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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/10/2024, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 1154/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1154/2022 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PAPPANI Parte_1 C.F._1
STEFANIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FERRATI Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. VALENTINA PINNA,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa, del Controparte_1
quale custode ed Ente proprietario della strada in oggetto;
[...]
2) per l'effetto condannarlo, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice per complessivi €
7.770,60; ovvero negli importi diversi ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze dell'odierno giudizio”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da
nei confronti del con atto di citazione del 1 aprile 2022; Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 - subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro il previa declaratoria di responsabilità concorrente Controparte_1 dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso, contenere il risarcimento dovuto alla entro Pt_1
i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile all' e, Controparte_2 dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria;
- con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio.
In via istruttoria: laddove si ritenesse raggiunta la prova in ordine al fondamento della domanda attorea in punto di an debeatur, darsi ingresso alla CTU medicolegale, volta ad accertare, con obiettività e nel contraddittorio delle parti, la natura e l'entità delle lesioni riportate da
[...]
nell'evento dannoso del 22 agosto 2017 ed a quantificare la durata dell'inabilità Parte_1 temporanea ed il grado dell'invalidità permanente ad essa derivate in conseguenza delle lesioni predette, nonché a determinare quali, tra le spese di cura di cui viene richiesto il rimborso in atto di citazione, debbano considerarsi causalmente ricollegabili alle lesioni patite dall'attrice (e, quindi, necessarie), in che misura esse siano congrue e se riguardino, del tutto o in parte, prestazioni sanitarie
a carico del ” Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva in giudizio il Parte_1
in qualità di custode della scalinata sita in via Lungomare, chiedendo Controparte_1
l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. per le lesioni subite a causa del sinistro occorso in data 22.8.2017, alle ore 13.20, e, per l'effetto, chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, stava utilizzando la scalinata di accesso alla spiaggia denominata “Acque Dolci”;
- di essere caduta sui massi posti ai lati della gradinata a causa dell'assenza di dispositivi di sicurezza sulla scala;
- di aver subito diverse lesioni personali nonché di aver danneggiato il proprio orologio CP_4
del valore commerciale di € 800,00;
[...]
- di avere diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
- che l'invito alla negoziazione assistita aveva avuto esito negativo.
pagina 2 di 5 Con comparsa del 20.6.2022 (tempestiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c.) si costituiva Controparte_1
il quale, contestata la ricostruzione di parte attrice, eccepita la responsabilità esclusiva del
[...]
pedone, rappresentato che la scalinata era una struttura storica non soggetta agli obblighi di adozione di dispositivi di sicurezza, eccepita la conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice in quanto residente, contestato il valore dell'orologio, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, chiedeva l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali e con prova testimoniale.
All'udienza del 22.5.2024, svolta con la modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata nei termini che seguono.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice, l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione alle cose inerti, quali ad esempio le scale, occorre condividere il seguente orientamento “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art
1127, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
pagina 3 di 5 causale, connotandosi, invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C.
Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n 2480/2018).
Con riguardo alla condotta colposa del danneggiato, il discrimen tra caso fortuito e concorso colposo del danneggiato viene così ben delineato dalla C. Cass. n. 37059/2022: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o
2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento”.
Così delineati i criteri regolatori della materia, deve ritenersi pacifico tra le parti che la scalinata dove si
è verificata la caduta è di proprietà del che risulta pertanto il custode della res. Controparte_1
Quanto al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo nonché all'intrinseca potenzialità dannosa della pavimentazione, occorre osservare quanto segue.
Anzitutto, si evidenzia come il materiale probatorio raccolto è sufficiente per la decisione, sicché deve essere confermato il vaglio di irrilevanza delle istanze istruttorie chieste da parte attrice e non ammesse.
Ciò che è dirimente ai fini della decisione è, appunto, lo stato dei luoghi, il quale deve essere esaminato anche in relazione al fatto prospettato da parte attrice.
Lo stato dei luoghi emerge dalle due fotografie prodotte in atti (doc. 1 di parte attrice e doc. 2 di parte convenuta), le quali raffigurano la scala di accesso alla spiaggia, costituita da blocchi in pietra e priva di corrimano laterali.
In sede testimoniale emergeva altresì che, al momento della caduta, sugli scalini era presente la sabbia
(teste “ricordo che le scale erano piene di sabbia in quel momento ma sono piene di sabbia Tes_1 sempre”; teste : “la scala presentava della sabbia sopra. La signora è caduta a pancia in su. Ho Tes_2
visto che la signora è caduta come scivolando sugli scalini, è scivolata sui gradini arrivando fino in spiaggia. La scala era priva di corrimano”).
Si ritiene che non sussiste alcun vizio della res, dovendo ritenere che la scala di accesso alla spiaggia era regolarmente utilizzabile da ogni utente della strada dotato di una comune e normale dose di attenzione.
pagina 4 di 5 Si noti, sul punto, che non tutte le irregolarità stradali costituiscono insidie strutturali, bensì i vizi rilevanti ai sensi dell'art. 2051 c.c. comprendono solo quelle irregolarità/difetti che, in interazione con un “pedone comunemente attento”, sono ragionevolmente causa di danni.
Nel caso di specie, la sola assenza di corrimani e/o la sola presenza di sabbia sui gradini (peraltro, vizio non allegato entro le preclusioni assertive) non possono certamente costituire dei vizi strutturali: non vi
è alcuna irregolarità, bensì la struttura della scala è congrua e compatibile sia con il contesto in cui è ubicata (ossia, l'accesso a una spiaggia cittadina) che con un utilizzo normale della res da parte di un pedone minimamente attento. L'utilizzo corretto della res de qua avrebbe richiesto un livello minimo di diligenza da parte di Parte_1
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che non abbia posto in Parte_1
essere un comportamento minimo di diligenza e di attenzione nell'utilizzo della scalinata e che lo stato della scala non era stato tale da incidere causalmente nella caduta.
Deve concludersi che l'evento lesivo sia da imputarsi interamente all'utente della scala stante l'assenza di vizi della cosa che possano essere stati causalmente connessi alla caduta.
Tutti i suesposti elementi portano ad escludere la sussistenza del nesso causale e, dunque, portano al rigetto della domanda attorea.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, valori minimi stante il tenore delle difese e la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, ridotta a metà la fase istruttoria stante la brevità della fase nonché ridotta a metà la fase decisionale stante l'assenza di memorie di replica, si liquidano in € 1.700,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, a favore di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna alla refusione delle spese di giudizio in favore di Parte_1 Controparte_1
per la somma di € 1.700,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
[...]
al 15%.
Sassari, 11.10.2024
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1154/2022 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PAPPANI Parte_1 C.F._1
STEFANIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FERRATI Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. VALENTINA PINNA,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa, del Controparte_1
quale custode ed Ente proprietario della strada in oggetto;
[...]
2) per l'effetto condannarlo, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice per complessivi €
7.770,60; ovvero negli importi diversi ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze dell'odierno giudizio”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da
nei confronti del con atto di citazione del 1 aprile 2022; Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 - subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro il previa declaratoria di responsabilità concorrente Controparte_1 dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso, contenere il risarcimento dovuto alla entro Pt_1
i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile all' e, Controparte_2 dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria;
- con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio.
In via istruttoria: laddove si ritenesse raggiunta la prova in ordine al fondamento della domanda attorea in punto di an debeatur, darsi ingresso alla CTU medicolegale, volta ad accertare, con obiettività e nel contraddittorio delle parti, la natura e l'entità delle lesioni riportate da
[...]
nell'evento dannoso del 22 agosto 2017 ed a quantificare la durata dell'inabilità Parte_1 temporanea ed il grado dell'invalidità permanente ad essa derivate in conseguenza delle lesioni predette, nonché a determinare quali, tra le spese di cura di cui viene richiesto il rimborso in atto di citazione, debbano considerarsi causalmente ricollegabili alle lesioni patite dall'attrice (e, quindi, necessarie), in che misura esse siano congrue e se riguardino, del tutto o in parte, prestazioni sanitarie
a carico del ” Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva in giudizio il Parte_1
in qualità di custode della scalinata sita in via Lungomare, chiedendo Controparte_1
l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. per le lesioni subite a causa del sinistro occorso in data 22.8.2017, alle ore 13.20, e, per l'effetto, chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, stava utilizzando la scalinata di accesso alla spiaggia denominata “Acque Dolci”;
- di essere caduta sui massi posti ai lati della gradinata a causa dell'assenza di dispositivi di sicurezza sulla scala;
- di aver subito diverse lesioni personali nonché di aver danneggiato il proprio orologio CP_4
del valore commerciale di € 800,00;
[...]
- di avere diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
- che l'invito alla negoziazione assistita aveva avuto esito negativo.
pagina 2 di 5 Con comparsa del 20.6.2022 (tempestiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c.) si costituiva Controparte_1
il quale, contestata la ricostruzione di parte attrice, eccepita la responsabilità esclusiva del
[...]
pedone, rappresentato che la scalinata era una struttura storica non soggetta agli obblighi di adozione di dispositivi di sicurezza, eccepita la conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice in quanto residente, contestato il valore dell'orologio, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, chiedeva l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali e con prova testimoniale.
All'udienza del 22.5.2024, svolta con la modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata nei termini che seguono.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice, l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione alle cose inerti, quali ad esempio le scale, occorre condividere il seguente orientamento “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art
1127, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
pagina 3 di 5 causale, connotandosi, invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C.
Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n 2480/2018).
Con riguardo alla condotta colposa del danneggiato, il discrimen tra caso fortuito e concorso colposo del danneggiato viene così ben delineato dalla C. Cass. n. 37059/2022: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o
2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento”.
Così delineati i criteri regolatori della materia, deve ritenersi pacifico tra le parti che la scalinata dove si
è verificata la caduta è di proprietà del che risulta pertanto il custode della res. Controparte_1
Quanto al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo nonché all'intrinseca potenzialità dannosa della pavimentazione, occorre osservare quanto segue.
Anzitutto, si evidenzia come il materiale probatorio raccolto è sufficiente per la decisione, sicché deve essere confermato il vaglio di irrilevanza delle istanze istruttorie chieste da parte attrice e non ammesse.
Ciò che è dirimente ai fini della decisione è, appunto, lo stato dei luoghi, il quale deve essere esaminato anche in relazione al fatto prospettato da parte attrice.
Lo stato dei luoghi emerge dalle due fotografie prodotte in atti (doc. 1 di parte attrice e doc. 2 di parte convenuta), le quali raffigurano la scala di accesso alla spiaggia, costituita da blocchi in pietra e priva di corrimano laterali.
In sede testimoniale emergeva altresì che, al momento della caduta, sugli scalini era presente la sabbia
(teste “ricordo che le scale erano piene di sabbia in quel momento ma sono piene di sabbia Tes_1 sempre”; teste : “la scala presentava della sabbia sopra. La signora è caduta a pancia in su. Ho Tes_2
visto che la signora è caduta come scivolando sugli scalini, è scivolata sui gradini arrivando fino in spiaggia. La scala era priva di corrimano”).
Si ritiene che non sussiste alcun vizio della res, dovendo ritenere che la scala di accesso alla spiaggia era regolarmente utilizzabile da ogni utente della strada dotato di una comune e normale dose di attenzione.
pagina 4 di 5 Si noti, sul punto, che non tutte le irregolarità stradali costituiscono insidie strutturali, bensì i vizi rilevanti ai sensi dell'art. 2051 c.c. comprendono solo quelle irregolarità/difetti che, in interazione con un “pedone comunemente attento”, sono ragionevolmente causa di danni.
Nel caso di specie, la sola assenza di corrimani e/o la sola presenza di sabbia sui gradini (peraltro, vizio non allegato entro le preclusioni assertive) non possono certamente costituire dei vizi strutturali: non vi
è alcuna irregolarità, bensì la struttura della scala è congrua e compatibile sia con il contesto in cui è ubicata (ossia, l'accesso a una spiaggia cittadina) che con un utilizzo normale della res da parte di un pedone minimamente attento. L'utilizzo corretto della res de qua avrebbe richiesto un livello minimo di diligenza da parte di Parte_1
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che non abbia posto in Parte_1
essere un comportamento minimo di diligenza e di attenzione nell'utilizzo della scalinata e che lo stato della scala non era stato tale da incidere causalmente nella caduta.
Deve concludersi che l'evento lesivo sia da imputarsi interamente all'utente della scala stante l'assenza di vizi della cosa che possano essere stati causalmente connessi alla caduta.
Tutti i suesposti elementi portano ad escludere la sussistenza del nesso causale e, dunque, portano al rigetto della domanda attorea.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, valori minimi stante il tenore delle difese e la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, ridotta a metà la fase istruttoria stante la brevità della fase nonché ridotta a metà la fase decisionale stante l'assenza di memorie di replica, si liquidano in € 1.700,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, a favore di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna alla refusione delle spese di giudizio in favore di Parte_1 Controparte_1
per la somma di € 1.700,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
[...]
al 15%.
Sassari, 11.10.2024
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
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