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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 808/2021 R.G., avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)” e vertente
TRA
... P.IV ), rappre- Parte_1 Parte_2 P.IV_1
sentata e difesa dagli Avv.ti MAZZEI GIANCARLO e MAZZEI FRANCESCO, in virtù di procura in atti,
ATTORE
E
C.F. ), a mezzo della sua mandataria Controparte_1 P.IV_2 Controparte_2
, come rappresentata da , rappresentata e difesa dall'Avv.ti
[...] Controparte_3
CESARE FABRIZIO e CESARE MARIA GABRIELLA, in virtù di procura in atti,
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ) quale mandataria della Controparte_4 P.IV_3 rappresentata e difesa dall' Avv. BRUNO MEOLI, in virtù di procura Controparte_5
in atti,
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione ex art 615 c.p.c., ritualmente notificato, Parte_3 ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in
[...]
data 10/02/2021 ad istanza di e per essa Controparte_1 Controparte_6 rappresentata dalla con il quale le veniva intimato di pagare la Controparte_7 somma complessiva di € 302.509,72 oltre interessi, da calcolarsi sul debito scaduto pari ad €
301.711,80.
La vicenda tra origine dal contratto di mutuo fondiario per Notar del 08.06.2009, Persona_1
rep. n. 48372, racc. n. 22075 con il quale la (Oggi Controparte_8 CP_5
ha concesso alla società
[...] Parte_4 un mutuo fondiario di € 400.000,00. A garanzia del mutuo è stata iscritta ipoteca, per la somma di € 720.000,00 sul compendio immobiliare della società mutuataria costituito dalla porzione di fabbricato in Montella alla via Verteglia n.43 di complessivi mq 202 (oggi nel NCEU al foglio 29, particella n. 1043 sub 7, categoria C/1, classe 4, mq 202, RC 3.223,62). Contestual- mente è stata costituita anche una fideiussione solidale da e Parte_2 CP_9 fino alla concorrenza dell'importo di 720.000,00. La società mutuataria si è resa inadempiente poiché non ha provveduto al pagamento delle rate nei termini pattuiti. La Controparte_1
è poi subentrata nel rapporto di cui è causa alla n seguito ad un contratto Controparte_5
di cessione dei crediti pecuniari in blocco ex art 58 del TUB.
Ad avviso dell'opponente il contratto di mutuo fondiario sarebbe nullo a causa del superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 del TUB e, inoltre, per mancanza e/o nullità della causa atteso che l'importo erogato è stato utilizzato, in gran parte, per coprire pregresse posi- zioni debitorie riconducibili a rapporti intrattenuti con la medesima banca. In ragione di ciò ha chiesto al Tribunale «1) di- Parte_4
sporre in via preliminare la integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
, in persona del legale rappresentante p. t., con sede in Modena, alla Via Controparte_10
S. Carlo n.° 8/20; 2) accertare e dichiarare che l'atto posto a fondamento del precetto non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, come tale, è inidoneo alla valida in- staurazione della minacciata esecuzione, anche per la insussistenza di un diritto certo ed esi- gibile e per la mancata valida spedizione in forma esecutiva;
3) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo;
4) accertare e dichiarare la nullità del mutuo fondiario per notar dell'8/06/2009 Rep. 48372 per violazione della norma Per_1 imperativa di cui all'art. 38 del TUB;
5) accertare e dichiarare la caducazione del titolo posto
a fondamento della minacciata esecuzione e la estinzione della ipoteca iscritta sulla scorta di un titolo ormai caducato, ordinando alla e/o all'inti- Controparte_10
mante di procedere alla cancellazione della ipoteca iscritta e, comunque, alla eliminazione del gravame;
6) accertare e dichiarare, in ogni caso, che il mutuo fondiario de quo è illegittimo e nullo per mancanza e/o illiceità della causa (art. 1418 c.c.) o, comunque, per violazione dell'art. 1344 c.c. e di norme imperative;
7) accertare e dichiarare che il mutuo de quo è stato erogato al solo fine di azzerare l'apparente saldo debitore derivante dal conto corrente n°162
e da altri rapporti di finanziamento intrattenuti dalla opponente con la e viziati da nullità CP_5
derivanti da gravi e persistenti violazioni della L. 108/96, applicazioni di commissioni ed oneri non previsti e mai pattuiti, interessi anatocistici e non convenuti o applicati in maniera diversa da quella pattuita, in violazione dell'art. 118 del TUB e, in generale, della normativa bancaria, etc.; 8) accertare e dichiarare che l'opponente ha il diritto di ottenere la restituzione di tutte le somme versate alla banca in forza del contratto di mutuo fondiario per notar condan- Per_1 nando la intimante e/o la alla restituzione della somma Controparte_10 di € 226.892,40 o di quella, ance minore, che, ad istruttoria espletata, risulterà dovuta;
9) condannare la intimante e/o la al risarcimento di tutti i Controparte_10
danni per la illegittima iscrizione ipotecaria nella somma che il Tribunale riterrà, in sua di- screzione, liquidare;
10) condannare l'intimante e/o la Controparte_10
al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione all'avv. Francesco Mazzei, antistatario».
Si è costituita in giudizio he, nel resistere all'opposizione, ha chiesto in Controparte_1
via preliminare di essere autorizzata alla chiamata in causa della cedente Controparte_5
Con ordinanza del 14.09.2021 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del mutuo fondiario per Notar rep. n. 48372 e racc. n. 22075, posto a fondamento dell'atto di precetto, ed Per_1 ha rinviato la causa all'udienza del 14.10.2021. In tale udienza, stante la preliminare richiesta sia dell'opponete che dell'opposta, il Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa della
[...]
CP_5
Con comparsa del 05.01.2022 si è costituita in giudizio la a quale ha Controparte_5
chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di dichiara- zione di nullità per il superamento del limite di finanziabilità, ha chiesto di convertire il mutuo fondiario ex art 38 del D.Lgs 385/1993 in ordinario mutuo ipotecario.
In seguito al deposito delle memorie istruttorie ex art 183, comma 6. c.p.c., il Tribunale, ritenuta non necessaria alcuna attività istruttoria, ha rinviato all'udienza dell'11.09.2024 per la precisa- zione delle conclusioni. Il procedimento è stato poi trattenuto in decisone con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
La domanda non è fondata per i seguenti motivi di diritto.
L'art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 385/1993 definisce il credito fondiario come quello che «ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.» La medesima norma, al secondo comma, stabilisce che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare mas- simo dei finanziamenti fondiari, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi. La delibera del CICR del 22 aprile 1995 a sua volta stabilisce che tale ammontare massimo è pari all'80% del valore dei beni ipotecati, percentuale che può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative. La norma- tiva però nulla prevede in ordine alle conseguenze derivanti della violazione del limite massimo dell'ammontare del finanziamento fondiario.
Tale mancanza ha comportato, inevitabilmente, un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 26672/2013 e. n. 27380/2013), nell'ipotesi di erogazione di un mutuo fondiario in violazione del limite di cui all'art. 38, comma 2 T.UB., il mutuo doveva ritenersi pienamente valido ed efficace e, soprattutto, mante- neva la caratteristica della fondiarietà, con ogni conseguente beneficio (quale il “consolida- mento” dell'ipoteca in dieci giorni ai fini dell'azione revocatoria, la possibilità di introdurre o proseguire una procedura esecutiva individuale anche in corso di fallimento del mutuatario,
l'esclusione da revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati dal debitore). Le uniche (ma soltanto eventuali) conseguenze scaturenti dal superamento del limite erano circoscritte all'ir- rogazione di sanzioni amministrative previste dalla disciplina del settore bancario e alla confi- gurazione di un'eventuale responsabilità risarcitoria della banca mutuante, laddove ne sussiste- vano i presupposti. In tale ottica veniva escluso, in primo luogo, che la delibera del CICR del
22 aprile 1995 costituisse applicazione dell'art. 117, comma 8 TUB, norma che prevede le ipo- tesi di nullità testuale dei contratti bancari. Inoltre, veniva negato che la fattispecie potesse es- sere sussunta nel perimetro della nullità virtuale.
