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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6053 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n.541/2018 del Tribunale di Nola pubblicata il 13/3/2018 iscritto al n. 3688/2018 ruolo generale affari contenziosi e pendente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Feliciello Parte_1 C.F._1
(C.F. C.F._2
APPELLANTE
(Cod. Fisc. ) – Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
[...]
Italiane S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata difesa dall'Avv. Girolamo
LL (C.F. ; CodiceFiscale_3
E
, con sede in Bologna alla Via Controparte_3
Marco Emilio Lepido, 182/C, (C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t.,dall'Avv. Felice P.IVA_2
DA (C.F: C.F._4
E
1 con sede in Milano alla Piazza Tre Torri, 3 (CF , in persona del CP_4 P.IVA_3 procuratore speciale dott. rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco OLtano del Controparte_5 foro di OL ( C.F. C.F._5
APPELLATI
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_7
in persona del legale rappresentante p.t. CP_8
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24/5/2010 , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti nella qualità di eredi di convenivano in giudizio, innanzi al Parte_4 Persona_1
Tribunale di Nola, la società nonché per sentir così provvedere: “1) CP_8 Controparte_7
Accertare e dichiarare che il fondo degli attori è stato gravemente danneggiato in seguito alla esecuzione dei lavori di realizzazione della linea Alta velocità (collegamento Nord – Sud tra la linea
AV Roma – OL e la linea Monte del Vesuvio dal Km. 214+799 al Km.216+956), imputabili esclusivamente alla condotta imperita e negligente posta in essere dalle società convenute insieme, ovvero ciascuna per quanto di ragione;
2) Condannare la in pers. del suo leg. Rapp.te CP_8
p.t., e in pers. del suo leg. Rapp.te p.t., in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione Controparte_7 al pagamento della somma di € 25.675,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero di quella somma maggiore e/o minore che l'intestata giustizia riterrà doversi riconoscere agli eredi
per i danni si cui sub 9); 3) Accertare e Dichiarare l'arbitraria e/o illegittima Persona_1 occupazione di mt. 17,00 perpetrata in danno degli attori di cui alle p.lle nn. 890 e 891, oltre il limite di esproprio, per l'effetto condannare le convenute, ognuna per quanto di ragione, al risarcimento del danno come determinato a seguito di C.T.U. e delle risultanze tutte di cause;
4) Condannare, inoltre, la in pers. del suo leg. Rapp.te p.t., e in pers. del suo leg. Rapp.te CP_8 Controparte_7
p.t., in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione al risarcimento del danno morale patito dagli attori per la determinazione e liquidazione del quale ci si rimette all'equa valutazione del giudice adito;
5) Condannare, ex art. 2043 c.c., la in pers. del suo leg. Rapp.te p.t., e CP_8 CP_7
in pers. del suo leg. Rapp.te p.t., in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione al
[...] risarcimento del danno che si quantifica in € 20.000,00 o così come meglio sarà quantificato e determinato in corso di causa;
5)Condannare, in ogni caso, le convenute società al pagamento delle spese diritti ed onorari, della fase stragiudiziale e del presente giudizio, con attribuzione ai
2 sottoscritti procuratori antistatari, per aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali, oltre iva e cpa come per legge.”
Gli attori deducevano di essere proprietari di terreni agricoli siti nel Comune di Casalnuovo
(individuati al N.C.T. al foglio 16, P.lle 66, 440, 648, 647, 890, 891, 892, 442, per una superficie complessiva di mq 3.460), oggetto nel corso degli anni di una serie di occupazioni e/o espropri per pubblica utilità, finalizzati alla realizzazione della Nuova Linea a Monte del Vesuvio (a cura di
Società BO S.p.A)., e della Linea ad alta Velocità, Collegamento Nord-Sud tra la linea AV Roma-
OL e la Linea a Monte del Vesuvio (a cura di . Controparte_7
In particolare deducevano che la particella 647 era stata occupata a seguito del Decreto del Prefetto di OL del 26/2/1999 e le particelle 890 e 891 erano state occupate con decreto del 16/2/2004; chiedevano il risarcimento dei danni subiti per l'illegittima occupazione di mq 17, per l'interclusione dei terreni identificati con le particelle 66,440,648,892 e 442 e la perdita definitiva della possibilità di coltivazione, nonché per la perdita di utilizzabilità dei canali di scolo delle acque meteoriche preesistenti all'espropriazione con conseguente allagamento ed impraticabilità della zona interessata.
Si costituiva la che eccepiva la carenza di legittimazione passiva della CP_1 CP_8
(incorporata nella ) e della il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e CP_9 Controparte_7 chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la BO S.p.A. ed il Controparte_3
autorizzata la chiamata in causa di costituiva il che
[...] Controparte_3 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la ai fini della manleva. Si costituiva la quale società incorporante CP_10 CP_11 la BO S.p.A. che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nelle more del giudizio dava atto di essere divenuto unico proprietario degli Parte_1 immobili oggetto di causa.
Il Giudice ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio ed all'esito decideva la causa con sentenza n.541/2018 pubblicata il 13/3/2018 così provvedendo “ estromette dal presente giudizio gli originari attori , e per essere divenuto Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1 in corso di causa unico proprietario degli immobili interessati dal giudizio;
dichiara il difetto di legittimazione passiva dei convenuti ed per le Controparte_12 Controparte_7 ragioni di cui in parte motiva attesa la costituzione del successore ex lege CP_1 accoglie la domanda di nei limiti indicati in parte motiva volta ad ottenere il Parte_1 pagamento dell'indennità di occupazione illegittima per lo sconfinamento di 17 mq e per l'effetto condanna a pagare a la somma di euro 299,20 cui Controparte_1 Parte_1 va aggiunta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dall'11/10/2004, data della immissione in possesso fino all'attualità;
3 compensa integralmente le spese processuali;
pone le spese del C.T.U., liquidate in corso di causa… definitivamente a carico di Controparte_1 con condanna della stessa a rimborsare all'attore quanto quest'ultimo ha corrisposto
[...]
o corrisponderà al C.T.U.”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello deducendo l'erroneità della Parte_1 sentenza nella parte in cui ha limitato il diritto al risarcimento del danno alla occupazione illegittima per lo sconfinamento di 17 mq in quanto la norma richiamata dal Giudice di prime cure per escludere la sussistenza del diritto al risarcimento per le altre voci di danno ( art. 40 L. 2359/1865) sarebbe stata abrogata dal D.Lgs. 325/2008, poi confermata dal D.L.112/2008, l'espropriazione parziale non poteva ricomprendere ogni ipotesi di diminuzione di valore della parte non interessata all'espropriazione e, per quanto concerne la perdita della coltivazione, non poteva ritenersi obbligatoria l'opposizione giudiziale alla stima ex art. 54 T.U. in materia di espropri. In ogni caso, anche accogliendosi la tesi che l'espropriazione parziale dovesse comprendere ogni ipotesi di diminuzione di valore, poteva procedersi alla quantificazione del danno subito per le particelle espropriate.
Ha impugnato, inoltre, le conclusioni cui era giunto il nominato CTU nella quantificazione delle somme necessarie alla bonifica della zona occupata sine titulo e la stima di euro 16 al mq per i 17 metri di occupazione;
ha impugnato inoltre il capo della sentenza che aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, deducendo l'assenza di motivazione in ordine alla compensazione.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata e di conseguenza “Accertare e dichiarare la fondatezza nel merito della domanda posta in primo grado e per l'effetto accogliere la stessa così come formulata nel giudizio di primo grado;
accertare e dichiarare che il fondo di Parte_1
è stato gravemente danneggiato in seguito alla esecuzione dei lavori di realizzazione della linea Alta
Velocità ( collegamento Nord-Sud tra la linea AV Roma-OL e la linea Monte del Vesuvio dal
Km. 214+799 al Km.216+956), imputabili esclusivamente alla condotta imperita e negligente posta in essere dalle società appellate insieme, ovvero ciascuna per quanto di ragione;
2) Condannare la
in persona del suo legale rapp.te, la in pers. del suo Controparte_13 CP_8 leg. Rapp.te p.t., e in pers. del suo leg. Rapp.te p.t., e le società appellate tutte,n solido Controparte_7 ovvero ciascuna per quanto di ragione al pagamento della somma di € 25.675,00 oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria, ovvero di quella somma maggiore e/o minore che l'intestata giustizia riterrà doversi riconoscere a per i danni di cui in oggetto;
3) Accertare e Parte_1
Dichiarare l'arbitraria e/o illegittima occupazione di mt. 17,00 perpetrata in danno degli attori di cui alle p.lle nn. 890 e 891, oltre il limite di esproprio, per l'effetto condannare le convenute, ognuna per quanto di ragione, al risarcimento del danno come determinato a seguito di C.T.U. e delle
4 risultanze tutte di cause;
4) Condannare, inoltre, la in persona Controparte_13 del suo legale rapp.te la in pers. del suo leg. Rapp.te p.t., e in pers. del suo CP_8 Controparte_7 leg. Rapp.te p.t., e le società appellate tutte, in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione al risarcimento del danno morale patito dagli attori per la determinazione e liquidazione del quale ci si rimette all'equa valutazione del giudice adito;
5) Condannare, ex art. 2043 c.c., la
[...]
in persona del suo legale rapp.te la in pers. del suo leg. Rapp.te Controparte_13 CP_8
p.t., e in pers. del suo leg. Rapp.te p.t., e le società appellate tutte, in solido ovvero Controparte_7 ciascuna per quanto di ragione al risarcimento del danno che si quantifica in € 20.000,00 o così come meglio sarà quantificato e determinato in corso di causa;
5)Condannare le società appellate al pagamento delle spese diritti ed onorari, del presente giudizio e di quelle di primo grado, oltre al
15% di spese forf., IVA e CPA come per legge, con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, condannare altresì alla ripetizione delle spese della CTU espletata in primo grado”.
Si costituiva la che eccepiva preliminarmente che l'appellante, Controparte_1 pur dichiarando di impugnare il capo della sentenza che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della e di non aveva specificato le ragioni dell'impugnazione, per CP_8 Controparte_7 cui doveva ritenersi che sul suddetto capo della sentenza vi era stata acquiescenza parziale ex art. 329, comma 2, c.p.c.; contestava la deduzione dell'appellante in ordine alla inapplicabilità dell'art.40
L.2359/1865 in quanto la norma era stata recepita dal D.Lgs. 327/2001 ed era applicabile alla fattispecie verificatasi nel 2000 ed in ogni caso la motivazione della sentenza appariva coerente con le disposizioni normative in materia e deduceva la genericità della contestazione della stima effettuata dal CTU.
Deduceva, altresì, la legittimità della compensazione delle spese in quanto vi era stato un accoglimento parziale, e concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
Si costituiva il che eccepiva Controparte_14
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., la mancata contestazione del capo di sentenza che aveva escluso la legittimazione passiva del Controparte_14 per lo sconfinamento delle aree occupate, il proprio difetto di legittimazione passiva con
[...] riferimento agli ulteriori danni dedotti, in quanto non aveva mai occupato aree diverse da quelle espropriate e non vi era prova di una condotta illecita e del nesso di causalità.
Concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello e nel merito il rigetto, in via subordinata il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Pur ritualmente citati non si costituivano la la la Non si Controparte_7 CP_10 CP_11 costituiva la che risultava, da successivi accertamenti, fusa per incorporazione nella CP_8
Controparte_1
5 A seguito del decesso del procuratore costituito per la il giudizio veniva riassunto e a CP_1 seguito della riassunzione si costituiva la (già che eccepiva l'illegittimità CP_4 CP_10 ed irritualità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti, che non era stata parte del giudizio di primo grado (come risultava dalla sentenza appellata) e chiedeva l'estromissione con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
La causa era rimessa alla Quinta Sezione Civile il 21/2/2025 ed all'udienza del 20/5/2025 era riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il primo motivo di appello concerne la pretesa erroneità della applicazione, da parte del giudice di prime cure, della disposizione di cui all'art. 40 L.2359/1865 in quanto norma abrogata con
D.L.112/2008. Sul punto va evidenziato che la previsione di cui all'art. 40 L.2359/1865 in materia di espropriazione parziale, è riprodotta dall'art. 33 L.327/2001 che dispone, per la parte che qui interessa
“ Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”, ne consegue l'infondatezza della censura.
Si condivide, quindi, la decisione del giudice di prime cure che ha escluso la possibilità che il soggetto espropriato possa agire per il risarcimento dei danni in caso di espropriazione parziale, dovendo ritenersi che l'interclusione della parte di fondo non espropriata e la impraticabilità della stessa a causa della mancata utilizzabilità dei canali di scolo delle acque meteoriche costituiscano elementi da ricomprendersi nel concetto di pregiudizio da indennizzare unitamente alla perdita della parte espropriata.
