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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/05/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 871/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c., iscritta a ruolo in data 04/03/2025,
DA cf: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 14.1.1987;
e
(cf: nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANDREA BELLANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore giusta procura in atti;
Con i seguenti figli:
• nata a [...] il [...] Per_1
*
Con ricorso ex art. 453 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 04/03/2025, le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente di accogliere le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come di seguito riportate:”
• La figlia resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
presso il padre. • starà con la madre a tutti i weekend nella giornata di domenica, oltre ad almeno tre giorni Per_1
infrasettimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 17, o comunque dal termine degli impegni scolastici, sino a dopo cena, salvo diverso accordo tra i genitori.
• I genitori concorderanno in un momento successivo eventuali pernottamenti della figlia presso la madre.
• Durante le vacanze estive , salvo sua diversa volontà e previo accordo tra i genitori che dovrà Per_1
intercorrere entro la data del 1° maggio di ciascuna annualità, trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
• Durante le vacanze natalizie i genitori si impegnano a concordare, entro la data del 1° dicembre di ciascuna annualità, i periodi che la figlia trascorrerà con ciascun genitore.
• I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia nei giorni di loro competenza.
• I genitori, nel rispetto del Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Cremona, concorreranno al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia nella misura pari al 50% ciascuno.
• I genitori concordano che l'assegno universale, e ogni ulteriore sussidio ad esso equiparabile, sarà di esclusiva ed integrale competenza del sig. Parte_1
• I genitori si impegnano a trasferire a favore della figlia la proprietà della abitazione Per_1
familiare, prevedendo il diritto di usufrutto in favore del sig. per la durata di anni venti. Parte_1
• Il sig. si impegna a non convivere con alcuna eventuale futura compagna presso Parte_1
l'abitazione sita in Vaiano Cremasco (CR) via Sant' Antonino n. 58 e che la cui proprietà verrà trasferita alla figlia come da punti che precedono. Per_1
• Le parti manterranno altresì il diritto di prelazione in caso di futura vendita dell'immobile da parte della figlia a soggetti terzi. Per_1
• Le parti concordano che la rata del mutuo sarà integralmente corrisposta dal sig. e la Parte_1
sig.ra sarà estromessa dal rapporto con effetto liberatorio. CP_1
• Le spese notarili per il predetto trasferimento saranno ripartite tra le parti
• I sig.ri e prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il Parte_1 CP_1 rinnovo del passaporto e per l'inserimento della figlia minore su entrambi i passaporti dei genitori.”
Le parti hanno altresì richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno depositato documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c. attestante le rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno sottoscritto personalmente e confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
* Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia minore e delle parti e adeguato alle circostanze fattuali, come concordemente valutate dalle parti stesse.
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.), vista anche l'età.
Anche le ulteriori statuizioni e pattuizioni, ivi comprese quelle di natura economica, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di Parte_1 Controparte_1
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) nulla sulle spese.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c., iscritta a ruolo in data 04/03/2025,
DA cf: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 14.1.1987;
e
(cf: nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANDREA BELLANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore giusta procura in atti;
Con i seguenti figli:
• nata a [...] il [...] Per_1
*
Con ricorso ex art. 453 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 04/03/2025, le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente di accogliere le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come di seguito riportate:”
• La figlia resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
presso il padre. • starà con la madre a tutti i weekend nella giornata di domenica, oltre ad almeno tre giorni Per_1
infrasettimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 17, o comunque dal termine degli impegni scolastici, sino a dopo cena, salvo diverso accordo tra i genitori.
• I genitori concorderanno in un momento successivo eventuali pernottamenti della figlia presso la madre.
• Durante le vacanze estive , salvo sua diversa volontà e previo accordo tra i genitori che dovrà Per_1
intercorrere entro la data del 1° maggio di ciascuna annualità, trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
• Durante le vacanze natalizie i genitori si impegnano a concordare, entro la data del 1° dicembre di ciascuna annualità, i periodi che la figlia trascorrerà con ciascun genitore.
• I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia nei giorni di loro competenza.
• I genitori, nel rispetto del Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Cremona, concorreranno al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia nella misura pari al 50% ciascuno.
• I genitori concordano che l'assegno universale, e ogni ulteriore sussidio ad esso equiparabile, sarà di esclusiva ed integrale competenza del sig. Parte_1
• I genitori si impegnano a trasferire a favore della figlia la proprietà della abitazione Per_1
familiare, prevedendo il diritto di usufrutto in favore del sig. per la durata di anni venti. Parte_1
• Il sig. si impegna a non convivere con alcuna eventuale futura compagna presso Parte_1
l'abitazione sita in Vaiano Cremasco (CR) via Sant' Antonino n. 58 e che la cui proprietà verrà trasferita alla figlia come da punti che precedono. Per_1
• Le parti manterranno altresì il diritto di prelazione in caso di futura vendita dell'immobile da parte della figlia a soggetti terzi. Per_1
• Le parti concordano che la rata del mutuo sarà integralmente corrisposta dal sig. e la Parte_1
sig.ra sarà estromessa dal rapporto con effetto liberatorio. CP_1
• Le spese notarili per il predetto trasferimento saranno ripartite tra le parti
• I sig.ri e prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il Parte_1 CP_1 rinnovo del passaporto e per l'inserimento della figlia minore su entrambi i passaporti dei genitori.”
Le parti hanno altresì richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno depositato documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c. attestante le rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno sottoscritto personalmente e confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
* Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia minore e delle parti e adeguato alle circostanze fattuali, come concordemente valutate dalle parti stesse.
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.), vista anche l'età.
Anche le ulteriori statuizioni e pattuizioni, ivi comprese quelle di natura economica, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di Parte_1 Controparte_1
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) nulla sulle spese.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato