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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/11/2024, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3093/2022
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3093/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 16 luglio 2024, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Monica
Paganelli (C.F. , PEC e dall'Avv. C.F._2 Email_1
Marella Bianchi (C.F. , PEC C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio delle medesime sito in Rimini, Via Clementini n. 2, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, C.F. , nata a [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._4
ON (RN) alla Via San Simeone n.8, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Giuliano (C.F.
P.E.C. -Fax 0541/23224), CodiceFiscale_5 Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rimini (47923), Via Montefeltro n.133, giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 16 luglio 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 6.10.2022 il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1 esponendo di aver contratto matrimonio in data 16.10.1994 e che dalla loro unione è nata la CP_1
ER figlia (5.05.2010).
Il ricorrente ha riferito che, a seguito delle nozze, la loro unione è stata caratterizzata da grande serenità
e armonia, sino a quando non sono iniziati i primi screzi che, secondo quanto riferito dal sig. Parte_1 sono imputabili alle condotte dei familiari della resistente che hanno sempre esercitato una forte pressione sulla figlia ingerendosi nelle loro scelte familiari. Nonostante ciò le parti hanno egualmente deciso di avere un figlio e di intraprendere a tal fine un lungo percorso medico nel corso del quale, però, è venuta a mancare la complicità e la vicinanza che è propria di ogni relazione coniugale. Il ricorrente ha proseguito ER evidenziando che a seguito della nascita di (2010) ogni attenzione della sig.ra si è focalizzata CP_1 sulla figlia e sono anche cessati i loro rapporti intimi tanto che i due hanno iniziato a dormire in camere separate. La loro situazione di coppia si è ulteriormente aggravata a causa delle insistenti ingerenze dei familiari della moglie che non sono cessate nemmeno a seguito della nascita della figlia. Sempre il ricorrente ha dichiarato che nonostante lui e la sig.ra avessero acquisito consapevolezza della crisi coniugale CP_1 hanno, in un primo momento, deciso di non separarsi per il bene della figlia. Tuttavia, a seguito dello scoppio della pandemia, la convivenza è divenuta così intollerabile da indurli a raggiungere l'accordo sull'allontanamento dalla casa coniugale da parte del sig. (luglio 2020). Il ricorrente ha precisato Parte_1 che la natura concordata di tale scelta è confermata dal fatto che entrambi hanno stabilito di regolamentare le frequentazioni con la figlia con un apposito atto da loro sottoscritto sin dal momento in cui lui ha lasciato la casa coniugale.
In relazione al profilo relativo all'affido della figlia, il sig. ha affermato che nulla osta all'affido Parte_1 condiviso anche alla luce di quello che è il regime che a partire dal mese di luglio 2020 è stato adottato per la disciplina inerente alle frequentazioni della figlia. Il ricorrente ha proseguito chiedendo la conferma di tale piano di visite, evidenziando che la scelta da loro adottata per la gestione della minore segue un ER modello di collocazione sostanzialmente paritario e sino ad ora è risultato conforme all'interesse di .
Sotto il profilo delle statuizioni economiche, il sig. ha ricostruito la posizione lavorativa e Parte_1 patrimoniale della sig.ra affermando che la resistente lavora quale responsabile dei lavori pubblici CP_1 pagina 2 di 13 presso il Comune di San Clemente e percepisce un reddito mensile di oltre 2.000,00 euro oltre ad essere proprietaria di alcuni immobili e di una autovettura marca Mercedes. In relazione alla sua situazione patrimoniale, il ricorrente ha dichiarato di essere socio della società Arpa e di percepire una Parte_2 entrata mensile di circa 2.000,00 euro oltre ad essere anche lui titolare di taluni immobili, di una autovettura marca Mercedes e di una moto marca BMW. Il ricorrente, quindi, ha sottolineato che lui e la sig.ra CP_1 godono di una equivalente situazione reddituale e patrimoniale, dovendosi tuttavia precisare che la casa ER coniugale oggetto di comproprietà è stata attribuita alla resistente che vi continua a vivere con .
Dato atto di tale quadro economico, il sig. ha riferito di aver sempre contribuito al Parte_1 mantenimento della figlia a partire dal momento della sua uscita dalla casa coniugale e che anche attualmente contribuisce al suo mantenimento in via diretta visto il regime di collocazione sostanzialmente paritario oltre a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
Da ultimo, il ricorrente, proprio sulla base della situazione reddituale della resistente, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della sig.ra dell'assegno di mantenimento CP_1 godendo la stessa di una più favorevole situazione patrimoniale.
Si è regolarmente costituita in giudizio la sig.ra la quale ha chiesto che la separazione venga CP_1 addebitata al ricorrente il quale all'inizio dell'estate 2020 si è allontanato dalla abitazione coniugale e si è disinteressato anche della figlia, in particolare sotto il profilo della contribuzione economica, non avendo mai versato nulla per il suo mantenimento né avendo equamente partecipato alle spese straordinarie. La resistente ha altresì precisato che la decisione di lasciare la casa coniugale così come quella di separarsi non
è stata frutto di alcun accordo ma della decisione unilaterale del sig. Il ricorrente ha anche Parte_1 omesso di contribuire alle spese legate al cane di sua proprietà (GO) che è rimasto nella casa coniugale costringendo la sig.ra a doversene occupare e a sostenerne i relativi costi. CP_1
La resistente ha altresì escluso che la figlia trascorra pari tempo con il padre e con la madre in quanto è sempre lei a doverla accudire e a occuparsi di tutte le sue esigenze.
In relazione alla disciplina inerente all'affidamento della figlia, la sig.ra ha aderito alla richiesta di CP_1 affido condiviso formulata dal ricorrente e anche alla disciplina inerente al calendario delle visite, evidenziando, tuttavia, che la situazione nella quale si trova la figlia non corrisponde a quella descritta dal sig. ma la stessa, a seguito dell'abbandono della casa coniugale da parte del padre, ha sofferto Parte_1 moltissimo.
Sotto il profilo delle condizioni economiche delle parti, la sig.ra ha riferito di essere una CP_1 dipendente pubblica e di percepire un reddito netto annuo di circa 30.000,00/31.000,00 euro, confermando di essere titolare di alcune quote di immobili e di una autovettura marca Mercedes. A tale quadro economico la ricorrente ha aggiunto di sostenere in via esclusiva tutte quelle che sono le spese correlate all'immobile dove vive con la figlia. pagina 3 di 13 In relazione alla situazione patrimoniale del ricorrente, la sig.ra ha affermato che il marito è socio CP_1 al 25% della società Arpa Pubblicità srl, la quale nell'anno 2021 aveva un patrimonio netto di euro
381.826,00, e sella società Arpa immobiliare srl che, sempre in relazione all'anno 2021, vantava un patrimonio netto di euro 1.127.194,00. Da dette partecipazioni il sig. oltre a percepire un reddito Parte_1 mensile fisso percepisce anche un acconto annuo pari a circa euro 17.000,00/18.000,00 dalla Arpa
Pubblciità srl e una somma annua che oscilla tra i 10.000,00 e i 15.000,00 dalla Arpa Immobiliare srl. Sulla base di tale quadro economico del ricorrente, la sig.ra ha escluso che il marito possa percepire un CP_1 reddito mensile inferiore a euro 4.000,00 e ha ritenuto congruo e proporzionato alle maggiori entrate del marito chiedere che venga stabilito in euro 1.000,00 il mantenimento mensile della figlia, oltre il 70% delle spese straordinarie e alle somme necessarie per coprire i costi delle utenze della abitazione dove vive con ER
. A ciò, a detta della resistente, si devono aggiungere anche i costi correlati alla gestione del cane
GO di titolarità dello stesso sig. che sono pari a circa euro 200,00 mensili. La resistente ha Parte_1 concluso affermando che nel caso in cui si volessero sommare le somme legate al mantenimento della figlia e i costi legati alla gestione del cane è congruo che il ricorrente versi a titolo di liquidazione complessiva la somma la somma di euro 1.500,00 mensili.
Da ultimo, la resistente ha esplicitato la rinuncia alla domanda di mantenimento in suo favore pur non escludendone la ricorrenza dei presupposti.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza presidenziale di prima comparizione delle parti l'attore ha chiesto termine per replicare per iscritto alla comparsa di costituzione e risposta. Il Presidente ha rinviato all'udienza del 28.02.2023 assegnando sia a parte ricorrente che a parte convenuta termine per il deposito di memorie e documenti. Alla successiva udienza il Presidente si è riservato in relazione alla adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e con ordinanza del 6.03.2023 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, assegnando la casa coniugale oggetto di comproprietà alla resistente, ha disposto il calendario delle visite della figlia con il padre in conformità al piano che ha costituito oggetto di accordo e ha posto a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 corrispondere in favore della resistente assegno di mantenimento per la figlia di euro 500,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie. All'udienza del 18.05.2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione parziale sullo status e con sentenza del 12.10.2023 è stata pronunciata la separazione dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza con la quale sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. All'udienza del 28.03.2024 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle richieste istruttorie e con ordinanza del 5.04.2024 il Giudice ha rigettato le richieste di parte ricorrente e ha ordinato ex art. 210 c.p.c. al sig. il deposito degli estratti conto presso Riviera Banca Soc. Coop, a far data Parte_1 dal 2020 sino al 2024, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.07.2024. A tale pagina 4 di 13 udienza, sulle conclusioni precisate dalle parti, il Giudice ha rimesso la causa alla decisione del Collegio assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 17.05.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie.
SULL'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Parte ricorrente ha dedotto che la decisione di lasciare la casa coniugale nel mese di luglio 2020 è stata frutto di una scelta concordata con la sig.ra adducendo che tale circostanza è confermata dal piano di CP_1 visite che le parti hanno sottoscritto in conseguenza di tale evento.
Parte resistente, al contrario, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto chiedendo l'addebito della separazione e ha argomentato che la causa della separazione è eziologicamente riconducibile alle condotte del sig. il quale ha intrapreso una relazione extraconiugale con la sig.ra ha Parte_1 Controparte_2 unilateralmente deciso di abbandonare la casa coniugale nel mese di luglio 2020 e ha omesso di adempiere ai doveri fondamentali derivanti dal matrimonio sottraendosi al pagamento delle spese relative alla figlia ER
e alle utenze della residenza familiare.
In diritto, giova ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo. L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già pagina 5 di 13 compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale.
Sotto il profilo probatorio la Cassazione ha sottolineato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Di conseguenza, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. Va escluso l'addebito della separazione nel caso in cui sia assente il nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cassazione civile sez. I, 08.11.2022, n. 32837).
I medesimi principi sono stati confermati anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha evidenziato che in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cassazione civile, sez. I, 07.08.2024, n. 22291).
Detto altrimenti, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso in esame costituisce circostanza provata che il sig. abbia intrattenuto una relazione Parte_1 extraconiugale a partire dal 2019. Parte resistente ha depositato documentazione attestante che il ricorrente ha intrapreso un rapporto con la sig.ra evento che è confermato dai messaggi Controparte_2
Whatsapp del 9 e 10 dicembre 2019 (all. 39 comparsa di costituzione e risposta) nei quali si legge che la sig.ra si rivolge al sig. chiamandolo amore e manifestando forte preoccupazione per il CP_2 Parte_1 pagina 6 di 13 suo ricovero in ospedale: “ciao amore…so tutto…sono distrutta…ho chiamato l'ospedale di Rimini…”. Sebbene a seguito di tale scoperta entrambe le parti abbiano superato il momento di crisi, come è confermato dalle fotografie che ritraggono la coppia in vacanza in montagna (allegato 41 comparsa di costituzione e risposta), costituisce circostanza non contestata che nel mese di luglio 2020 il sig. si sia Parte_1 definitivamente allontanato dalla casa coniugale.
In relazione alle cause dell'abbandono della casa coniugale non ha trovato conferma in atti la ricostruzione fatta dal ricorrente secondo la quale la scelta di lasciare la residenza sarebbe stato frutto di una scelta concordata di entrambe le parti. Al contrario, è stato provato che la causa della crisi coniugale e dell'abbandono della residenza è da ascrivere in via esclusiva alla condotta del ricorrente il quale nello stesso mese in cui ha lasciato la casa familiare ha nuovamente ricominciato la sua frequentazione con la sig.ra Tale fatto è comprovato dal contenuto della relazione investigativa depositata in Controparte_2 atti (all. 42 comparsa di costituzione e risposta) dalla quale si evince che in data 20 luglio 2020 il sig. ha visto la sig.ra presso il Piazzale Gente di Mare in località Gabicce e che tale relazione Parte_1 CP_2
è proseguita anche nei mesi successivi. La esistenza di un legame sentimentale tra il sig. e la sig.ra Parte_1
è provato dalle fotografie allegate alla relazione dove i due sono ritratti mentre si stanno baciando. CP_2
Sotto il profilo della rilevanza probatoria della relazione investigativa di parte la giurisprudenza di
Cassazione ha affermato che ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, la relazione scritta redatta da un investigatore privato può essere utilizzata dal giudice come prova atipica, avente valore indiziario e valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti (Cass. civ., sez. I, 14.02.2024, n. 4038).
