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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11568 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. CA De ST SC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17608 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 1 aprile 2025, vertente
TRA
, con l'avv. Roberto Maiorana;
Parte_1
ATTORE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato;
CONVENUTO
E
, in persona del sindaco p.t., con l'avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi; CP_2
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_2 minore , citava in giudizio il e Parte_1 Controparte_1 CP_2 affinché fosse dichiarata la responsabilità di entrambi, in via solidale o alternativa, per il sinistro occorso il giorno 24 febbraio 2015 all'interno della palestra della Scuola Primaria Istituto
Comprensivo via Suor Celestina Donati – Plesso Lambruschini, durante la lezione di scienze
1 motorie ed avvenuto sotto la sorveglianza della maestra, in occasione del quale il Parte_1 subiva un grave trauma facciale con interessamento dei denti incisivi.
Parte attrice deduceva che l'infortunio era avvenuto a causa della presenza all'interno della piccola palestra della scuola elementare, di una porzione di superficie bagnata in corrispondenza dell'impianto di areazione - condizionamento e della quale la maestra, pur essendosi accorta, non si era adeguatamente preoccupata, decidendo di svolgere comunque la lezione (giocando a “palla avvelenata”), senza prendere adeguate misure di contenimento affinché gli alunni, tutti bambini di 9
- 10 anni, non invadessero la porzione bagnata e non vi scivolassero.
Nella prospettazione attorea, la responsabilità dell'evento in capo ai convenuti deriva, oltre che dalla mancata adeguata vigilanza della maestra, anche dallo stato dei luoghi, caratterizzato da un impianto di condizionamento che perdeva acqua.
Si costituiva la quale negava la propria responsabilità derivante dalla custodia CP_2 dell'edificio scolastico, deducendo l'assenza della prova dell'esistenza della chiazza bagnata al momento dell'infortunio denunciato, di non essere stata mai informata di una condizione di pericolo, quale quella verificatasi nello specifico e che, comunque, sarebbe stato onere della dirigente scolastica interdire lo svolgimento dell'attività motoria all'interno del locale palestra in presenza di un effettivo pericolo per l'incolumità degli alunni.
Si costituiva, altresì, il , il quale si opponeva alla domanda, deducendo – Controparte_1 sempre in estrema sintesi - che la dirigente scolastica aveva prontamente rappresentato il malfunzionamento dell'impianto a sulla quale incombeva l'onere di manutenzione, CP_2 la sussistenza di un caso fortuito e, comunque, l'imprudenza del bambino che aveva superato l'area indicata dalla maestra come non utilizzabile
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex art. 183 c.p.c..
Nel corso del giudizio, si costituiva in proprio , ormai divenuto Parte_1 maggiorenne.
All'udienza indicata in epigrafe, la causa, istruita mediante produzioni documentali, escussioni testimoniali ed espletamento di CTU medico – legale sulla persona del danneggiato, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti.
*****
1. Parte attrice ha invocato, in via principale, la responsabilità di custode della CP_2 struttura e, in via subordinata, del a titolo di contatto sociale. Controparte_1
1.1. Relativamente alla responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., si rappresenta quanto segue.
2 Deve rammentarsi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
20427/2008 e n. 11016/2011), alla cui stregua la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta.
Da tale qualificazione della fattispecie in esame discende, da un lato, che l'onere probatorio del danneggiato si concretizza unicamente nella dimostrazione dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa e, dall'altro, che al custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.
Lo schema della responsabilità in esame è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e può essere schematizzato nei punti che seguono: 1) la colpa del custode non gioca alcun ruolo ai fini del giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova il suo fondamento nella custodia, intesa come signoria di fatto sulla cosa;
2) l'onere probatorio a carico del danneggiato attiene alla dimostrazione di un valido nesso di causalità materiale fra la res e l'evento dannoso, ricostruito sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale che affonda le radici nella teoria della condicio sine qua non e che, a partire da Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, trova il suo temperamento nel principio della causalità efficiente e nel principio della causalità adeguata, ricostruita sulla scorta di criteri di regolarità statistica e di probabilità apprezzabile ex ante; 3) l'onere probatorio a carico del custode attiene, invece, al caso fortuito, inteso come eccezione alla normale sequenza causale appena specificata e consiste perciò nella dimostrazione dell'esistenza di una causa esterna «oggettivamente ed in astratto» imprevedibile, che, in quanto tale, e secondo i principi di regolarità causale innanzi richiamati, comporta l'inevitabilità dell'evento.
1.2. Per quanto concerne la responsabilità invocata nei confronti del , si osserva quanto CP_3 segue.
La questione che viene all'esame del Tribunale non afferisce a un danno cagionato da un minore a terzi, bensì al danno connesso alla caduta nell'esecuzione di un gioco dinamico.
Va immediatamente rilevato che tale fattispecie è riconducibile al modello di responsabilità che governa il rapporto tra struttura scolastica ed allievo: in proposito, la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 11241/2003) ha osservato come, ai sensi dell'art. 2048, co. 2, c.c., va qualificato precettore il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un autonomo rapporto privato (quale è quello che intercorre con un institore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario.
3 Tuttavia, il modello di cui all'art. 2048 c.c., fondato sul danno cagionato ad un allievo da un terzo
(cfr. Cass. n. 15321/2003), non è estensibile al danno autoprocuratosi, quale quello di cui trattasi.
L'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU., n. 9346/2002 e, più recentemente, Cass. n. 2413/2014 e n. 3695/2016) afferma che “nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non va ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, bensì in quello della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cc”.
In particolare, secondo tale orientamento, la possibilità di attivare la responsabilità contrattuale nei confronti dell'istituto scolastico discende dal vincolo negoziale connesso all'accoglimento della domanda d'iscrizione ed alla conseguente ammissione dell'alunno, mentre tra dipendente dell'istituto ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale è sicuramente ricompreso l'obbligo, per l'insegnante, di protezione e vigilanza sull'allievo, finalizzato ad evitare episodi di autolesioni alla persona.
In ogni caso, in tutte le diverse prospettazioni giuridiche, va osservato che presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori (cfr. Cass. n. 3081/2015).
Sempre la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8067/2007) pone in evidenza il fatto che i due orientamenti interpretativi sulla natura della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) offrano soluzioni identiche sul piano dell'attribuzione dell'onere della prova tra danneggiato e soggetto tenuto alla vigilanza del minore, tenuto conto che, in entrambi i casi, mentre spetta all'attore provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, incombe sempre sull'obbligato alla vigilanza sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo l'onere di dimostrare che l'evento dannoso sia stato determinato da causa non imputabile a se stesso.
2. Nel caso concreto, si rileva che la circostanza che una zona del pavimento della palestra fosse bagnata non è stata contestata ed emerge solidamente dalle risultanze istruttorie.
Invero, il teste all'epoca dei fatti compagno di classe di , Tes_1 Parte_1 ha riferito: <mi ricordo che c'era del bagnato, non so dire da dove venisse. Mi ricordo che la maestra chiamò una bidella per pulire questo bagnato. Nonostante questo intervento è rimasto
4 bagnato… lui per evitare la palla è andato indietro ed è scivolato sulla pozza d'acqua. Io ero accanto e lo ho visto. E' caduto a faccia avanti, ha battuto la parte frontale del viso…>>.
Il teste ha anche riferito che non erano stati apposti segnali a delimitare l'area della palestra interessata dalla caduta di acqua e che non è stata usata della segatura per asciugare l'umidità e che la maestra non si pose davanti alla chiazza per evitare che ci si passasse sopra.
La stessa relazione dei fatti resa dalla maestra presente in palestra riferiva espressamente della presenza di una pozzanghera d'acqua e dell'umidità conseguente e del fatto che i bambini stavano giocando ad un gioco di squadra.
Ebbene, la responsabilità nella causazione del sinistro deve essere attribuita in maniera principale ed assorbente alla decisione di far svolgere ai bambini un'attività, particolarmente dinamica, in una palestra caratterizzata dalla presenza di una zona bagnata per perdita d'acqua dall'areatore.
Trattasi, invero, di una decisione chiaramente negligente ed imprudente, attesa la consapevolezza della situazione oggettiva e della prevedibilità che il bagnato avrebbe potuto causare scivolate in un contesto di gioco dinamico.
Sotto diverso profilo, non rileva la titolarità nella manutenzione della struttura, atteso che il profilo di una responsabilità ex art. 1218 c.c. è individuabile nell'aver consentito di espletare un'attività dinamica in un contesto inidoneo.
Tale responsabilità, da attribuire al personale della scuola e, quindi, al ai sensi degli art. CP_1
28 Cost., configura, nella prospettiva dell'invocata responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti di un fatto idoneo ad interrompere il nesso causale tra evento e res in custodia, CP_2 presupposto della responsabilità invocata.
3. Conclusivamente, si deve affermare la responsabilità dell'Amministrazione statale convenuta nella causazione del sinistro di cui all'atto di citazione.
Occorre, a questo punto, soffermarsi sui criteri di liquidazione del danno patito Parte_1
.
[...]
3.1. Per la quantificazione del danno non patrimoniale, deve essere applicata la nota tabella del danno biologico uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma aggiornata al 2025, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice che non può prescindere dal caso concreto e dai fatti allegati e provati nel procedimento.
5 Reputa in proposito il giudicante che l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”.
A tale proposito non ignora il Giudicante recenti sentenze della Cassazione (a partire dalla sentenza n. 12408/2011), che – proprio sulla base del principio di equità in sede di liquidazione del danno - hanno riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di legge contenute negli artt. 1226 e 2056
c.c..
Pur tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004).
Ma anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018; si veda, altresì, Cass. n.
1553/2019, che le qualifica come mero “criterio guida” e non una normativa di diritto) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni
Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di , nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente: sulla base di tale premessa, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale.
Sotto diverso profilo, non possono non tenersi in considerazione i criteri previsti dalla L. n.
124/2017, ai quali lo sviluppo concreto della tabella unica nazionale del novellato art. 138 del
D.L.vo n. 209/2005 dovrà uniformarsi: a tal riguardo, si osserva – sulla base del concreto sviluppo della tabella milanese - che quest'ultima non risulta osservare pienamente i principi secondo cui “il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi” e “il valore economico del
6 punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale”.
La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Reputa questo giudice che le tabelle di non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che, CP_2 anzi, dall'anno 2025 si dà piena applicazione al principio contenuto nell'art. 138 del D.L.vo n.
209/2005, prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno morale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
In definitiva, il sistema romano – fondato su una liquidazione non vincolata pur nel suo collegamento con parametri oggettivi e predeterminati - conserva piena funzionalità anche rispetto all'orientamento (ancora autorevolmente affermato, cfr. Cass. n. 20795/2018) che qualifica in termini autonomi e non puramente descrittivi il danno morale, come confortato anche dal citato art. 138 attualmente vigente.
3.2. Questo Giudice condivide e fa propri i risultati cui è pervenuto il CTU per la scrupolosità con la quale sono stati acquisiti i dati di base e per la completezza del procedimento logico-tecnico seguito nella valutazione degli elementi così acquisiti;
d'altra parte, non sono state formulate contestazioni di carattere tecnico.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), in base ai criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma (anno 2025) e alle risultanze della C.T.U. (cfr. conclusioni medico legali a pp. 8 e 9), viene, quindi, liquidato in €
1.888,55 (€ 130,25x7=€ 911,75 + 65,12x15=€ 976,80) per l'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, ed in € 4.488,22 per l'invalidità permanente al 3% in un soggetto leso di anni 10 alla data del sinistro.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di € 500,00 a titolo di danno morale, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a seguito del dolore, dei trattamenti terapeutici e sanitari a
7 cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
In assenza di specifici riscontri probatori non vi sono i presupposti per procedere ad ulteriore di personalizzazione del danno (operazione che le tabelle romane mantengono distinta dal riconoscimento del danno morale soggettivo).
3.3. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, il CTU ha individuato spese mediche ritenute congrue per € 387,00.
È stato, inoltre, valutato un danno emergente futuro, per la necessità di protesi dentarie ragionevolmente ricollegabili all'evento di cui si discute, di € 6.000,00.
3.4. Conclusivamente, il danno complessivo, patrimoniale (€ 6.387,00) e non patrimoniale (€
6.876,77 derivante da € 1.888,55 a titolo di IT, a titolo di IP € 4.488,22, € 500,00 a titolo di danno morale + € 387,00 per spese mediche), patito dall'attore ammonterebbe, in moneta attuale, in €
13.263,77, risarcibile dal convenuto, in moneta attuale. CP_1
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto
(lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
8 Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Nel rapporto processuale tra e parte attrice, le spese di C.T.U., liquidate in separato CP_3 provvedimento, e le spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenendo conto il risarcimento effettivamente riconosciuto, seguono la soccombenza.
Nel rapporto processuale tra e parte attrice sussistono i presupposti per l'integrale CP_2 compensazione delle spese di lite, considerato che solo all'esito dell'istruttoria è stato possibile individuare la responsabilità nella causazione del sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna il a pagare a favore di , a titolo Controparte_1 Parte_1 risarcitorio del danno, liquidato ai valori attuali, la somma di € 13.263,77, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
c) condanna il a pagare a favore di Controparte_4
, a titolo di spese del giudizio, liquidato ai valori attuali, la somma di € Parte_1
3.000,00 per compensi ed € 786,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
c) rigetta la domanda principale proposta da parte attrice nei confronti di e CP_2 compensando integralmente le spese di lite nel pertinente rapporto processuale;
d) pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico del . CP_3
Così deciso in Roma addì, 02/08/2025.
Il giudice
CA De ST SC
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. CA De ST SC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17608 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 1 aprile 2025, vertente
TRA
, con l'avv. Roberto Maiorana;
Parte_1
ATTORE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato;
CONVENUTO
E
, in persona del sindaco p.t., con l'avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi; CP_2
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_2 minore , citava in giudizio il e Parte_1 Controparte_1 CP_2 affinché fosse dichiarata la responsabilità di entrambi, in via solidale o alternativa, per il sinistro occorso il giorno 24 febbraio 2015 all'interno della palestra della Scuola Primaria Istituto
Comprensivo via Suor Celestina Donati – Plesso Lambruschini, durante la lezione di scienze
1 motorie ed avvenuto sotto la sorveglianza della maestra, in occasione del quale il Parte_1 subiva un grave trauma facciale con interessamento dei denti incisivi.
Parte attrice deduceva che l'infortunio era avvenuto a causa della presenza all'interno della piccola palestra della scuola elementare, di una porzione di superficie bagnata in corrispondenza dell'impianto di areazione - condizionamento e della quale la maestra, pur essendosi accorta, non si era adeguatamente preoccupata, decidendo di svolgere comunque la lezione (giocando a “palla avvelenata”), senza prendere adeguate misure di contenimento affinché gli alunni, tutti bambini di 9
- 10 anni, non invadessero la porzione bagnata e non vi scivolassero.
Nella prospettazione attorea, la responsabilità dell'evento in capo ai convenuti deriva, oltre che dalla mancata adeguata vigilanza della maestra, anche dallo stato dei luoghi, caratterizzato da un impianto di condizionamento che perdeva acqua.
Si costituiva la quale negava la propria responsabilità derivante dalla custodia CP_2 dell'edificio scolastico, deducendo l'assenza della prova dell'esistenza della chiazza bagnata al momento dell'infortunio denunciato, di non essere stata mai informata di una condizione di pericolo, quale quella verificatasi nello specifico e che, comunque, sarebbe stato onere della dirigente scolastica interdire lo svolgimento dell'attività motoria all'interno del locale palestra in presenza di un effettivo pericolo per l'incolumità degli alunni.
