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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/07/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice IA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3612/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Papp, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Saronno, Via Garibaldi, 19
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
IC DO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Gallio, 10
- parte convenuta opposta -
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Ilvo Controparte_2 C.F._2
Tolu, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Mugiasca, 4
- terzo chiamato -
Conclusioni di parte attrice opponente Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Como adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito - in via principale:
- per i tutti i motivi e le eccezioni formulate in atti, revocare in quanto nullo, invalido, illegittimo ed infondato, il decreto ingiuntivo telematico n. 1231/2024 - RG 2859/2024, Rep. 3001/2024 dell'08.01.2024 emesso immediatamente esecutivo in data 07.10.2024 dal Tribunale di Como, in persona del Giudice dott. Agostino Abate, su ricorso della ditta individuale ”, in persona del titolare sig. Controparte_3
, nei confronti della soc. pubblicato in data Controparte_1 Parte_1 08.10.2024 e notificato all'ingiunta a mezzo PEC in data 10.10.2024, unitamente all'atto di precetto, per l'importo in linea capitale di Euro 16.140,00.=, oltre interessi come da domanda, spese legali per Euro 1.180,50.=, di cui € 900,00.= per compenso, maggiorato nella misura del 15 % quale rimborso forfettario delle spese, più IVA e CPA ed oltre alle pagina 1 di 10 successive occorrende, accertando e dichiarando nulla dovuto dall'attrice opponente
[...] alla ditta individuale ”, in persona Parte_1 Controparte_3 del titolare sig. , per i fatti ed i titoli per cui è causa;
Controparte_1
- condannare la ditta individuale “ ”, in persona Controparte_3 del titolare sig. , a ripetere a l'importo di Euro CP_3 CP_3 Parte_1 19.682,68.= percepito in data 11.03.2025 dalla terza pignorata Banca Popolare di Sondrio, Filiale di Fino Mornasco, oltre interessi legali da tale data al soddisfo;
- condannare la ditta individuale ”, in persona Controparte_3 del titolare sig. , al risarcimento dei danni nei confronti di CP_3 CP_3 Parte_1 a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via
[...] equitativa, ai sensi del comma 1 e|/o del comma 3. Nel merito - in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della presente opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare la terza chiamata sig.ra nata a Controparte_2 ER (TO) il 20.11.1964, residente in [...], quale titolare dell'omonima ditta individuale, corrente in 22100 Como (CO), loc. Sagnino, via Giovanni Segantini n. 25, pec: a rivalere ed a ripetere a Email_1 Parte_1 quanto in tal caso indebitamente dalla stessa percepito (Euro 16.140,00.=) a titolo di
[...] quota (aggio) dei proventi da gioco lecito degli apparecchi New Slot collocati presso il proprio esercizio pubblico di bar con insegna “Bar Mitico”, a far data dalla cessione di credito 27.03.2023, maggiorato dagli interessi legali moratori decorrenti dal momento del ricevimento delle somma, ed in ogni caso sino alla concorrenza dei maggiori importi che si veda costretta a corrispondere alla convenuta opposta ditta individuale Parte_1
” per i fatti ed i titoli per cui è causa (pari ad Controparte_3 oggi all'importo di Euro 19.682,68.=) oltre interessi legali sino al soddisfo.
- in ogni caso: con vittoria di diritti, onorari, spese ed ogni successiva occorrenda del presente giudizio, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, i.v.a., c.p.a. e quant'altro di legge.
- in via istruttoria: Pur ritenendo la causa già sufficientemente istruita documentalmente, giuste le cospicue e pertinenti produzioni sino ad ora versate in causa, in via tuzioristica e senza inversione alcuna degli oneri di prova, anche alla luce di quanto dedotto e prodotto dalla terza chiamata nella sua comparsa di costituzione, si insiste per l' ammissione du prova orale per testi sui seguenti capitoli da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) “in forza del “Contratto per la Collocazione” e del “Contratto con il Concessionario”, periodicamente un incaricato di si reca presso l'esercizio, apre le macchine Parte_1 New Slot ed il relativo cassetto (alla presenza di personale dell'esercente), immette i dati dei contatori delle macchine in un device che genera uno scontrino con i dati della raccolta con l'indicazione dell'importo riconosciuto dal Concessionario all'Esercente, costituente la quietanza esente da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 6, del D.P.R. n. 633/72 che viene sottoscritta per ricezione della somma dall'Esercente, come da DOC 07 che si rammostra”;
2) “nel mese di agosto dell'anno 2021, a seguito di analoga cessione di credito / CP_2
comunicata a , DOC 10 che si rammostra, quest'ultima, attesi i CP_3 Parte_1 rapporti economici intercorrenti tra Esercente / Concessionario / Gestore, aveva comunicato al sig. , DOC 11 che si rammostra, che solo la sig.ra Controparte_1 CP_2 poteva corrispondere gli aggi di sua spettanza previa sottoscrizione della quietanza
[...] per il Concessionario di rete, invitando quindi ad esser presente allo “scassettamento”.
pagina 2 di 10 3) “con la scrittura privata dell'11.07.2024, DOC 12 che si rammostra, la ditta individuale e la hanno transato tutte le poste di debito di cui alla Controparte_2 Controparte_3 lettera di risoluzione contrattuale per inadempimento datata 15.03.2024, Controparte_3 DOC 16 che si rammostra, tra le quali quella relativa ai canoni di locazione al 31.12.2022 (Euro 14.640,00.=) e relative spese condominiali (complessivamente indicate in Euro
4.407,14.= al 15.03.2024), oltre a quelle maturate successivamente”. Si indicano a testi: 1) , domiciliato presso 2) Testimone_1 Parte_1
, domiciliato presso 3) Testimone_2 Parte_1 Testimone_3 residente in [...]; 4) residente in 22100 Como, Testimone_4 via Pio XI. Conclusioni di parte convenuta opposta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda e/o eccezione, così giudicare: In via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'attrice opponente e dalla terza chiamata in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui alla narrativa, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1231/2024 emesso in data 08.10.2024 dal Tribunale di Como all'esito del procedimento monitorio n.2859/2024 R.G. e notificato a in data 10.10.2024. Parte_1 In subordine: accertare la sussistenza del diritto di credito, oggetto di cessione, vantato dal signor , titolare dell'impresa individuale con ditta Controparte_3 [...]
”, nei confronti di per tutti i motivi di cui alla Controparte_3 Parte_1 narrativa, e per l'effetto condannare la società opponente, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del convenuto opposto, dell'importo di
€.16.140,00 oltre interessi al saldo effettivo. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali e oneri di legge. Conclusioni di parte terza chiamata Nel merito: Piaccia al Giudice adito accogliere l'opposizione proposta dalla Parte_1 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con il rigetto delle domande di
[...] merito formulate dalla e per l'effetto respingere la domanda formulata Controparte_3 dalla nei confronti di Il tutto col favore delle spese. Parte_1 Controparte_2 In via istruttoria: Pur reputando la causa documentalmente provata e già matura per la decisione per mero scrupolo difensivo si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che quando la signora ricevette la lettera datata 15/3/24 aveva in corso delle CP_2 trattative del;
Parte_2
2) Vero è che gli acquirenti, una volta raggiunto l'accordo per la vendita, pretesero di avere, che al momento della stipula dell'atto di cessione, una dichiarazione che la proprietà non aveva nulla da pretendere in relazione al canone di locazione;
3) Vero è che il giorno dell'atto di cessione agli acquirenti venne consegnata la scrittura transattiva che vi si rammostra e si poté formalizzare l'atto;
4) Vero è che le cambiali che vi si rammostrano vennero consegnate dagli acquirenti alla e girate alla;
CP_2 Controparte_3
5) Vero è che l'accordo di cui sopra era il frutto delle trattative condotte dall'avvocato Tolu tese a definire le pretese avanzate dalla con la lettera del 15/3/24 e Controparte_3 quelle maturate successivamente. Si indicano come testi:
1) Via Inganni 1 (22020) Laino;
Testimone_3
2) Via Pio XI (22100) Como. Testimone_4
pagina 3 di 10 Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 1231/2024 dell'08.01.2024, con il quale il Tribunale di Como le ha ingiunto di pagare a , titolare della ditta Controparte_3 individuale Privativa Cittadella di AN NI EN, la somma di € 16.140,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di canoni e spese maturati da
[...] per la locazione di un'immobile dell'opposto sito in Como, e per l'estinzione CP_2 del debito relativo ai quali la conduttrice aveva ceduto al locatore il credito vantato nei confronti dell'opponente e derivante dai proventi della gestione degli apparecchi da intrattenimento installati nell'immobile locato, sino al saldo della morosità maturata.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
- aveva collocato presso i locali condotti da sei Parte_1 Controparte_2
apparecchi da gioco lecito, collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato per il tramite del Concessionario Global Starnet Limited, già B Plus Gioco Legale
Limited;
- il rapporto tra l'esercente e il concessionario era regolato da un Controparte_2
contratto, sottoscritto anche dal gestore quale mandatario del Parte_1 concessionario per gli aspetti operativi, e prevedeva che il concessionario riconoscesse, sia all'esercente che al gestore, un aggio calcolato con le modalità ivi pattuite;
- con contratto per la collocazione di apparecchi di intrattenimento, il gestore aveva concesso in uso all'esercente gli apparecchi da gioco di sua proprietà, riproducendo le condizioni economiche e gli aspetti operativi di cui al contratto descritto al punto che precede;
- le somme periodicamente consegnate all'esercente dall'incaricato di Parte_1
all'esito dell'apertura delle macchine e dei relativi cassetti, erano quindi
[...] consegnate dall'opponente in nome e per conto del concessionario, come risultante anche dalle ricevute sottoscritte per accettazione dall'esercente;
- pertanto, le somme riconosciute a dal concessionario non erano Controparte_2
oggetto un debito di nei confronti dell'esercente; Parte_1
- i rapporti tra l'opponente e erano stati già chiariti dall'attrice Controparte_2
all'opposto in occasione di una precedente cessione di credito dell'08.03.2021;
pagina 4 di 10 - in ogni caso, , interpellata dall'opponente, le aveva trasmesso una Controparte_2
scrittura privata stipulata con avente ad oggetto una Controparte_3 transazione sul debito della conduttrice, con la quale l'opposto aveva accettato, a tacitazione dei canoni e delle spese condominiali dovuti sino al 31.03.2024,
l'importo di € 10.000,00; pertanto, il credito azionato in via monitoria risulterebbe essere stato estinto dalla debitrice per effetto della transazione;
- aveva sempre percepito la propria quota di proventi derivanti Controparte_2
dalla raccolta del gioco lecito degli apparecchi collocati nel proprio esercizio, da marzo 2023 al giugno 2024, per il complessivo importo di € 19.283,00, sicché, in caso di accoglimento delle domande dell'opposto nei confronti dell'opponente, la cedente dovrebbe essere condannata a ripetere a tutto quanto Parte_1 ricevuto e comunque quanto quest'ultima dovesse essere condannata a pagare all'opposto.
Ha pertanto chiesto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, per tutti i motivi, anche in punto di periculum in mora, dedotti in citazione, nonché di autorizzare la chiamata in causa di , disponendo lo Controparte_2 spostamento della prima udienza, e, nel merito, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, di condannare a ripetere a Controparte_2 [...] quanto dalla stessa percepito a titolo di quota dei proventi da gioco lecito degli Parte_1 apparecchi collocati presso il proprio esercizio pubblico di bar, a far data dalla cessione di credito 27.03.2023, maggiorato dagli interessi moratori decorrenti dal momento del ricevimento delle somma, sino alla concorrenza degli importi che si Parte_1 vedesse costretta a corrispondere alla convenuta opposta per i fatti ed i titoli per cui è causa.
Fissata con decreto l'udienza per la sola discussione dell'istanza ex art. 649 c.p.c. dell'opponente, si è costituito in giudizio, ai soli fini della discussione sulla predetta istanza, , chiedendone il rigetto. Controparte_3
Con ordinanza in data 18.12.2024, è stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. di Parte_1
[...]
In data 13.01.2025 si è costituito per il merito , deducendo che: Controparte_3
- con scrittura del 27.03.2023, si era riconosciuta debitrice della Controparte_2
somma di € 16.140,00 per canoni dovuti per la locazione dell'unità immobiliare di proprietà del convenuto;
pagina 5 di 10 - con la medesima scrittura, aveva estinto la propria esposizione Controparte_2
debitoria, maturata sino a quel momento, cedendo all'opposto il credito vantato nei confronti di impegnandosi invece a pagare in proprio i canoni Parte_1 dovuti dal successivo mese di aprile 2023;
- in data 03.04.2023, la cessione era stata notificata all'opponente, la quale nulla aveva contestato;
- le dinamiche contrattuali illustrate da non sarebbero opponibili Parte_1
all'opposto, né rileverebbe la comunicazione trasmessa due anni prima dall'attrice al convenuto, con la quale, peraltro, nulla l'opponente aveva contestato in relazione alla sussistenza del credito;
- , definita, mediante la cessione di credito per cui è causa, la Controparte_2
propria esposizione debitoria sino alla cessione, era rimasta inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni successivi alla cessione, maturando ulteriori debiti definiti a stralcio, nel 2024, con il pagamento dell'importo di € 10.000,00, in occasione della cessione dell'attività commerciale;
- pertanto, la scrittura transattiva del luglio 2024 avrebbe avuto ad oggetto solo la morosità successiva alla cessione di credito.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con decreto ex art. 171bis c.p.c. in data 17.01.2024, come modificato con decreto del
29.01.2024, è stata autorizzata la chiamata in causa di richiesta Controparte_2 dall'opponente e fissata la prima udienza al 18.06.2024.
In data 05.05.2025 si è costituita , deducendo che: Controparte_2
- con lettera raccomandata del 15.03.2024, aveva comunicato la Controparte_3
risoluzione del contratto di locazione in essere con la conduttrice per morosità di quest'ultima, adducendo di avere un credito di € 29.628,57 complessivi, di cui €
14.600,00 per canoni di locazione relativi all'anno 2022, oltre interessi;
- in data 11.07.2024 le parti avevano sottoscritto un accordo transattivo con cui, premessa e richiamata la lettera del 15.03.2024, le parti avevano pattuito la liberazione della debitrice dai debiti per canoni e spese condominiali dovuti sino al
31.03.2024 e definito le pendenze sino alla data della transazione;
- era stata costretta alla transazione, pur contestando le pretese Controparte_2
economiche del convenuto, in quanto doveva cedere l'attività;
pagina 6 di 10 - la terza chiamata, pertanto, aveva già pagato i canoni oggetto della domanda svolta in via monitoria.
Ha quindi chiesto l'accoglimento dell'opposizione proposta da e, Parte_1 comunque, il rigetto delle domande svolte nei propri confronti.
Depositate dall'opponente le tre memorie integrative ex art. 171ter c.p.c. e dall'opposto la sola memoria ex art. 171ter, n. 3, c.p.c., all'esito dell'udienza del 18.06.2025 sono state rigettate tutte le istanze istruttorie e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 15.07.2025.
***
ha agito in via monitoria nei confronti di quale Controparte_3 Parte_1 debitore ceduto di per ottenere il pagamento della somma di € Controparte_2
16.140,00, a titolo di canoni di locazione e spese condominiali impagati dalla conduttrice in relazione all'immobile di proprietà dell'opposto nel quale la terza Controparte_2 chiamata esercitava la propria attività commerciale.
Dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio risulta che, in data 27.03.2023 (cfr., doc. n. 2 opposto), , in qualità di titolare della ditta individuale Controparte_3
Privativa Cittadella, e , sottoscrissero una scrittura privata con la quale: Controparte_2
a) premisero che tra le parti era stato stipulato un contratto di affitto di immobile e che la conduttrice aveva maturato un debito di € 16.140,00, oltre interessi di mora, di cui €
14.640,00 per l'affitto dell'anno 2022 ed € 1.500,00 per spese condominiali dello stesso anno;
b) cedette pro solvendo a il credito vanato Controparte_2 Controparte_3 nei confronti di avente ad oggetto i proventi futuri e mensili della gestione Parte_1 degli apparecchi da intrattenimento forniti dall'opponente, con l'intesa che Parte_1 avrebbe mensilmente corrisposto detti proventi all'opposto e che, in caso di
[...] inadempimento del debitore ceduto, il cessionario avrebbe potuto rivolgersi al cedente.
Risulta inoltre documentalmente (cfr., doc. n. 1 terza chiamata) che, in data 15.03.2024,
inviò a una lettera con la quale comunicò la Controparte_3 Controparte_2 risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti per inadempimento della conduttrice e che, a quella data, il debito residuo ammontava a complessivi € 29.628,57, di cui € 4.407,14 complessivi per spese condominiali ed € 14.640,00 relativi ai canoni dell'anno 2022.
Ancora, risulta che, in data 11.07.2024 (cfr., doc. n. 3 terza chiamata), e Controparte_2
stipularono un accordo transattivo con il quale, premesso che il Controparte_3
pagina 7 di 10 convenuto aveva contestato alla terza chiamata l'inadempimento al pagamento dei canoni e comunicato la risoluzione del contratto con lettera in data 15.03.2024, e che la conduttrice contestava le pretese della locatrice, ritenendole “di gran lunga inferiori”, CP_3
aveva accettato “a tacitazione dei canoni e delle spese condominiali dovuti sino al
[...]
31.03.2024 l'importo di € 10.000,00”, da pagarsi come meglio specificato, CP_2 aveva pagato quanto dovuto per i mesi di aprile-giugno 2024, e l'opposto aveva
[...] riconosciuto di null'altro avere a pretendere da per canoni di locazione e Controparte_2 spese condominiali sino al 30.06.2024.
