Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00814/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01110/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2025, proposto da
AN Legno s.n.c. di AN NI e ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele De Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lioni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 2419/2024 emessa da questa Sezione e pubblicata in data 9.12.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lioni;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. MA IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 14.7.2025 e depositato in pari data) parte ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione comunale intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale sentenza è stato disposto l’annullamento della determina n. 432 del 25.7.2024, con la quale il Comune di Lioni aveva disposto l’annullamento in autotutela " ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/90 e ss. mm. ii.... la determinazione del Settore Tecnico n. 278 del 08/11/2021 - n. 1180 Reg. Gen. del 8/11/2021, di aggiudicazione definitiva dell'asta pubblica per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla particella forestale: n. 46, ubicata alla località "Martina", in agro e di proprietà del Comune di Lioni ”, nonché la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.
Nel ricorso parte ricorrente ha dedotto:
- l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto;
- l’intervenuto pagamento delle somme liquidate a titolo di spese di lite in tale sentenza;
- l’omissione da parte del Comune di qualsiasi atto volto a dare seguito all’aggiudicazione definitiva di cui alla determina n. 278 dell’8.11.2021 ed alla stipula del relativo contratto;
- l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta;
- l’adozione da parte del Responsabile del Settore Tecnico della determinazione n. 348 del 16.5.2025 e del successivo avviso d’asta pubblica del 20.5.2025 con cui è stata indetta una nuova procedura di gara per la vendita del materiale legnoso ritraibile da vari lotti boschivi, includendo tra questi la medesima particella forestale n. 46, già definitivamente aggiudicata a parte ricorrente;
- la successiva aggiudicazione in data 30.6.2025 alla ditta partecipante;
- la violazione ed elusione del giudicato suddetto da parte del Comune per mezzo di questi ultimi atti, con conseguente nullità degli stessi, avendo il Comune indetto una nuova gara per il medesimo bene già aggiudicato alla ricorrente;
- la necessità dell’ottemperanza totale dell’amministrazione comunale alla suddetta sentenza, anche mediante la nomina del Commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora;
- in subordine, in caso di impossibilità di esecuzione del giudicato (vale a dire la stipula del contratto e la esecuzione dei lavori di taglio) per fatti sopravvenuti la necessità di risarcire per equivalente parte ricorrente ai sensi del comma 3 dell’art. 112 c.p.a.;
- la necessità di risarcire i seguenti danni patiti da parte ricorrente: € 10.600,00 a titolo di lucro cessante (tenuto conto dell’offerta economica presentata), oltre al margine di utile di impresa (quest’ultimo da determinare in via equitativa); il danno curriculare o da perdita di chance derivante dalla mancata iscrizione nel proprio curriculum aziendale di un'importante commessa pubblica, con conseguente pregiudizio per la partecipazione a future gare.
Parte ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo:
- in via principale, l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza predetta, la declaratoria di nullità della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Lioni n. 348 del 16.5.2025, del conseguente avviso d'asta pubblica del 20.5.2025 e di ogni altro atto connesso e consequenziale, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione comunale e la condanna della stessa al pagamento della penalità di mora;
- in subordine, per l’ipotesi “ in cui l'esecuzione in forma specifica del giudicato risulti impossibile, accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi a causa della mancata esecuzione della sentenza, e per l'effetto condannare il Comune di Lioni al pagamento della somma che sarà quantificata in corso di causa, anche a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio, o liquidata in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge ”.
2. Si è costituito il Comune di Lioni, il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere o comunque per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con compensazione delle spese di lite.
A sostegno di tali conclusioni il Comune ha dedotto:
- che la suddetta particella n. 46 sarebbe stata inserita per mero errore materiale nell’asta pubblica suddetta;
- che tale errore sarebbe stato corretto con la determina dell’UTC n. 692 del 14.10.2025, notificata a parte ricorrente in data 6.12.2025, con cui la particella n. 46 sarebbe stata espunta dall’asta del 2025, in quanto già aggiudicata all’odierna parte ricorrente;
- di aver invitato con comunicazione a mezzo p.e.c. prot. n. 17873 del 23.12.2025 parte ricorrente a firmare il contratto relativo all’aggiudicazione della gara di cui alla Determina n. 278 dell’8.11.2021 per il giorno 23.1.2026;
- la conseguente totale ottemperanza del Comune alla sentenza di questa Sezione.
3. Con memoria depositata in data 24.1.2026 la ricorrente ha poi integrato come segue le conclusioni già rassegnate in ricorso:
“ IN VIA PRINCIPALE: 1) Accertare e dichiarare l'integrale inottemperanza del Comune di Lioni alla sentenza del T.A.R. Campania – Salerno, Sezione Terza, n. 02419/2024, nonché la natura elusiva e dilatoria di tutti gli atti posti in essere dall'Ente successivamente alla notifica della stessa.
2) Per l'effetto, ordinare al Comune di Lioni, in persona del legale rappresentante p.t., di dare piena ed esatta esecuzione alla predetta sentenza, provvedendo alla stipula del contratto di vendita del materiale legnoso relativo alla particella n. 46, alle condizioni di cui alla determina di aggiudicazione definitiva n. 278 del 08/11/2021, entro un termine perentorio dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
3) Nominare sin d'ora un Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Avellino o di un suo delegato, affinché, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si sostituisca senza ulteriore indugio agli organi comunali per il compimento di tutti gli atti necessari alla stipula del contratto, con spese a carico dell'Ente inadempiente.
4) Dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. b) c.p.a., di ogni atto posto in essere dal Comune in violazione o elusione del giudicato, ivi incluse le richieste di cui alla nota prot. n. 0017873 del 23/12/2025, per le parti eccedenti o modificative delle condizioni di cui alla gara del 2021.
5) Accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza del ritardo, della violazione e dell'elusione del giudicato, e per l'effetto condannare il Comune di Lioni al pagamento della somma che sarà determinata in corso di causa sulla base delle prove documentali prodotte, anche a mezzo di C.T.U., ovvero liquidata in via equitativa da Codesto Ecc.mo Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; 6) Condannare il Comune di Lioni al pagamento di una penalità di mora (astreinte) ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., in una misura da determinarsi in via equitativa, per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione della presente sentenza.
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui l'esecuzione in forma specifica risulti impossibile, accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali (per lucro cessante e danno emergente) e non, subiti e subendi a causa della mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, e per l'effetto condannare il Comune di Lioni al pagamento della somma che sarà quantificata in corso di causa, anche a mezzo di apposita C.T.U., o liquidata in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge ”.
4. All’udienza camerale del 27.1.2026 ai sensi del comma 3 dell’art. 73 c.p.a. la Sezione ha rilevato d’ufficio dubbi circa la proponibilità nell’ambito del presente giudizio di ottemperanza di domande esulanti dall’ambito delle questioni affrontate con la sentenza azionata, quali quelle (contenute nella memoria del 24.1.2026) relative a quanto richiesto dal Comune e contestato dalla ricorrente ai fini della stipula del contratto di vendita del materiale legnoso.
Su richiesta delle parti è stato quindi disposto rinvio alla camera di consiglio del 28.4.2026.
Le parti hanno poi depositato il contratto reg. ord. n. 10/2026 del 20.4.2026 concernente il taglio relativo alla vendita di materiale legnoso in piedi ritraibile dai lotti boschivi in agro e di proprietà del Comune di Lioni – particella forestale n. 46.
All’udienza del 28.4.2026 le parti hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere e la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Tanto premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In effetti, il Comune con la determina dell’UTC n. 692 del 14.10.2025 ha ritirato in parte in autotutela la determinazione n. 348 del 16.5.2025 ed ha espunto dall’asta del 2025 la particella n. 46 di interesse per la ricorrente, richiamando la sentenza n. 2419/2024 di questa Sezione ed ammettendo l’errore commesso.
Inoltre, il Comune ha comprovato di aver invitato la ricorrente a procedere alla stipula del contratto, giusta nota prot. n. 17873 del 23.12.2025, invitandola a presentarsi per la sottoscrizione il giorno 23.1.2026.
Infine, le parti sono addivenute alla stipula del contratto concernente il taglio relativo alla vendita di materiale legnoso in piedi ritraibile dai lotti boschivi in agro e di proprietà del Comune di Lioni.
6. Le spese vanno compensate alla luce dell’intervenuta ottemperanza da parte del Comune, dell’ avvenuta introduzione nel presente giudizio da parte della ricorrente (prima dell’intervenuta sottoscrizione del contratto suddetto) anche di questioni che esulano dal perimetro dell’ottemperanza (in particolare, in relazione alle condizioni alle quali avrebbe dovuto essere stipulato il contratto per la vendita del materiale legnoso ritraibile dalla particella suddetta) e della peculiarità della fattispecie, ad eccezione del contributo unificato il quale, se versato, deve essere rimborsato dal Comune alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato il quale, se versato, deve essere rimborsato dal Comune alla parte ricorrente, con distrazione in favore dell’avvocato Michele De Lorenzo per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI US, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
MA IM, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| MA IM | GI US |
IL SEGRETARIO