Si costituiva, altresì, il , il quale si opponeva alla domanda, deducendo – Controparte_1 sempre in estrema sintesi - che la dirigente scolastica aveva prontamente rappresentato il malfunzionamento dell'impianto a sulla quale incombeva l'onere di manutenzione, CP_2 la sussistenza di un caso fortuito e, comunque, l'imprudenza del bambino che aveva superato l'area indicata dalla maestra come non utilizzabile
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex art. 183 c.p.c..
Nel corso del giudizio, si costituiva in proprio , ormai divenuto Parte_1 maggiorenne.
All'udienza indicata in epigrafe, la causa, istruita mediante produzioni documentali, escussioni testimoniali ed espletamento di CTU medico – legale sulla persona del danneggiato, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti.
*****
1. Parte attrice ha invocato, in via principale, la responsabilità di custode della CP_2 struttura e, in via subordinata, del a titolo di contatto sociale. Controparte_1
1.1. Relativamente alla responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., si rappresenta quanto segue.
2 Deve rammentarsi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
20427/2008 e n. 11016/2011), alla cui stregua la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta.
Da tale qualificazione della fattispecie in esame discende, da un lato, che l'onere probatorio del danneggiato si concretizza unicamente nella dimostrazione dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa e, dall'altro, che al custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.
Lo schema della responsabilità in esame è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e può essere schematizzato nei punti che seguono: 1) la colpa del custode non gioca alcun ruolo ai fini del giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova il suo fondamento nella custodia, intesa come signoria di fatto sulla cosa;
2) l'onere probatorio a carico del danneggiato attiene alla dimostrazione di un valido nesso di causalità materiale fra la res e l'evento dannoso, ricostruito sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale che affonda le radici nella teoria della condicio sine qua non e che, a partire da Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, trova il suo temperamento nel principio della causalità efficiente e nel principio della causalità adeguata, ricostruita sulla scorta di criteri di regolarità statistica e di probabilità apprezzabile ex ante; 3) l'onere probatorio a carico del custode attiene, invece, al caso fortuito, inteso come eccezione alla normale sequenza causale appena specificata e consiste perciò nella dimostrazione dell'esistenza di una causa esterna «oggettivamente ed in astratto» imprevedibile, che, in quanto tale, e secondo i principi di regolarità causale innanzi richiamati, comporta l'inevitabilità dell'evento.
1.2. Per quanto concerne la responsabilità invocata nei confronti del , si osserva quanto CP_3 segue.
La questione che viene all'esame del Tribunale non afferisce a un danno cagionato da un minore a terzi, bensì al danno connesso alla caduta nell'esecuzione di un gioco dinamico.
Va immediatamente rilevato che tale fattispecie è riconducibile al modello di responsabilità che governa il rapporto tra struttura scolastica ed allievo: in proposito, la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 11241/2003) ha osservato come, ai sensi dell'art. 2048, co. 2, c.c., va qualificato precettore il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un autonomo rapporto privato (quale è quello che intercorre con un institore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario.
3 Tuttavia, il modello di cui all'art. 2048 c.c., fondato sul danno cagionato ad un allievo da un terzo
(cfr. Cass. n. 15321/2003), non è estensibile al danno autoprocuratosi, quale quello di cui trattasi.
L'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU., n. 9346/2002 e, più recentemente, Cass. n. 2413/2014 e n. 3695/2016) afferma che “nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non va ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, bensì in quello della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cc”.
In particolare, secondo tale orientamento, la possibilità di attivare la responsabilità contrattuale nei confronti dell'istituto scolastico discende dal vincolo negoziale connesso all'accoglimento della domanda d'iscrizione ed alla conseguente ammissione dell'alunno, mentre tra dipendente dell'istituto ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale è sicuramente ricompreso l'obbligo, per l'insegnante, di protezione e vigilanza sull'allievo, finalizzato ad evitare episodi di autolesioni alla persona.
In ogni caso, in tutte le diverse prospettazioni giuridiche, va osservato che presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori (cfr. Cass. n. 3081/2015).
Sempre la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8067/2007) pone in evidenza il fatto che i due orientamenti interpretativi sulla natura della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) offrano soluzioni identiche sul piano dell'attribuzione dell'onere della prova tra danneggiato e soggetto tenuto alla vigilanza del minore, tenuto conto che, in entrambi i casi, mentre spetta all'attore provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, incombe sempre sull'obbligato alla vigilanza sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo l'onere di dimostrare che l'evento dannoso sia stato determinato da causa non imputabile a se stesso.
2. Nel caso concreto, si rileva che la circostanza che una zona del pavimento della palestra fosse bagnata non è stata contestata ed emerge solidamente dalle risultanze istruttorie.
Invero, il teste all'epoca dei fatti compagno di classe di , Tes_1 Parte_1 ha riferito: <mi ricordo che c'era del bagnato, non so dire da dove venisse. Mi ricordo che la maestra chiamò una bidella per pulire questo bagnato. Nonostante questo intervento è rimasto
4 bagnato… lui per evitare la palla è andato indietro ed è scivolato sulla pozza d'acqua. Io ero accanto e lo ho visto. E' caduto a faccia avanti, ha battuto la parte frontale del viso…>>.
Il teste ha anche riferito che non erano stati apposti segnali a delimitare l'area della palestra interessata dalla caduta di acqua e che non è stata usata della segatura per asciugare l'umidità e che la maestra non si pose davanti alla chiazza per evitare che ci si passasse sopra.
La stessa relazione dei fatti resa dalla maestra presente in palestra riferiva espressamente della presenza di una pozzanghera d'acqua e dell'umidità conseguente e del fatto che i bambini stavano giocando ad un gioco di squadra.
Ebbene, la responsabilità nella causazione del sinistro deve essere attribuita in maniera principale ed assorbente alla decisione di far svolgere ai bambini un'attività, particolarmente dinamica, in una palestra caratterizzata dalla presenza di una zona bagnata per perdita d'acqua dall'areatore.
Trattasi, invero, di una decisione chiaramente negligente ed imprudente, attesa la consapevolezza della situazione oggettiva e della prevedibilità che il bagnato avrebbe potuto causare scivolate in un contesto di gioco dinamico.
Sotto diverso profilo, non rileva la titolarità nella manutenzione della struttura, atteso che il profilo di una responsabilità ex art. 1218 c.c. è individuabile nell'aver consentito di espletare un'attività dinamica in un contesto inidoneo.
Tale responsabilità, da attribuire al personale della scuola e, quindi, al ai sensi degli art. CP_1
28 Cost., configura, nella prospettiva dell'invocata responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti di un fatto idoneo ad interrompere il nesso causale tra evento e res in custodia, CP_2 presupposto della responsabilità invocata.
3. Conclusivamente, si deve affermare la responsabilità dell'Amministrazione statale convenuta nella causazione del sinistro di cui all'atto di citazione.
Occorre, a questo punto, soffermarsi sui criteri di liquidazione del danno patito Parte_1
.
[...]
3.1. Per la quantificazione del danno non patrimoniale, deve essere applicata la nota tabella del danno biologico uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma aggiornata al 2025, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice che non può prescindere dal caso concreto e dai fatti allegati e provati nel procedimento.
5 Reputa in proposito il giudicante che l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”.
A tale proposito non ignora il Giudicante recenti sentenze della Cassazione (a partire dalla sentenza n. 12408/2011), che – proprio sulla base del principio di equità in sede di liquidazione del danno - hanno riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di legge contenute negli artt. 1226 e 2056
c.c..
Pur tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004).
Ma anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018; si veda, altresì, Cass. n.
1553/2019, che le qualifica come mero “criterio guida” e non una normativa di diritto) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni
Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di , nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente: sulla base di tale premessa, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale.
Sotto diverso profilo, non possono non tenersi in considerazione i criteri previsti dalla L. n.
124/2017, ai quali lo sviluppo concreto della tabella unica nazionale del novellato art. 138 del
D.L.vo n. 209/2005 dovrà uniformarsi: a tal riguardo, si osserva – sulla base del concreto sviluppo della tabella milanese - che quest'ultima non risulta osservare pienamente i principi secondo cui “il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi” e “il valore economico del
6 punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale”.
La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Reputa questo giudice che le tabelle di non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che, CP_2 anzi, dall'anno 2025 si dà piena applicazione al principio contenuto nell'art. 138 del D.L.vo n.
209/2005, prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno morale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
In definitiva, il sistema romano – fondato su una liquidazione non vincolata pur nel suo collegamento con parametri oggettivi e predeterminati - conserva piena funzionalità anche rispetto all'orientamento (ancora autorevolmente affermato, cfr. Cass. n. 20795/2018) che qualifica in termini autonomi e non puramente descrittivi il danno morale, come confortato anche dal citato art. 138 attualmente vigente.
3.2. Questo Giudice condivide e fa propri i risultati cui è pervenuto il CTU per la scrupolosità con la quale sono stati acquisiti i dati di base e per la completezza del procedimento logico-tecnico seguito nella valutazione degli elementi così acquisiti;
d'altra parte, non sono state formulate contestazioni di carattere tecnico.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), in base ai criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma (anno 2025) e alle risultanze della C.T.U. (cfr. conclusioni medico legali a pp. 8 e 9), viene, quindi, liquidato in €
1.888,55 (€ 130,25x7=€ 911,75 + 65,12x15=€ 976,80) per l'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, ed in € 4.488,22 per l'invalidità permanente al 3% in un soggetto leso di anni 10 alla data del sinistro.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di € 500,00 a titolo di danno morale, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a seguito del dolore, dei trattamenti terapeutici e sanitari a
7 cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
In assenza di specifici riscontri probatori non vi sono i presupposti per procedere ad ulteriore di personalizzazione del danno (operazione che le tabelle romane mantengono distinta dal riconoscimento del danno morale soggettivo).
3.3. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, il CTU ha individuato spese mediche ritenute congrue per € 387,00.
È stato, inoltre, valutato un danno emergente futuro, per la necessità di protesi dentarie ragionevolmente ricollegabili all'evento di cui si discute, di € 6.000,00.
3.4. Conclusivamente, il danno complessivo, patrimoniale (€ 6.387,00) e non patrimoniale (€
6.876,77 derivante da € 1.888,55 a titolo di IT, a titolo di IP € 4.488,22, € 500,00 a titolo di danno morale + € 387,00 per spese mediche), patito dall'attore ammonterebbe, in moneta attuale, in €
13.263,77, risarcibile dal convenuto, in moneta attuale. CP_1
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto
(lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
8 Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Nel rapporto processuale tra e parte attrice, le spese di C.T.U., liquidate in separato CP_3 provvedimento, e le spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenendo conto il risarcimento effettivamente riconosciuto, seguono la soccombenza.
Nel rapporto processuale tra e parte attrice sussistono i presupposti per l'integrale CP_2 compensazione delle spese di lite, considerato che solo all'esito dell'istruttoria è stato possibile individuare la responsabilità nella causazione del sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna il a pagare a favore di , a titolo Controparte_1 Parte_1 risarcitorio del danno, liquidato ai valori attuali, la somma di € 13.263,77, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
c) condanna il a pagare a favore di Controparte_4
, a titolo di spese del giudizio, liquidato ai valori attuali, la somma di € Parte_1
3.000,00 per compensi ed € 786,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
c) rigetta la domanda principale proposta da parte attrice nei confronti di e CP_2 compensando integralmente le spese di lite nel pertinente rapporto processuale;
d) pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico del . CP_3
Così deciso in Roma addì, 02/08/2025.
Il giudice
CA De ST SC
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