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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2117/2022 di R.G. avente ad oggetto: Pagamento del corrispettivo - fideiussione
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. VIGGIANO FRANCESCA MARIA ANNA, in virtù Parte_1 di mandato a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
OPPONENTE
CONTRO
, deceduta CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Luisa Paladino, in virtù di mandato in Persona_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Mezzetti n°31.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.04.22 con rito speciale e notificato in data 28.04.2022 a mezzo pec, il sig. Pt_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n°212/2022 emesso dal Tribunale di Taranto su
[...] domanda della sig.ra per la somma di € 6.804,14=. Il credito per cui la aveva CP_1 CP_1 ottenuto il decreto ingiuntivo impugnato, aveva a fondamento nel contratto di fideiussione sottoscritto dal sig.
per le obbligazioni assunte dal figlio con il contratto di locazione ad uso di Parte_1 Parte_2 abitazione stipulato da con la sig.ra per l'immobile sito in Taranto alla via Orazio Parte_2 CP_1
Flacco n°4 di Taranto di proprietà del sig. ed in usufrutto alla sig.ra La sig.ra Persona_1 CP_1 [...] ecedeva in data 29.12.2021 e l'immobile locato al , già in usufrutto alla sig.ra CP_1 Parte_2 CP_1
1 passava nella piena proprietà del figlio e nudo proprietario che subentrava nei diritti e Persona_1 nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e, quindi, assume va la legittimazione di parte nel presente procedimento. Il sig. si costituiva in giudizio con comparsa del 19.05.2022, Persona_1 impugnando ogni avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da contro il Parte_1 decreto ingiuntivo de quo e chiedendo il riconoscimento del suo credito per il pagamento dei canoni di locazione e/o dell'indennità di occupazione sino all'effettivo rilascio dell'immobile avvenuto nel settembre
2022.
Esperita la procedura di mediazione obbligatoria, che ha avuto esito negativo, veniva esperito da questo
Giudice il tentativo di conciliazione, con esito negativo.
Istruito il giudizio a mezzo prove documentali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è risultata infondata e, pertanto, va rigettata con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, il contratto di locazione posto a base della richiesta di decreto ingiuntivo è stato sottoscritto sia dal conduttore, sig. e sia dal padre, suo fideiussore, sig. Parte_2 Pt_1
, anche se, la firma del sig. è stata apposta non sul rigo “fideiussore” ma sul rigo
[...] Parte_1
Pt_
“conduttore”, di fianco a quella del figlio , come si rileva sull'ultima pagina del contratto allegato in atti.
Non vi è dubbio che il sig. , sottoscrivendo il contratto di locazione insieme al figlio, abbia Parte_1 accettato di adempiere alle obbligazioni assunte nel contratto de quo.
L'opponente, in qualità di fideiussore, in forza del contratto di locazione si è obbligato a: “ Si impegna ai sensi dell'articolo 1936 e seguenti del codice civile, in modo solidale e sussidiario rispetto al conduttore, sia all'esatto
e tempestivo pagamento del canone e dei relativi oneri, sia sempre in modo solidale, sussidiario al rispetto da parte del conduttore e loro congiunti di tutti i patti del presente contratto. Il fideiussore presenta la propria fideiussione in relazione al mancato pagamento del canone per l'importo massimo di tre annualità determinato ai sensi dell'articolo 5 del presente contratto e delle relative spese accessorie”
Ad ulteriore conferma dell'obbligo assunto dal convenuto, sovviene la sottoscrizione da parte del sig. Pt_1
della transazione con cui il sig. si impegnò a versare i canoni già scaduti alla data
[...] Parte_1 dell'intimazione di sfratto, nonché al versamento della somma corrispondente alla differenza fra il canone dovuto ed il contributo locativo che il avrebbe dovuto versare, confermando altresì le sue Controparte_2 obbligazioni di pagamento nei confronti della sig.ra La firma apposta sull'atto di transazione, allegato CP_1 al ricorso per decreto ingiuntivo, dimostra la volontà del sig. di ottemperare alle obbligazioni Parte_1 assunte con la sottoscrizione del contratto di locazione.
Ne consegue la infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente-fideiussore.
2 Del pari infondata è la eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'indeterminatezza della domanda.
Emerge dalla motivazione del decreto ingiuntivo opposto, quali sono i crediti cui si riferisce, con la specifica indicazione delle ragioni di ammissione e/o di esclusione delle somme richieste con il decreto ingiuntivo.
Infatti, sono state ammesse le somme vantate per canoni di locazione ed oneri condominiali alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (€10.404,14=), detratta la somma versata dal di Taranto a CP_2 titolo di contributo abitativo (€3.600,00=), ed escluse le somme richieste a titolo di spese e compensi per la procedura di sfratto per morosità (€812,96=) emettendo, così, decreto ingiuntivo per la somma di € 6.804,14=
(€10.404,14 - €3.600,00 = €6.804,14=).
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con riferimento alle somme dovute e di cui il fideiussore è tenuto a rispondere va rilevato in rito che si verte in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ove l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore e non può avanzare domande diverse da quelle azionate in sede monitoria, salva l'ipotesi di riconvenzionale formulata dall'opponente per effetto della quale egli si venga a trovare nella posizione processuale di convenuto e rispetto a tale nuova domanda di controparte egli ha diritto di avanzare nuove pretese mediante la proposizione della cd reconventio reconventionis( tra le altre cass. civ.2018/ 16564).
Nel caso in esame in assenza di riconvenzionale dell'opponente l'oggetto del giudizio di opposizione è relativo alle somme richieste in sede monitoria al fideiussore e di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Non può essere accolta la domanda di pagamento delle spese della procedura di sfratto poiché non rientranti nell'oggetto della garanzia fideiussoria, come specificata nel contratto di locazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. , nei confronti del sig. Parte_1
, così dispone: Persona_1
1) Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo N. 212/2022 (R.G. N. 509/2021) emesso dal Giudice del Tribunale di Taranto dott.ssa Mingione in data 9.02.2022;
2) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi € 3.128,80, di cui € 544,80 per spese ed € 2.584,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
3) Sentenza esecutiva.
Taranto, 27/03/2025
3 il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2117/2022 di R.G. avente ad oggetto: Pagamento del corrispettivo - fideiussione
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. VIGGIANO FRANCESCA MARIA ANNA, in virtù Parte_1 di mandato a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
OPPONENTE
CONTRO
, deceduta CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Luisa Paladino, in virtù di mandato in Persona_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Mezzetti n°31.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.04.22 con rito speciale e notificato in data 28.04.2022 a mezzo pec, il sig. Pt_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n°212/2022 emesso dal Tribunale di Taranto su
[...] domanda della sig.ra per la somma di € 6.804,14=. Il credito per cui la aveva CP_1 CP_1 ottenuto il decreto ingiuntivo impugnato, aveva a fondamento nel contratto di fideiussione sottoscritto dal sig.
per le obbligazioni assunte dal figlio con il contratto di locazione ad uso di Parte_1 Parte_2 abitazione stipulato da con la sig.ra per l'immobile sito in Taranto alla via Orazio Parte_2 CP_1
Flacco n°4 di Taranto di proprietà del sig. ed in usufrutto alla sig.ra La sig.ra Persona_1 CP_1 [...] ecedeva in data 29.12.2021 e l'immobile locato al , già in usufrutto alla sig.ra CP_1 Parte_2 CP_1
1 passava nella piena proprietà del figlio e nudo proprietario che subentrava nei diritti e Persona_1 nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e, quindi, assume va la legittimazione di parte nel presente procedimento. Il sig. si costituiva in giudizio con comparsa del 19.05.2022, Persona_1 impugnando ogni avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da contro il Parte_1 decreto ingiuntivo de quo e chiedendo il riconoscimento del suo credito per il pagamento dei canoni di locazione e/o dell'indennità di occupazione sino all'effettivo rilascio dell'immobile avvenuto nel settembre
2022.
Esperita la procedura di mediazione obbligatoria, che ha avuto esito negativo, veniva esperito da questo
Giudice il tentativo di conciliazione, con esito negativo.
Istruito il giudizio a mezzo prove documentali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è risultata infondata e, pertanto, va rigettata con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, il contratto di locazione posto a base della richiesta di decreto ingiuntivo è stato sottoscritto sia dal conduttore, sig. e sia dal padre, suo fideiussore, sig. Parte_2 Pt_1
, anche se, la firma del sig. è stata apposta non sul rigo “fideiussore” ma sul rigo
[...] Parte_1
Pt_
“conduttore”, di fianco a quella del figlio , come si rileva sull'ultima pagina del contratto allegato in atti.
Non vi è dubbio che il sig. , sottoscrivendo il contratto di locazione insieme al figlio, abbia Parte_1 accettato di adempiere alle obbligazioni assunte nel contratto de quo.
L'opponente, in qualità di fideiussore, in forza del contratto di locazione si è obbligato a: “ Si impegna ai sensi dell'articolo 1936 e seguenti del codice civile, in modo solidale e sussidiario rispetto al conduttore, sia all'esatto
e tempestivo pagamento del canone e dei relativi oneri, sia sempre in modo solidale, sussidiario al rispetto da parte del conduttore e loro congiunti di tutti i patti del presente contratto. Il fideiussore presenta la propria fideiussione in relazione al mancato pagamento del canone per l'importo massimo di tre annualità determinato ai sensi dell'articolo 5 del presente contratto e delle relative spese accessorie”
Ad ulteriore conferma dell'obbligo assunto dal convenuto, sovviene la sottoscrizione da parte del sig. Pt_1
della transazione con cui il sig. si impegnò a versare i canoni già scaduti alla data
[...] Parte_1 dell'intimazione di sfratto, nonché al versamento della somma corrispondente alla differenza fra il canone dovuto ed il contributo locativo che il avrebbe dovuto versare, confermando altresì le sue Controparte_2 obbligazioni di pagamento nei confronti della sig.ra La firma apposta sull'atto di transazione, allegato CP_1 al ricorso per decreto ingiuntivo, dimostra la volontà del sig. di ottemperare alle obbligazioni Parte_1 assunte con la sottoscrizione del contratto di locazione.
Ne consegue la infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente-fideiussore.
2 Del pari infondata è la eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'indeterminatezza della domanda.
Emerge dalla motivazione del decreto ingiuntivo opposto, quali sono i crediti cui si riferisce, con la specifica indicazione delle ragioni di ammissione e/o di esclusione delle somme richieste con il decreto ingiuntivo.
Infatti, sono state ammesse le somme vantate per canoni di locazione ed oneri condominiali alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (€10.404,14=), detratta la somma versata dal di Taranto a CP_2 titolo di contributo abitativo (€3.600,00=), ed escluse le somme richieste a titolo di spese e compensi per la procedura di sfratto per morosità (€812,96=) emettendo, così, decreto ingiuntivo per la somma di € 6.804,14=
(€10.404,14 - €3.600,00 = €6.804,14=).
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con riferimento alle somme dovute e di cui il fideiussore è tenuto a rispondere va rilevato in rito che si verte in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ove l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore e non può avanzare domande diverse da quelle azionate in sede monitoria, salva l'ipotesi di riconvenzionale formulata dall'opponente per effetto della quale egli si venga a trovare nella posizione processuale di convenuto e rispetto a tale nuova domanda di controparte egli ha diritto di avanzare nuove pretese mediante la proposizione della cd reconventio reconventionis( tra le altre cass. civ.2018/ 16564).
Nel caso in esame in assenza di riconvenzionale dell'opponente l'oggetto del giudizio di opposizione è relativo alle somme richieste in sede monitoria al fideiussore e di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Non può essere accolta la domanda di pagamento delle spese della procedura di sfratto poiché non rientranti nell'oggetto della garanzia fideiussoria, come specificata nel contratto di locazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. , nei confronti del sig. Parte_1
, così dispone: Persona_1
1) Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo N. 212/2022 (R.G. N. 509/2021) emesso dal Giudice del Tribunale di Taranto dott.ssa Mingione in data 9.02.2022;
2) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi € 3.128,80, di cui € 544,80 per spese ed € 2.584,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
3) Sentenza esecutiva.
Taranto, 27/03/2025
3 il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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