Un secondo orientamento, di contenuto diametralmente opposto rispetto al primo, ha avuto ini- zio con la sentenza Cass. n. 17352/2017 ed è stato confermato da numerose successive pronunce
(Cass. nn. 19015/2017, 19016/2017, 6586/2018, 9079/2018, 11201/2018, 11543/2018,
13285/2018, 13286/2018, 20052/2018, 22466/2018, 29745/2018, 1193/2020 e, da ultimo,
16776/2021). Tale orientamento affermava la nullità integrale del mutuo fondiario concesso oltre il limite di cui all'art. 38 TUB, per violazione di una norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma 1., c.c. In estrema sintesi la Suprema Corte aveva stabilito, anche sulla scorta di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 175/2004 , che lo scopo sotteso all'art. 38, comma 2, TUB fosse quello di tutelare interessi pubblici economici, ovvero «ri- sponde a una necessità di analitica regolamentazione dettata da obiettivi economici generali
(…) attesa la ripercussione che tali tipologie di finanziamenti possono avere sull'economia nazionale», di talché la soglia di vigilanza si poneva come limite inderogabile dall'autonomia privata. Alcune pronunce successive, pur recependo tale impostazione, hanno tuttavia ritenuto possibile, sussistendone i presupposti, la conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario, ai sensi dell'art. 1424 c.c. (in tal senso Cass. 6586/2018), con conseguente salvezza sia della validità del contratto (pur senza i benefici derivanti dalla fondiarietà), sia della garanzia ipote- caria.
Il terzo orientamento, cui ha dato vita una parte della giurisprudenza di merito poi confermato anche da alcune pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 7509/2022), propendeva in- vece per la mera riqualificazione, ad opera del giudice, del mutuo fondiario eccedente il limite di cui all'art. 38 co. 2 TUB, in mutuo ordinario al quale, conseguentemente, non poteva appli- carsi la disciplina speciale fondiaria di cui agli artt. 39 ss. TUB.
Le Sezioni Unite, investite della questione, hanno risolto il conflitto giurisprudenziale con sen- tenza del 16 novembre 2022, n. 33719 escludendo innanzitutto la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto per superamento del limite massimo di finanziabilità, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, certamente non riscontrabile nell'art. 117, ottavo comma, T.U.B.
La Suprema Corte, attraverso una dettagliata analisi della normativa vigente, ha escluso anche la possibilità di individuare una ipotesi di nullità virtuale. La Corte ha evidenziato che la scelta compiuta dal legislatore è finalizzata a favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare, ampliando la possibilità di far ricorso al finanziamento bancario, contemperando però tale esi- genza con la necessità di contenere il rischio per le banche erogatrici a tutela della loro stabilità finanziaria e di quella dell'intero sistema bancario. Le Sezioni Unite hanno però escluso la natura pubblicistica dell'interesse protetto e l'imperatività della norma violata, che non è costi- tuita da una fonte primaria, ma da una fonte secondaria (qual è il provvedimento della Banca
d'Italia). La Corte ha inoltre rilevato che la previsione del limite di finanziabilità non incide sul sinallagma contrattuale, limitandosi a disciplinare, attraverso una regola di buona condotta, il comportamento della banca per tutelarne la stabilità patrimoniale. D'altro lato, il rispetto del limite di finanziamento non è circostanza evincibile dal contratto, posto che l'indicazione del valore del bene offerto in garanzia non costituisce requisito di forma del contratto e, anzi, la verifica del valore del cespite può avvenire in concreto solo attraverso valutazioni estimatorie che presentano ampi margini di opinabilità. Inoltre, la Corte ha posto in evidenza che la san- zione della nullità si porrebbe in contrasto proprio con l'interesse che la norma intende tutelare, con il paradossale risultato di pregiudicare ancora di più la stabilità patrimoniale della banca che la norma intende proteggere, a fronte di uno sproporzionato vantaggio per il mutuatario (il quale, per effetto della nullità, non sarebbe tenuto al versamento degli interessi ed altri oneri previsti nel contratto). Alla luce di tali considerazioni, le Sezioni Unite della Corte di Cassa- zione hanno espresso il primo principio di diritto, statuendo che «in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un ele- mento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento mera- mente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della con- nessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere».
Nella motivazione della sentenza volta ad escludere la configurabilità di una nullità anche par- ziale, la Corte ha altresì fornito alcune importanti conferme in ordine a principi già espressi in tema di mutuo fondiario: in primis che il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, poiché la destinazione della somma mutuata a determinate finalità pubbliche non costituisce elemento essenziale, e, inoltre, che il mutuo fondiario può essere validamente finalizzato anche a sanare debiti pregressi.
Nella seconda parte della sentenza le Sezioni Unite hanno esaminato la possibilità, prospettata dall'ordinanza interlocutoria, di riqualificazione del contratto alla stregua di un mutuo ipoteca- rio ordinario, prescindendo dal nomen iuris utilizzato dalle parti e “sterilizzando” il contratto delle tutele speciali previste dalla legge in favore del mutuante. La Suprema Corte ha categori- camente escluso tale possibilità, valorizzando il ruolo dell'autonomia contrattuale delle parti.
Infatti, pur non essendo il Giudice vincolato alla qualificazione del contratto data dalle parti, se esse concludono un mutuo fondiario «sussistendone le caratteristiche essenziali identificative, col deliberato proposito di regolare il rapporto secondo la pertinente disciplina, il giudice, in via di principio, non può disattendere la loro qualificazione a favore di una qualificazione anche parzialmente diversa ritenuta più adeguata secondo parametri normativi astratti, a meno che la stessa qualificazione non sia specificamente contestata in giudizio». Secondo la Corte, infatti, «contestare la validità di un negozio per contrasto con le norme che lo disciplinano non significa contestare, ma riconoscere la qualificazione secondo il tipo o sottotipo di riferi- mento». Il principio di diritto espresso impedisce pertanto al Giudice di riqualificare d'ufficio il contratto al fine di neutralizzarne gli effetti propri del tipo prescelto (nel caso di specie i benefici fondiari), anche se in presenza di una contestazione della sua validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualifi- cazione del contratto in termini di mutuo fondiario.
In conclusione, le Sezioni Unite hanno confermato la validità del mutuo fondiario concesso in violazione del limite di fondiarietà ex art. 38 TUB, così escludendone sia la necessità di una conversione, sia la possibilità di riqualificazione d'ufficio in mutuo ordinario. Tale statuizione
è supportata da un solido iter argomentativo, ed appare la più coerente con la ratio della norma- tiva sul credito fondiario, volta a garantire la stabilità del sistema bancario, e improntata altresì alla tutela dell'autonomia negoziale.
Venendo ora all'esame del caso di specie, il limite di finanziabilità disposto dall'art. 38 T.U.B. non può dirsi superato. Il valore attribuito all'immobile, su cui è stata costituita ipoteca, al mo- mento della stipula del contratto di mutuo fondiario era pari ad € 542.500,00; tanto risulta dalla perizia a firma del Geom. , incaricato dalla stessa società opponente. Pertanto, Persona_2 considerato che la somma erogata con il mutuo è pari ad € 400.000.00 non può dirsi superato il limite dell'80% (pari ad € 434.000,00). A nulla rilevano le discordanze con le quotazioni OMI cui fa accenno l'opponente. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che la perizia ac- quisita in sede di stipula del contratto di mutuo fondiario non può essere contestata con le stime dell'OMI, le quali sono meri valori presuntivi ed indiziari inidonei da sole a determinare un maggior valore e devono essere integrate da altri elementi probatori, per essere considerate ragionevolmente attendibili. Le quotazioni OMI non costituiscono fonte tipica di prova, ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a «condurre ad indicazioni di valori di larga massima» (in tal senso Cass. 2018/3197; 2016/21569). Inoltre, la valutazione del rispetto del limite di finanziabilità deve riferirsi all'immobile nel momento dell'erogazione del finan- ziamento per cui non esiste un'ipotesi di nullità sopravvenuta di un mutuo per riduzione del valore durante la vita del finanziamento: tale scostamento è rilevante soltanto al momento della stipulazione (Trib. Alessandria, n. 400/2019).