Dalla complessiva lettura delle scritture private sopra menzionate, la cui validità ed efficacia non è stata contestata dal convenuto, si può quindi evincere che: a) operata la cessione di credito del 27.03.2023, il debitore ceduto non aveva Parte_1 provveduto ad alcun pagamento nei confronti di , tanto che, in data Controparte_3
15.03.2024 (doc. n. 1 terza chiamata), il convenuto aveva contestato a il Controparte_2 mancato pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali riferiti all'anno
2022, per l'estinzione del debito riferito ai quali era stata stipulata la cessione di credito per cui è causa;
b) aveva contestato le pretese creditore di Controparte_2 CP_3
esposte nella lettera del 15.03.2024 (cfr., premesse doc. n. 3 terza chiamata); c) con
[...] la scrittura dell'11.07.2024 e avevano risolto tutte Controparte_2 Controparte_3 le pendenze relative al contratto di locazione stipulato tra di essi, e, in particolare, premesso che il locatore aveva comunicato alla conduttrice il proprio credito residuo con lettera del
15.03.2024, il convenuto aveva accettato l'importo di € 10.000,00 “a tacitazione dei canoni
e delle spese condominiali dovuti sino al 31.03.2024”.
Pertanto, poiché la scrittura transattiva espressamente richiama la quantificazione del credito operata con la lettera del 15.03.2024, nel quale era compreso, come debito insoluto, quello riferito ai canoni e alle spese per l'anno 2022, deve concludersi che con la predetta transazione le parti avessero voluto regolare anche il debito insoluto oggetto della cessione per cui è causa che, difatti, alla data della transazione dell'11.07.2024, non era stato ancora pagato.
Per un verso, infatti, è da escludersi che il debito per i canoni e le spese dell'anno 2022 fosse stato “saldato” dalla conduttrice debitrice con la mera stipula del contratto di cessione del credito, come sostenuto dall'opposto, perché la cessione era stata espressamente stipulata pro-solvendo e, quindi, senza liberazione della cedente, tanto che il debito era stato indicato dal locatore come ancora sussistente nella lettera del 15.03.2024.
pagina 8 di 10 Per altro verso, l'interpretazione della scrittura dell'11.07.2024, come accordo di transazione “tombale” per tutti i crediti nascenti dal contratto di locazione in essere tra le parti, è corroborata anche dal comportamento delle parti precedente alla stipula dell'accordo transattivo. Difatti, risulta altresì documentalmente che, in data 15.03.2024
(cfr., doc. n. 2 terza chiamata), avesse ceduto ad Controparte_3 Persona_1
l'intero credito asseritamente vantato nei confronti di e quantificato in € Parte_3
29.828,27 e, quindi, comprensivo dei canoni e delle spese dell'anno 2022, contratto di cessione che, tuttavia, era stato consensualmente risolto tra le parti in data 21.06.2024, poco prima della sottoscrizione dell'accordo transattivo dell'11.07.2024. Da tale condotta di parte opposta si evince pertanto che la stessa aveva inteso cedere il credito asseritamente vantato nei confronti della terza chiamata a un terzo soggetto, credito comprensivo anche dei canoni di locazione e delle spese per cui è causa (anno 2022), ritenendolo evidentemente ancora esistente e che, a seguito della decisione di operare con la conduttrice una transazione sull'intero debito, il contratto di cessione venne risolto.
Infine, appare scarsamente verosimile che la volontà del convenuto, alla stipula della transazione dell'11.07.2024, fosse quella di mantenere fermo il credito vantato per l'anno
2022 e oggetto della cessione coinvolgente sia perché nessuna siffatta Parte_1 riserva si legge nella scrittura privata di cui si discorre, sia perché, nella cessione di credito del 27.03.2023, le parti avevano stabilito avrebbe mensilmente Parte_1 corrisposto all'opposto i proventi degli apparecchi di intrattenimento installati nei locali di e non si vede come ciò sarebbe potuto accadere dopo il mese di luglio Controparte_2
2024, essendo noto all'opposto che, a seguito della transazione, la terza chiamata avrebbe ceduto la propria attività (cfr., p. 5 comparsa di risposta convenuto).
Alla luce di tutto quanto sopra, ritiene pertanto il Tribunale che, con l'adempimento, incontestato, da parte di agli obblighi assunti con la scrittura Controparte_2 dell'11.07.2024, la terza chiamata abbia estinto ogni debito relativo al contratto di locazione stipulato con e, quindi, anche il debito per spese e canoni di Controparte_3 locazione dell'anno 2022, oggetto della domanda formulata in via monitoria.
La considerazione che precede è assorbente rispetto alle ulteriori difese dell'opponente e comporta l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Alla revoca del decreto ingiuntivo opposto consegue l'accoglimento della domanda dell'opponente di condanna dell'opposta a restituire la somma € 19.682,68, corrisposta dal terzo pignorato all'opposta all'esito dell'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto,
pagina 9 di 10 oltre interessi dalla domanda di ripetizione (contenuta nella memoria depositata il
07.05.2025) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere Controparte_3 condannato a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si Parte_1 liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta - in complessivi € 4.237,00 per compensi, €
382,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Devono, inoltre, essere poste a carico dell'opposto soccombente le spese sostenute dalla terza chiamata, trattandosi di chiamata giustificata dalla domanda del convenuto. Pertanto,
deve essere condannato a rifondere anche a le Controparte_3 Controparte_2 spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1231/2024 dell'08.01.2024;
2) condanna a ripetere e quindi a pagare a la Controparte_3 Parte_1 somma percepita in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pari ad € 19.682,68, oltre interessi dalla domanda di ripetizione (07.05.2025) al saldo;
3) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Controparte_3 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.237,00 per compensi, € 382,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) condanna a rifondere a le spese sostenute per Controparte_3 Controparte_2 il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
18 luglio 2025
Il giudice
IA AN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice IA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3612/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Papp, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Saronno, Via Garibaldi, 19
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
IC DO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Gallio, 10
- parte convenuta opposta -
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Ilvo Controparte_2 C.F._2
Tolu, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Mugiasca, 4
- terzo chiamato -
Conclusioni di parte attrice opponente Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Como adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito - in via principale:
- per i tutti i motivi e le eccezioni formulate in atti, revocare in quanto nullo, invalido, illegittimo ed infondato, il decreto ingiuntivo telematico n. 1231/2024 - RG 2859/2024, Rep. 3001/2024 dell'08.01.2024 emesso immediatamente esecutivo in data 07.10.2024 dal Tribunale di Como, in persona del Giudice dott. Agostino Abate, su ricorso della ditta individuale ”, in persona del titolare sig. Controparte_3
, nei confronti della soc. pubblicato in data Controparte_1 Parte_1 08.10.2024 e notificato all'ingiunta a mezzo PEC in data 10.10.2024, unitamente all'atto di precetto, per l'importo in linea capitale di Euro 16.140,00.=, oltre interessi come da domanda, spese legali per Euro 1.180,50.=, di cui € 900,00.= per compenso, maggiorato nella misura del 15 % quale rimborso forfettario delle spese, più IVA e CPA ed oltre alle pagina 1 di 10 successive occorrende, accertando e dichiarando nulla dovuto dall'attrice opponente
[...] alla ditta individuale ”, in persona Parte_1 Controparte_3 del titolare sig. , per i fatti ed i titoli per cui è causa;
Controparte_1
- condannare la ditta individuale “ ”, in persona Controparte_3 del titolare sig. , a ripetere a l'importo di Euro CP_3 CP_3 Parte_1 19.682,68.= percepito in data 11.03.2025 dalla terza pignorata Banca Popolare di Sondrio, Filiale di Fino Mornasco, oltre interessi legali da tale data al soddisfo;
- condannare la ditta individuale ”, in persona Controparte_3 del titolare sig. , al risarcimento dei danni nei confronti di CP_3 CP_3 Parte_1 a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via
[...] equitativa, ai sensi del comma 1 e|/o del comma 3. Nel merito - in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della presente opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare la terza chiamata sig.ra nata a Controparte_2 ER (TO) il 20.11.1964, residente in [...], quale titolare dell'omonima ditta individuale, corrente in 22100 Como (CO), loc. Sagnino, via Giovanni Segantini n. 25, pec: a rivalere ed a ripetere a Email_1 Parte_1 quanto in tal caso indebitamente dalla stessa percepito (Euro 16.140,00.=) a titolo di
[...] quota (aggio) dei proventi da gioco lecito degli apparecchi New Slot collocati presso il proprio esercizio pubblico di bar con insegna “Bar Mitico”, a far data dalla cessione di credito 27.03.2023, maggiorato dagli interessi legali moratori decorrenti dal momento del ricevimento delle somma, ed in ogni caso sino alla concorrenza dei maggiori importi che si veda costretta a corrispondere alla convenuta opposta ditta individuale Parte_1
” per i fatti ed i titoli per cui è causa (pari ad Controparte_3 oggi all'importo di Euro 19.682,68.=) oltre interessi legali sino al soddisfo.
- in ogni caso: con vittoria di diritti, onorari, spese ed ogni successiva occorrenda del presente giudizio, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, i.v.a., c.p.a. e quant'altro di legge.
- in via istruttoria: Pur ritenendo la causa già sufficientemente istruita documentalmente, giuste le cospicue e pertinenti produzioni sino ad ora versate in causa, in via tuzioristica e senza inversione alcuna degli oneri di prova, anche alla luce di quanto dedotto e prodotto dalla terza chiamata nella sua comparsa di costituzione, si insiste per l' ammissione du prova orale per testi sui seguenti capitoli da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) “in forza del “Contratto per la Collocazione” e del “Contratto con il Concessionario”, periodicamente un incaricato di si reca presso l'esercizio, apre le macchine Parte_1 New Slot ed il relativo cassetto (alla presenza di personale dell'esercente), immette i dati dei contatori delle macchine in un device che genera uno scontrino con i dati della raccolta con l'indicazione dell'importo riconosciuto dal Concessionario all'Esercente, costituente la quietanza esente da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 6, del D.P.R. n. 633/72 che viene sottoscritta per ricezione della somma dall'Esercente, come da DOC 07 che si rammostra”;
2) “nel mese di agosto dell'anno 2021, a seguito di analoga cessione di credito / CP_2
comunicata a , DOC 10 che si rammostra, quest'ultima, attesi i CP_3 Parte_1 rapporti economici intercorrenti tra Esercente / Concessionario / Gestore, aveva comunicato al sig. , DOC 11 che si rammostra, che solo la sig.ra Controparte_1 CP_2 poteva corrispondere gli aggi di sua spettanza previa sottoscrizione della quietanza
[...] per il Concessionario di rete, invitando quindi ad esser presente allo “scassettamento”.
pagina 2 di 10 3) “con la scrittura privata dell'11.07.2024, DOC 12 che si rammostra, la ditta individuale e la hanno transato tutte le poste di debito di cui alla Controparte_2 Controparte_3 lettera di risoluzione contrattuale per inadempimento datata 15.03.2024, Controparte_3 DOC 16 che si rammostra, tra le quali quella relativa ai canoni di locazione al 31.12.2022 (Euro 14.640,00.=) e relative spese condominiali (complessivamente indicate in Euro
4.407,14.= al 15.03.2024), oltre a quelle maturate successivamente”. Si indicano a testi: 1) , domiciliato presso 2) Testimone_1 Parte_1
, domiciliato presso 3) Testimone_2 Parte_1 Testimone_3 residente in [...]; 4) residente in 22100 Como, Testimone_4 via Pio XI. Conclusioni di parte convenuta opposta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda e/o eccezione, così giudicare: In via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'attrice opponente e dalla terza chiamata in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui alla narrativa, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1231/2024 emesso in data 08.10.2024 dal Tribunale di Como all'esito del procedimento monitorio n.2859/2024 R.G. e notificato a in data 10.10.2024. Parte_1 In subordine: accertare la sussistenza del diritto di credito, oggetto di cessione, vantato dal signor , titolare dell'impresa individuale con ditta Controparte_3 [...]
”, nei confronti di per tutti i motivi di cui alla Controparte_3 Parte_1 narrativa, e per l'effetto condannare la società opponente, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del convenuto opposto, dell'importo di
€.16.140,00 oltre interessi al saldo effettivo. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali e oneri di legge. Conclusioni di parte terza chiamata Nel merito: Piaccia al Giudice adito accogliere l'opposizione proposta dalla Parte_1 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con il rigetto delle domande di
[...] merito formulate dalla e per l'effetto respingere la domanda formulata Controparte_3 dalla nei confronti di Il tutto col favore delle spese. Parte_1 Controparte_2 In via istruttoria: Pur reputando la causa documentalmente provata e già matura per la decisione per mero scrupolo difensivo si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che quando la signora ricevette la lettera datata 15/3/24 aveva in corso delle CP_2 trattative del;
Parte_2
2) Vero è che gli acquirenti, una volta raggiunto l'accordo per la vendita, pretesero di avere, che al momento della stipula dell'atto di cessione, una dichiarazione che la proprietà non aveva nulla da pretendere in relazione al canone di locazione;
3) Vero è che il giorno dell'atto di cessione agli acquirenti venne consegnata la scrittura transattiva che vi si rammostra e si poté formalizzare l'atto;
4) Vero è che le cambiali che vi si rammostrano vennero consegnate dagli acquirenti alla e girate alla;
CP_2 Controparte_3
5) Vero è che l'accordo di cui sopra era il frutto delle trattative condotte dall'avvocato Tolu tese a definire le pretese avanzate dalla con la lettera del 15/3/24 e Controparte_3 quelle maturate successivamente. Si indicano come testi:
1) Via Inganni 1 (22020) Laino;
Testimone_3
2) Via Pio XI (22100) Como. Testimone_4
pagina 3 di 10 Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 1231/2024 dell'08.01.2024, con il quale il Tribunale di Como le ha ingiunto di pagare a , titolare della ditta Controparte_3 individuale Privativa Cittadella di AN NI EN, la somma di € 16.140,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di canoni e spese maturati da
[...] per la locazione di un'immobile dell'opposto sito in Como, e per l'estinzione CP_2 del debito relativo ai quali la conduttrice aveva ceduto al locatore il credito vantato nei confronti dell'opponente e derivante dai proventi della gestione degli apparecchi da intrattenimento installati nell'immobile locato, sino al saldo della morosità maturata.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
- aveva collocato presso i locali condotti da sei Parte_1 Controparte_2
apparecchi da gioco lecito, collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato per il tramite del Concessionario Global Starnet Limited, già B Plus Gioco Legale
Limited;
- il rapporto tra l'esercente e il concessionario era regolato da un Controparte_2
contratto, sottoscritto anche dal gestore quale mandatario del Parte_1 concessionario per gli aspetti operativi, e prevedeva che il concessionario riconoscesse, sia all'esercente che al gestore, un aggio calcolato con le modalità ivi pattuite;
- con contratto per la collocazione di apparecchi di intrattenimento, il gestore aveva concesso in uso all'esercente gli apparecchi da gioco di sua proprietà, riproducendo le condizioni economiche e gli aspetti operativi di cui al contratto descritto al punto che precede;
- le somme periodicamente consegnate all'esercente dall'incaricato di Parte_1
all'esito dell'apertura delle macchine e dei relativi cassetti, erano quindi
[...] consegnate dall'opponente in nome e per conto del concessionario, come risultante anche dalle ricevute sottoscritte per accettazione dall'esercente;
- pertanto, le somme riconosciute a dal concessionario non erano Controparte_2
oggetto un debito di nei confronti dell'esercente; Parte_1
- i rapporti tra l'opponente e erano stati già chiariti dall'attrice Controparte_2
all'opposto in occasione di una precedente cessione di credito dell'08.03.2021;
pagina 4 di 10 - in ogni caso, , interpellata dall'opponente, le aveva trasmesso una Controparte_2
scrittura privata stipulata con avente ad oggetto una Controparte_3 transazione sul debito della conduttrice, con la quale l'opposto aveva accettato, a tacitazione dei canoni e delle spese condominiali dovuti sino al 31.03.2024,
l'importo di € 10.000,00; pertanto, il credito azionato in via monitoria risulterebbe essere stato estinto dalla debitrice per effetto della transazione;
- aveva sempre percepito la propria quota di proventi derivanti Controparte_2
dalla raccolta del gioco lecito degli apparecchi collocati nel proprio esercizio, da marzo 2023 al giugno 2024, per il complessivo importo di € 19.283,00, sicché, in caso di accoglimento delle domande dell'opposto nei confronti dell'opponente, la cedente dovrebbe essere condannata a ripetere a tutto quanto Parte_1 ricevuto e comunque quanto quest'ultima dovesse essere condannata a pagare all'opposto.
Ha pertanto chiesto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, per tutti i motivi, anche in punto di periculum in mora, dedotti in citazione, nonché di autorizzare la chiamata in causa di , disponendo lo Controparte_2 spostamento della prima udienza, e, nel merito, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, di condannare a ripetere a Controparte_2 [...] quanto dalla stessa percepito a titolo di quota dei proventi da gioco lecito degli Parte_1 apparecchi collocati presso il proprio esercizio pubblico di bar, a far data dalla cessione di credito 27.03.2023, maggiorato dagli interessi moratori decorrenti dal momento del ricevimento delle somma, sino alla concorrenza degli importi che si Parte_1 vedesse costretta a corrispondere alla convenuta opposta per i fatti ed i titoli per cui è causa.
Fissata con decreto l'udienza per la sola discussione dell'istanza ex art. 649 c.p.c. dell'opponente, si è costituito in giudizio, ai soli fini della discussione sulla predetta istanza, , chiedendone il rigetto. Controparte_3
Con ordinanza in data 18.12.2024, è stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. di Parte_1
[...]
In data 13.01.2025 si è costituito per il merito , deducendo che: Controparte_3
- con scrittura del 27.03.2023, si era riconosciuta debitrice della Controparte_2
somma di € 16.140,00 per canoni dovuti per la locazione dell'unità immobiliare di proprietà del convenuto;
pagina 5 di 10 - con la medesima scrittura, aveva estinto la propria esposizione Controparte_2
debitoria, maturata sino a quel momento, cedendo all'opposto il credito vantato nei confronti di impegnandosi invece a pagare in proprio i canoni Parte_1 dovuti dal successivo mese di aprile 2023;
- in data 03.04.2023, la cessione era stata notificata all'opponente, la quale nulla aveva contestato;
- le dinamiche contrattuali illustrate da non sarebbero opponibili Parte_1
all'opposto, né rileverebbe la comunicazione trasmessa due anni prima dall'attrice al convenuto, con la quale, peraltro, nulla l'opponente aveva contestato in relazione alla sussistenza del credito;
- , definita, mediante la cessione di credito per cui è causa, la Controparte_2
propria esposizione debitoria sino alla cessione, era rimasta inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni successivi alla cessione, maturando ulteriori debiti definiti a stralcio, nel 2024, con il pagamento dell'importo di € 10.000,00, in occasione della cessione dell'attività commerciale;
- pertanto, la scrittura transattiva del luglio 2024 avrebbe avuto ad oggetto solo la morosità successiva alla cessione di credito.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con decreto ex art. 171bis c.p.c. in data 17.01.2024, come modificato con decreto del
29.01.2024, è stata autorizzata la chiamata in causa di richiesta Controparte_2 dall'opponente e fissata la prima udienza al 18.06.2024.
In data 05.05.2025 si è costituita , deducendo che: Controparte_2
- con lettera raccomandata del 15.03.2024, aveva comunicato la Controparte_3
risoluzione del contratto di locazione in essere con la conduttrice per morosità di quest'ultima, adducendo di avere un credito di € 29.628,57 complessivi, di cui €
14.600,00 per canoni di locazione relativi all'anno 2022, oltre interessi;
- in data 11.07.2024 le parti avevano sottoscritto un accordo transattivo con cui, premessa e richiamata la lettera del 15.03.2024, le parti avevano pattuito la liberazione della debitrice dai debiti per canoni e spese condominiali dovuti sino al
31.03.2024 e definito le pendenze sino alla data della transazione;
- era stata costretta alla transazione, pur contestando le pretese Controparte_2
economiche del convenuto, in quanto doveva cedere l'attività;
pagina 6 di 10 - la terza chiamata, pertanto, aveva già pagato i canoni oggetto della domanda svolta in via monitoria.
Ha quindi chiesto l'accoglimento dell'opposizione proposta da e, Parte_1 comunque, il rigetto delle domande svolte nei propri confronti.
Depositate dall'opponente le tre memorie integrative ex art. 171ter c.p.c. e dall'opposto la sola memoria ex art. 171ter, n. 3, c.p.c., all'esito dell'udienza del 18.06.2025 sono state rigettate tutte le istanze istruttorie e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 15.07.2025.
***
ha agito in via monitoria nei confronti di quale Controparte_3 Parte_1 debitore ceduto di per ottenere il pagamento della somma di € Controparte_2
16.140,00, a titolo di canoni di locazione e spese condominiali impagati dalla conduttrice in relazione all'immobile di proprietà dell'opposto nel quale la terza Controparte_2 chiamata esercitava la propria attività commerciale.
Dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio risulta che, in data 27.03.2023 (cfr., doc. n. 2 opposto), , in qualità di titolare della ditta individuale Controparte_3
Privativa Cittadella, e , sottoscrissero una scrittura privata con la quale: Controparte_2
a) premisero che tra le parti era stato stipulato un contratto di affitto di immobile e che la conduttrice aveva maturato un debito di € 16.140,00, oltre interessi di mora, di cui €
14.640,00 per l'affitto dell'anno 2022 ed € 1.500,00 per spese condominiali dello stesso anno;
b) cedette pro solvendo a il credito vanato Controparte_2 Controparte_3 nei confronti di avente ad oggetto i proventi futuri e mensili della gestione Parte_1 degli apparecchi da intrattenimento forniti dall'opponente, con l'intesa che Parte_1 avrebbe mensilmente corrisposto detti proventi all'opposto e che, in caso di
[...] inadempimento del debitore ceduto, il cessionario avrebbe potuto rivolgersi al cedente.
Risulta inoltre documentalmente (cfr., doc. n. 1 terza chiamata) che, in data 15.03.2024,
inviò a una lettera con la quale comunicò la Controparte_3 Controparte_2 risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti per inadempimento della conduttrice e che, a quella data, il debito residuo ammontava a complessivi € 29.628,57, di cui € 4.407,14 complessivi per spese condominiali ed € 14.640,00 relativi ai canoni dell'anno 2022.
Ancora, risulta che, in data 11.07.2024 (cfr., doc. n. 3 terza chiamata), e Controparte_2
stipularono un accordo transattivo con il quale, premesso che il Controparte_3
pagina 7 di 10 convenuto aveva contestato alla terza chiamata l'inadempimento al pagamento dei canoni e comunicato la risoluzione del contratto con lettera in data 15.03.2024, e che la conduttrice contestava le pretese della locatrice, ritenendole “di gran lunga inferiori”, CP_3
aveva accettato “a tacitazione dei canoni e delle spese condominiali dovuti sino al
[...]
31.03.2024 l'importo di € 10.000,00”, da pagarsi come meglio specificato, CP_2 aveva pagato quanto dovuto per i mesi di aprile-giugno 2024, e l'opposto aveva
[...] riconosciuto di null'altro avere a pretendere da per canoni di locazione e Controparte_2 spese condominiali sino al 30.06.2024.
