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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/06/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 241-1/ /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente Dott.ssa Raffaella Simone Giudice Dott. Michele De Palma Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCI con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara aperta la liquidazione controllata di e nomina, Controparte_1 quale giudice delegato alla procedura, il Dott. MICHELE DE PALMA;
2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCII, l'OCC, Avv. Olga Mantegazza;
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
4. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
7. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare l'opportunità del subentro nelle procedure esecutive già pendenti per ragioni di convenienza ed economia processuale, nell'ottica di maggior tutela per il ceto creditorio;
8. ordina al liquidatore di procedere alla trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCII indicati nella presente sentenza;
conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni/attivo nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 comma 2 CCII);
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
13. precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
14. dispone che il liquidatore deve riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera (ricordando che ex art. 275 comma 1 CCII il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso);
15. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
16. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. Si comunichi.
Bari, 16/06/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente Dott.ssa Raffaella Simone Giudice Dott. Michele De Palma Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCI con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara aperta la liquidazione controllata di e nomina, Controparte_1 quale giudice delegato alla procedura, il Dott. MICHELE DE PALMA;
2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCII, l'OCC, Avv. Olga Mantegazza;
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
4. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
7. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare l'opportunità del subentro nelle procedure esecutive già pendenti per ragioni di convenienza ed economia processuale, nell'ottica di maggior tutela per il ceto creditorio;
8. ordina al liquidatore di procedere alla trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCII indicati nella presente sentenza;
conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni/attivo nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 comma 2 CCII);
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
13. precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
14. dispone che il liquidatore deve riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera (ricordando che ex art. 275 comma 1 CCII il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso);
15. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
16. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. Si comunichi.
Bari, 16/06/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana