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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 15/09/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. AR Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 2912/2025 promossa da c.f. , con il patrocinio dell'avv. Ilaria Dente Parte_1 C.F._1
RI OS RD, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Stefano C.F._2
Garbaccio Zanat
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Signor
[...]
e la NO AR SA RD in data 29.08.1998 a NO (MI) (Atto n. 31, Parte Parte_1
II, Serie A, Anno 1998 – Comune di NO (cfr. doc. 1),
• ordinare al Comune di NO (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• benché il finanziamento di Euro 95.000,00 di cui al punto 6) sia intestato esclusivamente al
Signor la NO AR SA RD, alla luce del fatto che detto denaro è Parte_1 stato utilizzato esclusivamente per apporre notevoli migliorie alla propria abitazione sita in Borgata
Trabucco n. 14 – LD (BI) (di proprietà al 75% della NO RD e per la restante metà in parti uguali tra i figli e ) si impegna a restituire fino alla fine (ultima rata CP_1 CP_2 scadente in data 30.05.2033) detto finanziamento, che, dunque, non graverà in alcun modo sul Signor
Parte_1
• dichiarare compensate le spese legali;
• dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e, dunque, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e RI OS RD hanno contratto matrimonio Parte_1 concordatario in NO - MI il 29 agosto 1998, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di NO – MI, anno 1998, parte II, serie A. Dall'unione è nato, in data 8 agosto 2001, il figlio , ora maggiorenne e indipendente. Per_1
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella, numero 27 del
21 gennaio 2022.
Con ricorso congiunto depositato il 17/07/2025 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 21 gennaio 2022, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 2912 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e RI OS RD in NO - MI il 29 agosto 1998, atto Parte_1 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
NO – MI, anno 1998, parte II, serie A.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 09/09/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. AR Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 2912/2025 promossa da c.f. , con il patrocinio dell'avv. Ilaria Dente Parte_1 C.F._1
RI OS RD, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Stefano C.F._2
Garbaccio Zanat
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Signor
[...]
e la NO AR SA RD in data 29.08.1998 a NO (MI) (Atto n. 31, Parte Parte_1
II, Serie A, Anno 1998 – Comune di NO (cfr. doc. 1),
• ordinare al Comune di NO (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• benché il finanziamento di Euro 95.000,00 di cui al punto 6) sia intestato esclusivamente al
Signor la NO AR SA RD, alla luce del fatto che detto denaro è Parte_1 stato utilizzato esclusivamente per apporre notevoli migliorie alla propria abitazione sita in Borgata
Trabucco n. 14 – LD (BI) (di proprietà al 75% della NO RD e per la restante metà in parti uguali tra i figli e ) si impegna a restituire fino alla fine (ultima rata CP_1 CP_2 scadente in data 30.05.2033) detto finanziamento, che, dunque, non graverà in alcun modo sul Signor
Parte_1
• dichiarare compensate le spese legali;
• dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e, dunque, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e RI OS RD hanno contratto matrimonio Parte_1 concordatario in NO - MI il 29 agosto 1998, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di NO – MI, anno 1998, parte II, serie A. Dall'unione è nato, in data 8 agosto 2001, il figlio , ora maggiorenne e indipendente. Per_1
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella, numero 27 del
21 gennaio 2022.
Con ricorso congiunto depositato il 17/07/2025 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 21 gennaio 2022, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 2912 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e RI OS RD in NO - MI il 29 agosto 1998, atto Parte_1 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
NO – MI, anno 1998, parte II, serie A.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 09/09/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore