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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/06/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9608/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9608/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Nicola Stefanini attore contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 E_
, con il patrocinio dell'avv. Danilo Conti C.F._2
convenuti
e con la chiamata di con il patrocinio dell'avv. Michele Grimaldi _3
terza chiamata
CONCLUSIONI
Per il Fallimento Parte_2
“In via principale di merito –
1.-) Accertare e dichiarare la responsabilità (a titolo contrattuale e extracontrattuale), in via tra loro solidale (o ciascuno in base al grado di responsabilità, provato e accertato a carico di ognuno di loro, per i titoli e le ragioni allegati dall'attore), ex artt. 146 L.F., 2476, 2392, 2393, 2394, 2485, 2486, 2043
e 2059 c.c. (e comunque per ogni altra norma in materia di responsabilità degli amministratori e dei liquidatori), dei signori e per i fatti - commissivi, dolosi e/o Controparte_1 E_ pagina 1 di 19 colposi loro imputabili, e per ogni comportamento illecito e inadempiente, anche ex art. 2392, II c., c.c.
- che hanno compiuto in pregiudizio DE e dei RT creditori di quest'ultima, e in particolare per avere i citati convenuti, in presenza DE sottocapitalizzazione e del dissesto DE Società, disposto pagamenti preferenziali (anche a loro diretto favore: a titolo di restituzione di finanziamenti soci e di compenso amministratori) in danno del patrimonio sociale ealtresì dei creditori DE . CP_4
2.-) Condannare conseguentemente i convenuti, in solido fra loro, o sino alla concorrenza DE quota
a ciascuno di essi singolarmente imputabile (in base al grado di responsabilità contrattuale e extra contrattuale provato e accertato a carico di ognuno di loro), al risarcimento del nocumento cagionato alla società e ai creditori sociali di quest'ultima (e dunque, per essi, al attore) in CP_4 Parte_1 conseguenza delle condotte illecite loro contestate con l'atto di citazione, e pertanto al pagamento DE somma di Euro 858.001,54.=, o di quella accertata in questo giudizio, oltre gli interessi legali, anche anatocistici dalla domanda, la rivalutazione monetaria e il maggior danno ex art. 1224, II c.,
c.c. (quest'ultimo da liquidare alla luce del principio enunciato da Cass., Sez. Un., n. 19499/2008), dal dovuto al saldo effettivo.
In via di merito -
Accertare che i fatti dannosi contestati ai convenuti si qualificano come reati al fine DE registrazione
a debito dell'imposta di registro ex art. 59 D.P.R. n. 131/1986.
In ulteriore via di merito –
Accertare che la terza chiamata ha ricevuto dalla _3 RT
il versamento dell'importo di Euro 360.000,00.= in data 27 gennaio 2014, e che
[...]
(anche per la sua qualità di creditore favorito in danno di altri e quale autore materiale di detto pagamento) ha concorso, ex art. 110 c.p., in presenza DE sottocapitalizzazione e del dissesto DE predetta società, nel delitto di bancarotta preferenziale ascrivibile ai convenuti.
Dichiarare pertanto tenuta la terza chiamata a ristorare il conseguente danno patito _3
dalla e dai creditori DE stessa, condannandola, in solido con i convenuti, al pagamento CP_4 dell'importo di Euro 360.000,00.=, oltre gli interessi legali, anche anatocistici dalla domanda, la rivalutazione monetaria e il maggior danno ex art. 1224, II c., c.c. (quest'ultimo da liquidare alla luce del principio enunciato da Cass., Sez. Un., n. 19499/2008), dal dovuto al saldo effettivo.
In via istruttoria –
Previa revoca dell'ordinanza del Giudice istruttore del 27 giugno 2024, ammettere prova per interrogatorio formale dei convenuti e DE terza chiamata sui seguenti capitoli:
pagina 2 di 19 a) '… E' vero che tutti i soci DE hanno approvato, in data 28 RT giugno 2013, il bilancio al 31.12.2012 e che lo stesso annotava debiti 'entro 12 mesi' per complessivi
Euro 4.816.941 …';
b) '… E' altresì vero che tutti i soci DE hanno approvato, in data RT
30 giugno 2014, il bilancio al 31.12.2013 e che lo stesso annotava debiti 'entro 12 mesi' per complessivi Euro 3.211.039 e 'oltre 12 mesi' per Euro 1.102.186 …';
c) '… E' poi vero che tutti i soci DE hanno approvato, in data 30 RT giugno 2015, il bilancio al 31.12.2014 e che lo stesso annotava debiti 'entro 12 mesi' per complessivi
Euro 2.816.899 e 'oltre 12 mesi' per Euro 742.186 …';
d) '… E' vero che, nella nostra veste di amministratori DE , RT
abbiamo redatto i bilanci sociali al 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 ed è vero che le poste debitorie ivi indicate sono state quantificate in base alla documentazione contabile DE società da noi analizzata e verificata …'.
Si confermano le già effettuate produzioni.
In ogni caso –
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA”.
Per i convenuti e Controparte_1 E_
“IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande formulate dal Parte_1 [...]
nei confronti dei convenuti e Parte_3 E_ Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto.
IN OGNI CASO: spese legali interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione di interrogatorio formale nei confronti DE Sig.ra sui seguenti capitoli di prova: _3
1) “Vero che, alla data del 27.01.2014, Lei era socia e dipendente amministrativa DE società
[...]
”; Controparte_5
2) “Vero che, alla data del 27.01.2014, Lei disponeva delle credenziali necessarie per operare autonomamente tramite home banking sul c/c DE società Controparte_5
acceso presso la CC ?”;
[...] Controparte_6
3) “Vero che, in data 27.01.2014, operando tramite l'home banking del conto corrente intestato alla presso la CC – BA DE GA, Controparte_5
Lei disponeva in proprio favore un bonifico di € 360.000,00=, con risorse provenienti dal predetto conto corrente?”.”.
pagina 3 di 19 Per _3
“in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni per bancarotta preferenziale formulata nei confronti dell'odierna concludente, per il decorso del termine ex combinato disposto art. 2947, III co., cc, art. 216, III co., l.f. e art. 157, cp;
in via principale, nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate nei confronti DE sig.ra
per i motivi dedotti in fatto ed in diritto nella presente comparsa di _3 costituzione e, per l'effetto, mandarsi assolta la concludente da ogni pretesa;
in ogni caso: spese generali, competenze ed onorari rifusi (accessori come per legge).
*
In via istruttoria: previa revoca del provvedimento contenuto nel Verbale di udienza del 27.06.2024, ammettersi prova per interrogatorio formale dei convenuti, sigg.ri e E_
, sulle circostanze di seguito capitolate: Controparte_1
1. vero che in data 14.03.2013, il Tribunale Ordinario di Bergamo ha emesso il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 2112/2013 dell'importo di €. 1.234.137,53 nei confronti DE società
[...]
nonché dei sigg.ri , e RT E_ _3
, in qualità di coobligati solidali, che mi viene rammostrato ex doc. 3; Controparte_1
2. vero che in data 01.08.2013, la società e i sigg.ri RT
, e hanno avviato le E_ _3 Controparte_1
trattative con la società Intesa San Paolo Spa, per la composizione dell'esposizione debitoria accertata col provvedimento monitorio n. 2112/2023;
3. vero che in data 23.09.2013, è stato concluso con la società Intesa San Paolo Spa l'accordo transattivo che mi viene rammostrato, ex doc. 4;
4. vero che in esecuzione di detto accordo, in data11.11.2013, l'istituto di credito ON
ha emesso la fideiussione a prima richiesta n. 2297 valida ed operante sino al 31.12.2013, nell'interesse DE sig.ra ed in favore DE società Intesa San Paolo Spa, sino _3 alla concorrenza DE somma di €. 360.000,00, che mi viene rammostrata, ex doc. 5;
5. vero che in data 21.11.2013, la sig.ra ha inviato alla società _3 [...]
a comunicazione che mi viene rammostrata, ex doc. 6; RT
6. vero che riconosco come mia la sottoscrizione posta in calce alla comunicazione del 21.11.2013 che mi viene rammostrata, ex doc. 6 ( ); E_
7. vero che in data 23.12.2013, la società Intesa San Paolo Spa ha escusso la fideiussione a prima richiesta dell'importo di €. 360.000,00 rilasciata da nell'interesse DE sig.ra ON
; _3
pagina 4 di 19
8. vero che in data 24.01.2014, la sig.ra ha inviato alla società _3 [...]
a comunicazione che mi viene rammostrata, ex doc. 9; Controparte_8
9. vero che la superiore comunicazione del 24.01.2024 riproduce l'accordo già occorso tra la sig.ra
, la e i sigg.ri _3 RT E_
e per la gestione dell'esposizione debitoria maturata con Intesa San Paolo Controparte_1
Spa, ivi comprese le sorti DE fideiussione n. 2297 rilasciata da;
ON
10. vero che riconosco come mia la sottoscrizione posta in calce alla comunicazione del 24.01.2014 che mi viene rammostrata, ex doc. 9 ( ); E_
11. vero che in data 27.01.2014, la società ha disposto, dal RT proprio c/c bancario n. 131442 acceso presso CC BA , il bonifico di €. Controparte_6
360.000,00 verso il c/c bancario intestato alla sig.ra presso BA VE _3
Spa”.
pagina 5 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto DE decisione
1.1.- Il Fallimento DE ha agito in giudizio ex art. Controparte_5
146 l.f. nei confronti di e già soci amministratori e liquidatori Controparte_1 E_
DE poi fallita, con atto di citazione loro notificato in data 26.7.2023, al fine di far dichiarare la responsabilità solidale (a titolo contrattuale ed extracontrattuale) dei convenuti per avere, in presenza di un conclamato stato d'insolvenza DE società dagli stessi amministrata, ridotto il patrimonio di quest'ultima mediante pagamenti preferenziali in favore di se stessi e di terzi, nonché al fine di ottenere la condanna dei convenuti, “in solido fra loro o sino alla concorrenza DE quota a ciascuno di essi singolarmente imputabile (in base al grado di responsabilità contrattuale e extra contrattuale provato
e accertato a carico di ognuno i loro), al risarcimento del nocumento cagionato alla società e CP_4 ai creditori sociali di quest'ultima … in conseguenza delle condotte illecite loro contestate …” per la complessiva “somma di Euro 858.001,54.=, o … quella accertata in questo giudizio, oltre gli interessi legali, anche anatocistici dalla domanda, la rivalutazione monetaria e il maggior danno ex art. 1224,
II c., c.c.”.
