Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 giugno 2016 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 giugno 2025 |
Commentari • 208
- 1. Chi Paga I Debiti Di Mio Fratello? E Se È Nullatenente?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 9 giugno 2025
- 2. Giustizia InsiemeSimone Pitto · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Attività di interesse generalehttps://www.brocardi.it/
- 4. Trust estero con beneficiari residenti: tassazione e monitoraggioFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 24 gennaio 2026
Trust estero e beneficiari residenti: la guida completa 2026 alla tassazione delle attribuzioni, distinzione tra reddito e capitale, obblighi di monitoraggio nel Quadro RW e calcolo IVIE/IVAFE dopo la Circolare 34/E. L'epoca dell'incertezza sui trust esteri è finita. Se fino a qualche anno fa i beneficiari residenti in Italia potevano navigare in una “zona grigia” normativa, nel 2026 il quadro è definito e i controlli automatizzati (CRS – Common Reporting Standard) non lasciano scampo. La questione centrale per il contribuente italiano oggi non è più “se” il trust verrà scoperto, ma come qualificare correttamente le attribuzioni ricevute per evitare un doppio regime obbligatorio: …
Leggi di più… - 5. learninghttps://www.osservatoriofamiglia.it/
Giurisprudenza • 407
- 1. Trib. Macerata, sentenza 22/09/2025, n. 617Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 854 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 6 marzo 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 più 20, e vertente TRA (C.F. e P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 E (C.F. ), rappresentati e difesi dagli Parte_2 CodiceFiscale_1 dall'avv. Andrea Giommi, come da incarico in atti. OPPONENTI E ), in persona …Leggi di più...
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- 2. CGARS, sez. I, sentenza 30/07/2025, n. 620Provvedimento: Pubblicato il 30/07/2025 N. 00620/2025REG.PROV.COLL. N. 00332/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 332 del 2025, proposto da GI ES, rappresentato e difeso dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Gabriello Carnazza, 51; contro Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 10/07/2024, n. 398Provvedimento: Sentenza n. 398/2024 Depositato il 10/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 06/06/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale: TOMASELLI FIORENZO, Presidente PANASSIDI GIUSEPPE, Relatore SARTORE MARTINO, Giudice in data 06/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 567/2022 depositato il 10/10/2022 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Marostica - Via L. Tempesta, 17 36063 Marostica VI Difeso da Difensore_2 - …Leggi di più...
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- 4. Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 990Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli VIII sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al N.R.G. 26999/20 TRA e in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Varricchio Persona_1 presso il suo studio in Napoli alla via Andrea D'Isernia n. 55 elett.te domiciliati giusta procura in atti; ATTORI CONTRO Controparte_1 E [...] , in persona del Controparte_2 direttore generale, legale p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Dulvi …Leggi di più...
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- 5. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 12/08/2024, n. 2434Provvedimento: Pubblicato il 12/08/2024 N. 02434/2024 REG.PROV.COLL. N. 01871/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1871 del 2023, proposto da Associazione Regionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettiva e Disturbi del Neurosviluppo Anffas Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giardina Mariapaola e Gatto Alessia Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di Lercara Friddi e l'Azienda …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2 , 3 , 30 , 32 e 38 della Costituzione , dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 , e' volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilita'.
2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilita' grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilita', prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perche' gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonche' in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata gia' durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all' articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 , nel rispetto della volonta' delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilita' grave, di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e' accertato con le modalita' indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilita'.
3. La presente legge e' volta, altresi', ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all' articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di enti del Terzo settore iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , in favore di persone con disabilita' grave, secondo le modalita' e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge. (1)(2) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l' art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 , si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilita' delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 ". ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , come modificato dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84 , ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025". - Art. 2. Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ((e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita')) , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ((definiscono)) con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3. - Art. 3.
Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. (5) ((6)) 2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.
3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti, le modalita' per la pubblicita' dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
-------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 , ha disposto (con l'art. 1, comma 490) che "Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112 , e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020". -------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarita' e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112 , e' incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020".