Art. 1. Articolo unico.
Il termine stabilito dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844 , recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della citta' vecchia di Bari e' fissato al 30 giugno 1975.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti compiuti dopo il 30 giugno 1968 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' non in contrasto con il piano regolatore edilizio del vecchio abitato della citta' di Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 431 , e con le varianti ad esso apportate.
Il termine stabilito dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844 , recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della citta' vecchia di Bari e' fissato al 30 giugno 1975.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti compiuti dopo il 30 giugno 1968 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' non in contrasto con il piano regolatore edilizio del vecchio abitato della citta' di Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 431 , e con le varianti ad esso apportate.