Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 giugno 2016 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 giugno 2025 |
Commentari • 223
- 1. Il ruolo della fiducia nell’ordinamento italiano: tra modello romanistico e modello germanicohttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
Il negozio fiduciario non è disciplinato in termini generali nel codice civile o nella legislazione speciale: la ricostruzione dei principi che ne regolano l'applicazione si deve, quindi, fondamentalmente all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Invero, deve considerarsi che, pur in assenza di una organica disciplina, la fiducia è una figura che trova spazio, seppur in modo marginale, sia nel codice civile che nella legislazione speciale. In ambito successorio, l'articolo 627 c.c. disciplina la fiducia testamentaria che non genera obbligazioni civili, ma dà luogo soltanto ad una obbligazione naturale. Sempre in ambito testamentario, la fiducia viene, poi, in rilievo con la …
Leggi di più… - 2. Divorziohttps://www.osservatoriofamiglia.it/
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Corte cost., sent. 14 febbraio 2020, n. 18, Pres. Cartabia, Red. Cartabia Per leggere la sentenza, clicca qui. Diamo sintetica ed immediata notizia, in attesa di eventuale commento critico, d'una sentenza della Corte costituzionale in materia di detenzione domiciliare speciale, mediante la quale – in esito ad un lungo percorso di valorizzazione delle necessità di cura genitoriale per i figli minori o per le persone disabili – la possibilità della misura alternativa è stata sganciata dal limite fino ad oggi vigente (cioè quello dell'età inferiore a dieci anni), consentendo la misura stessa qualunque sia l'età della persona svantaggiata che la madre è chiamata ad accudire. 1. La norma …
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Giurisprudenza • 412
- 1. Corte d'Appello Torino, sentenza 11/06/2025, n. 515Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1528/2022 avente ad oggetto: giudizio di rinvio da Cassazione – risarcimento danni per mancato puntuale recepimento della direttiva 2004/80/CE promossa da: (C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ), elettivamente domiciliati presso gli Avv.ti Stefano Commodo e Gaetano C.F._2 Amedeo Catalano che li …Leggi di più...
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- 2. TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/03/2025, n. 2329Provvedimento: Pubblicato il 20/03/2025 N. 02329/2025 REG.PROV.COLL. N. 04636/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4636 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'istruzione e del merito – Direzione didattica statale Mondragone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e …Leggi di più...
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- 3. Trib. Macerata, sentenza 22/09/2025, n. 617Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 854 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 6 marzo 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 più 20, e vertente TRA Parte_1 (C.F. e P.Iva P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante p.t. E Parte_2 (C.F. CodiceFiscale_1 ), rappresentati e difesi dagli dall'avv. Andrea Giommi, come da incarico in atti. OPPONENTI E Controparte_1 …Leggi di più...
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- 4. Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1171Provvedimento: N. 27573/2020 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________ R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 10 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 27573/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13/06/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente TRA , c.f.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 ), e l'Avv. NATALE RAFFAELE (c.f.: , che C.F._2 C.F._3 rappresenta e difende le parti ricorrenti in virtù di procura alle liti allegata in atti, ed agisce nel presente giudizio anche come …Leggi di più...
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- 5. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 12/08/2024, n. 2434Provvedimento: Pubblicato il 12/08/2024 N. 02434/2024 REG.PROV.COLL. N. 01871/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1871 del 2023, proposto da Associazione Regionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettiva e Disturbi del Neurosviluppo Anffas Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giardina Mariapaola e Gatto Alessia Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di Lercara Friddi e l'Azienda …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2 , 3 , 30 , 32 e 38 della Costituzione , dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 , e' volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilita'.
2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilita' grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilita', prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perche' gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonche' in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata gia' durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all' articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 , nel rispetto della volonta' delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilita' grave, di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e' accertato con le modalita' indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilita'.
3. La presente legge e' volta, altresi', ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all' articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di enti del Terzo settore iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , in favore di persone con disabilita' grave, secondo le modalita' e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge. (1)(2) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l' art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 , si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilita' delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 ". ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , come modificato dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84 , ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025". - Art. 2. Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ((e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita')) , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ((definiscono)) con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3. - Art. 3.
Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. (5) ((6)) 2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.
3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti, le modalita' per la pubblicita' dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
-------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 , ha disposto (con l'art. 1, comma 490) che "Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112 , e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020". -------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarita' e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112 , e' incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020".