Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/12/2025, n. 22292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22292 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22292/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03607/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3607 del 2025, proposto da
ER TA HE, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto dipartimentale prot.n.2585 del 21.1.2025 con cui il M.I.M. ha rigettato la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero (Romania) per l’insegnamento nella classe di concorso A046 (Scienze Giuridico-Economiche) avviato con istanza presentata dalla ricorrente il 14.7.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa RA LL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero per la classe di concorso A046.
2. In data 24 marzo 2025 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto di stile.
3. Con ordinanza n. 2392 adottata all’esito della camera di consiglio del 29 aprile 2025, il Collegio ha accolto la domanda cautelare ed ha disposto il riesame dell’istanza di riconoscimento del titolo estero, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che il gravato diniego di riconoscimento si fonda sulla rilevata mancanza della Attestazione del competente Ministero della Pubblica Istruzione della Romania - “Adeverinta” - recante l’indicazione della disciplina che la ricorrente può insegnare e della fascia di età degli alunni, oltre che sulla assenza di idonea documentazione volta ad attestare la durata legale dei percorsi formativi; Ritenuto, altresì, che l’istante ha dichiarato di avere regolarmente caricato in piattaforma digitale del M.I.M. tutta la documentazione integrativa richiesta tra cui: Adverinta; Programmi analitici del corso rumeno; CNRED; il tutto con relativa traduzione in italiano; Ritenuto che in sede di giudizio la ricorrente ha comunque depositato la richiesta certificazione; Ritenuto che il rigetto della istanza di riconoscimento non appare conforme ai principi definiti in proposito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, a partire dalla sentenza n. 18/2022, atteso in ogni caso il dovere per l’amministrazione di svolgere una valutazione concreta ed individuale dei titoli formativi acquisiti dall’interessato, cioè dei Nivel e degli altri diplomi, anch’essi certificati con distinte Adeverinta e prodotti in sede di domanda di riconoscimento, in funzione dell’accertamento dei livelli di competenza professionale conseguiti dall’istante (cfr. TAR Lazio, III-bis, sentenze nn. 20180 e 20692/2024); Ritenuto che - ad una delibazione sommaria tipica di questa fase processuale, fatto salvo ogni ulteriore approfondimento nel merito - nel bilanciamento degli interessi coinvolti sia meritevole di apprezzamento il pregiudizio potenzialmente derivante alla ricorrente dal provvedimento impugnato, in quanto suscettibile di riflettersi sugli incarichi lavorativi in essere e/o futuri, risolutivamente condizionati al mancato riconoscimento del titolo abilitante; Considerato, pertanto, che la domanda di misure cautelari debba trovare accoglimento, con conseguente sospensione dell’impugnato provvedimento di rigetto, ai fini del riesame - da parte del MIM - dell’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente acquisita in Romania ”.
4. In data 11 novembre 2025, il Ministero resistente ha depositato in giudizio il decreto n. 3198 del 27 ottobre 2025, adottato all’esito del riesame disposto con la predetta ordinanza cautelare, che ha accolto l’istanza della ricorrente riconoscendo il titolo abilitativo per la classe di concorso richiesta subordinatamente al superamento di misure compensative.
5. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, il Collegio ha formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ritiene il Collegio che dall’intervenuta adozione del sopra citato decreto di accoglimento sia derivata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, avendo la parte ricorrente ottenuto il bene della vita al quale aspirava, con conseguente inutilità della prosecuzione del processo per la sua definizione nel merito.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma1, lettera c), c.p.a.
7. La natura della controversia e la sua definizione in rito giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES SE, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
RA LL AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LL AR | ES SE |
IL SEGRETARIO