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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/12/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 858/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Roberto Rivello Presidente
Dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 858/2023 promossa da
(C.F. ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, C.F._2
dagli avvocati Enrico Maria Adami (pec e Email_1
LU NJ (pec , ed elettivamente domiciliati Email_2 presso lo studio dell'avvocato Enrico Maria Adami, sito in Torino, Via Principi d'Acaja n. 15, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente legale rappresentante pro tempore, sig. , rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Giovanni Martino (pec e dall'avv. Email_3 LE BA (pec , ed elettivamente domiciliato Email_4
presso il loro studio sito in Torino, via Giuseppe Giusti n. 3, come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione reietta,
In via preliminare e cautelare:
- sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza appellata per i motivi di cui sopra,
In via principale e nel merito:
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 388/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea,
Giudice Dottoressa Papalia, pubblicata in data 26/04/2023, a definizione del procedimento
R.G. n. 3831/2021, notificata in data 23/05/2023 a cura dell , Controparte_1
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'On.le Tribunale adito,
contrariis reiectis,
NEL MERITO,
accertare e dichiarare che gli attori sono proprietari esclusivi, per maturata usucapione acquisitiva, del terreno sito nel Comune di Verolengo (TO), Via San Grato, posto all'altezza del numero civico 10 bis antistante l'abitazione di proprietà della signora Parte_1
(identificata al Catasto del Comune di Verolengo al foglio 14, mappale 146) e confinante con
l'Ente (identificato al Catasto del Comune di Verolengo al foglio 14, Controparte_1
mappale 148) (cfr. doc. n. 1).
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta eventualità in cui il Tribunale adito ritenga che non ricorrano i requisiti per l'usucapione, accertare e dichiarare che nel caso di specie sia maturata una servitù di parcheggio.
IN OGNI CASO,
conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere agli incombenti del caso, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese di giudizio, oltre il 15,00 % di spese generali e CPA come per legge da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso:
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso generale al 15% e C.P.A. da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
In via istruttoria:
si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motivata del presente appello e nello specifico:
- ammettere i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 16/05/2022 e sentire all'uopo gli ulteriori testi ivi indicati”.
Per parte appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello
= respinta ogni contraria istanza ed eccezione;
IN VIA PRELIMINARE
= rigettare la richiesta di sospensione della sentenza impugnata per mancanza dei presupposti;
NEL MERITO
= rigettare la richiesta di riforma della sentenza n. 388/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea, poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 388/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea, Giudice dott.ssa Papalia, pubblicata in data
26.4.2023; e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellante;
= con il favore delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché delle successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riferito nella sentenza impugnata, con atto di citazione del 02.12.2021 e Parte_1
hanno dedotto di aver posseduto, uti domini, il terreno antistante Parte_2
l'abitazione di , sita nel Comune di Verolengo (TO), alla Via San Grato, n. 10- Parte_1
bis, identificata al Catasto al foglio 14, mappale 146.
In tesi degli attori, tale terreno era privo di alcun proprietario e privo di alcuna identificazione catastale ed era, da sempre, stato utilizzato come spazio di manovra e parcheggio dai proprietari dell'abitazione antistante e dal 2005 anche come ricovero del furgone di Parte_2
, a cui si aggiungeva la pulizia e manutenzione dei luoghi da parte di .
[...] Parte_1
Sennonché, l' , proprietario del terreno confinante, identificato al Controparte_1
Catasto del Comune di Verolengo al foglio 14, mappale 148, da ultimo, aveva addotto pretese proprietarie sui luoghi, con intenzione di ivi procedere a costruzione di un manufatto.
Gli attori hanno chiesto, quindi, l'accertamento dell'intervenuta usucapione dell'area, in via principale con riguardo al diritto di proprietà e, in via subordinata, con riguardo ad una servitù di parcheggio.
Si è costituito in giudizio l'Ente Asilo chiedendo il rigetto delle pretese attoree. CP_1
In particolare, il convenuto ha rilevato che il terreno in questione era correttamente accatastato come sua proprietà, che in loco erano collocati dei cartelli attestanti la qualità di proprietà privata e che gli atteggiamenti invasivi della controparte erano sempre stati contestati. Inoltre,
aveva negato espressamente tale occupazione in passato e il permesso di Parte_1
costruire rilasciato dal Comune di Verolengo non era stato oggetto di alcuna impugnazione. Il convenuto aggiungeva anche in seguito alla recinzione dell'area, in data 22 ottobre 2019, nessuna contestazione era stata mossa sul punto. Concludeva con la richiesta di rigetto delle domande attoree. Il Tribunale ha rigettato le domande attoree sulla base di una pluralità di argomenti.
Con riguardo all'intestazione formale del terreno oggetto di causa, il Tribunale ha osservato che la tesi attorea è infondata e contraddittoria. Ciò in quanto in presenza di un terreno non accatastato e in cui non sia rinvenibile alcun soggetto proprietario formale dell'immobile, si avrebbe una proprietà pubblica del demanio e l'azione attorea sarebbe stata non correttamente introdotta. Precisa, tuttavia, che dal documento catastale allegato dai convenuti emerge la riconducibilità del terreno oggetto di causa alla proprietà dell'ente convenuto.
Per quanto riguarda l'asserita invalidità della procura alle liti, eccepita dagli attori, il Tribunale osserva che la procura è stata rilasciata dal soggetto che ha la rappresentanza legale dell'ente, a nulla rilevando eventuali violazioni della normativa interna che abbiano comportato l'elezione del soggetto in maniera non conforme allo Statuto dell'Ente.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che le prove testimoniali non consentono di ritenere dimostrati i comportamenti di usucapione descritti dagli attori. Ciò in quanto la tesi attorea non
è stata confermata dalle prove testimoniali ed, in specie, anche dalle prove testimoniali rese dagli stessi testimoni di parte attrice e dalle stesse dichiarazioni confessorie rese dagli attori.
In ordine al contenuto delle prove orali, il Giudice di primo grado ha osservato che dal tenore delle dichiarazioni testimoniali emerge che con riguardo all'intera area di parcheggio semmai vi sarebbe stato un utilizzo promiscuo (idoneo a configurare un condominio tra i vari proprietari degli immobili siti nella zona che utilizzavano tale area, ipotesi che non costituisce oggetto di domanda, in quanto la domanda attorea è differente ed ha ad oggetto l'usucapione esclusivo dell'area a favore degli attori).
Il Tribunale ha, poi, affrontato un ulteriore profilo, vale a dire, se l'area possa essere frazionata in un'area minore e, quindi, se sia riconducile ad un preciso ed unico posteggio occupato in maniera esclusiva dai veicoli attorei con esclusione dal medesimo diritto da parte di terzi.
La sentenza impugnata non ritiene fondata la domanda attorea nemmeno sotto questo profilo.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto erronee le affermazioni attoree in ordine alla prosecuzione (in capo a parte attrice) di un possesso dell'area già instaurato dalla precedente proprietaria dell'immobile, tale . Persona_1
Ciò in considerazione di quanto emerso in sede di istruttoria orale, da cui emerge come la dante causa della proprietà immobiliare di , possedeva in loco più immobili e Parte_1
collocava la propria autovettura di fronte ad altra e diversa proprietà immobiliare, adiacente a quella attorea, e successivamente ceduta a terzi;
proprietà avanti alla quale il veicolo della continua a sostare, per come ricordato dal teste Persona_1 Tes_1
anche nel 2004-2005, ovvero in epoca successiva all'acquisto immobiliare di
[...]
, con conseguente collocazione delle autovetture in due postazioni differenti ed Parte_1
adiacenti.
Il Tribunale osserva, quindi, che non vi è alcun possesso utile della precedente proprietaria dell'unità Via San Grato, n. 10-bis, tale , in quanto la stessa Persona_1 occupava un'area differente a quella oggetto di parcheggio da parte degli attori, il cui utilizzo si è, peraltro, protratto anche in epoca successiva all'acquisto immobiliare da parte di Pt_1
.
[...]
Il Tribunale osserva che l'eventuale termine iniziale del possesso utile per l'usucapione, è individuabile nel periodo di ottobre-novembre del 1999; periodo in cui il teste Tes_1
colloca l'inizio dei lavori presso l'immobile attoreo, a cui ha personalmente e
[...]
direttamente partecipato e che da tale termine occorre conteggiare un ventennio utile di possesso, non realizzatosi per una molteplicità di impedimenti fattuali emersi in corso di istruttoria.
In tal senso, nella sentenza impugnata si osserva che il possesso utile ad usucapiendum deve esplicarsi come effettiva volontà di esercitare le facoltà dominicali.
Tuttavia, tale animus possidendi in capo a è da ritenersi carente. Ciò si ricava Parte_1
– afferma il Giudice di primo grado - dalle dichiarazioni scritte che ha reso a Parte_1
mezzo del proprio legale alla controparte (vds. doc. 3 e 4 di parte convenuta) da cui emerge come l' - accortosi dell'uso abusivo che veniva fatto da Controparte_1 Pt_1
(titolare di solo diritto di transito sull'area in questione e non di parcheggio) – lo
[...]
contestava, identificando in maniera univoca l'area di che trattasi, e invitando controparte a cessare tale comportamento.
In tale occasione, negava di aver effettuato alcun parcheggio dei propri veicoli, Parte_1
dolendosi, al contrario, che altri soggetti abusivamente tenevano tali comportamenti, ledendo il proprio diritto di passaggio.
In ordine a tale documentazione il Giudice di primo grado osserva come essa non sia stata contestata dagli attori nella prima difesa utile (ovvero l'udienza del 17 marzo 2022) e che le doglianze attoree di mancata attestazione della copia prodotta in PCT da parte del difensore di controparte rispetto all'originale sono prive di fondamento.
In merito alla ritenuta insussistenza dell'elemento oggettivo e cioè di un possesso ininterrotto per il periodo ventennale, il Tribunale richiama il tenore delle deposizioni testimoniali ed, in particolare, richiama quanto riferito dalla teste che ricorda che sono 4-5 Testimone_2 anni che nessuno pone le macchine nell'area in questione e addirittura ricorda ivi delle transenne all'epoca.
Nella sentenza impugnata vengono richiamate anche le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
che ricorda la collocazione delle transenne nell'anno 2018-2019, in conformità con
[...] la teste , che le colloca temporalmente nell'anno 2019, prima dell'epidemia Testimone_3 da Covid19 che ha colpito l'Italia. Tali dichiarazioni sono tutte conformi alla stessa confessione resa, peraltro, dagli attori in sede di interrogatorio formale.
Il Tribunale considera ancor più dirimente la mancata contestazione fattuale da parte degli attori, della data e della collocazione della recinzione;
contestazione che, al più, sarebbe dovuta avvenire alla prima udienza del 17 marzo 2022.
La sentenza impugnata afferma, quindi, l'insussistenza del ventennio in cui tale area sarebbe stata ininterrottamente utilizzata da parte di in quanto il decorso del tempo è Parte_1
stato interrotto per effetto del transennamento eseguito da parte convenuta sulla proprietà di riferimento.
Per quanto riguarda le attività di pulizia erbacea, sgombero della neve ed altri generici interventi di manutenzione, il Tribunale osserva che in ordine alla pulizia dell'erba, la teste Tes_2
rileva una mancata manutenzione dell'area da 4-5 anni, di talchè non è maturato alcun
[...] termine ventennale per l'usucapione.
Per quanto riguarda gli altri tipi di manutenzione, il Tribunale argomenta che l'allegazione del fatto costitutivo attoreo è del tutto generica e manca di ogni miglior determinazione nel suo contenuto fattuale. Per quanto riguarda la collocazione di ghiaia che risale, tuttavia, all'epoca dei lavori eseguiti da sulla propria unità immobiliare, il Giudice di primo grado Parte_1
osserva che tali lavori, come anche la rimozione della neve, non sono stati effettuati solo nell'area oggetto di contenzioso tra le parti ma, altresì, in tutta la strada oggetto di transito, per la quale è indiscussa l'esistenza di una servitù di passaggio che non fa capo solo a parte attrice, ma ad una pluralità di soggetti titolari di diritti di proprietà sulle unità immobiliari site in limine alla strada di transito e all'area di presunta usucapione per cui è causa.
Il Giudice di primo grado ha, poi, rigettato la domanda anche nei confronti di Parte_2
per le medesime ragioni sopra esposte e per l'assoluta carenza di alcun utilizzo di tale
[...] area con animus possidendi. L'unico utilizzo dedotto, infatti, riguarda il parcheggio di un furgone di proprietà dell'attore. Il Tribunale osserva che , privo di alcun Parte_2 diritto reale sull'unità immobiliare, gode del terreno pertinenziale a tale immobile, a titolo di solidarietà familiare per effetto della convivenza more uxorio instaurata con la proprietaria dell'immobile. Con la conseguenza che il soggetto è meramente tollerato nel godimento di un bene pertinenziale che ben sa e riconosce essere altrui in forza di un mero vincolo di solidarietà familiare.
Avverso la predetta sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello, con atto di citazione ritualmente notificato, lamentando: 1) l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, in quanto le prove offerte in primo grado avrebbero confermato sia l'elemento oggettivo che soggettivo della fattispecie di usucapione invocata dagli attori (primo motivo); 2) con riguardo all'intestazione formale del terreno, l'erroneità del ragionamento seguito dal Tribunale in ordine alla qualificazione della domanda attorea ed al contenuto della contestazione dai medesimi attori formulata (secondo motivo); 3) l'omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento della servitù di parcheggio (terzo motivo); 4) per quanto riguarda le spese di lite, gli appellanti osservano che all'auspicata riforma della sentenza impugnata dovrà seguire la revisione della condanna alle spese di lite disposta in capo agli odierni appellanti. Precisano, a tal fine, che il Giudice non ha motivato l'attribuzione delle spese legali ed, in ogni caso, che la liquidazione non può essere ancorata allo scaglione per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, ma al valore dichiarato (quarto motivo).
In data 14.03.2022 si è costituito l' deducendo l'infondatezza dei Controparte_1
motivi di appello formulati e chiedendo il rigetto del proposto atto di appello con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 23.11.23 il Consigliere Istruttore ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, ex art. 352 c.p.c.
Alla successiva udienza del 25.09.25, svoltasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il presente atto di appello è da ritenersi infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente si ritiene opportuno, in considerazione del carattere preliminare delle censure svolte, esaminare il secondo motivo di appello.
Gli appellanti, con tale secondo motivo di censura, lamentano che “il lascito” da parte del benefattore “è stato fatto a favore dei residenti delle frazioni di Busognetto e CP_1
Casabianca, perché i bambini delle frazioni potessero andare all'asilo gratuitamente”.
In tesi di parte appellante “tutti i consigli di amministrazione (e quindi anche quello convocato avanti al Notaio per la riforma dello statuto) sono palesemente illegittimi, in quanto i residenti delle due frazioni di Verolengo non sono mai stati convocati per eleggere tra di loro i relativi rappresentanti”. Gli appellanti deducono che la loro contestazione riguarda “la mancanza di legittimità dei consiglieri e del presedente da essi eletto”, perché a contestare il diritto degli attori vantato in giudizio “dovrebbero essere i residenti delle due frazioni a cui era indirizzato il lascito” i quali dovrebbero eleggere un nuovo consiglio dell'ente. Gli appellanti contestano che, di conseguenza, l'attuale Consiglio di Amministrazione (non eletto in tesi degli appellanti legittimamente) non ha nemmeno l'autorità per conferire la procura alle liti al Presidente per resistere nel presente procedimento.
La Corte osserva che il suindicato motivo di appello è infondato.
La sentenza impugnata, premesso che la documentazione catastale funge da presupposto ai fini dell'individuazione del legittimato a contraddire, atteso che tale legittimazione grava sul proprietario formale del bene nei cui confronti va proposta la domanda di usucapione (nella fattispecie l' , del tutto correttamente, ha osservato che “qualsiasi Controparte_1 violazione inerente il funzionamento della persona giuridica” - prospettata dagli odierni appellanti – “non incide sul diritto di proprietà e sugli atti materiali di seguito compiuti in ordine alla recinzione dell'area controversa”.
Infatti, le questioni prospettate da parte appellante circa l'illegittimità della nomina di consiglieri e Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nella specie, circa la conformità della nomina del Presidente dell'ente convenuto all'originario Statuto dell'ente del 1924 risultano avulse rispetto all'oggetto del presente giudizio (accertamento della fattispecie di usucapione ed in subordine di servitù di parcheggio) e, quindi, non rilevanti ai fini della decisione.
Per quanto riguarda l'eccepita invalidità della procura alle liti, il Collegio osserva come, anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata non risulti meritevole di censura.
Infatti, ciò che rileva è che la procura alle liti sia rilasciata dal soggetto che ha la rappresentanza legale dell'ente.
Sul punto, occorre osservare che la procura alle liti, allegata in primo grado, risulta sottoscritta dal Presidente pro tempore della , sig. e Controparte_3 Controparte_2
che, parte appellata, ha depositato in primo grado il Verbale del Consiglio di Amministrazione dell' con cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di Controparte_1 autorizzare il Presidente sig. a costituirsi in giudizio, conferendo “puntuale Controparte_2 mandato a rappresentare e difendere in ogni stato e grado …” Controparte_4
e lo Statuto del 03.03.2016 della . Controparte_5
In questa prospettiva, del tutto correttamente, il Giudice di primo grado ha affermato che ciò che rileva è che la procura alle liti sia rilasciata dal soggetto che ha la rappresentanza legale dell'ente, a nulla rilevando eventuali violazioni della normativa interna, per come invece prospettato dagli appellanti, essendo il Presidente abilitato ad agire in nome e per conto dell'Ente.
Inoltre, la sentenza impugnata, del tutto condivisibilmente, osserva che gli attori richiamano violazioni dell'originario Statuto del 1924, allorché è stato invece depositato in giudizio lo
Statuto del 03.03.2016 della e non risultano Controparte_5
tempestive impugnazioni della delibera di nomina del Presidente né eventuali azioni cautelari inibitorie.
In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il secondo motivo di appello non sia meritevole di accoglimento.
Per quanto riguarda il primo motivo di appello, la Corte osserva che anche tale motivo di censura deve essere rigettato.
In tesi di parte appellante, le prove offerte avrebbero confermato la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie di usucapione.
Il Tribunale avrebbe, pertanto, dovuto ritenere sussistente il requisito del possesso continuato, avendo la sig.ra acquistato l'immobile in data 23.05.2000 ed avendo iniziato, sin Pt_1 dall'anno 1999, ad utilizzare la porzione di terreno (prospiciente l'abitazione) essendo stata immessa, anteriormente al rogito, nel possesso anticipato dell'immobile per dar corso ai lavori di ristrutturazione.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. la sig.ra assommerebbe al proprio possesso Pt_1
quello della dante causa sig.ra Persona_1
La Corte osserva che il contenuto delle prove testimoniali e le complessive allegazioni e deduzioni delle parti consentono di ritenere che, nella presente fattispecie, siano carenti entrambi i requisiti necessari ai fini del perfezionamento della fattispecie di usucapione, per come affermato nella sentenza impugnata che, sul punto, ha attentamente esaminato il complessivo compendio probatorio in atti.
In questa prospettiva, quanto all'onere probatorio è sufficiente ricordare che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario deve fornire rigorosa prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie acquisitiva, ed in particolare sia del
“corpus possessionis” sia dell'“animus possidendi” (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975), ossia dell'elemento psicologico insistente nell'intenzione del possessore di disporre del bene come se fosse proprio (c.d. hanimus rem sibi habendi), prescindendo dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c. (sul punto vds. Cass. 31.7.2014, n. 17488 secondo cui “l'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione”).
Nel caso di specie, parte appellante non ha dimostrato l'esistenza dei menzionati requisiti previsti ex lege per l'acquisto della proprietà del bene per usucapione.
La Corte osserva che il contenuto delle prove testimoniali non consente, innanzitutto, di ritenere che vi sia stata una prosecuzione, in capo all'odierna appellante , del possesso Parte_1 utile ai fini dell'usucapione da parte della precedente proprietaria dell'unità immobiliare oggetto di causa, sig.ra . Persona_1
Infatti, dal tenore delle prove testimoniali emerge che la dante causa dell'unità immobiliare di possedeva, nella zona, una pluralità di immobili e collocava la propria Parte_1
autovettura di fronte ad altra proprietà immobiliare diversa da quella della . Sul punto, Pt_1 la teste ha riferito: “…. Ci sono, inoltre, gli ultimi residenti arrivati che Testimone_2
Per_ abitano nell'ultima casa della via, che di nome si chiamano e la moglie di cui Per_2
non so il cognome, e prima vi erano le precedenti proprietari, e . Persona_1 Per_4
Per_ e passano ed entrano nel loro cortile ma non parcheggiano nulla. Le Per_2 Persona_1
parcheggiavano, invece, avanti a casa loro le macchine. aveva una Punto vecchia. (..) Per_1
Preciso che la sig.ra era proprietaria di entrambe le case, tanto quella oggi di Persona_1
proprietà della sig.ra quanto della proprietà di La sig.ra parcheggia Pt_1 Per_2 Pt_1
avanti alla sua proprietà e la parcheggiava invece nella sua proprietà ma era Persona_1 spostata rispetto all'attuale parcheggio della sig.ra . La parcheggiava a Pt_1 Persona_1 sinistra rispetto all'attuale parcheggio della che è lo stesso pezzo di spazio dell' Pt_1 [...]