1.2.- In data 18.9.2023, la curatela ha altresì depositato ricorso ex artt. 669-bis, 669-quater e 671 c.p.c., chiedendo in corso di causa la misura del sequestro conservativo dei beni e dei crediti dei convenuti nel prospettato timore di perdere la garanzia del credito risarcitorio, in ragione dell'incapienza dei patrimoni dei resistenti commisurati al risarcimento domandato. In punto di fumus boni iuris ha richiamato gli elementi già addotti in atto di citazione a sostegno DE pretesa, evidenziando, quanto alla tempestività dell'azione, che, integrando le condotte contestate fatti di bancarotta preferenziale ex art. 216, 3° comma, l.f., avrebbe dovuto trovare applicazione il termine lungo di prescrizione di cui all'art. 2947, 3° comma, c.c., decorrente dalla dichiarazione di fallimento del marzo 2017. Ha, quindi, desunto il periculum in mora dall'elemento oggettivo dell'incapienza patrimoniale, ritenendo detto requisito apprezzabile sia alternativamente sia congiuntamente a quello soggettivo, in tesi comunque integrato dalla natura degli illeciti posti in essere.
1.3.- Non concesso il provvedimento inaudita altera parte e fissata udienza di discussione, si sono costituiti nel sub-procedimento cautelare i convenuti a mezzo di un'unica difesa, chiedendo il rigetto del ricorso per assorbente carenza del requisito dell'urgenza, sostenendo che la sola sproporzione tra il credito vantato dal e il proprio patrimonio non concretizza il periculum in mora, in Parte_1 mancanza di elementi, oggettivi o soggettivi, idonei a configurare il “fondato timore” di perdere le garanzie del credito, e rimarcando che i pagamenti preferenziali risalivano ai primi mesi del 2014 e che, successivamente alle contestazioni rivolte ai resistenti dalla curatela, questi non avevano posto in essere atti volti a dispendere od occultare il loro patrimonio.
pagina 6 di 19 1.4.- Con ordinanza del 27.10.2023 resa a scioglimento DE riserva assunta all'udienza di discussione, il g.i. ha respinto il ricorso per assorbente carenza del requisito dell'urgenza, demandando al merito la regolamentazione delle spese DE fase cautelare.
1.5.- Con comparsa del 9.11.2023 i convenuti si sono costituiti anche nella causa di merito eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione di responsabilità dei creditori sociali - in ragione DE conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale già alla data di pubblicazione nel registro delle imprese del bilancio DE società al 31.12.2012 (26.7.2013), approvato dall'assemblea di soci in data 28.6.2013 con una perdita di esercizio di € 1.634.893 e un patrimonio netto negativo di € 1.557.607 - e dell'azione sociale di responsabilità - avendo il invocato la responsabilità dei convenuti in qualità di Parte_1
amministratori ed avendo gli stessi cessato la carica sin dal 24.7.2014, allorquando la società era stata posta in liquidazione (con delibera pubblicata nel registro delle imprese in data 3.9.2014); i convenuti hanno, in ogni caso, fatto valere la prescrizione dell'azione di responsabilità dalla data del fallimento,
31.3.2017, contestando la validità degli atti di costituzione in mora del 5.3.2022 - per carenza di sottoscrizione, difetto di prova DE spedizione e del ricevimento degli apparenti destinatari e genericità del contenuto - nonché negando, quanto alla ex adverso dedotta responsabilità per bancarotta preferenziale, la configurabilità dell'illecito penale (e il conseguente allungamento del termine di prescrizione) in ragione DE omessa dimostrazione dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato e dell'assenza di un processo penale pendente.
I convenuti hanno, comunque, confermato di avere “nel periodo gennaio-maggio 2014 effettuato pagamenti di debiti sociali: a sé stessi per rimborsi di finanziamenti infruttiferi e per compensi non percepiti in precedenza;
ad altri due creditori DE società di cui uno, il Dr. Controparte_9
commercialista DE società, vantava un credito per compensi professionali e quindi di natura privilegiata”; quanto al pagamento di € 360.000,00 a favore di hanno dedotto la _3 loro estraneità all'operazione, allegando essersi trattato di bonifico “autodisposto” dalla beneficiaria in favore di se stessa (“avendo” ella precedentemente “subito da parte di un Istituto bancario l'escussione di una fideiussione rilasciata a favore DE società”), ciò “all'insaputa dell'organo amministrativo” in data 27.1.2014, allorquando la predetta “era socia e dipendente amministrativa DE società CP_3
e all'epoca, in tale sua qualità, disponeva delle credenziali necessarie per operare tramite home banking sul c/c DE società acceso presso la CC – BA DE GA”.
1.6.- In conseguenza di tale difesa, in sede di prima memoria integrativa ex art. 183, sesto comma,
c.p.c., il Fallimento attore ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di _3
“quale autore materiale del fatto illecito e diretta beneficiaria del pagamento preferenziale”, configurando la responsabilità DE stessa “a titolo di concorso” nell'illecito contestato ai convenuti.
pagina 7 di 19 Con decreto del 23.1.2024 il g.i., ritenuta l'istanza di chiamata ammissibile e meritevole di accoglimento, ha fissato nuova udienza in luogo di quella precedentemente stabilita ex art. 171-bis
c.p.c. al fine di consentire la citazione del terzo con atto da notificare entro il termine assegnato e con nuovo decorso a ritroso dei termini ex art. 171-ter c.p.c.
1.7.- Si è costituita in giudizio che ha contestato la “ricostruzione dei fatti come _3 esposta dai convenuti”, allegando che “il bonifico del 27.01.2014 (i) è stato autorizzato e disposto dall'organo amministrativo, nella persona del sig. , a titolo di ripetizione E_ DE somma di €. 360.000,00, versata dalla sig.ra alla _3 Controparte_10
ed utilizzata per risolvere (a saldo e stralcio), mediante l'escussione DE fideiussione n.
[...]
2297/2013, l'esposizione debitoria (DE maggior somma di €. 1.234.137,54) maturata dalla società
- ed accertata all'esito del giudizio monitorio n. 3062/2013 RT
RG – nei confronti dall'istituto Intesa San Paolo Spa, (ii) al verificarsi DE condizione concordata con la dirigenza societaria”, in particolare, “alla ricezione del bonifico di €. 990.347,72 del 23.01.2014 proveniente da Entrerprise de Recuperation Centr Algeri”. La terza chiamata ha, quindi, escluso il proprio concorso nel delitto di bancarotta preferenziale ascrivibile agli amministratori, per ritenuta insussistenza, nei propri confronti, degli elementi costitutivi del reato;
nella denegata ipotesi di riconoscimento di tale concorso, si è associata all'eccezione di prescrizione delle azioni già sollevata dai convenuti, eccependo, in particolare, l'intervenuto decorso, al momento dell'introduzione del giudizio (20.07.2023) e viepiù DE notificazione alla medesima dell'atto di chiamata, del CP_3
termine di sei anni di cui al combinato disposto degli artt. 2947, 3° comma, c.c., 157 c.p. e 216, 3° comma, l.f.,
1.8.- Depositate le memorie integrative, all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 27.6.2024 il giudice ha tentato la conciliazione, con esito negativo;
rilevata, quindi, la non decisività delle prove costituende richieste dalle parti e considerato che, quanto ai conteggi effettuati dal a pag. 2 DE propria seconda Parte_1 memoria, la difesa dei convenuti e “pur senza riconoscimento alcuno DE CP_3 CP_1
pretesa attorea e al solo fine di contenere i costi e le tempistiche processuali, ha dichiarato di riconoscere la correttezza algebrica dei calcoli ivi svolti”, nulla avendo al riguardo specificamente obiettato la difesa DE terza chiamata, ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviandola ex art. 189 c.p.c. per la rimessione al collegio, previa concessione dei termini ex lege per il deposito di note di precisazione delle conclusionali, comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di prescrizione sollevate in principalità dai convenuti e cui si è associata la terza chiamata Controparte_1 E_ CP_3
pagina 8 di 19 per la denegata ipotesi di riconoscimento del proprio concorso nell'illecito degli CP_3
amministratori.
2.1.- È noto che “l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2,
l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, DE società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli DE responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere DE prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione” (ex multis Cass. n. 24715/2015).
In particolare, l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo;
l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c. ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale (ex multis cfr. Cass. n.
15955/2012). Entrambi i titoli di responsabilità possono, inoltre, certamente risultare riferibili anche al danno da reato ex art. 185 c.p. (cfr. Cass. S.U. n. 1641/20171).
Come altresì noto, l'azione sociale di responsabilità, pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale DE società; il decorso di tale termine rimane, peraltro, sospeso, a norma dell'art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell'amministratore dalla carica (ibidem).
Quanto all'azione di responsabilità dei creditori sociali, anch'essa è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, 1 Che, in tema di legittimazione attiva del curatore fallimentare all'esercizio di azione di responsabilità contro gli amministratori per fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori, ha sconfessato l'assunto che il pagamento preferenziale possa arrecare un danno solo ai singoli creditori rimasti insoddisfatti, ma non alla società, perché si tratterebbe di operazione neutra per il patrimonio sociale, che vedrebbe diminuire l'attivo in misura esattamente pari alla diminuzione del passivo conseguente all'estinzione del debito. Al riguardo la S.C. ha così affermato: “il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori. Infatti la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva DE prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare (…) Del resto, anche dal punto di vista strettamente contabile, il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale cagionata appunto dall'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori”. Sul punto si tornerà infra nel paragrafo dedicato alla quantificazione del danno. pagina 9 di 19 dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. In ragione DE onerosità DE prova gravante sul curatore, la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto l'esistenza di una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza DE prescrizione e la dichiarazione di fallimento, facendo ricadere sull'amministratore la prova contraria DE diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa (in tal senso, tra le più recenti, Cass. n. 3552/2023, conf. a Cass.
24715/2015).
2.2.- Nel caso in esame, avendo la curatela espressamente contestato ai convenuti e alla terza chiamata di essersi, con le condotte loro contestate, resi responsabili del reato di cui all'art. 216, 3° comma, l.f., i suddetti criteri vanno integrati con le regole in materia di prescrizione applicabili a fatti illeciti suscettibili di integrare gli estremi di un reato, e, in particolare, con la prima parte del terzo comma dell'art. 2497 c.c., in forza del quale, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato - ancorché il giudizio penale non sia stato promosso - all'azione civile di risarcimento si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto.
Secondo il consolidato insegnamento DE giurisprudenza di legittimità, in detta ipotesi, il giudice civile è tenuto ad accertare, incidenter tantum, con giudizio autonomo e con gli strumenti probatori e i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (cfr. Cass. n. 32021/2024; Cass. n.
375/2025; conformi a S.U. 27337/2008).
2.3.- Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi integrata l'ipotesi di cui all'art. 216, 3° comma, l.f. contestata dalla curatela e, pertanto, non prescritta l'azione, trovando applicazione il più lungo termine estintivo del reato, con assorbimento di ogni ulteriore questione in punto di prescrizione.
3.- Ricorrono, infatti, gli elementi costitutivi DE bancarotta preferenziale così come dedotti e documentati dalla curatela, sotto il profilo obiettivo nemmeno contestati dai convenuti e dalla terza chiamata (relativamente la somma dalla stessa percepita).
3.1.- Quanto all'elemento oggettivo, costituito dalla violazione DE “par condicio creditorum” che consiste nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori (Cass. pen. n.
3797/2018), la curatela ha fornito prova documentale dell'avvenuto soddisfacimento nell'anno 2014 da parte degli amministratori di crediti chirografari (anche propri verosimilmente postergati, con conseguente configurabilità anche DE fattispecie distrattiva qualificante la bancarotta fraudolenta) e dell'esistenza di altri crediti chirografari e privilegiati insoddisfatti per effetto dei pagamenti pagina 10 di 19 preferenziali predetti. Al riguardo, sono stati prodotti gli estratti DE relazione bancaria DE società che dimostrano l'esecuzione dei pagamenti con addebito degli importi sul conto corrente acceso dalla società presso la CC BA DE GA (cfr. doc. 5 di parte attrice) e il partitario DE società dell'anno 2014 ove le suddette uscite sono parimenti dettagliatamente riassunte (con evidenza in giallo)
e individuate altresì per data e causale (cfr. doc. 6 di parte attrice).
Risulta, dunque, per tabulas che i pagamenti in contestazione sono stati compiuti, per la parte più cospicua, a favore dei convenuti amministratori e DE socia (nonché dipendente) DE fallita
[...]
e precisamente: CP_3
i) quanto a complessivi € 392.939,54, a titolo di restituzione di finanziamenti effettuati alla società dagli amministratori e nella veste di soci DE stessa;
CP_3 CP_1
ii) quanto a € 73.000,00, quale “compenso amministratori” agli stessi convenuti e CP_3
CP_1
iii) quanto a € 360.000,00, a favore DE socia DE fallita, quale garante escussa. _3
Indubbia e non contestata è la natura chirografaria di tali crediti (il primo e il terzo verosimilmente anche postergati).
Quanto ai pagamenti verso terzi, vi è prova documentale dell'estinzione dei seguenti crediti:
i) credito da fattura di € 13.068,00 emessa dalla s.a.s. GR BA (pagato in data 29.1.2014), anch'esso di incontestata natura chirografaria;
si noti che GR BA s.a.s. era all'epoca partecipata dall'amministratore dal quale era altresì amministrata (cfr. doc. 17 di parte attrice); E_
ii) crediti del commercialista DE società, dott. per € 18.994,00. Controparte_9
Con riferimento a quest'ultimo pagamento, i convenuti hanno eccepito il rango privilegiato del credito estinto, con conseguente ritenuta insussistenza DE violazione del par condicio. Ha replicato la curatela, precisando che i compensi estinti del commercialista sono “riferiti a prestazioni anteriori al biennio precedente la declaratoria di fallimento, e dunque annoverabili tra i crediti chirografari, come assunto dal Curatore e com'è confermato dallo stesso creditore, il quale ha invocato l'ammissione al passivo delle sue residue ragioni di credito oltre il biennio (come quelle saldate dalla Società in data
28.1.2014 – cfr. doc. n. 5) proprio in detto rango (chirografario – doc. n. 15)” (cfr. prima memoria integrativa, pag. 2).
Deve, al riguardo, precisarsi che la norma in materia di privilegi generali sui mobili di cui all'art. 2751- bis c.c., n. 2), fa riferimento ai compensi dei professionisti dovuti “per gli ultimi due anni di prestazione”, risultando pertanto non decisivo il richiamo al “biennio precedente la declaratoria di fallimento” operato dalla difesa attorea. Nondimeno, risulta per tabulas che il credito in questione sia pagina 11 di 19 stato qualificato come chirografario dallo stesso titolare e, come tale, sia stato ammesso (cfr. doc. 15 di parte attrice).
Risalendo, peraltro, il saldo in questione al 28.1.2014 e avendo la società continuato a operare sino alla data del fallimento, dichiarato il 31.3.2017, è del tutto verosimile che le prestazioni oggetto di pagamento siano anteriori agli ultimi due anni di incarico professionale svolto dal commercialista DE società in favore DE stessa.
Va, pertanto, ritenuta la natura chirografaria anche di quest'ultimo credito pagato dagli amministratori DE fallita.
3.2.- Ora, che i suddetti pagamenti abbiano tutti carattere “preferenziale” emerge, incontestatamente, dal fatto che, mentre tali atti di impiego delle risorse finanziarie DE società hanno consentito agli amministratori e agli altri creditori che ne hanno beneficiato di ottenere l'integrale pagamento delle loro ragioni, i creditori concorsuali hanno ricevuto la percentuale dell'1,2096% dei crediti di pari rango insinuati (cfr. progetto di ripartizione sub doc. 8 di parte attrice).
Di qui la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, lo si ribadisce, nemmeno specificamente contestato, se non limitatamente (e infondatamente) al credito del commercialista.
3.3.- Quanto all'elemento soggettivo, costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione DE eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale (Cass. n. 16983/2014; Cass. n. 54465/2018), non è revocabile in dubbio che i pagamenti in contestazione siano stati compiuti nella certa consapevolezza degli amministratori di recare un vantaggio ai creditori con essi soddisfatti (tra cui loro stessi), accettando la produzione del danno per la massa di creditori concorsuali secondo lo schema del dolo eventuale.
Al riguardo, la giurisprudenza ritiene che l'elemento soggettivo DE bancarotta preferenziale ricorra
“ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi, contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri, senza che occorra che il danno alla massa sia voluto dall'agente, essendo sufficiente
l'accettazione DE sua eventualità” (Cass. n. 16957/2005).
Che alla data dei pagamenti eseguiti (2014) la società versasse in una situazione tale da prefigurare un altamente probabile scenario concorsuale risulta evidente sol considerando che con delibera del
28.6.2013 (cfr. doc. 4 di parte attrice) l'assemblea dei soci aveva approvato il bilancio sociale al
31.12.2012, il quale registrava l'integrale perdita del capitale sociale e un patrimonio netto negativo per
€ 1.557.607,00. Ciò nonostante, solo sei mesi dopo - ossia a partire dal mese di gennaio 2014 - i convenuti hanno impiegato risorse finanziarie DE società, nei termini sopra riassunti, a favore di loro stessi e di terzi creditori chirografari.
pagina 12 di 19 Di qui la sicura esistenza del dolo in capo agli amministratori.
Né vale a confutare l'esistenza dell'elemento soggettivo il riferimento - a tal fine operato dalla difesa convenuta - ai versamenti effettuati dai soci nelle casse sociali successivamente ai pagamenti contestati dal e all'ulteriore circostanza che, al termine dell'esercizio 2014 - e quindi ancora Parte_1
successivamente ai pagamenti in questione -, i due convenuti fossero rimasti ancora creditori DE società per finanziamenti soci per il rilevante importo di € 298.305,41 (di cui € 104.472,95 il signor ed € 193.832,46 il signor (cfr. doc. 6 di parte attrice, pagg. 34-35). Secondo i CP_3 CP_1
convenuti, detti versamenti e quelli dagli stessi effettuati in favore DE società anche nei due anni successivi, seppur in misura minore (con conseguente aumento del finanziamento soci a complessivi €
316.653,55 nel 2016: cfr. doc. 26 di parte attrice, pag. 2) dimostrerebbero che all'epoca dei fatti gli amministratori avevano la fondata convinzione di poter riuscire a far fronte, nel prosieguo, a tutte le posizioni debitorie, così come a fine 2013 era stata definita transattivamente l'esposizione debitoria con
Intesa San Paolo.
La circostanza è, invero, inconcludente, vuoi perché si tratterebbe, in ogni caso, di crediti postergati, vuoi perché l'aspettativa di poter in futuro far fronte alle obbligazioni (non motivata e, dunque, non suscettibile di essere qualificata come “ragionevole”) non sarebbe, comunque, idonea a far venir meno il dolo nella forma eventuale - vale a dire di mera accettazione del rischio - richiesta dalla su menzionata giurisprudenza di legittimità.
Quanto a qualificata dalla curatela come concorrente esterno nella bancarotta _3
preferenziale, va ricordato il preciso insegnamento DE giurisprudenza secondo cui “il dolo dell'"extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà DE propria condotta di sostegno a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto DE società” (Cass. n. 27141/2018; Cass. n. 16983/2014).
Nel caso in esame, la socia e dipendente ha espressamente ammesso di aver ricevuto il CP_3 bonifico di € 360.000,00 del 27.1.2014, a titolo di ripetizione di quanto versato per l'estinzione (con un consistente stralcio) dell'esposizione debitoria maturata dalla società nei confronti di Intesa Sanpaolo
s.p.a., in qualità di garante DE fallita, diversificando la propria versione dei fatti da quella dei convenuti solo in relazione al fatto che il pagamento sarebbe avvenuto non già “all'insaputa dell'organo amministrativo” - come allegato dai convenuti - bensì su precisa loro disposizione e nell'accordo dei tre soci.
Invero, con riferimento all'elemento soggettivo in capo alla terza chiamata è sufficiente considerare che, all'epoca del ricevuto rimborso, la stessa era socia (oltre che dipendente amministrativa) DE poi pagina 13 di 19 fallita e, come tale, aveva concorso ad approvare i bilanci degli esercizi 2012, 2013 e 2014 (cfr. doc. 22
e 23 di parte attrice): non può, pertanto, dubitarsi che la stessa fosse pienamente a conoscenza (anche) dello stato di dissesto in cui all'epoca versava la società. Ne consegue che, oltre ad aver fornito un contributo causale determinante alla violazione DE par condicio creditorum, disponendo materialmente e beneficiando DE relativa attribuzione, era consapevole che con la _3
propria condotta di sostegno a quella degli amministratori avrebbe concorso a determinare la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori (se stessa) rispetto agli altri. Di qui la sussistenza dell'elemento soggettivo DE bancarotta preferenziale anche in capo alla concorrente esterna.
3.4.- Non sono idonee a confutare le considerazioni che precedono i rilievi DE terza chiamata secondo cui, al momento del rimborso in proprio favore DE somma di € 360.000,00, la società si sarebbe trovata “in una posizione economico-finanziaria di favore rispetto alla sottocapitalizzazione conosciuta al momento (28.06.2013) dell'approvazione del bilancio 2012, chiuso con una perdita di oltre 1.600.000,00”, avendo:
“a) … stralciato l'esposizione debitoria maturata nei confronti di Intesa Sanpaolo Spa portata dal D.I.
n. 2112/2013 dell'importo di €. 1.234.137,54, con un risparmio per le casse societarie di circa €.
900.000,00 (30.11.2023);
b) … ricevuto un bonifico di €. 990.347,72 da Entrerprise de Recuperation Centr Algeri, a titolo di adempimento tardivo di un debito, già portato in sofferenza (23.01.2014)” (cfr. comparsa conclusionale, pag. 8).
Entrambe le circostanze e, in particolare, la sopravvenuta esistenza DE liquidità necessaria a effettuare il bonifico in favore DE socia, non trasforma, all'evidenza, il pagamento in questione da preferenziale a legittimo, permanendo all'epoca di tale pagamento la situazione di grave dissesto e incapacità di far fronte a tutte le proprie obbligazioni che ha poi condotto la società al fallimento (si vedano, al riguardo, i bilanci dei successivi esercizi depositati in atti).
3.5.- Al fine di escludere la propria responsabilità per il bonifico eseguito dalla in favore di CP_3 se stessa, i convenuti hanno - come visto - allegato che il versamento sarebbe avvenuto “all'insaputa dell'organo amministrativo” DE fallita.
La circostanza - DE quale è del tutto lecito dubitare stante la struttura familiare DE società, la presenza di amministratori di fatto e di diritto al contempo soci e la documentazione prodotta dalla terza chiamata a confutazione di tale assunto (cfr. docc. da 4 a 9) - sarebbe in ogni caso irrilevante, giacché la responsabilità degli amministratori non viene meno neppure in ipotesi di assunzione solo formale DE carica, permanendo l'obbligo in capo all'amministratore di conservare il patrimonio sociale e dunque anche quello di impedire che siano effettuati pagamenti preferenziali e pertanto che pagina 14 di 19 venga violato il divieto di cui alla norma inderogabile dell'art. 2741 c.c. Agli amministratori è, infatti, in ogni caso imputabile l'aver mancato di ottemperare al generale obbligo di vigilanza e di intervento di cui all'art. 2392, II c., c.c., come nel caso in esame è stato loro espressamente contestato (cfr. prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice).
3.6.- Parimenti ininfluenti a mandare esente da responsabilità la terza chiamata sono le difese assunte da quest'ultima in punto di effettivo coinvolgimento degli amministratori nel pagamento eseguito, in favore DE socia-dipendente: è evidente che il riconoscimento DE responsabilità degli amministratori per fatto proprio (anche omissivo) non esclude (per tutte le ragioni sopra esposte) il concorso DE terza chiamata, quale autore materiale e beneficiaria del pagamento, nel delitto di bancarotta preferenziale ascrivibile a tutti i concorrenti. Va, infatti, al riguardo ricordato che la stessa ha ammesso, a pag. 6 DE relativa comparsa, di aver concordato con gli altri soci il CP_3
versamento in proprio favore non appena la fallita avesse acquisito “la liquidità necessaria”, in tal modo confessoriamente dando prova di aver fornito un consapevole contributo causale determinante alla violazione DE par condicio in presenza (al momento del pagamento preferenziale del 27 gennaio
2014) del già menzionato stato di dissesto DE fallita, così come accertato dalla compagine sociale in data 28 giugno 2013, in occasione dell'approvazione del bilancio 2012.
4.- Sussistendo, dunque, tutti gli elementi costitutivi DE bancarotta preferenziale, trova applicazione il (più lungo) termine di prescrizione previsto per tale reato, vale a dire sei anni, che, quanto meno in relazione all'azione sociale di responsabilità (e con assorbimento di ogni ulteriore questione), decorre, nel caso in esame, dalla data di dichiarazione di fallimento.
Infatti, come si è visto, nell'azione sociale di responsabilità (in cui il dies a quo DE prescrizione decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale DE società) il decorso del termine di prescrizione rimane sospeso, a norma dell'art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell'amministratore dalla carica (Cass. n. 24715/2015), in ragione del rapporto fiduciario intercorrente tra l'ente e il suo organo gestorio (Cass. n. 10378/2012) e anche quando i singoli soci e la stessa assemblea DE società siano a conoscenza di fatti da cui deriva la responsabilità degli amministratori (Cass. n. 1530/1972).
Ora, è opinione consolidata DE giurisprudenza che la suddetta causa di sospensione del decorso DE prescrizione prevista per gli amministratori sia applicabile anche ai liquidatori, tenuto conto che l'incarico di liquidatore, al pari di quello dell'amministratore, è universalmente ricondotto alla figura del mandato e che, dunque, anche per esso è ravvisabile la ragione sottostante alla causa di sospensione in esame, che risiede nel carattere fiduciario che caratterizza tali rapporti, come tale ostativo all'azione
(in tal senso, anche Trib. Milano 8.2.2024).
pagina 15 di 19 Ai sensi dell'art. 2489 c.c., il liquidatore ha il potere/dovere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione DE società e deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico, rispondendo per gli eventuali danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori. Il liquidatore è chiamato a compiere tutti gli atti utili per la liquidazione DE società in modo da evitare la dispersione del patrimonio DE società e liquidare al meglio per ripartire l'attivo tra i soci dopo il soddisfacimento dei creditori sociali secondo il grado di preferenza di ciascuno. La sua responsabilità è retta dai medesimi principi che regolano la responsabilità degli amministratori, in forza dell'espresso richiamo operato dall'art. 2489
c.c.
Poiché, nella specie, con la messa in liquidazione DE società in data 24.7.2014, gli amministratori e sono stati nominati liquidatori, continuando a ricoprire, senza Controparte_1 E_
interruzione temporale, un incarico di tipo fiduciario nei confronti DE società pur con i diversi compiti propri del liquidatore, e poiché tale rapporto fiduciario è venuto meno solo con la dichiarazione di fallimento in data 31.3.2017, la sospensione ex art. 2941 n. 7 c.c. ha continuato a operare sino a tale data.
Il termine di prescrizione decorre, pertanto, dal 31.3.2017 e risulta validamente interrotto (in via assorbente e senza che sia necessario esaminare la questione DE validità/efficacia o meno degli atti di costituzione in mora del 5 marzo 2022) dalle raccomandate inviate ai convenuti in data 7 febbraio
2023, ricevute dai destinatari in data 13.2.2023 (cfr. doc. 10 di parte attrice), con le quali il , Parte_1
a mezzo del proprio legale, contestate agli amministratori le specifiche condotte oggetto DE presente azione di responsabilità, li ha costituiti in mora per il pagamento a titolo risarcitorio dell'importo ivi quantificato in € 856.001,54.
La prescrizione è stata, poi, nuovamente interrotta con atti di costituzione in mora del 24 aprile 2024, ricevuti il 27.4.2023 (cfr. doc. 11) e, da ultimo, con la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
In relazione alle suddette costituzioni in mora i convenuti non hanno formulato alcun rilievo.
Se si considera, quanto alla concorrente coobbligata, il dettato dell'art. 1310, 1° comma, c.c., l'azione promossa dal deve ritenersi tempestiva nei confronti tanto dei convenuti quanto DE terza Parte_1
chiamata.
5.- Accertata l'esistenza degli elementi costitutivi DE bancarotta preferenziale, la condotta di convenuti e, per la parte interessata, dalla terza chiamata, va altresì ritenuta idonea a produrre il danno pagina 16 di 19 lamentato dalla curatela, secondo la quantificazione precisamente operata dalla difesa attorea, ex adverso espressamente accettata (dai convenuti) o non contestata (dalla terza chiamata).
Come si è visto, l'esecuzione dei pagamenti sopra illustrati ha comportato un evidente (e pacifico) danno ai creditori concorsuali chirografari perché ha consentito agli amministratori e agli altri creditori che ne hanno beneficiato di ottenere l'integrale pagamento delle loro ragioni, mentre - in ragione del dissesto DE società poi apertamente manifestatosi - in sede concorsuale i creditori hanno ricevuto la percentuale dell'1,2096% dei crediti di pari rango insinuati (cfr. doc. 8 di parte attrice).
Il danno va, allora, identificato con la “maggiore falcidia” subita dal ceto creditorio chirografario ed è stato correttamente quantificato dalla curatela - senza contestazioni avversarie - nell'importo complessivo di € 754.551,06, pari alla differenza tra quanto i creditori avrebbero potuto percepire dal riparto fallimentare rispetto agli importi loro effettivamente attribuiti.
Per detta quantificazione soccorrono i documenti prodotti da parte attrice, e, precisamente, lo stato passivo esecutivo delle domande tempestive e tardive del (cfr. doc. 7) e il rendiconto del Parte_1
curatore assieme al successivo progetto di riparto parziale (cfr. doc. 8).
In base a quanto si legge in tali atti (in punto di entità del passivo, ammontare dell'attivo e riparto parziale di quest'ultimo) parte attrice ha, correttamente, quantificato la maggior falcidia nel seguente modo: ha considerato nel passivo fallimentare come insinuate anche le ragioni creditorie dei soggetti
“preferiti” e ha poi determinato le somme che i creditori ammessi al passivo avrebbero potuto percepire dal riparto fallimentare se i versamenti in discussione per € 858.001,54 non fossero stati compiuti.
Detto “calcolo”, ritenuto attendibile dagli stessi convenuti, è conforme agli insegnamenti DE Suprema
Corte secondo cui “… il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio di pari concorso dei creditori. Infatti, la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva DE prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare. … Del resto, anche dal punto di vista strettamente contabile, il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale cagionata appunto dall'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori …” (Cass., Sez. Un., n. 1641/20172). 2 Citata anche nella nota precedente, avente, come visto, ad oggetto la possibilità di ricondurre a una “azione di massa” la domanda proposta dal curatore fallimentare per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori. pagina 17 di 19 Con particolare riferimento a la curatela ne ha chiesto la condanna solidale nei _3 limiti dell'importo di € 360.000,00 dalla stessa percepito, domanda che, fondata nell'an, non ha trovato nel quantum specifica contestazione da parte DE terza chiamata e va, pertanto, in tali termini accolta.
Sulle suddette somme, attesa la natura di debito di valore dell'obbligo risarcitorio, vanno calcolati gli interessi compensativi del danno: secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite DE Suprema Corte (n.
1712/95), tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo DE liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (Cass. n. 4791/2007).
Tenuto conto delle variazioni del coefficiente di rivalutazione Istat (FOI generale) intervenute dal
31.3.2017 a oggi, si ottiene, quanto all'intero danno imputabile ai convenuti, un capitale rivalutato alla data odierna, già comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale, di € 1.000.361,28, di cui €
477.277,25 imputabili in concorso anche alla terza chiamata.
Sugli importi così risultanti decorreranno quindi gli interessi legali dalla data DE sentenza al pagamento effettivo.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Ne consegue che quelle DE fase cautelare vanno poste a carico DE curatela attrice, in ragione dell'avvenuto rigetto del ricorso per sequestro conservativo, mentre quelle DE fase di merito vanno poste a carico dei convenuti e DE terza chiamata, soccombenti nella decisione finale.
Tali spese vengono liquidate facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi cautelari e per quelli di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00, con aumento, quanto alle spese liquidate in favore del , del 30% ex art. 4, comma 2, d.m. cit. Parte_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, condanna e in via tra loro Controparte_1 E_ _3 solidale, quanto a nei limiti dell'importo di € 477.277,25, al risarcimento in favore _3
del DE complessiva somma di € Parte_4
1.000.361,28 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data DE presente sentenza al pagamento effettivo;
condanna il Fallimento attore a rifondere a e le spese del Controparte_1 E_ procedimento cautelare liquidate in € 15.297,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come legge e condanna i convenuti e la terza chiamata in solido tra loro a rifondere al Fallimento attore le spese del giudizio di merito liquidate in € 3.423,00
pagina 18 di 19 a titolo di esborsi ed € 37.700,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come legge, autorizzando le dovute compensazioni.
Brescia, 23 giugno 2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Angelica Castellani dott. Raffaele Del Porto
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9608/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Nicola Stefanini attore contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 E_
, con il patrocinio dell'avv. Danilo Conti C.F._2
convenuti
e con la chiamata di con il patrocinio dell'avv. Michele Grimaldi _3
terza chiamata
CONCLUSIONI
Per il Fallimento Parte_2
“In via principale di merito –
1.-) Accertare e dichiarare la responsabilità (a titolo contrattuale e extracontrattuale), in via tra loro solidale (o ciascuno in base al grado di responsabilità, provato e accertato a carico di ognuno di loro, per i titoli e le ragioni allegati dall'attore), ex artt. 146 L.F., 2476, 2392, 2393, 2394, 2485, 2486, 2043
e 2059 c.c. (e comunque per ogni altra norma in materia di responsabilità degli amministratori e dei liquidatori), dei signori e per i fatti - commissivi, dolosi e/o Controparte_1 E_ pagina 1 di 19 colposi loro imputabili, e per ogni comportamento illecito e inadempiente, anche ex art. 2392, II c., c.c.
- che hanno compiuto in pregiudizio DE e dei RT creditori di quest'ultima, e in particolare per avere i citati convenuti, in presenza DE sottocapitalizzazione e del dissesto DE Società, disposto pagamenti preferenziali (anche a loro diretto favore: a titolo di restituzione di finanziamenti soci e di compenso amministratori) in danno del patrimonio sociale ealtresì dei creditori DE . CP_4
2.-) Condannare conseguentemente i convenuti, in solido fra loro, o sino alla concorrenza DE quota
a ciascuno di essi singolarmente imputabile (in base al grado di responsabilità contrattuale e extra contrattuale provato e accertato a carico di ognuno di loro), al risarcimento del nocumento cagionato alla società e ai creditori sociali di quest'ultima (e dunque, per essi, al attore) in CP_4 Parte_1 conseguenza delle condotte illecite loro contestate con l'atto di citazione, e pertanto al pagamento DE somma di Euro 858.001,54.=, o di quella accertata in questo giudizio, oltre gli interessi legali, anche anatocistici dalla domanda, la rivalutazione monetaria e il maggior danno ex art. 1224, II c.,
c.c. (quest'ultimo da liquidare alla luce del principio enunciato da Cass., Sez. Un., n. 19499/2008), dal dovuto al saldo effettivo.
In via di merito -
Accertare che i fatti dannosi contestati ai convenuti si qualificano come reati al fine DE registrazione
a debito dell'imposta di registro ex art. 59 D.P.R. n. 131/1986.
In ulteriore via di merito –
Accertare che la terza chiamata ha ricevuto dalla _3 RT
il versamento dell'importo di Euro 360.000,00.= in data 27 gennaio 2014, e che
[...]
(anche per la sua qualità di creditore favorito in danno di altri e quale autore materiale di detto pagamento) ha concorso, ex art. 110 c.p., in presenza DE sottocapitalizzazione e del dissesto DE predetta società, nel delitto di bancarotta preferenziale ascrivibile ai convenuti.
Dichiarare pertanto tenuta la terza chiamata a ristorare il conseguente danno patito _3
dalla e dai creditori DE stessa, condannandola, in solido con i convenuti, al pagamento CP_4 dell'importo di Euro 360.000,00.=, oltre gli interessi legali, anche anatocistici dalla domanda, la rivalutazione monetaria e il maggior danno ex art. 1224, II c., c.c. (quest'ultimo da liquidare alla luce del principio enunciato da Cass., Sez. Un., n. 19499/2008), dal dovuto al saldo effettivo.
In via istruttoria –
Previa revoca dell'ordinanza del Giudice istruttore del 27 giugno 2024, ammettere prova per interrogatorio formale dei convenuti e DE terza chiamata sui seguenti capitoli:
pagina 2 di 19 a) '… E' vero che tutti i soci DE hanno approvato, in data 28 RT giugno 2013, il bilancio al 31.12.2012 e che lo stesso annotava debiti 'entro 12 mesi' per complessivi
Euro 4.816.941 …';
b) '… E' altresì vero che tutti i soci DE hanno approvato, in data RT
30 giugno 2014, il bilancio al 31.12.2013 e che lo stesso annotava debiti 'entro 12 mesi' per complessivi Euro 3.211.039 e 'oltre 12 mesi' per Euro 1.102.186 …';
c) '… E' poi vero che tutti i soci DE hanno approvato, in data 30 RT giugno 2015, il bilancio al 31.12.2014 e che lo stesso annotava debiti 'entro 12 mesi' per complessivi
Euro 2.816.899 e 'oltre 12 mesi' per Euro 742.186 …';
d) '… E' vero che, nella nostra veste di amministratori DE , RT
abbiamo redatto i bilanci sociali al 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 ed è vero che le poste debitorie ivi indicate sono state quantificate in base alla documentazione contabile DE società da noi analizzata e verificata …'.
Si confermano le già effettuate produzioni.
In ogni caso –
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA”.
Per i convenuti e Controparte_1 E_
“IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande formulate dal Parte_1 [...]
nei confronti dei convenuti e Parte_3 E_ Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto.
IN OGNI CASO: spese legali interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione di interrogatorio formale nei confronti DE Sig.ra sui seguenti capitoli di prova: _3
1) “Vero che, alla data del 27.01.2014, Lei era socia e dipendente amministrativa DE società
[...]
”; Controparte_5
2) “Vero che, alla data del 27.01.2014, Lei disponeva delle credenziali necessarie per operare autonomamente tramite home banking sul c/c DE società Controparte_5
acceso presso la CC ?”;
[...] Controparte_6
3) “Vero che, in data 27.01.2014, operando tramite l'home banking del conto corrente intestato alla presso la CC – BA DE GA, Controparte_5
Lei disponeva in proprio favore un bonifico di € 360.000,00=, con risorse provenienti dal predetto conto corrente?”.”.
pagina 3 di 19 Per _3
“in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni per bancarotta preferenziale formulata nei confronti dell'odierna concludente, per il decorso del termine ex combinato disposto art. 2947, III co., cc, art. 216, III co., l.f. e art. 157, cp;
in via principale, nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate nei confronti DE sig.ra
per i motivi dedotti in fatto ed in diritto nella presente comparsa di _3 costituzione e, per l'effetto, mandarsi assolta la concludente da ogni pretesa;
in ogni caso: spese generali, competenze ed onorari rifusi (accessori come per legge).
*
In via istruttoria: previa revoca del provvedimento contenuto nel Verbale di udienza del 27.06.2024, ammettersi prova per interrogatorio formale dei convenuti, sigg.ri e E_
, sulle circostanze di seguito capitolate: Controparte_1
1. vero che in data 14.03.2013, il Tribunale Ordinario di Bergamo ha emesso il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 2112/2013 dell'importo di €. 1.234.137,53 nei confronti DE società
[...]
nonché dei sigg.ri , e RT E_ _3
, in qualità di coobligati solidali, che mi viene rammostrato ex doc. 3; Controparte_1
2. vero che in data 01.08.2013, la società e i sigg.ri RT
, e hanno avviato le E_ _3 Controparte_1
trattative con la società Intesa San Paolo Spa, per la composizione dell'esposizione debitoria accertata col provvedimento monitorio n. 2112/2023;
3. vero che in data 23.09.2013, è stato concluso con la società Intesa San Paolo Spa l'accordo transattivo che mi viene rammostrato, ex doc. 4;
4. vero che in esecuzione di detto accordo, in data11.11.2013, l'istituto di credito ON
ha emesso la fideiussione a prima richiesta n. 2297 valida ed operante sino al 31.12.2013, nell'interesse DE sig.ra ed in favore DE società Intesa San Paolo Spa, sino _3 alla concorrenza DE somma di €. 360.000,00, che mi viene rammostrata, ex doc. 5;
5. vero che in data 21.11.2013, la sig.ra ha inviato alla società _3 [...]
a comunicazione che mi viene rammostrata, ex doc. 6; RT
6. vero che riconosco come mia la sottoscrizione posta in calce alla comunicazione del 21.11.2013 che mi viene rammostrata, ex doc. 6 ( ); E_
7. vero che in data 23.12.2013, la società Intesa San Paolo Spa ha escusso la fideiussione a prima richiesta dell'importo di €. 360.000,00 rilasciata da nell'interesse DE sig.ra ON
; _3
pagina 4 di 19
8. vero che in data 24.01.2014, la sig.ra ha inviato alla società _3 [...]
a comunicazione che mi viene rammostrata, ex doc. 9; Controparte_8
9. vero che la superiore comunicazione del 24.01.2024 riproduce l'accordo già occorso tra la sig.ra
, la e i sigg.ri _3 RT E_
e per la gestione dell'esposizione debitoria maturata con Intesa San Paolo Controparte_1
Spa, ivi comprese le sorti DE fideiussione n. 2297 rilasciata da;
ON
10. vero che riconosco come mia la sottoscrizione posta in calce alla comunicazione del 24.01.2014 che mi viene rammostrata, ex doc. 9 ( ); E_
11. vero che in data 27.01.2014, la società ha disposto, dal RT proprio c/c bancario n. 131442 acceso presso CC BA , il bonifico di €. Controparte_6
360.000,00 verso il c/c bancario intestato alla sig.ra presso BA VE _3
Spa”.
pagina 5 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto DE decisione
1.1.- Il Fallimento DE ha agito in giudizio ex art. Controparte_5
146 l.f. nei confronti di e già soci amministratori e liquidatori Controparte_1 E_
DE poi fallita, con atto di citazione loro notificato in data 26.7.2023, al fine di far dichiarare la responsabilità solidale (a titolo contrattuale ed extracontrattuale) dei convenuti per avere, in presenza di un conclamato stato d'insolvenza DE società dagli stessi amministrata, ridotto il patrimonio di quest'ultima mediante pagamenti preferenziali in favore di se stessi e di terzi, nonché al fine di ottenere la condanna dei convenuti, “in solido fra loro o sino alla concorrenza DE quota a ciascuno di essi singolarmente imputabile (in base al grado di responsabilità contrattuale e extra contrattuale provato
e accertato a carico di ognuno i loro), al risarcimento del nocumento cagionato alla società e CP_4 ai creditori sociali di quest'ultima … in conseguenza delle condotte illecite loro contestate …” per la complessiva “somma di Euro 858.001,54.=, o … quella accertata in questo giudizio, oltre gli interessi legali, anche anatocistici dalla domanda, la rivalutazione monetaria e il maggior danno ex art. 1224,
II c., c.c.”.
1.2.- In data 18.9.2023, la curatela ha altresì depositato ricorso ex artt. 669-bis, 669-quater e 671 c.p.c., chiedendo in corso di causa la misura del sequestro conservativo dei beni e dei crediti dei convenuti nel prospettato timore di perdere la garanzia del credito risarcitorio, in ragione dell'incapienza dei patrimoni dei resistenti commisurati al risarcimento domandato. In punto di fumus boni iuris ha richiamato gli elementi già addotti in atto di citazione a sostegno DE pretesa, evidenziando, quanto alla tempestività dell'azione, che, integrando le condotte contestate fatti di bancarotta preferenziale ex art. 216, 3° comma, l.f., avrebbe dovuto trovare applicazione il termine lungo di prescrizione di cui all'art. 2947, 3° comma, c.c., decorrente dalla dichiarazione di fallimento del marzo 2017. Ha, quindi, desunto il periculum in mora dall'elemento oggettivo dell'incapienza patrimoniale, ritenendo detto requisito apprezzabile sia alternativamente sia congiuntamente a quello soggettivo, in tesi comunque integrato dalla natura degli illeciti posti in essere.
1.3.- Non concesso il provvedimento inaudita altera parte e fissata udienza di discussione, si sono costituiti nel sub-procedimento cautelare i convenuti a mezzo di un'unica difesa, chiedendo il rigetto del ricorso per assorbente carenza del requisito dell'urgenza, sostenendo che la sola sproporzione tra il credito vantato dal e il proprio patrimonio non concretizza il periculum in mora, in Parte_1 mancanza di elementi, oggettivi o soggettivi, idonei a configurare il “fondato timore” di perdere le garanzie del credito, e rimarcando che i pagamenti preferenziali risalivano ai primi mesi del 2014 e che, successivamente alle contestazioni rivolte ai resistenti dalla curatela, questi non avevano posto in essere atti volti a dispendere od occultare il loro patrimonio.
pagina 6 di 19 1.4.- Con ordinanza del 27.10.2023 resa a scioglimento DE riserva assunta all'udienza di discussione, il g.i. ha respinto il ricorso per assorbente carenza del requisito dell'urgenza, demandando al merito la regolamentazione delle spese DE fase cautelare.
1.5.- Con comparsa del 9.11.2023 i convenuti si sono costituiti anche nella causa di merito eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione di responsabilità dei creditori sociali - in ragione DE conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale già alla data di pubblicazione nel registro delle imprese del bilancio DE società al 31.12.2012 (26.7.2013), approvato dall'assemblea di soci in data 28.6.2013 con una perdita di esercizio di € 1.634.893 e un patrimonio netto negativo di € 1.557.607 - e dell'azione sociale di responsabilità - avendo il invocato la responsabilità dei convenuti in qualità di Parte_1
amministratori ed avendo gli stessi cessato la carica sin dal 24.7.2014, allorquando la società era stata posta in liquidazione (con delibera pubblicata nel registro delle imprese in data 3.9.2014); i convenuti hanno, in ogni caso, fatto valere la prescrizione dell'azione di responsabilità dalla data del fallimento,
31.3.2017, contestando la validità degli atti di costituzione in mora del 5.3.2022 - per carenza di sottoscrizione, difetto di prova DE spedizione e del ricevimento degli apparenti destinatari e genericità del contenuto - nonché negando, quanto alla ex adverso dedotta responsabilità per bancarotta preferenziale, la configurabilità dell'illecito penale (e il conseguente allungamento del termine di prescrizione) in ragione DE omessa dimostrazione dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato e dell'assenza di un processo penale pendente.
I convenuti hanno, comunque, confermato di avere “nel periodo gennaio-maggio 2014 effettuato pagamenti di debiti sociali: a sé stessi per rimborsi di finanziamenti infruttiferi e per compensi non percepiti in precedenza;
ad altri due creditori DE società di cui uno, il Dr. Controparte_9
commercialista DE società, vantava un credito per compensi professionali e quindi di natura privilegiata”; quanto al pagamento di € 360.000,00 a favore di hanno dedotto la _3 loro estraneità all'operazione, allegando essersi trattato di bonifico “autodisposto” dalla beneficiaria in favore di se stessa (“avendo” ella precedentemente “subito da parte di un Istituto bancario l'escussione di una fideiussione rilasciata a favore DE società”), ciò “all'insaputa dell'organo amministrativo” in data 27.1.2014, allorquando la predetta “era socia e dipendente amministrativa DE società CP_3
e all'epoca, in tale sua qualità, disponeva delle credenziali necessarie per operare tramite home banking sul c/c DE società acceso presso la CC – BA DE GA”.
1.6.- In conseguenza di tale difesa, in sede di prima memoria integrativa ex art. 183, sesto comma,
c.p.c., il Fallimento attore ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di _3
“quale autore materiale del fatto illecito e diretta beneficiaria del pagamento preferenziale”, configurando la responsabilità DE stessa “a titolo di concorso” nell'illecito contestato ai convenuti.
pagina 7 di 19 Con decreto del 23.1.2024 il g.i., ritenuta l'istanza di chiamata ammissibile e meritevole di accoglimento, ha fissato nuova udienza in luogo di quella precedentemente stabilita ex art. 171-bis
c.p.c. al fine di consentire la citazione del terzo con atto da notificare entro il termine assegnato e con nuovo decorso a ritroso dei termini ex art. 171-ter c.p.c.
1.7.- Si è costituita in giudizio che ha contestato la “ricostruzione dei fatti come _3 esposta dai convenuti”, allegando che “il bonifico del 27.01.2014 (i) è stato autorizzato e disposto dall'organo amministrativo, nella persona del sig. , a titolo di ripetizione E_ DE somma di €. 360.000,00, versata dalla sig.ra alla _3 Controparte_10
ed utilizzata per risolvere (a saldo e stralcio), mediante l'escussione DE fideiussione n.
[...]
2297/2013, l'esposizione debitoria (DE maggior somma di €. 1.234.137,54) maturata dalla società
- ed accertata all'esito del giudizio monitorio n. 3062/2013 RT
RG – nei confronti dall'istituto Intesa San Paolo Spa, (ii) al verificarsi DE condizione concordata con la dirigenza societaria”, in particolare, “alla ricezione del bonifico di €. 990.347,72 del 23.01.2014 proveniente da Entrerprise de Recuperation Centr Algeri”. La terza chiamata ha, quindi, escluso il proprio concorso nel delitto di bancarotta preferenziale ascrivibile agli amministratori, per ritenuta insussistenza, nei propri confronti, degli elementi costitutivi del reato;
nella denegata ipotesi di riconoscimento di tale concorso, si è associata all'eccezione di prescrizione delle azioni già sollevata dai convenuti, eccependo, in particolare, l'intervenuto decorso, al momento dell'introduzione del giudizio (20.07.2023) e viepiù DE notificazione alla medesima dell'atto di chiamata, del CP_3
termine di sei anni di cui al combinato disposto degli artt. 2947, 3° comma, c.c., 157 c.p. e 216, 3° comma, l.f.,
1.8.- Depositate le memorie integrative, all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 27.6.2024 il giudice ha tentato la conciliazione, con esito negativo;
rilevata, quindi, la non decisività delle prove costituende richieste dalle parti e considerato che, quanto ai conteggi effettuati dal a pag. 2 DE propria seconda Parte_1 memoria, la difesa dei convenuti e “pur senza riconoscimento alcuno DE CP_3 CP_1
pretesa attorea e al solo fine di contenere i costi e le tempistiche processuali, ha dichiarato di riconoscere la correttezza algebrica dei calcoli ivi svolti”, nulla avendo al riguardo specificamente obiettato la difesa DE terza chiamata, ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviandola ex art. 189 c.p.c. per la rimessione al collegio, previa concessione dei termini ex lege per il deposito di note di precisazione delle conclusionali, comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di prescrizione sollevate in principalità dai convenuti e cui si è associata la terza chiamata Controparte_1 E_ CP_3
pagina 8 di 19 per la denegata ipotesi di riconoscimento del proprio concorso nell'illecito degli CP_3
amministratori.
2.1.- È noto che “l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2,
l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, DE società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli DE responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere DE prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione” (ex multis Cass. n. 24715/2015).
In particolare, l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo;
l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c. ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale (ex multis cfr. Cass. n.
15955/2012). Entrambi i titoli di responsabilità possono, inoltre, certamente risultare riferibili anche al danno da reato ex art. 185 c.p. (cfr. Cass. S.U. n. 1641/20171).
Come altresì noto, l'azione sociale di responsabilità, pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale DE società; il decorso di tale termine rimane, peraltro, sospeso, a norma dell'art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell'amministratore dalla carica (ibidem).
Quanto all'azione di responsabilità dei creditori sociali, anch'essa è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, 1 Che, in tema di legittimazione attiva del curatore fallimentare all'esercizio di azione di responsabilità contro gli amministratori per fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori, ha sconfessato l'assunto che il pagamento preferenziale possa arrecare un danno solo ai singoli creditori rimasti insoddisfatti, ma non alla società, perché si tratterebbe di operazione neutra per il patrimonio sociale, che vedrebbe diminuire l'attivo in misura esattamente pari alla diminuzione del passivo conseguente all'estinzione del debito. Al riguardo la S.C. ha così affermato: “il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori. Infatti la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva DE prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare (…) Del resto, anche dal punto di vista strettamente contabile, il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale cagionata appunto dall'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori”. Sul punto si tornerà infra nel paragrafo dedicato alla quantificazione del danno. pagina 9 di 19 dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. In ragione DE onerosità DE prova gravante sul curatore, la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto l'esistenza di una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza DE prescrizione e la dichiarazione di fallimento, facendo ricadere sull'amministratore la prova contraria DE diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa (in tal senso, tra le più recenti, Cass. n. 3552/2023, conf. a Cass.
24715/2015).
2.2.- Nel caso in esame, avendo la curatela espressamente contestato ai convenuti e alla terza chiamata di essersi, con le condotte loro contestate, resi responsabili del reato di cui all'art. 216, 3° comma, l.f., i suddetti criteri vanno integrati con le regole in materia di prescrizione applicabili a fatti illeciti suscettibili di integrare gli estremi di un reato, e, in particolare, con la prima parte del terzo comma dell'art. 2497 c.c., in forza del quale, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato - ancorché il giudizio penale non sia stato promosso - all'azione civile di risarcimento si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto.
Secondo il consolidato insegnamento DE giurisprudenza di legittimità, in detta ipotesi, il giudice civile è tenuto ad accertare, incidenter tantum, con giudizio autonomo e con gli strumenti probatori e i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (cfr. Cass. n. 32021/2024; Cass. n.
375/2025; conformi a S.U. 27337/2008).
2.3.- Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi integrata l'ipotesi di cui all'art. 216, 3° comma, l.f. contestata dalla curatela e, pertanto, non prescritta l'azione, trovando applicazione il più lungo termine estintivo del reato, con assorbimento di ogni ulteriore questione in punto di prescrizione.
3.- Ricorrono, infatti, gli elementi costitutivi DE bancarotta preferenziale così come dedotti e documentati dalla curatela, sotto il profilo obiettivo nemmeno contestati dai convenuti e dalla terza chiamata (relativamente la somma dalla stessa percepita).
3.1.- Quanto all'elemento oggettivo, costituito dalla violazione DE “par condicio creditorum” che consiste nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori (Cass. pen. n.
3797/2018), la curatela ha fornito prova documentale dell'avvenuto soddisfacimento nell'anno 2014 da parte degli amministratori di crediti chirografari (anche propri verosimilmente postergati, con conseguente configurabilità anche DE fattispecie distrattiva qualificante la bancarotta fraudolenta) e dell'esistenza di altri crediti chirografari e privilegiati insoddisfatti per effetto dei pagamenti pagina 10 di 19 preferenziali predetti. Al riguardo, sono stati prodotti gli estratti DE relazione bancaria DE società che dimostrano l'esecuzione dei pagamenti con addebito degli importi sul conto corrente acceso dalla società presso la CC BA DE GA (cfr. doc. 5 di parte attrice) e il partitario DE società dell'anno 2014 ove le suddette uscite sono parimenti dettagliatamente riassunte (con evidenza in giallo)
e individuate altresì per data e causale (cfr. doc. 6 di parte attrice).
Risulta, dunque, per tabulas che i pagamenti in contestazione sono stati compiuti, per la parte più cospicua, a favore dei convenuti amministratori e DE socia (nonché dipendente) DE fallita
[...]
e precisamente: CP_3
i) quanto a complessivi € 392.939,54, a titolo di restituzione di finanziamenti effettuati alla società dagli amministratori e nella veste di soci DE stessa;
CP_3 CP_1
ii) quanto a € 73.000,00, quale “compenso amministratori” agli stessi convenuti e CP_3
CP_1
iii) quanto a € 360.000,00, a favore DE socia DE fallita, quale garante escussa. _3
Indubbia e non contestata è la natura chirografaria di tali crediti (il primo e il terzo verosimilmente anche postergati).
Quanto ai pagamenti verso terzi, vi è prova documentale dell'estinzione dei seguenti crediti:
i) credito da fattura di € 13.068,00 emessa dalla s.a.s. GR BA (pagato in data 29.1.2014), anch'esso di incontestata natura chirografaria;
si noti che GR BA s.a.s. era all'epoca partecipata dall'amministratore dal quale era altresì amministrata (cfr. doc. 17 di parte attrice); E_
ii) crediti del commercialista DE società, dott. per € 18.994,00. Controparte_9
Con riferimento a quest'ultimo pagamento, i convenuti hanno eccepito il rango privilegiato del credito estinto, con conseguente ritenuta insussistenza DE violazione del par condicio. Ha replicato la curatela, precisando che i compensi estinti del commercialista sono “riferiti a prestazioni anteriori al biennio precedente la declaratoria di fallimento, e dunque annoverabili tra i crediti chirografari, come assunto dal Curatore e com'è confermato dallo stesso creditore, il quale ha invocato l'ammissione al passivo delle sue residue ragioni di credito oltre il biennio (come quelle saldate dalla Società in data
28.1.2014 – cfr. doc. n. 5) proprio in detto rango (chirografario – doc. n. 15)” (cfr. prima memoria integrativa, pag. 2).
Deve, al riguardo, precisarsi che la norma in materia di privilegi generali sui mobili di cui all'art. 2751- bis c.c., n. 2), fa riferimento ai compensi dei professionisti dovuti “per gli ultimi due anni di prestazione”, risultando pertanto non decisivo il richiamo al “biennio precedente la declaratoria di fallimento” operato dalla difesa attorea. Nondimeno, risulta per tabulas che il credito in questione sia pagina 11 di 19 stato qualificato come chirografario dallo stesso titolare e, come tale, sia stato ammesso (cfr. doc. 15 di parte attrice).
Risalendo, peraltro, il saldo in questione al 28.1.2014 e avendo la società continuato a operare sino alla data del fallimento, dichiarato il 31.3.2017, è del tutto verosimile che le prestazioni oggetto di pagamento siano anteriori agli ultimi due anni di incarico professionale svolto dal commercialista DE società in favore DE stessa.
Va, pertanto, ritenuta la natura chirografaria anche di quest'ultimo credito pagato dagli amministratori DE fallita.
3.2.- Ora, che i suddetti pagamenti abbiano tutti carattere “preferenziale” emerge, incontestatamente, dal fatto che, mentre tali atti di impiego delle risorse finanziarie DE società hanno consentito agli amministratori e agli altri creditori che ne hanno beneficiato di ottenere l'integrale pagamento delle loro ragioni, i creditori concorsuali hanno ricevuto la percentuale dell'1,2096% dei crediti di pari rango insinuati (cfr. progetto di ripartizione sub doc. 8 di parte attrice).
Di qui la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, lo si ribadisce, nemmeno specificamente contestato, se non limitatamente (e infondatamente) al credito del commercialista.
3.3.- Quanto all'elemento soggettivo, costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione DE eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale (Cass. n. 16983/2014; Cass. n. 54465/2018), non è revocabile in dubbio che i pagamenti in contestazione siano stati compiuti nella certa consapevolezza degli amministratori di recare un vantaggio ai creditori con essi soddisfatti (tra cui loro stessi), accettando la produzione del danno per la massa di creditori concorsuali secondo lo schema del dolo eventuale.
Al riguardo, la giurisprudenza ritiene che l'elemento soggettivo DE bancarotta preferenziale ricorra
“ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi, contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri, senza che occorra che il danno alla massa sia voluto dall'agente, essendo sufficiente
l'accettazione DE sua eventualità” (Cass. n. 16957/2005).
Che alla data dei pagamenti eseguiti (2014) la società versasse in una situazione tale da prefigurare un altamente probabile scenario concorsuale risulta evidente sol considerando che con delibera del
28.6.2013 (cfr. doc. 4 di parte attrice) l'assemblea dei soci aveva approvato il bilancio sociale al
31.12.2012, il quale registrava l'integrale perdita del capitale sociale e un patrimonio netto negativo per
€ 1.557.607,00. Ciò nonostante, solo sei mesi dopo - ossia a partire dal mese di gennaio 2014 - i convenuti hanno impiegato risorse finanziarie DE società, nei termini sopra riassunti, a favore di loro stessi e di terzi creditori chirografari.
pagina 12 di 19 Di qui la sicura esistenza del dolo in capo agli amministratori.
Né vale a confutare l'esistenza dell'elemento soggettivo il riferimento - a tal fine operato dalla difesa convenuta - ai versamenti effettuati dai soci nelle casse sociali successivamente ai pagamenti contestati dal e all'ulteriore circostanza che, al termine dell'esercizio 2014 - e quindi ancora Parte_1
successivamente ai pagamenti in questione -, i due convenuti fossero rimasti ancora creditori DE società per finanziamenti soci per il rilevante importo di € 298.305,41 (di cui € 104.472,95 il signor ed € 193.832,46 il signor (cfr. doc. 6 di parte attrice, pagg. 34-35). Secondo i CP_3 CP_1
convenuti, detti versamenti e quelli dagli stessi effettuati in favore DE società anche nei due anni successivi, seppur in misura minore (con conseguente aumento del finanziamento soci a complessivi €
316.653,55 nel 2016: cfr. doc. 26 di parte attrice, pag. 2) dimostrerebbero che all'epoca dei fatti gli amministratori avevano la fondata convinzione di poter riuscire a far fronte, nel prosieguo, a tutte le posizioni debitorie, così come a fine 2013 era stata definita transattivamente l'esposizione debitoria con
Intesa San Paolo.
La circostanza è, invero, inconcludente, vuoi perché si tratterebbe, in ogni caso, di crediti postergati, vuoi perché l'aspettativa di poter in futuro far fronte alle obbligazioni (non motivata e, dunque, non suscettibile di essere qualificata come “ragionevole”) non sarebbe, comunque, idonea a far venir meno il dolo nella forma eventuale - vale a dire di mera accettazione del rischio - richiesta dalla su menzionata giurisprudenza di legittimità.
Quanto a qualificata dalla curatela come concorrente esterno nella bancarotta _3
preferenziale, va ricordato il preciso insegnamento DE giurisprudenza secondo cui “il dolo dell'"extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà DE propria condotta di sostegno a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto DE società” (Cass. n. 27141/2018; Cass. n. 16983/2014).
Nel caso in esame, la socia e dipendente ha espressamente ammesso di aver ricevuto il CP_3 bonifico di € 360.000,00 del 27.1.2014, a titolo di ripetizione di quanto versato per l'estinzione (con un consistente stralcio) dell'esposizione debitoria maturata dalla società nei confronti di Intesa Sanpaolo
s.p.a., in qualità di garante DE fallita, diversificando la propria versione dei fatti da quella dei convenuti solo in relazione al fatto che il pagamento sarebbe avvenuto non già “all'insaputa dell'organo amministrativo” - come allegato dai convenuti - bensì su precisa loro disposizione e nell'accordo dei tre soci.
Invero, con riferimento all'elemento soggettivo in capo alla terza chiamata è sufficiente considerare che, all'epoca del ricevuto rimborso, la stessa era socia (oltre che dipendente amministrativa) DE poi pagina 13 di 19 fallita e, come tale, aveva concorso ad approvare i bilanci degli esercizi 2012, 2013 e 2014 (cfr. doc. 22
e 23 di parte attrice): non può, pertanto, dubitarsi che la stessa fosse pienamente a conoscenza (anche) dello stato di dissesto in cui all'epoca versava la società. Ne consegue che, oltre ad aver fornito un contributo causale determinante alla violazione DE par condicio creditorum, disponendo materialmente e beneficiando DE relativa attribuzione, era consapevole che con la _3
propria condotta di sostegno a quella degli amministratori avrebbe concorso a determinare la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori (se stessa) rispetto agli altri. Di qui la sussistenza dell'elemento soggettivo DE bancarotta preferenziale anche in capo alla concorrente esterna.
3.4.- Non sono idonee a confutare le considerazioni che precedono i rilievi DE terza chiamata secondo cui, al momento del rimborso in proprio favore DE somma di € 360.000,00, la società si sarebbe trovata “in una posizione economico-finanziaria di favore rispetto alla sottocapitalizzazione conosciuta al momento (28.06.2013) dell'approvazione del bilancio 2012, chiuso con una perdita di oltre 1.600.000,00”, avendo:
“a) … stralciato l'esposizione debitoria maturata nei confronti di Intesa Sanpaolo Spa portata dal D.I.
n. 2112/2013 dell'importo di €. 1.234.137,54, con un risparmio per le casse societarie di circa €.
900.000,00 (30.11.2023);
b) … ricevuto un bonifico di €. 990.347,72 da Entrerprise de Recuperation Centr Algeri, a titolo di adempimento tardivo di un debito, già portato in sofferenza (23.01.2014)” (cfr. comparsa conclusionale, pag. 8).
Entrambe le circostanze e, in particolare, la sopravvenuta esistenza DE liquidità necessaria a effettuare il bonifico in favore DE socia, non trasforma, all'evidenza, il pagamento in questione da preferenziale a legittimo, permanendo all'epoca di tale pagamento la situazione di grave dissesto e incapacità di far fronte a tutte le proprie obbligazioni che ha poi condotto la società al fallimento (si vedano, al riguardo, i bilanci dei successivi esercizi depositati in atti).
3.5.- Al fine di escludere la propria responsabilità per il bonifico eseguito dalla in favore di CP_3 se stessa, i convenuti hanno - come visto - allegato che il versamento sarebbe avvenuto “all'insaputa dell'organo amministrativo” DE fallita.
La circostanza - DE quale è del tutto lecito dubitare stante la struttura familiare DE società, la presenza di amministratori di fatto e di diritto al contempo soci e la documentazione prodotta dalla terza chiamata a confutazione di tale assunto (cfr. docc. da 4 a 9) - sarebbe in ogni caso irrilevante, giacché la responsabilità degli amministratori non viene meno neppure in ipotesi di assunzione solo formale DE carica, permanendo l'obbligo in capo all'amministratore di conservare il patrimonio sociale e dunque anche quello di impedire che siano effettuati pagamenti preferenziali e pertanto che pagina 14 di 19 venga violato il divieto di cui alla norma inderogabile dell'art. 2741 c.c. Agli amministratori è, infatti, in ogni caso imputabile l'aver mancato di ottemperare al generale obbligo di vigilanza e di intervento di cui all'art. 2392, II c., c.c., come nel caso in esame è stato loro espressamente contestato (cfr. prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice).
3.6.- Parimenti ininfluenti a mandare esente da responsabilità la terza chiamata sono le difese assunte da quest'ultima in punto di effettivo coinvolgimento degli amministratori nel pagamento eseguito, in favore DE socia-dipendente: è evidente che il riconoscimento DE responsabilità degli amministratori per fatto proprio (anche omissivo) non esclude (per tutte le ragioni sopra esposte) il concorso DE terza chiamata, quale autore materiale e beneficiaria del pagamento, nel delitto di bancarotta preferenziale ascrivibile a tutti i concorrenti. Va, infatti, al riguardo ricordato che la stessa ha ammesso, a pag. 6 DE relativa comparsa, di aver concordato con gli altri soci il CP_3
versamento in proprio favore non appena la fallita avesse acquisito “la liquidità necessaria”, in tal modo confessoriamente dando prova di aver fornito un consapevole contributo causale determinante alla violazione DE par condicio in presenza (al momento del pagamento preferenziale del 27 gennaio
2014) del già menzionato stato di dissesto DE fallita, così come accertato dalla compagine sociale in data 28 giugno 2013, in occasione dell'approvazione del bilancio 2012.
4.- Sussistendo, dunque, tutti gli elementi costitutivi DE bancarotta preferenziale, trova applicazione il (più lungo) termine di prescrizione previsto per tale reato, vale a dire sei anni, che, quanto meno in relazione all'azione sociale di responsabilità (e con assorbimento di ogni ulteriore questione), decorre, nel caso in esame, dalla data di dichiarazione di fallimento.
Infatti, come si è visto, nell'azione sociale di responsabilità (in cui il dies a quo DE prescrizione decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale DE società) il decorso del termine di prescrizione rimane sospeso, a norma dell'art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell'amministratore dalla carica (Cass. n. 24715/2015), in ragione del rapporto fiduciario intercorrente tra l'ente e il suo organo gestorio (Cass. n. 10378/2012) e anche quando i singoli soci e la stessa assemblea DE società siano a conoscenza di fatti da cui deriva la responsabilità degli amministratori (Cass. n. 1530/1972).
Ora, è opinione consolidata DE giurisprudenza che la suddetta causa di sospensione del decorso DE prescrizione prevista per gli amministratori sia applicabile anche ai liquidatori, tenuto conto che l'incarico di liquidatore, al pari di quello dell'amministratore, è universalmente ricondotto alla figura del mandato e che, dunque, anche per esso è ravvisabile la ragione sottostante alla causa di sospensione in esame, che risiede nel carattere fiduciario che caratterizza tali rapporti, come tale ostativo all'azione
(in tal senso, anche Trib. Milano 8.2.2024).
pagina 15 di 19 Ai sensi dell'art. 2489 c.c., il liquidatore ha il potere/dovere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione DE società e deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico, rispondendo per gli eventuali danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori. Il liquidatore è chiamato a compiere tutti gli atti utili per la liquidazione DE società in modo da evitare la dispersione del patrimonio DE società e liquidare al meglio per ripartire l'attivo tra i soci dopo il soddisfacimento dei creditori sociali secondo il grado di preferenza di ciascuno. La sua responsabilità è retta dai medesimi principi che regolano la responsabilità degli amministratori, in forza dell'espresso richiamo operato dall'art. 2489
c.c.
Poiché, nella specie, con la messa in liquidazione DE società in data 24.7.2014, gli amministratori e sono stati nominati liquidatori, continuando a ricoprire, senza Controparte_1 E_
interruzione temporale, un incarico di tipo fiduciario nei confronti DE società pur con i diversi compiti propri del liquidatore, e poiché tale rapporto fiduciario è venuto meno solo con la dichiarazione di fallimento in data 31.3.2017, la sospensione ex art. 2941 n. 7 c.c. ha continuato a operare sino a tale data.
Il termine di prescrizione decorre, pertanto, dal 31.3.2017 e risulta validamente interrotto (in via assorbente e senza che sia necessario esaminare la questione DE validità/efficacia o meno degli atti di costituzione in mora del 5 marzo 2022) dalle raccomandate inviate ai convenuti in data 7 febbraio
2023, ricevute dai destinatari in data 13.2.2023 (cfr. doc. 10 di parte attrice), con le quali il , Parte_1
a mezzo del proprio legale, contestate agli amministratori le specifiche condotte oggetto DE presente azione di responsabilità, li ha costituiti in mora per il pagamento a titolo risarcitorio dell'importo ivi quantificato in € 856.001,54.
La prescrizione è stata, poi, nuovamente interrotta con atti di costituzione in mora del 24 aprile 2024, ricevuti il 27.4.2023 (cfr. doc. 11) e, da ultimo, con la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
In relazione alle suddette costituzioni in mora i convenuti non hanno formulato alcun rilievo.
Se si considera, quanto alla concorrente coobbligata, il dettato dell'art. 1310, 1° comma, c.c., l'azione promossa dal deve ritenersi tempestiva nei confronti tanto dei convenuti quanto DE terza Parte_1
chiamata.
5.- Accertata l'esistenza degli elementi costitutivi DE bancarotta preferenziale, la condotta di convenuti e, per la parte interessata, dalla terza chiamata, va altresì ritenuta idonea a produrre il danno pagina 16 di 19 lamentato dalla curatela, secondo la quantificazione precisamente operata dalla difesa attorea, ex adverso espressamente accettata (dai convenuti) o non contestata (dalla terza chiamata).
Come si è visto, l'esecuzione dei pagamenti sopra illustrati ha comportato un evidente (e pacifico) danno ai creditori concorsuali chirografari perché ha consentito agli amministratori e agli altri creditori che ne hanno beneficiato di ottenere l'integrale pagamento delle loro ragioni, mentre - in ragione del dissesto DE società poi apertamente manifestatosi - in sede concorsuale i creditori hanno ricevuto la percentuale dell'1,2096% dei crediti di pari rango insinuati (cfr. doc. 8 di parte attrice).
Il danno va, allora, identificato con la “maggiore falcidia” subita dal ceto creditorio chirografario ed è stato correttamente quantificato dalla curatela - senza contestazioni avversarie - nell'importo complessivo di € 754.551,06, pari alla differenza tra quanto i creditori avrebbero potuto percepire dal riparto fallimentare rispetto agli importi loro effettivamente attribuiti.
Per detta quantificazione soccorrono i documenti prodotti da parte attrice, e, precisamente, lo stato passivo esecutivo delle domande tempestive e tardive del (cfr. doc. 7) e il rendiconto del Parte_1
curatore assieme al successivo progetto di riparto parziale (cfr. doc. 8).
In base a quanto si legge in tali atti (in punto di entità del passivo, ammontare dell'attivo e riparto parziale di quest'ultimo) parte attrice ha, correttamente, quantificato la maggior falcidia nel seguente modo: ha considerato nel passivo fallimentare come insinuate anche le ragioni creditorie dei soggetti
“preferiti” e ha poi determinato le somme che i creditori ammessi al passivo avrebbero potuto percepire dal riparto fallimentare se i versamenti in discussione per € 858.001,54 non fossero stati compiuti.
Detto “calcolo”, ritenuto attendibile dagli stessi convenuti, è conforme agli insegnamenti DE Suprema
Corte secondo cui “… il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio di pari concorso dei creditori. Infatti, la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva DE prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare. … Del resto, anche dal punto di vista strettamente contabile, il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale cagionata appunto dall'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori …” (Cass., Sez. Un., n. 1641/20172). 2 Citata anche nella nota precedente, avente, come visto, ad oggetto la possibilità di ricondurre a una “azione di massa” la domanda proposta dal curatore fallimentare per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori. pagina 17 di 19 Con particolare riferimento a la curatela ne ha chiesto la condanna solidale nei _3 limiti dell'importo di € 360.000,00 dalla stessa percepito, domanda che, fondata nell'an, non ha trovato nel quantum specifica contestazione da parte DE terza chiamata e va, pertanto, in tali termini accolta.
Sulle suddette somme, attesa la natura di debito di valore dell'obbligo risarcitorio, vanno calcolati gli interessi compensativi del danno: secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite DE Suprema Corte (n.
1712/95), tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo DE liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (Cass. n. 4791/2007).
Tenuto conto delle variazioni del coefficiente di rivalutazione Istat (FOI generale) intervenute dal
31.3.2017 a oggi, si ottiene, quanto all'intero danno imputabile ai convenuti, un capitale rivalutato alla data odierna, già comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale, di € 1.000.361,28, di cui €
477.277,25 imputabili in concorso anche alla terza chiamata.
Sugli importi così risultanti decorreranno quindi gli interessi legali dalla data DE sentenza al pagamento effettivo.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Ne consegue che quelle DE fase cautelare vanno poste a carico DE curatela attrice, in ragione dell'avvenuto rigetto del ricorso per sequestro conservativo, mentre quelle DE fase di merito vanno poste a carico dei convenuti e DE terza chiamata, soccombenti nella decisione finale.
Tali spese vengono liquidate facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi cautelari e per quelli di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00, con aumento, quanto alle spese liquidate in favore del , del 30% ex art. 4, comma 2, d.m. cit. Parte_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, condanna e in via tra loro Controparte_1 E_ _3 solidale, quanto a nei limiti dell'importo di € 477.277,25, al risarcimento in favore _3
del DE complessiva somma di € Parte_4
1.000.361,28 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data DE presente sentenza al pagamento effettivo;
condanna il Fallimento attore a rifondere a e le spese del Controparte_1 E_ procedimento cautelare liquidate in € 15.297,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come legge e condanna i convenuti e la terza chiamata in solido tra loro a rifondere al Fallimento attore le spese del giudizio di merito liquidate in € 3.423,00
pagina 18 di 19 a titolo di esborsi ed € 37.700,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come legge, autorizzando le dovute compensazioni.
Brescia, 23 giugno 2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Angelica Castellani dott. Raffaele Del Porto
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