale segue l'orientamento della Suprema Corte compendiato nella seguente massima: In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal 'de cuius' (Cass. civ., sez. II, 19/01/2017, n. 1357, cui sono conformi Cass.
14473/2011; Cass. 13310/2002).
Questo principio, che rimane fermo nella giurisprudenza di legittimità, è dagli stessi supremi giudici ulteriormente chiarito e sviluppato.
Si legge in massime successive a quelle citate sopra: I principi di giurisprudenza sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che il legittimario è tenuto a precisare nella domanda la entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima (Cass. civ., sez.
II, 27/08/2020, n. 17926)
È necessario richiamare di seguito i corollari del principio ora enunciato esposti da Cassazione n. 17926/2020 in motivazione.
a) Nel proporre la domanda di riduzione il legittimario, senza l'uso di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima.
b) A sua volta la denuncia della lesione implica un confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario.
c) Il confronto, per forza di cose, avviene in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità (Cass. n. 276/1964).
d) L'esito negativo del confronto, giustificativo della istanza di tutela, non deve tuttavia essere enunciato in termini aritmetici, ma deve emergere con univocità in rapporto alla composizione del relictum e del donatum rappresentata con la domanda. La lesione di legittima può essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 1357/2017; n. 20830/2016; n. 1297/1971).
e) Il legittimario deve poi proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di volere conseguire la legittima (Cass. n. 1357/2017 cit;
n. 14473/2011), attraverso la riduzione di una o più disposizioni testamentarie o donazioni, in conformità alla natura di impugnativa negoziale dell'azione di riduzione.
f) Gli oneri non si atteggiano diversamente secondo che l'azione di riduzione sia proposta contro disposizioni testamentarie o contro donazioni: la violazione dell'ordine di riduzione, comunque manifestatasi (ad esempio perché è stata chiesta la riduzione delle donazioni in presenza di relictum poi rilevatosi sufficiente oppure perché è stata chiesta la riduzione di una donazione posteriore in presenza di donazioni più recenti), conduce al rigetto della domanda, ma non la rende inammissibile.
g) Lo stesso dicasi se, nel corso del giudizio, emergono donazioni fatte al legittimario, ulteriori oltre quelle eventualmente già indicate nella domanda: in conseguenza della imputazione ex se, la domanda sarà rigettata o accolta in misura inferiore, ma non potrà essere dichiarata inammissibile.
h) Ferma la necessità della univoca deduzione della lesione nel significato sopra chiarito, la consulenza tecnica non ha naturalmente carattere esplorativo, rappresentando il mezzo normalmente preposto all'accertamento della lesione compiutamente dedotta.
Avuto riguardo ai principi sopra richiamati, con riferimento al caso di specie, va dunque considerato che gli attori hanno sì prospettato la lesione della quota loro spettante come legittimari, formulando una espressa domanda indirizzata all'atto istitutivo del trust, nel quale si fa riferimento specifico ad una serie di beni;
tuttavia gli elementi concretamente offerti per una compiuta ricostruzione del patrimonio relitto, del donato e degli stessi debiti gravanti sulla de cuius sono del tutto insufficienti ad indicare entro quali limiti sia stata lesa la quota di riserva, a determinare cioè con relativa certezza il valore della massa ereditaria, nonché, di riflesso, quello della quota di legittima violata.
La necessità di individuare detti valori è strettamente connessa all'esigenza di effettuare quel raffronto patrimoniale su quanto ricevuto dal soggetto che agisce in riduzione in rapporto all'intera massa, nonché al valore delle donazioni e agli stessi debiti del de cuius.
In altri termini, per quanto, come rilevato, il più recente orientamento giurisprudenziale non pretenda la precisazione nella domanda della entità monetaria della lesione, è tuttavia necessario ed imprescindibile, perché la domanda stessa possa considerarsi ammissibile, che siano forniti gli elementi necessari per una compiuta ricostruzione del patrimonio su cui operare le predette operazioni di computo della lesione, che può essere considerata verosimilmente fondata (secondo l'indicazione della medesima giurisprudenza dui legittimità richiamata) solo se il giudice è posto in condizioni di effettuare una verifica adeguata dei valori da porre a confronto.
Nel caso di specie, parte attrice non fornisce alcuna adeguata rappresentazione dei cespiti caduti in successione, limitandosi a far riferimento al trust.
Difetta dunque, in considerazione di quanto esposto, la stessa base di calcolo per il confronto tra la sommatoria algebrica relictum + donatum – debiti e la quota di riserva, che invero parte attrice non ipotizza neppure in astratto.
In tale contesto, dunque, l'individuazione dei limiti in cui sia stata lesa la quota di riserva non è neppure astrattamente possibile poiché difetta la prospettazione degli elementi idonei a consentire, sia pure in termini di verosimiglianza, il confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario;
confronto che neppure viene esplicitato da parte attrice, che in sostanza si limita a desumere la lesione da una pretesamente squilibrata assegnazione di beni nell'ambito del trust istituito dalla disponente . Persona_2
L'azione di riduzione promossa dalle attrici va dunque dichiarata inammissibile.
6. Le parti hanno coltivato per mesi la possibilità di una soluzione conciliativa della controversia, rimettendosi alla decisione del tribunale sulla stessa declaratoria di inefficacia del trust. La decisione non può prescindere, in assenza di un accordo formalizzato, dall'applicazione della legge, come sopra motivato.
L'atteggiamento delle parti consente tuttavia una integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto espressamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
- rigetta le domande proposte in via principale in via principale da CP_8
e e dagli eredi intervenuti in giudizio;
[...] Persona_1 Parte_1 - dichiara inammissibile l'azione di riduzione per la reintegrazione della quota riservata ai legittimari promossa in via subordinata da , Controparte_8 PE
e e dagli eredi intervenuti in giudizio;
[...] Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, lì 15/05/2025
Il presidente
Dott. Pierluigi De Cinti
Il giudice est.
Dott. Luca Venditto