Occorre precisare che nel caso in esame, sebbene al momento della sottoscrizione del mutuo fondiario sia stata istituita anche una garanzia fideiussoria (art. 5 del contratto), il limite di finanziabilità non può ritenersi innalzato al 100%. Infatti, le «garanzie integrative» a cui fa riferimento la Delibera applicativa CICR del 22 aprile 1995 sono «fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso lo Stato, cessioni di annua- lità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, pegno su titoli di Stato». Sono dunque escluse le garanzie rilasciate da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche); come avvenuto nel caso di specie. La Banca d'Italia, con comunicato titolato “Garanzie integrative per il cre- dito fondiario” ( G.U. n. 76/2005) ha chiarito che «le garanzie integrative devono consentire alle banche finanziatrici un effettivo beneficio in termini di contenimento del rischio di credito, con conseguente possibilità di ridurre il livello di copertura della garanzia ipotecaria… essere direttamente riferibili alla singola operazione di finanziamento;
coprire esplicitamente le per- dite derivanti dal mancato pagamento del debitore per la quota fissata contrattualmente;
pre- vedere che il loro utilizzo non sia in alcun modo condizionato contrattualmente al verificarsi di eventi diversi dall'inadempimento del debitore;
non essere revocabili dal garante;
essere escutibili tempestivamente e a prima richiesta…Non sono pertanto idonee le garanzie integra- tive che prevedono il pagamento alla banca solo al termine delle procedure esecutive (quindi dopo la vendita dell'immobile) o che consentono al garante di opporre il beneficio della pre- ventiva escussione del debitore”.
La Cassazione in applicazione di quanto statuito della richiamata delibera del CICR ha ritenuto che « il limite di finanziabilità determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 38, comma 2,
d.lgs. n. 385 del 1993, (…) può essere elevato sino al 100% solo se vengono prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di as- sicurazione, fondi di garanzia e altre garanzie idonee, al cui novero non appartengono le ga- ranzie prestate da società semplici o da persone fisiche, poiché il livello di affidabilità patri- moniale offerto non è equiparabile a quello dello Stato e degli istituti bancari e assicurativi appena menzionati.» (Cass. ord. 10788/2022).
Non sussistendo un superamento del limite di finanziabilità, risulta infondata anche l'eccezione di nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo. Infatti, l'art. 41 T.U.B. dispone che «Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo».
Alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, il contratto di mutuo fondiario di cui è causa non può essere ritenuto nullo né per il superamento del limite di finanziabilità, che in concreto comunque non sussiste, né per mancanza e/o illiceità della causa (art. 1418 c.c.) o per violazione di legge delle norme imperative (art. 1344 c.c.).
È pacifico e non contestato che parte dei soldi erogati sono stati usati per estinguere pregresse situazioni debitorie esistenti tra mutuante e mutuaria;
del resto, ciò è stato espressamente pre- visto dall'art. 1 dello stesso contratto di mutuo. Tale oggetto del contratto non può definirsi nullo. Il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire. Ciò che lo caratterizza è, piuttosto, la possibi- lità di prestazione di una garanzia ipotecaria, da parte del proprietario di immobili (Cass.
9838/2021).
In ragione di ciò, ai fini della decisione del presente giudizio non rileva la connessione tra il contratto di mutuo fondiario e il rapporto di conto corrente n° 162. Le questioni relative alla presunta nullità degli altri rapporti finanziari intrattenuti dall'opponente con la CP_5
in quanto viziati da gravi e persistenti violazioni della L. 108/96, da applicazioni di
[...]
commissioni ed interessi non previsti e mai pattuiti, di interessi anatocistici e non convenuti o applicati in maniera diversa da quella pattuita, non incidono in alcun modo sulla validità del contratto di mutuo fondiario di cui è causa;
devono necessariamente essere oggetto di autonomo e separato accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, in rapporto al VI scaglione di riferimento e in relazione all'effettivo valore della causa (valori tra minimi e medi).
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, coì provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna a pagare alla Parte_4
e per essa alla sua mandataria , come Controparte_1 Controparte_6
rappresentata da , le spese di lite, liquidate in € 15.000,00 Controparte_3
per compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
c) condanna a pagare alla Parte_4
e spese di lite, liquidate in € 15.000,00 per Controparte_4
compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
d) revoca l'ordinanza del 14.09.2021 con cui è stata sospesa l'efficacia esecutiva del mutuo fondiario per Notar rep. n. 48372 e racc. n. 22075. Per_1
Avellino, 2.1.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia