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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/05/2024, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 397 del 2023 R.G.L., su ricorso depositato il 26 aprile 2023,
avente ad oggetto:
PRESTAZIONE: INDENNITA' – RENDITA VITALIZIA INAIL O EQUIVALENTE –
ALTRE IPOTESI,
promosso da:
c.f. , res.te in Follo (SP), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Luigi MAGGIANI (indirizzo p.e.c. ed eletti- Email_1
vamente domiciliato come in atti,
RICORRENTE
contro
:
1
CP_1 Parte_2
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tem-
[...] P.IVA_1 pore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella
IANNUCCI, p.e.c. e dall'avv. Paola BRUGNOLI, p.e.c. Email_2
in virtú del generale mandato a loro conferito, Email_3
CONVENUTO,
sulle seguenti conclusioni delle parti: per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato e poi ritualmente notificato il superiore ricorrente, residente nel Circondario di questo Tribunale, agiva in giudizio nei confronti dell' chie- CP_2
dendo il riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata e conse- guentemente del diritto alla rendita, ovvero all'indennizzo ex d.lgs. 1124 del 1965 ed ex
d.lgs. n. 38 del 2000, nella misura richiesta in atti o ritenuta di giustizia, eventualmente da cumularsi con postumi invalidanti già riconosciute (ipoacusia da rumore, 15%), per: asbestosi pleuropolmonare, il tutto, oltre accessori e spese e dopo aver vanamente agi- to in via amministrativa [docc. nn. 5) e 7), ric.].
Si costituiva in giudizio l che, resistendo, chiedeva il rigetto della domanda CP_2
perché infondata;
ribadiva le motivazioni addotte in sede amministrativa [docc. 6) e 8), ric.], ovvero confermava l'assenza della malattia professionale e l'inidoneità del rischio cui è stato esposto il ricorrente.
2.Così radicatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita come in atti;
seguivano la discussione e poi la decisione del giudice, come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica.
3.Il ricorrente riferisce che durante tutta la propria vita lavorativa – dal 1970 a tutt'oggi
[doc. 1), ric.] - ha sempre svolto attività di carpentiere in ferro/ossigenista alle dipenden- ze di diverse ditte locali e presso vari cantieri siti in zona, nello specifico:
- CP_3 Controparte_4
- Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
- CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
[...]
- CP_12
- ; Controparte_13 Controparte_14
2 riferisce, inoltre, che, in ragione delle mansioni svolte, è stato esposto all'inalazione di fibre di amianto o comunque al contatto con prodotti che lo contengono in forma libe- ra o legata.
Dalla fine degli anni 70, infatti, il ricorrente ha svolto la propria attività a bordo di unità navali in qualità di carpentiere in ferro/ossigenista; è stato impegnato nella costruzione di nuove navi e nella demolizione di quelle vecchie (cfr. ric. p.2) e, nello specifico si è occupato di rompere, rimuovere, segare e martellare le pareti delle navi, utilizzando, quali mezzi di protezione, teli ed altri manufatti di amianto;
il tutto in locali chiusi, male areati ed in cui operavano anche altre maestranze.
Sulla scorta di tali circostanze e sulla base della certificazione medica di malattia pro- fessionale [doc. 3), ric.], dalla quale si evince che il ricorrente è affetto da asbestosi pleuroparenchimale da esposizione ad agenti ambientali, lo stesso provvedeva ad inol- trare domanda di riconoscimento della malattia professionale in data 17 novembre 2020
[doc. n. 5), ric.].
4.L' dal canto suo, riferisce che in fase amministrativa non è stato possibile CP_2
avallare la domanda del ricorrente in quanto la documentazione fornita non era suffi- ciente a supportare la diagnosi di asbestosi;
nello specifico a partire dal 2016, i due esami clinico-strumentali a disposizione [TC torace, doc. n. 10), ric.; PFR, doc. n. 11), ric. condotti tra il 2016 ed il 2020] non avrebbero significato nulla di rilevante sul piano pneumologico (cfr. memoria in atti, p. 2); espone, inoltre, che, a seguito di richiesta di integrazione di documentazione medica, nulla seguiva.
5.Trattasi, dunque, di questione medico-legale e viene pertanto licenziata C.T.U. al fine di accertare se il ricorrente sia affetto dalla lamentata patologia e se la stessa pos- sa dirsi di origine professionale, con quantificazione dei postumi e stima della decorren- za.
Il consulente, soffermandosi sull'analisi degli esami strumentali condotti negli anni dal ricorrente (spirometrie dal 1998 al 2018; TC torace del 2016; rx torace del 2020), rileva che sia la TC del torace, effettuata in data 17 febbraio 2016, sia la radiografia del torace accuratamente valutata in data 15 dicembre 2020, non depongono per reperti specifici e patognomonici per asbestosi polmonare ed appare, pertanto, ragionevole affermare che l'iconografia toracica esclude, nel ricorrente, la presenza di un quadro compatibile con asbestosi polmonare (C.T.U., p. 6).
Nello specifico si riporta che, in riferimento al referto TC del 2016, erano evidenziati
«alcuni millimetrici ispessimenti della pleura costale agli apici» ma «non versamento
3 pleurico bilateralmente»; dal referto rx del 2020 si riscontra, invece, «minima accentua- zione della trama broncovasale. Micronodulo calcifico a livello del campo medio a de- stra» ma nessun «consolidamento parenchimale» (ivi, pp. 3 e 4, corsivo in orig.).
Difatti – continua il perito – «l'asbestosi, quando presente, determina sempre un defi- cit più o meno importante della funzionalità respiratoria, prevalentemente di tipo restritti- vo» (ivi, p. 6), mentre, nel caso di specie si osserva che «la funzionalità respiratoria, eseguita presso struttura pubblica è sempre stata ritrovata nei limiti della norma, così come sono sempre state ritrovate normali le spirometrie eseguite presso il
[...]
, condotte dall'anno 1998 sino al 2018, «con cadenza quasi an- Organizzazione_1
nuale» (ibidem).
Va, inoltre, osservato che, in occasione della visita anamnestica condotta in fase di operazioni peritali, la Sat-O2 era pari al 100%; tale riscontro «oggettivo … esclude la presenza, nel ricorrente, di qualsivoglia patologia polmonare» (ibidem)
In conclusione, l'iconografia toracica negativa per tecnopatia asbestosica, la funzio- nalità respiratoria sempre ritrovata nei limiti della norma e la sat-O2 pari al 100%, fanno propendere il consulente ad affermare “senza ombra di dubbio”, che il ricorrente non è affetto da asbestosi polmonare.
6.Tali conclusioni appaiono chiare ed inequivocabili e non lasciano spazio ad inter- pretazioni differenti;
il contraddittorio peritale non ha evidenziato contrasti rilevanti.
Pertanto, questo giudice, ritenendo esaustive le considerazioni e le conclusioni svolte dal consulente - di cui si apprezza la comprovata esperienza in ambito specialistico e medico-legale - nonché rilevanti sotto il piano scientifico e rispettose del contraddittorio peritale, le acquisisce e le fa proprie.
7.Il ricorso va, in definitiva, respinto.
8.Ai fini delle spese, si rileva che parte ricorrente ha dichiarato di possedere un reddi- to superiore alla soglia fissata dalla legge per andare esente dal pagamento di spese e competenze in ipotesi di esito negativo del giudizio (nuovo art. 152, disp. att. c.p.c.).
Tuttavia, non ravvisandosi un caso di lite temeraria, si procede a compensazione del- le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
L'onere della C.T.U. va posto a carico di parte ricorrente nei rapporti interni tra le par- ti;
nei rapporti esterni, si applica il principio di diritto recentemente sancito dalla suprema
Corte in materia (v. Cass., ord., 20 dic. 2021, n. 29127, in motivaz. ed ivi riferimenti).
9.Infine, la complessità del caso consiglia di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo (v. art. 429, c.p.c.).
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P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando,
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese, definitivamente ponendo quelle di C.T.U., separatamente li- quidate, a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni tra esse, a carico di parte ri- corrente;
3) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 11/03/2024.
IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)
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