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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/11/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G. nr. 1756/2024 promossa da
• Parte_1 con l'avv. SERNIA SABINO ricorrente contro
• Controparte_1 con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: bonus carta del docente.
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore del ricorrente della Controparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Relativamente al contributo unificato il valore di causa è pari a € 2.000,00, pertanto è dovuto il contributo unificato di € 49,00, che si allega.
PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando:
• di aver prestato servizio in qualità di docente supplente temporaneo alle dipendenze del sottoscrivendo “uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, Controparte_1 con scadenza al 30 giugno e al 31 agosto per le annualità 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023. (cfr. doc. 1)”;
• di non aver fino ad oggi potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente);
• di ritenere illegittima esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio della suindicata “carta docenti” rappresenta una violazione sia del principio di non discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia del principio di buon andamento della
P.A.
Ha lamentato che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità in nulla inferiori a quelli dei colleghi di ruolo, non ha usufruito, per i suddetti periodi, dell'erogazione della somma di euro 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, - c.d. “Carta elettronica del docente” - vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
- 2 - Tribunale di Treviso
Ha precisato di aver inoltrato, in data 17/07/2024, tramite P.E.C., invito e diffida al CP_1 resistente per il riconoscimento del Bonus Carta docente per i periodi di servizio sopra indicati, senza avere alcun riscontro.
Da ultimo, nelle note ex art. 127 ter c.p.c., ha documentato di aver stipulato con parte resistente un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO, con decorrenza dal 01/09/2025 e cessazione al
30/06/2026, per n. 18 ore settimanali di lezione presso SMS GIORGIONE/TREVILLE -CAST.1
(TVMM81501E).
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di aver diritto a usufruire del bonus carta docenti, ha avanzato le conclusioni riportate in epigrafe.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che Controparte_1 in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'232 2, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 Tribunale di Treviso
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1
l'importo complessivo di Euro 2.000 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e
- 4 - Tribunale di Treviso
servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite - che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo - vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso. Il rimborso delle anticipazioni viene riconosciuto per intero. Viene disposta la distrazione delle spese di lite a favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui – per gli anni scolastici specificati in parte motiva - tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
• Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in Euro 600,00= per compenso professionale e in euro
49,00= per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore antistatario
Treviso, 06/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Estremi della sentenza: Numero registro generale 10072/2023 / Numero sezionale 4090/2023 / Numero di raccolta generale 29961/2023
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G. nr. 1756/2024 promossa da
• Parte_1 con l'avv. SERNIA SABINO ricorrente contro
• Controparte_1 con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: bonus carta del docente.
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore del ricorrente della Controparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Relativamente al contributo unificato il valore di causa è pari a € 2.000,00, pertanto è dovuto il contributo unificato di € 49,00, che si allega.
PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando:
• di aver prestato servizio in qualità di docente supplente temporaneo alle dipendenze del sottoscrivendo “uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, Controparte_1 con scadenza al 30 giugno e al 31 agosto per le annualità 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023. (cfr. doc. 1)”;
• di non aver fino ad oggi potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente);
• di ritenere illegittima esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio della suindicata “carta docenti” rappresenta una violazione sia del principio di non discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia del principio di buon andamento della
P.A.
Ha lamentato che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità in nulla inferiori a quelli dei colleghi di ruolo, non ha usufruito, per i suddetti periodi, dell'erogazione della somma di euro 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, - c.d. “Carta elettronica del docente” - vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
- 2 - Tribunale di Treviso
Ha precisato di aver inoltrato, in data 17/07/2024, tramite P.E.C., invito e diffida al CP_1 resistente per il riconoscimento del Bonus Carta docente per i periodi di servizio sopra indicati, senza avere alcun riscontro.
Da ultimo, nelle note ex art. 127 ter c.p.c., ha documentato di aver stipulato con parte resistente un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO, con decorrenza dal 01/09/2025 e cessazione al
30/06/2026, per n. 18 ore settimanali di lezione presso SMS GIORGIONE/TREVILLE -CAST.1
(TVMM81501E).
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di aver diritto a usufruire del bonus carta docenti, ha avanzato le conclusioni riportate in epigrafe.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che Controparte_1 in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'232 2, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 Tribunale di Treviso
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1
l'importo complessivo di Euro 2.000 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e
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servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite - che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo - vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso. Il rimborso delle anticipazioni viene riconosciuto per intero. Viene disposta la distrazione delle spese di lite a favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui – per gli anni scolastici specificati in parte motiva - tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
• Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in Euro 600,00= per compenso professionale e in euro
49,00= per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore antistatario
Treviso, 06/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Estremi della sentenza: Numero registro generale 10072/2023 / Numero sezionale 4090/2023 / Numero di raccolta generale 29961/2023
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