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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 17656/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17656/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Duca Degli Parte_1 C.F._1
Abruzzi n. 7 - 10064 - Pinerolo presso lo studio dell'avv. LEO CINZIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Aldo Barbaro n. CP_1 C.F._2
15 – 10143 Torino presso lo studio dell'avv. RIGGI CHRISTIAN che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in ORBASSANO il 03/09/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO (atto n. 65 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: ed , oggi entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 9.02.2021. Con ricorso depositato il 18/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE la revoca dell'assegnazione della casa già coniugale, sita in Orbassano (TO) Via Nino Bixio n. 20 in capo alla signora essendo venute meno le ragioni di detta Parte_1 assegnazione alla moglie.
PRENDE ATTO che il Sig. s'impegna a trasferire la propria quota di comproprietà CP_1
(pari al 50% dell'intero) dell'ex casa coniugale, e del box auto -censiti al catasto fabbricati di
Orbassano (TO) come segue: quanto alla casa, Foglio 23 - numero 33 - subalterno 79- Via Nino Bixio n. 20 e quanto all'autorimessa: Foglio 23 – numero192 – subalterno 8 – Via Nino Bixio n. 22- a favore della Sig.ra dandosi altresì atto che, per comune accordo tra le parti, la Parte_1 suddetta quota dell'alloggio e del box auto verrà ceduta al valore corrispettivo complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), somma questa che tiene già in considerazione la decurtazione del 50% (di spettanza del Sig. ) dell'importo complessivo residuo da pagare del mutuo acceso per CP_1 l'acquisto dell'ex casa coniugale;
conseguentemente la Sig.ra si obbliga ad Parte_1 accollarsi il pagamento dell'importo residuo del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile sito in Orbassano (TO) Via Nino Bixio n. 20, manlevando il Sig. da ogni eventuale pretesa CP_1 economica avanzata dalla banca mutuante, nonché da ogni genere di spesa (spese di gestione ordinaria, straordinaria, tasse e/o tributi di qualsiasi natura) legata all'immobile; l'atto notarile per il trasferimento de quo verrà stipulato entro due mesi dalla pronuncia della sentenza di divorzio, presso lo studio notarile di fiducia della Sig.ra la quale si farà carico esclusivo di tutte le relative Pt_1 spese;
le parti richiedono espressamente sin d'ora (e richiederanno nell'atto notarile di trasferimento) che detto trasferimento immobiliare, essendo elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, viene considerato esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 modificativa della L. 898/1970, integrato con la sentenza 154/1999 della Corte
Costituzionale come precisato anche dalla Circolare 2/E del 21 febbraio 2014 e venga trascritto dal competente Conservatore dei Registri Immobiliari.
DISPONE la revoca, con decorrenza dal mese di luglio 2024 incluso, del contributo al mantenimento della figlia a carico del signor come più compiutamente disposto Persona_3 CP_1 dal decreto di omologazione n. cronol. 2388 del 9.02.2021, RG n. 22887/2020, emesso dal Tribunale di Torino, stante che la citata figlia , già maggiorenne, è economicamente indipendente ed ha Per_1 reperito una dimora abitativa propria ed autonoma, cessando la coabitazione con la madre.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunziare reciprocamente all'assegno divorzile ed a qualsiasi pretesa di contributo per il loro mantenimento e, con l'avvenuto corretto adempimento di tutto quanto sopra concordato, di aver definito ogni questione economica/patrimoniale tra loro intercorrente e con riguardo alla divisione dei beni comuni, nonché di nulla più avere a che pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17656/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Duca Degli Parte_1 C.F._1
Abruzzi n. 7 - 10064 - Pinerolo presso lo studio dell'avv. LEO CINZIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Aldo Barbaro n. CP_1 C.F._2
15 – 10143 Torino presso lo studio dell'avv. RIGGI CHRISTIAN che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in ORBASSANO il 03/09/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO (atto n. 65 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: ed , oggi entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 9.02.2021. Con ricorso depositato il 18/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE la revoca dell'assegnazione della casa già coniugale, sita in Orbassano (TO) Via Nino Bixio n. 20 in capo alla signora essendo venute meno le ragioni di detta Parte_1 assegnazione alla moglie.
PRENDE ATTO che il Sig. s'impegna a trasferire la propria quota di comproprietà CP_1
(pari al 50% dell'intero) dell'ex casa coniugale, e del box auto -censiti al catasto fabbricati di
Orbassano (TO) come segue: quanto alla casa, Foglio 23 - numero 33 - subalterno 79- Via Nino Bixio n. 20 e quanto all'autorimessa: Foglio 23 – numero192 – subalterno 8 – Via Nino Bixio n. 22- a favore della Sig.ra dandosi altresì atto che, per comune accordo tra le parti, la Parte_1 suddetta quota dell'alloggio e del box auto verrà ceduta al valore corrispettivo complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), somma questa che tiene già in considerazione la decurtazione del 50% (di spettanza del Sig. ) dell'importo complessivo residuo da pagare del mutuo acceso per CP_1 l'acquisto dell'ex casa coniugale;
conseguentemente la Sig.ra si obbliga ad Parte_1 accollarsi il pagamento dell'importo residuo del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile sito in Orbassano (TO) Via Nino Bixio n. 20, manlevando il Sig. da ogni eventuale pretesa CP_1 economica avanzata dalla banca mutuante, nonché da ogni genere di spesa (spese di gestione ordinaria, straordinaria, tasse e/o tributi di qualsiasi natura) legata all'immobile; l'atto notarile per il trasferimento de quo verrà stipulato entro due mesi dalla pronuncia della sentenza di divorzio, presso lo studio notarile di fiducia della Sig.ra la quale si farà carico esclusivo di tutte le relative Pt_1 spese;
le parti richiedono espressamente sin d'ora (e richiederanno nell'atto notarile di trasferimento) che detto trasferimento immobiliare, essendo elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, viene considerato esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 modificativa della L. 898/1970, integrato con la sentenza 154/1999 della Corte
Costituzionale come precisato anche dalla Circolare 2/E del 21 febbraio 2014 e venga trascritto dal competente Conservatore dei Registri Immobiliari.
DISPONE la revoca, con decorrenza dal mese di luglio 2024 incluso, del contributo al mantenimento della figlia a carico del signor come più compiutamente disposto Persona_3 CP_1 dal decreto di omologazione n. cronol. 2388 del 9.02.2021, RG n. 22887/2020, emesso dal Tribunale di Torino, stante che la citata figlia , già maggiorenne, è economicamente indipendente ed ha Per_1 reperito una dimora abitativa propria ed autonoma, cessando la coabitazione con la madre.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunziare reciprocamente all'assegno divorzile ed a qualsiasi pretesa di contributo per il loro mantenimento e, con l'avvenuto corretto adempimento di tutto quanto sopra concordato, di aver definito ogni questione economica/patrimoniale tra loro intercorrente e con riguardo alla divisione dei beni comuni, nonché di nulla più avere a che pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.