Dalla complessiva lettura delle scritture private sopra menzionate, la cui validità ed efficacia non è stata contestata dal convenuto, si può quindi evincere che: a) operata la cessione di credito del 27.03.2023, il debitore ceduto non aveva Parte_1 provveduto ad alcun pagamento nei confronti di , tanto che, in data Controparte_3
15.03.2024 (doc. n. 1 terza chiamata), il convenuto aveva contestato a il Controparte_2 mancato pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali riferiti all'anno
2022, per l'estinzione del debito riferito ai quali era stata stipulata la cessione di credito per cui è causa;
b) aveva contestato le pretese creditore di Controparte_2 CP_3
esposte nella lettera del 15.03.2024 (cfr., premesse doc. n. 3 terza chiamata); c) con
[...] la scrittura dell'11.07.2024 e avevano risolto tutte Controparte_2 Controparte_3 le pendenze relative al contratto di locazione stipulato tra di essi, e, in particolare, premesso che il locatore aveva comunicato alla conduttrice il proprio credito residuo con lettera del
15.03.2024, il convenuto aveva accettato l'importo di € 10.000,00 “a tacitazione dei canoni
e delle spese condominiali dovuti sino al 31.03.2024”.
Pertanto, poiché la scrittura transattiva espressamente richiama la quantificazione del credito operata con la lettera del 15.03.2024, nel quale era compreso, come debito insoluto, quello riferito ai canoni e alle spese per l'anno 2022, deve concludersi che con la predetta transazione le parti avessero voluto regolare anche il debito insoluto oggetto della cessione per cui è causa che, difatti, alla data della transazione dell'11.07.2024, non era stato ancora pagato.
Per un verso, infatti, è da escludersi che il debito per i canoni e le spese dell'anno 2022 fosse stato “saldato” dalla conduttrice debitrice con la mera stipula del contratto di cessione del credito, come sostenuto dall'opposto, perché la cessione era stata espressamente stipulata pro-solvendo e, quindi, senza liberazione della cedente, tanto che il debito era stato indicato dal locatore come ancora sussistente nella lettera del 15.03.2024.
pagina 8 di 10 Per altro verso, l'interpretazione della scrittura dell'11.07.2024, come accordo di transazione “tombale” per tutti i crediti nascenti dal contratto di locazione in essere tra le parti, è corroborata anche dal comportamento delle parti precedente alla stipula dell'accordo transattivo. Difatti, risulta altresì documentalmente che, in data 15.03.2024
(cfr., doc. n. 2 terza chiamata), avesse ceduto ad Controparte_3 Persona_1
l'intero credito asseritamente vantato nei confronti di e quantificato in € Parte_3
29.828,27 e, quindi, comprensivo dei canoni e delle spese dell'anno 2022, contratto di cessione che, tuttavia, era stato consensualmente risolto tra le parti in data 21.06.2024, poco prima della sottoscrizione dell'accordo transattivo dell'11.07.2024. Da tale condotta di parte opposta si evince pertanto che la stessa aveva inteso cedere il credito asseritamente vantato nei confronti della terza chiamata a un terzo soggetto, credito comprensivo anche dei canoni di locazione e delle spese per cui è causa (anno 2022), ritenendolo evidentemente ancora esistente e che, a seguito della decisione di operare con la conduttrice una transazione sull'intero debito, il contratto di cessione venne risolto.
Infine, appare scarsamente verosimile che la volontà del convenuto, alla stipula della transazione dell'11.07.2024, fosse quella di mantenere fermo il credito vantato per l'anno
2022 e oggetto della cessione coinvolgente sia perché nessuna siffatta Parte_1 riserva si legge nella scrittura privata di cui si discorre, sia perché, nella cessione di credito del 27.03.2023, le parti avevano stabilito avrebbe mensilmente Parte_1 corrisposto all'opposto i proventi degli apparecchi di intrattenimento installati nei locali di e non si vede come ciò sarebbe potuto accadere dopo il mese di luglio Controparte_2
2024, essendo noto all'opposto che, a seguito della transazione, la terza chiamata avrebbe ceduto la propria attività (cfr., p. 5 comparsa di risposta convenuto).
Alla luce di tutto quanto sopra, ritiene pertanto il Tribunale che, con l'adempimento, incontestato, da parte di agli obblighi assunti con la scrittura Controparte_2 dell'11.07.2024, la terza chiamata abbia estinto ogni debito relativo al contratto di locazione stipulato con e, quindi, anche il debito per spese e canoni di Controparte_3 locazione dell'anno 2022, oggetto della domanda formulata in via monitoria.
La considerazione che precede è assorbente rispetto alle ulteriori difese dell'opponente e comporta l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Alla revoca del decreto ingiuntivo opposto consegue l'accoglimento della domanda dell'opponente di condanna dell'opposta a restituire la somma € 19.682,68, corrisposta dal terzo pignorato all'opposta all'esito dell'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto,
pagina 9 di 10 oltre interessi dalla domanda di ripetizione (contenuta nella memoria depositata il
07.05.2025) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere Controparte_3 condannato a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si Parte_1 liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta - in complessivi € 4.237,00 per compensi, €
382,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Devono, inoltre, essere poste a carico dell'opposto soccombente le spese sostenute dalla terza chiamata, trattandosi di chiamata giustificata dalla domanda del convenuto. Pertanto,
deve essere condannato a rifondere anche a le Controparte_3 Controparte_2 spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1231/2024 dell'08.01.2024;
2) condanna a ripetere e quindi a pagare a la Controparte_3 Parte_1 somma percepita in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pari ad € 19.682,68, oltre interessi dalla domanda di ripetizione (07.05.2025) al saldo;
3) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Controparte_3 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.237,00 per compensi, € 382,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) condanna a rifondere a le spese sostenute per Controparte_3 Controparte_2 il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
18 luglio 2025
Il giudice
IA AN
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