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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 17.4.2025
Causa n. 1510 / 2024
Parte_1
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Quinternetto e per la parte convenuta l'Avv. Guarino.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 17.4.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1510 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 15/07/2024
da
(C.F. ), con il Parte_2 C.F._1
patrocinio dell'avv. QUINTERNETTO GIOVANNI e dell'avv. CAMPAGNARI
ENRICO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA Pt_1 P.IVA_1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 15.7.2024 ha convenuto in Parte_2
giudizio l esponendo: di avere presentato in data 10/07/2023 all' la Pt_1 Pt_1
domanda di pensione anticipata “opzione donna legge di bilancio 2023”
nella gestione lavoratori dipendenti;
di avere maturato alla data della domanda i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, sia anagrafico (60 anni in quanto nata il [...]) sia contributivo (avendo maturato 1280 settimane di contribuzione); che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e l'ultimo datore di lavoro, la società di assicurazione
[...]
, era stato risolto consensualmente in sede sindacale Controparte_1
nell'ambito di un accordo sulla riorganizzazione della società concluso ai
1 Per_ sensi degli art. 15 e 16 C.C.N.L. imprese di assicurazione tra la società
e le rappresentanze sindacali;
che pertanto alla data della domanda la ricorrente era in possesso anche dell'ulteriore requisito previsto dal art. 16
comma 1 bis Dl 4/2019 introdotto dalla legge 197/2022; che infatti il predetto tavolo di confronto sindacale aveva la medesima finalità del tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1 comma 852 legge 296/2006; che l aveva Pt_1
rigettato la domanda di pensione in data 04/10/2023 affermando che il datore di lavoro non rientrava tra le imprese per le quali attivo un tavolo di crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 comma 852 L. 296/2006.
Ciò premesso, la parte ricorrente evidenziava che la procedura regolata dal
C.C.N.L., seguita nel caso concreto dalla società datrice di lavoro e dalle organizzazioni sindacali, presentava comunque degli elementi che ne dimostravano la sovrapponibilità con la procedura di apertura del tavolo di gestione della crisi ai sensi di legge ed in particolare: la procedura era sopraintesa da un soggetto terzo ed esterno all'impresa ovvero i rappresentanti sindacali, titolati a presenziare anche al citato tavolo ministeriale, la procedura aveva la finalità di gestione della ristrutturazione aziendale che incida concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportante modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa;
la procedura si sviluppava per il tramite di un confronto tra le parti sui possibili effetti della riorganizzazione in materia di occupazione,
condizione di lavoro organizzazione del lavoro. Una diversa interpretazione comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nelle medesime condizioni.
La parte ricorrente chiedeva accertarsi il diritto di accedere al trattamento pensionistico di pensione anticipata “opzione donna legge di bilancio 2023”
2 nella gestione lavoratori dipendenti ovvero secondo altra norma applicabile al momento della presentazione della domanda rivolta in data Pt_1
10/07/2023 ovvero nella diversa data accertanda all'esito del giudizio e conseguentemente che l fosse condannato ad accogliere la domanda Pt_1
di pensione anticipata così come presentato in data 10/07/2023 ed a erogare l'assegno mensile di pensione con i ratei arretrati.
Si costituiva in giudizio l e chiedeva il rigetto delle domande di parte Pt_1
ricorrente sostenendo che il tavolo di crisi previsto dalla legge quale presupposto per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata aveva proprie specifiche modalità di accesso e peculiari modalità procedurali disciplinate dalla direttiva emessa dal ministero dello sviluppo economico.
Il tavolo di crisi poteva essere aperto solo dopo aver presentato apposita istanza da parte dei soggetti legittimati e solo dopo l'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla direttiva secondo le modalità
previste da un decreto interministeriale del 09/03/202. Inoltre era previsto l'insediamento del tavolo di crisi presso la struttura per la crisi d'impresa.
L' osservava comunque che, secondo la circolare emanata dell'istituto, Pt_1
era necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risultasse attivo al momento della presentazione della domanda di pensione. Nel caso di specie la procedura si era conclusa con il verbale di accordo sulla riorganizzazione e con il verbale di conciliazione in sede sindacale, siglati rispettivamente in data 10/12/2021 e 09/02/2022, mentre la domanda di pensione anticipata era stata presentata soltanto il
10/07/2023, quando la procedura di confronto tra la società e i sindacati si era da tempo conclusa.
3 La causa non richiedeva attività istruttoria pertanto veniva fissata udienza discussione all'esito della quale il giudice pronunciava sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
***
1. Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate integralmente.
2. L'art. 16 comma 1 bis DL 4/2019, come modificato dalla legge 297/2022 ha previsto che: “Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si
applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2022 hanno maturato
un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età
anagrafica di almeno sessantuno anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel
limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o
un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano
compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti
commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al
74 per cento;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un
tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura
per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la
riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni
4 di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di
figli.
3. La parte ricorrente sostiene l'equiparabilità e sovrapponibilità della procedura di gestione della crisi aziendale regolata dalla menzionata norma di legge con quella prevista dagli artt. 15 e 16 del CCNL ANIA.
L'art 1 comma 852 citato prevede che “Il Ministero dello sviluppo
economico, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche
mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali
delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico
finanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione
interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio regolamento
di organizzazione e avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio,
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale
struttura opera in collaborazione con le competenti Commissioni
parlamentari, nonché con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni
di crisi d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori nel
cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento
possono essere invitati a partecipare ai lavori della struttura.
La struttura di cui ai periodi precedenti garantisce la pubblicità e la
trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni
informatiche. A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro destinata,
nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di attività di
supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure
di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
5 modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, a decorrere dall'anno
2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo
provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli
organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di impresa”.
4. La ricorrente ha risolto consensualmente il rapporto di lavoro con verbale di conciliazione in sede sindacale in data 9.2.2022 (doc. 6), nel rispetto delle condizioni previste dal Verbale di Accordo sindacale del 10.12.2021 (doc.
5) firmato dalla società e dalle organizzazioni sindacali all'esito delle procedure di confronto previste dagli artt. 15 e 16 del CCNL Ania
5. La norma che regolava alla data di presentazione della domanda di pensione la cosiddetta “opzione donna” contempla un'ipotesi tassativamente delineata e cioè la sussistenza alla data del 31/12/2022,
oltre agli altri requisiti di età e contributivi, di un rapporto di lavoro (ancora in atto ovvero risolto con licenziamento) con una impresa per cui sia attivo un tavolo di gestione della crisi ai sensi dell'art. 1 comma 852 L. 296/2006.
6. ll legislatore ha inteso introdurre una normativa eccezionale rispetto a quella ordinaria che disciplina i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata. Pertanto i requisiti ivi indicati devono essere interpretati rigorosamente e tassativamente, senza possibilità di estensioni analogiche ad altre fattispecie.
7. Peraltro la procedura prevista in sede sindacale, richiamata dalla parte ricorrente (CCNL prodotto come doc. 4 ricorrente), non presuppone una situazione di crisi aziendale economica finanziaria, come invece quella prevista dal legislatore e che viene gestita nell'ambito di una struttura costituita livello ministeriale.
6 Nel caso di specie, infatti, la procedura è stata avviata, come si legge nel verbale di accordo, non per gestire una crisi economico – finanziaria dell'impresa ma al fine di pervenire ad una razionalizzazione e riduzione dell'organico per effetto del progetto di integrazione tra
[...]
e HDI assicurazioni (cfr. verbale di accordo doc. 5 ricorrente) CP_1
Pertanto, anche ove si ritenesse praticabile una interpretazione analogica ed estensiva del dettato normativo, non ricorrerebbe comunque la ratio che
è sottesa alla previsione legislativa di cui sopra e cioè quella di consentire all'impresa “in crisi” la possibilità di ridurre il proprio organico mediante avvalendosi della possibilità di una uscita anticipata ed agevolata delle dipendenti munite di determinati requisiti.
8. Peraltro, come ha correttamente osservato l , la norma in questione Pt_1
richiedeva che il tavolo di gestione della crisi fosse aperto alla data del
31/12/2022 o quanto meno al momento della proposizione della domanda di pensione. Nel caso in questione la procedura sindacale si era chiusa già
in data 10/12/2021 e rapporto di lavoro della ricorrente si era risolto in data
09/02/2022. La domanda di pensione era stata presentata soltanto in data
10/07/2023, quando l'asserito “tavolo di crisi” non era sicuramente più
attivo.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. La parte ricorrente ha dichiarato la causa di valore indeterminabile. Le spese vengono liquidate nei valori minimi (vista la semplicità delle questioni in fatto e diritto) in relazione a tale scaglione di valore escludendo la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso
7 2) Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite che liquida in €
3.291 per compensi oltre rimb. forf 15% ed accessori di legge ove dovuti.
Verona 17.4.2025
Il Giudice
dott. Antonio Gesumunno
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