Sul punto deve ricordarsi il consolidato indirizzo dei giudici di legittimità per il quale “ Il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato rientra nell'unica indennità di espropriazione che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, due distinte somme imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni ( Cass. civ. 18220/2018). Nello stesso senso devono leggersi altre decisioni, con le quali si è affermato “La liquidazione dell'indennità per l'espropriazione parziale è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio e il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, dovendo tenersi conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione. Ciò comporta, per i suoli agricoli,
l'attribuzione di un valore complementare che, nel caso di esercizio di azienda agricola, compensa
6 anche i maggiori oneri di conduzione aziendale, in quanto la legge introduce, quale componente essenziale dell'indennità, anche il ristoro del pregiudizio subito dall'azienda” (Cass. civ. n.
26243/2017). Ed anche “Il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato rientra nell'unica indennità di espropriazione, che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate
l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni” ( Cass. civ.SSUU n. 1643/2017). Ancora “ Nel caso di espropriazione parziale, che si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato, l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua” (Cass. civ. n. 20241/2016).
Deve ritenersi, pertanto, che sia pacificamente esclusa la possibilità, per il soggetto passivo del procedimento di espropriazione, di ottenere uno specifico ed autonomo risarcimento del danno per la compromissione delle possibilità di utilizzazione della parte residua di proprietà, come richiesto dall'appellante.
Quanto al dedotto danno per la perdita della coltivazione riguardante sia la parte di fondo espropriata che la parte rimasta in proprietà dell'appellante, va osservato che l'appellante avrebbe dovuto proporre opposizione alla stima ex art. 54 D.Lgs. 327/2001 al fine di ottenere la corresponsione di una indennità comprensiva anche della perdita di valore della parte non espropriata.
Va inoltre dato atto che, quantomeno con riferimento alla particella n. 647, in atti risulta depositato un accordo di cessione del 2.2.2004 tra ( dante causa dell'odierno appellante) e la Persona_1
BO S.p.A. ( all'epoca ditta esecutrice dei lavori), poi trasfuso nell'atto di cessione per notaio del 23/7/2004, stipulato tra e la BO S.p.A. per conto della Persona_2 Persona_1
con cui il accettava senza riserve la somma di euro Controparte_1 Pt_1
18.075,00 a titolo di indennità comprensiva di ogni indennità e di quanto dovuto anche a titolo di risarcimento dei danni diretti e indiretti.
Tale circostanza avvalora la tesi per cui l'indennità di esproprio corrisposta ha tenuto conto di ogni aspetto negativo, per la sfera giuridica del soggetto passivo, scaturente dal provvedimento ablatorio.
7 La contestazione, invece, della somma riconosciuta per l'occupazione sine titulo di 17 mq appare del tutto generica e, pertanto, non condivisibile;
essa va rigettata.
E' infondato anche il secondo motivo di appello, attinente alla compensazione delle spese.
Sul punto va richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass.SS.UU 32061/2022.) “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nel caso in esame, l'odierna parte appellante ha proposto diverse domande ed ha ottenuto l'accoglimento parziale unicamente per una di esse, quella relativa all'occupazione sine titulo di 17 mq, peraltro per un importo di molto inferiore a quello richiesto.
Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese, avendo valutato sussistente la reciproca soccombenza con riferimento alle plurime domande rigettate nonché
l'estrema esiguità dell'importo riconosciuto per l'unica domanda accolta.
Quanto alle spese del grado, il rigetto integrale dell'appello comporta l'applicazione del principio di soccombenza;
l'appellante è tenuto al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di tutti gli appellati costituiti.
Il compenso va determinato - in base ai parametri indicati nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) - tenuto conto del valore della domanda ( scaglione di valore compreso tra € 26.000 ed € 52.000) in complessivi € 4995,00 per compensi (€ 1029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.522,50 per la fase istruttoria, € 1735,00 per la fase decisoria) ed euro 749,25 per rimborso spese generali di difesa e di rappresentanza con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/02, in considerazione dell'inammissibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di OL, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 541/2018 del Tribunale di Nola, pubblicata il 13/3/2018:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
8 2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
e della delle spese del giudizio di appello che liquida, per ciascuna di
[...] CP_4 esse, in € 4995,00 per compenso professionale ed € 749,25 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_3 delle spese del giudizio di appello che liquida in € 4995,00 per
[...] compenso professionale ed € 749,25 per rimborso spese generali di rappresentanza e di difesa con distrazione in favore dell'Avv. Felice DA per dichiarazione di anticipo fattone;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in OL, il 18 novembre 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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