TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3652 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.13552/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 10 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.13552/2023, promossa da:
1. , nata in [...], il [...]; Controparte_1
2. , nato in Brasile, il [...], in [...], nonché con CP_2 Controparte_3 nata in [...], il [...], per il figlio minore:
3. , nato in [...] il [...]; Controparte_4
4. , nato in [...], il 1° maggio 1979, in proprio, nonché con CP_5 Persona_1
nata in [...], il [...], per la figlia minore:
[...] 5. nata in [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliati in PIAZZA IV NOVEMBRE 4, MILANO, presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. GIORGIANNI ANTONINO ); C.F._1
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_6 Controparte_7 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1 -procedere al riconoscimento dalla nascita dello status di cittadino italiano in favore dei sig.ri:
, nata a [...], SP, Brasile, il 9 aprile del 1951ed ivi residente;
Controparte_1
, nato a [...], SP, Brasile, il 14 agosto del 1975, ed ivi CP_2 residente;
nato a [...], SP, Brasile il 22 luglio del 2007, ed ivi residente;
Persona_2
, nato a [...], SP, Brasile, l'1 maggio del1979, ed ivi CP_5 residente;
nata a [...], SP, Brasile il 2 settembre del 2013, ed ivi residente;
Parte_1
e, per l'effetto
-dichiarare che la sig.ra , il sig. , il minore Controparte_1 CP_2 [...]
, il sig. e la minore , sono cittadini italiani dalla Persona_2 CP_5 Parte_1 nascita;
-ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei sig.ri: , , Controparte_1 CP_2 Persona_2
e , altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari
[...] CP_5 Parte_1 competenti.
-voglia, altresì, il Tribunale adito condannare il convenuto alla rifusione di spese e compensi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/10/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato nel Comune di Comacchio (FE) il 25 luglio del 1889 (doc.1) ed Persona_3 emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.4).
Con decreto in data 14 marzo 2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 10 dicembre
2'25 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 21 marzo 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_6 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 9 dicembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
In data 31 gennaio del 1920, si univa in matrimonio con (doc.3) da Persona_3 Persona_4 cui nasceva l'1 gennaio 1921il figlio (doc.6),, il quale, il 23 maggio del 1946, si Persona_5 univa in matrimonio con (doc.7), da cui nasceva il 9 aprile del 1951 la figlia Persona_6
, odierna ricorrente, la quale, il 10 aprile del 1971, si univa in Controparte_1
2 matrimonio con (doc.10) da cui nascevano i figli: 1. il 14 Persona_7 CP_2 agosto del 1975 (doc.11), odierno ricorrente, il quale, in data 14 giugno del 2004, si univa in matrimonio con (doc.13) da cui nasceva in data 22 luglio del 2007, il figlio Controparte_3
(doc.15), odierno ricorrente;
2. l'1 maggio del 1979 Persona_2 CP_5
(doc.12), odierno ricorrente, il quale, in data 7 luglio 2007, si univa in matrimonio con
[...]
(doc.16) da cui nasceva, in data 2 settembre del 2013, la figlia minore Persona_8 Parte_1
(doc.17), odierna ricorrente.
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_6 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato, telemativìcamente, l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente d'Italia di deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale Parte_2
3 con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla Persona_3 cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale, l'ha trasmessa alla figlia , che la trasmetteva ai Persona_5 Controparte_1 figli:
1. che la trasmetteva al figlio;
2. che, CP_2 Persona_2 CP_5
a sua volta, la trasmetteva alla figlia . Parte_1
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
4 Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_3
Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_6
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. , nata in [...], il [...]; Controparte_1
2. , nato in [...], il [...]; CP_2
3. , nato in [...] il [...]; Controparte_4
4. , nato in [...], il 1° maggio 1979; CP_5
5. nata in [...] il [...], Parte_1 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 15/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 10 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.13552/2023, promossa da:
1. , nata in [...], il [...]; Controparte_1
2. , nato in Brasile, il [...], in [...], nonché con CP_2 Controparte_3 nata in [...], il [...], per il figlio minore:
3. , nato in [...] il [...]; Controparte_4
4. , nato in [...], il 1° maggio 1979, in proprio, nonché con CP_5 Persona_1
nata in [...], il [...], per la figlia minore:
[...] 5. nata in [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliati in PIAZZA IV NOVEMBRE 4, MILANO, presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. GIORGIANNI ANTONINO ); C.F._1
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_6 Controparte_7 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1 -procedere al riconoscimento dalla nascita dello status di cittadino italiano in favore dei sig.ri:
, nata a [...], SP, Brasile, il 9 aprile del 1951ed ivi residente;
Controparte_1
, nato a [...], SP, Brasile, il 14 agosto del 1975, ed ivi CP_2 residente;
nato a [...], SP, Brasile il 22 luglio del 2007, ed ivi residente;
Persona_2
, nato a [...], SP, Brasile, l'1 maggio del1979, ed ivi CP_5 residente;
nata a [...], SP, Brasile il 2 settembre del 2013, ed ivi residente;
Parte_1
e, per l'effetto
-dichiarare che la sig.ra , il sig. , il minore Controparte_1 CP_2 [...]
, il sig. e la minore , sono cittadini italiani dalla Persona_2 CP_5 Parte_1 nascita;
-ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei sig.ri: , , Controparte_1 CP_2 Persona_2
e , altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari
[...] CP_5 Parte_1 competenti.
-voglia, altresì, il Tribunale adito condannare il convenuto alla rifusione di spese e compensi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/10/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato nel Comune di Comacchio (FE) il 25 luglio del 1889 (doc.1) ed Persona_3 emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.4).
Con decreto in data 14 marzo 2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 10 dicembre
2'25 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 21 marzo 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_6 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 9 dicembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
In data 31 gennaio del 1920, si univa in matrimonio con (doc.3) da Persona_3 Persona_4 cui nasceva l'1 gennaio 1921il figlio (doc.6),, il quale, il 23 maggio del 1946, si Persona_5 univa in matrimonio con (doc.7), da cui nasceva il 9 aprile del 1951 la figlia Persona_6
, odierna ricorrente, la quale, il 10 aprile del 1971, si univa in Controparte_1
2 matrimonio con (doc.10) da cui nascevano i figli: 1. il 14 Persona_7 CP_2 agosto del 1975 (doc.11), odierno ricorrente, il quale, in data 14 giugno del 2004, si univa in matrimonio con (doc.13) da cui nasceva in data 22 luglio del 2007, il figlio Controparte_3
(doc.15), odierno ricorrente;
2. l'1 maggio del 1979 Persona_2 CP_5
(doc.12), odierno ricorrente, il quale, in data 7 luglio 2007, si univa in matrimonio con
[...]
(doc.16) da cui nasceva, in data 2 settembre del 2013, la figlia minore Persona_8 Parte_1
(doc.17), odierna ricorrente.
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_6 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato, telemativìcamente, l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente d'Italia di deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale Parte_2
3 con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla Persona_3 cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale, l'ha trasmessa alla figlia , che la trasmetteva ai Persona_5 Controparte_1 figli:
1. che la trasmetteva al figlio;
2. che, CP_2 Persona_2 CP_5
a sua volta, la trasmetteva alla figlia . Parte_1
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
4 Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_3
Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_6
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. , nata in [...], il [...]; Controparte_1
2. , nato in [...], il [...]; CP_2
3. , nato in [...] il [...]; Controparte_4
4. , nato in [...], il 1° maggio 1979; CP_5
5. nata in [...] il [...], Parte_1 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 15/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
5