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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Rgac n. 76/2023
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al Rgac n. 76/2023
TRA
( , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
A ma viale Giuseppe Mazzini n. 6, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato presso CP_1 C.F._2
. Fiumicino viale Aldo Moro n. 11/N, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
), elettivamente domiciliato presso CP_2 C.F._3
sito in Tarquinia via S. Giuseppe n. 3, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
e ; Controparte_3 Controparte_4 CP_5
NTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4 CP_5
R : per i motivi esposti nei superiori paragrafi I-II, DISPORRE LA SOSPENSIONE, DA SUBITO ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE (considerando le somme portate dai Decreti, pari a lordi euro 15.000,00 a fronte del credito per cui si procede, pari a circa 19.000,00 euro) dell'efficacia esecutiva dei Decreti di Liquidazione oggetto di opposizione, emessi in data 13.12.2022 dal Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Rodà, nell'ambito della Procedura recante R.G.E. 432/2021, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
• IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per i motivi esposti nei superiori paragrafi I-II, ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e/o l'erroneità del Decreti oggetto della presente opposizione e per l'effetto DISPORNE L'ANNULLAMENTO E/O LA REVOCA, accertando e dichiarando, anche incidentalmente, che le relative somme non sono dovute in favore dei CTU resistenti, con ogni effetto e e conseguenza di legge da ciò derivante;
• IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale, per i motivi tutti sopra esposti e come indicato nelle Conclusioni del Paragrafo I (a cui si rinvia), ACCERTARE E DICHIARARE l'erroneità, la sproporzione e l'eccessività dei compensi liquidati e per l'effetto RIFORMARLI IN RIDUZIONE, APPLICANDO PER ENTRAMBI I CTU i Tariffari Minimi sul valore della singola quota oggetto di pignoramento, con riduzione della metà degli onorari prevista dall'art. 3 del DM di riferimento, del 30 maggio 2002; il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
• IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
2.Si costituiva in giudizio eccependo la tardività del ricorso e CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3.Si costituiva in giudizio ccependo la tardività del ricorso CP_2
e chiedendo il rigetto dell' nto infondata in fatto ed in diritto.
4.Nessuno si costituiva in giudizio per , e CP_5 Controparte_3 he rimanev Controparte_4
5.Alla prima udienza del 15.09.2023 il ricorrente deduceva a verbale “Il difensore di parte ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'emissione dell'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia (dott. Vigorito, Rg. n. 149/2023) che ha revocato entrambi i decreti di liquidazione in questa sede contestati rideterminandone l'importo. Dunque, ritenuto congruo il provvedimento suddetto l'avv. richiede che venga dichiarata la Parte_1 cessazione della materia del c n merito all'eccezione preliminare inerente la tardività della domanda insiste per la compensazione delle spese legali in ragione della costituzione di entrambe le controparti all'esito della definizione del giudizio di cui sopra e dunque della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente”. I resistenti costituiti insistevano per dichiararsi l'opposizione avverso il decreto di liquidazione tardiva e quindi inammissibile con condanna alle spese di lite.
6.Risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che il decreto di liquidazione in favore dei due ctu nella procedura esecutiva con RGE n. 432/2021 presso il Tribunale di Civitavecchia è stato comunicato al ricorrente in data 13.12.2022. Ai sensi degli artt. 170 del DPR n. 115/2002 e 15 del D. LGS n. 150/2011 l'opposizione va promossa con il deposito del ricorso entro il termine di 30 giorni. Nel caso di specie l'opposizione è stata promossa con il deposito del ricorso il 13.01.2023, dunque tardivamente in quanto il termine di 30 giorni veniva a scadere il 12.01.2023.
7.Pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza, non rilevando motivi per la compensazione attinenti al merito della causa, essendo il giudizio definito in rito per la tardività del deposito del ricorso. Vanno applicati valori inferiori ai medi tariffari tenendo conto del valore della causa, della definizione in rito del giudizio e della limitata attività processuale svolta in seguito alla prima udienza. Va inoltre esclusa la fase istruttoria in quanto non si è svolta.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, così provvede:
-DICHIARA inammissibile il ricorso;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
del rsi nella somma di euro 1.700, CP_1 oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefania Zafrani difensore dichiaratosi antistatario;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 elle spe a somma di euro 1.000,00
[...] oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 19.03.2025
Il giudice
Daniele Sodani
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al Rgac n. 76/2023
TRA
( , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
A ma viale Giuseppe Mazzini n. 6, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato presso CP_1 C.F._2
. Fiumicino viale Aldo Moro n. 11/N, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
), elettivamente domiciliato presso CP_2 C.F._3
sito in Tarquinia via S. Giuseppe n. 3, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
e ; Controparte_3 Controparte_4 CP_5
NTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4 CP_5
R : per i motivi esposti nei superiori paragrafi I-II, DISPORRE LA SOSPENSIONE, DA SUBITO ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE (considerando le somme portate dai Decreti, pari a lordi euro 15.000,00 a fronte del credito per cui si procede, pari a circa 19.000,00 euro) dell'efficacia esecutiva dei Decreti di Liquidazione oggetto di opposizione, emessi in data 13.12.2022 dal Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Rodà, nell'ambito della Procedura recante R.G.E. 432/2021, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
• IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per i motivi esposti nei superiori paragrafi I-II, ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e/o l'erroneità del Decreti oggetto della presente opposizione e per l'effetto DISPORNE L'ANNULLAMENTO E/O LA REVOCA, accertando e dichiarando, anche incidentalmente, che le relative somme non sono dovute in favore dei CTU resistenti, con ogni effetto e e conseguenza di legge da ciò derivante;
• IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale, per i motivi tutti sopra esposti e come indicato nelle Conclusioni del Paragrafo I (a cui si rinvia), ACCERTARE E DICHIARARE l'erroneità, la sproporzione e l'eccessività dei compensi liquidati e per l'effetto RIFORMARLI IN RIDUZIONE, APPLICANDO PER ENTRAMBI I CTU i Tariffari Minimi sul valore della singola quota oggetto di pignoramento, con riduzione della metà degli onorari prevista dall'art. 3 del DM di riferimento, del 30 maggio 2002; il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
• IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
2.Si costituiva in giudizio eccependo la tardività del ricorso e CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3.Si costituiva in giudizio ccependo la tardività del ricorso CP_2
e chiedendo il rigetto dell' nto infondata in fatto ed in diritto.
4.Nessuno si costituiva in giudizio per , e CP_5 Controparte_3 he rimanev Controparte_4
5.Alla prima udienza del 15.09.2023 il ricorrente deduceva a verbale “Il difensore di parte ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'emissione dell'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia (dott. Vigorito, Rg. n. 149/2023) che ha revocato entrambi i decreti di liquidazione in questa sede contestati rideterminandone l'importo. Dunque, ritenuto congruo il provvedimento suddetto l'avv. richiede che venga dichiarata la Parte_1 cessazione della materia del c n merito all'eccezione preliminare inerente la tardività della domanda insiste per la compensazione delle spese legali in ragione della costituzione di entrambe le controparti all'esito della definizione del giudizio di cui sopra e dunque della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente”. I resistenti costituiti insistevano per dichiararsi l'opposizione avverso il decreto di liquidazione tardiva e quindi inammissibile con condanna alle spese di lite.
6.Risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che il decreto di liquidazione in favore dei due ctu nella procedura esecutiva con RGE n. 432/2021 presso il Tribunale di Civitavecchia è stato comunicato al ricorrente in data 13.12.2022. Ai sensi degli artt. 170 del DPR n. 115/2002 e 15 del D. LGS n. 150/2011 l'opposizione va promossa con il deposito del ricorso entro il termine di 30 giorni. Nel caso di specie l'opposizione è stata promossa con il deposito del ricorso il 13.01.2023, dunque tardivamente in quanto il termine di 30 giorni veniva a scadere il 12.01.2023.
7.Pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza, non rilevando motivi per la compensazione attinenti al merito della causa, essendo il giudizio definito in rito per la tardività del deposito del ricorso. Vanno applicati valori inferiori ai medi tariffari tenendo conto del valore della causa, della definizione in rito del giudizio e della limitata attività processuale svolta in seguito alla prima udienza. Va inoltre esclusa la fase istruttoria in quanto non si è svolta.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, così provvede:
-DICHIARA inammissibile il ricorso;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
del rsi nella somma di euro 1.700, CP_1 oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefania Zafrani difensore dichiaratosi antistatario;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 elle spe a somma di euro 1.000,00
[...] oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 19.03.2025
Il giudice
Daniele Sodani