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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/11/2024, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
r.g. 2715/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2715/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SESSA VALENTINA Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. TORTORELLA CP_1 C.F._2
SILVIA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.04.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 227/2021, emesso dal Parte_1
Tribunale di Velletri in data 15.02.2021, con cui è stato al medesimo ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 5.843,30, quale somma dovuta per l'omesso rimborso del 70% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie (nata il [...]) e (nata il [...]) giusta Per_1 Per_2 ordinanza presidenziale emessa in data 30.05.2019 dal Tribunale di Tivoli, eccependo: che la parte preponderante delle spese allegate sono subordinate consenso del genitore non collocatario, nella specie mai richiesto;
che, tra le spese indicate, non vi sono esborsi riconducili alle spese straordinarie;
che gli unici importi dovuti sono effettivamente quelli riconducibili alle spese universitarie per le figlie, al pagamento del bollo e dell'assicurazione dell'autovettura, alle cure mediche per un complessivo importo di Euro 2.460,56, comunque non dovuto atteso il credito in compensazione vantato dal medesimo per aver integralmente sostenuto le spese universitarie di nonché le Per_1 spese per il canone di locazione, oltre alle spese di gestione della casa coniugale, per complessivi
Euro 5.987,31.
costituitasi, ha insistito nella conferma del decreto ingiuntivo opposto, contestando CP_1 la fondatezza dell'eccepito credito in compensazione.
La causa è stata istruita in via documentale. Tanto premesso l'opposizione è fondata nei limiti di seguito indicati.
In via generale deve premettersi che le spese le spese comprese nell'assegno di mantenimento vanno individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Deve poi ribadirsi che le spese straordinarie, sebbene non concordate, devono comunque essere rimborsate dal genitore non collocatario, ove si attesti la rispondenza della suddetta spesa per l'interesse del figlio, valuta la capacità di entrambi i genitori (cfr. Cass. n. 5059/2021).
Conseguentemente non sono dovute le somme indicate negli allegati nn. 2 e 2 bis e riferibili all'acquisto di farmaci da banco, cerotti e/o fermenti lattici, shampoo, trattamenti estetici (cfr. Euro
49,49 acquisto farmacia;
Euro 37,31 per fermenti lattici;
Euro 100,00 per epilazione e smalto;
Euro 4,90 per farmaci da banco;
Euro 14,00 per shampoo;
Euro 55,00 per trattamenti estetici;
Euro 25,00 per tintoria;
Euro 167,00 per spesa di generi alimentari;
Euro 170,00 per “tutina grace”; Euro 135,00 per abbigliamento;
Euro 42,00 per tintoria;
Euro 30,,0 per smalto;
Euro 39,61 per parafarmacia), ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario posto a carico dell'opponente e pari ad Euro
2.000,00 (Euro 1.000,00) per ciascuna figlia. Devono invece essere ricomprese le spese già riconosciute dall'opponente in sede di comparsa di costituzione e relative al pagamento delle spese mediche, universitarie, nonché relative all'assicurazione e alle tasse dell'autovettura in uso alle ragazze (cfr. atto di citazione pp. 4 e 5 a) documenti 2 e 2 bis: - bollo auto 11.09.2019 € 102,80 - revisione auto Fiat 500,00 12.09.2019 € 46,82;
- test Sofia Univ. Tor Vergata Sofia 24,60 - test Sofia Univ. La Sapienza € 102,80, - tasse universitarie
25.10.2019 € 701,40, - libro 16.10.2019 € 12,46 - ortopanoramica e Per_2 Per_2 Per_1 Per_2 08.10.2019 € 42,00 - assicurazione auto 14.10.2019 € 298,20 - ablazione tartaro 15.10.2019 Per_1
€ 84,00 - cure ortodontiche 15.10.2019 € 56,00 b) documenti 3 e 3 bis: - estrazione dente Per_2 Per_2 04.11.2019 € 280,00; - farmaci operazione 06.11.2019 € 18,23; - libri 13.11.2019 (codice civile Per_2
e manuale di diritto privato) € 65,45 - libri 16.11.2019 € 19,60 - cambio gomme auto 28.12.2019 € 35,00 c) documenti 4 e 4 bis: - cambio gomme auto GLA 02.12.2019 € 35,00 - libro 10.12.2019 €
12,60 d) documento 6: tutore ginocchio e risonanza magnetica gennaio/febbraio 2020 € 96,60 Per_2 e) documento 7: assicurazione autovettura 23.04.2020 € 280,00 f) documento 8: sostituzione Per_2 gomme autovettura 19.05.2020 € 140,00 g) documento 11: spirometria 06.10.2020 Per_2 Per_2 illeggibile) per un totale di Euro 2.460,56 cui devono essere aggiunti i seguenti ulteriori importi: Euro
204,25 per viaggio (cfr. doc. 3 bis), Euro 100,00 per (doc. 4,4 bis), Euro 100,00 per Pt_2 Pt_2
(doc. 6 bis), Euro 299,00 per riparazione telefonino (doc. 9), Euro 1.160,00 per viaggio (doc. 10 e
14); Euro 40,00 per esame radiologico (doc. 13 bis) ed Euro 147,34 per spese auto (doc 13 bis) mentre vanno escluse le spese per gli animali domestici (ricomprese dal Protocollo del Tribunale di Tivoli nel mantenimento ordinario, cfr. Protocollo in atti). Le suddette maggiorazioni, per Euro 2.050,59, costituiscono esborsi nell'interesse delle figlie quanto alle esigenze sanitarie, nonché ludico ricreative e vanno decurtate del 30% per Euro 1.435,41, che sommato all'importo di Euro 2.460,56, determina il complessivo importo dovuto dall'opponente per Euro 3.895,97.
Quanto all'eccezione di compensazione, deve osservarsi che essa non può operare con riferimento al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia considerato che la sentenza Per_1 del tribunale di Tivoli ha definitivamente posto a carico del padre le spese straordinarie per le figlie;
pertanto, trattandosi di rivalutazione con effetti ex tunc delle condizioni economiche del soggetto obbligato, non opera il generale principio della condictio indebiti (cfr. Cass. n. 32914/2022).
Difetta, inoltre, la legittimazione attiva quanto al pagamento delle utenze della casa coniugale, atteso che, pur non potendosi dubitare dell'adempimento dell'opponente quale terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1180 c.c., l'eventuale surroga nei diritti del creditore ai sensi dell'art. 1201 c.c., spetta alla società allorché l'istante agisce in tale sede a titolo personale. Parte_3
Conclusivamente dev'essere revocato il decreto ingiuntivo emesso e l'opponente va condannato al pagamento del minor importo di Euro 3.895,97, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Stante l'accoglimento solo parziale della domanda, sussistono i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 227/2021, emesso dal Tribunale di Velletri in data 15.02.2021.
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di Euro 3.895,97, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Velletri, lì 05/11/2024
Il Giudice
Angelo Baffa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2715/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SESSA VALENTINA Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. TORTORELLA CP_1 C.F._2
SILVIA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.04.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 227/2021, emesso dal Parte_1
Tribunale di Velletri in data 15.02.2021, con cui è stato al medesimo ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 5.843,30, quale somma dovuta per l'omesso rimborso del 70% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie (nata il [...]) e (nata il [...]) giusta Per_1 Per_2 ordinanza presidenziale emessa in data 30.05.2019 dal Tribunale di Tivoli, eccependo: che la parte preponderante delle spese allegate sono subordinate consenso del genitore non collocatario, nella specie mai richiesto;
che, tra le spese indicate, non vi sono esborsi riconducili alle spese straordinarie;
che gli unici importi dovuti sono effettivamente quelli riconducibili alle spese universitarie per le figlie, al pagamento del bollo e dell'assicurazione dell'autovettura, alle cure mediche per un complessivo importo di Euro 2.460,56, comunque non dovuto atteso il credito in compensazione vantato dal medesimo per aver integralmente sostenuto le spese universitarie di nonché le Per_1 spese per il canone di locazione, oltre alle spese di gestione della casa coniugale, per complessivi
Euro 5.987,31.
costituitasi, ha insistito nella conferma del decreto ingiuntivo opposto, contestando CP_1 la fondatezza dell'eccepito credito in compensazione.
La causa è stata istruita in via documentale. Tanto premesso l'opposizione è fondata nei limiti di seguito indicati.
In via generale deve premettersi che le spese le spese comprese nell'assegno di mantenimento vanno individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Deve poi ribadirsi che le spese straordinarie, sebbene non concordate, devono comunque essere rimborsate dal genitore non collocatario, ove si attesti la rispondenza della suddetta spesa per l'interesse del figlio, valuta la capacità di entrambi i genitori (cfr. Cass. n. 5059/2021).
Conseguentemente non sono dovute le somme indicate negli allegati nn. 2 e 2 bis e riferibili all'acquisto di farmaci da banco, cerotti e/o fermenti lattici, shampoo, trattamenti estetici (cfr. Euro
49,49 acquisto farmacia;
Euro 37,31 per fermenti lattici;
Euro 100,00 per epilazione e smalto;
Euro 4,90 per farmaci da banco;
Euro 14,00 per shampoo;
Euro 55,00 per trattamenti estetici;
Euro 25,00 per tintoria;
Euro 167,00 per spesa di generi alimentari;
Euro 170,00 per “tutina grace”; Euro 135,00 per abbigliamento;
Euro 42,00 per tintoria;
Euro 30,,0 per smalto;
Euro 39,61 per parafarmacia), ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario posto a carico dell'opponente e pari ad Euro
2.000,00 (Euro 1.000,00) per ciascuna figlia. Devono invece essere ricomprese le spese già riconosciute dall'opponente in sede di comparsa di costituzione e relative al pagamento delle spese mediche, universitarie, nonché relative all'assicurazione e alle tasse dell'autovettura in uso alle ragazze (cfr. atto di citazione pp. 4 e 5 a) documenti 2 e 2 bis: - bollo auto 11.09.2019 € 102,80 - revisione auto Fiat 500,00 12.09.2019 € 46,82;
- test Sofia Univ. Tor Vergata Sofia 24,60 - test Sofia Univ. La Sapienza € 102,80, - tasse universitarie
25.10.2019 € 701,40, - libro 16.10.2019 € 12,46 - ortopanoramica e Per_2 Per_2 Per_1 Per_2 08.10.2019 € 42,00 - assicurazione auto 14.10.2019 € 298,20 - ablazione tartaro 15.10.2019 Per_1
€ 84,00 - cure ortodontiche 15.10.2019 € 56,00 b) documenti 3 e 3 bis: - estrazione dente Per_2 Per_2 04.11.2019 € 280,00; - farmaci operazione 06.11.2019 € 18,23; - libri 13.11.2019 (codice civile Per_2
e manuale di diritto privato) € 65,45 - libri 16.11.2019 € 19,60 - cambio gomme auto 28.12.2019 € 35,00 c) documenti 4 e 4 bis: - cambio gomme auto GLA 02.12.2019 € 35,00 - libro 10.12.2019 €
12,60 d) documento 6: tutore ginocchio e risonanza magnetica gennaio/febbraio 2020 € 96,60 Per_2 e) documento 7: assicurazione autovettura 23.04.2020 € 280,00 f) documento 8: sostituzione Per_2 gomme autovettura 19.05.2020 € 140,00 g) documento 11: spirometria 06.10.2020 Per_2 Per_2 illeggibile) per un totale di Euro 2.460,56 cui devono essere aggiunti i seguenti ulteriori importi: Euro
204,25 per viaggio (cfr. doc. 3 bis), Euro 100,00 per (doc. 4,4 bis), Euro 100,00 per Pt_2 Pt_2
(doc. 6 bis), Euro 299,00 per riparazione telefonino (doc. 9), Euro 1.160,00 per viaggio (doc. 10 e
14); Euro 40,00 per esame radiologico (doc. 13 bis) ed Euro 147,34 per spese auto (doc 13 bis) mentre vanno escluse le spese per gli animali domestici (ricomprese dal Protocollo del Tribunale di Tivoli nel mantenimento ordinario, cfr. Protocollo in atti). Le suddette maggiorazioni, per Euro 2.050,59, costituiscono esborsi nell'interesse delle figlie quanto alle esigenze sanitarie, nonché ludico ricreative e vanno decurtate del 30% per Euro 1.435,41, che sommato all'importo di Euro 2.460,56, determina il complessivo importo dovuto dall'opponente per Euro 3.895,97.
Quanto all'eccezione di compensazione, deve osservarsi che essa non può operare con riferimento al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia considerato che la sentenza Per_1 del tribunale di Tivoli ha definitivamente posto a carico del padre le spese straordinarie per le figlie;
pertanto, trattandosi di rivalutazione con effetti ex tunc delle condizioni economiche del soggetto obbligato, non opera il generale principio della condictio indebiti (cfr. Cass. n. 32914/2022).
Difetta, inoltre, la legittimazione attiva quanto al pagamento delle utenze della casa coniugale, atteso che, pur non potendosi dubitare dell'adempimento dell'opponente quale terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1180 c.c., l'eventuale surroga nei diritti del creditore ai sensi dell'art. 1201 c.c., spetta alla società allorché l'istante agisce in tale sede a titolo personale. Parte_3
Conclusivamente dev'essere revocato il decreto ingiuntivo emesso e l'opponente va condannato al pagamento del minor importo di Euro 3.895,97, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Stante l'accoglimento solo parziale della domanda, sussistono i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 227/2021, emesso dal Tribunale di Velletri in data 15.02.2021.
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di Euro 3.895,97, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Velletri, lì 05/11/2024
Il Giudice
Angelo Baffa