Ordinanza collegiale 18 settembre 2019
Sentenza breve 21 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 21/01/2021, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/01/2021
N. 00085/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2019, proposto da
Open Fiber S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nico Moravia, Marco Giustiniani, Tommaso Filippo Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Drago, Ezio Zanon, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio 23;
Genio Civile di Rovigo non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del decreto n. 164 del 14 maggio 2019, notificato via pec in data 15 maggio 2109 unitamente alla determinazione del Direttore dell'Unità Organizzativa del Genio Civile di Rovigo protocollo n. 190162 del 15 maggio 2019, con il quale il medesimo Direttore dell'Unità Organizzativa del Genio Civile di Rovigo, in applicazione dell'art. 10 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43, ha richiesto alla società ricorrente il pagamento di canone concessorio demaniale e di altre spese aggiuntive quale condizione per il rilascio della concessione per l'attraversamento di un cavo in fibra ottica;
b) del disciplinare di convenzione allegato al provvedimento di cui sopra, nella parte in cui prevede:- all'art. 5, l'obbligo di pagamento in favore della Regione Veneto di un canone concessorio annuale;- all'art. 6, l'obbligo di pagamento in favore della Regione di spese ulteriori inerenti e conseguenti la concessione ivi incluse quelle di istruttoria;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, la dott.ssa Alessandra Farina, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame e per i motivi in esso dedotti parte istante ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, formulando, contestualmente alla proposizione dell’atto introduttivo del giudizio, istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., onde ottenere una sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Le censure mosse in ricorso avverso gli atti regionali che hanno imposto il versamento (che comunque parte istante ha provveduto ad effettuare) del canone idrico demaniale anche alle reti di comunicazione elettroniche mirano pregiudizialmente a contestare il presupposto normativo di tale imposizione, ossia quanto stabilito in forza dell’art. 83, comma 4-sexies della LR n. 11/2001, introdotto dall’articolo 10, I comma della LR 14 dicembre 2018 n. 43 (alla stregua del quale “ in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l'installazione e fornitura di reti e per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, nonché al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia ”), prospettando la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità della norma applicata.
Con ordinanza n. 1006/2019 veniva disposta la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1 e 80, comma 1 c.p.a. in considerazione del fatto che in analogo giudizio (n.r.g. 499/19), ove i provvedimenti impugnati sono stati adottati sulla base della medesima norma regionale, con ordinanza n. 723/2019 era stata sollevata da questo stesso Tribunale la questione di costituzionalità della suddetta disposizione normativa, rilevando i presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza per la rimessione alla Corte Costituzionale;
ritenuta la rilevanza della questione incidentale di costituzionalità della norma regionale applicata anche nel caso di specie e quindi l’opportunità di disporre la sospensione (cd. impropria) del giudizio, in un’ottica di economia processuale e di ragionevole durata del processo, si è quindi disposta la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale in ordine alla norma di cui all’art. 83, comma 4-sexies della LR n. 11/2001, introdotto dall’articolo 10, I comma della LR 14 dicembre 2018 n. 43, assegnando l’onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla riassunzione del giudizio, al fine della sua prosecuzione, nel rispetto del termine di 90 giorni indicato dall’art. 80, comma 1 c.p.a., decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale che definisce il giudizio.
La società ricorrente, con atto depositato in data 15 dicembre 2020, a fronte dell’intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4-sexies, della legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), giusta sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2020, n. 246, ha formulato istanza di fissazione dell’udienza di merito per la definizione del giudizio e l’accoglimento delle conclusioni già formulate con l’atto introduttivo;
con successiva istanza, formulata ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., parte ricorrente ha reiterato la richiesta di misure cautelari ai fini di una sollecita fissazione dell’udienza di merito, salva la possibilità di definizione dei giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La Regione Veneto, con memoria depositata in data 31.12.2020, ha riferito che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 246/2020, il Genio Civile di Rovigo ha provveduto, con nota del 28 dicembre 2020, a comunicare alla ricorrente che nulla è dovuto dalla stessa per l’anno corrente e per la durata della concessione a titolo di canone, da cui l’avvio delle procedure per la restituzione delle somme versate a titolo di canone e deposito cauzionale e la trasmissione della scheda dati anagrafici per disporre la restituzione delle suddette somme (cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria).
La difesa della Regione ha quindi concluso rilevando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione ovvero la cessazione della materia del contendere per effetto della espunzione dall’ordinamento della norma regionale che fondava la pretesa avanzata dall’amministrazione.
Con memoria finale parte ricorrente ha confermato la cessazione della materia del contendere relativamente alle doglianze dedotte con i primi due motivi di ricorso, salvo mantenere l’interesse alla decisione con riferimento al terzo motivo, con il quale è stata censurata l’illegittimità della pretesa, contenuta nell’art. 6 del disciplinare, al pagamento delle spese di istruttoria (parimenti versate dalla ricorrente).
Alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso (come peraltro richiesto dalla stessa difesa istante) con sentenza in forma semplificata, senza ulteriore avviso, ai sensi dell’art. 25 del D.L n. 137 del 2020, come riportato a verbale.
Ritiene il Collegio di poter dichiarare, con specifico riferimento ai primi due motivi di ricorso, la cessazione della materia del contendere, in quanto, come rilevato dalla difesa della Regione, per effetto dell’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale è venuto a mancare, attesa la riconosciuta incostituzionalità, il fondamento normativo della pretesa avanzata nei confronti della società ricorrente al versamento di un canone ulteriore rispetto a quanto previsto dall’art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
Al contempo, come dato atto dalla difesa regionale, l’amministrazione, nell’adeguarsi alla pronuncia della Corte Costituzionale ha dato avvio alla procedura per restituire alla ricorrente le somme da questa anticipate, come richiesto in base al disciplinare, a titolo di canone.
La dichiarazione prodotta in giudizio da parte resistente, nella quale si attesta che nulla è dovuto a titolo di canone per il 2019 e per la concessione in corso, conferma, quindi, la cessazione della materia del contendere, nulla essendo dovuto dalla ricorrente ed essendo stato avviato il procedimento per la restituzione di quanto, in ogni caso, versato dalla ricorrente a titolo di canone e deposito cauzionale.
In ordine a tale conclusione si rimanda alla memoria conclusiva depositata dalla difesa della società istante, ove si dà atto dell’effetto satisfattivo conseguente alla pronuncia di incostituzionalità e alla nuova determinazione dell’amministrazione regionale, da cui la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a, salva la refusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Al contempo e con specifico riguardo alle doglianze dedotte con il terzo motivo di ricorso - con il quale è stata contestata anche la pretesa del pagamento delle spese di istruttoria, di cui all’art. 6 del disciplinare, espressamente impugnato, in quanto anch’essa in contrasto con i principi dettati dalla normativa di riferimento – la difesa istante insiste nell’accoglimento del suddetto motivo, in considerazione del fatto che la nota del Genio Civile depositata dalla Regione nulla menziona al riguardo, non essendo, peraltro, la suddetta pretesa fondata sulla normativa introdotta dalla Regione e dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 246/20.
Il motivo è meritevole di accoglimento, sussistendo il contrasto con la normativa di cui al più volte ricordato art. 93, comma 2 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in base al quale agli operatori del settore in sede di rilascio dell’autorizzazione non può essere richiesta alcuna ulteriore somma in aggiunta agli oneri economici individuati espressamente dal legislatore statale e non rientrante nell’ambito dell’elencazione ammessa dal Codice delle telecomunicazioni.
In modo inequivocabile – attesa l’interpretazione autentica fornita dall’art. 12 del D.lgs. n. 33/2016 : “ l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione ” e quindi dall’art. 8-bis del d.l. n. 135/2018 così come modificato nella legge di conversione n. 12/2019 che ha aggiunto all’art. 12 del d.lgs. n. 33/2016 l’inciso secondo cui resta “ quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto ” - l’attuale disciplina normativa inibisce l’imposizione a carico degli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche di ogni ulteriore e diversa spesa e onere, quali sono nel caso di specie le somme pretese dalla Regione a titolo di istruttoria e altre spese aggiuntive, da cui l’illegittimità della previsione in tal senso disposta.
In conclusione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa del pagamento del canone introdotto per effetto della norma regionale dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 246/2020; al contempo e con specifico riferimento al terzo motivo dedotto, il ricorso va accolto in parte qua, con conseguente annullamento delle previsione introdotta all’art. 6 del disciplinare e obbligo di restituzione delle somme a tale titolo versate, essendo la richiesta del pagamento delle ulteriori somme per spese di istruttoria in contrasto con la disposizione di cui all’art. 93, comma 2 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
Quanto, infine, alle spese di lite, attesa la fondatezza delle censure dedotte in ricorso, così come formulate con riferimento alla prospettata incostituzionalità delle norme regionali applicate e al contrasto con la normativa statale in materia, si ritiene che, in applicazione del principio di soccombenza, debba essere disposta la condanna dell’amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a,, come specificato in motivazione, ed in parte accoglie il ricorso, con riguardo al terzo motivo dedotto, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato e condanna dell’amministrazione intimata alla restituzione delle somme a tale titolo versate dalla ricorrente.
Le spese sono poste a carico dell’amministrazione intimata, in applicazione del principio di soccombenza, e sono liquidate nella somma complessiva di 2000,00 € (duemila/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO