TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da nata a [...] [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Mariateresa Assunta Pagliari parte ricorrente contro nato a [...] il [...] CP_1
(c.f. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue parte ricorrente: come da ricorso del 30.1.2024, così come modificato con nota del 23.4.2024;
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
Vescovato il 30.1.2010 e dalla loro unione sono nati , a Cremona il Per_1
27.2.2010, e a Piacenza l'11.2.2015. Per_2
Con decreto del 26.11.2020 questo Tribunale ha omologato l'accordo di separazione personale delle parti, con cui le parti concordavano l'affido condiviso dei figli, con collocamento presso la madre, un diritto di visita paterno “standard”, l'obbligo per il padre di versare per il mantenimento dei figli € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie degli stessi.
Con ricorso del 30.1.2024 la ha adito il presente Tribunale per la Parte_1 pronuncia del divorzio, chiedendo un aumento dell'assegno a carico del padre ed a favore dei figli e soprattutto una modifica del regime di affido dei figli: la ricorrente, pur non negando l'esistenza di un rapporto di profondo affetto fra il ed i figli (cfr. in tal senso, in particolare, la nota del 16.4.2024), ha CP_1 allegato che, a far data dai primi mesi del 2023, il avrebbe cominciato CP_1 ad essere inadempiente ai propri doveri e materiali verso la prole (a p. 2 del proprio ricorso, la ricorrente parla di vera e propria “deriva”), divenendo incostante nell'esercizio del diritto di visita, portando con sé i figli in luoghi non consoni quando esercitava il proprio diritto di visita, cominciando ad essere inadempiente nel versamento dell'assegno di mantenimento per i figli, oltre a non contribuire alla spese straordinarie per gli stessi, non dando riscontro alle richieste di essa madre di presentarsi per apporre la propria firma quando necessaria per le autorizzazioni concernenti i figli, in ambito scolastico e in ambito sanitario -essendo entrambi i minori affetti da un disturbo dell'apprendimento (cfr. p. 4 e 5 del ricorso)-, per tutte queste ragioni chiedendo pertanto la ricorrente l'affido esclusivo dei minori ad essa madre.
All'udienza del 10.10.2024 -sede in cui il resistente veniva dichiarato contumace, pur a fronte della rinnovazione della notifica-, la ricorrente allegava che il quadro complessivo a far data del deposito del ricorso fosse peggiorato, in quanto il aveva cessato del tutto di fare visita ai figli, comunque CP_1 persistendo il suo disimpegno nel presentarsi per apporre le firme necessarie per il percorso di diagnosi e cura del disturbo dei figli, dichiarando la ricorrente di sospettare che il fosse partito per l'estero. CP_1
All'udienza del 24.10.2024 la causa era trattenuta indecisione: nella propria nota del 23/10/2024 parte ricorrente avanzava per la prima volta richiesta di affido cd super esclusivo dei minori ad essa madre.
Va accolta la domanda per il divorzio, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato omologato nel 2020; dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 6; nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Va accolta la domanda per l'affido cd super esclusivo dei minori alla madre ricorrente.
Ricordato che, nella scelta del regime della responsabilità genitoriale più opportuno, non vige il principio della domanda (cfr., da ultimo, Cas.
25055/2017), sicché è irrilevante che la domanda per questo regime di affido sia stata proposta da parte ricorrente solo in limine alla fase decisoria;
ricordato, altresì, come l'affido cd superesclusivo sia riconosciuto come ammissibile dalla condivisa giurisprudenza di merito, sulla base del disposto dell'art. 337quater c.
III cod. civ. (“salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”), nel caso di specie sussistono varie ragioni per disporsi il regime di affido cd superesclusivo dei minori alla ricorrente: da un lato, deve ritenersi provata l'allegazione della stessa per cui il padre a far data, dal 2023, abbia iniziato a dimostrare un irresponsabile disinteresse alle esigenze materiali dei figli, a fronte di una condizione reddituale di essa madre non rosea -come si esporrà meglio, nel prosieguo-, tanto che essa, a causa dell'inadempimento economico del marito, ha dovuto contrarre un finanziamento (cfr. il doc. 21 ricorrente); infatti, rimanendo contumace, il non ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante, in forza della CP_1 sentenza SS.UU. 13533/2001, di dimostrare di avere adempiuto correttamente a questo proprio dovere genitoriale;
dall'altro lato e, soprattutto, è da ritenersi provata una sopraggiunta condizione di sostanziale irreperibilità del infatti, dai documenti prodotti dalla CP_1 ricorrente in uno con la propria nota del 23/10/2024, emerge che attualmente il sia in Spagna, ma non risulta che il marito, di là dal mandare CP_1 messaggi di saluti ai figli, abbia mai comunicato alla ricorrente il proprio esatto indirizzo o il proprio recapito;
l'allontanamento verso un indirizzo non conosciuto da parte del padre rende possibile e fattibile solo un affido cd superesclusivo dei figli alla perché, se fosse disposto un affido Parte_1 condiviso o esclusivo “standard”, essa si troverebbe nell'impossibilità di prendere le decisioni di maggiore interesse per i figli, non potendo procurarsi il consenso del CP_1
La appare madre pienamente idonea ad esercitare in modo cd Parte_1 superesclusivo la responsabilità genitoriale, non essendo mai pervenute dai
Servizi -da cui è seguita per via dei problemi di apprendimento dei figli- segnalazioni su sue criticità.
Va disposto, logicamente, il collocamento dei minori presso la madre.
Va disposto che il padre possa esercitare il diritto di visita verso i figli solo per qualche ora al giorno, in Italia, accordandosi direttamente con il figlio , Per_1 essendo esso ormai adolescente, e con la madre quanto a non Per_2 avendosi informazioni sulla disponibilità da parte dello stesso di un adeguato luogo in Spagna dove ospitare i figli per il pernotto.
L'ascolto di non è stato disposto apparendo manifestamente Per_1 superfluo: nel caso che ci occupa, infatti, la ricorrente non ha mai negato essere dato un forte legame affettivo fra il padre di figli, ma la decisione sul regime di affido cd superesclusivo appare necessitata a fronte degli inadempimenti del padre ed a fronte della sua sostanziale irreperibilità.
Quanto alle domande economiche di causa, considerate le limitate entrate della
- la stessa lavora come o.s.s. presso una RSA, per uno stipendio CP_1 medio mensile di € 1200,00 al mese (cfr. le dichiarazioni dei redditi e gli estratti dei c/c della ricorrete); come detto, a fronte del venir meno di qualunque contributo del al mantenimento dei figli, nell'aprile 2024 essa ha CP_1 dovuto contrarre un finanziamento, la cui rata di restituzione è di € 136,00 al mese (cfr. il doc. 21 ricorrente)-; considerato che non emerge processualmente che il non abbia trovato in Spagna un lavoro o che sia data una sua CP_1 condizione di impossibilità oggettiva a rientrare nel mondo del lavoro -anzi, dal doc. 30 ricorrente, risulta che esso abbia là trovato lavoro come cameriere-; considerate le esigenze di due minori di 14 e 9 anni, va quindi disposto che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando mensilmente la somma di complessive € 500,00 a favore degli stessi, somma soggetta a rivalutazione
ISTAT, oltre a contribuire al pagamento del 50% delle straordinarie per gli stessi, così come disciplinate dal Protocollo AIAF – Tribunale di Cremona vigente.
Stante l'affido cd superesclusivo dei figli alla madre, ai sensi dell'art. 6 l.
230/2021 va disposto che l'a.u. per i minori sia percepito integramente dalla madre.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, stante il carattere necessitato del giudizio -essendo stata proposta sullo status-, stante il fatto che la contumacia del resistente non si è tradotta in un significativo aggravio istruttorio per parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 151 /
2024, dichiara lo scioglimento del matrimonio fra Parte_1 matrimonio contratto in Vescovato il 30.1.2010 e CP_1 iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vescovato al n. 1
Parte I anno 2010; dispone che i minori nato a [...] il [...], e Persona_3
nata a [...] il [...], siano collocati ed affidati Persona_4 alla madre la quale potrà assumere in modo esclusivo Parte_1 anche le decisioni di maggiore interesse per essi;
al padre va riconosciuto il diritto ed il dovere di vigilare CP_1 sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, con possibilità di ricorrere al Giudice qualora ritenga siano assunte delle decisioni pregiudizievoli dell'interesse dei minori;
dispone che il padre possa esercitare il diritto di visita verso i figli solo per qualche ora al giorno, in Italia, accordandosi direttamente con il figlio , e con la madre quanto a Per_1 Per_2 dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei CP_1 figli versando alla madre la somma complessiva di € Parte_1
500,00, entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, e contribuendo nella misura del 50 % alle spese straordinarie a favore dei figli, così come disciplinate dal Protocollo
A.I.A.F.-Tribunale di Cremona vigente;
CP_ dispone che l' per i minori sia percepito nella misura del 100% dalla madre Parte_2 dichiara le spese di lite non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 22/01/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vescovato;