Nel caso di specie le risultanze della relazione investigativa e, in particolare, l'esistenza di una relazione tra il sig. e la sig.ra sono confermate dai messaggi whatsapp già esaminati che Parte_1 CP_2 confermano la presenza di una relazione tra i due a far data dall'anno 2019 e dalla mancata contestazione da parte dello stesso ricorrente di tali fotografie e della sua relazione con la sig.ra CP_2
È quindi evidente che sia stata la scoperta della relazione tra il sig. e la sig.ra a causare Parte_1 CP_2 la intollerabilità della convivenza. Lo stesso atteggiamento di tolleranza manifestato dalla resistente a seguito della scoperta e la sua consapevolezza di tale relazione in epoca antecedente all'abbandono della casa coniugale da parte del marito non esclude l'addebito della separazione in quanto costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale l'eventuale atteggiamento di tolleranza di un coniuge in caso di mancato rispetto dei doveri coniugali da parte dell'altro non esclude comunque l'addebitabilità della separazione (Cass. 19450/2007). Detto altrimenti, la tolleranza manifestata da un coniuge rispetto alle infedeltà dell'altro non può considerarsi come una “esimente oggettiva” che faccia venir meno l'illiceità della condotta, né vale come rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali che pagina 7 di 13 sono indisponibili. È pertanto provato nel caso di specie che il venire meno della affectio coniugalis sia dovuto alla scoperta della resistente della protrazione della relazione del marito con la sig.ra non essendo CP_2 ascrivibile ad altri fattori la causa della crisi.
La scelta di lasciare la casa coniugale da parte del sig. nel mese di luglio 2020, quindi, non è Parte_1 ascrivibile ad una scelta congiunta delle parti ma alla unilaterale volontà del sig. il quale dopo aver Parte_1 lasciato la residenza familiare ha ripreso la sua relazione con la sig.ra CP_2
Proprio in materia di abbandono della casa coniugale la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che l'abbandono della casa coniugale costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cassazione civile, sez.
VI, 23.06.2020, n. 12241). Pertanto, l'abbandono della casa coniugale è già di per sé un fattore idoneo a fondare la domanda di addebito a prescindere dal fatto che la causa dell'abbandono sia dovuto alla presenza di una relazione extraconiugale da parte del coniuge che si allontana.
Nel caso in esame il fatto di aver abbandonato la casa coniugale è stato confermato dalle dichiarazioni rese dallo stesso sig. il quale non ha fornito prova né che l'abbandono sia stato sorretto da una Parte_1 giusta causa né che sia intervenuto su accordo delle parti in un momento in cui la convivenza già presentava i connotati della intollerabilità. Pertanto, unitamente alla relazione extraconiugale anche l'abbandono della casa coniugale e la ripresa da parte del ricorrente della sua relazione con la sig.ra CP_2 costituisce una concausa che ha contribuito a determinare il venire meno della affectio coniugalis.
In conclusione, ritiene il presente Collegio che ricorrano gli estremi per addebitare la causa della intollerabilità della convivenza alle condotte del sig. Parte_1
SULL'AFFIDAMENTO, SUL COLLOCAMENTO DI SOFIA E SULLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE VISITE
Entrambe le parti hanno concordemente concluso per l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre e assegnazione alla stessa dell'immobile sito in Montefiore ON (RN), via San Simeone n.
10.
Detta soluzione già accolta con ordinanza presidenziale del 6.03.2023 merita di essere confermata anche in tale sede non ricorrendo ragioni per derogarvi.
Sotto il profilo della disciplina relativa alle visite del padre con la minore le parti hanno concordemente chiesto la conferma del piano che è stato da entrambe elaborato e che prevede il seguente regime:
pagina 8 di 13 “SETTIMANA A - il martedì ed il giovedì, dal termine delle lezioni (ad ore 13.10 circa) ovvero in estate dalle ore
15.00 circa sino alla mattina del giorno seguente (con pernottamento), allorquando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
- il week end (venerdì, sabato, domenica), dalle ore 18.30 / 19.00 del venerdì.
SETTIMANA B - il martedì ed il giovedì, dal termine delle lezioni (ore 13.10 circa) ovvero in estate dalle ore 15.00 circa sino alla mattina del giorno seguente, con accompagnamento scolastico.
Durante i periodi di sospensione scolastica si applicherà il principio dell'alternanza annuale: nel periodo natalizio si individuano i seguenti periodi che la figlia trascorrerà con l'uno ovvero con l'altro genitore: A) dalla fine della scuola al 31 dicembre;
B) dal 1° gennaio alla ripresa della scuola. Con alternanza, di anno in anno, dei periodi A-B. Durante le vacanze pasquali, si individuano i seguenti periodi: dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa ER dell'attività scolastica. I genitori terranno con sé nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno successivo, salvo diverso accordo tra le parti. Il principio dell'alternanza si osserverà anche in occasione dei c.d. ponti che il calendario presenterà durante l'anno. Quanto alle vacanze estive, a parziale deroga della turnazione ordinaria, il padre terrà con sé la figlia per almeno 14 giorni, anche consecutivi, da concordare con la madre”
Anche tale piano di visite deve essere confermato dal presente Collegio in quanto conforme all'interesse della minore salva la precisazione che entrambi i genitori dovranno comunicare l'uno all'altro entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di 14 giorni anche non consecutivi nei quali nel corso delle ER vacanze estive starà con ciascuno di essi in modo tale da consentire ad entrambi una corretta organizzazione dei periodi di ferie.
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE QUESTIONI ATTINENTI AL MANTENIMENTO DI SOFIA
Il sig. in sede di precisazione delle conclusioni ha dedotto che venga individuata quale Parte_1
ER modalità di contribuzione al mantenimento di quella diretta oltre al 50% delle spese straordinarie poiché il piano genitoriale concordato determina una collocazione sostanzialmente paritaria della minore e la situazione economica e reddituale delle parti è equivalente.
La sig.ra al contrario, ha dedotto che venga disposto a carico del ricorrente l'obbligo di Pt_3 contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento della somma di euro 1.000,00 mensili oltre il
70% delle spese straordinarie e l'importo di euro 200,00 per le spese relative alla gestione del cane GO.
Giova ricordare che con ordinanza presidenziale è stato disposto a carico di parte ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento di sofia mediante il versamento alla resistente della somma di euro 500,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze pagina 9 di 13 del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Sul punto la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico.
Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cassazione civile, sez. I, 12.03.2024, n. 6455).
Al fine di stabilire la riconfigurabilità o meno del dovere in capo al sig. di corrispondere alla Parte_1
ER sig.ra una somma mensile per il mantenimento di occorre preliminarmente analizzare i tempi di CP_1 permanenza presso ciascun genitore, la valenza dei compiti di cura assunti da ciascuno di essi, e, infine, procedere alla ricostruzione della loro situazione patrimoniale e reddituale. ER In relazione ai tempi di permanenza di presso ciascuno dei genitori deve essere fatto rinvio a quello che è il piano concordato di visite che è stato adottato dalle parti a far data dall'anno 2020 e che il presente Tribunale, come evidenziato nel precedente paragrafo, intende confermare, salve le variazioni convenute dalle parti, in quanto conformi all'interesse e allo sviluppo della minore.
Il piano di visite prevede la distinzione tra quanto previsto nel corso della settimana A e quanto ER previsto nel corso della settimana B. Nella settimana A pernotta con il padre per 4 notti (martedì, giovedì, venerdì e sabato) e trascorre con il ricorrente anche l'intera giornata della domenica mentre nella ER settimana B pernotta con il padre due notti (martedì e giovedì). Dall'esame di tale piano genitoriale di visite risulta, quindi, che la minore trascorre con la madre un tempo maggiore rispetto a quello che trascorre con il padre.
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore.
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del sig. secondo quanto riferito dallo Parte_1 stesso ricorrente, egli è socio nella misura del 25% della società Arpa Pubblicità srl e dalla documentazione depositata in atti (doc. 30 comparsa di costituzione e risposta) egli è anche socio al 25% della società Arpa
Immobiliare srl. Dalla dichiarazione dei redditi 2022 risulta che il sig. ha percepito un reddito Parte_1 pagina 10 di 13 complessivo lordo di 48.894,00. Inoltre, dagli estratti conto emerge che alla fine di ogni anno gli viene corrisposto un emolumento dalla società Arpa Pubblicità srl di circa 18.000,00 euro. Sotto il profilo delle proprietà immobiliari il ricorrente ha dichiarato di essere titolare dei seguenti immobili: proprietà per 1/6 di n. 1 appartamento (categoria catastale A/3) sito a Cattolica (RN), via Ugo La Malfa n. 26; proprietà per 1/6 di n. 1 autorimessa (categoria catastale C/6) sita a Cattolica (RN), via Ugo La Malfa n. 24; piena proprietà di n. 1 appartamento (categoria catastale A/4) sito a Montefiore ON (RN), via San Simeone n. 10 (già via
Serra di Sopra n. 79), integrante porzione della casa coniugale;
piena proprietà di n. 1 area urbana (categoria catastale F/1) sita a Montefiore ON (RN), integrante pertinenza della casa coniugale. Occorre altresì evidenziare che il ricorrente e la sorella, a seguito della morte del padre, hanno ricavato dalla vendita di un immobile del quale sono divenuti titolari iure hereditario la somma di euro 305.000,00.
In relazione alla situazione patrimoniale della sig.ra lei è una dipendente pubblica e dalla CP_1 dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022 risulta che la resistente percepisce un reddito annuo lordo di euro 39.787,00. Sotto il profilo delle proprietà immobiliari la sig.ra ha riferito di essere CP_1 titolare dell'immobile ad uso abitativo sito in via San Simeone n.8 di Montefiore ON (RN) una porzione di immobile sito in Viale Chianciano in Riccione.
Alla luce di tale quadro economico e visti i periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore, tenuto altresì conto della assegnazione della casa coniugale oggetto di comproprietà alla resistente, ritiene il presente Collegio che sia proporzionato stabilire in euro 500,00 mensili il contributo che il sig. Parte_1
ER dovrà corrispondere alla resistente a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre il 50% delle spese straordinarie.
SULLA DOMANDA DI PARTE RESISTENTE RELATIVA AL CANE MARGOT.
Parte resistente ha dedotto che la disciplina relativa ai figli minori è suscettibile di estensione analogica anche con riferimento agli animali domestici e, di conseguenza, ha chiesto che venga disciplinato l'affido e il mantenimento del cane e che venga stabilita in euro 200,00 mensili il contributo che a riguardo dovrà essere corrisposto dal ricorrente.
Detta domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto la giurisprudenza di Cassazione ha infatti evidenziato che l'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ.
(accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, pagina 11 di 13 siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e cosi chiaramente escludendo la possibilità di proposte più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi (Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
In particolare, tale orientamento è stato seguito anche dalla sentenza del Tribunale di Roma, I sez.,15.04.2016, la quale, dopo aver richiamato le pronunce della Cassazione appena citate, ha rilevato che l'attuale disciplina normativa non consente al giudice investito di domanda di separazione di disporre in merito a domande relative alla gestione e all'accudimento degli animali domestici esulando tali aspetti dal thema decidendum e non potendo per le ragioni sopra richiamate ritenersi ammissibile il cumulo di domande.
Ritenendo il presente Collegio di dover aderire ai principi sopra espressi rigetta la domanda di parte resistente in quanto inammissibile.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia seguono la soccombenza della parte ricorrente ex art. 91 cpc. e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra nei confronti del CP_1 sig. Parte_1
➢ Affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia con collocazione Persona_2 abitativa prevalente presso la madre, cui per l'effetto assegna la casa familiare sita in Via
Simeone n.10 in Montefiore ON (RN);
➢ Dispone che il padre, salvo ogni altro accordo tra le parti, possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: SETTIMANA A - il martedì ed il giovedì, dal termine delle lezioni (ad ore 13.10 circa) ovvero in estate dalle ore 15.00 circa sino alla mattina del giorno seguente (con pernottamento), allorquando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
- il week end (venerdì, sabato, domenica), dalle ore 18.30 / 19.00 del venerdì. SETTIMANA B
- il martedì ed il giovedì, dal termine delle lezioni (ore 13.10 circa) ovvero in estate dalle ore
15.00 circa sino alla mattina del giorno seguente, con accompagnamento scolastico. Durante i periodi di sospensione scolastica si applicherà il principio dell'alternanza annuale: nel periodo natalizio si individuano i seguenti periodi che la figlia trascorrerà con l'uno ovvero con l'altro genitore: A) dalla fine della scuola al 31 dicembre;
B) dal 1° gennaio alla ripresa della scuola. pagina 12 di 13 Con alternanza, di anno in anno, dei periodi A-B. Durante le vacanze pasquali, si individuano i seguenti periodi: dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ER ripresa dell'attività scolastica. I genitori terranno con sé nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno successivo, salvo diverso accordo tra le parti. Il principio dell'alternanza si osserverà anche in occasione dei c.d. ponti che il calendario presenterà durante l'anno. Quanto alle vacanze estive, a parziale deroga della turnazione ordinaria, il padre terrà con sé la figlia per almeno 14 giorni, anche consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, alla sig.ra la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT CP_1
- di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, individuate come da Protocollo in uso presso l'Ufficio.
➢ Rigetta la domanda di parte resistente relativa all'affido e al mantenimento del cane in quanto inammissibile;
➢ Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 7.616,00 oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 7 novembre 2024
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 13 di 13
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3093/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 16 luglio 2024, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Monica
Paganelli (C.F. , PEC e dall'Avv. C.F._2 Email_1
Marella Bianchi (C.F. , PEC C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio delle medesime sito in Rimini, Via Clementini n. 2, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, C.F. , nata a [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._4
ON (RN) alla Via San Simeone n.8, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Giuliano (C.F.
P.E.C. -Fax 0541/23224), CodiceFiscale_5 Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rimini (47923), Via Montefeltro n.133, giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 16 luglio 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 6.10.2022 il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1 esponendo di aver contratto matrimonio in data 16.10.1994 e che dalla loro unione è nata la CP_1
ER figlia (5.05.2010).
Il ricorrente ha riferito che, a seguito delle nozze, la loro unione è stata caratterizzata da grande serenità
e armonia, sino a quando non sono iniziati i primi screzi che, secondo quanto riferito dal sig. Parte_1 sono imputabili alle condotte dei familiari della resistente che hanno sempre esercitato una forte pressione sulla figlia ingerendosi nelle loro scelte familiari. Nonostante ciò le parti hanno egualmente deciso di avere un figlio e di intraprendere a tal fine un lungo percorso medico nel corso del quale, però, è venuta a mancare la complicità e la vicinanza che è propria di ogni relazione coniugale. Il ricorrente ha proseguito ER evidenziando che a seguito della nascita di (2010) ogni attenzione della sig.ra si è focalizzata CP_1 sulla figlia e sono anche cessati i loro rapporti intimi tanto che i due hanno iniziato a dormire in camere separate. La loro situazione di coppia si è ulteriormente aggravata a causa delle insistenti ingerenze dei familiari della moglie che non sono cessate nemmeno a seguito della nascita della figlia. Sempre il ricorrente ha dichiarato che nonostante lui e la sig.ra avessero acquisito consapevolezza della crisi coniugale CP_1 hanno, in un primo momento, deciso di non separarsi per il bene della figlia. Tuttavia, a seguito dello scoppio della pandemia, la convivenza è divenuta così intollerabile da indurli a raggiungere l'accordo sull'allontanamento dalla casa coniugale da parte del sig. (luglio 2020). Il ricorrente ha precisato Parte_1 che la natura concordata di tale scelta è confermata dal fatto che entrambi hanno stabilito di regolamentare le frequentazioni con la figlia con un apposito atto da loro sottoscritto sin dal momento in cui lui ha lasciato la casa coniugale.
In relazione al profilo relativo all'affido della figlia, il sig. ha affermato che nulla osta all'affido Parte_1 condiviso anche alla luce di quello che è il regime che a partire dal mese di luglio 2020 è stato adottato per la disciplina inerente alle frequentazioni della figlia. Il ricorrente ha proseguito chiedendo la conferma di tale piano di visite, evidenziando che la scelta da loro adottata per la gestione della minore segue un ER modello di collocazione sostanzialmente paritario e sino ad ora è risultato conforme all'interesse di .
Sotto il profilo delle statuizioni economiche, il sig. ha ricostruito la posizione lavorativa e Parte_1 patrimoniale della sig.ra affermando che la resistente lavora quale responsabile dei lavori pubblici CP_1 pagina 2 di 13 presso il Comune di San Clemente e percepisce un reddito mensile di oltre 2.000,00 euro oltre ad essere proprietaria di alcuni immobili e di una autovettura marca Mercedes. In relazione alla sua situazione patrimoniale, il ricorrente ha dichiarato di essere socio della società Arpa e di percepire una Parte_2 entrata mensile di circa 2.000,00 euro oltre ad essere anche lui titolare di taluni immobili, di una autovettura marca Mercedes e di una moto marca BMW. Il ricorrente, quindi, ha sottolineato che lui e la sig.ra CP_1 godono di una equivalente situazione reddituale e patrimoniale, dovendosi tuttavia precisare che la casa ER coniugale oggetto di comproprietà è stata attribuita alla resistente che vi continua a vivere con .
Dato atto di tale quadro economico, il sig. ha riferito di aver sempre contribuito al Parte_1 mantenimento della figlia a partire dal momento della sua uscita dalla casa coniugale e che anche attualmente contribuisce al suo mantenimento in via diretta visto il regime di collocazione sostanzialmente paritario oltre a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
Da ultimo, il ricorrente, proprio sulla base della situazione reddituale della resistente, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della sig.ra dell'assegno di mantenimento CP_1 godendo la stessa di una più favorevole situazione patrimoniale.
Si è regolarmente costituita in giudizio la sig.ra la quale ha chiesto che la separazione venga CP_1 addebitata al ricorrente il quale all'inizio dell'estate 2020 si è allontanato dalla abitazione coniugale e si è disinteressato anche della figlia, in particolare sotto il profilo della contribuzione economica, non avendo mai versato nulla per il suo mantenimento né avendo equamente partecipato alle spese straordinarie. La resistente ha altresì precisato che la decisione di lasciare la casa coniugale così come quella di separarsi non
è stata frutto di alcun accordo ma della decisione unilaterale del sig. Il ricorrente ha anche Parte_1 omesso di contribuire alle spese legate al cane di sua proprietà (GO) che è rimasto nella casa coniugale costringendo la sig.ra a doversene occupare e a sostenerne i relativi costi. CP_1
La resistente ha altresì escluso che la figlia trascorra pari tempo con il padre e con la madre in quanto è sempre lei a doverla accudire e a occuparsi di tutte le sue esigenze.
In relazione alla disciplina inerente all'affidamento della figlia, la sig.ra ha aderito alla richiesta di CP_1 affido condiviso formulata dal ricorrente e anche alla disciplina inerente al calendario delle visite, evidenziando, tuttavia, che la situazione nella quale si trova la figlia non corrisponde a quella descritta dal sig. ma la stessa, a seguito dell'abbandono della casa coniugale da parte del padre, ha sofferto Parte_1 moltissimo.
Sotto il profilo delle condizioni economiche delle parti, la sig.ra ha riferito di essere una CP_1 dipendente pubblica e di percepire un reddito netto annuo di circa 30.000,00/31.000,00 euro, confermando di essere titolare di alcune quote di immobili e di una autovettura marca Mercedes. A tale quadro economico la ricorrente ha aggiunto di sostenere in via esclusiva tutte quelle che sono le spese correlate all'immobile dove vive con la figlia. pagina 3 di 13 In relazione alla situazione patrimoniale del ricorrente, la sig.ra ha affermato che il marito è socio CP_1 al 25% della società Arpa Pubblicità srl, la quale nell'anno 2021 aveva un patrimonio netto di euro
381.826,00, e sella società Arpa immobiliare srl che, sempre in relazione all'anno 2021, vantava un patrimonio netto di euro 1.127.194,00. Da dette partecipazioni il sig. oltre a percepire un reddito Parte_1 mensile fisso percepisce anche un acconto annuo pari a circa euro 17.000,00/18.000,00 dalla Arpa
Pubblciità srl e una somma annua che oscilla tra i 10.000,00 e i 15.000,00 dalla Arpa Immobiliare srl. Sulla base di tale quadro economico del ricorrente, la sig.ra ha escluso che il marito possa percepire un CP_1 reddito mensile inferiore a euro 4.000,00 e ha ritenuto congruo e proporzionato alle maggiori entrate del marito chiedere che venga stabilito in euro 1.000,00 il mantenimento mensile della figlia, oltre il 70% delle spese straordinarie e alle somme necessarie per coprire i costi delle utenze della abitazione dove vive con ER
. A ciò, a detta della resistente, si devono aggiungere anche i costi correlati alla gestione del cane
GO di titolarità dello stesso sig. che sono pari a circa euro 200,00 mensili. La resistente ha Parte_1 concluso affermando che nel caso in cui si volessero sommare le somme legate al mantenimento della figlia e i costi legati alla gestione del cane è congruo che il ricorrente versi a titolo di liquidazione complessiva la somma la somma di euro 1.500,00 mensili.
Da ultimo, la resistente ha esplicitato la rinuncia alla domanda di mantenimento in suo favore pur non escludendone la ricorrenza dei presupposti.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza presidenziale di prima comparizione delle parti l'attore ha chiesto termine per replicare per iscritto alla comparsa di costituzione e risposta. Il Presidente ha rinviato all'udienza del 28.02.2023 assegnando sia a parte ricorrente che a parte convenuta termine per il deposito di memorie e documenti. Alla successiva udienza il Presidente si è riservato in relazione alla adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e con ordinanza del 6.03.2023 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, assegnando la casa coniugale oggetto di comproprietà alla resistente, ha disposto il calendario delle visite della figlia con il padre in conformità al piano che ha costituito oggetto di accordo e ha posto a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 corrispondere in favore della resistente assegno di mantenimento per la figlia di euro 500,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie. All'udienza del 18.05.2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione parziale sullo status e con sentenza del 12.10.2023 è stata pronunciata la separazione dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza con la quale sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. All'udienza del 28.03.2024 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle richieste istruttorie e con ordinanza del 5.04.2024 il Giudice ha rigettato le richieste di parte ricorrente e ha ordinato ex art. 210 c.p.c. al sig. il deposito degli estratti conto presso Riviera Banca Soc. Coop, a far data Parte_1 dal 2020 sino al 2024, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.07.2024. A tale pagina 4 di 13 udienza, sulle conclusioni precisate dalle parti, il Giudice ha rimesso la causa alla decisione del Collegio assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 17.05.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie.
SULL'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Parte ricorrente ha dedotto che la decisione di lasciare la casa coniugale nel mese di luglio 2020 è stata frutto di una scelta concordata con la sig.ra adducendo che tale circostanza è confermata dal piano di CP_1 visite che le parti hanno sottoscritto in conseguenza di tale evento.
Parte resistente, al contrario, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto chiedendo l'addebito della separazione e ha argomentato che la causa della separazione è eziologicamente riconducibile alle condotte del sig. il quale ha intrapreso una relazione extraconiugale con la sig.ra ha Parte_1 Controparte_2 unilateralmente deciso di abbandonare la casa coniugale nel mese di luglio 2020 e ha omesso di adempiere ai doveri fondamentali derivanti dal matrimonio sottraendosi al pagamento delle spese relative alla figlia ER
e alle utenze della residenza familiare.
In diritto, giova ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo. L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già pagina 5 di 13 compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale.
Sotto il profilo probatorio la Cassazione ha sottolineato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Di conseguenza, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. Va escluso l'addebito della separazione nel caso in cui sia assente il nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cassazione civile sez. I, 08.11.2022, n. 32837).
I medesimi principi sono stati confermati anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha evidenziato che in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cassazione civile, sez. I, 07.08.2024, n. 22291).
Detto altrimenti, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso in esame costituisce circostanza provata che il sig. abbia intrattenuto una relazione Parte_1 extraconiugale a partire dal 2019. Parte resistente ha depositato documentazione attestante che il ricorrente ha intrapreso un rapporto con la sig.ra evento che è confermato dai messaggi Controparte_2
Whatsapp del 9 e 10 dicembre 2019 (all. 39 comparsa di costituzione e risposta) nei quali si legge che la sig.ra si rivolge al sig. chiamandolo amore e manifestando forte preoccupazione per il CP_2 Parte_1 pagina 6 di 13 suo ricovero in ospedale: “ciao amore…so tutto…sono distrutta…ho chiamato l'ospedale di Rimini…”. Sebbene a seguito di tale scoperta entrambe le parti abbiano superato il momento di crisi, come è confermato dalle fotografie che ritraggono la coppia in vacanza in montagna (allegato 41 comparsa di costituzione e risposta), costituisce circostanza non contestata che nel mese di luglio 2020 il sig. si sia Parte_1 definitivamente allontanato dalla casa coniugale.
In relazione alle cause dell'abbandono della casa coniugale non ha trovato conferma in atti la ricostruzione fatta dal ricorrente secondo la quale la scelta di lasciare la residenza sarebbe stato frutto di una scelta concordata di entrambe le parti. Al contrario, è stato provato che la causa della crisi coniugale e dell'abbandono della residenza è da ascrivere in via esclusiva alla condotta del ricorrente il quale nello stesso mese in cui ha lasciato la casa familiare ha nuovamente ricominciato la sua frequentazione con la sig.ra Tale fatto è comprovato dal contenuto della relazione investigativa depositata in Controparte_2 atti (all. 42 comparsa di costituzione e risposta) dalla quale si evince che in data 20 luglio 2020 il sig. ha visto la sig.ra presso il Piazzale Gente di Mare in località Gabicce e che tale relazione Parte_1 CP_2
è proseguita anche nei mesi successivi. La esistenza di un legame sentimentale tra il sig. e la sig.ra Parte_1
è provato dalle fotografie allegate alla relazione dove i due sono ritratti mentre si stanno baciando. CP_2
Sotto il profilo della rilevanza probatoria della relazione investigativa di parte la giurisprudenza di
Cassazione ha affermato che ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, la relazione scritta redatta da un investigatore privato può essere utilizzata dal giudice come prova atipica, avente valore indiziario e valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti (Cass. civ., sez. I, 14.02.2024, n. 4038).
Nel caso di specie le risultanze della relazione investigativa e, in particolare, l'esistenza di una relazione tra il sig. e la sig.ra sono confermate dai messaggi whatsapp già esaminati che Parte_1 CP_2 confermano la presenza di una relazione tra i due a far data dall'anno 2019 e dalla mancata contestazione da parte dello stesso ricorrente di tali fotografie e della sua relazione con la sig.ra CP_2
È quindi evidente che sia stata la scoperta della relazione tra il sig. e la sig.ra a causare Parte_1 CP_2 la intollerabilità della convivenza. Lo stesso atteggiamento di tolleranza manifestato dalla resistente a seguito della scoperta e la sua consapevolezza di tale relazione in epoca antecedente all'abbandono della casa coniugale da parte del marito non esclude l'addebito della separazione in quanto costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale l'eventuale atteggiamento di tolleranza di un coniuge in caso di mancato rispetto dei doveri coniugali da parte dell'altro non esclude comunque l'addebitabilità della separazione (Cass. 19450/2007). Detto altrimenti, la tolleranza manifestata da un coniuge rispetto alle infedeltà dell'altro non può considerarsi come una “esimente oggettiva” che faccia venir meno l'illiceità della condotta, né vale come rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali che pagina 7 di 13 sono indisponibili. È pertanto provato nel caso di specie che il venire meno della affectio coniugalis sia dovuto alla scoperta della resistente della protrazione della relazione del marito con la sig.ra non essendo CP_2 ascrivibile ad altri fattori la causa della crisi.
La scelta di lasciare la casa coniugale da parte del sig. nel mese di luglio 2020, quindi, non è Parte_1 ascrivibile ad una scelta congiunta delle parti ma alla unilaterale volontà del sig. il quale dopo aver Parte_1 lasciato la residenza familiare ha ripreso la sua relazione con la sig.ra CP_2
Proprio in materia di abbandono della casa coniugale la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che l'abbandono della casa coniugale costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cassazione civile, sez.
VI, 23.06.2020, n. 12241). Pertanto, l'abbandono della casa coniugale è già di per sé un fattore idoneo a fondare la domanda di addebito a prescindere dal fatto che la causa dell'abbandono sia dovuto alla presenza di una relazione extraconiugale da parte del coniuge che si allontana.
Nel caso in esame il fatto di aver abbandonato la casa coniugale è stato confermato dalle dichiarazioni rese dallo stesso sig. il quale non ha fornito prova né che l'abbandono sia stato sorretto da una Parte_1 giusta causa né che sia intervenuto su accordo delle parti in un momento in cui la convivenza già presentava i connotati della intollerabilità. Pertanto, unitamente alla relazione extraconiugale anche l'abbandono della casa coniugale e la ripresa da parte del ricorrente della sua relazione con la sig.ra CP_2 costituisce una concausa che ha contribuito a determinare il venire meno della affectio coniugalis.
In conclusione, ritiene il presente Collegio che ricorrano gli estremi per addebitare la causa della intollerabilità della convivenza alle condotte del sig. Parte_1
SULL'AFFIDAMENTO, SUL COLLOCAMENTO DI SOFIA E SULLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE VISITE
Entrambe le parti hanno concordemente concluso per l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre e assegnazione alla stessa dell'immobile sito in Montefiore ON (RN), via San Simeone n.
10.
Detta soluzione già accolta con ordinanza presidenziale del 6.03.2023 merita di essere confermata anche in tale sede non ricorrendo ragioni per derogarvi.
Sotto il profilo della disciplina relativa alle visite del padre con la minore le parti hanno concordemente chiesto la conferma del piano che è stato da entrambe elaborato e che prevede il seguente regime:
pagina 8 di 13 “SETTIMANA A - il martedì ed il giovedì, dal termine delle lezioni (ad ore 13.10 circa) ovvero in estate dalle ore
15.00 circa sino alla mattina del giorno seguente (con pernottamento), allorquando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
- il week end (venerdì, sabato, domenica), dalle ore 18.30 / 19.00 del venerdì.
SETTIMANA B - il martedì ed il giovedì, dal termine delle lezioni (ore 13.10 circa) ovvero in estate dalle ore 15.00 circa sino alla mattina del giorno seguente, con accompagnamento scolastico.
Durante i periodi di sospensione scolastica si applicherà il principio dell'alternanza annuale: nel periodo natalizio si individuano i seguenti periodi che la figlia trascorrerà con l'uno ovvero con l'altro genitore: A) dalla fine della scuola al 31 dicembre;
B) dal 1° gennaio alla ripresa della scuola. Con alternanza, di anno in anno, dei periodi A-B. Durante le vacanze pasquali, si individuano i seguenti periodi: dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa ER dell'attività scolastica. I genitori terranno con sé nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno successivo, salvo diverso accordo tra le parti. Il principio dell'alternanza si osserverà anche in occasione dei c.d. ponti che il calendario presenterà durante l'anno. Quanto alle vacanze estive, a parziale deroga della turnazione ordinaria, il padre terrà con sé la figlia per almeno 14 giorni, anche consecutivi, da concordare con la madre”
Anche tale piano di visite deve essere confermato dal presente Collegio in quanto conforme all'interesse della minore salva la precisazione che entrambi i genitori dovranno comunicare l'uno all'altro entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di 14 giorni anche non consecutivi nei quali nel corso delle ER vacanze estive starà con ciascuno di essi in modo tale da consentire ad entrambi una corretta organizzazione dei periodi di ferie.
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE QUESTIONI ATTINENTI AL MANTENIMENTO DI SOFIA
Il sig. in sede di precisazione delle conclusioni ha dedotto che venga individuata quale Parte_1
ER modalità di contribuzione al mantenimento di quella diretta oltre al 50% delle spese straordinarie poiché il piano genitoriale concordato determina una collocazione sostanzialmente paritaria della minore e la situazione economica e reddituale delle parti è equivalente.
La sig.ra al contrario, ha dedotto che venga disposto a carico del ricorrente l'obbligo di Pt_3 contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento della somma di euro 1.000,00 mensili oltre il
70% delle spese straordinarie e l'importo di euro 200,00 per le spese relative alla gestione del cane GO.
Giova ricordare che con ordinanza presidenziale è stato disposto a carico di parte ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento di sofia mediante il versamento alla resistente della somma di euro 500,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze pagina 9 di 13 del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Sul punto la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico.
Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cassazione civile, sez. I, 12.03.2024, n. 6455).
Al fine di stabilire la riconfigurabilità o meno del dovere in capo al sig. di corrispondere alla Parte_1
ER sig.ra una somma mensile per il mantenimento di occorre preliminarmente analizzare i tempi di CP_1 permanenza presso ciascun genitore, la valenza dei compiti di cura assunti da ciascuno di essi, e, infine, procedere alla ricostruzione della loro situazione patrimoniale e reddituale. ER In relazione ai tempi di permanenza di presso ciascuno dei genitori deve essere fatto rinvio a quello che è il piano concordato di visite che è stato adottato dalle parti a far data dall'anno 2020 e che il presente Tribunale, come evidenziato nel precedente paragrafo, intende confermare, salve le variazioni convenute dalle parti, in quanto conformi all'interesse e allo sviluppo della minore.
Il piano di visite prevede la distinzione tra quanto previsto nel corso della settimana A e quanto ER previsto nel corso della settimana B. Nella settimana A pernotta con il padre per 4 notti (martedì, giovedì, venerdì e sabato) e trascorre con il ricorrente anche l'intera giornata della domenica mentre nella ER settimana B pernotta con il padre due notti (martedì e giovedì). Dall'esame di tale piano genitoriale di visite risulta, quindi, che la minore trascorre con la madre un tempo maggiore rispetto a quello che trascorre con il padre.
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore.
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del sig. secondo quanto riferito dallo Parte_1 stesso ricorrente, egli è socio nella misura del 25% della società Arpa Pubblicità srl e dalla documentazione depositata in atti (doc. 30 comparsa di costituzione e risposta) egli è anche socio al 25% della società Arpa
Immobiliare srl. Dalla dichiarazione dei redditi 2022 risulta che il sig. ha percepito un reddito Parte_1 pagina 10 di 13 complessivo lordo di 48.894,00. Inoltre, dagli estratti conto emerge che alla fine di ogni anno gli viene corrisposto un emolumento dalla società Arpa Pubblicità srl di circa 18.000,00 euro. Sotto il profilo delle proprietà immobiliari il ricorrente ha dichiarato di essere titolare dei seguenti immobili: proprietà per 1/6 di n. 1 appartamento (categoria catastale A/3) sito a Cattolica (RN), via Ugo La Malfa n. 26; proprietà per 1/6 di n. 1 autorimessa (categoria catastale C/6) sita a Cattolica (RN), via Ugo La Malfa n. 24; piena proprietà di n. 1 appartamento (categoria catastale A/4) sito a Montefiore ON (RN), via San Simeone n. 10 (già via
Serra di Sopra n. 79), integrante porzione della casa coniugale;
piena proprietà di n. 1 area urbana (categoria catastale F/1) sita a Montefiore ON (RN), integrante pertinenza della casa coniugale. Occorre altresì evidenziare che il ricorrente e la sorella, a seguito della morte del padre, hanno ricavato dalla vendita di un immobile del quale sono divenuti titolari iure hereditario la somma di euro 305.000,00.
In relazione alla situazione patrimoniale della sig.ra lei è una dipendente pubblica e dalla CP_1 dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022 risulta che la resistente percepisce un reddito annuo lordo di euro 39.787,00. Sotto il profilo delle proprietà immobiliari la sig.ra ha riferito di essere CP_1 titolare dell'immobile ad uso abitativo sito in via San Simeone n.8 di Montefiore ON (RN) una porzione di immobile sito in Viale Chianciano in Riccione.
Alla luce di tale quadro economico e visti i periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore, tenuto altresì conto della assegnazione della casa coniugale oggetto di comproprietà alla resistente, ritiene il presente Collegio che sia proporzionato stabilire in euro 500,00 mensili il contributo che il sig. Parte_1
ER dovrà corrispondere alla resistente a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre il 50% delle spese straordinarie.
SULLA DOMANDA DI PARTE RESISTENTE RELATIVA AL CANE MARGOT.
Parte resistente ha dedotto che la disciplina relativa ai figli minori è suscettibile di estensione analogica anche con riferimento agli animali domestici e, di conseguenza, ha chiesto che venga disciplinato l'affido e il mantenimento del cane e che venga stabilita in euro 200,00 mensili il contributo che a riguardo dovrà essere corrisposto dal ricorrente.
Detta domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto la giurisprudenza di Cassazione ha infatti evidenziato che l'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ.
(accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, pagina 11 di 13 siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e cosi chiaramente escludendo la possibilità di proposte più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi (Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
In particolare, tale orientamento è stato seguito anche dalla sentenza del Tribunale di Roma, I sez.,15.04.2016, la quale, dopo aver richiamato le pronunce della Cassazione appena citate, ha rilevato che l'attuale disciplina normativa non consente al giudice investito di domanda di separazione di disporre in merito a domande relative alla gestione e all'accudimento degli animali domestici esulando tali aspetti dal thema decidendum e non potendo per le ragioni sopra richiamate ritenersi ammissibile il cumulo di domande.
Ritenendo il presente Collegio di dover aderire ai principi sopra espressi rigetta la domanda di parte resistente in quanto inammissibile.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia seguono la soccombenza della parte ricorrente ex art. 91 cpc. e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra nei confronti del CP_1 sig. Parte_1
➢ Affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia con collocazione Persona_2 abitativa prevalente presso la madre, cui per l'effetto assegna la casa familiare sita in Via
Simeone n.10 in Montefiore ON (RN);
➢ Dispone che il padre, salvo ogni altro accordo tra le parti, possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: SETTIMANA A - il martedì ed il giovedì, dal termine delle lezioni (ad ore 13.10 circa) ovvero in estate dalle ore 15.00 circa sino alla mattina del giorno seguente (con pernottamento), allorquando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
- il week end (venerdì, sabato, domenica), dalle ore 18.30 / 19.00 del venerdì. SETTIMANA B
- il martedì ed il giovedì, dal termine delle lezioni (ore 13.10 circa) ovvero in estate dalle ore
15.00 circa sino alla mattina del giorno seguente, con accompagnamento scolastico. Durante i periodi di sospensione scolastica si applicherà il principio dell'alternanza annuale: nel periodo natalizio si individuano i seguenti periodi che la figlia trascorrerà con l'uno ovvero con l'altro genitore: A) dalla fine della scuola al 31 dicembre;
B) dal 1° gennaio alla ripresa della scuola. pagina 12 di 13 Con alternanza, di anno in anno, dei periodi A-B. Durante le vacanze pasquali, si individuano i seguenti periodi: dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ER ripresa dell'attività scolastica. I genitori terranno con sé nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno successivo, salvo diverso accordo tra le parti. Il principio dell'alternanza si osserverà anche in occasione dei c.d. ponti che il calendario presenterà durante l'anno. Quanto alle vacanze estive, a parziale deroga della turnazione ordinaria, il padre terrà con sé la figlia per almeno 14 giorni, anche consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, alla sig.ra la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT CP_1
- di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, individuate come da Protocollo in uso presso l'Ufficio.
➢ Rigetta la domanda di parte resistente relativa all'affido e al mantenimento del cane in quanto inammissibile;
➢ Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 7.616,00 oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 7 novembre 2024
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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