Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/1982, n. 1856
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Sentenza 24 marzo 1982

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La notificazione eseguita, a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., con consegna di copia dell'atto a mani di un parente del destinatario, il quale abbia anche dichiarato di essere autorizzato a riceverla, deve ritenersi valida fino a che il destinatario medesimo non deduca e dimostri, per il caso di notificazione presso il luogo di abitazione, che il suddetto parente ivi si trovava per ragioni occasionali e momentanee, ovvero, per il caso di notificazione presso l'ufficio o l'Esercizio dell'industria o commercio, la non veridicità dell'indicata dichiarazione, superando la presunzione di sussistenza di un rapporto implicante quella autorizzazione. ( V 3134/81, mass n 413697; ( V 397/79, mass n 396500).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/1982, n. 1856
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1856
    Data del deposito : 24 marzo 1982

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