”. Parte_3
Il teste , sul punto, ha affermato: “Si, anch'io ho parcheggiato vicino alla Testimone_1
sig.ra . La macchina della sig.ra era una Punto. Io ho parcheggiato vicino Per_1 Per_1
alla sig.ra nel 2004-2005, vi ho parcheggiato vicino per 4-5 volte. Penso che dopo la Per_1 vendita dell'immobile alla , la sig.ra continuasse a venire lì per altre Pt_1 Persona_1 proprietà”.
La Corte ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata nella parte in cui esclude che vi sia un possesso utile ai fini dell'usucapione da parte della dante causa della sig.ra non sia Pt_1
meritevole di censure. Infatti, del tutto congruamente rispetto al tenore delle deposizioni testimoniali, il Tribunale ha osservato che “dalle dichiarazioni di entrambi i testi emerge come la dante causa della proprietà immobiliare di , possedeva in loco più immobili Parte_1
e collocava la propria autovettura di fronte ad altra e diversa proprietà immobiliare, adiacente
a quella attorea, e successivamente ceduta a terzi, proprietà avanti alla quale il veicolo della
continua a sostare, in memoria di anche nel Persona_1 Testimone_1
2004-2005, ovvero in epoca ben successiva all'acquisto immobiliare di , con Parte_1 conseguente collocazione delle autovetture in due postazioni differenti ed adiacenti”.
Anche avendo riguardo al successivo momento temporale dedotto da parte appellante e cioè
l'inizio dei lavori di ristrutturazione immobiliare compiuti da (momento Parte_1
temporale, peraltro, non specificamente individuato), il Collegio osserva come non possano ritenersi sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi necessari ai fini del perfezionamento della fattispecie di usucapione.
L'appellante, infatti, deduce di aver acquistato l'immobile in data 23.05.2000 ma di avere iniziato, nel 1999, ad utilizzare la porzione di terreno - prospiciente l'abitazione - essendo stata immessa, anteriormente al rogito, nel possesso anticipato dell'immobile per dar corso ai lavori di ristrutturazione.
Orbene, il compendio istruttorio non consente di ritenere dimostrato che parte appellante ha effettivamente goduto del bene in controversia per il tempo previsto dalla legge per usucapire, esercitandovi un possesso pieno, esclusivo, continuo ed ininterrotto, tale da evidenziare una inequivocabile volontà di possedere uti dominus.
Il Collegio osserva che non appaiono pienamente provati gli elementi costitutivi del possesso ad usucapionem, il quale deve essere palese e non violento (art.1163 c.c.), continuo per tutto il tempo stabilito dalla legge per usucapire (senza subire interruzioni né di fatto né di diritto), tale da evidenziare l'inequivoca intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena.
Prendendo le mosse dalle dichiarazioni testimoniali, occorre osservare come non possa ritenersi dimostrata la sussistenza di un possesso utile continuo ed ininterrotto per il periodo di tempo utile ai fini dell'usucapione.
Infatti, per come correttamente osservato nella sentenza impugnata, dal tenore complessivo delle dichiarazioni rese da e sembrerebbe esserci stato Testimone_2 Testimone_1 un utilizzo promiscuo dell'area da parte dei soggetti residenti nella zona, che utilizzavano lo spazio oggetto di causa per la manovra dei veicoli o per il parcheggio.
In ogni caso, anche volendo individuare una porzione di terreno circoscritta adibita ad unico ed esclusivo posteggio da parte degli appellanti, non riconducibile a quello ove tutti i veicoli dei soggetti residenti della zona parcheggiavano, la fattispecie dell'usucapione – per come correttamente motivato dal Giudice di prime cure - non può ritenersi perfezionata, difettando i requisiti di un possesso continuo ed ininterrotto per il periodo di tempo utile ai fini dell'usucapione.
Sul punto, occorre richiamare le dichiarazioni rese dalla teste la quale ha Testimone_2 riferito che vedeva la sig.ra parcheggiare le macchine e che “La sig.ra è venuta Pt_1 Pt_1
ad abitare lì, nel 1999-2000, forse all'inizio faceva solo ristrutturazione, poi, sono venuti ad abitare lì” ed ha poi riferito “Anch'io vi faccio manovra e vi parcheggio ma non tutt'ora. Io non parcheggio e non passo più lì da 6-7 anni mentre prima transitavo e vi parcheggiava addirittura mio nonno”. La teste, pertanto, non riferisce circostanze sufficientemente individualizzanti facendo riferimento all'utilizzo dell'area anche da parte di altri soggetti, compresa la stessa testimone.
Inoltre, , in ordine al possesso della porzione di terreno oggetto di causa da Testimone_2
parte della sig.ra ed alle attività mediante le quali esso si sarebbe estrinsecato, ha anche Pt_1 riferito che “La manutenzione è cessata quando sono iniziati i problemi tra l'ente e la Pt_1
Pt_ e il sig. . Problemi intendo delle vicissitudini in cui l'ente ha detto: non devi più parcheggiare perché è nostro e dobbiamo costruire. Sarà successo 4- 5 anni fa. Questa cosa la so solo perché ho visto delle transenne e cose del genere, anzi il vecchio presidente dell'Ente,
venne a dirmi di non parcheggiare perché dobbiamo costruire e dal di lì Persona_5 nessuno ha più messo macchine”.
Anche il teste non ha riferito circostanze sufficientemente Testimone_1 individualizzanti avendo narrato che “Io ho visto la macchina Clio della ivi Pt_1
CP_ parcheggiata e altre macchine di cui non ricordo. La è stata ivi parcheggiata da quando sono andato a fare i lavori fino a quando è stato transennato. Le macchine ivi parcheggiate erano 5-6 e un trattore in fondo. Era un trattore agricolo, mi sembra fosse rosso, era uno dei trattori che si usano per arare i campi”.
In merito al profilo strettamente temporale ed al requisito soggettivo della fattispecie di usucapione, occorre anche richiamare le dichiarazioni rese da in ordine alla Testimone_4
presenza nella porzione di terreno oggetto di causa di cartelli di divieto di parcheggio in quanto proprietà privata.
Il teste ha riferito che “C'erano questi cartelli, adesso è diverso tempo che non vado più li dietro. Sono stati messi quando ho fatto una raccomandata che quell'area non era adibita a parcheggio, anzi c'erano già da prima che io facessi la raccomandata, e poi ho ricevuto risposta a questa raccomandata in cui mi si diceva che nessuno parcheggiava ed è morta lì.
Poi sono andata anche successivamente e i cartelli c'erano, saranno stati 8 o 10 anni fa. La Pers raccomandata è stata inviata su incarico del Presidente, e del segretario, Persona_5
, il parroco. C'erano diverse pratiche per i vigili del fuoco, pratiche strutturali e c'è Per_7 stato un periodo in cui ho frequentato l' molto frequentemente. I cartelli non so chi CP_1
li abbia collocati. Nei cartelli c'era il divieto di sosta, non ricordo se c'era scritto proprietà privata o meno. Preciso che la raccomandata è stata inviata a seguito di sollecitazione verbale del Presidente a chi occupava quell'area, così mi è stato detto dal Presente e dal Segretario o da uno di loro due. Non so chi è che occupava l'area, la lettera l'ho mandata a una certa signora che comunque ho ancora in atti. Preciso che la risposta alla raccomandata era di un avvocato, di cui non so il nome o meglio non ricordo, che mi diceva che avevo interesse a dare molestia alla sua cliente.
A.D.R. Erano cartelli simili a quelli stradali e mi pare fossero appesi al muro, magari inchiodati non so o con un gancio. Confermo che li ho visti ma non ricordo i dettagli dopo tanto tempo. (…) Non so quante sollecitazioni verbali ci siano state prima della mia raccomandata perché sono fatti del 2007. Dopo la mia raccomandata non so di altre sollecitazioni.
(….) A.D.R. Sapevo che i camion passavano di lì per accedere alla mensa, al deposito e il parcheggio dava fastidio e dava dei problemi a quanto mi ricordo. Preciso che erano furgoni
e non camion. Il camion è quello con portata superiore a 35 quintali, i furgoni erano piccoli”.
La raccomandata a cui il teste fa riferimento è la missiva del 18.09.2007 di cui all'allegato 3 del fascicolo di parte convenuta in primo grado. In tale missiva, a firma del Geometra Tes_4
(tecnico incaricato dall' ) veniva espressamente contestato che “la porzione di terreno CP_1 retrostante (a Nord) l'edificio dell' e antistante (a Sud) il Suo fabbricato è totalmente di CP_1 proprietà dell' stesso gravato di servitù di passaggio a favore di terzi (lei compresa). Detto CP_1 questo, avendo Lei solo il diritto al passaggio, non può assolutamente occupare l'area interessata con mezzi, attrezzi ecc… né adibirla a parcheggio delle proprie auto;
a seguito della mancata osservazione di queste regole, con l'occupazione da parte Vostra di detta area, si è giunti addirittura ad impedire l'ingresso pedonale ai locali dell' , né sono serviti a CP_1
impedirla avvisi predisposti con cartelli di segnalazione e/o delimitazione predisposti dall'Ente
e che Voi arbitrariamente e illegalmente avete rimosso rivendicando pretestuosamente la proprietà”
A riscontro di tale missiva, la sig.ra , mediante il proprio legale, rispondeva di non Pt_1 occupare aree di proprietà dell'asilo per adibirle a parcheggio e che “sono i proprietari degli immobili vicini a quello di proprietà di questa a parcheggiare di tutto (compresi mezzi agricoli)
e ad impedire alla stessa di transitare ed eventualmente a far transitare mezzi di soccorso”.
Il tenore delle missive suindicate (che riscontrano la dichiarazione testimoniali del Geom.
) consente di ritenere l'insussistenza in capo alla sig.ra dell'animus possidendi, Tes_4 Pt_1 in quanto la stessa non riscontrava la missiva dell' rivendicando la proprietà dell'area, ma CP_1
negava in radice di aver posto in essere le condotte ut supra indicate e contestate dall'ente odierno appellato.
Dal tenore delle suddette missive, in specie dal riscontro offerto dalla stessa , emerge Pt_1 come la stessa non si comportava come proprietaria rispetto all'area oggetto di causa, nella piena consapevolezza di non avere alcun diritto reale su tale area e nella consapevolezza che, in presenza di altri soggetti che ivi parcheggiavano, nulla poteva rivendicare su tale asserito parcheggio auto che non era alla stessa esclusivamente garantito.
Sul punto, occorre osservare che “Ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non ha dismesso
l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri” (Cass. n. 4444 del 27/02/2007).
La Corte osserva, in ordine all'eccezione sollevata dagli appellanti circa il fatto che le missive dianzi menzionate, come anche le fotografie della recinzione, sono mere riproduzioni prive di attestazione di conformità all'originale, come la sentenza impugnata abbia congruamente motivato in ordine all'irrilevanza di una tale obiezione meramente formale, atteso che occorre che la parte che intende disconoscere la conformità di una copia fotostatica di una scrittura all'originale deve rendere una dichiarazione che evidenzi in modo specifico quali siano gli aspetti differenziali, tra originale e copia, che si intendono contestare.
Il complessivo compendio probatorio in atti non consente, peraltro, di ritenere sussistente, con sufficiente certezza, un possesso, da parte dell'odierna appellante sig.ra , continuo ed Pt_1
ininterrotto per tutto il periodo di tempo utile ventennale.
Sul punto, risulta condivisibile quanto affermato nella sentenza impugnata laddove si osserva che “la parte attrice ha genericamente allegato il proprio fatto costitutivo inerente il possesso immobiliare della res per l'esecuzione di lavori dal 1999 omettendo alcuna miglior precisazione di una data”. L'unico teste che ha fornito un'indicazione più precisa è stato il teste
, che ha riferito che quando l'odierna appellante ha acquistato casa ed ha Testimone_1 iniziato i lavori “ho dato una mano al rifacimento dell'abitazione, scaricavamo le macerie in quell'apposito spazio (…). Era l'ottobre-novembre del 1999 quando abbiamo iniziato i lavori
(…)”.
Sennonchè, pur a fronte di tale specificazione temporale, non può ritenersi, con sufficiente certezza, maturato il periodo di tempo utile ai fini dell'usucapione; periodo nel corso del quale ritenere che tale area sia stata ininterrottamente utilizzata da parte di . Parte_1
Sul punto, occorre osservare che la teste ha confermato che nel 2019 l' Testimone_5 CP_1 recintava l'area per aver visto personalmente la recinzione pur non ricordando di preciso il mese e che gli amministratori dell' si occupavano della pulizia dell'area (“Quello che competeva CP_1 nel nostro pezzo sì ovvero dove parcheggiavano prima che venisse chiuso”).
In considerazione dell'intervenuta recinzione-transennamento dell'area, per come dedotto da parte appellata, in data 22.10.2019 del tutto correttamente il Tribunale ha concluso che non può ritenersi, con sufficiente grado di certezza, maturato il periodo di tempo utile ai fini dell'usucapione.
Per quanto riguarda le ulteriori attività di manutenzione dedotte dall'appellante e cioè pulizia dell'erba e sgombero della neve, la Corte osserva che le dichiarazioni testimoniali non consentono di ritenere dimostrato l'assunto attoreo. Infatti, come sopra detto, la teste Tes_2
riferisce che la manutenzione è cessata quando sono iniziate le “vicissitudini” con
[...]
l'ente, circa 4-5 anni fa. Inoltre, per quanto riguarda la posa della ghiaia la teste ha ricondotto tali lavori al periodo in cui erano stati avviati i lavori di ristrutturazione come ripristino del bene che nel corso di tali lavori era stato danneggiato. A tal fine, si riporta lo stralcio della deposizione testimoniale ove si riferisce che la sig.ra “Ha ripristinato il terreno avanti Pt_1
a casa senza lasciare macerie e buche e chi aveva il passaggio poteva transitare senza alcun pericolo. Come lavori ha fatto degli scavi anche per i tombini. Anzi durante i lavori non so cosa abbia fatto in questa area. Io vedevo della terra smossa e del fango nel periodo dei lavori.
Dopo i lavori vedono il terreno appiattito e il ghiaione messo sopra. La sig.ra ha Pt_1 effettuato il taglio dell'erba e lo sgombero della neve, perché sennò non passava più nessuno.
Preciso che c'è la strada che passa e poi il terreno si allarga e vi è il parcheggio e la Pt_1
toglieva la neve nella stradina e nel parcheggio. Il parcheggio è fatto di erba, la ghiaia si trovava sia nella strada che nel parcheggio. Quando la ha finito i lavori non c'era Pt_1
l'erba, c'era il ghiaione. L'erba è cresciuta perché nessuno faceva manutenzione. La manutenzione è cessata quando sono iniziati i problemi tra l'ente e la e il sig. . Pt_1 Pt_2
Problemi intendo delle vicissitudini in cui l'ente ha detto: non devi più parcheggiare perché
è nostro e dobbiamo costruire. Sarà successo 4- 5 anni fa. Questa cosa la so solo perché ho visto delle transenne e cose del genere, anzi il vecchio presidente dell'Ente, Persona_5
venne a dirmi di non parcheggiare perché dobbiamo costruire e dal di lì nessuno ha più messo macchine”.
In questa prospettiva, risulta del tutto condivisibile l'osservazione del Giudice di primo grado secondo cui la posa della ghiaia “risulta essere una messa in ripristino di un bene quale risarcimento in forma specifica a cui è certamente onerato chi altera la cosa altrui, pregiudicando peraltro anche i diritti reali minori dei vicini di strada”. Nello stesso senso, anche il teste , in relazione ai lavori di ristrutturazione, allorché sono state Testimone_1
tolte le macerie, ha narrato che la sig.ra ha messo la ghiaia una prima ed una seconda Pt_1 volta. In particolare, il teste riferisce che la sig.ra gli aveva detto “che avrebbe Pt_1 ricollocato la ghiaia perché non teneva”.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che nella presente fattispecie non sia sussistente alcun possesso "ad usucapionem", per la cui configurabilità “è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa , per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare” (Cass. n. 18392 del 24/08/2006). Ciò anche a fronte di diversi atti di esercizio di facoltà dominicali e di contestazione delle condotte di controparte (anche mediante missive, apposizione di cartelli e recinzione) poste in essere dall'ente convenuto, per come riferito dai testi e documentato in atti di causa.
La Corte osserva che il primo motivo di appello non è, pertanto, meritevole di accoglimento atteso che il complessivo compendio probatorio in atti non consente di ritenere dimostrato che gli odierni appellanti abbiano tenuto comportamenti integranti sotto il profilo, sia oggettivo che soggettivo, la fattispecie dell'usucapione.
In considerazione di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata ha, inoltre, congruamente motivato il rigetto delle pretese attoree anche in ordine a ponendo Parte_2 opportunamente in evidenza l'insussistenza in capo a quest'ultimo dell'animus possidendi atteso che l'unico utilizzo reclamato consiste nel parcheggio del furgone esplicato (a partire dal
2005), quale convivente more uxorio della sig.ra , in virtù di un mero vincolo di Pt_1
solidarietà familiare. Sul punto, in ogni caso, non risultano articolati specifici motivi di appello.
Per quanto riguarda il terzo motivo di appello, il Collegio osserva come anche tale ulteriore motivo di censura è da ritenersi infondato.
Parte appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda, formulata in via subordinata, di riconoscimento della servitù di parcheggio.
La Corte osserva che il difetto dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento della fattispecie di usucapione consente di ritenere, in via assorbente, l'insussistenza della fattispecie di usucapione anche in relazione ad un diritto reale minore quale la servitù di parcheggio. In tal senso, può ritenersi che la sentenza impugnata pur non argomentando esplicitamente ed analiticamente in ordine alla carenza dei requisiti in presenza dei quali può ritenersi sussistente un acquisto per usucapione del diritto reale minore di servitù di parcheggio, ha rigettato nel suo complesso le domande attoree anche in relazione alle richieste articolate in via subordinata.
In ogni caso, fermo restando quanto sopra detto in ordine alla carenza dei requisiti necessari ad usucapiendum anche in relazione al diritto reale minore in concreto azionato, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la servitù di parcheggio non può costituirsi per usucapione in assenza di possesso esclusivo ultraventennale e di opere visibili e permanenti che permettano ai terzi di individuare il fondo dominante beneficiario dell'utilitas del parcheggio (vds. Cass. n. 13818 del 22/05/2019 secondo cui “La servitù viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, posto che il contenuto del diritto è determinato dalle specifiche modalità con cui di fatto se ne è concretizzato il possesso;
ne consegue che ogni apprezzabile variazione delle modalità possessorie interrompe il corso dell'usucapione e dà luogo a una nuova decorrenza del relativo termine”. In tal senso, occorre osservare, a titolo esemplificativo, che la sola presenza di strisce bianche di delimitazione dei posti auto è inidonea a dimostrare che l'utilitas del parcheggio sia a favore di uno specifico fondo dominante.
Il Collegio osserva, pertanto, che non può ritenersi dimostrato il perfezionamento di un acquisto per usucapione nemmeno in relazione al diritto reale minore di servitù di parcheggio non ricorrendone, per tutto quanto sopra detto, i requisiti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto ad ogni altra questione non espressamente esaminata, l'appello proposto da Pt_1
e deve essere rigettato, con conseguente conferma della
[...] Parte_2
sentenza di primo grado, anche in relazione al capo relativo alle spese di lite.
In ordine al motivo di appello circa le spese di lite, la Corte osserva che gli appellanti contestano del tutto genericamente che la sentenza non abbia motivato in ordine all'attribuzione delle spese legali ed, altresì, in ordine alla liquidazione delle stesse effettuata in relazione allo scaglione per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
Sul punto le censure appaiono generiche e non si confrontano adeguatamente con le ragioni della decisione e la motivazione seguita dal Giudice di prime cure che ha puntualmente richiamato gli artt. 4 e 5 del DM n. 55/2014 ed i criteri e parametri ivi stabiliti al fine di effettuare la quantificazione e liquidazione delle spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza.
Il motivo di censura non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Per quanto riguarda le spese processuali del presente grado di giudizio, esse seguono il principio della soccombenza ed, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n.
55, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (valore indeterminato a complessità bassa), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si liquidano, in favore della parte appellata, nei seguenti termini:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare € 8.469,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato da e Parte_1
. Parte_2
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti dell'ente Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Controparte_5
la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 388/2023, ogni contraria istanza disattesa,
- Rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
conferma la sentenza impugnata n. 388/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 26.04.23 e pubblicata in pari data;
- Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna gli appellanti e , Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata liquidate nella complessiva somma di € 8.469,00 oltre a rimborso forfetario del
15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Angela Giunta Dr. Roberto Rivello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Roberto Rivello Presidente
Dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 858/2023 promossa da
(C.F. ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, C.F._2
dagli avvocati Enrico Maria Adami (pec e Email_1
LU NJ (pec , ed elettivamente domiciliati Email_2 presso lo studio dell'avvocato Enrico Maria Adami, sito in Torino, Via Principi d'Acaja n. 15, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente legale rappresentante pro tempore, sig. , rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Giovanni Martino (pec e dall'avv. Email_3 LE BA (pec , ed elettivamente domiciliato Email_4
presso il loro studio sito in Torino, via Giuseppe Giusti n. 3, come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione reietta,
In via preliminare e cautelare:
- sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza appellata per i motivi di cui sopra,
In via principale e nel merito:
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 388/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea,
Giudice Dottoressa Papalia, pubblicata in data 26/04/2023, a definizione del procedimento
R.G. n. 3831/2021, notificata in data 23/05/2023 a cura dell , Controparte_1
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'On.le Tribunale adito,
contrariis reiectis,
NEL MERITO,
accertare e dichiarare che gli attori sono proprietari esclusivi, per maturata usucapione acquisitiva, del terreno sito nel Comune di Verolengo (TO), Via San Grato, posto all'altezza del numero civico 10 bis antistante l'abitazione di proprietà della signora Parte_1
(identificata al Catasto del Comune di Verolengo al foglio 14, mappale 146) e confinante con
l'Ente (identificato al Catasto del Comune di Verolengo al foglio 14, Controparte_1
mappale 148) (cfr. doc. n. 1).
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta eventualità in cui il Tribunale adito ritenga che non ricorrano i requisiti per l'usucapione, accertare e dichiarare che nel caso di specie sia maturata una servitù di parcheggio.
IN OGNI CASO,
conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere agli incombenti del caso, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese di giudizio, oltre il 15,00 % di spese generali e CPA come per legge da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso:
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso generale al 15% e C.P.A. da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
In via istruttoria:
si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motivata del presente appello e nello specifico:
- ammettere i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 16/05/2022 e sentire all'uopo gli ulteriori testi ivi indicati”.
Per parte appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello
= respinta ogni contraria istanza ed eccezione;
IN VIA PRELIMINARE
= rigettare la richiesta di sospensione della sentenza impugnata per mancanza dei presupposti;
NEL MERITO
= rigettare la richiesta di riforma della sentenza n. 388/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea, poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 388/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea, Giudice dott.ssa Papalia, pubblicata in data
26.4.2023; e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellante;
= con il favore delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché delle successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riferito nella sentenza impugnata, con atto di citazione del 02.12.2021 e Parte_1
hanno dedotto di aver posseduto, uti domini, il terreno antistante Parte_2
l'abitazione di , sita nel Comune di Verolengo (TO), alla Via San Grato, n. 10- Parte_1
bis, identificata al Catasto al foglio 14, mappale 146.
In tesi degli attori, tale terreno era privo di alcun proprietario e privo di alcuna identificazione catastale ed era, da sempre, stato utilizzato come spazio di manovra e parcheggio dai proprietari dell'abitazione antistante e dal 2005 anche come ricovero del furgone di Parte_2
, a cui si aggiungeva la pulizia e manutenzione dei luoghi da parte di .
[...] Parte_1
Sennonché, l' , proprietario del terreno confinante, identificato al Controparte_1
Catasto del Comune di Verolengo al foglio 14, mappale 148, da ultimo, aveva addotto pretese proprietarie sui luoghi, con intenzione di ivi procedere a costruzione di un manufatto.
Gli attori hanno chiesto, quindi, l'accertamento dell'intervenuta usucapione dell'area, in via principale con riguardo al diritto di proprietà e, in via subordinata, con riguardo ad una servitù di parcheggio.
Si è costituito in giudizio l'Ente Asilo chiedendo il rigetto delle pretese attoree. CP_1
In particolare, il convenuto ha rilevato che il terreno in questione era correttamente accatastato come sua proprietà, che in loco erano collocati dei cartelli attestanti la qualità di proprietà privata e che gli atteggiamenti invasivi della controparte erano sempre stati contestati. Inoltre,
aveva negato espressamente tale occupazione in passato e il permesso di Parte_1
costruire rilasciato dal Comune di Verolengo non era stato oggetto di alcuna impugnazione. Il convenuto aggiungeva anche in seguito alla recinzione dell'area, in data 22 ottobre 2019, nessuna contestazione era stata mossa sul punto. Concludeva con la richiesta di rigetto delle domande attoree. Il Tribunale ha rigettato le domande attoree sulla base di una pluralità di argomenti.
Con riguardo all'intestazione formale del terreno oggetto di causa, il Tribunale ha osservato che la tesi attorea è infondata e contraddittoria. Ciò in quanto in presenza di un terreno non accatastato e in cui non sia rinvenibile alcun soggetto proprietario formale dell'immobile, si avrebbe una proprietà pubblica del demanio e l'azione attorea sarebbe stata non correttamente introdotta. Precisa, tuttavia, che dal documento catastale allegato dai convenuti emerge la riconducibilità del terreno oggetto di causa alla proprietà dell'ente convenuto.
Per quanto riguarda l'asserita invalidità della procura alle liti, eccepita dagli attori, il Tribunale osserva che la procura è stata rilasciata dal soggetto che ha la rappresentanza legale dell'ente, a nulla rilevando eventuali violazioni della normativa interna che abbiano comportato l'elezione del soggetto in maniera non conforme allo Statuto dell'Ente.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che le prove testimoniali non consentono di ritenere dimostrati i comportamenti di usucapione descritti dagli attori. Ciò in quanto la tesi attorea non
è stata confermata dalle prove testimoniali ed, in specie, anche dalle prove testimoniali rese dagli stessi testimoni di parte attrice e dalle stesse dichiarazioni confessorie rese dagli attori.
In ordine al contenuto delle prove orali, il Giudice di primo grado ha osservato che dal tenore delle dichiarazioni testimoniali emerge che con riguardo all'intera area di parcheggio semmai vi sarebbe stato un utilizzo promiscuo (idoneo a configurare un condominio tra i vari proprietari degli immobili siti nella zona che utilizzavano tale area, ipotesi che non costituisce oggetto di domanda, in quanto la domanda attorea è differente ed ha ad oggetto l'usucapione esclusivo dell'area a favore degli attori).
Il Tribunale ha, poi, affrontato un ulteriore profilo, vale a dire, se l'area possa essere frazionata in un'area minore e, quindi, se sia riconducile ad un preciso ed unico posteggio occupato in maniera esclusiva dai veicoli attorei con esclusione dal medesimo diritto da parte di terzi.
La sentenza impugnata non ritiene fondata la domanda attorea nemmeno sotto questo profilo.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto erronee le affermazioni attoree in ordine alla prosecuzione (in capo a parte attrice) di un possesso dell'area già instaurato dalla precedente proprietaria dell'immobile, tale . Persona_1
Ciò in considerazione di quanto emerso in sede di istruttoria orale, da cui emerge come la dante causa della proprietà immobiliare di , possedeva in loco più immobili e Parte_1
collocava la propria autovettura di fronte ad altra e diversa proprietà immobiliare, adiacente a quella attorea, e successivamente ceduta a terzi;
proprietà avanti alla quale il veicolo della continua a sostare, per come ricordato dal teste Persona_1 Tes_1
anche nel 2004-2005, ovvero in epoca successiva all'acquisto immobiliare di
[...]
, con conseguente collocazione delle autovetture in due postazioni differenti ed Parte_1
adiacenti.
Il Tribunale osserva, quindi, che non vi è alcun possesso utile della precedente proprietaria dell'unità Via San Grato, n. 10-bis, tale , in quanto la stessa Persona_1 occupava un'area differente a quella oggetto di parcheggio da parte degli attori, il cui utilizzo si è, peraltro, protratto anche in epoca successiva all'acquisto immobiliare da parte di Pt_1
.
[...]
Il Tribunale osserva che l'eventuale termine iniziale del possesso utile per l'usucapione, è individuabile nel periodo di ottobre-novembre del 1999; periodo in cui il teste Tes_1
colloca l'inizio dei lavori presso l'immobile attoreo, a cui ha personalmente e
[...]
direttamente partecipato e che da tale termine occorre conteggiare un ventennio utile di possesso, non realizzatosi per una molteplicità di impedimenti fattuali emersi in corso di istruttoria.
In tal senso, nella sentenza impugnata si osserva che il possesso utile ad usucapiendum deve esplicarsi come effettiva volontà di esercitare le facoltà dominicali.
Tuttavia, tale animus possidendi in capo a è da ritenersi carente. Ciò si ricava Parte_1
– afferma il Giudice di primo grado - dalle dichiarazioni scritte che ha reso a Parte_1
mezzo del proprio legale alla controparte (vds. doc. 3 e 4 di parte convenuta) da cui emerge come l' - accortosi dell'uso abusivo che veniva fatto da Controparte_1 Pt_1
(titolare di solo diritto di transito sull'area in questione e non di parcheggio) – lo
[...]
contestava, identificando in maniera univoca l'area di che trattasi, e invitando controparte a cessare tale comportamento.
In tale occasione, negava di aver effettuato alcun parcheggio dei propri veicoli, Parte_1
dolendosi, al contrario, che altri soggetti abusivamente tenevano tali comportamenti, ledendo il proprio diritto di passaggio.
In ordine a tale documentazione il Giudice di primo grado osserva come essa non sia stata contestata dagli attori nella prima difesa utile (ovvero l'udienza del 17 marzo 2022) e che le doglianze attoree di mancata attestazione della copia prodotta in PCT da parte del difensore di controparte rispetto all'originale sono prive di fondamento.
In merito alla ritenuta insussistenza dell'elemento oggettivo e cioè di un possesso ininterrotto per il periodo ventennale, il Tribunale richiama il tenore delle deposizioni testimoniali ed, in particolare, richiama quanto riferito dalla teste che ricorda che sono 4-5 Testimone_2 anni che nessuno pone le macchine nell'area in questione e addirittura ricorda ivi delle transenne all'epoca.
Nella sentenza impugnata vengono richiamate anche le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
che ricorda la collocazione delle transenne nell'anno 2018-2019, in conformità con
[...] la teste , che le colloca temporalmente nell'anno 2019, prima dell'epidemia Testimone_3 da Covid19 che ha colpito l'Italia. Tali dichiarazioni sono tutte conformi alla stessa confessione resa, peraltro, dagli attori in sede di interrogatorio formale.
Il Tribunale considera ancor più dirimente la mancata contestazione fattuale da parte degli attori, della data e della collocazione della recinzione;
contestazione che, al più, sarebbe dovuta avvenire alla prima udienza del 17 marzo 2022.
La sentenza impugnata afferma, quindi, l'insussistenza del ventennio in cui tale area sarebbe stata ininterrottamente utilizzata da parte di in quanto il decorso del tempo è Parte_1
stato interrotto per effetto del transennamento eseguito da parte convenuta sulla proprietà di riferimento.
Per quanto riguarda le attività di pulizia erbacea, sgombero della neve ed altri generici interventi di manutenzione, il Tribunale osserva che in ordine alla pulizia dell'erba, la teste Tes_2
rileva una mancata manutenzione dell'area da 4-5 anni, di talchè non è maturato alcun
[...] termine ventennale per l'usucapione.
Per quanto riguarda gli altri tipi di manutenzione, il Tribunale argomenta che l'allegazione del fatto costitutivo attoreo è del tutto generica e manca di ogni miglior determinazione nel suo contenuto fattuale. Per quanto riguarda la collocazione di ghiaia che risale, tuttavia, all'epoca dei lavori eseguiti da sulla propria unità immobiliare, il Giudice di primo grado Parte_1
osserva che tali lavori, come anche la rimozione della neve, non sono stati effettuati solo nell'area oggetto di contenzioso tra le parti ma, altresì, in tutta la strada oggetto di transito, per la quale è indiscussa l'esistenza di una servitù di passaggio che non fa capo solo a parte attrice, ma ad una pluralità di soggetti titolari di diritti di proprietà sulle unità immobiliari site in limine alla strada di transito e all'area di presunta usucapione per cui è causa.
Il Giudice di primo grado ha, poi, rigettato la domanda anche nei confronti di Parte_2
per le medesime ragioni sopra esposte e per l'assoluta carenza di alcun utilizzo di tale
[...] area con animus possidendi. L'unico utilizzo dedotto, infatti, riguarda il parcheggio di un furgone di proprietà dell'attore. Il Tribunale osserva che , privo di alcun Parte_2 diritto reale sull'unità immobiliare, gode del terreno pertinenziale a tale immobile, a titolo di solidarietà familiare per effetto della convivenza more uxorio instaurata con la proprietaria dell'immobile. Con la conseguenza che il soggetto è meramente tollerato nel godimento di un bene pertinenziale che ben sa e riconosce essere altrui in forza di un mero vincolo di solidarietà familiare.
Avverso la predetta sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello, con atto di citazione ritualmente notificato, lamentando: 1) l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, in quanto le prove offerte in primo grado avrebbero confermato sia l'elemento oggettivo che soggettivo della fattispecie di usucapione invocata dagli attori (primo motivo); 2) con riguardo all'intestazione formale del terreno, l'erroneità del ragionamento seguito dal Tribunale in ordine alla qualificazione della domanda attorea ed al contenuto della contestazione dai medesimi attori formulata (secondo motivo); 3) l'omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento della servitù di parcheggio (terzo motivo); 4) per quanto riguarda le spese di lite, gli appellanti osservano che all'auspicata riforma della sentenza impugnata dovrà seguire la revisione della condanna alle spese di lite disposta in capo agli odierni appellanti. Precisano, a tal fine, che il Giudice non ha motivato l'attribuzione delle spese legali ed, in ogni caso, che la liquidazione non può essere ancorata allo scaglione per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, ma al valore dichiarato (quarto motivo).
In data 14.03.2022 si è costituito l' deducendo l'infondatezza dei Controparte_1
motivi di appello formulati e chiedendo il rigetto del proposto atto di appello con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 23.11.23 il Consigliere Istruttore ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, ex art. 352 c.p.c.
Alla successiva udienza del 25.09.25, svoltasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il presente atto di appello è da ritenersi infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente si ritiene opportuno, in considerazione del carattere preliminare delle censure svolte, esaminare il secondo motivo di appello.
Gli appellanti, con tale secondo motivo di censura, lamentano che “il lascito” da parte del benefattore “è stato fatto a favore dei residenti delle frazioni di Busognetto e CP_1
Casabianca, perché i bambini delle frazioni potessero andare all'asilo gratuitamente”.
In tesi di parte appellante “tutti i consigli di amministrazione (e quindi anche quello convocato avanti al Notaio per la riforma dello statuto) sono palesemente illegittimi, in quanto i residenti delle due frazioni di Verolengo non sono mai stati convocati per eleggere tra di loro i relativi rappresentanti”. Gli appellanti deducono che la loro contestazione riguarda “la mancanza di legittimità dei consiglieri e del presedente da essi eletto”, perché a contestare il diritto degli attori vantato in giudizio “dovrebbero essere i residenti delle due frazioni a cui era indirizzato il lascito” i quali dovrebbero eleggere un nuovo consiglio dell'ente. Gli appellanti contestano che, di conseguenza, l'attuale Consiglio di Amministrazione (non eletto in tesi degli appellanti legittimamente) non ha nemmeno l'autorità per conferire la procura alle liti al Presidente per resistere nel presente procedimento.
La Corte osserva che il suindicato motivo di appello è infondato.
La sentenza impugnata, premesso che la documentazione catastale funge da presupposto ai fini dell'individuazione del legittimato a contraddire, atteso che tale legittimazione grava sul proprietario formale del bene nei cui confronti va proposta la domanda di usucapione (nella fattispecie l' , del tutto correttamente, ha osservato che “qualsiasi Controparte_1 violazione inerente il funzionamento della persona giuridica” - prospettata dagli odierni appellanti – “non incide sul diritto di proprietà e sugli atti materiali di seguito compiuti in ordine alla recinzione dell'area controversa”.
Infatti, le questioni prospettate da parte appellante circa l'illegittimità della nomina di consiglieri e Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nella specie, circa la conformità della nomina del Presidente dell'ente convenuto all'originario Statuto dell'ente del 1924 risultano avulse rispetto all'oggetto del presente giudizio (accertamento della fattispecie di usucapione ed in subordine di servitù di parcheggio) e, quindi, non rilevanti ai fini della decisione.
Per quanto riguarda l'eccepita invalidità della procura alle liti, il Collegio osserva come, anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata non risulti meritevole di censura.
Infatti, ciò che rileva è che la procura alle liti sia rilasciata dal soggetto che ha la rappresentanza legale dell'ente.
Sul punto, occorre osservare che la procura alle liti, allegata in primo grado, risulta sottoscritta dal Presidente pro tempore della , sig. e Controparte_3 Controparte_2
che, parte appellata, ha depositato in primo grado il Verbale del Consiglio di Amministrazione dell' con cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di Controparte_1 autorizzare il Presidente sig. a costituirsi in giudizio, conferendo “puntuale Controparte_2 mandato a rappresentare e difendere in ogni stato e grado …” Controparte_4
e lo Statuto del 03.03.2016 della . Controparte_5
In questa prospettiva, del tutto correttamente, il Giudice di primo grado ha affermato che ciò che rileva è che la procura alle liti sia rilasciata dal soggetto che ha la rappresentanza legale dell'ente, a nulla rilevando eventuali violazioni della normativa interna, per come invece prospettato dagli appellanti, essendo il Presidente abilitato ad agire in nome e per conto dell'Ente.
Inoltre, la sentenza impugnata, del tutto condivisibilmente, osserva che gli attori richiamano violazioni dell'originario Statuto del 1924, allorché è stato invece depositato in giudizio lo
Statuto del 03.03.2016 della e non risultano Controparte_5
tempestive impugnazioni della delibera di nomina del Presidente né eventuali azioni cautelari inibitorie.
In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il secondo motivo di appello non sia meritevole di accoglimento.
Per quanto riguarda il primo motivo di appello, la Corte osserva che anche tale motivo di censura deve essere rigettato.
In tesi di parte appellante, le prove offerte avrebbero confermato la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie di usucapione.
Il Tribunale avrebbe, pertanto, dovuto ritenere sussistente il requisito del possesso continuato, avendo la sig.ra acquistato l'immobile in data 23.05.2000 ed avendo iniziato, sin Pt_1 dall'anno 1999, ad utilizzare la porzione di terreno (prospiciente l'abitazione) essendo stata immessa, anteriormente al rogito, nel possesso anticipato dell'immobile per dar corso ai lavori di ristrutturazione.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. la sig.ra assommerebbe al proprio possesso Pt_1
quello della dante causa sig.ra Persona_1
La Corte osserva che il contenuto delle prove testimoniali e le complessive allegazioni e deduzioni delle parti consentono di ritenere che, nella presente fattispecie, siano carenti entrambi i requisiti necessari ai fini del perfezionamento della fattispecie di usucapione, per come affermato nella sentenza impugnata che, sul punto, ha attentamente esaminato il complessivo compendio probatorio in atti.
In questa prospettiva, quanto all'onere probatorio è sufficiente ricordare che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario deve fornire rigorosa prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie acquisitiva, ed in particolare sia del
“corpus possessionis” sia dell'“animus possidendi” (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975), ossia dell'elemento psicologico insistente nell'intenzione del possessore di disporre del bene come se fosse proprio (c.d. hanimus rem sibi habendi), prescindendo dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c. (sul punto vds. Cass. 31.7.2014, n. 17488 secondo cui “l'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione”).
Nel caso di specie, parte appellante non ha dimostrato l'esistenza dei menzionati requisiti previsti ex lege per l'acquisto della proprietà del bene per usucapione.
La Corte osserva che il contenuto delle prove testimoniali non consente, innanzitutto, di ritenere che vi sia stata una prosecuzione, in capo all'odierna appellante , del possesso Parte_1 utile ai fini dell'usucapione da parte della precedente proprietaria dell'unità immobiliare oggetto di causa, sig.ra . Persona_1
Infatti, dal tenore delle prove testimoniali emerge che la dante causa dell'unità immobiliare di possedeva, nella zona, una pluralità di immobili e collocava la propria Parte_1
autovettura di fronte ad altra proprietà immobiliare diversa da quella della . Sul punto, Pt_1 la teste ha riferito: “…. Ci sono, inoltre, gli ultimi residenti arrivati che Testimone_2
Per_ abitano nell'ultima casa della via, che di nome si chiamano e la moglie di cui Per_2
non so il cognome, e prima vi erano le precedenti proprietari, e . Persona_1 Per_4
Per_ e passano ed entrano nel loro cortile ma non parcheggiano nulla. Le Per_2 Persona_1
parcheggiavano, invece, avanti a casa loro le macchine. aveva una Punto vecchia. (..) Per_1
Preciso che la sig.ra era proprietaria di entrambe le case, tanto quella oggi di Persona_1
proprietà della sig.ra quanto della proprietà di La sig.ra parcheggia Pt_1 Per_2 Pt_1
avanti alla sua proprietà e la parcheggiava invece nella sua proprietà ma era Persona_1 spostata rispetto all'attuale parcheggio della sig.ra . La parcheggiava a Pt_1 Persona_1 sinistra rispetto all'attuale parcheggio della che è lo stesso pezzo di spazio dell' Pt_1 [...]
”. Parte_3
Il teste , sul punto, ha affermato: “Si, anch'io ho parcheggiato vicino alla Testimone_1
sig.ra . La macchina della sig.ra era una Punto. Io ho parcheggiato vicino Per_1 Per_1
alla sig.ra nel 2004-2005, vi ho parcheggiato vicino per 4-5 volte. Penso che dopo la Per_1 vendita dell'immobile alla , la sig.ra continuasse a venire lì per altre Pt_1 Persona_1 proprietà”.
La Corte ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata nella parte in cui esclude che vi sia un possesso utile ai fini dell'usucapione da parte della dante causa della sig.ra non sia Pt_1
meritevole di censure. Infatti, del tutto congruamente rispetto al tenore delle deposizioni testimoniali, il Tribunale ha osservato che “dalle dichiarazioni di entrambi i testi emerge come la dante causa della proprietà immobiliare di , possedeva in loco più immobili Parte_1
e collocava la propria autovettura di fronte ad altra e diversa proprietà immobiliare, adiacente
a quella attorea, e successivamente ceduta a terzi, proprietà avanti alla quale il veicolo della
continua a sostare, in memoria di anche nel Persona_1 Testimone_1
2004-2005, ovvero in epoca ben successiva all'acquisto immobiliare di , con Parte_1 conseguente collocazione delle autovetture in due postazioni differenti ed adiacenti”.
Anche avendo riguardo al successivo momento temporale dedotto da parte appellante e cioè
l'inizio dei lavori di ristrutturazione immobiliare compiuti da (momento Parte_1
temporale, peraltro, non specificamente individuato), il Collegio osserva come non possano ritenersi sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi necessari ai fini del perfezionamento della fattispecie di usucapione.
L'appellante, infatti, deduce di aver acquistato l'immobile in data 23.05.2000 ma di avere iniziato, nel 1999, ad utilizzare la porzione di terreno - prospiciente l'abitazione - essendo stata immessa, anteriormente al rogito, nel possesso anticipato dell'immobile per dar corso ai lavori di ristrutturazione.
Orbene, il compendio istruttorio non consente di ritenere dimostrato che parte appellante ha effettivamente goduto del bene in controversia per il tempo previsto dalla legge per usucapire, esercitandovi un possesso pieno, esclusivo, continuo ed ininterrotto, tale da evidenziare una inequivocabile volontà di possedere uti dominus.
Il Collegio osserva che non appaiono pienamente provati gli elementi costitutivi del possesso ad usucapionem, il quale deve essere palese e non violento (art.1163 c.c.), continuo per tutto il tempo stabilito dalla legge per usucapire (senza subire interruzioni né di fatto né di diritto), tale da evidenziare l'inequivoca intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena.
Prendendo le mosse dalle dichiarazioni testimoniali, occorre osservare come non possa ritenersi dimostrata la sussistenza di un possesso utile continuo ed ininterrotto per il periodo di tempo utile ai fini dell'usucapione.
Infatti, per come correttamente osservato nella sentenza impugnata, dal tenore complessivo delle dichiarazioni rese da e sembrerebbe esserci stato Testimone_2 Testimone_1 un utilizzo promiscuo dell'area da parte dei soggetti residenti nella zona, che utilizzavano lo spazio oggetto di causa per la manovra dei veicoli o per il parcheggio.
In ogni caso, anche volendo individuare una porzione di terreno circoscritta adibita ad unico ed esclusivo posteggio da parte degli appellanti, non riconducibile a quello ove tutti i veicoli dei soggetti residenti della zona parcheggiavano, la fattispecie dell'usucapione – per come correttamente motivato dal Giudice di prime cure - non può ritenersi perfezionata, difettando i requisiti di un possesso continuo ed ininterrotto per il periodo di tempo utile ai fini dell'usucapione.
Sul punto, occorre richiamare le dichiarazioni rese dalla teste la quale ha Testimone_2 riferito che vedeva la sig.ra parcheggiare le macchine e che “La sig.ra è venuta Pt_1 Pt_1
ad abitare lì, nel 1999-2000, forse all'inizio faceva solo ristrutturazione, poi, sono venuti ad abitare lì” ed ha poi riferito “Anch'io vi faccio manovra e vi parcheggio ma non tutt'ora. Io non parcheggio e non passo più lì da 6-7 anni mentre prima transitavo e vi parcheggiava addirittura mio nonno”. La teste, pertanto, non riferisce circostanze sufficientemente individualizzanti facendo riferimento all'utilizzo dell'area anche da parte di altri soggetti, compresa la stessa testimone.
Inoltre, , in ordine al possesso della porzione di terreno oggetto di causa da Testimone_2
parte della sig.ra ed alle attività mediante le quali esso si sarebbe estrinsecato, ha anche Pt_1 riferito che “La manutenzione è cessata quando sono iniziati i problemi tra l'ente e la Pt_1
Pt_ e il sig. . Problemi intendo delle vicissitudini in cui l'ente ha detto: non devi più parcheggiare perché è nostro e dobbiamo costruire. Sarà successo 4- 5 anni fa. Questa cosa la so solo perché ho visto delle transenne e cose del genere, anzi il vecchio presidente dell'Ente,
venne a dirmi di non parcheggiare perché dobbiamo costruire e dal di lì Persona_5 nessuno ha più messo macchine”.
Anche il teste non ha riferito circostanze sufficientemente Testimone_1 individualizzanti avendo narrato che “Io ho visto la macchina Clio della ivi Pt_1
CP_ parcheggiata e altre macchine di cui non ricordo. La è stata ivi parcheggiata da quando sono andato a fare i lavori fino a quando è stato transennato. Le macchine ivi parcheggiate erano 5-6 e un trattore in fondo. Era un trattore agricolo, mi sembra fosse rosso, era uno dei trattori che si usano per arare i campi”.
In merito al profilo strettamente temporale ed al requisito soggettivo della fattispecie di usucapione, occorre anche richiamare le dichiarazioni rese da in ordine alla Testimone_4
presenza nella porzione di terreno oggetto di causa di cartelli di divieto di parcheggio in quanto proprietà privata.
Il teste ha riferito che “C'erano questi cartelli, adesso è diverso tempo che non vado più li dietro. Sono stati messi quando ho fatto una raccomandata che quell'area non era adibita a parcheggio, anzi c'erano già da prima che io facessi la raccomandata, e poi ho ricevuto risposta a questa raccomandata in cui mi si diceva che nessuno parcheggiava ed è morta lì.
Poi sono andata anche successivamente e i cartelli c'erano, saranno stati 8 o 10 anni fa. La Pers raccomandata è stata inviata su incarico del Presidente, e del segretario, Persona_5
, il parroco. C'erano diverse pratiche per i vigili del fuoco, pratiche strutturali e c'è Per_7 stato un periodo in cui ho frequentato l' molto frequentemente. I cartelli non so chi CP_1
li abbia collocati. Nei cartelli c'era il divieto di sosta, non ricordo se c'era scritto proprietà privata o meno. Preciso che la raccomandata è stata inviata a seguito di sollecitazione verbale del Presidente a chi occupava quell'area, così mi è stato detto dal Presente e dal Segretario o da uno di loro due. Non so chi è che occupava l'area, la lettera l'ho mandata a una certa signora che comunque ho ancora in atti. Preciso che la risposta alla raccomandata era di un avvocato, di cui non so il nome o meglio non ricordo, che mi diceva che avevo interesse a dare molestia alla sua cliente.
A.D.R. Erano cartelli simili a quelli stradali e mi pare fossero appesi al muro, magari inchiodati non so o con un gancio. Confermo che li ho visti ma non ricordo i dettagli dopo tanto tempo. (…) Non so quante sollecitazioni verbali ci siano state prima della mia raccomandata perché sono fatti del 2007. Dopo la mia raccomandata non so di altre sollecitazioni.
(….) A.D.R. Sapevo che i camion passavano di lì per accedere alla mensa, al deposito e il parcheggio dava fastidio e dava dei problemi a quanto mi ricordo. Preciso che erano furgoni
e non camion. Il camion è quello con portata superiore a 35 quintali, i furgoni erano piccoli”.
La raccomandata a cui il teste fa riferimento è la missiva del 18.09.2007 di cui all'allegato 3 del fascicolo di parte convenuta in primo grado. In tale missiva, a firma del Geometra Tes_4
(tecnico incaricato dall' ) veniva espressamente contestato che “la porzione di terreno CP_1 retrostante (a Nord) l'edificio dell' e antistante (a Sud) il Suo fabbricato è totalmente di CP_1 proprietà dell' stesso gravato di servitù di passaggio a favore di terzi (lei compresa). Detto CP_1 questo, avendo Lei solo il diritto al passaggio, non può assolutamente occupare l'area interessata con mezzi, attrezzi ecc… né adibirla a parcheggio delle proprie auto;
a seguito della mancata osservazione di queste regole, con l'occupazione da parte Vostra di detta area, si è giunti addirittura ad impedire l'ingresso pedonale ai locali dell' , né sono serviti a CP_1
impedirla avvisi predisposti con cartelli di segnalazione e/o delimitazione predisposti dall'Ente
e che Voi arbitrariamente e illegalmente avete rimosso rivendicando pretestuosamente la proprietà”
A riscontro di tale missiva, la sig.ra , mediante il proprio legale, rispondeva di non Pt_1 occupare aree di proprietà dell'asilo per adibirle a parcheggio e che “sono i proprietari degli immobili vicini a quello di proprietà di questa a parcheggiare di tutto (compresi mezzi agricoli)
e ad impedire alla stessa di transitare ed eventualmente a far transitare mezzi di soccorso”.
Il tenore delle missive suindicate (che riscontrano la dichiarazione testimoniali del Geom.
) consente di ritenere l'insussistenza in capo alla sig.ra dell'animus possidendi, Tes_4 Pt_1 in quanto la stessa non riscontrava la missiva dell' rivendicando la proprietà dell'area, ma CP_1
negava in radice di aver posto in essere le condotte ut supra indicate e contestate dall'ente odierno appellato.
Dal tenore delle suddette missive, in specie dal riscontro offerto dalla stessa , emerge Pt_1 come la stessa non si comportava come proprietaria rispetto all'area oggetto di causa, nella piena consapevolezza di non avere alcun diritto reale su tale area e nella consapevolezza che, in presenza di altri soggetti che ivi parcheggiavano, nulla poteva rivendicare su tale asserito parcheggio auto che non era alla stessa esclusivamente garantito.
Sul punto, occorre osservare che “Ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non ha dismesso
l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri” (Cass. n. 4444 del 27/02/2007).
La Corte osserva, in ordine all'eccezione sollevata dagli appellanti circa il fatto che le missive dianzi menzionate, come anche le fotografie della recinzione, sono mere riproduzioni prive di attestazione di conformità all'originale, come la sentenza impugnata abbia congruamente motivato in ordine all'irrilevanza di una tale obiezione meramente formale, atteso che occorre che la parte che intende disconoscere la conformità di una copia fotostatica di una scrittura all'originale deve rendere una dichiarazione che evidenzi in modo specifico quali siano gli aspetti differenziali, tra originale e copia, che si intendono contestare.
Il complessivo compendio probatorio in atti non consente, peraltro, di ritenere sussistente, con sufficiente certezza, un possesso, da parte dell'odierna appellante sig.ra , continuo ed Pt_1
ininterrotto per tutto il periodo di tempo utile ventennale.
Sul punto, risulta condivisibile quanto affermato nella sentenza impugnata laddove si osserva che “la parte attrice ha genericamente allegato il proprio fatto costitutivo inerente il possesso immobiliare della res per l'esecuzione di lavori dal 1999 omettendo alcuna miglior precisazione di una data”. L'unico teste che ha fornito un'indicazione più precisa è stato il teste
, che ha riferito che quando l'odierna appellante ha acquistato casa ed ha Testimone_1 iniziato i lavori “ho dato una mano al rifacimento dell'abitazione, scaricavamo le macerie in quell'apposito spazio (…). Era l'ottobre-novembre del 1999 quando abbiamo iniziato i lavori
(…)”.
Sennonchè, pur a fronte di tale specificazione temporale, non può ritenersi, con sufficiente certezza, maturato il periodo di tempo utile ai fini dell'usucapione; periodo nel corso del quale ritenere che tale area sia stata ininterrottamente utilizzata da parte di . Parte_1
Sul punto, occorre osservare che la teste ha confermato che nel 2019 l' Testimone_5 CP_1 recintava l'area per aver visto personalmente la recinzione pur non ricordando di preciso il mese e che gli amministratori dell' si occupavano della pulizia dell'area (“Quello che competeva CP_1 nel nostro pezzo sì ovvero dove parcheggiavano prima che venisse chiuso”).
In considerazione dell'intervenuta recinzione-transennamento dell'area, per come dedotto da parte appellata, in data 22.10.2019 del tutto correttamente il Tribunale ha concluso che non può ritenersi, con sufficiente grado di certezza, maturato il periodo di tempo utile ai fini dell'usucapione.
Per quanto riguarda le ulteriori attività di manutenzione dedotte dall'appellante e cioè pulizia dell'erba e sgombero della neve, la Corte osserva che le dichiarazioni testimoniali non consentono di ritenere dimostrato l'assunto attoreo. Infatti, come sopra detto, la teste Tes_2
riferisce che la manutenzione è cessata quando sono iniziate le “vicissitudini” con
[...]
l'ente, circa 4-5 anni fa. Inoltre, per quanto riguarda la posa della ghiaia la teste ha ricondotto tali lavori al periodo in cui erano stati avviati i lavori di ristrutturazione come ripristino del bene che nel corso di tali lavori era stato danneggiato. A tal fine, si riporta lo stralcio della deposizione testimoniale ove si riferisce che la sig.ra “Ha ripristinato il terreno avanti Pt_1
a casa senza lasciare macerie e buche e chi aveva il passaggio poteva transitare senza alcun pericolo. Come lavori ha fatto degli scavi anche per i tombini. Anzi durante i lavori non so cosa abbia fatto in questa area. Io vedevo della terra smossa e del fango nel periodo dei lavori.
Dopo i lavori vedono il terreno appiattito e il ghiaione messo sopra. La sig.ra ha Pt_1 effettuato il taglio dell'erba e lo sgombero della neve, perché sennò non passava più nessuno.
Preciso che c'è la strada che passa e poi il terreno si allarga e vi è il parcheggio e la Pt_1
toglieva la neve nella stradina e nel parcheggio. Il parcheggio è fatto di erba, la ghiaia si trovava sia nella strada che nel parcheggio. Quando la ha finito i lavori non c'era Pt_1
l'erba, c'era il ghiaione. L'erba è cresciuta perché nessuno faceva manutenzione. La manutenzione è cessata quando sono iniziati i problemi tra l'ente e la e il sig. . Pt_1 Pt_2
Problemi intendo delle vicissitudini in cui l'ente ha detto: non devi più parcheggiare perché
è nostro e dobbiamo costruire. Sarà successo 4- 5 anni fa. Questa cosa la so solo perché ho visto delle transenne e cose del genere, anzi il vecchio presidente dell'Ente, Persona_5
venne a dirmi di non parcheggiare perché dobbiamo costruire e dal di lì nessuno ha più messo macchine”.
In questa prospettiva, risulta del tutto condivisibile l'osservazione del Giudice di primo grado secondo cui la posa della ghiaia “risulta essere una messa in ripristino di un bene quale risarcimento in forma specifica a cui è certamente onerato chi altera la cosa altrui, pregiudicando peraltro anche i diritti reali minori dei vicini di strada”. Nello stesso senso, anche il teste , in relazione ai lavori di ristrutturazione, allorché sono state Testimone_1
tolte le macerie, ha narrato che la sig.ra ha messo la ghiaia una prima ed una seconda Pt_1 volta. In particolare, il teste riferisce che la sig.ra gli aveva detto “che avrebbe Pt_1 ricollocato la ghiaia perché non teneva”.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che nella presente fattispecie non sia sussistente alcun possesso "ad usucapionem", per la cui configurabilità “è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa , per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare” (Cass. n. 18392 del 24/08/2006). Ciò anche a fronte di diversi atti di esercizio di facoltà dominicali e di contestazione delle condotte di controparte (anche mediante missive, apposizione di cartelli e recinzione) poste in essere dall'ente convenuto, per come riferito dai testi e documentato in atti di causa.
La Corte osserva che il primo motivo di appello non è, pertanto, meritevole di accoglimento atteso che il complessivo compendio probatorio in atti non consente di ritenere dimostrato che gli odierni appellanti abbiano tenuto comportamenti integranti sotto il profilo, sia oggettivo che soggettivo, la fattispecie dell'usucapione.
In considerazione di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata ha, inoltre, congruamente motivato il rigetto delle pretese attoree anche in ordine a ponendo Parte_2 opportunamente in evidenza l'insussistenza in capo a quest'ultimo dell'animus possidendi atteso che l'unico utilizzo reclamato consiste nel parcheggio del furgone esplicato (a partire dal
2005), quale convivente more uxorio della sig.ra , in virtù di un mero vincolo di Pt_1
solidarietà familiare. Sul punto, in ogni caso, non risultano articolati specifici motivi di appello.
Per quanto riguarda il terzo motivo di appello, il Collegio osserva come anche tale ulteriore motivo di censura è da ritenersi infondato.
Parte appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda, formulata in via subordinata, di riconoscimento della servitù di parcheggio.
La Corte osserva che il difetto dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento della fattispecie di usucapione consente di ritenere, in via assorbente, l'insussistenza della fattispecie di usucapione anche in relazione ad un diritto reale minore quale la servitù di parcheggio. In tal senso, può ritenersi che la sentenza impugnata pur non argomentando esplicitamente ed analiticamente in ordine alla carenza dei requisiti in presenza dei quali può ritenersi sussistente un acquisto per usucapione del diritto reale minore di servitù di parcheggio, ha rigettato nel suo complesso le domande attoree anche in relazione alle richieste articolate in via subordinata.
In ogni caso, fermo restando quanto sopra detto in ordine alla carenza dei requisiti necessari ad usucapiendum anche in relazione al diritto reale minore in concreto azionato, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la servitù di parcheggio non può costituirsi per usucapione in assenza di possesso esclusivo ultraventennale e di opere visibili e permanenti che permettano ai terzi di individuare il fondo dominante beneficiario dell'utilitas del parcheggio (vds. Cass. n. 13818 del 22/05/2019 secondo cui “La servitù viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, posto che il contenuto del diritto è determinato dalle specifiche modalità con cui di fatto se ne è concretizzato il possesso;
ne consegue che ogni apprezzabile variazione delle modalità possessorie interrompe il corso dell'usucapione e dà luogo a una nuova decorrenza del relativo termine”. In tal senso, occorre osservare, a titolo esemplificativo, che la sola presenza di strisce bianche di delimitazione dei posti auto è inidonea a dimostrare che l'utilitas del parcheggio sia a favore di uno specifico fondo dominante.
Il Collegio osserva, pertanto, che non può ritenersi dimostrato il perfezionamento di un acquisto per usucapione nemmeno in relazione al diritto reale minore di servitù di parcheggio non ricorrendone, per tutto quanto sopra detto, i requisiti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto ad ogni altra questione non espressamente esaminata, l'appello proposto da Pt_1
e deve essere rigettato, con conseguente conferma della
[...] Parte_2
sentenza di primo grado, anche in relazione al capo relativo alle spese di lite.
In ordine al motivo di appello circa le spese di lite, la Corte osserva che gli appellanti contestano del tutto genericamente che la sentenza non abbia motivato in ordine all'attribuzione delle spese legali ed, altresì, in ordine alla liquidazione delle stesse effettuata in relazione allo scaglione per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
Sul punto le censure appaiono generiche e non si confrontano adeguatamente con le ragioni della decisione e la motivazione seguita dal Giudice di prime cure che ha puntualmente richiamato gli artt. 4 e 5 del DM n. 55/2014 ed i criteri e parametri ivi stabiliti al fine di effettuare la quantificazione e liquidazione delle spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza.
Il motivo di censura non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Per quanto riguarda le spese processuali del presente grado di giudizio, esse seguono il principio della soccombenza ed, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n.
55, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (valore indeterminato a complessità bassa), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si liquidano, in favore della parte appellata, nei seguenti termini:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare € 8.469,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato da e Parte_1
. Parte_2
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti dell'ente Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Controparte_5
la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 388/2023, ogni contraria istanza disattesa,
- Rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
conferma la sentenza impugnata n. 388/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 26.04.23 e pubblicata in pari data;
- Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna gli appellanti e , Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata liquidate nella complessiva somma di € 8.469,00 oltre a rimborso forfetario del
15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Angela Giunta Dr. Roberto Rivello